Legge sugli Stabilimenti di Beneficenza del Regno delle Due Sicilie

Istruzioni per l’amministrazione degli Stabilimenti di Beneficenza e de Luoghi Pii Laicali del Regno, emanate dal Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, il 20 Maggio 1820

Categoria: Regno delle Due Sicilie

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI.

SEZIONE I. DEGLI STABILIMENTI DI BENEFICENZA E LUOGHI PII LAICALI, LORO TUTELA, ED AMMINISTRAZIONE.

ART. I.
A chi è affidata la cura degli stabilimenti di beneficenza, e de luoghi pii laicali.
La sorveglianza, tutela e direzione degli stabilimenti di beneficenza, e de luoghi pii laicali, ch’esistono in tutti i comuni, è affidata ai Consigli degli ospizi stabiliti ne capi-luoghi delle rispettive provincie.
ART. II.
Corpi morali compresi sotto questa denominazione.
Sotto la indicazione di stabilimenti di beneficenza e di luoghi più laicali s’intendono gli ospedali, gli orfanotrofi, i conservatori e ritiri, i monti del pegni, del maritaggi, di elemosine, i monti frumentari, le arciconfraternite e congregazioni, le cappelle laicali, e finalmente tutte quelle istituzioni, legati ed opere, che sotto qualunque denominazione e titolo si trovano, o che saranno addette al sollievo degl’infermi, degl’indigenti, e del projetti.
ART. III.
A chi l’amministrazione di tali corpi sia commessa.
L’amministrazione diretta degli enunciati stabilimenti è data alle commissioni amministrative, o a quegl’individui, che hanno legittimo dritto per governarli, come verrà successivamente spiegato.

TITOLO II. DE CONSIGLI DEGLI OSPIZI, E DELLE LORO ATTRIBUZIONI

SEZIONE I. ORGANIZZAZIONE, E DIPENDENZA DE’ CONSIGLI.

ART. IV.
Dipendenza del Consigli.
I Consigli degli Ospizi dipendono esclusivamente dal Ministero degli Affari Interni. Essi sono considerati come corpi assolutamente distinti da tutte le altre amministrazioni ed hanno un’officina separata da quelle delle Intendenze.
ART. V.
Loro formazione.
I consigli vengono composti dagl’Intendenti, dagli Ordinari delle diocesi de’ capi-luoghi delle Provincie, da tre Consiglieri, e da un Segretario.
ART. VI.
De Consiglieri e loro nomine.
I Consiglieri debbono scegliersi fra i” dei capi-luoghi di ogni provincia, i quali si distinguono per grado, per carattere personale, e per pietà verso i poveri.
Le loro funzioni sono gratuite.
Essi vengono nominati da S. M. dietro la proposta degl’Intendenti, che sono i Presidenti del Consigli. La proposta dev’esser fatta per terna.
ART. VII.
Durata dell’impiego di Consigliere, La durata nell’impiego di Consigliere dev’essere triennale.
In ogni mese di Novembre di ciascun anno i Presidenti sono tenuti di rimettere al Ministero la terna per lo rimpiazzo del Consigliere, che va a terminare il suo periodo; ovvero di domandarne con rapporto motivato la conferma. Colui che sorte, non può rientrarvi che dopo due anni d’intervallo.
ART. VIII.
Esposizione dei requisiti da Consiglieri.
Ogni volta che dovrà rinnovarsi uno del Consiglieri, l’Intendente Presidente nel proporre la terna per lo rimpiazzo, esporrà i servizi resi da ciascuno degli esercenti, e l’attività da essi dimostrata nel disimpegno delle funzioni loro commesse, affinché tutto possa rendersi noto a S. M.
ART. IX.
De Segretari del Consigli.
I Segretari del Consigli debbono essere prescelti tra gli uomini di maggiore probità, ed intelligenza. Essi vengono nominati sulle proposte dei Consigli.

SEZIONE II. METODO DA ESEGUIRSI PER LO ANDAMENTO DEGLI AFFARI.

ART. X.
Sedute dei Consigli, e ripartizione degli affari da proporsi.
I Consigli debbono riunirsi almeno due volte la settimana.
Gli affari debbon esser proposti da Consiglieri, e da Segretari, a seconda della ripartizione, che i Presidenti ne faranno.
I Presidenti hanno la facoltà di convocare i Consigli straordinariamente, quando il bisogno lo esiga.
Ogni Consiglio avrà un locale decente e comodo per le sedute, e per la fissazione della sua segreteria, e dell’archivio.
ART. XI.
Validità delle sedute, e delle deliberazioni Le riunioni del Consigli non sono valide, se non vi sia l’intervento di tre membri.
Le deliberazioni vengono prese sulla pluralità de voti del Consiglieri presenti.
Non possono mandarsi ad effetto senza una superiore autorizzazione tutte quelle determinazioni, che presentino risultati diversi dal prescritto nelle Leggi, e Decreti Reali, nelle decisioni, circolari, ed istruzioni del Ministro.
In caso di parità di voti si proporrà l’affare in altra seduta, facendovi intervenire i Consiglieri, che nella precedente seduta mancarono.
ART. XII.
Risoluzione degli afari urgenti, quando non sono riuniti i Consigli.
Se qualche affare urgente si presenti ne’ giorni non destinati per le sedute, e sia desso di un’indole da non esigere la riunione straordinaria del Consiglio, sarà momentaneamente risoluto dal Presidente, o da colui, che ne fa le veci. Assiste nondimeno l’obbligo all’uno, od all’altro di darne conoscenza al Consiglio nella prima successiva riunione.
I Segretari del Consigli ne ricorderanno l’adempimento.
ART. XIII.
Divieto di rapportare affari, e di modificare le risoluzioni del Consigli senza la loro intelligenza.
E vietato di rapportare al Ministro, in nome del Consigli, affari che non siano stati da consigli medesimi risoluti o votati. È vietato pure a qualunque autorità di modificare gli appuntamenti del consigli, o d’impedirne il corso.
Trattandosi di rapporti da dirigersi al Ministro, gl’Intendenti, o gli Ordinari Vice-Presidenti possono esporre in piedi del rapporto istesso, o con foglio separato, il particolare loro avviso, quando questo sia in opposizione al voto del consiglio.
Ove poi si tratti di ordini da emanarsi per le provincie, e che gl’Intendenti credessero poco regolari, faranno essi riproporli ai Consigli col loro intervento. Se i Consiglieri persistano nella opinione primitiva in contraddizione del voto degl’Intendenti, ne sarà redatto un verbale ragionato con la firma di tutti i votanti, e sarà sottoposto alla decisione del Ministro.
ART. XIV.
Firma della corrispondenza.
Nell’assenza, od in caso d’impedimento degl’Intendenti la presidenza del Consigli rimane affidata agli Ordinari i quali segneranno pure la corrispondenza.
Qualora siano necessari degl’inviti alla forza pubblica per coazioni, o per atti di esecuzione attribuiti dalle leggi agl’Intendenti, i consigli si rivolgeranno ai medesimi con i loro uffizi provocando le disposizioni come di dritto.
Nella circostanza, che possano simultaneamente mancare gl’Intendenti e gli Ordinari, il Ministro destinerà il soggetto che dee assumere la firma della corrispondenza.

SEZIONE III. SEGRETERIE DE’ CONSIGLI.

ART. XV.
Segretari del Consigli.
Per lo disimpegno di tutti gli affari confidati ai Consigli, hanno essi una officina, di cui ne sono capi i loro Segretari.
ART. XVI.
Loro doveri.
Ineumbe ai Segretari la custodia dell’archivio, l’ordine e la spedizione delle carte, e l’adempimento di tutte le disposizioni dei Consigli: debbono essi richiamare l’attenzione del medesimi su i disordini che potessero verificarsi nell’amministrazione, e proporre tutti gli affari, che non sono particolarmente delegati ai Consiglieri; contrassegnano inoltre le deliberazioni dei Consigli, gli atti pubblici, ed autenticano con la loro firma, e col sigillo del Consiglio, del quale sono depositati, le copie degli
atti che si estraggono dalla Segreteria. Appartiene ai Segretari la ripartizione del travaglio nella officina, la sua durata, e la sorveglianza. Nel caso che gl’impiegati manchino al loro dovere, i Segretari ne daranno conoscenza ai Consigli per le misure convenevoli, o per provocarsi nel bisogno le superiori decisioni.
ART. XVII.
Razionali.
Presso la Segreteria di ciascun Consiglio, alla immediazione del Segretario, vi sarà un Razionale, ed uno o più Razionali liquidatori, ART. XVIII, Incarico del Razionali.
Il Razionale del Consiglio è destinato a sostenere sotto la dipendenza del Segretario la scrittura degli stati discussi, tutti i registri, e libri di contabilità; e deve disimpegnare qualunque oggetto che riguardi il ramo contabile.
I Razionali liquidatori eseguono la preparazione dei conti delle commissioni amministrative, e dei Cassieri. Essi solleciteranno presso i Consigli degli Ospizi, e delle Intendenze la discussione definitiva de’ conti, onde questo ramo importante, sostegno primordiale di ogni buona amministrazione, rapidamente, e con rigorosa esattezza progredisca.
ART. XIX.
Archivi del Consigli.
Gli archivi de’ Consigli saranno analiticamente classificati, di visi per distretti, e per comuni: ogni stabilimento avrà uno o più volumi, e questi ripartiti per materie, a seconda che progressivamente si offrono. Le disposizioni generali, che interessano tutte le pie fondazioni, occuperanno un sito a parte.
Art. XX. Registri che sono a cura dell’Archivario.
Gli archivi terranno aperto un registro per serbare memoria delle carte, che possono essere richieste dai Presidenti e dai consiglieri, o che debbano trasmettersi ai Consigli delle Intendenze per avvisi o per decisioni. Altro registro essi terranno, in cui debbono aver cura di trascrivere letteralmente tutti i rescritti, e le ministeriali che giungono nelle officine. E pure loro incarico di riportare sopra un libro detto protocollo le deliberazioni de’ Consigli pria che siano diramate mercé la corrispondenza, curando che sulle lettere, in margine, venga segnato il numero d’ordine del protocollo.
Art. XXI. Individui addetti all’officine dei Consigli, e loro soldi.
In proporzione del numero de’ pii stabilimenti di ciascuna provincia, della loro importanza, e delle risorse rispettive, sarà determinato il numero degl’impiegati nelle segreterie de’ Consigli, ed il loro soldo.
I Consigli stessi sommetteranno all’approvazione del Ministro la pianta individuale di siffatti impiegati, ed il progetto dell’annuo stipendio da contribuirsi loro.
Art. XXII. Norma per le provincie, che hanno poca rendita di beneficenza.
Nelle provincie che hanno scarsa rendita di beneficenza, o ristretto numero di stabilimenti, le segreterie dei Consigli saranno in proporzione limitate, e si renderà superflua la desti nazione del segretario indicata nell’articolo XV. Quindi uno de Consiglieri, da proporsi dai Presidenti potrà assumere le funzioni di segretario, godendo una moderata prestazione annua a titolo d’indennità di spese, che sulla proposta dei Consigli sarà stabilita con superiore approvazione.
ART. XXIII.
Divieto di gratificare, o cangiare gl’impiegati nelle officine.
È vietato ai Consigli di aumentare i soldi, di accordare gratificazioni, di accrescere il numero degl’impiegati nelle officine, ovvero di variarli.
In ogni caso debbono essi rapportarne al Ministro, ed attenderne le decisioni.

