Legge sugli affari comuni esistenti nell’Impero Austriaco

Articolo di legge sugli affari comuni esistenti fra i paesi della corona ungherese, e gli altri paesi soggetti al governo di Sua Maestà, e sul modo della loro pertrattazione.

Categoria: Impero Austriaco

(Traduzione non ufficiale)

Sua Maestà imperiale regia apostolica, dopo di essersi clementissimamente degnata di accordare diritti costituzionali anche agli altri paesi della Sua monarchia, nel discorso dal trono, col quale venne aperta la presente Dieta ungherese, ha eccitata quest’ultima, onde la medesima dipartendosi dai principi della pragmatica sanzione, riconosciuta quale reciproca base giuridica, voglia deliberare sulle modalità, col cui mezzo vengano conservate illese da un canto l’autonomia dell’Ungheria e dei paesi annessi nel diritto pubblico di Stato, non meno che nell’amministrazione interna, autonomia garantita ben anco dalla sanzione pragmatica, e dall’altro canto le condizioni vitali pella sicurezza ed esistenza della monarchia, ed in pari tempo sia assi curata ai paesi della corona ungherese, non meno che agli altri paesi ed alle altre provincie di Sua Maestà la influenza costituzionale sulla pertrattazione dei comuni affari suttoccati in modo conforme alla costituzione.
La Dieta salutò con gioia sincera questa Risoluzione sovrana di Sua Maestà, colla quale è stato espresso il desiderio d’introdurre il sistema costituzionale di governo in tutta la monarchia, e di fondare con ciò lo splendore del Suo trono, non meno che la forza e potenza della monarchia sulla compartecipazione di tutti i Suoi popoli agli affari pubblici, quale base la più naturale e perciò la più solida.
Per questo motivo gli stati ed i rappresentanti dell’Ungheria non poterono tralasciare di pensare alle modalità, le quali rendano possibile, che sia anche per l’avvenire conservato illeso nella sua essenza il trattato fondamentale fra la Serenissima Casa regnante e l’Ungheria, il quale ebbe vigore in forza degli articoli di legge 1, 2 e 3 dell’anno 1723, ed il quale a termini degli articoli di legge 1 e 2 dell’anno 1723 assicurò da un canto il possesso unito ed indivisibile dei paesi e delle provincie spettanti al nesso della monarchia, e dall’altro canto la indipendenza auto noma dell’Ungheria negli affari legislativi ed amministrativi.
Essendo con ciò divenuto necessario, che le esistenti relazioni comuni fra i paesi della corona ungherese e gli altri paesi soggetti al governo di Sua Maestà siano designate in un modo chiaro e preciso, e che venga stabilito esattamente in qual modo le due rappresentanze costituzionali reciprocamente indipendenti vengano fra di loro in contatto nella per trattazione di queste comuni relazioni, così la Dieta ha stabilito in questo riguardo quanto segue:
1. Il nesso per diritto sussistente fra i paesi della corona ungherese da un canto, gli altri paesi e le altre provincie di Sua Maestà dall’altro canto è basato sulla pragmatica sanzione, accettata mediante gli articoli di legge 1, 2 e 3 dell’anno 1723.
2. Questo solenne trattato fondamentale nel mentre stabilì il diritto di successione al trono della linea femminile della Casa di Habsburgo, dichiarò simultaneamente, che i paesi e le provincie, le quali in conformità allo stabilito diritto di successione stanno sotto un comune regnante, costituiscono un comune possesso indivisibile ed inseparabile. In conseguenza di questo principio, espresso in modo categorico, costituisce la difesa e conservazione della comune sicurezza con forze comuni un obbligo comune e reciproco, che emana direttamente dalla pragmatica sanzione, 3. Però la pragmatica sanzione oltre quest’obbligo, per tal modo statuito, stabilì benanco la condizione es
pressa, che venga conservata illesa l’autonomia dell’Ungheria nel diritto pubblico di Stato, non meno che nell’amministrazione interna in modo corrispondente alla propria costituzione.
4. La Dieta ungherese si tenne presenti queste due idee fondamentali nel determinare quelle relazioni, le quali concernono l’Ungheria in comunione cogli altri paesi soggetti al Governo del comune regnante. – Ed in quel modo come l’Ungheria da un canto era mai sempre pronta pel passato e lo sarà anche in avvenire all’adempimento di tutto quello, che giusta la pragmatica sanzione è reclamato assolutamente dalla difesa e conservazione della comune sicurezza con forze unite, non può dall’altro canto assumersi degli obblighi, che si estendano oltre questa meta e che non sono assolutamente necessari per pervenire alla medesima.
