Legge sui lavori pubblici del 1859

Legge n. 3754 del 20 novembre 1859 sui lavori pubblici e il Ministero dei Lavori Pubblici

VITTORIO EMANUELE II
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.
In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile ultimo scorso;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue sull’ordinamento del servizio delle opere pubbliche.

TITOLO I. DELLE ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RIFLETTENTI LE OPERE PUBBLICHE.

Art. 1.
Per quanto riflette alle opere pubbliche le attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici hanno per oggetto :
a) Le strade nazionali così ordinarie come ferrate, per gli studi e formazione dei progetti, per la direzione delle opere di costruzione e di manutenzione e per la loro polizia;
b) Le strade ferrate sociali per l’esame delle domande di costituzione delle società, per le concessioni dei relativi privilegi, per l’approvazione dei piani esecutivi, e per la sopravveglianza sulla costruzione, sulla manutenzione e sull’esercizio;
c) L’esercizio delle strade ferrate nazionali e la manutenzione ed esercizio di quelle strade ferrate sociali che lo Stato si incaricasse di esercitare;
d) Le strade comunali e le private soggette a pubblica servitù, e le altre opere che si eseguiscono a carico dei Comuni e delle provincie nella qualità dei corpi morali, le une e le altre nei limiti e nei casi determinati dalla legge;
) I canali demaniali così di navigazione come di irrigazione per ciò che concerne la direzione dei progetti e delle opere di costruzione, di difesa, di conservazione e di miglioramento, e la parte tecnica della distribuzione dell acqua, e la polizia della navigazione;
1) Il regime e la polizia delle acque pubbliche, e così dei fiumi, torrenti, laghi, rivi, e canali di scolo artificiale – i progetti e le opere relative alla naviga zione fluviale e lacuale, al trasporto dei legnami a galla, alla difesa delle sponde e territorj laterali contro le corrosioni, le inondazioni e i disalvea menti, alle derivazioni di acque pubbliche, alla bonificazione delle paludi e stagni – finalmente la polizia tecnica della navigazione dei fiumi e laghi suddetti;
g) Le opere e i lavori di costruzione e manutenzione dei porti, dei fari e delle spiaggie marittime, e la polizia relativa;
1) I piani di ampliazione e di abbellimento degli abitati;
) La conservazione dei pubblici monumenti d’arte;
li) La costruzione, le ampliazioni, i miglioramenti e la manutenzione degli edifici pubblici, esclusi quelli dipendenti dalle Amministrazioni della Guerra e della Marina, e quelli i quali tuttochè facenti parte del patrimonio dello Stato non servono ad uso pubblico;
1) Lo stabilimento, la manutenzione e l’esercizio dei telegrafi;
m) La direzione tecnica delle miniere e cave se coltivate per conto dello Stato, e la concessione di quelle affidate all’industria privata, comprese le permissioni di stabilimenti metallurgici.

Art. 2.
Le attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici per quanto riflette la costruzione di nuove strade nazionali ordinarie e ferrate, di strade ferrate sociali, di strade comunali e private soggette a pubblica servitù e di nuovi lavori marittimi, sono subordinate ai concerti da prendersi preventivamente col Ministero della Guerra ogni qual volta gli anzidetti oggetti possano avere influenza o relazione colla difesa militare e colla sicurezza dello Stato.
Ad analoghi concerti col Ministero della Marina sarà subordinata l’esecuzione dei lavori marittimi nei casi in cui interessino la sicurezza, la facilità e la regolarità della navigazione.

Art. 3.
Le tariffe per le strade ferrate, i canoni per l’uso e i prezzi di vendita delle acque pubbliche e le tasse per l’esercizio delle miniere vengono determinate dal Ministero delle Finanze di concerto con quello dei Lavori pubblici.
L’amministrazione economica dei canali demaniali di irrigazione, e le acque dei canali navigabili e delle tasse di navigazione, e finalmente quella delle miniere e cave coltivate per conto dello Stato, sono oggetti estranei al Ministero dei Lavori pubblici e riservati a quello delle Finanze.

Art. 4.
La sopravveglianza attribuita al Ministero dei Lavori pubblici sulla costruzione delle strade ferrate sociali in ogni caso e sulla loro manutenzione ed esercizio quando questo è fatto dalle società concessionarie, è ristretta all’osservanza dei capitoli di concessione in quella parte in cui riflettono all’interesse economico dello Stato ed alla sicurezza, puntualità e regolarità del servizio pubblico.

Art. 5.
Le proposizioni ed i programmi relativi alla manutenzione, ampliazioni, miglioramenti e nuove costruzioni degli edifizj e stabilimenti amministrati dagli altri Ministeri sono a questi riservati, come è loro riservata la concessione del l’eseguimento, ed il pagamento delle relative spese; ma è nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici la compilazione dei relativi progetti d’arte, la direzione tecnica della esecuzione, la contabilità relativa e la collaudazione delle opere.
Nei casi in cui un altro Ministero credesse dover far redigere il progetto di una nuova fabbrica o stabilimento da Ingegneri od Architetti da lui delegati, tale progetto sarà deferito all’esame ed approvazione tecnica del Ministero dei Lavori pubblici, che avrà l’alta sorveglianza dell’esecuzione e la collaudazione.
La ingerenza del Ministero dei Lavori pubblici non si estende a quanto può riflettere l’eseguimento delle ordinarie piccole riparazioni occorrenti per l’uso dei locali degli Uffici e delle fabbriche e stabilimenti suddetti.

Art. 6.
Quanto ai fabbricati e stabilimenti di proprietà privata o sociale o di altri corpi morali qualunque destinati ad un uso pubblico, la ingerenza del Ministero dei Lavori pubblici per gli oggetti che interessano la sicurezza e la igiene pubblica potrà essere richiesta dal Ministero, alle attribuzioni del quale le dette sicurezza ed igiene sono affidate.

Art. 7.
Nelle opere marittime o lacuali di spettanza comunale, provinciale o privata, che venissero eseguite senza concorso dello Stato, siano esse dirette a vantaggio della navigazione, od abbiano qualsivoglia altro scopo di utilità pubblica o privata, le attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici sono limitate all’esame ed approvazione dei relativi progetti tecnici ed allo accertamento dell’osservanza delle condizioni imposte; riservata al Ministero di Finanze la concessione dell’occupazione delle spiaggie.

Art. 8.
L’ingerenza attribuita al Ministero dei Lavori pubblici sui telegrafi elettro magnetici stabiliti dalle società concessionarie lungo le ferrovie sociali, di cui è concesso l’uso all’Amministrazione dello Stato od al pubblico, è determinata dagli atti di concessione.
Per tutte le altre linee telegrafiche il servizio sarà ordinato in base di uno speciale regolamento emanato per Decreto Reale.

TITOLO II. DELLE STRADE ORDINARIA.

CAPO I. Della classificazione delle strade.

Art. 9.
Le strade sono nazionali, comunali o private.

Art. 10.
Sono strade nazionali quelle attualmente classificate come tali o come provinciali.
La classificazione di altre strade fra le nazionali e la cancellazione da tale novero di alcuna fra le classificate avranno luogo con leggi speciali.
Nel caso di esclusione di una strada dal novero delle nazionali, essa passa nella classe delle comunali.
Il Governo pubblica l’elenco delle strade nazionali.

Art. 11.
Sono comunali le strade già classificate come tali, e quelle attualmente mantenute a spese dei Comuni, quantunque finora non siano state formalmente classificate.
Le strade comunali sono poste sotto l’alta sopraveglianza del Ministero dei Lavori pubblici.

Art. 12.
È obbligatoria la classificazione fra le strade comunali di quelle necessarie per mettere in comunicazione il capoluogo d’un Comune con quello del Circondario amministrativo e con quello dei Comuni contigui, come pure colle chiese parrocchiali e coi cimiteri del territorio.
Non sono considerati come contigui i Comuni posti in valli separate fra loro da un’alta catena di colli o di montagne.

Art. 13.
Ciascun Comune pubblica l’elenco delle strade comunali. Ogni aggiunta o soppressione da farsi nel novero delle strade comunali avrà luogo per deliberazione dell’Amministrazione comunale, da approvarsi dall’Autorità provinciale,
secondo le norme stabilite dalla legge di Amministrazione provinciale e comunale.

Art. 14.
Le strade di cui uno o più possidenti hanno la proprietà o l’uso, e che servono a particolare loro comodo, sono private.
Quando sono gravate di servitù pubblica sono soggette alla vigilanza comunale, ed il Comune ne pubblica l’elenco.

Art. 15.
Il suolo delle strade nazionali è proprietà dello Stato. Quello delle strade comunali appartiene ai Comuni.
Formano parte di questa proprietà i fossi laterali, le controbanchine, le scarpe in rialzo e le opere d’arte d’ogni genere stabilite lungo le strade medesime, non che le ajuole per deposito di materiali, le case di ricovero e quelle per abitazione
dei cantonieri erette o dallo Stato o dai Comuni.

CAPO II. Costruzione, adattamento e conservazione delle strade.

Art. 16.
Le dimensioni e le forme da assegnarsi alle strade nazionali e comunali ed opere relative, saranno determinate nei singoli progetti di costruzione o sistemazione in base d’un regolamento speciale approvato per Decreto Reale.

Art. 17.
Tutti i lavori da farsi per costruzione, adattamento e manutenzione delle strade nazionali e comunali debbono risultare da un progetto compilato secondo le norme prescritte nel Titolo VI della presente legge.

Art. 18.
I porti, o ponti natanti o chiatte, ed i ponti galleggianti di barche che servono alla continuazione di qualsivoglia classe di strade nello attraversare i fiumi e torrenti, ovunque ad uso pubblico o privato ne sia autorizzato lo stabilimento e l’esercizio, debbono essere collocati nei siti e nei modi più convenienti per conciliare insieme la comodità, facilità e sicurezza del tragitto di detti fiumi e torrenti colla brevità, comodo e sicurezza delle vie di accesso, osservando le prescrizioni e cautele che saranno ordinate dal Governo, al quale dovrassi pure ricorrere nei casi di bisogno di variazione di posizione per ottenere il relativo permesso.

Art. 19.
I progetti e le perizie di lavori di della strade comunali non approvate dall’Autorità provinciale e comunale, la quale Autorità potrà richiedere il preavviso dell’Ufficio tecnico provinciale. Nel caso d’insorti dubbj o contestazioni potrà illuminarsi col parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici.
i lavori suddetti si eseguiscono colle formalità e colle norme che reggono l’Amministrazione comunale.

Art. 20.
È obbligatoria la conservazione in istato normale delle strade comunali.

Art. 21.
Con apposito regolamento saranno determinate per cura del Ministero dei Lavori pubblici le norine per l’eseguimento dei lavori relativi alla costruzione, adattamento e manutenzione delle strade nazionali e delle opere dipendenti.
Sarà egualmente stabilito con apposito regolamento il modo col quale debbono essere costrutte e conservate le strade comunali nell’interesse della pubblica viabilità.

Art. 22.
Le strade private gravate di servitù pubblica sono mantenute in modo, che servano comodamente all’uso a cui sono destinate.

CAPO III Spese per le strade.

SEZIONE I. Strade nazionali.

Art. 23.
Le strade nazionali e tutti gli edifizj lungo le medesime per passaggio di corsi d’acqua naturali si costruiscono, si adattano e si conservano a spese dello Stato.

Art. 24.
Pei lavori contemplati nel precedente articolo non devesi in modo alcuno, sia direttamente sia indirettamente, recare speciale aggravio né alle località tra versale, né a chi transita sulla strada.
Sono quindi soppressi i pedaggi tuttavia esistenti a favore dello Stato o delle provincie lungo le strade nazionali, ad eccezione di quelli per il varco di fiumi e torrenti sopra chiatte o ponti natanti.

Art. 25.
I ponti ed altri edifizj attualmente esistenti sopra canali manufatti che attraversano le strade nazionali sono mantenuti dai proprietarj o utenti dei rispettivi canali, salvo ogni titolo o legittimo possesso in contrario.