SEZIONE IV. ATTRIBUZIONI DE CONSIGLI.

ART. XXIV.
Attribuzioni del Consigli.
Le attribuzioni del Consigli riguardano tutta la parte amministrati va, economica, e disciplinare degli stabilimenti messi sotto la loro sorveglianza.
ART. XXV.
Ingerenza del Consigli sul personale delle amministrazioni.
Per effetto delle cennate attribuzioni i Consigli sono chiamati a prendere una cura particolare sul personale delle amministrazioni indicate nel l’art. 3”. Essi porranno la maggiore attenzione, onde gl’individui, che si destinano al governo de luoghi pii, siano dotati d’idoneità, probità ed attività:
esamineranno se godano lodevole opinione, pubblica confidenza, e se siano conosciuti pel loro carattere pio e benefico; veglieranno sulla loro con dotta, e su i loro andamenti nel servigio, richiamandoli alla rigorosa osservanza del doveri, se ne deviassero, e provocando ne casi convenienti la destituzione di quegl’individui, che si rendessero di tanta punizione meritevoli.
ART. XXVI.
Sorveglianza del Consigli per tutti gli stabilimenti di pubblica pietà.
Debbono i Consigli indagare con accuratezza le istituzioni originarie degli stabilimenti annoverati nell’art. 2, il loro stato attuale, i regolamenti particolari, i pesi estranei, e gli abusi, che vi si fossero introdotti; debbono preparare le utili riforme, e le variazioni de sistemi sulle basi del le disposizioni de testatori; e debbono quindi provocare dal Ministro le disposizioni corrispondenti.

SEZIONE V. ATTRIBUZIONI DE CONSIGLI

ART. XXVII.
Degli Stati discussi.
Non potendo avere le Amministrazioni un regolare andamento senza una norma, che determini i pesi, e le spese, né potendo fissarsi la esecuzione delle opere inerenti a ciascuno stabilimento senza il calcolo delle risorse, che possono impiegarvisi, è perciò indispensabile, che per ogni stabilimento siavi uno stato discusso approvato dal Ministro. Questo stato sarà redatto secondo il modello n.° XXVII e per formarlo si serberanno le regole indicate ne seguenti articoli.
ART. XXVIII.
Travaglio preliminare degli stati discussi.
Il travaglio preliminare degli stati discussi sarà l’opera delle amministrazioni locali, le quali descriveranno partitamente i cespiti, che formano l’introito di ciascuno stabilimento.
L’introito puol essere ordinario, e straordinario.
L’introito ordinario viene costituito dalla locazione dei terreni, dall’appigionamento delle case, da censi, da capitali, da legati, se ve ne siano, dal prodotto delle pensioni e delle manifatture.
Gli avanzi di cassa degli anni precedenti, gli arretrati di qualunque sorta, le oblazioni, e limosine, la restituzione de crediti, l’affrancazione de censi, o qualsivoglia altro cespite eventuale, appartengono all’introito straordinario.
L’introito ordinario sarà espresso in un capitolo classificato con numero d’ordine progressivo. Ivi si farà parola delle rendite provvenienti dagli affitti del fondi, indicandosi la loro denominazione, estensione, confinazione, e natura, l’estaglio annuale, la sua durata, il nome dell’affittatore, l’epoca del contratti, e la natura dei pagamenti. Parlandosi de’ canoni enfiteutici si riporterà la rendita netta dalla ritenuta legale, designando egualmente i nomi degli enfiteuti, ed i fondi, e specificandosi se il contratto sia munito delle autorizzazioni richieste dalla legge. I capitali debbonsi anche portare depurati del decimo, indicandosi la somma principale, l’interesse annuale, che si corrisponde, la data del titolo, e se siasi questo registrato nella conservazione delle ipoteche. I legati che possono esistere a favore degli stabilimenti, avranno la indicazione del loro ammontare, del nome del debitore, dell’epoca del pagamento, e dell’oggetto, cui la somma deve addirsi, giusta la volontà del testatore.
Il capitolo secondo conterrà gl’introiti straordinari riportati con gli analoghi schiarimenti.
Le spese debbono classificarsi a seconda de pesi intrinseci di ciascuno stabilimento. Esse saranno egualmente divise in capitoli.
Il primo capitolo conterrà le spese ordinarie, val quanto dire spese di amministrazione, stipendi pei Segretari, e Contabili, pesi fiscali, importo de ratizzi per le dotazioni degli ospizi, canoni passivi, manutenzione dei fondi ec.
Nel secondo capitolo saranno descritte le spese di Culto Divino, e tutte quelle, che vi abbiano analogia, e dipendenza.
Il terzo capitolo riguarderà le spese di beneficenza, dettagliando le varie opere.
In ultimo luogo sarà riportato l’ammontare delle spese imprevedute.
ART. XXIX.
Stati discussi riuniti, Trovandosi sottoposti ad una commessione più stabilimenti, si formerà un solo stato discusso per tutti quelli, che hanno un’analogia d’istituzioni, e di opere. Gl’introiti, e gli esiti verranno classificati per ciascuno stabilimento nel modo espresso nel precedente articolo, in guisa
che lo stato indichi l’annua rendita di ogni luogo pio preso separatamente, e l’insieme della rendita, che si amministra dalla commessione. Lo stesso sarà per le spese.
ART. XXX.
Esame per garentire le opere di Culto.
Acciò le opere attinenti al Culto Divino siano conservate a seconda delle intenzioni de’ pii disponenti, e si concilino eziandio con le risorse attuali dei luoghi pii, sarà cura di ogni amministrazione di analizzare le fondazioni
Quindi, nel descrivere, e fissare le opere di questa specie, si farà osservare sugli stati discussi ciò che le istituzioni prescrivono, quali siano i fondi gravati del peso, l’esistenza del medesimi, e la rendita che se ne ritrae. Qualora i fondi in tutto, od in parte dagli stabilimenti non si posseggano, o se l’annuo prodotto sia incapace di sostenere gli obblighi prescritti, le amministrazioni proporranno le riforme con avviso ragionato.
ART. XXXI.
Osservazioni del Consigli su gli stati discussi.
I Consigli muniranno gli stati discussi delle loro osservazioni, e pareri, diriggendoli in tal modo al Ministro. Non isfuggirà loro prendere in veduta per ciascuna istituzione la qualità delle rendite, e i mezzi di vantaggiarle, e la necessità di conservare, di ridurre o di abolire le spese: porranno a scrutinio le opere da adempirsi, e proporranno le misure analoghe, perché siano con rettitudine eseguite: in fine regoleranno gli esiti sul totale della rendita, depurata da tutti i pesi legali.
ART. XXXII.
Degli stati discussi degli stabilimenti che hanno ospedali, e conservatori.
Gli stati discussi degli stabilimenti, che sostengono l’opera degli ospedali, e dei conservatori meritano maggiore attenzione. I Consigli provvederanno, perché nulla manchi ai primi per decenza, per vittitazione, per medicamenti, per nitidezza del locale. Regoleranno gli esiti de secondi, riguardandoli come tante case di educazione, in cui è d’uopo che le arti utili fioriscano, e che le recluse ricevano educazione esemplare, ed adattata ai loro natali.
ART. XXXIII.
Imprevedute.
Ogni stabilimento avrà un proporzionato articolo di imprevedute, acciò verificandosi qualche minorazione di rendite negli affitti, qualche sinistro avvenimento, o qualche aumento di esito, vi sia il mezzo di provvedervi analogamente.
ART. XXXIV.
Non debbano con gli stati discussi vincolarsi oltremodo le commissioni amministrative.
Dovendo le amministrazioni locali godere di quella latitudine, e fiducia corrispondente alle nobili funzioni che esercitano, i Consigli, nel determinare gli stati discussi, saranno diligenti a togliere i vincoli moltiplici di dipendenza, i quali ritardano il corso spedito degli affari.
Stabiliti i tempi, ed i metodi che le amministrazioni seguir debbano per lo affitto de’ fondi, e per la migliorazione delle rendite; stabilita con prudenza e con saggezza la somma degli esiti, si lasci facoltà agli amministratori, senza obbligarsi a chiedere perenni autorizzazioni, ed a sostenere una laboriosa corrispondenza.
Saranno bensì i Consigli rigorosi oltremodo nello esame, e discussione, de’ conti, quando ravvisano che gli amministratori abbiano fatto abuso di loro potere, abbiano deviato dalle prescrizioni dello stato discusso, o che sia loro imputabile una dannosa negligenza.
ART. XXXV.
Durata degli stati discussi, e limite per l’ultimazione del travaglio.
Nel corso dell’anno 1820 verrà immancabilmente ultimata la formazione degli stati discussi di tutti luoghi pii del Regno.
La rinnovazione di tali stati sarà eseguita in ogni quinquennio per que luoghi pii, la rendita de’ quali non oltrepassi la somma di ducati tremila; avrà poi luogo in ogni triennio per quelli, che possederanno una rendita maggiore.
ART. XXXVI.
Invio degli stati discussi alle amministrazioni locali.
I Consigli, ricevuti appena gli stati discussi dal Ministero, avranno cura di spedirli in copie conformi alle amministrazioni locali.
ART. XXXVII.
Quadri analitici.
Perché possono i Consigli regolare le loro determinazioni con avvedutezza, baderanno ad istituire nella loro contabilità un libro analitico, per avere sott’occhio l’insieme delle rendite, e gli esiti autorizzati.
ART. XXXVIII.
Inversione degli articoli degli stati discussi.
Occorrendo, durante il triennio, ed il quinquennio, d’invertire in parte, o in tutto un articolo dello stato discusso in esercizio, i Consigli sono autorizzati a farne la proposizione al Ministro con rapporto, il quale faccia conoscere le ragioni che consigliano la inversione.
ART. XXXIX.
Arretrati e superi.
Gli arretrati, ed i superi di cassa non sono disponibili senza l’autorizzazione ministeriale. Nondimeno, ove si tratti di opera urgentissima, possono i Consigli avvalersi di una somma, che non ecceda i ducati cinquanta, e renderne consapevole il Ministro.

SEZIONE VI. SOCCORSI CARITATIVI.