5. Nei tempi precorsi in punto a tutto quello, che aveva per oggetto le relazioni preindicate, venivano prese le disposizioni dalla Dieta ungherese e dal Re ungherese di comune concerto, e nello stabilire queste disposizioni nissun altro paese vi aveva ingerenza; giacché il Re d’Ungheria quale regnante assoluto negli altri paesi, che stavano sotto il suo dominio, disponeva con potere assoluto sugl’interessi ed affari di quei paesi. – Ora però, giusta il di scorso sovrano dal trono, la posizione si è essenzialmente cambiata in ciò, 2 che Sua Maestà ha accordati diritti costituzionali anche agli altri Suoi paesi”, per cui Sua Maestà non può più rappresentare questi paesi con potere assoluto, né può sottrarsi alla loro influenza costituzionale.
6. La Dieta considera questi punti di vista quale norma nel fissare le massime fondamentali, che devono servire di base per determinare le comuni relazioni. In tale riguardo essa si diparte perciò dalla pragmatica sanzione, che è stata designata tanto da Sua Maestà, quanto dalla Dieta quale punto di dipartenza reciprocamente riconosciuto.
7. In conformità alla pragmatica sanzione il Regnante è bensì comune, in quanto che la Corona dell’Ungheria s’aspetta a quello stesso principe, il quale regge anche negli altri paesi; però ciò non rende ancora necessario, che la lista civile della Corte principesca sia fissata in comunione. – Lo scopo designato nella pragmatica sanzione non esige una simile fissazione comune, anzi è molto meglio concigliabile coll’autonomia dell’Ungheria, basata sulla sua costituzione, e coll’alta dignità principesca del Re d’Ungheria, che la Dieta ungherese voti separata mente, dietro proposta del ministero responsabile ungherese, la lista civile pel Re d’Ungheria. La fissazione e la estradazione delle spese per la Corte non viene perciò considerata quale un affare comune.
8. Un mezzo per la comune simultanea difesa, scatente dalla pragmatica sanzione, è la corrispondente direzione degli affari esteri.
Questa corrispondente direzione esige una comunanza rispetto a quegli affari esteri, che concernono simultaneamente tutti i paesi che stanno sotto il dominio di Sua Maestà. Conseguentemente la rappresentanza diplomatica e commerciale della monarchia all’estero, come pure i provvedimenti all’evento necessarii rispetto a trattati internazionali spettano alle attribuzioni del ministro comune degli affari esteri di concerto coi ministeri d’ambedue le parti della monarchia e colla loro adesione. I trattati internazionali dovranno da cadauno ministero essere comunicati alla propria legislatura. Perciò anche l’Ungheria riconosce questi affari esteri come comuni ed è pronta a contribuire per le rispettive spese, da fissarsi in comune, in quella proporzione che è stabilita nel modo precisato dai punti successivi 18, 19, 20, 21 e 22.
9. Un altro mezzo della comune difesa riscontrasi nell’armata, e nelle disposizioni che concernono la medesima, in breve negli affari relativi alla guerra.
10. In considerazione di quanto fu esposto qui sopra, ed in ispecie nel punto 5, vengono stabilite rispetto alla comunanza degli affari relativi alla guerra le seguenti massime.
11. In conseguenza del diritto costituzionale spettante a Sua Maestà quale Capo supremo dello Stato relativa mente agli affari bellici, viene riconosciuto come di attribuzione di Sua Maestà tutto quello che si riferisce alla direzione unitaria, al comando ed all’organizzazione interna di tutta l’armata, conseguentemente anche dell’esercito ungherese quale parte integrante dell’armata complessiva.
12. Il paese si riserva però il diritto al periodico completamento dell’esercito ungherese ed alla votazione delle reclute, la determinazione delle condizioni sotto le quali vengono accordate, non meno che del tempo di servizio, del pari anche le disposizioni rispetto alla dislocazione ed al mantenimento della truppa a termini delle leggi finora in vigore, e ciò tanto nella parte legislativa, come in quella amministrativa.
13. Il paese dichiara inoltre, che la fissazione e la trasformazione del sistema di difesa rispetto all’Ungheria può aver luogo solo coll’adesione della legislativa ungherese.
Siccome però una tale fissazione al pari della posteriore trasformazione può essere effettuata in modo corrispondente solo dietro principi uniformi, così tanto nell’uno che nell’altro caso sarà, previo accordo d’ambedue i ministeri, sottoposto alla legislativa dell’una e dell’altra parte della monarchia un progetto elaborato dietro gli eguali principi.
Per comporre le differenze eventuali nel modo di vedere delle due legislative, queste entreranno fra di loro in contatto mediante deputazioni.