Art. 26.
Chi avesse od acquistasse la ragione di attraversare le strade con corsi di acqua, è obbligato a stabilire e mantenere i ponti ed altre opere necessarie per il passaggio e la condotta delle acque, e per ovviare ai danni che le medesime potessero arrecare alla strada.
Queste opere si costruiranno secondo le norme da prescriversi dall’Amministrazione, e sotto la sorveglianza dell’Ufficio tecnico provinciale.
Se nella costruzione o sistemazione d’una strada deve traversarsi un corso d’acqua preesistente, l’Amministrazione che fa eseguire i lavori deve provvedere alla conservazione del canale ed alla costruzione e manutenzione dei ponti ed altre opere di cui sovra.

Art. 27,
I ponti ed edifizj attualmente esistenti sui canali manufatti pel passaggio d’una strada, se sono formali in legno dovranno nel caso di loro ricostruzione venire rifatti in muratura od in struttura mista di ferro e muro.

Art. 28.
Occorrendo di effettuare il trasporto di alcune tratte di strada attraversate da canali manufatti, se i ponti ed altri edifizj sopra questi sono di legno, spetta ai proprietarj, possessori od utenti di detti canali la spesa del loro trasporto e ricostruzione in muratura o struttura mista come sovra non meno che la successiva manutenzione; se i detti ponti trovansi costrutti in cotto od in pietra, la spesa del trasporto e della ricostruzione spetta allo Stato, e la successiva manutenzione rimane a carico dei proprietari possessori od utenti suddetti.

Art. 29.
La costruzione e riparazione dei muri od altri simili sostegni lungo le strade nazionali, qualora questi servano unicamente a difendere e sostenere i fondi ad jacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi; se poi abbiano per oggetto la stabilità e conservazione della strada, sta a carico dello Stato. La spesa si di vide in ragione di interesse, quando l’opera abbia scopo promiscuo.
Il riparto della spesa decretato dal Governatore della provincia sarà esecutorio, salva l’azione di rimborso da esperirsi nella via del Contenzioso amministrativo.

SEZIONE II. Strade comunali.

Art. 30.
Alla costruzione, adattamento e manutenzione delle strade comunali provvedono i rispettivi Comuni od isolatamente, o per modo di consorzio con altri Comuni concorrendo insieme alla spesa secondo il grado di interesse d’ognuno.

Art. 31.
Le spese per le opere di ogni genere portate dal precedente articolo saranno sostenute colle rendite dei Comuni medesimi, o colle imposte di cui essi possono caricarsi a norma di legge.
Quando però trattasi di apertura di nuove strade, o di opere di radicale sistemazione di strade imperfette, e la spesa occorrente sia riconosciuta troppo grave per le condizioni economiche dei Comuni, è fatta facoltà al Governo di concedere la istituzione di pedaggi che mettano i Comuni medesimi in grado di sostenerla.
I pedaggi però non potranno essere che temporarj e duraturi soltanto per quel periodo di tempo che sia sufficiente a compensare i Comuni delle spese sostenute per l’opera 1 a pro della quale essi pedaggi sono applicati.
Compensata la spesa di costruzione, il passaggio sarà libero, ed i Comuni dovranno mantenere a proprie spese le strade ed i ponti.
Le tariffe e la loro durata saranno stabilite dal Governo sulla proposizione delle Autorità comunali e provinciali.

Art. 32.
L’adattamento e la manutenzione delle traverse delle strade nazionali nei luoghi abitati sono a carico dei rispettivi Comuni, sotto la sorveglianza degli Uffici tecnici provinciali.
Rispetto alla manutenzione, lo Stato corrisponde loro un’indennità annuale pari alla spesa di manutenzione d’un tronco di strada nazionale di uguale lunghezza fuori dell’abitato.
La indennità però non potrà eccedere l’effettiva spesa risultante dall’appalto di manutenzione della traversa, esclusa ogni opera di lusso o di speciale comodo del Comune.

Art. 33.
Allorquando per una traversa è ordinata la rinnovazione totale del selciato per dare al medesimo una forma più comoda e regolare, lo Stato concorre a sostenere parte della spesa, in quella proporzione che viene fissata dal Governo secondo le circostanze.

Art. 34.
Se per la costruzione, adattamento e manutenzione d’una strada comunale od opere relative, vi ha un interesse collettivo, la formazione del consorzio di cui all’articolo 30 è promosso da quel Comune che crederà aver ragione di chiamare altri a concorrere nella spesa.
Dovrà il detto Comune dimostrare la convenienza dell’opera e l’opportunità 1 del consorzio, proponendo le basi e le quote di concorso.

Art. 35.
Il progetto di consorzio coi documenti relativi viene dallo stesso Comune trasmesso all’Autorità provinciale, la quale, dopo fattane comunicazione agli altri Comuni interessati, se non vi sono opposizioni, approva definitivamente il consorzio nelle forme volute dal regolamento.

Art. 36.
In caso di rifiuto a far parte del consorzio, o di dissenso sulle opere da eseguirsi, o sulla quota del contributo, il Governatore, sentito il parere dell’Ufficio tecnico provinciale, statuisce dietro il voto. del Consiglio di Governo.

Art. 37.
Contro il Decreto del Governatore è riservato il ricorso al Re, il quale provvede definitivamente sulla relazione del Ministro dei Lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 38.
Ordinato e reso esecutorio il consorzio, l’Assemblea generale costituita dai Delegati dei Comuni interessati provvede all’eseguimento delle opere col mezzo d’una Deputazione o Consiglio di amministrazione secondo le norme stabilite dal regolamento di cui all’articolo 21.

SEZIONE II. Strade private.

Art. 39.
La riparazione e conservazione delle strade private gravate di servitù pubblica sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o non contigue alle strade stesse, sempreché non vi sia un diritto od una consuetudine in contrario.
Sono pure tenuti a contribuire per la riparazione e manutenzione di queste strade coloro che fanno uso per le loro speciali industrie anche temporarie.

Art. 40.
In caso di trascurata manutenzione, sul ricorso di uno o più utenti, il Sindaco, coll’approvazione dell’Intendente, fatta accertare la necessità dell’opera e la spesa relativa, ingiunge agli interessati di compiere i lavori necessarj entro un termine prefisso, trascorso il quale senza effetto, provvede d’ufficio secondo le norme che regolano l’Amministrazione comunale.

CAPO IV. Polizia delle strade.

SEZIONE I. Strade nazionali.

Art. 41.
Nessuno può senza mandato o licenza dell’Amministrazione fare opere o depositi anche temporanei sulle strade, né alterarne la forma od invaderne. il suolo.
È proibito altresì di far cosa che rechi danno alla strada, alle opere relative, non che ai piantamenti che appartengono alla strada stessa.

Art. 42.
È vietato a chiunque di porre impedimento al libero scolo delle acque nei fossi laterali alla strada, come pure di stabilire nei medesimi maceratoj di canapa o lino.

Art. 43.
Per le diramazioni delle strade comunali e private dalle nazionali, non che per l’accesso da queste ai fondi e fabbricati laterali i Comuni od i proprietarj interessati debbono formare e mantenere gli opportuni ponti sul fosso senza alterare il piano viabile, e secondo le norme da prescriversi dall’Autorità competente.

Art. 44.
È proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre per essi le acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti e le regolari concessioni.

Art. 45. I proprietari o gli utenti di canali manufatti esistenti lateralmente, od in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sulle medesime ed ogni guasto al corpo stadale e sue pertinenze.

Art. 46.
Debbono i proprietarj mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in istato tale da impedire lo scoscendimento del terreno ad ingombro dei fossi e del piano viabile.

Art. 47.
La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non ne derivi alcun danno alle medesime, formando secondo il bisogno un contrafosso.

Art. 48.
È vietato di condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpe ed i fossi stradali.

Art. 49.
È parimente vietato di fare scendere il bestiame sulle scarpe della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali. Quando occorra saranno praticati gli opportuni abbeveratoj a carico di chi di ragione sotto le norme da prescriversi dall’Autorità competente.

Art. 50.
Non è lecito di condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta o dimensione, ancorchè in parte fossero sostenuti da ruote. È pure vietato l’uso delle treggie, salvo in quanto servano al solo trasporto degli stromenti aratorj, e salvo pure l’uso delle slitte nel tempo in cui le strade sono coperte di giacchio o neve.

Art. 51.
Nelle traverse degli abitati il suolo delle strade non può sotto verun pretesto venire ingombrato, né di giorno né di notte, salve temporarie occupazioni per esercizio di commercio od altro uso e comodo pubblico, dietro il permesso dell’Autorità competente.
Art. 52.
Pei fabbricati ed altre opere da farsi lungo le strade fuori degli abitati si osserveranno le seguenti distanze misurate dal ciglio:
a) Per le fornaci, fucine e fonderie 50 metri;
b) Per le case ed altre fabbriche non che per i muri di cinta 3 metri.

Art. 53.
Pei tiri al bersaglio, stabilimenti ed opifici che interessano la sicurezza o la salubrità pubblica la distanza sarà fissata caso per caso dalla competente Autorità.

Art. 54.
Pei canali, pei fossi e per qualunque escavazione venga praticata nei terreni laterali, la distanza sarà uguale almeno alla loro profondità, partendo dal ciglio esterno del fosso stradale ove questo esiste, oppure dal piede della scarpa, se la strada è in rilevato.
Una tale distanza non potrà essere mai minore di 3 metri, qualunque l’escavazione del terreno fosse meno profonda.

Art. 55.
È vietato ai proprietarj di piantare alberi e siepi lateralmente alla strada a distanze minori delle seguenti:
a) Per gli alberi di alto fusto, metri 3 misurati dal ciglio della strada;
b) Per le siepi, tenute all’altezza non maggiore d’un metro e mezzo sul terreno, centrimetri 50 misurati dal ciglio esterno del fosso, ove questo esiste, oppure dal piede della scarpa dove la strada è in rilevato;
In ogni caso la distanza non sarà mai minore di 1 metro misurato dal ciglio.
c) Per le siepi di maggiore altezza la distanza sarà di 3 metri misurati dal ciglio.

Art. 56.
Per i piantamenti presso le città o Comuni, ad uso di pubblico passeggio, le distanze saranno stabilite in base di piani approvati dall’Autorità competente.

Art. 57.
I piantamenti dei terreni a bosco saranno tenuti alla distanza di 100 metri dal ciglio della strada.

Art. 58.
Per le strade di montagna la distanza dei fabbricati basterà che sia tale da impedire che lo stillicidio cada sul piano stradale, o sulla scarpa del rilevato.
I muri di cinta non che i canali e i piantamenti d’alberi, siepi e boschi saranno tollerati fino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale.

Art. 59.
Le piante, le siepi cd i boschi ora esistenti a fianco delle strade sono tollerati qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma giungendo a maturità o deperimento, non potranno venir surrogati fuorché alle distanze sovra stabilite.

Art. 60.
Per i boschi laterali alle strade di montagna è riservata all’Amministrazione Superiore la facoltà di impedirne lo sradicamento in tutti i casi ove potesse essere minacciata la sicurezza della strada dalle valanghe e dalle frane.

Art. 61.
I proprietari sono obbligati a far tagliare i rami delle piante i quali si estendono al di là del ciglio stradale.
Sono altresì obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo che non invadano né danneggino la strada.

Art. 62.
I fabbricati e muri di qualunque genere esistenti lungo le strade debbono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica.
In occasione di riparazioni o ricostruzioni saranno apposti i convenienti ripari, e mantenuti durante la notte i necessarj lumi con quelle avvertenze che saranno dall’Amministrazione prescritte.

Art. 63.
Per via di regolamento approvato con Decreto Reale saranno stabilite le norme sul roteggio necessarie per guarentire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio.

Art. 64.
Il conducente che per imprudenza o negligenza avrà col suo veicolo danneggiata la strada o le opere dipendenti sarà tenuto a riparare il danno.

Art. 65. Ognuno è risponsabile civilmente per le infrazioni commesse dai proprj dipendenti contro le precedenti disposizioni per la polizia stradale e contro le discipline del regolamento relativo.

SEZIONE II. Strade comunali.

Art. 66.
Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 64 e 65, sono applicabili alle strade comunali.

Art. 67.
È vietato di far piantamenti di alberi e di siepi di qualunque sorta sul suolo di ragione comunale.
I nuovi piantamenti nei terreni laterali alle strade si faranno alla «istanza di un metro dal ciglio della strada oppure dal ciglio esterno del fosso quando questo esiste.