ART. XL
Fondi per elemosine, e norma per ripartirli.
Uno de principali articoli, che figurano negli stati discussi degli stabilimenti, è quello delle limosine. Debbono esse distribuirsi con accorgimento, e con rettitudine. Più di tutto dee tenersi conto di quegli infelici, che mancano di mezzi, e di forza per chiedere aiuti, degl’infermi, dei vecchi, degli storpi, de mutilati, dei ciechi, e del proietti. L’elemosine non debbono essere né sempre, né interamente ripartite in giorni fissi, e determinati dell’anno, ciò che darebbe luogo abusi, e ad altri disordini; ma debbono essere spezialmente distribuite nel momenti ne quali la rigidezza delle invernate, od altri urgenti bisogni pubblici, e privati esigono di darsi ai poveri un aiuto.
I Consigli saranno vigili, onde le amministrazioni, alle quali incumbe l’esercizio di un’opera sì pia, la eseguano con vantaggioso, e lodevole successo.
ART. XLI.
Da chi debbono somministrarsi le somme e con quali ritualità.
li amministratori locali per la distribuzione de soccorsi richiederanno un attestato del parrochi, che dia sicurezza della povertà. E vietato l’abuso di dividere il fondo delle elemosine tra gli amministratori, e governatori, perché ciascuno ne faccia la distribuzione a suo talento. L’elemosine, anche di somme minime, debbono farsi dai Cassieri direttamente a poveri, previo il mandato sottoscritto dagli amministratori.
ART. XLII.
L’elemosine di un Comune debbano servire per i poveri del Comune medesimo.
Il fondo dell’elemosine deve esitarsi in sollievo dei poveri del proprio Comune. E per ciò vietato d’invertire l’elemosine ammesse negli stati discussi de luoghi pii di un Comune a favore del poveri di un Comune diverso, salva la circostanza di un urgentissimo, ed indifferibile bisogno.
ART. XLIII.
Sono vietate le circolari per limosine
I Consigli non si permetteranno di spedire delle circolari o commendatizie a favore di famiglie, o di soggetti, che vanno di proposito vagando per sussistere con limosine, né potranno spedir demandati sulle casse dei luoghi pii per somme determinate a vantaggio di particolari individui.
ART. XLIV.
Esaurito il fondo dell’elemosine, sono vietati ulteriori soccorsi.
Esaurito l’articolo dell’elemosine, descritto negli stati discussi, non è permesso d’invertire a quest’uso altro fondo anche di risparmio, o le imprevedute, senz’autorizzazione del Ministro, tranne il caso di qualche urgentissima circostanza. I Consigli potranno allora autorizzare qualche
inversione discreta, e ne daranno conoscenza al Ministro.
ART. XLV.
De sussidi permanenti.
Non potranno accordarsi sussidi mensili, ed annuali non prescritti dai testatori senz’autorizzazione del Ministro.
Vacando un sussidio per la morte del sussidiato, o per altra ragione, il fondo si aggregherà all’articolo delle spese imprevedute, quante
volte il sussidio non si traeva dall’articolo generale dell’elemosine, nel qual caso ritornerà all’usò, cui da principio era destinato.

SEZIONE VII. REGIME INTERNO DE’ CONSERVATORI, ORFANOTROFI, RITIRI, OSPEDALI, E MONTI.

ART. XLVI.
Dell’interno regime del Conservatori, Orfanotrofi, e ritiri.
Il regime interno degli stabilimenti destinati a mantenere, e ad educare le donne e fanciulle laiche sarà diretto colle seguenti norme.
1° Non potrà riceversi alcuna donna a piazza franca senza ordini del Ministro. Quelli che vogliono godere della semplice abitazione, non possono essere accolte senza il permesso del Consigli, i quali lo accorderanno solo quando preceda un atto legale di persona solvibile, che si obblighi di contribuire allo stabilimento con pagamenti anticipati una somma annuale non minore del trattamento, di cui godono le recluse, che sono a carico del pio luogo.
2° Restano autorizzati i Consigli a poter traslocare una o più recluse ed oblate da uno stabilimento ad un altro, quando un giusto motivo dettasse tale misura per lo bene della reclusa, e del pio luogo
In questo caso dovrà sempre la reclusa traslocata ricevere il suo mensile assegnamento dal luogo, cui si apparteneva, quando abbia pagata la dote.
Se per motivi di salute, o per altra giusta ragione qualche oblata, dalla quale il luogo abbia avuta la dote, voglia ritirarsi nella propria casa, potrà accordarsele una parte degli averi, che godono le altre oblate che dimorano nello stabilimento.
3° Non potranno accogliersi ne conservatori donne condannate dai tribunali ad espiar qualche pena. Essi sono diretti e destinati all’esercizio delle pratiche religiose e morali, all’educazione della gioventù, ed alla custodia della onestà.
Sono esclusi da questa regola i conservatori formati ad unico oggetto di riunire le donne, o fanciulle traviate, e pericolate.
4° Sono autorizzati i Consigli a disporre ancora la espulsione delle individue, che colla loro condotta esibissero gravi motivi per doversi ricorrere a questa misura.
5° La nomina delle superiori, e delle impiegate al regime interno di siffatti stabilimenti appartiene agli amministratori. Se per antico solito abbia preseduto alla elezione l’Ordinario, o altro soggetto da lui delegato, l’atto della elezione, che si eseguirà dagli amministratori, sarà presenziato dall’uno, o dall’altro.
6° La destinazione del confessori è riserbata agli Ordinari, come si pratica per i monasteri delle claustrali.
7° I regolamenti relativi al permesso di parlare colle convittrici, oblate, ed alunne debbono formarsi dall’amministrazione col consiglio, e voto dell’Ordinario diocesano, e debbono quindi essere sottomesse alla superiore approvazione.
Non dee impedirsi agli Ordinari la visita locale di tali stabilimenti, acciò il Culto Divino, e le opere di religione siano eseguite con esattezza, e decenza. E desiderevole ch’essi sorveglino per l’emenda del costume e della disciplina, indirizzandosi alle autorità che vi preseggono, per gli espedienti opportuni.
ART. XLVII.
Sono autorizzate le ispezioni degli stabilimenti, per conoscersi il loro regime.
Per lo bene del conservatori, orfanotrofi, ritiri ed ospedali sono autorizzati i Consigli ad incaricare ne diversi Comuni persone di loro fiducia, coll’autorità di visitare tali stabilimenti, quando lo crederanno necessario.
ART. XLVIII.
La nuova introduzione delle arti, e manifatture negli stabilimenti adetti a rinchiuder donne, e la migliorazione di quelle, che già vi esistono debbono formare una delle particolari cure de’ Consigli.
ART. XLIX.
Perché i Consigli potessero aver sempre sotto gli occhi lo stato degli stabilimenti di loro dipendenza, ed acciò possano rilevare da vicino i bisogni, e le migliorazioni, delle quali sono essi suscettibili, serberanno nelle loro officine i quadri corrispondenti.

SEZIONE VIII. DE DOTAGGI.

ART. L.
Delle doti.
Per facilitarsi i matrimoni, ed ottenere che le somme destinate per doti non restino lungo tempo inoperose, disporranno i Consigli, che nel bussolo annuale siano comprese solo le donzelle, che oltre alle qualità volute dai fondatori contino il duodecimo anno compiuto di loro età, e che non abbiano impedimenti legittimi a contrarre il matrimonio.
Provvederanno inoltre i Consigli, che le somme annuali, destinate ai maritaggi restino bene assicurate nelle casse de pii luoghi, senza che mai sia lecito d’invertirle ad uso alcuno.
Le doti legali, dovranno senza essere il menomo pagate vincolo, agli sposi che dopo non adempiute fosse dettato tutte dalla legge.
Laddove le doti si diano per effetto di legati diretti a particolari famiglie, si serberanno le disposizioni dei testatori.
ART. LI.
Dei monti di maritaggi.
Per tutti i monti di maritaggi, che fossero in arretrato di pagamenti di doti, i Consigli sommetteranno subito al Ministro del regolamenti, onde porsi in equilibrio la di loro amministrazione. Essi, avendo presenti le rendite tutte del monti medesimi, e l’ammontare del debito, qualora manchi ogni altra risorsa, possono proporre una riduzione provvisoria del numero, e del quantitativo delle doti, o pure la sospensione temporanea del maritaggi correnti.
Pervenuta una donna a 4o anni perde il dritto alla dote, la quale resta disponibile per costituirsene altri maritaggi, a norma del regolamenti, e delle fondazioni particolari, ovvero s’impiegherà sul Gran libro, per addirsene la rendita, in aumento della stessa opera pia. Ove però passi a marito se le potrà pagare sulle doti correnti.

SEZIONE IX. LOCAZIONI, APPALTI, FORNITURE, E CUSTODIA DELLE CAMPAGNE.