14. Rispetto a tutti quei rapporti, diritti ed obblighi civili dei singoli membri dell’armata ungherese, che non si riferiscono al servizio militare, disporrà la legislativa ungherese, rispettivamente il governo ungherese.
15. Tutte le spese per gli affari concernenti la guerra sono comuni in modo, che la proporzione, nella quale l’Ungheria deve contribuire a queste spese, sarà stabilita in via di reciproco componimento, previa una pertrattazione da praticarsi dietro i punti 18, 19, 20, 21 e 22 qui sotto seguenti.
16. Gli affari finanziari vengono dalla Dieta ungherese riconosciuti come comuni in quanto che saranno comuni le spese occorrenti per gli oggetti giusta il suesposto riconosciuti come comuni. Ciò è però da intendersi nel senso, che le spese complessive occorrenti per gli oggetti enunziati devono essere stabilite in comunione nel modo indicato dai punti ulteriori, che si riferiscono alla pertrattazione degli affari comuni; per altro sulla imposizione, esazione e sull’assegno da farsi al rispettivo dicastero relativamente a quella somma, che di queste spese giusta la proporzione precisata nei susseguenti punti 18, 19, 20 e 21, sta a carico dell’Ungheria, disporranno la Dieta ed il ministero responsabile ungherese nel modo stabilito nei punti successivi riferibili alla loro pertrattazione.
17. Tutte le altre spese pei bisogni di Stato dell’Ungheria saranno stabilite dalla Dieta nella via costituzio nale dietro proposta del ministero responsabile ungherese.
Queste, non meno che tutte le imposizioni in genere sa ranno ripartite, rascosse ed amministrate dal ministero ungherese sotto sua propria responsabilità, esclusa to talmente qualunque siasi influenza estranea.
18. I suesposti oggetti sono quelli, rispetto ai quali viene ammessa la comunanza surriferita quale emanazione della pragmatica sanzione. Ottenendosi rispetto ai medesimi un componimento coll’adesione d’ambedue le parti, allora deve mediante un reciproco patto essere determinata in antecedenza la proporzione, in base alla quale i paesi della Corona ungherese porteranno i pesi e le spese per gli affari riconosciuti quali comuni di conformità alla pragmatica sanzione.
19. Questo patto e questa determinazione seguirà in modo, che da un canto la rappresentanza dei paesi spettanti alla Corona ungherese, dall’altro canto la rappresentanza degli altri paesi di Sua Maestà elegge cadauna una deputazione composta di egual numero di membri.
Queste due deputazioni estenderanno sotto la influenza dei rispettivi ministeri responsabili una dettagliata proposta rispetto alla preindicata proporzione.
20. Cadaun ministero assoggetta questa proposta alla rispettiva Dieta, dalla quale sarà presa in regolare per trattazione. Cadauna Dieta comunica pel canale dei rispettivi ministeri le proprie deliberazioni all’altra Dieta, e quanto verrà in questo modo stabilito da ambedue le parti, sarà sottoposto alla sanzione da Sua Maestà.
21. Pel caso ambidue le deputazioni non potessero combinarsi sulla proposta, viene assoggettato ad ambidue le Diete il parere dell’una e dell’altra deputazione. Pel caso poi ambidue le Diete non si potessero fra di loro combinare, la questione verrà sciolta da Sua Maestà in base alle pezze d’appoggio a Sua Maestà rassegnate.
22. Il componimento da conchiudersi rispetto alla pro porzione può estendersi solo ad un’epoca determinata, ulteriore. alla decorrenza della quale ha luogo a un componimento.
23. Per quanto concerne la per trattazione degli oggetti suddescritti, la modificazione del modo relativo sino ad ora legalmente sussistito non è strettamente fondata negli obblighi assunti colla pragmatica sanzione, ma si presenta opportuna in seguito al cambiamento nello stato delle cose constatato nel punto 5. La Dieta dichiara di voler venire in contatto cogli altri paesi di Sua Maestà in qualità di popoli costituzionali, salva però la indipendenza d’ambidue le parti della monarchia.
24. Essendo questo il motivo e lo scopo della presente deliberazione concernente gli affari comuni ed il modo della loro per trattazione, così ne segue da sé, che la conservazione intatta della costituzione dell’Ungheria ne forma una condizione fondamentale.
25. L’altra condizione fondamentale è quella, che anche negli altri paesi e nelle altre provincie di Sua Maestà prenda effettivamente vita il pieno costituzionalismo, perché l’Ungheria può rispetto ai comuni rapporti di qualunque specie venire in contatto unicamente colle rappresentanze costituzionali di questi paesi, e persino Sua Maestà desiderò la modificazione del modo sinora sussistito nel tratta mento di questi affari pel motivo, che Sua Maestà accordò anche agli altri paesi diritti costituzionali, né può sottrarsi alla loro influenza costituzionale nella pertrattazione degli affari comuni.