Art. 68.
I fabbricati ed i muri di cinta potranno essere stabiliti sul limite della ragione comunale, salvo ad osservare la debita distanza per lo stillicidio, quando lo scolo delle acque piovane dei tetti non venga diretto fuori del suolo stradale.

Art. 69.
In ordine al roteggio saranno anche per le strade comunali stabilite nel regolamento citato al precedente art. 63 le discipline convenienti nell’interesse pubblico.

SEZIONE III. – Strade private.

Art. 70.
Nessuno può mettere ingombro o fare opera qualunque la quale pregiudichi il libero passaggio sulle strade private gravate di pubblica servitù, o ne alteri la forma, senza incorrere nell’obbligo del rifacimento dei danni e del ripristinamento del suolo nello stato primitivo.

TITOLO III. Delle acque soggette a pubblica amministrazione.

САРО І. Dei fiumi, torrenti, canali, laghi, rivi e scolatori naturali

Art. 71.
Al Governo è affidata la suprema ispezione e tutela sulle acque pubbliche e sui relativi lavori.

Art. 72.
Sono a carico dello Stato i lavori necessarj per la navigazione sui fiumi, laghi e canali.

Art. 73.
A carico dei proprietarj che ne ottengono beneficio sono i lavori e le spese occorrenti per la difesa di beni attigui ai torrenti, fiumi e loro diramazioni che corrono entro terra disarginali, ancorché navigabili.

Art. 74.
I lavori occorrenti intorno ai fiumi e torrenti arginati, che sono presentemente eseguiti a cura ed a spese dello Stato, continuano ad esserlo col contributo degli interessati dei rispettivi territorj, nelle proporzioni e secondo gli ordinamenti che sono in vigore.
Gli argini poi che in progresso di tempo si riconoscessero tali da giovare al buon regime delle acque ed alla salvezza di un vasto territorio, potranno essere assunti in manutenzione dallo Stato in forza di leggi speciali, con quel contributo degli interessati che sarà determinalo dalle leggi medesime.

Art. 75. Sono ad esclusivo carico degli interessati i lavori degli argini in golena, degli argini circondarj e traversagni, non che quelli per argini ai rivi e scolatori naturali.

Art. 76.
Oltre quanto ad uno o più comuni potesse spettare come proprietarj di terreni, vengono essi chiamati a concorrere nelle spese degli argini e ripari sui fiumi e torrenti, quando giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti d’impedire i disalveamenti, e finalmente quando tali opere possano coadjuvare alla conservazione del censo del rispettivo territorio.

Art. 77.
Nel caso dei fiumi disarginati contemplato all’art. 73 avrà luogo un proporzionato concorso dello Stato nelle spese delle opere che potessero interessarlo per rapporti di confini, di commercio, di navigazione od altri di vantaggio generale.

Art. 78.
Allorquando per impedire il disalveamento minacciato dai fiumi e torrenti, o per ovviare al pericolo di invasione o di distruzione dell’abitato di un Comune o di una borgata, si dovessero costruire ripari od argini d’una spesa sproporzionata alle forze dei Comuni e particolari interessati, potrà essere richiesto il concorso delle Provincie, e sarà accordato dal Governo un sussidio a carico dello Stato.
Per questo sussidio sarà stanziato annualmente un fondo a calcolo nel Bilancio del Dicastero dei Lavori pubblici.

Art. 79.
I lavori sui fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione d’un ponte o d’una strada pubblica, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quell’Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.
Se essi gioveranno anche ai terreni ed altre proprietà pubbliche o private, i loro proprietarj dovranno concorrervi in proporzione dell’utile che ne risentono.

Art. 80.
Si intendono conservate le convenzioni e le legittime consuetudini vigenti, se in qualche località disponessero diversamente da quanto è prescritto agli articoli precedenti.

Art. 81.
Le opere e provvedimenti necessarj sui fiumi e torrenti per la conservazione della navigazione e del territorio dello Stato, e per impedire i disalveamenti e i danni derivanti dalle inondazioni, sono obbligatorie rispettivamente pel Governo, pei Comuni e pei proprietarj o possessori di beni laterali ai detti lumi e torrenti.
Potrà anche il Governo rendere obbligatorie pei proprietarj e possessori anzidetti, dietro richiesta dei principali o dei più immediati interessali, le opere necessarie per la difesa delle sponde dalle corrosioni in quei casi speciali in cui la gravità o la estensione dei danni minacciati dal loro progresso lo facessero giudicare conveniente.

Art. 82.
A sostenere le spese delle opere ed obbligazioni dagli articoli precedenti dichiarate a carico parziale o totale dei beni laterali ai fiumi e torrenti, concorrono riuniti in consorzio ed in proporzione del vantaggio rispettivo i proprietarj dei beni vicini e continuativi in attuale, prossimo rimoto pericolo di danni, siano essi beni situati nel territorio di un solo o di più comuni.

Art. 83.
Gli interessati alla costruzione dei ripari ed argini, presentano all’Autorità provinciale il progetto tecnico delle opere, formato da un Ingegnere, corredato di tutti gli elementi necessarj, ed accompagnato da un elenco dei proprietarj che possono venir chiamati a concorso.
Approvato il progetto a tenore del susseguente articolo 87, l’Autorità predetta, previa pubblicazione della domanda e documenti in tutti i Comuni a cui appartengono i terreni dei proprietarj chiamati à concorso, se non vi sono opposizioni approva definitivamente il consorzio nelle forme volute dal regolamento.
Insorgendo contestazioni, sarà provvisto a tenore degli articoli 36 e 37 della presente legge.

Art. 84.
Ordinato e reso obbligatorio il consorzio, l’assemblea generale degli interessati provvede all’eseguimento delle opere per mezzo di una Deputazione ó Consiglio d’amministrazione, secondo le norme stabilite dal Regolamento.
L’esazione delle quote di contributo ha luogo colle forme e coi privilegi delle imposte prediali.

Art. 85.
Un consorzio istituito per lo eseguimento di un’opera s’intende continuativo per la sua perpetua conservazione, salvo che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume o torrente consenta di abbandonare la detta opera, od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare, restringere o comunque modificare il consorzio stesso.

Art. 86.
I consorzj esistenti sono conservati, e tanto nell’esecuzione quanto nella manutenzione delle opere continueranno a procedere con osservanza delle norme prescritte dagli atti della loro istituzione; salvo solo o sottoporli alle norme del regolamento preaccennato, nel caso che, instituiti per un tempo determinalo, alla scadenza di, quel tempo avessero a rinnovarsi o confermarsi; o se per mutazione di circostanze avessero a modificarsi con ampliazioni, restringimenti o variazioni qualunque.

Art. 87.
La costruzione dei ripari ed argini non può eseguirsi senza l’autorizzazione preventiva del Governo, che, sentiti gli Uffici tecnici, prescrive le condizioni e le modalità di eseguimento; né alle opere autorizzate può essere recata alcuna variazione senza la permissione governativa.
A tali prescrizioni vanno anche soggetti gli argini di cui all’art. 75.
Sono eccettuati i provvedimenti temporarj d’urgenza, pei quali si procederà in conformità di speciali disposizioni regolamentarie a questi casi relative.
Sono eccettuate altresì le opere eseguite dai privati per semplice munimento aderente alle loro sponde, che non alterino in alcun modo il regime dell’alveo. Le quistioni che insorgessero circa l’esecuzione delle delle opere saranno decise dall’Autorità provinciale.

Art. 88.
Trattandosi di argini pubblici, i quali possano rendersi praticabili per istrade pubbliche o private, sulla domanda che ne venisse fatta dalle Amministrazioni e dai particolari interessati, potrà loro concedersene l’uso sotto le condizioni che per l’immunità di essi argini saranno prescritte dall’Autorità provinciale; e potrà richiedersi alle dette Amministrazioni o particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

Art. 89.
I minori corsi naturali d’acque defluenti in suolo pubblico, distinti dai fiumi e torrenti colla denominazione di fossati, rivi e scolatori pubblici, sono mantenuti dai proprietarj dei beni laterali, e dai possessori od utenti delle loro acque salva l’osservanza delle consuetudini locali.
Per tale manutenzione e pel regolare ordinamento dell’alveo dei suddetti corsi d’acqua, si stabiliscono consorzj, ove ne occorra il bisogno, in conformità del disposto degli articoli 83, 84, 85, e 86.
Debbono essere autorizzate dal Governatore della Provincia le opere da eseguirsi sui ripetuti corsi d’acqua.

Art. 90.
Le rettilineazioni e nuove inalveazioni dei fiumi e torrenti, ed il chiudimento dei bracci loro non possono in niun caso eseguirsi senza che siano autorizzati per Decreto Reale.
La stessa disposizione è applicabile ai rivi e scolatori pubblici quando le nuove inalveazioni loro debbano farsi in terreni di proprietà privata.
In ogni caso coloro che sopportano la spesa delle rettilineazioni e nuove inalveazioni acquistano la proprietà degli alvei e porzioni di alveo che rimangono per effetto di tali opere abbandonati.

Art. 91.
Spetla esclusivamente dall’Autorità amministrativa lo statuire e provvedere anche in caso di contestazione, sulle opere che nuociono al buon regime delle acque pubbliche, alla difesa e conservazione delle sponde, all’esercizio della navigazione, a quello delle derivazioni legalmente stabilite, ed all’animazione dei molini ed opisizj sovra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altre opere e lavori qualunque fatti entro gli alvei o contro le sponde.
Quando l’opera o lavoro riconosciuto dannoso all’Autorità amministrativa sia di tal natura, che oltre alle provvidenze di sua attribuzione per modificazione o distruzione, lasci ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sarà promossa dinanzi ai Giudici del Contenzioso amministrativo, i quali non potranno discutere lo questioni come sovra in via amministrativa risolte.

Art. 92.
Un regolamento speciale stabilisce le norme da osservarsi nella custodia degli argini in ogni stato dei fiumi e torrenti, e nell’eseguimento dei lavori così di loro manutenzione, come di riparazione e nuova costruzione.

Art. 93.
In caso di piena o di pericolo di inondazione, di rotte, di disalveamento o d’altri simili disastri, qualunque privalo, all’invito della legittima Autorità, è tenuto ad accorrere alla difesa degli argini, ripari e sponde dei fiumi e torrenti con uomini, bestie, carri ed istrumenti necessarj, salvo il diritto ad una giusta retribuzione a carico di coloro cui spetta la conservazione di essi argini e ripari, o di coloro a cui vantaggio torna la difesa dello sponde.
In qualunque caso d’urgenza i Comuni interessati e come tali designati o dai vigenti regolamenti, o dalla Superiore Autorità amministrativa, sono tenuti a somministrare, salvo sempre l’anzidetto diritto, quel numero di giornalieri, operaj, carri c bestie che verrà loro richiesto.

CAPO II, Scoli artificiali e bonificazione dei terreni.

Art. 94.
Se i terreni superiori difettano di scolo naturale i propriejarj dei terreni inferiori non possono opporsi a che in questi si aprano i canali, e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare loro un sufficiente scolo artificiale.
In tali casi, salvo sempre l’effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate, i proprietarj dei terreni superiori, insieme agli obblighi generali imposti dalla legge per l’acquisto della servitù coattiva d’acquedotto, avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di disendere i fondi pei quali essi passano, e di risarcire i danni che possono in ogni tempo derivarne.
Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per la formazione e manutenzione dei canali di disseccamento, dei fossi, degli argini ed altre opere necessarie per lo eseguimento dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi e vallivi, e per la innocuità di essi lavori, sia che le bonificazioni abbiano luogo per asciugamento o per colmata.

Art. 95.
I lavori d’acque aventi per unico oggetto gli scoli o le bonificazioni e migliorie dei terreni sono a carico esclusivo dei loro proprietarj, i quali ove d’uopo saranno riuniti in uno o più consorzj, giusta le disposizioni degli articoli 83, 84, 85 e 86, a seconda delle rispettive circostanze.
Le chiaviche esistenti a traverso agli argini ed aventi per simultaneo oggetto lo sfogo delle acque di scolo e l’esclusione delle acque delle piene sono mantenute in conformità delle convenzioni o consuetudini vigenti. Occorrendo però la formazione di nuovi argini, i quali rendano necessarie nuove chiaviche, le spese di costruzione e di manutenzione di queste saranno a carico esclusivo degli interessati nella formazione degli argini medesimi.