ART. LII.
Norma alle commissioni amministrative per le locazioni, appalti, forniture, ed altro.
Perché gli stabilimenti debbono ritrarre i principali loro vantaggi dal le locazioni del propri fondi, e loro manutenzione, dalla conservazione dei mobili, dagli appalti, dalla sicura percezione delle rendite, i Consigli daranno la norma alle amministrazioni per tutto ciò che riguarda questi oggetti, e praticheranno lo stesso per quanto è relativo alle forniture, e loro intraprese, ai sistemi alimentari degli ospedali, orfanotrofi, conservatori, e ritiri, e finalmente a ciò che concerne il servizio medico, cerusico, e di farmacia.
ART. LIII.
Metodo per le locazioni e per gli appigionamenti.
vigileranno i Consigli, che le locazioni, e gli appigionamenti si facciano colle subaste sopra luogo, ed avranno cura di verificarle nella reddizione del conti.
Le disposizioni contenute nel titolo 9 della legge dei 12 Dicembre 1816 per gli affitti comunali, e loro durata, si eseguiranno per lo affitto dei cespiti redditizi dei pii stabilimenti, applicandosi alle amministrazioni, ed alle loro autorità superiori la influenza, e le facoltà concesse dalla legge ai Sindaci ed a coloro, da quali essi dipendono.
ART. LIV.
Sono preferite le locazioni in dettaglio, e gli estagli in numerario.
Le locazioni si faranno parzialmente per ogni podere, eliminando, per quanto sarà possibile, il costume di riunire l’affitto di più fondi insieme.
E conveniente, che gli estagli si stabiliscono in danaro.
Nondimeno ove le consuetudini, le circostanze locali, e qualche impellente ragione rendessero indispensabile, che si ammettano le corrisposte
in generi, i Consigli prescriveranno le necessarie misure intorno al modo di percepire i generi mentovati, di custodirli, di assicurare la buona loro qualità, non che i mezzi per alienarli mediante la dovuta regolarità nei tempi i più opportuni, ed a prezzi i più vantaggiosi.
ART. LV.
I conduttori debbono rinunziare ai casi fortuiti, ed assoggettarsi all’arresto personale.
Ne contratti degli affitti si faranno espressamente rinunciare i conduttori a qualunque azione di escomputo, per tutti i casi fortuiti preveduti, e non preveduti a norma degl’art. 1618, 1619 del codice del regno.
Negli stessi contratti sarà espressamente stipulato, che il fittaiuolo pel pagamento della mercede debba soggettarsi all’arresto personale a termini dell’art. 1932 e seg. del codice mentovato.
ART. LVI.
Mancanze di offerte per l’affitto del fondi.
Se dopo l’emanazione del bandi, ed altre prudenti indagini praticate dalle amministrazioni locali non si siano presentate offerte e condizioni ammissibili, se queste offerte siano di una somma minore a quella, che i fondi già rendevano, od al loro imponibile fondiario, ovvero se le aggiudicazioni non avessero potuto aver luogo, le amministrazioni medesime prenderanno tutte le misure, che giudicheranno opportune per non far deteriorare la rendita, provocando le disposizioni del Consiglio, laddove il caso presenti qualche importanza.
Ove si verificassero le stesse circostanze riguardo alle masserie armentizie, ed altri cespiti, i Consigli ai quali le amministrazioni dirigeranno i loro rapporti, prescriveranno le misure analoghe, perché dovendo rimanere in amministrazione, si assicuri il loro maggiore prodotto, e la loro conservazione.
ART. LVII.
Cautele per l’affitto dei fondi rustici, ed urbani di tenui rendite.
L’articolo 39 del Real Decreto del 30 Gennaio 1817, riguardante l’amministrazione de’ beni dello Stato è applicabile per la forma delle cautele alle locazioni, ed appigionamenti de fondi rustici, ed urbani di proprietà degli stabilimenti di beneficenza, purché non eccedano la somma
di ducati venti.
ART. LVIII.
Stati generali da formarsi in ogni anno per gli affitti rinnovati.
I risultati generali delle subaste per gli affitti di ciascuno stabilimento debbano essere partecipati a Consigli per farne scritturare gli aumenti, o le mancanze nei corrispondenti registri, e per riportarsene la notizia negli stati discussi.
I Consigli saranno tenuti in ogni anno di far conoscere al Ministro il risultato generale de nuovi affitti, colla differenza in più o in meno.
ART. LIX.
Della custodia delle campagne.
Rispetto alla custodia delle campagne, qualora le amministrazioni, oltre de guardiani rurali delle comuni, credessero necessaria la destinazione di altre guardie particolari, proporranno a Consigli, se lo giudicano utile, che si serbi il prescritto degli articoli 293 e 29 della legge dei 2 Dicembre 1816.
ART. LX.
Regole a tenersi per le forniture, ed appalti de lavori.
Dovendosi eseguire del novelli lavori di qualche importanza, ovvero delle forniture di oggetti, e di viveri per ospedali, o per altri stabili menti di eguale natura, è necessario di formare degli appalti a ribasso col mezzo delle subaste.
Nel caso che vi fosse mancanza di offerte, o che le aggiudicazioni non fossero ammissibili, si prenderanno i convenienti mezzi, acciò l’opera, o la fornitura si esegua in economia nei modi più sicuri per gl’interessi degli stabilimenti.
Questa regola non dee aver luogo, laddove si tratti di spese tenui, che possono eseguirsi in economia.

SEZIONE X. ANNUALITÀ, REIMPIEGHI, CENSUAZIONI, ALIENAZIONI, LEGATI.

ART. LXI.
Esame del censi e de mutui.
Prenderanno i Consigli cura speciale di esaminare le qualità de con tratti enfiteutici, e de mutui eseguiti nei passati tempi.
Siccome varie circostanze hanno fatto scoprire l’illegittimità di diversi contratti conchiusi a danno de luoghi pii, i Consigli esamineranno, se nelle stipulazioni di tale natura siano intervenute tutte le solennità richieste dalle leggi, che vigevano nell’epoche rispettive, e quindi daranno luogo alle misure le più opportune.
ART. LXII.
Reimpiego del capitali.
I capitali, che o per iscadenza di mutui, o per altro motivo verranno restituiti, debbano sollecitamente reimpiegarsi in acquisto di annue rendite, o di fondi rustici, o d’iscrizioni sul gran libro, previa sempre l’autorizzazione ministeriale, che sarà provocata da Consigli.
I Consigli, appena che si verifichi qualche restituzione di questo genere, ne daranno conoscenza al Ministro.
ART. LXIII, Rescissioni del contratti.
Faranno i Consigli rendersi conto dalle amministrazioni locali di tutti i censi, o canoni, riguardo ai quali la morosità de debitori avesse fatto verificare il dritto della rescissione del contratti, o della devoluzione dei fondi, e daranno le disposizioni per agirsi nel modo corrispondente.
ART. LXIV.
Tutte le volte che i Consigli riceveranno delle offerte per le censuazioni de fondi, e di altri cespiti di proprietà degli stabilimenti pii, e samineranno la natura del fondo che viene richiesto.
Trattandosi di case, i Consigli non incontreranno difficoltà ad accogliere le offerte, purché si verifichino le seguenti addizioni,
1° Che l’edifizio sia in cattivo stato, e che abbia d’uopo di significanti spese per la sua riattazione.
2 Che difficilmente trovisi ad appigionare, o che per lo sito, che occupa, quasi sempre debba concedersi a persone indigenti.
3° Che esista fuori del Comune, in distanza che non possa essere facilmente ispezionato dagli amministratori.
Accettata la domanda debbesi
1° Sentire gli amministratori, ed ove trattisi di congreghe, le intere fratellanze. Nel caso di voto affermativo si procederà ad una dettagliata perizia del valore del fondo, delle spese necessarie per riattarlo, e dell’annuo canone che potrebbe conseguirsene, depurato da tutti pesi, Non sarà omessa la conoscenza dell’imponibile fondiario, e della rendita netta di contributo, che dall’edifizio si ritrae. Gli esiti per la perizia, e per le valutazioni indicate egualmente che tutti gli altri necessari all’oggetto, cederanno sempre a carico dell’offerente.
2° Consultare il decurionato locale, e qualunque altra autorità, a giudizio del Consiglio, per conoscere perfettamente l’utilità della proposta censuazione.
3° Rimettere le carte al Consiglio d’Intendenza pel suo avviso, il quale, quando sia affermativo, darà luogo all’emanazione dei bandi, ed alla solennità delle ipoteche per conoscersi la possidenza dell’ultimo aggiudicatario; ed i vincoli che possono esistere su i beni, che s’ipotecano: il Consiglio degli Ospizi rimetterà le medesime con rapporto motivato al Ministro, affine di provocare l’approvazione Sovrana sul contratto dietro l’avviso del Supremo Consiglio di Cancelleria.
ART. LXV.
Censuazioni de fondi rustici.
Per la censuazione del fondi rustici, possono i Consigli accoglierne i progetti nel solo caso, che i fondi siano di picciolissima estensione, e di tal natura che per coltivarli e migliorarli vi bisognasse grave spesa, incompatibile colle forze dello stabilimento.
Baderanno i Consigli, che in simili circostanze si adoperi la più scrupolosa diligenza, onde vedere se in vece della censuazione possa ottenersi un’offerta di permuta con altro fondo rustico, che producendo una rendita maggiore, o per lo meno uguale, non presenti gli esposti svantaggi.
ART. LXVI.
Sicurezza di cautela ne contratti di censuazioni.
Il procedimento per la censuazione de’ fondi rustici sarà quello stesso, che si è indicato per la censuazione de fondi urbani.
Si avverte, che nell’uno, e nell’altro contratto dee convenirsi nel l’istrumento la ipoteca speciale non solo del fondo che si censisce, ma bensì di altri fondi dell’aggiudicatario liberi da vincoli ipotecari.
ART. LXVII.
Rapporto al Ministero per le alienazioni.
Trattandosi di alienazioni de beni, anche di menoma importanza, o dei dritti dei pii stabilimenti nel caso di ipoteche, o di contratti che portino seco loro la vincolazione delle proprietà, i Consigli debbano rapportarne al Ministro con le loro osservazioni, e pareri, ed attenderanno le superiori determinazioni.
ART. LXVIII.
Donazioni o legati.
Qualora si verifichino a favore di qualunque luogo pio donazioni o legati, i Consigli rimetteranno al Ministero le copie legali o gli estratti inter caetera delle volontà de’ disponenti, accompagnate dai loro avvisi, onde provocarsi le convenienti Sovrane autorizzazioni.

SEZIONE XI. DEBITI, CREDITI, LITIGI, CONCILIAZIONI.

ART. LXIX.
Debiti degli ospizi, e loro crediti.
Per lo metodo, e tempo di verificare i titoli de’ debiti o crediti dei pii stabilimenti, restano applicate le disposizioni stabilite pei crediti o debiti comunali.
ART. LXX.
Sulle liti delle quali le introduzioni saranno vantaggiose.
E delle cure del Consigli di far ricerca de’ motivi, che rendessero necessario d’incaricare gli amministratori ad intentare azioni giudiziarie per revindicare, o far valere i dritti appartenenti ai luoghi pii. Essi provocheranno subito la necessaria autorizzazione, ove scorgano, che le liti presentino delle ragioni solide a favore dei medesimi.
ART. LXXI.
Liturgia da serbarsi per intentare i giudizi.
Le cause da promuoversi per parte delle pie istituzioni, saranno trattate presso le autorità competenti, secondo i casi che le leggi hanno de terminato. Gli amministratori drizzeranno le loro domande a Consigli de gli Ospizi, i quali passeranno gli uffizi a quelli delle Intendenze, onde s’impartiscano le necessarie autorizzazioni.
Contro qualche determinazione presa su questo proposto da Consigli delle Intendenze possono gli amministratori, per mezzo del Consigli degli Ospizi, reclamare al Ministro per le superiori sue risoluzioni.
ART. LXXII.
Ritualità per chiamarsi in giudizio gli amministratori di beneficenza.
Le amministrazioni de luoghi pii nelle liti passive non potranno mai leggittimamente essere chiamate in giudizio, se prima gli attori non avranno prodotta innanzi ai Consigli delle Intendenze una dimanda per conciliazione, ai termini dell’art. 17 della legge del 21 Marzo 1817.
Introdotto il giudizio, i Presidenti del Consigli si porranno in corrispondenza con i Procuratori regi e generali del Tribunali , e delle Gran Corti per tutto quello che concerne la di fesa de dritto degli stabilimenti.
ART. LXXIII.
Nomine del Patrocinatori.
Nei casi mentovati negli articoli precedenti, i Consigli provvederanno al patrocinio degli stabilimenti sulle proposizioni delle amministrazioni locali, ed autorizzeranno le spese.
ART. LXXIV.
Conciliazione del litigi intraprendere da provocarsi
I Consigli possono trattare bonariamente gli accomodi delle liti, ed intraprendere de’ progetti di transazione, salvo la superiore autorizzazione da provocarsi dopo preso l’avviso del consiglio dell’intendenza.