26. Poste a base queste due condizioni fondamentali, il modo di per trattazione degli affari comuni sarebbe il seguente:
27. Un comune ministero deve essere creato per gli oggetti, che essendo di fatto comuni, non appartengono né al governo separato pei paesi della Corona ungherese, né a quello per gli altri paesi di Sua Maestà. Questo mi mistero non può assieme agli affari comuni prender parte agli affari governativi speciali né dell’una, né dell’altra parte della monarchia, come nemmeno esercitare sui medesimi un’influenza. Responsabile diventa ogni membro di questo ministero rispetto a tutto ciò che appartiene alle sue attribuzioni, responsabile diviene però anche tutto il ministero insolidarmente rispetto a quelle disposizioni d’ufficio, che esso ha prese in comune.
28. Relativamente a quella parte degli affari comuni, che non sono puramente di attribuzione governativa, l’Ungheria non ritiene opportuno né un consiglio generale dell’Impero, né un parlamento comune o centrale sotto qualunque siasi denominazione, e non accetta né l’uno, né
l’altro; ma persiste in ciò, che, siccome anche giusta il discorso dal trono di Sua Maestà è la pragmatica sanzione da ritenersi come il punto di dipartenza, vogliano essere considerate da un canto i paesi della Corona ungherese nel loro complesso, e dall’altro gli altri paesi e le altre provincie di Sua Maestà pure nel loro complesso quale due parti separate ed aventi eguali diritti. Conseguente mente la perfetta parità d’ambedue le parti della monarchia è una condizione indispensabile pella pertrattazione degli affari comuni.
29. Di conformità a questo principio della parità deve eleggere per l’Ungheria la Dieta ungherese una delegazione composta d’un numero determinato di membri e precisamente da ambedue le camere. Nell’egual modo vogliano anche gli altri paesi e le altre provincie di Sua Maestà eleggere dal loro canto in via costituzionale una delegazione composta di egual numero di membri. Il numero dei membri di queste delegazioni verrà stabilito da ambedue le parti mediante concerto; però niuna delle delegazioni può contare più di 60 membri.
30. Queste delegazioni sono da eleggersi soltanto per un anno, vale a dire per il periodo d’una sessione della Dieta e cessano del tutto le loro attribuzioni colla decorrenza dell’anno o col principio d’una nuova sessione. Peraltro i loro membri possono essere rieletti.
31. Ognuna delle delegazioni separate sceglie dal suo seno liberamente il presidente ed i secretari, ed in quanto le occorresse anche un altro personale, tutti i membri del medesimo; innoltre stabilisce essa stessa il suo regola mento per la gestione degli affari.
32. Le delegazioni saranno ogni volta convocate da Sua Maestà per un dato termine nel luogo, dove Sua Maestà dimora al tempo della convocazione. Egli è però il desiderio della legislazione ungherese, che le sedute vogliano essere tenute alternativamente un anno in Pest, l’anno successivo poi in Vienna, od in un’altra capitale provinciale degli altri paesi e delle altre provincie di Sua Maestà, qualora lo desiderasse la rappresentanza di quei paesi e di quelle provincie.
33. Ogni delegazione tiene le sue sedute separate e delibera nelle medesime mediante votazione individuale a maggioranza assoluta di tutti i membri della delegazione, dovendosi considerare quale deliberazione ciò che ha deliberato la maggioranza. I singoli membri possono bensì adoro giustificazione fare assumere nel resoconto della seduta un voto separato, locchè però non toglie la forza della deliberazione.
34. Ambedue le delegazioni non possono discutere fra di loro in una seduta comune, invece l’una comunica all’altra in iscritto le sue opinioni e le sue deliberazioni; pel caso poi d’una differenza procurano un vicendevole avvicina mento mediante note in iscritto. Ogni delegazione estende queste note nel suo proprio idioma e vi unisce una versione, autentica.
35. Non riuscendo mediante queste note in iscritto di combinare la opinione delle due delegazioni, allora queste tengono una seduta comune, però unicamente allo scopo d’una semplice votazione.