Art. 96.
La proprietà delle paludi è sottoposta a regole particolari.

Art. 97.
I proprietarj d’un terreno paludoso possono unirsi in consorzio volontario per eseguire la bonificazione in conformità di piani da approvarsi dall’Autorità provinciale.
Se l’autorizzazione della bonificazione sarà chiesta da una parte sola dei proprietarj interessati, sempreché questi siano possessori dei due terzi almeno della superficie da bonificarsi, spetterà al Governo di pronunziare sulla validità delle ragioni di rifiuto dei dissenzienti, le quali quando non siano riconosciute fondate, potranno questi essere obbligati od a contribuire nella spesa, od a vendere i terreni, od a cederli agli interessati assenzienti, mediante una giusta indennizzazione.

Art. 98.
Fuori del caso previsto nel precedente articolo, la bonificazione obbligatoria delle paludi sarà ordinata per legge speciale che ne determinerà il modo ed il concorso di chi di ragione.

Art. 99.
In qualunque modo siano stati eseguiti i lavori di bonificazione delle paludi, la conservazione e custodia loro avrà sempre luogo i z spese e per cura dei proprietarj interessati riuniti in consorzio.

CAPO III. Derivazioni delle acque pubbliche.

Art. 100.
Nessuno può derivare acque pubbliche, né stabilire molini od altri opifizj dalle acque medesime se non ne abbia un legittimo titolo, o ne ottenga la concessione dal Governo.

Art. 101.
Le nuove concessioni di acqua sia in proprietà assoluta, sia per semplice uso temporario e determinato, saranno fatte per Reale Decreto promosso dal Ministero delle Finanze, e sotto l’osservanza delle cautele che, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, saranno state proposte in linea d’arte dal Ministero dei Lavori pubblici nell’interesse e per tutela del buon regime degli alvei, della libera navigazione e delle proprietà laterali.
Esse concessioni determineranno la quantità, il tempo, il modo c le condizioni dell’estrazione, ed occorrendo le condizioni della condotta e dell’uso delle acque, o le norme della costruzione e dell’uso dell’opifizio, e stabiliranno l’annuo canone, od il prezzo di vendita da corrispondersi alle Finanze dello Stato.

Art. 102.
Le domande per nuove derivazioni saranno sempre accompagnate da regolari progetti delle opere da eseguirsi per l’estrazione e condotta delle acque; verranno insieme ai detti progetti pubblicate;, saranno intese le osservazioni degli interessati, e sarà proceduto in contraddittorio così di questi come dei richiedenti alla ricognizione delle località.

Art. 103.
Per gli oggetti di interesse pubblico, l’osservanza delle obbligazioni dai Decreti di concessione imposte ai concessionarj nell’uso delle acque, è sottoposta alla vigilanza dell’Autorità pubblica.

Art. 104.
Occorrendo che per causa di variazioni nel corso dei fiumi, torrenti e rivi, o per altra cagione qualunque sorga il bisogno di variare la posizione, o le forme, o la natura delle opere autorizzate, o farvi delle aggiunte e lavori accessorj negli alvei o sulle spende, dovrà sempre precedere l’approvazione del Governo dietro domanda accompagnata dal relativo regolare progetto, e, quando se ne riconosca l’opportunità, previe le pubblicazioni e gli accertamenti di cui all’art. 102.
Sono eccettuati i casi di urgenza nei quali potesse derivare grave danno dall’attendere il compimento delle anzidette formalità. In questi casi l’Autorità amministrativa provinciale potrà in via provvisionale, e col parere dell’Ufficio tecnico, permettere quelle opere che fossero necessarie per ristabilire il corso delle acque nei canali di derivazione, o l’esercizio dei molini, od altri opifizj, con che gli interessali prima di porvi mano, si obblighino con “atto di sottomissione ad osservare le prescrizioni che emaneranno definitivamente dal Governo sulla loro domanda.

Art. 105.
Le norme da osservarsi nell’eseguimento delle disposizioni dei tre articoli precedenti formeranno materia di un regolamento speciale.

Art. 106.
Talli i proprietarj, possessori od utenti delle derivazioni dei fumi e torrenti sono obbligati di mantenere gli imbocchi muniti degli opportuni edifizj, e di conservarli in buono stato; essi sono risponsabili dei danni che possono succedere a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore provata.
Spetta agli stessi proprietarj possessori od utenti di regolare col mezzo di detti edifizj le derivazioni in modo che nei tempi delle piene non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, e di far sì che in ogni evento col mezzo degli opportuni scaricatori vengano smaltite le acque sovrabbondanti.

Art. 107.
Coloro che hanno derivazioni stabilite a bocca aperta con chiuse sia permanenti sia temporarie o stabili od instabili, sono obbligati a provvedere acciocchè si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse’, seguendo le consuetudini locali; salvo a munir la detta bocca degli opportuni edifizj regolatori e moderatori della introduzione delle acque, o ad eseguire quelle altre opere che dalla Autorità amministrativa fossero giudicate necessarie, nel caso che {ali consuetudini non guarentissero sufficientemente la detta innocuità

CAPO IV. Della navigazione e trasporto dei legnami a galla.

Art. 108.
La navigazione è l’oggetto principale a cui servono i laghi, i canali ed i fiumi navigabili, a questo primo fine sono subordinati tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro acque, e gli usi a cui possono queste applicarsi.

Art. 109.
La navigazione nei laghi, fiumi e canali naturali è libera.
Sui canali manufatti è regolata dalle legittime consuetudini esistenti, o da disposizioni di leggi speciali.

Art. 110.
Si riguardano come navigabili per l’applicazione della presente legge quei fiumi, o quei tronchi di fiume sui quali la navigazione è attualmente in costante esercizio. Un prospetto di questi fiumi e canali sarà pubblicato con Decreto Reale.
Quando convenga estendere il detto esercizio ad altri fiumi o tronchi di fiume la dichiarazione della loro attitudine alla navigazione, c quindi la classificazione loro fra i fiumi o tronchi di fiume navigabili per l’oggetto preaccennato, sarà fatta per legge.

Art. 111.
Chiunque vuole eseguire nei fiumi e canali navigabili opere per lo stabilimento ed esercizio di molini ed opifizj, o per derivazioni d’acque, non potrà ottenerne la permissione dal Governo, salvo nel caso che esse siano riconosciute di nessun pregiudizio alla navigazione, o che la libertà o sicurezza di questa possa facilmente guarentirsi con opportune disposizioni e cautele che saranno prescritte nell’atto di concessione. Perciò nelle chiuse stabili servienti alle derivazioni od al movimento degli opifizj, dovrà lasciarsi aperta una bocca o callone pel passaggio delle barche, le cui modalità nei singoli casi saranno determinate dal Ministero dei Lavori pubblici, il quale potrà anche in ogni tempo prescrivervi quelle variazioni di forma e di posizione, che le mutazioni del corso delle acque rendessero necessarie o convenienti nell’interesse della navigazione.

Art. 112.
I beni laterali ai fiumi navigabili sono soggetti alla servitù della via alzaja.
Dove la larghezza di questa non è determinata da regolamenti o consuetudini vigenti, si intenderà stabilita a metri 5. Essa insieme alla sponda fino al fiume dovrà dai proprietarj esser lasciata libera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio d’uomini e di bestie da tiro.
Le opere dell’adattamento e della conservazione del piano stradale sono a carico dello Stato. Pero i guasti provenienti dal fatto dei proprietarj del terreno saranno riparati a loro spese.
In caso che per corrosione del fiume si debba trasportare la via alzaja, lo sgombro del suolo dagli alberi e da ogni altro materiale sarà fatto a spese dello Stato, restando a disposizione del proprietario gli alberi ed i materiali medesimi.

Art. 113.
Ogni qual volta negli alvei dei fiumi navigabili vengano a manifestarsi ostacoli impedienti la libera e sicura navigazione, e dipendenti dal fatto dei privati, l’Autorità amministrativa provinciale, premesse le opportune verificazioni, dà le disposizioni necessarie per guarentire ed all’uopo ristabilire la compromessa libertà e sicurezza, e nei casi di urgenza provvede per l’esecuzione immediata a carico dei privati suddetti.

Art. 114.
L’esercizio dei porti, o ponti natanti, o chiatte, o ponti di barche, qualunque sia il sistema di loro stabilimento sui fiumi navigabili, non dovrà recare incaglio o qualsivoglia pregiudizio alla navigazione; al qual effetto gli esercenti dovranno uniformarsi alle consuetudini e regolamenti in vigore, non che alle prescrizioni ed ordini, che nella specialità dei casi potessero emanare dall’Autorità amministrativa provinciale.

Art. 115. Chiunque munito dell’opportuna autorizzazione intenda di collocare nuovi molini natanti, con chiuse o senza chiuse, sopra un fiume navigabile è obbligato ad osservare tutte le cautele e condizioni che l’Autorità amministrativa provinciale crederà conveniente di prescrivergli, acciocché non venga recato impedimento alla libera e sicura navigazione.

Art. 116.
Quando per conseguenza di variazioni nel corso dei fiumi navigabili, o per altra cagione qualunque, la navigazione sarà impedita, o resa incomoda, o pericolosa dai molini natanti, verranno fatte ai medesimi ed alle chiuse quei ripari ed altre opere che si troveranno opportune, ed occorrendo, saranno essi molini traslocati per ordine dell’Autorità provinciale amministrativa, ed anche soppressi per disposizione ministeriale.

Art. 117.
Le darsene ed opere relative, ed in generale i luoghi di approdo destinati ad uso pubblico sono posti sotto l’ispezione dell’Autorità provinciale per tutto quanto concerne alla sicurezza delle barche che hanno ad arrestarvisi, alla facilità del carico e scarico di viaggiatori e merci, ed alla conservazione loro in buono stato di servizio.

Art. 118.
Le discipline per la navigazione dei laghi, fiumi e canali sono determinate dai regolamenti vigenti, e dovranno osservarsi finché non si riconosca la necessità di recarvi variazioni.
Tali variazioni saranno fatte per Decreto Reale.

Art. 119.
Nei fiumi, laghi e canali non potrà esercitarsi la navigazione coi piroscafi senza averne ottenuta la concessione dal Governo.

Art. 120.
Il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, rivi, laghi e canali tanto in tronchi sciolti od annodati, quanto con zattere, non potrà farsi salvo che mediante una licenza speciale.
Questa licenza viene accordata dall’Autorità provinciale, sentite le Amministrazioni dei Comuni, sul cui territorio dovrà farsi il trasporto, e gli Uffici del Genio civile e della Ispezione forestale.

Art. 121.
Il trasporto dei legnami a tronchi sciolti sarà permesso solo là dove si riconoscerà non essere praticabile con zattere, od in tronchi annodati in forma di zattera.

Art. 122.
Dal punto in cui i fiumi o torrenti cominciano ad essere navigabili, i legnami debbono venire annodati e disposti in zattere.
Nelle forme, nelle dimensioni e nella condotta delle zattere si osserveranno i regolamenti stabiliti per la navigazione dei fiumi e canali.

Art. 123.
Quando i legnami che si vorranno mettere a galla dovranno percorrere i territorj di più Provincie, l’Autorità amministrativa della Provincia in cui si getta in acqua, e alla quale compete di accordare il permesso, dovrà prima di provvedere sulla domanda di fluitazione, comunicarla alle Autorità amministrative delle altre Provincie per le loro osservazioni.

Art. 124.
I permessi di fluitazione non possono essere dati se prima i richiedenti non si saranno obbligati con atto formale e mediante cauzione, ad uniformarsi a tutte le condizioni imposte loro dal relativo decreto, ad osservare puntualmente le leggi ed i regolamenti gabellari ovunque ne sia il caso, e finalmente a risarcire tutti i danni che il trasporto dei legnami per una causa qualunque, e cosi anche a malgrado la osservanza delle ordinale precauzioni, potesse recare tanto ai terreni, quanto ai fabbricati, ai molini natanti, alle barche, alle chiuse, agli argini, ai ripari, ai ponti ed altre opere di pubblica o privata spettanza, con inondazioni, corrosioni, rotture od in qualsivoglia altro modo.

Art. 125.
Sulle opposizioni fatte dai Comuni, o sui richiami del petente contro il rifiuto della concessione, e contro le condizioni impostegli, si avrà ricorso al Ministero dei Lavori pubblici che pronuncerà definitivamente.