SEZIONE XII. DE PROIETTI.

ART. LXXV.
Cura che debbono prendere i Consigli del projetti.
La nutrizione e la buona esistenza dei projetti esser debbono viva mente a cuore dei Consigli degli Ospizi.
ART. LXXVI.
Baderanno i Consigli che le amministrazioni locali ne prendano il maggior pensiero, e ch’eseguano le istruzioni ed i regolamenti generali sanzionati sul proposito,

SEZIONE XIII. RATIZZI, LORO RISCOSSIONE E GESTIONE.

ART. LXXVII.
Motivi pe’ quali possono imporsi delle tasse e ratizzi.
I luoghi pii delle provincie possono soggiacere a delle prestazioni, tasse o ratizzi.
1° Per lo mantenimento delle officine del rispettivi Consigli. 2° Per lo mantenimento delle case de matti. 3° Per la dotazione degli ospizi da S. M. istituiti col Real Decreto del dì 4 Giugno 1818. 4° Per concorrere al sostentamento del proietti in caso di assoluta deficienza dei fondi provinciali e comunali. 5° Per far sussistere qualche ospedale centrale, ovvero qualche opera interessante di pietà, ch’esiga il concorso de’ luoghi pii dell’intera provincia. 6° Ed in fine per supplire a qualche spesa generale.
ART. LXXVIII.
Sopra quali cespiti possono cadere.
I ratizzi cennati nei numeri 2 e 3 del precedente articolo saranno imposti sul totale delle rendite lorde riportate negli stati discussi, e costituiranno due numeri separati nella rubrica degli esiti. Le altre prestazioni graviteranno sulle imprevedute, ovvero sopra gli articoli suscettivi di riduzione.
ART. LXXIX.
E vietato a Consigli di ordinare ratizzi, e d’invertire l’uso di quelli autorizzati.
Rimane espressamente vietato agl’Intendenti, ed ai Consigli di far riscuotere da luoghi pii, al di là del ratizzi approvati, alcuna tassa o qualunque somma, benché minima, anche a titolo di prestito, senza che preceda un ordine ministeriale. E anche vietato agl’Intendenti ed ai Consigli di disporre de’ su peri, che alcuno del ratizzi approvati possa forse esibire, affin d’impiegarli per sussidi, per gratificazioni, per ispese di qualunque sorta, e per sostenere degli esiti per le officine dell’lntendenze, e per la loro contabilità.
ART. LXXX.
Destinazione de Cassieri centrali, e distrettuali per la percezione del ratizzi.
Per la riscossione delle prestazioni e ratizzi menzionati negli articoli precedenti, i Consigli destineranno nel comune di loro residenza un cassiere centrale, il quale sarà tenuto a dare idonea cauzione. Il cassiere centrale deve raccogliere dai cassieri delle amministrazioni locali tutte le somme , che quelli hanno l’obbligo di contribuire annualmente. Nelle provincie di vasta estensione, ove il numero dei comuni, de pii stabilimenti è moltiplice, e le contribuzioni de medesimi sono rilevanti, potranno i Consigli stabilire i cassieri distrettuali, tranne nel capo-luogo della provincia, in cui il cassiere centrale è anche cassiere del distretto.
I cassieri distrettuali renderanno le cauzioni come pei cassieri centrali si è spiegato.
ART. LXXXI.
Partiti forzosi per lo incasso dei ratizzi.
Possono i Consigli stabilire dei contratti per la esazione forzosa di tali ratizzi. In questo caso baderanno principalmente a non accordare un dritto di percezione maggiore del due per cento: determineranno che le somme s’intendano con effetto introitate per intiere ne maturi, senza ipotesi, o limitazioni di sorta alcuna.
ART. LXXXII.
Metodo per la regolarità degl’introiti, ed esiti dei ratizzi.
Nel principio di ogni anno i Consigli debbono rimettere a tutte le amministrazioni locali il dettaglio delle somme, che sono a peso di ciascuno stabilimento. Simultaneamente rimetteranno al Cassiere centrale, ed a quelli distrettuali, e ove si siano, le liste di carico corrispondenti per dare ad essi conoscenza di ciò, che debbono riscuotere.
Le indicate nozioni saranno tratte da un registro, che dovrà esiste re in ogni Consiglio, e che deve contenere in colonne la indicazione dei distretti, e de Comuni, il numero d’ordine, il nome degli stabilimenti, e le somme, che per ogni ramo sono a carico di ciascuno stabilimento.
Assicureranno i Consigli l’esatto metodo di riscossione delle prestazioni menzionate, mercé particolari regolamenti da sommettersi all’approvazione del Ministro, qualora il bisogno lo esiga.
Terranno anche i Consigli altro registro per la conoscenza degli ordinativi di pagamento, ch’essi rilasciano.
ART. LXXXIII.
Stati discussi dei Consigli degli ospizi pei ratizzi.
Tutti gl’introiti che risulteranno dalle tasse e ratizzi a peso de pii stabilimenti, da concentrarsi presso i Cassieri del Consigli degli Ospizi, e le spese che debbono sostenersi con tali fondi, formeranno l’oggetto di uno stato discusso annuale, che ogni Consiglio deve rimettere all’approvazione del Ministro.
Lo stato sarà redatto, ed inviato al Ministero in ogni mese di Novembre. Il Ministero lo restituirà con le opportune decisioni nel seguente Dicembre, onde possa servire di norma, ed essere eseguito nel corso dell’anno, che immediatamente succede.
ART. LXXXIV.
Reddizione del conti del Consigli.
I Consigli degli Ospizi in ogni anno sono tenuti a rendere il conto dei fondi di qualunque sorta, che si esigono sotto la loro sorveglianza, e che sono destinati per la dotazione di qualsisia opera che sussiste in forza di ratizzi, per sovvenzioni, o prestazioni, e per lo sostegno delle loro officine.
Siffatti conti, per ciò che riguarda la parte morale saranno renduti ai Consigli provinciali a termini dell’articolo 30 cap. 5 della legge del 12 Dicembre 1816.
Il conto materiale de fondi medesimi sarà in ogni anno presentato da Cassieri a Consigli degli Ospizi.
La liquidazione del conto di ogni Cassiere sarà eseguita dal razionale del Consiglio, facendo il confronto con i registri di contabilità esistenti nell’officina del Consiglio istesso. Formata la liquidazione, il Consiglio degli Ospizi vi apporrà le sue osservazioni.
Così preparato il conto, lo stesso razionale ne farà la proposta al Consiglio d’Intendenza, il quale ordinerà la significatoria, o l’assoluzione del contabile.
ART. LXXXV, Risultato del conti del Consigli.
Il risultato di tali conti morali e materiali in ogni anno dovrà comunicarsi al Ministro degli Affari Interni.
ART. LXXXVI.
Debbono stamparsi i risultati dei conti morali dei Consigli.
I voti del Consigli provinciali sui conti morali, dopo che saranno approvati da S. M., debbono pubblicarsi con le stampe, perché siano a conoscenza di tutti, ed acciò ogni amministrazione apprenda l’uso fatto delle somme che ha contribuito.

TITOLO III. DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, E FIDUCIA CHE VIENE LORO CONFERITA.

SEZIONE I. DELLE DIVERSE COMMISSIONI AMMINISTRATIVE LOCALI.

ART. LXXXVII.
Commissioni amministrative comunali.
Esisterà in ogni Comune una commissione amministrativa detta comunale, composta dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, e da due amministratori da scegliersi dalla classe del cittadini possidenti, forniti di probità, ed intelligenza.
Verranno essi proposti in terne dai collegi decurionali, e saranno approvati dai Consigli degli Ospizi, dai quali ne sarà data cognizione al Ministero.
La loro durata nell’impiego è triennale: sarà lecito nondimeno ai decurioni di domandare la confirma di uno, o di amendue gli amministratori per un altro triennio.
ART. LXXXVIII.
Ciò che loro è confidato.
Alle commissioni annoverate nell’articolo precedente sono affidati i projetti, tutt’i luoghi pii, stabilimenti e cappelle, che nel 1805 si amministravano da deputati, ed agenti comunali; quelle istituzioni che sibbene in detta epoca fossero governate da particolari individui , costoro non eran chiamati o designati da testatori, non eran garentiti nelle loro amministrazione de statuti o regole roborate di regio assenso: quelle infine, le quali per essersi estinte, o disciolte le corporazioni, che le amministravano, mancano di un legittimo corpo rappresentativo.
ART. LXXXIX.
De loro cassieri.
I cassieri delle commissioni comunali saranno ugualmente proposti dai decurionati, che rimangono risponsabili della idoneità della cauzione, a termini della legge del 12 Dicembre 1816, e verranno confirmati da Consigli. La proposta de’ decurionati si farà tutte le volte ch’essi stimeranno
doversi procedere alla nomina di un nuovo cassiere, e quando si crederà espediente da Consigli.
ART. XC.
Arciconfraternite, e congregazioni.
Ove vi siano arciconfraternite, e congregazioni, avrà ciascuna di esse la sua particolare amministrazione a termini del Real Decreto del 1 Febbrajo 1816. Quest’amministrazione sarà confidata a quel numero di fratelli, che verranno scelti dalla rispettiva corporazione legittimamente riunita nel modo prescritto dalle regole munite di Regio assenso.
Nel mese di Novembre di ciascun anno sarà rimessa ai Consigli una copia della conclusione per la nomina degli amministratori, onde sia munita di confirma. La durata negli offici sarà quella ordinata dalle regole istesse. Potranno le corporazioni domandare la confirma di tutti, o di parte degli officiali per un altro anno, qualora ciò non venga vietato dai loro statuti.
ART. XCI.
Delle nullità che possono addursi sulla nomina degli amministratori.
Producendosi da confratelli di una congregazione dei reclami contro la elezione degli offiziali, ovvero contro le persone elette, saranno i medesimi discussi economicamente da Consigli degli ospizi. Nel caso di dissenso delle parti rimane in libertà delle medesime di sperimentar le loro ragioni innanzi ai Consigli delle Intendenze.
ART. XCII.
De’ loro Cassieri.
Quanto si è detto nell’art. 89 avrà luogo per i Cassieri delle congregazioni, restando trasfusi agl’individui, che compongono le loro corporazioni, i dritti de decurionati, e la responsabilità del medesimi per le cauzioni.
ART. XCIII.
Delle amministrazioni laiche sostenute da persone ecclesiastiche.
Le istituzioni laicali ed i luoghi pii della stessa natura, che per effetto del Real Decreto del dl 1° Febbraio 1816 sono ritornate, o potranno ritornare sotto la cura delle persone ecclesiastiche, come lo erano prima del 1805 avranno per amministratori que’ soggetti, che saran proposti da coloro che abbiano il dritto di nominarli, a norma delle fondazioni, e delle prescrizioni dei testatori. I Consigli confermeranno tali proposte, e le sottometteranno alla conoscenza del Ministro.
ART. XCIV.
De loro Cassieri.
L’articolo 89 rimane applicato per i Cassieri di tali amministrazioni, che dovranno non esser rifiutati dai Decurionati per la cauzione, alla quale sono soggetti.
ART. XCV.
Delle amministrazioni del conservatori, e ritiri.
Finalmente tutti quei conservatori, e ritiri, che nel 1805 si governavano dalle proprie superioriori, o da particolari amministratori laici, verranno sottoposti al regime di una commissione, composta da due individui laici da nominarsi in terne dal Decurionato, e da un soggetto ecclesiastico da proporsi anche in terna dall’Ordinario della diocesi. I Consigli approveranno tali nomine, sottomettendole alla conoscenza del Ministro. La durata dei cennati amministratori sarà triennale.
ART. XCVI.
De loro Cassieri.
Quanto si è detto nell’articolo 89 s’intende anche per i Cassieri di queste commissioni amministrative.
ART. XCVII.
I componenti le commissioni non hanno dritto ad emolumenti.
Gl’individui che compongono tutte le commissioni amministrative, debbono esercitare le loro funzioni gratuitamente.