In questa seduta plenaria presiedono alternativamente i presidenti d’ambedue le delegazioni, una volta l’uno, la seconda volta l’altro. Una deliberazione può essere presa solo quando vi siano presenti almeno due terzi dei membri di cadauna delegazione. La deliberazione viene presa ogni volta a maggioranza assoluta. Siccome poi l’applicazione pratica del principio della parità ha la sua speciale importanza nell’interesse d’ambidue le parti appunto nella votazione, così nel caso che per qualunque siasi motivo fossero assenti uno o più membri della delegazione dell’una o dell’altra parte, deve anche la delegazione dell’altra parte diminuire il numero dei suoi membri in modo, che cadauna delegazione sia rispetto al numero dei suoi membri votanti pienamente eguale.
La diminuzione sarà disposta dalla delegazione, che è nella maggioranza, dal suo seno mediante la sorte.
Il resoconto sarà esteso dai rispettivi secretari nell’idioma di ambedue le parti ed autenticato in comune.
36. Dopo seguito un triplice scambio di note senza ottenerne un risultato, ha cadauna parte il diritto di provocare l’altra, all’uopo la questione sia decisa mediante la votazione in comune, al che in tal caso non può rifiutarsi la parte provocata, i presidenti d’ambidue le parti s’accordano poscia sul luogo, giorno e l’ora della votazione, ed ogni presidente invita i membri della sua delegazione.
37. Alla sfera delle attribuzioni di queste due delegazioni possono appartenere solo quegli oggetti, i quali nella presente deliberazione vengono come comuni assegnati espressamente a queste delegazioni. Le medesime non possono estendere la loro attività che a questi oggetti, né immischiarsi negli affari riservati alla Dieta ungherese ed al governo ungherese.
38. La delegazione spedita per la pertrattazione degli affari comuni – sortita dalla Dieta per libera scelta – rappresenterà la Dieta di fronte agli altri paesi di Sua Maestà negli affari designati e circoscritti in queste determinazioni, e colla osservanza delle modalità ivi stabilite.
Questa delegazione non può essere vincolata mediante previe istruzioni.
39. Rispetto al modo di procedere viene stabilito, che l’oggetto spettante alle attribuzioni di questa delegazione giusta quanto viene determinato nei punti presenti, deve essere introdotto in ogni delegazione dal ministero comune.
ogni delegazione avrà il diritto d’interpellare il comune ministero, ed a misura dell’oggetto il rispettivo membro del ministero, e di esigere dal medesimo risposta e schiarimento.
Appunto per questo motivo il ministero comune avrà il diritto – e quando ne sia diffidato – anche l’obbligo di comparire nell’una e nell’altra delegazione, di rispondere alle interpellazioni e di dare schiarimenti a voce ed in iscritto, ovvero di presentare i necessari documenti, in quanto ciò possa succedere senza pregiudizio.
40. La fissazione annua del comune bilancio (budget) costituirà la parte più importante delle attribuzioni di queste delegazioni. Un tale bilancio, che può abbracciare solo quelle spese, che nelle presenti determinazioni furono designate come comuni, verrà esteso dal comune ministero coll’influenza di ambidue gli speciali ministeri responsabili e presentato separatamente all’una ed all’altra delegazione. Le delegazioni lo prenderanno in discussione separata nel modo preindicato e si comunicheranno reciproca mente le loro osservazioni in iscritto; sui punti, rispetto ai quali non combinassero le loro opinioni, esse decidono mediante votazione in una comune seduta.
41. Il bilancio in questo modo stabilito non può dai singoli paesi esser assoggettato ad un’ulteriore disamina, ma ogni paese è obbligato a portare la parte di queste comuni spese risultante a suo carico dietro la proporzione prestabilita nel modo indicato ai punti 18, 19, 20, 21 e 22. Siccome però rispetto all’Ungheria spetta in punto a queste spese comuni alle attribuzioni della Dieta ungherese e del responsabile ministero ungherese la imposizione, la esazione e la determinazione del sistema steorale, così il ministero ungherese nel suo bilancio da presentarsi alla Dieta ungherese deve assumere sempre anche quelle somme, che in conformità al bilancio comune di già fissato risultano dietro la suindicata proporzione a carico dell’Ungheria; però queste posizioni non possono relativamente, al loro ammontare essere assoggettate ad un’ulteriore discussione. Dopo rascossa per parte del ministero ungherese la somma occorrente per le spese comuni, il ministro ungherese delle finanze preleverà dai redditi mensilmente affluenti, e trasmetterà mensilmente al comune ministro delle finanze quella parte, che serve a coprire le spese comuni e precisamente in quel rapporto, in cui sta la somma delle spese complessive colle spese pei paesi della corona ungherese. Il comune ministro delle finanze sarà responsabile per l’impiego della somma ricevuta agli scopi determinati, e s’intende da sé, che chi amministra queste somme è obbligato ad un esatto resoconto.
42. La revisione della rispettiva contabilità compete pure alle delegazioni, le quali procederanno anche in ciò nel modo suindicato.