Art. 126.
I Decreti di concessione delle fluitazioni saranno pubblicati in tutti i Comuni, i cui territorj dovranno essere percorsi dai legnami da trasportarsi, ed invigileranno sulla osservanza delle imposte condizioni cosi le Autorità locali, come gli Uffici del Genio civile gli Agenti dell’Amministrazione forestale.

Art. 127.
Se varie domande venissero fatte ad un tempo per trasportare legnami a galla sopra lo stesso corso d’acqua, spetterà all’Autorità amministrativa che concede il permesso, lo stabilire le epoche nelle quali dovranno eseguirsi le varie fluitazioni, e l’ordine nel quale avranno a procedere, in modo che le necessarie operazioni possano regolarsi senza confusioni e senza pregiudizio dei concessionarj.

Art. 128.
Nelle fluitazioni a tronchi sciolti, si eseguiscano esse ad epoche determinate, od a tempi non prefissi ed incerti, sarà facoltativo ai concessionarj di fare apporre ad essi tronchi un marchio speciale per cui possano essere riconosciuti.
Se tale marchio sarà preventivamente dichiarato e registrato nello Segreterie dei Comuni, sul territorio dei quali i legnami si trasportano si intenderà conservata ai concessionarj la proprietà dei legnami marchiati in ogni luogo ed ogni tempo. Ne in mancanza di tale formalità trascorso il termine che nel decreto di concessione verrà stabilito avuto riguardo agli usi locali, i tronchi si reputeranno abbandonati. e perciò i concessionarj non potranno più pretendere la restituzione di quelli che da altri fossero stati raccolti.
E tuttora conservato l’uso della restituzione, mediante compenso dove esso trovasi in vigore.

Art. 129.
Qualunque proprietario, possessore utente od esercente di terreni, di acque correnti di molini, chiuse, porti o ponti natanti, od altri edifizj, è tenuto a lasciar sempre passare i legnami galleggianti dei quali fosse debitamente autorizzato il trasporto, non meno che le persone destinate a dirigerne od invigilarne la condotta, mediante il pagamento di quell’indennità che sarà convenuta d’accordo col concessionario, od in caso contrario determinata dall’Autorità competente.

Art. 130.
I legnami nelle piene, o per altra forza maggiore trasportati dalle acque nei fondi vicini, rimangono di proprietà di chi li ha posti in regolare fluitazione, e saranno dal medesimo ripresi, mediante che ne dia preventivo avviso al possessore del fondo, é gli corrisponda quell’indennità a cui esso avrà diritto a termini di equità e giustizia.

Art. 131.
Tutte le questioni relative a diritti di proprietà, di possessi) o di servitù ed a risarcimento di danni che fossero per insorgere in dipendenza delle precedenti disposizioni sui trasporti di legnami a galla, e non avessero potuto definirsi amichevolmente fra le parti, saranno in via contenziosa deferite al giudizio dei Tribunali ordinarj senza che perciò possano essere sospesi o ritardati i detti trasporti, quando siano stati regolarmente autorizzati.

Art. 132.
È mantenuta l’osservanza dei regolamenti speciali in vigore per l’esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi, torrenti, laghi e canali dello Stato.

CAPO V. Polizia delle acque pubbliche.

Art. 133.
Nessuno può fare opere nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici, e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell’Autorità amministrativa.
Formano parte degli alvei i rami, o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell’anno rimangano in asciutto.

Art. 134.
Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione dell’articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dall’Autorità provinciale amministrativa, sentiti gli interessati.

Art. 135. L’esercizio del diritto riservato ai proprietarj frontisti dall’articolo 87, riguardo alla facoltà di munire le sponde, è subordinato alla condizione che le opere e le piantagioni non arrechino ne alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifizj legittimamente stabiliti, ei! in generale ai diritti dei terzi.
L’accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni dell’Autorità amministrativa provinciale.

Art. 136.
Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
a) La formazione di pescaje, chiuse, pietraje ed altre opere qualunque per l’esercizio della pesca, colle quali si alterasse il corso naturale delle acque.
Sono eccettuate da questa disposizione le pratiche in vigore per l’esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle delle concessioni, o già prescritte dall’Autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere.
b) Le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali a restringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque.
c) Lo sradicamento o l’abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi c torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie.
Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde.
d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti c loro isole a distanza dall’opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, ed in difetto determinata dall’Autorità amministrativa provinciale, sentite le Amministrazioni dei Comuni interessati, e l’Ufficio del Genio civile.
e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili.
f) Le piantagioni di alberi e siepi, la erezione di fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini, e loro accessorj come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in difetto di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno, e di metri 10 per le fabbriche e per gli scavi.
g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini e loro accessorj come sovra, e manufatti attinenti.
h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanlo arginali come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti.
i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, non che sulle sponde, scarpe e banchine nei pubblici canali e loro accessorj.
k) L’apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici, minore di quella stabilita dai regolamenti o consuetudini locali, o in difetto a distanza minore di quella che dall’Autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e le indebite sottrazioni di acque.
l) Qualunque opera o fatto nell’alveo e contro le sponde dei fiumi e canali navigabili, e sulle vie alzaje che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione, ed all’esercizio dei porti natanti e ponti di barche.
m) I lavori od atti qualunque non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionarj.

Art. 137.
Sono opere ed atti, che non si possono eseguire se non con speciale permesso dell’Autorità amministrativa provinciale e sotto l’osservanza delle condizioni dalla medesima imposte i seguenti:
a) La formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell’alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l’accesso e l’esercizio dei porti natanti e ponti di barche.
b) La formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzino entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale.
c) I dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri 100 dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all’art 136, lettera c).
d) Le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dall’opposta sponda, quando si trovino a fronte d’un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti.
e) La formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazioni ai beni, agli abbeveratoj, al guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti.
f) La conversione delle chiuse temporarie di derivazioni delle acque pubbliche in chiuse permanenti quantunque instabili, e l’alterazione del modo di loro primitiva costruzione.
g) Le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili.
h) Gli scavamenti nei ghiareti dei fiumi e torrenti per canali d’invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell’Autorità amministrativa.
i) Le variazioni nella forma e posizione delle chiuse stabili e rialzamento di queste, e le innovazioni qualunque intorno alle altre opere di stabile struttura servienti alle derivazioni dai rivi, scolatori e canali pubblici, od all’esercizio dei molini ed altri opificj su di essi stabiliti.
k) La ricostruzione tuttochè senza variazione di posizione e forma delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, fotti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali demaniali.
l) Il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo sempre l’obbligo dell’intera estirpazione delle chiuse abbandonate.
m) L’estrazione di ciottoli, ghiaja, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici, e privati.
Anche per queste località però l’Autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogni qual volta si riconoscesse poterne il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati essere lesi.
n) L’occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungo esse spiagge che possano promuovere il deperimento, o recar pregiudizio alle vie alzaje ove esistono, e finalmente l’estrazione di ciottoli, ghiaje o sabbie, fatta eccezione quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

Art. 138.
Non si possono eseguire se non con ispeciale autorizzazione del Ministero dei Lavori pubblici, e sotto l’osservanza delle condizioni dal medesimo imposte le opere che seguono:
a) La conversione delle chiuse temporarie e delle chiuse instabili di derivazione dai fiumi e torrenti in chiuse stabili.
b) Le variazioni della forma e della posizione si delle bocche di derivazione, come delle chiuse stabili, ed ogni innovazione tendente ad aumentare l’altezza di queste.
c) Le opere alle sponde dei fiumi e torrenti che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni.
d) Le nuove costruzioni nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi scolatori pubblici o canali demaniali di chiuse ed altra opera stabile per le derivazioni, di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che lo innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti.
e) La costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso agli argini e l’annullamento delle esistenti.
f) Lo stabilimento di nuovi molini natanti, conservate le discipline e le consuetudini vigenti nelle diverse località.

Art. 139.
I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture d’argini o ripari saranno puniti a termini delle vigenti leggi penali.

Art. 140.
È facoltativo all’Autorità amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunta all’altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali nell’interesse della conservazione degli argini maestri.
Potrà però ai proprietarj della golene essere conceduto di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall’Autorità suddetta nell’intento di evitarne il taglio.

TITOLO IV. Forti, spiaggie e fari.

САРО І. Amministrazione dei lavori.

Art. 141.
I lavori di conservazione e miglioramento, e le nuove opere dei porti, spiaggie e fari sono a carico dello Stato e dei Comuni, secondo la natura loro e l’importanza e grado di utilità dei porti spiaggie in cui vengono eseguiti.

Art. 142.
Sono lavori di un porto, spiaggia o faro:
a) Le escavazioni della bocca, bacino e canali del porto;
b) Gli argini e moli di circondario per difenderlo dalle alluvioni e dagli interrimenti;
c) I canali di deviazioni e gli smaltitoj per liberarlo dai depositi e dalle infezioni;
d) I moli e le dighe per regolarne la foce e proteggerne i bacini;
e) I moli di ridosso ed i frangi-onde per renderne più coperto e sicuro l’ancoraggio;
f) Le ripe artificiali, darsene mercantili, approdi, imbarcatoj, macchine fisse da alberare e scaricare le navi;
9) Gli scali e bacini da costruzione e di riparazioni;
h) Le gettate o scogliere destinate a guarentire le sponde della foce, i bacini ed i canali;
i) I fari, le torri a segnali ed altri fabbricati ad uso del servizio amministrativo e di polizia dei porti;
k) I gravitelli ed altri segnali fissi e mobili, destinati a servire di guida o di presa ai bastimenti;
l) Ogni altra opera cui scopo sia mantenere profondo e spurgato il bacino d’un porto, facilitarne l’accesso, l’approdo e l’uscita ed aumentare la sicurezza dei bastimenti che vi praticano.

Art. 143.
I porti e le spiaggie, i cui lavori sono posti sotto l’immediata direzione o sotto la superiore sorveglianza e tutela del Governo si dividono in tre categorie:
La prima comprende i porti che sono riconosciuti di utilità generale dello Stato ed interessano la sicurezza della navigazione generale.
Questa categoria si divide in due classi:
Appartengono alla prima classe i porti principali che offrono ogni agio ed opportunità di scalo al commercio ed alla navigazione nazionale ed estera;
Alla seconda classe appartengono i porti unicamente di rilascio.
La seconda categoria comprende i porti nei quali si esercita un rilevante traffico, e che giovano notevolmente alla navigazione di lungo corso, od a quella di un esteso cabotaggio.
Alla terza finalmente appartengono i porti e spiaggie, la cui utilità non si estende che ad uno o più comuni.

Art. 144.
Sono assegnati alla prima categoria i seguenti porti:
Classe prima.
Genova colla spiaggia adjacente di San Pier d’Arena;
Savona;
Nizza con Villafranca;
Cagliari;
Portotorres.
Classe seconda.
S. Ospizio
Diana Marina Vado Portofino – Porto Venere Capraja Cala Gavelta nell’isola della Maddalena – Golfo Palmas Porto Conte – Lungo Sardo – Aranci – Terranova – Tortoli.

Art. 145.
Sono assegnati alla seconda categoria i seguenti porti: San i Remo – Porto Maurizio – Oneglia – Camogli – Santa Margherita Spezia colle stazioni di Marola, Fezzano e Cadamare – Lerici – Alghero – Bosa – Carloforte.

Art. 146.
Sono compresi nella terza categoria tutti gli altri porti, seni, golfi e spiaggie tanto di terraferma che dell’isola di Sardegna non assegnati alle due prime categorie.

Art. 147.
Il passaggio d’un porto dalla categoria in cui è classificato ad un’altra, quando per le mutate condizioni del porto stesso ne sia riconosciuta la convenienza sarà fatto per legge.

Art. 148.
I lavori nei porti di prima categoria, prima classe ed in quelli di seconda categoria sono a carico dello Stato col concorso dei Municipj nel cui territorio sono situali, od a cui servono direttamente in ragione degli speciali vantaggi che essi ne traggono.
Sono però a carico esclusivo dello Stato le opere nuove, od il ristauro di opere esistenti, le quali sono date in affitto, o per l’uso delle quali è pagato un canone a vantaggio delle Finanze dello Stato.
Sono a carico esclusivo dei Municipj quei ristauri od opere nuove che hanno per unico scopo il comodo o l’abbellimento dell’abitato.