SEZIONE II. INCARICO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, E SISTEMA PER LA BUONA CONDOTTA DEGLI AFFARI.

ART. XCVIII.
Attribuzioni, e doveri delle Commissioni.
L’amministrazione diretta ed immediata de’ beni, e delle rendite delle pie istituzioni, l’esercizio del loro dritti, e delle loro azioni, la cura di assicurare le loro percezioni, di regola: re le spese, di adempire ai loro obblighi, e di provvedere al buon ordine dell’interna disciplina, in una parola tutta la par te esecutiva del servigio è affidata direttamente , e particolar mente agli amministratori indicati nel precedenti articoli.
ART. XCIX.
Distribuzione degl’incarichi.
Per riuscire con successo nel disimpegno di tali funzioni, potranno gli amministratori distribuire tra loro gl’incarichi, assegnandosi a ciascuno l’esercizio di quelle incombenze che meglio potranno convenire al proprio carattere. Tutto questo non gli esime dalla risponsabilità solidale nei fatti di amministrazione.
ART. C.
Luoghi di riunione delle Commissioni Amministrative Comunali.
Tutte le amministrazioni avranno de locali per riunirsi, e per far conservare le carte, i libri, i registri, e quant’altro può riguardare il bene degli stabilimenti loro confidati.
ART. CI.
Sedute delle Commissioni.
Si uniranno i membri delle amministrazioni almeno due volte la settimana. Possono radunarsi straordinariamente quando gli affari lo richieggono, soprattutto per evitare i ritardi nocivi al servizio.
ART. CII.
Validità delle deliberazioni.
Le deliberazioni presso tutte le amministrazioni saranno prese su la pluralità de voti.
ART. CIII.
Della corrispondenza delle commissioni.
La corrispondenza con le autorità superiori, e con chiunque altro, dovrà essere segnata da tutti gli amministratori, o dal maggior numero di essi in caso di legittimo impedimento degli altri.

SEZIONE III. DEI SEGRETARI E CONTABILI, DEI CASSIERI, E DEGLI ALTRI IMPIEGATI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI.

ART. CIV.
De segretari e contabili delle commissioni comunali.
Le commissioni amministrative potranno avere sotto la loro dipendenza, oltre del cassiere, un segretario ed un contabile, quali due uffizi debbono per quanto è possibile esser cumulati in un solo individuo.
ART. CV.
Della nomina del segretari e contabili.
La nomina del segretari e del contabili appartiene alle commessioni, le quali la invieranno ai Consigli per l’approvazione.
È lecito ai Consigli di disporre, specialmente per gli stabilimenti di una rendita non maggiore di ducati mille, che uno degli amministratori assuma gratuitamente il peso della corrispondenza, per la quale sarebbe inutile quasi l’opera di un segretario, accordandosegli una discreta indennità di spese di scrittoio.
ART. CVI.
Indennità, e soldi.
Sullo stato discusso di ciascun luogo pio dipendente dalle commissioni comunali sarà portata una somma per le spese di scrittoio. I soldi da corrispondersi ai loro segretari e contabili saranno segnati eziandio ratizzatamente sugli stati discussi degli stabilimenti che ne dipendono.
ART. CVII.
Doveri del segretari e contabili, o di coloro che ne eseguono le funzioni.
I secretari e contabili delle commissioni amministrative, o coloro che ne riempiono le funzioni, registreranno, e conserveranno in buon ordine le disposizioni, ed i regolamenti, che vengono trasmessi alle commissioni, avranno cura dell’archivio, e della buona sua classificazione, formandolo ove manchi: scriveranno le deliberazioni degli amministratori: avranno cura di scritturare le percezioni, e le spese, di formare le liste di carico, di portare la contabilità degli ospedali, di compilare il conto morale, di redigere le minute degli stati discussi, e le copie di quelli che vengono superiormente autorizzati: dipenderanno finalmente vagli ordini delle commissioni amministrative, eseguendo qualunque la doro, che riguardi il bene dell’amministrazione.
ART. CVIII.
Soggetti, ai quali incumbe la redazione della contabilità del projetti.
La contabilità del proietti è anche di carico del contabili delle commissioni amministrative comunali.
Nelle comuni sprovvedute di stabilimenti, le commissioni non potendo avere un contabile anche perché mancherebbero i mezzi da gratificarlo, si avvaleranno degli agenti subalterni delle comuni stesse per sostenere la corrispondenza, la contabilità, e qualsivoglia altro disimpegno relativo a projetti.
ART. CIX.
De cassieri e loro obblighi.
I doveri del cassieri sono 1° esigere le rendite di qualunque natura portate negli stati discussi, o date loro con liste particolari dagli amministratori (quali potrebbero essere quelle degli arretrati, che fossero stati liquidati, o di significatori e che venissero emanate posteriormente alla fissazione degli stati discussi); 2° eseguire i pagamenti ordinati dagli amministratori a norma degli stati discussi; 3° portare una contabilità col metodo che verrà successivamente prescritto; 4° rendere il conto materiale delle loro gestioni annuali.
I Consigli autorizzeranno le commissioni ad esercitare le coazioni contro i cassieri che si negassero di eseguire il prescritto ne numeri 2, e li del presente articolo.
ART. CX.
Prestiti che debbono fare i cassieri.
Tutti i cassieri nel caso di deficienza di rendita sono in obbligo di anticipare delle somme a prestito sulla regola stabilita con l’articolo 67 della legge del 12 Dicembre 1816.
ART. CXI.
Compenso del cassieri.
Il compenso del cassieri sarà del tre a centinaio per una rendita fino a ducati dugento inclusivi; del due e mezzo da ducati 201 a ducati 1000;
del due ed un sesto da ducati 1001 a ducati 3000; e del due per cento da ducati 3001 in sopra senza che però il totale dritto di percezione possa eccedere la somma di ducati ducentoventi annui.
Le spese di scrittoio, de registri di contabilità, di tutte le carte inerenti, e delle stampe di esse sono a carico del cassieri.
ART. CXII.
De partiti forzosi per la esazione delle rendite del pubblici stabilimenti.
I Consigli si adopreranno in preferenza per ottenere del cassieri a partito forzoso. Tali partiti debbono eseguirsi per mezzo delle subaste, e giusta le seguenti condizioni.
1° La durata dell’appalto a partito forzoso non eccederà gli anni quattro.
2° Il premio sarà calcolato ad una ragione equa, avendosi riguardo alla importanza dell’esazioni, ed alla difficoltà maggiore, o minore delle medesime: tuttavia non sorpasserà mai il quattro per cento.
3° Il cassiere nell’atto delle subaste dee offrire una cauzione nei propri, od altri beni, liberi da ipoteche, del valore almeno della metà dell’annua rendita affidata alla sua gestione:
4° Le percezioni in derrate debbono tenersi dal Cassiere a disposizione degli amministratori dello stabilimento, per darne conto, ed esibirle quando essi lo giudicheranno. Egli è garante della buona qualità dei generi nell’atto della ricezione, e della perfetta loro conservazione, quando non vi sia altro impiegato, che abbia quest’obbligo.
5° Al cassiere è accordato di avvalersi delle coazioni com’è permesso per la esazione delle rendite comunali.
6° Il partito forzoso dee contenere l’obbligo di aversi per incassa te senz’alcuna limitazione, o riserva, tutte le rendite correnti all’epoca del contratto, siano in contanti, siano in derrate. Essendovi all’epoca i stessa arretrati da esigere, il cassiere a partito forzoso deve incaricarsi della loro riscossione. Verificandosi fra i soli debitori arretrati qualche individuo insolvibile, sarà al cassiere permesso di giustificarsi con la esibizione delle originali coazioni, sperimentate a tempo utile.
7° Le subaste debbono eseguirsi nel luogo ove esiste l’amministrazione, e terminati gli atti, saranno rimessi a Consigli per l’approvazione: mancando quest’approvazione gli atti si avranno come nulli, né possono dare titolo al contratto che dee stipularsi con legale scrittura.
ART. CXIII.
Offerte gratuite per esercitare da cassiere.
Si farà eccezione agli articoli precedenti relativi alla destinazione dei cassieri, qualora vi fosse qualche persona pia, e facoltosa, da cui ne venga assunto gratuitamente l’impegno, e la risponsabilità. Nulladimeno non potrà il gratuito offerente essere istallato in tali funzioni senz’approvazione del Consigli, e senz’aver data la cauzione.
ART. CXIV.
Provviste degl’impieghi.
La destinazione degl’impiegati della classe de’ servienti appartiene agli amministratori. Tutti gli altri impiegati saranno provveduti a proposta in terne degli amministratori istessi con approvazione del Consigli, i quali ne daranno conoscenza al Ministro ed attenderanno i suoi ordini.
ART. CXV.
Della sospensione e destituzione degl’impiegati presso le commissioni.
Gli amministratori potranno sospendere, in occasione di mancanza, gl’impiegati da loro dipendenti, ed anche destituire quelli che sono della classe del servienti. Immediatamente seguita la sospensione del soggetti non inservienti, debbono le amministrazioni darne parte ai Consigli, adducendo i motivi che hanno consigliata la misura di rigore, ed attenderanno le analoghe decisioni.

SEZIONE IV. DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI, E DE CASSIERI NELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DE PII STABILIMENTI.