43. Un procedimento consimile vale anche per tutti gli altri affari, che come comuni appartengono alle attribuzioni delle preindicate delegazioni. Anche questi affari sono dal comune ministero introdotti separatamente in cadauna delegazione; le delegazioni li prendono in pertrattazione separata, si comunicano in iscritto vicendevolmente le loro opinioni e se in questo modo non si possono combinare, allora deliberano, come venne qui sopra osservato, in una comune seduta indetta per la votazione. S’intende da sé, che le loro deliberazioni, in quanto abbisognino della sovrana sanzione, devono essere umiliate a Sua Maestà; dopoché le medesime furono sanzionate da Sua Maestà, acquistano forza obbligatoria. Però Sua Maestà farà portare a cognizione dell’una e dell’altra Dieta simili deliberazioni munite della sovrana sanzione e precisamente col mezzo del rispettivo speciale ministero responsabile.
Quelle deliberazioni, che furono prese dalle delegazioni nel modo preindicato e sanzionate da Sua Maestà, possono, dopoché sono state comunicate alla Dieta ungherese, venir messe da Sua Maestà in esecuzione nell’Ungheria unica mente col mezzo del responsabile ministero ungherese.
Perciò anche quelle spese, che in seguito alle deliberazioni Per tal modo prese e sanzionate vanno a carico dell’Ungheria, saranno dal prefato ministero imposte e rascosse assieme alle altre spese per l’Ungheria fissate in modo costituzionale.
44. Oltre gli oggetti introdotti dal comune ministero responsabile nelle delegazioni per gli affari comuni, ogni delegazione ha ben anco un diritto all’iniziativa; per altro unicamente rispetto a quegli oggetti che a termini della presente deliberazione spettano rigorosamente alle attribuzioni di queste delegazioni. Ogni deliberazione può quindi fare una simile proposta e comunicarla in iscritto anche all’altra delegazione. La proposta così introdotta sarà però da pertrattarsi nel modo già sopra sviluppato rispetto ad altre questioni spettanti alle attribuzioni delle delegazioni.
45. Le sedute delle delegazioni saranno di regola pubbliche. I rispettivi casi eccezionali saranno stabiliti dal regolamento per la gestione degli affari. Una deliberazione per altro può essere presa unicamente in seduta pubblica.
46. Pel caso Sua Maestà sciogliesse una Dieta, cessa di sussistere anche la delegazione della Dieta disciolta, ed una nuova Dieta elegge una nuova delegazione.
47. I membri delle delegazioni non possono giammai essere tratti a responsabilità per dichiarazioni da loro fatte nella pertrattazione degli affari designati dalle presenti determinazioni come comuni; anzi prima che cessi la loro funzione non possono essere né arrestati, né messi in istato d’accusa né per un libello in via civile che possa avere per conseguenza una detenzione personale, né per un delitto o crimine, eccettuato il caso dove vengono colti in flagrante, senza la previa adesione della rispettiva Dieta, e se questa non fosse raccolta, di quella delegazione, di cui ne sono membri. Rispetto alla continuazione od alla dimissione dall’arresto di un membro colto sul fatto deve deliberare parimenti la rispettiva delegazione pel caso che la rispettiva Dieta non fosse raccolta. Del resto onde prevenire a disordini che potessero insorgere nelle discussioni, saranno date delle disposizioni mediante il regolamento sulla gestione degli affari.
48. Pel caso un qualche membro dell’una o dell’altra delegazione nel frattempo morisse, venisse privato della libertà mediante una sentenza legale, o rinunziasse per importanti motivi alle sue funzioni, la rispettiva Dieta dovrà indilatamente rimpiazzare il posto per tal modo di venuto vacante. A questo scopo la Dieta simultaneamente colla elezione della delegazione eleggerà anche un numero fisso di sostituti, determinando in pari tempo l’ordine nel quale il presidente della rispettiva delegazione dovrebbe chiamare i sostituti nei posti divenuti vacanti.
49. Pel caso d’una rinunzia deciderà la rispettiva Dieta e qualora questa non fosse raccolta la rispettiva delegazione sull’importanza dei motivi posti a base della rinunzia, e sull’accettazione di quest’ultima.
50. Per quanto concerne la responsabilità del comune ministero e la specie della medesima, ogni delegazione sarà autorizzata d’introdurre una proposta per mettere in istato d’accusa tutto il ministero od un singolo membro del medesimo, qualora lo trovasse necessario per lesione d’una legge costituzionale, e di comunicare questa proposta in iscritto all’altra delegazione. Quando cadauna delegazione deliberi l’accusa, o quando questa, in causa di pareri discrepanti, venga deliberata a maggioranza in una, seduta indetta per la votazione nel modo suindicato, in tal caso la deliberazione è senz’altro da considerarsi come valida.