Art. 149.
Nei porti di prima categoria, prima classe, il concorso dei Municipj è obbligatorio nelle spese per i lavori di manutenzione, ristauri, miglioramenti ed opere nuove.
Nei porti di seconda categoria sono soltanto obbligatorie, sia per lo Stato, sia per i Municipj le spese per i lavori di manutenzione e ristauro per le opere esistenti.
Le spese per opere nuove sono facoltative tanto pel Governo quanto per i Municipj.

Art. 150.
La qualità del concorso stabilito negli articoli precedenti i determinata come segue: Porti di prima categoria,
Ia classe.
Il Porto di Genova colla spiaggia adjacente di San Pier d’Arena:
A carico dello Stato il 90 per %;
A carico dei Municipj di Genova e di San Pier d’Arena, in proporzione della rispettiva popolazione il 10 per %;

II. Porto di Savona:
A carico dello Stato il 94 per %;
A carico del Comune di Savona il 6 per %;

III. Porti di Nizza e Villafranca:
A carico dello Stato il 95 per %;
A carico dei Municipj di Nizza e Villafranca, in proporzione della rispettiva popolazione, il 5 per %;
IV. Porlo di Cagliari:
A carico dello Stato il 95 per 7%;
A carico del Comune di Cagliari il 5 per %;

V. Porto di Torres:
A carico dello Stato il 96 per %;

A carico dei Municipj di Sassari e Porto Torres, in proporzione della rispettiva popolazione, il 4 per “20.
Porti di seconda categoria :
A carico dello Stato il 50 per %;
A carico dei Municipj il 30 per %.


Art. 151.
Nei porti di prima categoria, 2.a classe, le spese relative sono intieramente a carico dello Stato.

Art. 152.
Occorrendo di dover eseguire d’urgenza lavori che non ammettono dilazione, e poi quali i Municipj interessati non abbiano mezzi disponibili per pagare la quota di concorso che sta a loro carico, il Governo anticiperà tali quote che saranno reintegrate dai Municipj nei successivi esercizj.

Art. 153.
I lavori ai porti di terza categoria sono a carico dei singoli Comuni, o delle associazioni dei Comuni che ne risentono beneficio.
Nel caso in cui la spesa occorrente soverchiasse le forze del Comune, o Comuni principalmente interessati, potrà essere invocato un sussidio dalla Provincia ed all’uopo anche dallo Stato.

Art. 154.
I lavori di manutenzione delle opere artificiali nei porti di terza categoria sono i soli obbligatorj, e per essi è pure obbligatorio il consorzio dei Comuni interessati.
Per l’istituzione di questi consorzj si osserveranno le norme stabilite agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 di questa legge.

Art. 155.
Nei lavori dei porti di terza categoria eseguiti a carico di singole comunità o di consorzj, l’esame e l’approvazione dei progetti è devoluta al Governatore della Provincia, sentito il parere dell’Ispettorato dei porti e spiaggie.
In caso che il detto parere sia contrario, la decisione spetta al Ministero dei Lavori pubblici.
Quando poi lo Stato o le Provincie abbiano accordato un sussidio a termini dell’articolo 153, il Ministero suddetto esercita una superiore sorveglianza sull’esecuzione dei lavori.

Art. 156.
Le spese occorrenti per l’erezione, continua illuminazione, manutenzione dei fari di qualunque ordine, che sono stabiliti presso i porti di prima categoria 1.a classe, o di seconda categoria per farne riconoscere la posizione e l’entrata, sono a carico dello Stato e dei Comuni, come le altre spese del relativo porto e nella medesima proporzione.

Art. 157.
Simili spese occorrenti a tutti gli altri fari non che quelle necessarie all’erezione di segnalamenti di secche, o punti pericolosi lungo le coste o di guida alla navigazione, siano stabili o galleggianti, sono intieramente a carico dello Stato.

Art. 158.
Le spese anzidette relative ai fari e fanali dei porti di terza categoria sono a carico dei Comuni interessati, che potranno però ottenere il sussidio delle Provincie e dello Stato, secondo i principi e le norme sovra stabilite per le altre opere attinenti ai porti stessi.

CAPO II. Polizia dei porti e spiaggie.

Art. 159.
È proibito di escavare e di estrarre arena, ghiaja e pietre, o di depositare materie qualunque nei siti riservati lungo il litorale, e su tutto il terreno alluvionato, senza il permesso delle Autorità marittime o di chi ne fa le veci.
L’Ispettorato dei porti e spiaggie indicherà alle Autorità marittime suddette le spiaggie in corrosione nelle quali resta assolutamente vietato di estrarre ghiaje, arene o pietre.

Art. 160.
È altresì proibito di occupare superficie delle stesse spiaggie in modo permanente, e di praticarvi opere, come fabbricati, muri, palificate ed ogni altra di qualunque genere, non che di ristabilire edificj caduti in rovina, senza l’autorizzazione del Ministero di Marina, di concerto con quello dei Lavori pubblici.

Art. 161.
A distanza di 65 metri dal lido per tutta la estensione delle spiaggie che possono essere utilizzate per approdi o per costruzioni, od arti marittime, è assolutamente vietata ogni occupazione permanente ed ogni opera di qualunque genere, a meno che non si tratti di costruzioni utili alla navigazione od all’esercizio delle arti suddette.

Art. 162.
Non potranno essere gettate dai bastimenti nel fondo dei porti, o depositali sui moli o sbarcatoj zavorre od altre materie qualsiensi che possano in qualche modo essere tratte ad interrire i porti stessi.

Art. 163.
I bastimenti dovranno ormeggiarsi in modo da non recar danno ai moli, sbarcatoj od opere accessorie, né potranno indebitamente ingombrare le dette opere, od impedire l’uso a cui sono destinate a tenore del regolamento speciale.

Art. 164.
Un regolamento sancito per Decreto Reale determinerà le attribuzioni proprie degli Ufficiali del Genio civile, e quelle dei Capitani dei porti e dei Consoli di Marina, per ciò che concerne la sorveglianza e conservazione delle opere dei porti medesimi e fisserà le reciproche, loro relazioni.
Fino a tanto che tale regolamento non sia emanato, restano in vigore · le disposizioni di quello sancito col Reale Decreto del 16 febbrajo 1855.

TITOLO V. Delle strade ferrale.

CAPO I. Disposizioni preliminari.

Art. 165.
Le strade ferrate sono pubbliche o private.
Sono pubbliche quelle destinate a servizio pubblico pel trasporto di persone, merci o cose qualunque.
Sono private quelle che un privato od una società costruisce esclusivamente per l’esercizio permanente o temporario di un commercio, di una industria o di uso qualunque suo proprio.

Art. 166.
Le ferrovie private si dividono in due categorie.
La prima comprende quelle che corrono esclusivamente su terreni appartenenti a chi le costruisce, senza intersecare od in alcun modo interessare alcuna proprietà pubblica o privata.
La seconda comprende quelle che toccano in qualsivoglia modo la proprietà altrui, le pubbliche vie di comunicazione, corsi d’acqua pubblici, abitati, ed ogni altro sito od opera pubblica.
L’ingerenza del Ministero de’ Lavori pubblici per la costruzione e. l’esercizio delle strade della prima categoria, è limitato a quanto concerne l’igiene e la sicurezza pubblica; per quelle di seconda categoria si estenderà inoltre alla preventiva approvazione dei piani esecutivi.

Art. 167.
Le proprietà privale che dovranno intersecarsi colle ferrovie private della seconda categoria saranno soggette alla servitù del passaggio coattivo, e coloro che costruiscono le dette strade ferrate dovranno adempiere gli obblighi tutti dalla legge imposti per l’acquisto della servitù coattiva di acquedotto.

Art. 168.
La costruzione e l’esercizio di una ferrovia pubblica non possono altrimenti venire concesse che per legge.

CAPO II. Norme della costruzione e dell’esercizio delle ferrovie.

Art. 169.
Le ferrovie pubbliche e le private della seconda categoria sono esercitate con forze, animali o fisiche secondo il previsto nella rispettiva concessione.
È vietato di variare la specie di motore prevista, senza l’autorizzazione del Ministero.

Art. 170.
Le ferrovie pubbliche e le private della seconda categoria saranno separate dalle proprietà laterali con siepi vive, muri, od altra specie di chiusura stabile e permanente. Potrà solo farsi una eccezione per le ferrovie, o loro tratti, il cui esercizio fosse esclusivamente salto con forze animali.
Salva questa medesima eccezione, la separazione di una ferrovia pubblica da una strada ordinaria, che le corra in contatto, sarà fatta con un muro od altra parete stabile equivalente, dell’altezza e delle forme da determinarsi negli atti di concessione.

Art. 171.
Le congiunzioni e le intersecazioni delle ferrovie private colle pubbliche, e la loro immissione nelle strade pubbliche ordinarie, nelle piazze, negli abitati od altri siti pubblici, sarà fatta con tali disposizioni da non nuocere alla libertà, sicurezza e regolarità dei servizj ed usi pubblici relativi.
I veicoli delle strade ferrate private non potranno né avere ingresso, né circolare sulle ferrovie pubbliche, e quelli delle ferrovie pubbliche. non potranno avere ingresso, né circolare sulle private, se le modalità di costruzione di esse strade e veicoli non lo consentano sotto il rispetto della sicurezza pubblica.

Art. 172.
Le ferrovie così private come pubbliche non esercite esclusivamente con forze animali, se intersecheranno a raso strade ordinarie pubbliche o private, dovranno essere costantemente munite ai punti di intersecazione, da ambo i lati, di cancelli, od altro modo di chiusura, col quale si possa impedire il passaggio contemporaneo delle macchine e veicoli della strada ferrata, e delle persone, bestie e veicoli della strada ordinaria.
Queste chiusure avranno in attiguità case cantoniere, o casotti di guardia, e i meccanismi necessarj pel conveniente loro esercizio o custodia; ed il suolo della ferrovia sarà costituito nelle condizioni di forma e ci stabilità convenienti, perché il passaggio ordinario possa effettuarvisi con tutta facilità.

Art. 173.
Il numero delle traversale a raso sarà ridotto al minimo possibile, col portare ove sia compatibile coll’interesse pubblico, più strade ordinarie ad attraversare la ferrata nel medesimo punto, u collo stabilimento degli opportuni cavalcavia e sottovia, ovunque le condizioni della località il rendano agevole.

Art. 174.
Le salite e le chine degli accessi tanto alle traversate a raso quanto ai cavalcavia e sottovia, saranno regolate nella forma, nella disposizione planimetrica ed altimetrica, nella costituzione del suolo, ed in ogni altro accessorio riflettente alla permanente facilità e sicurezza del transito, in relazione all’importanza ed allo stato delle comunicazioni a cui deggiono servire.

Art. 175.
All’attraversamento dei corsi d’acqua ed alla difesa dei danni che essi possono arrecare alle vie ferrata sarà provveduto con opere che abbiano le condizioni di maggiore stabilità richiesto dall’importanza di esse vie e dall’azione dei veicoli che le percorrono.
I ponti bisognevoli pel loro genere di costruzione di periodiche parziali rinnovazioni saranno combinati in modo che le medesime possano eseguirsi senza sospendere l’esercizio ordinario delle ferrovie pubbliche.

Art. 176.
Lungo le ferrovie, per provvedere alla vigilanza e alle cure di buona manutenzione e di sicuro esercizio, debbono erigersi casette per guardiani e cantonieri, proporzionale per numero o per ampiezza all’importanza del movimento di ciascuna linea, alle particolari sue condizioni ed alle circostanze locali.

Art. 177.
Una ferrovia pubblica deve essere provveduta dei mezzi necessarj per assicurarne la continuità del regolare e sicuro esercizio, e per eseguire le ordinarie riparazioni dei veicoli, macchine, attrezzi e meccanismi.

Art. 178.
Le ferrovie pubbliche fanno il servizio del paese attraversato col mezzo degli scali o stazioni, il cui numero ed ubicazione in modo conveniente al servizio del Pubblico, saranno determinati negli alti di concessione.
L’ampiezza di esse stazioni, la natura, la grandezza e la disposizione dei loro fabbricati, opere e meccanismi diversi sono regolate dalla quantità, dalla natura e dalla importanza dei servizj che vi si deggiono eseguire.