ART. CXVI.
Sulla conservazione delle rendite.
Le commissioni amministrative debbono adottare i mezzi più conducenti, acciò le rendite sieno conservate, e portate ai maggiori aumenti, di cui fossero suscettivi.
Consulteranno le scritture, le platee, i libri catastali, ed ogni altra carta, o documento che possa dare vantaggiose nozioni, onde migliorare le rendite medesime, ed i provventi straordinari ai quali si abbia dritto.
Ove le scritture, o carte simili non si fossero rinvenute, domande ranno al Consiglio le disposizioni, perché vengano rinnovate.
ART, CXVII.
Platee.
Essendo interessante, che tutt’i pii stabilimenti non manchino delle rispettive platee, sarà provveduto con istruzioni particolari alla redazione, o rinnovazione delle medesime.
ART. CXVIII.
Iscrizioni ipotecarie de crediti.
S’interesserano le commissioni, acciò i crediti siano iscritti nella con servazione delle ipoteche, giusta le leggi in vigore.
Qualora non vi si fosse adempiuto, debbono sollecitamente praticarlo per esimersi da quella responsabilità che di dritto è loro attribuita.
Non ometteranno eziandio di riferire ai Consigli i nomi degli amministratori, che peccarono di negligenza, acciò possano adottarsi contro dei medesimi le opportune misure.
ART. CXIX.
Locazione del fondi, ed appalti.
Le commissioni seguiranno la norma stabilita per le locazioni del fondi, e per gli appalti di forniture, e di lavori. Debbono chiedere le istruzioni, e decisioni dai Consigli in tutt’i casi, nei quali l’importanza degli affari, o la dubbiezza delle circostanze potranno esigerlo.
E loro imposta la personale risponsabilità, quando trascurino di ultimare le locazioni ne’ tempi utili, e designati dagli usi de luoghi, e quando manchino di diligenza per la sicurezza del pagamenti delle pigioni, e degli estagli, dovendosi nei contratti di locazioni, e di appigiona menti escludere affatto le persone insolvibili, o non garantite a sufficienza.
ART. CXX.
Vendite delle derrate.
Se per la importanza delle derrate che s’introitano a favore di taluni stabilimenti, siavi luogo di regole parziali per la loro vendita, le commissioni le indicheranno ne’ progetti de stati discussi, che debbono rimettere ai Consigli, e che debbono quindi passare all’approvazione del Ministro.
E qui d’uopo di rammentare ai Consigli, che su quest’articolo convien lasciare latitudine agli amministratori, onde i vincoli delle liturgie non facciano perdere i vantaggi, che sovente si ottengono, rimettendosi alla prudenza di savi amministratori la vendita delle derrate nei momenti
opportuni.


ART. CXXI.
Crediti de luoghi pii contro i comuni.
Se vi siano degli stabilimenti, che abbiano crediti contro de Comuni, pe’ quali ricevono un annuo interesse fissato negli stati discussi comunali, gl’Intendenti invigileranno, acciò in ogni scadenza i luoghi pii ottengono ciò che loro è dovuto, restando espressamente vietato di potersi sospendere, od invertire tutto, o parte degli articoli degli stati discussi comunali, che riguardano siffatti pagamenti.
ART. CXXII.
Gli stati discussi debbono essere la guida di tutti gli amministratori.
Gli amministratori, e i cassieri avranno per guida nella loro gestione gli stati discussi.
Qualunque esito, che non vi sia compreso, non potrà eseguirsi senz’autorizzazione del Consigli.
ART. CXXIII.
Formazione degli stati discussi, e rapporti annuali per le variazioni.
Per la formazione di questi stati discussi le commissioni eseguiranno quanto è prescritto negli articoli relativi a tal materia.
Egli è importante però di avvertire, che negli anni, ne quali la rin novazione degli stati discussi non ha luogo, assiste agli amministratori il dovere di rimettere nel corso di ogni Gennaio ai Consigli gli stati di variazione.
Siffatti stati altro non debbono essere che un rapporto, il quale esponga se per forza de nuovi affitti, o di altre ragioni, la rendita di ciascuno stabilimento abbia sofferto diminuzione. o incremento, e sino a quale somma.
Nel primo caso gli amministratori proporranno gli articoli dello stato discusso, che possano soffrire una proporzionata riduzione: nel secondo caso progetteranno l’uso da farsi dell’aumento riportato.
I Consigli, raccolte tutte le notizie, avvanzeranno al Ministero i loro rapporti per la sanzione de cangiamenti.
ART. CXXIV.
Mezzi di supplire a deficit degli stabilimenti con le proprie risorse.
Se casi non preveduti producano deficienza di risorse nelle istituzioni, e per accorrere qualche volta a delle spese obbligative che eccedessero la rendita ordinaria, le commissioni diviseranno i mezzi confacenti proponendo riforme, riduzioni, o sospensioni di esiti non urgenti. Quando ciò non basti, è loro permesso di progettare l’applicazione degli avanzi, o de risparmi di altri stabilimenti laicali dello stesso Comune, laddove però abbiano questi interamente adempiuto alle obbligazioni d’intrinseco loro carico.
ART. CXXV.
Si può ricorrere ai comuni nella deficienza assoluta di risorse.
Nei casi supposti di vuoto, e generalmente nella mira di migliorare vieppiù lo stato delle pie fondazioni, le commissioni potranno provocare per mezzo delle autorità corrispondenti del soccorsi da Comuni, che abbiano mezzi sufficienti; avendosi in veduta, che l’esercizio di tali opere, e soprattutto se si tratti di ospedali orfanotrofi, monti di limosine, e di maritaggi, tende al vantaggio dei cittadini indigenti.
ART. CXXVI.
Offerte de fedeli da promuoversi dagli amministratori.
Per lo stesso scopo le commissioni possono impiegare il loro zelo nel procurare dalla pietà de fedeli delle offerte, e limosine di qualunque natura.
Ottenendosi del vantaggi considerevoli, ne passeranno la conoscenza ai Consigli provocando a favore de’ pii benefattori quelle onorificenze, del le quali avranno essi potuto rendersi meritevoli.
Art. CXXVII.
Copia dello stato discusso da passarsi al cassiere.
Ogni Commissione, ricevuto appena lo stato discusso, deve passarne al cassiere una copia firmata dagli amministratori, controsegnata dal Segretario contabile, e munita del sugello.
ART. CXXVIII.
Mezzi per facilitare la esazione delle rendite.
I cassieri delle Commissioni Amministrative potranno servirsi delle coazioni contro i debitori morosi, e degli altri mezzi accordati ai Comuni. Essi si atterranno strettamente alle disposizioni contenute negli articoli.
ART. CXXIX.
I sindaci non possono negarsi a vidimare le coazioni.
I Sindaci non potranno in verun conto negare il loro visto alle coazioni.
ART. CXXX.
Legalità delle ricevute che i cassieri rilasciano ai debitori.
Per ogni somma, che i Cassieri riscuotono, debbono rilasciare ai debitori una loro ricevuta, la quale sarà vidimata dagli amministratori e dal contabile, onde abbiano distinta conoscenza degl’introiti che fanno i Cassieri, e possano curare, che ne sia subito preso registro nel libro di loro contabilità.
ART. CXXXI, I cassieri sono risponsabili delle somme, che non introiteranno per loro negligenza.
Trascurando i Cassieri di spedire a tempo la coazione, e di curarne la esecuzione, rimarranno garanti di ogni danno, che avverrà per effetto della loro oscitanza, e possono essere condannati a portarsi come esatte le somme.
ART. CXXXII.
Vigilanza degli amministratori per la esatta gestione del cassieri.
Le Commissioni in ogni bimestre debbono verificare lo stato della cassa; ciò ch’è loro lecito di ripetere in qualunque tempo, e sempre che lo giudichino conveniente.
Cifreranno il libro del Cassiere dopo averne osservato l’andamento.
Ravvisandovi del vizi, si occuperanno a correggerli, facendone subito rapporto ai Consigli.
n caso di omissione, la loro risponsabilità si cumulerà a quella dei cassieri, e potranno applicarsi loro le stesse misure di rigore.
ART. CXXXIII.
Ogni pagamento devesi eseguire in virtù d’ordinativo degli amministratori.
E vietato ai cassieri di fare alcun pagamento senza ordinativo delle amministrazioni.
Le amministrazioni non possono disporre pagamenti oltre ai limiti degli stati discussi; né tampoco è lecito d’invertire le somme di un capitolo, od articolo ad usi diversi dagli già stabiliti.
Qualora esse ricorrano ad una delle due innovazioni senza esibire ai cassieri l’originale autorizzazione del Consigli, i cassieri debbono rifiutarsi: altrimenti facendo, sarà loro significato ne conti il pagamento, salvo solo l’esperimento di loro ragioni avverso la Commissione, che lo ha ordinato.
ART. CXXXIV, Ricevuta delle parti prendenti.
Qualunque pagamento che si faccia dai cassieri, esser dee giustificato dalle ricevute delle parti prendenti, che si debbono apporre in piedi del mandato dell’amministrazione.
Se l’individuo, a pro di cui il mandato è tratto, non saprà scrive re, firmeranno due testimoni cogniti, che contestino nel primo caso di essere la parte prendente illetterata, e nel secondo assicurino, che il soggetto, dal quale si esibisce il mandato, sia quello appunto, a di cui vantaggio gli amministratori lo rilasciarono.
L’importo del dritti di esazione a pro del cassiere dovrà esser fissato con un mandato in regola spedito dall’amministrazione sul calcolo del la esazione effettuita, ed in tal modo sarà ammissibile.
ART. CXXXV.
Norma per la uniforme redazione del mandati di pagamento e delle ricevute.
Gli ordinativi del pagamenti delle Commissioni ai cassieri, e le ricevute, che questi debbono rilasciare ai debitori, seguiranno perfettamente i modelli in uso per le Comuni.

TITOLO IV. ORDINE DI CONTABILITÀ PRESSO LE COMMISSIONI AMMINISTRATIVE.

SEZIONE I. REGISTRI CONTABILI DEGLI AMMINISTRATORI, E DE CASSIERI.

ART. CXXXVI.
Reciproca dipendenza fra i registri degli Amministratori, e quelli dei Cassieri.
Essendo la contabilità il fondamento di ogni ben regolata amministrazione, dovrà porsi tutta la diligenza ad oggetto di stabilirla in modo, che i registri de Cassieri dipendano da quelli degli amministratori, e così per contrario.
ART. CXXXVII.
Registro di contabilità delle Commissioni.
Acciò le Commissioni abbiano sempre sott’occhio lo stato attivo, e passivo della cassa, serberanno un registro a norma del modello num. XXIII.
Questo registro non è che la copia dello stato discusso, redatto in guisa da presentare uno spazio conveniente per iscritturare, a fronte di ciascuna partita d’introito, o di esito, le somme, che effettivamente nei maturi s’incassano, e si pagano.
ART. CXXXVIII.
Registro pei Cassieri.
Un registro simile a quello serbato da ciascuna Commissione si terrà dal rispettivo cassiere.
ART. CXXXIX.
Scritturazione su gli stati discussi, e su i registri di contabilità de cangiamenti che possono verificarsi.
Laddove le somme riportate sugli stati discussi subiscano de’ cangiamenti per effetto di nuovi contratti, o di nuove disposizioni, le amministrazioni, ed i cassieri ne prenderanno notamento su i rispettivi registri.
I cassieri, oltre alle cennate notizie, enuncieranno sul registro i documenti delle variazioni: documenti ch’essi debbono custodire per produrli nella reddizione del loro conti.