51. La corte di giustizia per un processo così deliberato è da costituirsi nel modo seguente: Ogni delegazione propone 24 membri, però non dal suo seno, ma fra i cittadini indipendenti e legisperiti di quei paesi che vengono da lei rappresentati. Ogni delegazione avrà il diritto di eliminare 12 membri fra i 24 proposti dall’altra delegazione, senza addurne motivo. Anche gli accusati hanno collettivamente il diritto di chiedere la eliminazione di 12 membri, però in modo che nel numero dei membri che sopravanzano, sia eguale il numero dei giudici scelti da cadauna delegazione. I membri che in tal modo sopravanzano saranno i giudici del processo.
52. Oltre gli affari comuni, come sopra designati, i quali possono essere considerati in base alla pragmatica sanzione come da pertrattarsi in comune, vi si danno anche altri affari comuni di alta importanza, la cui comunanza non emana in vero dalla pragmatica sanzione, i quali però possono venire disimpegnati in modo più corrispondente mediante un comune componimento di quello che rigorosamente segregati, e ciò in parte per riguardi politici in causa delle presenti relazioni, in parte per la coincidenza degl’interessi reciproci.
53. Per quanto concerne i debiti dello Stato, rigorosamente parlando non possono per diritto stare a carico dell’Ungheria già in forza della sua posizione costituzionale quei debiti, che sono stati incontrati senza l’adesione legale del paese.
54. Però questa Dieta ha di già dichiarato, che, se nella nostra patria, non meno che negli altri paesi di Sua Maestà prende quanto prima vita di fatto un vero costituzionalismo, essa è pronta di fare per motivi di equità e per riguardi politici quanto le è permesso e quanto può senza ledere l’autonomia ed i diritti costituzionali del paese, persino oltre la misura di quanto le incombe per legge, onde sotto l’enorme massa degli aggravi accumulati dal sistema assoluto non soccomba la prosperità degli altri paesi di Sua Maestà e con questa anche quella dell’Ungheria, ed onde vengano rimosse le perniciose conseguenze dei mali tempi precorsi.
55. Conformemente a questi riguardi ed unicamente con riflesso ai medesimi è il paese pronto ad assumere una parte del debito dello Stato, e di combinare quale nazione libera di fronte ad una nazione del pari libera invia di preliminari trattative un componimento cogli altri paesi di Sua Maestà.
56. In avvenire però gli affari di credito saranno comuni in quei casi, in cui tanto l’Ungheria, come anche gli altri paesi di Sua Maestà in causa delle predominanti relazioni riterranno pel loro proprio interesse opportuno d’incontrare insieme un eventuale nuovo imprestito comune. – Nel caso d’un simile imprestito tutto ciò che si riferisce alla conclusione del contratto, alle modalità nell’impiego del denaro preso a mutuo ed alla restituzione, sarà ordinato in comunione. La previa determinazione però, se sia da incontrarsi un comune imprestito, compete in tutti i singoli casi, per quanto concerne l’Ungheria, alla Dieta ungherese.
57. Del resto l’Ungheria dichiara solennemente anche mediante questa deliberazione, che in forza del principio fondamentale del vero costituzionalismo, giusta il quale il paese non può essere aggravato di debiti senza la sua adesione, l’Ungheria non riconoscerà come per lei obbligatorio verun debito, che è stato incontrato senza che vi sia intervenuta per parte del paese l’adesione precisa ed espressa in modo legale.
58. Nemmeno la comunanza degli affari commerciali emana dalla pragmatica sanzione, giacché a termini di quest’ultima i paesi della corona ungherese sono per di ritto segregati degli altri paesi del regnante, potrebbero perciò col mezzo del loro apposito governo responsabile ed in via legislativa prendere analoghi provvedimenti, non meno che regolare i loro affari commerciali mediante linee doganali.
59. In vista però, che fra l’Ungheria e gli altri paesi di Sua Maestà sono numerosi ed importanti i reciproci punti di contatto dei loro interessi, così la Dieta si dichiara disposta a ciò, che rispetto agli affari commerciali dei paesi della corona ungherese da un canto ed a quelli degli altri paesi di Sua Maestà dall’altro canto sia conchiusa di tempo in tempo una lega doganale e commerciale, 60. Questa lega dovrebbe determinare quelle questioni, che si riferiscono al commercio ed il modo di pertrattazione di tutti gli affari commerciali.
