Legge Siccardi

Legge Siccardi, legge n.1013 9 aprile 1855

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di dio
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1
Le cause civili tra ecclesiastici e laici od anche tra soli ecclesiastici, spettano alla giurisdizione civile, sia per le azioni personali, che per le reali o miste di qualunque sorta.

Art. 2
Tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva e passiva ai benefizi ecclesiastici, od i beni di essi o di qualunque altro Stabilimento ecclesiastico sia che riguardino al possessorio, ovvero al peritorio, sono sottoposte alla giurisdizione civile.

Art. 3
Gli ecclesiastici sono soggetti, come gli altri cittadini, a tutte le Leggi penali dello Stato.
Pei reati nelle dette Leggi contemplati, essi verranno giudicati nelle forme stabilite dalle Leggi di procedura, dai Tribunali laici, senza distinzione tra crimini, delitti e contravvenzioni.

Art. 4
Le pene stabilite dalle Leggi dello Stato non potranno applicarsi che dai Tribunali civili, salvo sempre all’ecclesiastica Autorità l’esercizio delle sue attribuzioni pell’applicazione delle pene spirituali, a termini delle Leggi ecclesiastiche.

Art. 5
Per le cause contemplate nei quattro articoli precedenti, come per tutte quelle che in ragione di persona, o materia ecclesiastica si recavano in prima istanza alla cognizione dei Magistrati d’appello, si osserveranno d’or innanzi le regole generali di competenza stabilite dalle vigenti Leggi.
I Magistrati d’appello riterranno però la cognizione delle cause che già si trovassero presso di essi vertenti nell’epoca, in cui emanerà la presente Legge.

Art. 6
Rifugiandosi nelle Chiese od altri luoghi, sino ad ora considerati come immuni, qualche persona alla cui cattura si debba procedere, questa vi si dovrà immediatamente eseguire, e l’individuo arrestato verrà rimesso all’Autorità giudiziaria pel pronto e regolare compimento del processo, giusta le norme statuite dal Codice di procedura criminale.
Si osserveranno però nell’arresto i riguardi dovuti alla qualità del luogo e le cautele necessarie, affinché l’esercizio del culto non venga turbato.
Se ne darà inoltre contemporaneamente o nel più breve termine possibile avviso al Parroco, od al Rettore della Chiesa in cui l’arresto viene eseguito.
Le medesime disposizioni si applicheranno altresì al caso di perquisizione e sequestro di oggetti da eseguirsi nei suddetti luoghi.

Art. 7
Il Governo del Re è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto.
Il Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, è incaricato dell’esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.


Dat. a Torino il nove d’aprile 1855.
VITTORIO EMANUELE
V. Galvagno.
V. Nigra.
V. Colla.

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