SEZIONE II. REDDIZIONE DEI CONTI MORALI, f: MATERIALI.

ART. CXL.
Reddizione de conti degli amministratori Compiuto l’anno, nel corso di Gennaio dell’esercizio che segue, le commissioni presenteranno ai decurionati per mezzo del sindaci, il loro registro di contabilità unendovi le copie conformi delle autorizzazioni in giustifica degli esiti non compresi negli stati discussi, o delle inversioni.
Questo registro terrà luogo di conto morale delle commissioni amministrative.
I Sindaci per tutto il seguente Febbraio sono obbligati di rimettere tali registri, muniti delle osservazioni dei decurionati, ai Consigli degli Ospizi.
ART. CXLI. Intervento di un ecclesiastico nel decurionato per la discussione dei conti morali.
Nel decurionato che deve preliminarmente discutere i conti morali, interverrà un deputato ecclesiastico, nominato dal proprio Ordinario, a fine di vegliare alla osservanza delle opere di religione.
ART. CXLII.
Reddizione dei conti dei cassieri.
I cassieri debbono trasmettere ai Consigli degli Ospizi fra due mesi dopo terminato l’esercizio, il loro registro, da riguardarsi pel loro conto materiale.
Essi giustificheranno ogni partita mercé documenti originali, foliati con progressione numerica, e disposti in due volumi, uno relativo agl’introiti, c l’altro agli esiti.
Essendovi avanzi di cassa, il cassiere ne formerà un bono pagabile a vista, che unirà al conto, ossia al registro che produce.
ART. CXLIII.
Vidimazione che gli amministratori debbono apporre a conti dei Cassieri.
I conti dei cassieri debbono confrontarsi coi registri di contabilità del le commissioni, ed è d’uopo, che siano firmati dagli amministratori, e dai loro segretari e contabili, i quali li certificheranno conformi ai registri delle commissioni, apponendovi il suggello.
ART. CXLIV.
Risponsabilità dei Cassieri, e degli Amministratori nella reddizione dei conti per la inesazione delle rendite.
Per provvedere al grave disordine dei forti arretrati che spesso si fanno sussistere a discapito del pii stabilimenti i Consigli degli Ospizi nel l’esame de’ conti morali, ed i Consigli d’Intendenza nella discussione dei conti materiali si atterranno strettamente alla norma che segue.
Quando un cassiere per una quota non esatta non produca nel suo conto materiale gli originali atti di coazione, compilati nell’epoca, e nel modo stabilito conviene, che rimborsi in pro del pio luogo la somma non incassata.
Che se abbia egli adempiuto religiosamente a suoi doveri rimane ad osservarsi, se gli amministratori siansi affrettati di adire il giudice competente, per i mezzi legali contro il debitore. Nel caso affermativo sarà bene di attendere l’esito del giudizio. Ove poi negligenza si verifichi per avere gli amministratori trascurato la riscossione del debito senza ricorrere ai mezzi prescritti dalla legge, i Consigli li condanneranno al pagamento, accordando loro il regresso contro i debitori. La stessa condanna dee verificarsi quando i debitori per ragione di estagli risultino poveri, e sprovveduti di garanti solvibili.
ART. CXLV.
Metodo dei conti delle congregazioni.
Le disposizioni degli articoli 141 e 142 debbono estendersi alle arciconfraternite, e congregazioni per quanto riguarda il metodo, e la liturgia de’ conti morali. Non potendo su di esse prender parte i decurionati, né i sindaci, le funzioni del primi saranno adempite dalle stesse fratellanze, nelle quali interverranno i deputati ecclesiastici, e quelle de’ se condi da superiori delle medesime. In quanto ai conti materiali si serbe ranno le regole prescritte.

TITOLO V. ORDINE DI CONTABILITÀ PRESSO I CONSIGLI.

SEZIONE I. REGISTRI, DISCUSSIONE DE CONTI, E LORO RISULTATI.

ART. CXLVI.
Registri de conti presso i Consigli.
Subitochè perverranno a Consigli degli ospizi i conti delle rispettive amministrazioni, e del loro cassieri, accennati negli articoli precedenti, i segretari li faranno notare sul registro, rilasciandone ricevuta al contabile.
ART. CXLVII.
Discussione de’ conti morali.
Preso il registro de’ conti morali, i Consigli degli ospizi, ai quali incumbe la loro discussione definitiva, si affretteranno ad ultimarla.
Le osservazioni dei Consigli istessi debbono precedere le discussioni de’ conti materiali.
ART. CXLVIII.
Discussione del conti materiali.
Per lo esame del conto materiale l’Intendente destinerà il Consigliere d’Intendenza relatore.
Uno de’ razionali dei Consigli degli ospizi all’uopo delegato eseguirà la liquidazione sotto la immediata vigilanza del Consigliere relatore.
dubbi che possono sorgere nel corso della liquidazione saranno espressi in un foglio firmato dal relatore. Questo foglio, per mezzo della officina del Consiglio degli ospizi, verrà trasmesso alla commissione amministrativa dello stabilimento, al quale il conto appartiene, acciò lo faccia notificare al contabile, ne riscuota i riscontri, ed i documenti, e quindi per la strada istessa li faccia pervenire al Consiglio. I segretari de’ Consigli faranno tenere tali carte al Consigliere relatore.
Priachè il conto materiale sia sommesso alla discussione del Consiglio d’Intendenza, il razionale incaricato lo proporrà al Consiglio degli ospizi per un sommario esame, e perché possa munirlo di tutte quelle osservazioni, che riputerà convenienti.
ART. CXLIX.
Applicazione delle istruzioni comunali ai conti de pii stabilimenti.
Tutto ciò ch’è prescritto nel regolamenti comunali per lo esame, discussione de conti morali e materiali del comuni, al di là di quello che si è prescritto nelle presenti istruzioni, è prettamente applicabile ai pii stabilimenti.
Lo stesso s’intende pe’ reclami, che possono da contabili elevarsi avverso le significatorie, senza che però tai reclami valgano a sospendere la esazione delle significatorie medesime.
ART. CL.
Risultato delle discussioni de conti materiali.
Il risultato delle decisioni dei Consigli delle Intendenze sopra ciascun conto materiale passerà a Consigli degli ospizi, negli archivi de quali le carte tutte debbono essere conservate.
I Consigli degli ospizi potranno promuovere i gravami in caso di bisogno, e daranno conoscenza al Ministro di tutto ciò che può meritare il superiore provvedimento.
I segretari de’ Consigli prenderanno subito cognizione delle declaratorie, o significatorie, che i Consigli delle Intendenze avranno emanate, facendo riportarle sul registro di cui si è fatto parola.
ART. CLI.
Stati da rimettersi dai Consigli degli ospizi al Ministero per la conoscenza de conti che si discutono.
In ogni bimestre i Consigli degli Ospizi rimetteranno al Ministero un quadro contenente il risultato dei conti nel detto bimestre definitiva mente discussi.
ART. CLII.
Termine per l’esame e discussione del conti.
Nel corso di un anno conviene, che infallibilmente siano esaminati, e discussi tutti conti dell’esercizio precedente.
Gl’Intendenti prenderanno la più diligente cura, perché i Consigli delle Intendenze si occupino assiduamente a questo travaglio, adoperando il maggior impegno, onde siffatto scopo si ottenga senza ritardo alcuno.
ART. CLIII.
È vietata la esazione dei dritti di declaratoria, e significatoria.
Per la discussione di tali conti non sarà più permesso di esigere dritti di declaratoria, e significatoria. L’importo delle spese, che potranno occorrere, entrerà nel calcolo degli esiti necessari per lo mantenimento delle officine del Consigli.

SEZIONE II. ECCEZIONE PER LE CONGREGAZIONI MANCANTI DI RENDITE.

ART. CLIV.
Delle confraternite che non hanno rendite.
Le confraternite, o pie adunanze le quali altra rendita non hanno meno quella che risulta dalle prestazioni dei confratelli, serberanno i loro metodi consueti, non essendo soggette alle regole, ed alla reddizione dei conti, com’è prescritto per le altre pie fondazioni. Nel solo caso che alcuno degl’interessati reclamasse, i Consigli degli Ospizi ne prenderanno cognizione, provvedendo a seconda delle circostanze, o provocando nel bisogno gli ordini superiori.

TITOLO VI.

SEZIONE I. DELLE GIUBILAZIONI E DEL METODO DI STABILIRLE.

ART. CLV.
Giubilazioni e pensioni.
Gl’impiegati a soldo fisso presso le officine del Consigli degli Ospizi, e presso le amministrazioni locali, e gli stabilimenti che ne dipendono, eccetto le arciconfraternite, e congregazioni, han dritto alle giubilazioni, e pensioni.
La legge de’ 3 Maggio 1816 è applicabile agli anzidetti impiegati nel l’amministrazione di pubblica beneficenza in ciò che riguarda i titoli per ottenere le giubilazioni, e le pensioni.
ART. CLVI.
Liquidazione delle medesime.
La liquidazione delle giubilazioni, e delle pensioni per gl’impiegati presso i Consigli degli Ospizi sarà proposta, e discussa dagli stessi Consigli, e riservata all’approvazione del Ministro degli Affari Interni.
La liquidazione delle giubilazioni degli altri impiegati presso le commissioni amministrative sarà proposta dalle stesse commissioni, discussa dai Consigli, e rinviata al Ministro per l’approvazione, senza della quale non potrà aver luogo.

TITOLO VII. DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. CLVII.
Gli stabilimenti pii godono i privilegi comunali.
Le prerogative, che le leggi, ed i Reali Decreti accordano in favore dei Comuni, sono applicabili agli stabilimenti, che costituiscono l’amministrazione di pubblica beneficenza, che la legge istessa reputa come sezioni di Comuni.
Le arciconfraternite, e congregazioni sono soggette alle stesse regole.
Tra questi stabilimenti, trovandosi già comprese le arciconfraternite, e congregazioni laicali a termini dell’art. 2°, esse debbono esser sommesse a tutte le disposizioni, che si prescrivono pe’ luoghi pii, e stabilimenti laicali governati dalle commissioni, ed amministrazioni enunciate nel presente regolamento, tuttochè la loro forma amministrativa sia definita dalle proprie regole.
ART. CLVIII.
Abolizione degli ordini, glie si oppongono alle presenti istruzioni.
Tutte le antecedenti disposizioni, e regolamenti ministeriali, che si opponessero alle presenti istruzioni, e che riguardano oggetti con queste definiti, restano annullate.

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