61. La conclusione della lega dovrebbe seguire mediante un vicendevole trattato, in quello stesso modo, come simili convenzioni si stringono fra due Stati che sono per diritto reciprocamente indipendenti. I ministeri responsabili d’ambedue le parti devono di comune concerto estendere un progetto dettagliato del trattato e sottoporlo alle rispettive Diete; le deliberazioni d’ambedue le Diete sono poscia da umiliarsi a Sua Maestà per la sanzione.
62. Appunto a questo scopo, non appena sarà stabilita nel modo precisato ai punti 18, 19, 20, 21 e 22 la proporzione rispetto alle spese comuni, si dovrà conchiudere fra i paesi della corona ungherese da un canto, gli altri paesi e le altre provincie di Sua Maestà dall’altro canto una lega doganale e commerciale nel modo stabilito ai punti 59 e 61, non senza simultaneamente dichiarare, 108 che i trattati commerciali conchiusi sinora coll’estero hanno vigore anche per l’Ungheria.
63. In questa occasione possono del pari mediante una convenzione corrispondente ai punti 59 e 61 venire stabilite per le imposte indirette che stanno in istretta relazione colla produzione industriale, per la loro commisurazione uniforme e per la rispettiva gestione tali norme, le quali escludano la possibilità, che la legislativa od il governo responsabile d’una parte della monarchia prenda in questo riguardo delle misure che potrebbero avere per conseguenza una diminuzione dei redditi dell’altra parte.
Contemporaneamente può essere anche stabilito per l’avvenire il modo, come le riforme da introdursi rispetto a queste imposte verrebbero da ambedue le legislazioni conformemente decise.
64. Innoltre verrebbe pure stabilito da chi ed in qual modo sia da esercitarsi la sorveglianza sul tratta mento uniforme di tutte le linee doganali, e verrebbe anche dichiarato, che i redditi doganali sono da impiegarsi per sostenere le spese comuni; la somma di questi redditi sarà perciò anzi tutto diffalcata dalla somma delle comuni spese.
65. Essendo le ferrovie uno dei più importanti motori del commercio, può al momento della conclusione della lega doganale e commerciale essere mediante una convenzione da conchiudersi a termini dei punti 59 e 61 stabilito, rispetto a quali linee ferroviarie siano nell’interesse d’ambedue le parti necessari provvedimenti comuni, ed a quanto si debbano estendere questi provvedimenti. Rispetto a tutte le altre linee ferroviarie spetta il diritto di disposizione esclusivamente a quel ministero ed a quella Dieta, il cui territorio viene da quelle percorso.
66. Il istretta relazione col commercio sta pure la determinazione rispetto al sistema monetario ed al piede generale monetario. Egli è perciò non solo desiderabile, ma nell’interesse d’ambedue le parti, anche necessario, che sia eguale il sistema monetario, non meno che il piede monetario per tutti i paesi che appartengono alla lega doganale da conchiudersi. Nella conclusione di questa sarà perciò necessario di prendere dei provedimenti in conformità ai punti 59 e 61 anche relativamente al sistema monetario ed al piede monetario in via di pertrattazioni speciali. Rendendosi in seguito necessario od opportuno di modificare le disposizioni in questo modo stabilite, ovvero d’introdurre un nuovo sistema od un nuovo piede monetario, ciò succederà di vicendevole concerto d’ambidue i ministeri e coll’approvazione d’ambedue le Diete. S’intende da sé che i diritti majestatici del Re d’Ungheria rispetto al conio ed all’emissione di monete restano pienamente inalterati.
67. Contemporaneamente colla determinazione della quota delle spese per gli affari comuni, e la conclusione della lega doganale sarà pure da stabilirsi mediante una libera convenzione nel modo indicato ai punti 55 e 61 il contributo annuo, che l’Ungheria deve assumere rispetto ai debiti dello Stato.
68. S’intende da sé, che se ed in quanto rispetto agli oggetti enumerati ai punti 58 incl. 67 non riuscisse un componimento, resta intatto il diritto legale di disposizione del paese anche in questa parte.
69. Verrà precisato in seguito sotto quale modalità ed in quale proporzione i paesi annessi prenderanno parte alla delegazione da spedirsi dai paesi della corona ungherese a termini della presente deliberazione.
Le determinazioni contenute nei punti suesposti, essendo state sanzionate mediante la regia conferma di Sua Maestà, vengono elevate ad articolo di legge.
Però quelle disposizioni di questo articolo di legge, che si riferiscono al modo di pertrattare gli affari comuni, entreranno di fatto in attività solo allorché gli altri paesi di Sua Maestà, non appartenenti alla corona ungherese, avranno in via costituzionale aderito anche dal canto loro al tenore delle medesime.

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