Art. 179.
Le pendenze ed i raggi delle curve delle ferrovie cosi pubbliche come private di seconda categoria devono essere contenuti nei limiti che si richiedono per il sicuro e regolare esercizio della strada coi motori che sarà proposto di applicare alla trazione dei convogli.

Art. 180.
La larghezza libera delle ferrovie cosi pubbliche come privato di. seconda categoria, tra i cigli dei rilevati su cui si troveranno costituite, tra i margini dei fossi laterali di scolo laddove saranno incassale sotto il terreno naturale, od a livello di questo, e tra i parapetti dei ponti e dei muri di sostegno non sarà mai minore di quanto è necessario non solo pel libero passaggio dei veicoli, ma anche per la sicurezza del servizio di guardia e di manutenzione. L’intervallo fra i due binarj nelle ferrovie a doppio binario dovrà sempre essere sufficiente pel libero scansamento dei convogli al loro incontro.

Art. 181.
Nei cavalcavia l’altezza della luce sarà regolata dall’altezza massima delle macchine e veicoli che deggiono sottopassarvi; e tanto la larghezza della loro via, quanto le dimensioni della luce dei sottovia saranno in giusta relazione coll’importanza delle strade ordinarie a cui deggiono servire, e colla natura di queste, secondo che saranno carreggiabili o soltanto praticabili a pedoni.
Nei sotterranei l’altezza del vano dovrà di alcuni decimetri eccedere quella conveniente ai cavalcavia, ed opportunamente aumentarsi se saranno di lunghezza considerevole.

Art. 182.
Le scarpe degli sterri, e quelle dei rilevati, verranno regolate colla inclinazione conveniente alla natura del terreno, in modo da premunire la via contro ogni scoscendimento che la ingombri, o che privi l’armamento di stabile sostegno.
I tratti di ferrovia incassati od a livello, o poco più elevati delle campagne laterali, saranno fiancheggiati da fossi alii a procurare un perfetto scolo delle acque.

Art. 183.
Il sistema d’armamento che si intenda adottare per una ferrovia pubblica dovrà presentare la necessaria stabilità e resistenza, ad esser tale che i veicoli e macchine destinate a circolare nella detta ferrovia possano anche circolare nelle altre che da essa si diramano o ad essa si congiungono.

Art. 184.
Le vie ferrate pubbliche sono opere di utilità pubblica, o quindi sono loro applicabili tulle le disposizioni delle leggi sull’espropriazione per causa di pubblica utilità.
In cosiffatta applicazione si intenderanno far parte delle ferrovie i fossi laterali, i terreni da occuparsi colle siepi, muri od altre chiusure stabili qualunque, comprese le loro distanze legali dai fondi vicini, i terreni pura da occuparsi pei trasporti dei corsi d’acqua o di pubbliche o private comunicazioni, e per stabilimento di vie d’accesso : e finalmente i terreni necessarj per l’erezione delle stazioni e per qualsivoglia altra fabbrica od opera stabile destinata all’esercizio od alla conservazione delle dette ferrovie.

Art. 185.
Per la trasmissione dei dispacci e segnali necessari per la sicurezza e regolarità dell’esercizio, dovranno su qualsivoglia serrovia pubblica stabilirsi gli occorrenti Uffici ed apparati telegrafici.

CAPO III. Diritti ed obbligazioni di chi costruisce od esercita le ferrovie, verso le proprietà ed opere pubbliche o private.

Art. 186.
Chi costruisce una ferrovia pubblica ha il diritto non solo di occupare permanentemente le proprietà private e pubbliche necessarie per lo stabilimento della ferrovia medesima con tutte le sue dipendenze ed accessorj dichiarati all’art. 184, ma anche, merce i giusti risarcimenti, quello della occupazione temporaria dei siti occorrenti, durante l’esecuzione dei lavori di costruzione o di riparazione, per estrarne i materiali necessarj ad essi lavori, per farvi dei depositi di materiali od oggetti qualunque, per istabilirvi dei magazzini ed officine, por praticarvi dei passaggi provvisionali cosi ad uso proprio come ad uso del pubblico e dei privati, a cui i lavori medesimi avessero interrotte o rese impraticabili le comunicazioni esistenti, e per aprirvi dei canali di diversione delle acque private o pubbliche che coll’eseguimento delle opere recassero difficoltà o impedimento.

Art. 187.
Non sarà dovuto alcun compenso o risarcimento per le occupazioni permanenti, provvisionali o temporarie, degli alvei delle acque pubbliche, delle spiagge lacuali o marittime, né di qualunque altro terreno improduttivo appartenente allo Stato, salve però le reintegrazioni che potessero nei casi speciali essere necessario per restituire a tali proprietà l’attitudine alla propria naturale destinazione, e salva la conservazione od il conveniente trasferimento delle servitù che potrebbero trovarvisi stabilite con legittimo titolo.

Art. 188.
Chi costruisce una strada ferrata pubblica ba obbligo di ristabilire in convenienti condizioni di comodità e sicurezza, a proprie spese, tutte le comunicazioni pubbliche e private che dalle opere della sua impresa rimanesscro interrotte.
Pari obbligo egli ha relativamente allo scolo cd al libero corso delle acque, i cui condotti o naturali od artefatti rimanessero od interrotti od alterati dalle opere anzidette. E per tutto quanto non dipendesse da innovazioni dopo la esecuzione di esse opere praticate dal fatto di altri, egli è tenuto a guarentire in ogni tempo la libertà, l’innocuità e la regolarità del corso ristabilito.
Al ristabilimento delle comunicazioni e dei corsi d’acque di privata spettanza gl’interessati potranno rinunziare, ma ciò dovrà risultare da formale dichiarazione.
Per le comunicazioni gravate di servitù pubblica, chi costruisce la strada ferrata ha unicamante l’obbligo di acquistare a favore degli utenti la servitù attiva di passaggio sul terreno necessario pel loro ristabilimento. Non potrà quindi costringere il proprietario a cederne la proprietà, quando egli non vi consenta.
A malgrado di qualsivoglia rinunzia degli interessati non si potrà omettere di provvedere al corso delle acque, i cui condotti siano intersecati dalla via ferrata, quando dal loro ristagno fosse per soffrire nocumento la pubblica igiene, o per restarne compromessa l’immunità delle proprietà e dei diritti dei terzi.

Art. 189.
Le opere d’arte costrutte nel corpo d’una ferrovia pubblica per la conservazione e ristabilimento dei corsi d’acqua, e delle comunicazioni tanto di pubblica che di privata spettanza, dovranno essere mantenute da chi ha l’onere della manutenzione di essa ferrovia.
Quanto a quelle costrutte fuori del corpo della ferrovia, ed indipendenti dalla sussistenza e dalla buona conservazione di questa potrà chi ha l’onere anzidetto, mediante speciale convenzione colle pubbliche Amministrazioni o coi privati interesati, esonerarsi dall’obbligo di loro manutenzione.
Nel caso che le dette opere esteriori vengano costruite in sostituzione di altre preesistenti, chi costruisce la strada ferrata avrà a suo carico le spese di loro costruzione, ma dopo il collaudo e la consegna a chi di ragione avrà diritto alla totale esenzione dall’obbligo della manutenzione, a meno che questa non riuscisse più gravosa di prima, nel qual caso egli sarà tenuto ad un giusto compenso.

Art. 190.
Quando per nuova costruzione o per trasporto ordinato od autorizzato dal Governo una strada ordinaria nazionale o comunale, un canale o un condotto d’acqua dovessero attraversare una ferrovia pubblica, che prima non intersecavano, od attraversarla in punto diverso da quello in cui la intersecavano precedentemente, chi da costrutto ed esercita la strada serrata non potrà opporvisi purché lo attraversamento non nuoccia alla regolarità e sicurezza dell’esercizio.
Se l’attraversamento fosse cagione di maggiori spese per l’esercizio, manutenzione e custodia della ferrovia, chi l’ha costrutta o la esercita avrà diritto a giusto compenso.
Egli avrà in ogni caso il diritto di costrurre, mantenere e costruire l’attraversamento a propria cura e spese, mediante il dovuto rimborso.

Art. 191.
Le opere servienti all’attraversamento dei corsi d’acqua, od i difendere le ferrovie pubbliche e le private della seconda categoria dovranno essere innocue al buon regime dei corsi medesimi, alle proprietà laterali, alle derivazioni, alla navigazione ed alle fluitazioni.

CAPO IV. Servitù legali delle ferrovie pubbliche e delle proprietà coerenti.

Art. 192.
Le disposizioni della presente legge concernenti alla conservazione del suolo delle strade ordinarie nazionali e comunali, e delle loro dipendenze, sono applicabili alle strade serrate pubbliche e loro dipendenze ed accessorj.

Art. 193.
Le proprietà laterali alle strade ferrate pubbliche sono soggette a tutte le servitù e pesi imposti dalla presente legge alle proprietà coerenti alle strade ordinarie nazionali e comunali, colle modificazioni risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 194.
È proibito a chiunque di costrurre muri, case, capanne, tettoje od altro qualsivoglia edifizio, e di allevare piantamenti a distanza minore di metri sei dalla linea della più vicina ruotaja di una strada ferrata, la quale misura dovrà, occorrendo, aumentarsi in guisa che le anzidette costruzioni non riescano mai a minore distanza di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevali.
Tali distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muricciuoli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.
Chi costruisce od esercita la strada ferrata è in diritto di richiedere che sieno accresciute le dette distanze a misura conveniente per rendere libera la visuale alla portata necessaria per la sicurezza della locomozione al lato convesso dei tratti curvilinei.

Art. 195.
Laddove le strade ferrate sono in rilevato non minore di tre metri i proprietarj dei beni laterali non potranno praticare alcun scavamento a distanza minore di tre metri dal piede del rilevato medesimo.

Art. 196.
È proibito a chiunque di costrurre a distanza minore di venti metri dalla più vicina rotaja di una strada ferrata, la quale si eserciti con macchine a fuoco, delle case o capanne in legno od in paglia, o con, copertura di legno o di paglia, o di fare cumuli di qualsivoglia materia combustibile.
Tale divieto non dee però intendersi esteso ai depositi temporarj dei prodotti del suolo, che si fanno al tempo del raccolto.

Art. 197.
I depositi di pietre o di qualunque altro materiale incombustibile nei terreni laterali ad una ferrovia, quando si elevino al disopra del livello delle ruotaje, dovranno essere tenuti alla distanza prescritta all’art. 194.

Art. 198.
Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie e le particolari circostanze locali lo consentono, con Decreto ministeriale, inteso il parere del Consiglio dei Lavori pubblici, potranno essere autorizzate delle riduzioni alle distanze prescritte agli articoli precedenti.
In tali casi però, se si tratta di ferrovie non esercitate dallo Stato, dovranno sempre intendersi le osservazioni dei concessionarj dell’esercizio
Art. 199.
Se all’epoca dello stabilimento di una strada ferrata esisteranno nelle proprietà laterali, a distanze minori di quelle prescritte dagli articoli precedenti, degli edifizj, capanne, piantamenti, siepi, steccati, muricciuoli di cinta, cumoli di materie qualunque o scavamenti, i proprietarj potranno venire obbligati ad abbatterli o toglierli, od a colmarli, quando ciò sia riconosciuto necessario per la sicurezza pubblica e per la conservazione e regolarità dell’esercizio delle strade.
In siffatto caso, ove non risulti che l’esistenza degli anzidetti oggetti abbia cominciato dopo che la linea della ferrovia era stata fatta conoscere al pubblico, o con piani esecutivi definitivamente approvati, o con visibili tracciamenti definitivi sul terreno, sarà dovuto ai proprietarj una competente indennità da determinarsi nel modo prescritto dalla legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.
I fabbricati e gli scavamenti pei quali non risulti necessario l’abbattimento od il riempimento, potranno essere mantenuti nello stato in cui si trovano, e potranno farvisi quelle innovazioni soltanto che non tolgano loro la riconosciuta innocuità .

Art. 200.
Per l’esecuzione delle disposizioni dell’articolo precedente chi costruisce la ferrovia dovrà entro il termine non maggiore di un mese dalla data della pubblicazione dei piani definitivi, procedere a regolari testimoniali di stato degli oggetti in esso articolo contemplati.

CAPO V. – Delle concessioni delle ferrovie all’industria privata.

Art. 201.
Chiunque vorrà ottenere il permesso di fare sul terreno gli studj di un progetto di ferrovia pubblica dovrà rivolgersi al Ministero dei Lavori pubblici con apposita istanza, che sarà accompagnata da un piano od abbozzo di massima dalla linea sulla quale intende di fare i detti studj, ed indicherà il tempo entro il quale chi si propone di cominciarli c compierli.

Art. 202.
Il permesso di cui all’articolo precedente non conferisce a postulante né un diritto di prelazione, né alcuna altra ragione esclusiva per l’ottenimento della concessione, ma solo la facoltà di eseguire nelle proprietà private e pubbliche, osservando il disposto dalla legge, gli studi e le operazioni geodetiche necessarie alla compilazione del progetto. Il permesso potrà venire accordato contemporaneamente per la medesima linea a più postulanti, e s’intenderá estinto alla scadenza del tempo per cui su concesso.

Art. 203.
Le domande di concessione della costruzione e dell’esercizio di una ferrovia pubblica, dovranno essere accompagnate da una dimostrazione della sua pubblica utilità, dall’indicazione del modo nel quale siasi per provedere alle occorrenti spese, dal calcolo presuntivo dell’importare di sua costruzione e primo stabilimento, e finalmente da quei piani, profili e disegni che sono necessarj per potere pronunziare giudizio sulla regolarità tecnica del progetto, e sul grado di esattezza del calcolo suddetto.
Il Ministero, secondo le circostanze, potrà anche richiedere dai postulanti la presentazione del calcolo presuntivo del costo dell’esercizio della ferrovia, e quello del suo prodotto lordo, coll’esibizione degli elementi statistici su cui questo sarà fondato.

Art. 204.
Le domande suddette sono subordinate al preventivo esame e parere del Consiglio dei Lavori pubblici per la parte tecnica, c del Consiglio di Stato per la parte giuridica i amministrativa.

Art. 205. L’atto di concessione sarà basalo soprì un capitolato o preventivamente approvato per legge, o stipulato dal Ministero per promuovere la sanzione legislativa della concessione.

Art. 206.
Alla stipulazione dell’alto di concessione, il concessionario dovrà dare una primordiale cauzione per assicurare che entro il termine da fissarsi nell’allo medesimo, egli farà il deposito definitivo che gli verrà nell’alto stesso prescritto a guarenligia dell’adempimento dell’assunta impresa.
Tale deposito definitivo sarà restituito a rate di mano in mano che procederanno i lavori di costruzione, salvo un’ultima rata che verrà ritenuta sin dopo la collaudazione finale dell’opera.

Art. 207.
Le concessioni delle ferrovie pubbliche si fanno per un tempo determinato dagli atti delle medesime, alla scadenza del quale, e pel fatto solo di essa scadenza, lo Stato sottentrerà ai concessionarj nello csercizio di tutti gli utili e prodotti degli stabili od opere costituenti le ferrovie concesse e le loro dipendenze.
Dovranno all’anzidetta scadenza i concessionarj consegnare al Governo in buono stato la strada ferrata, le opere componenti la me. desima e le sue dipendenze, quali sono l’armamento della via, lo stazioni con le fabbriche tutte che vi sono comprese, le rimesse, i magazzini, le officine, le tettoje ed i rilevati di caricamento e scaricamento, le case e casotti di guardia, gli ufficj delle csazioni, le macchine fisse, ed in generale qualunque altro immobile che non abbia per destinazione distinta e speciale il servizio dei trasporti.
Se durante quel numero di anni anteriore alla scadenza delle concessioni che sarà stabilito negli atti delle medesime, i concessionari non si porranno in grado di ridurre la loro ferrovia nella buona condizione, nella quale debb’essere consegnata al Governo, questo sarà in diritto di sequestrarne i prodotti e di valersene per far eseguire d’ufficio. i lavori che rimanessero imperfetti.

Art. 208.
Alla scadenza delle concessioni i concessionarj conserveranno però oltre a quella delle azioni reali, la proprietà degli oggetti mobili, come macchine di locomozione, carrozze e carri pei trasporti, mobilic delle stazioni e fabbricati annessi, attrezzi ed utensili, materiali, combustibili e provviste di ogni genere.
Gli alti di concessioni stabiliranno in ogni caso particolare, so mediante pagamento del giusto valore, i concessionarj siano in diritto di esigere che lo Stato ne faccia acquisto, o questo in diritto venimenti o le cause qualunque che avessero impedito l’adempimento Jelle stipulate condizioni, e ciò dentro il termine più breve possibile, lale da permettere quelle verificazioni che possono venire ‘giudicato necessarie per provarne la realtà e valutare la portata delle loro conseguenze. In difetto i concessionarj saranno considerati come decaduti di pien diritto da ogni azione per siffallo riguardo.

Art. 209.
Se alla scadenza del termine accordato dagli atti di concessione per l’incominciamento dei lavori di costruzione delle ferrovie pubbliche, e dopo una for male ingiunzione fatta dal Ministero dei Lavori pubblici intimare almeno un mese prima di essa scadenza ai concessionarj, questi non si fossero messi in grado di cominciare e continuare i detti lavori, perderanno la metà della somma di cui avessero fallo materiale deposito, o per cui avessero prestato cauzione a ternini dell’articolo 206, la quale metà sarà devoluta al Governo, a meno che non facessero legalmente constare d’impedimenti provenuti da forza maggiore ed indipendenti dal fatto proprio.
Se il detto deposito definitivo non fosse stato fatto, o la cauzione prestata nel termine di tempo prescritto, i concessionarj perderanno l’importare della intiera cauzione primordiale prestata alla stipulazione dell’atto di concessione.

Art. 210.
Se alla scadenza del termine fissato dagli atti medesimi pel compimento ed apertura al permanente e regolare esercizio delle linee concesse, i concessionari non avranno dato piena esecuzione alle contralte obbligazioni, senza aver fatto legalmente constare di impedimenti di forza maggiore del tutto indipendente dal fatto proprio, incorreranno di pien diritto, e senza che occorra alcuna costituzione in mora, nella decadenza della concessione >, e nella perdita della intiera cauzione definitiva (V. art. 212).

Art. 211.
Nel detto caso il Governo provvederà alla continuazione ed ultimazione delle opere tutte rimaste imperfette, ed all’esecuzione di tutte le altre obbligazioni contratte dai concessionarj, col mezzo di un’asta pubblica da aprirsi sulle basi dei capitolati annessi agli atti di concessione, e per riguardo alle opere o parti di opere già eseguite, ai materiali utili provvisti, ai terreni acquistati ed ai
tronchi di strada che si trovassero già posti in esercizio, sul prezzo di stima che verrà determinato da arbitri inappellabili, due dei quali da nominarsi, uno da ciascuna delle parti, ed il terzo in caso di disaccordo, dal Tribunale di commercio.

Art. 212.
Le concessioni saranno deliberate a chi, oltre ad assumersi tutte le obbliga zioni dei concessionarj decaduti, i quali in ogni caso non potranno mai essere deliberatarj, ed al prestare tutte le necessarie guarentigie d’idoneità e risponsa bilità, avrà offerto un maggior aumento sul detto prezzo di stima.
Il prezzo del deliberamento sarà, nel termine che verrà stabilito dagli atti d’incanto, corrisposto dai nuovi concessionarj a’concessionarj decaduti, preleva tone però prima ciò che sarà dovuto allo Stato in rimborso di quella parte della cauzione definitiva che fosse già stata restituita.

Art. 213.
Se il primo incanto andasse deserto, si dovrà, dentro termine non minore di due mesi, procedere ad un secondo, il quale potrà essere aperto con ribasso non maggiore di un quarto sul primitivo prezzo di stima delle opere eseguite, dei terreni acquistati e dei materiali provvisti.
Quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, i concessionarj saranno definitivamente decaduti da tutti i diritti della concessione; le porzioni di strada già eseguite, che si trovassero in esercizio, cadranno immediatamente in proprietà assoluta dello Stato, il quale sarà libero di conservarle o di abbandonarle, come altresì di continuare o non i lavori ineseguiti; né in qualsivoglia caso avrà altra obbligazione che quella di corrispondere ai concessionarj un corrispettivo eguale al prezzo delle opere eseguite e delle provviste fatte, stimate indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento od esercizio della strada ferrata, a giudizio degli arbitri inappellabili sovra mentovati.

Art. 214.
Se compiuta ed aperta al pubblico úna strada ferrata concessa all’industria privata, l’esercizio di essa venga ad interrompersi su tutta o su una parte della linea, senza che il concessionario vi provveda immediatamente, o se l’esercizio medesimo venga eseguito con gravi e ripetute irregolarità, l’Amministrazione superiore prenderà, a spese e rischio di esso concessionario, le misure necessarie per assicurare provvisionalmente il ristabilimento, la regolarità e la sicudebba servizio rezza del il definitivo detto servizio concessionario. pubblico, e eseguire prefiggeràtutto un termine il necessario perentorio pel ristabilimento, dentro il quale del Scaduto questo termine, il concessionario che non abbia soddisfatto alle intimategli ingiunzioni, senza che possa far constare di impedimenti provenuti da forza maggiore ed indipendenti dal fatto proprio, decadrà dalla concessione, e sarà provveduto nel modo prescritto ai quattro articoli precedenti.
Il rimborso delle spese che il Governo avrà anticipato per effetto del sente articolo sarà riscosso colle forme e coi privilegi delle imposte prediali.

Art. 215.
Le proroghe all’incominciamento dei lavori di costruzione delle ferrovie, alla loro ultimazione ed al ristabilimento dell’interrotto esercizio, a cui potranno aver diritto i concessionarj nei casi legalmente accertati di forza maggiore, e dal fatto loro indipendenti, saranno determinate dal Ministero de’Lavori pubblici con prefiggimento di termini, l’osservanza dei quali sarà pei concessionarj obbliga toria come di quelli prefissi dagli atti di concessione.
In ogni circostanza, in cui fossero per invocare il caso di forza maggiore onde evitare le comminate penalità, saranno i concessionarj in obbligo di notificare al Ministero dei Lavori pubblici gli avvenimenti o le cause qualunque che avessero impedito l’adempimento delle stipulate condizioni, e ciò dentro il termine più breve possibile, e tale da permettere quelle verificazioni che possono venire giudicate necessarie per provarne la realtà e valutare la portata delle loro conseguenze. In difetto i concessionarj saranno considerati come decaduti di pien diritto da ogni azione per siffatto riguardo.

Art. 216.
Quando nulla sia espressamente stabilito in contrario negli atti di concessione, potrà il Ministero dei Lavori pubblici, per ragione di interesse pubblico, permettere ad un concessionario solto quelle condizioni che troverà conveniente di prescrivere, di aprire anteriormente all’intiera linea, l’esercizio di parziali tronchi, como potrà permettere l’apertura di essi tronchi, o dell’intera linea all’esercizio libero per ogni genere di trasporti, o limitato a qualche solo genere particolare, quando i lavori di costruzione non siano peranco. pienamente ultimati, ma porlali a segno da potersi esso esercizio effettuare con piena sicurezza.

Art. 217.
Compiuta perfettamente tutta la linea o lince comprese in una concessione, il Ministero dei Lavori pubblici farà procedere alla loro generale collaudazione col mezzo di una Commissione, o di un Ufficiale da lui delegato, in contraddittorio del concessionario, o suoi legittimi rappresentanti, e con intervento del Commissario del Governo che ne avrà sopravvegliato la costruzione.
La collaudazione si riferirà a lulte le opere costituenti il corpo della ferrovia, o ferrovie, all’armamento di queste, alle case di guardia, alle stazioni, loro fabbricati ed accessorj ed al materiale fisso.
Essa avrà per oggetto di riconoscere, se nella costruzione si siano osservate le disposizioni della presente legge e del capitolato annesso all’atto di concessione, massimamente per tutto quanto concerne alla guarentigia della sicurezza pubblica e alla regolariti, perfezione a permanenza del servizio.
Se i delegati per la collaudazione riscontreranno delle mancanza nelle opere eseguite, o delle inosservanze qualunque delle anzidette disposizioni, il concessionario sarà tosto ingiunto a porvi riparo, alla quale ingiunzione ove egli non si prestassc compiutamente, potrà l’Amministrazione Superiore supplirvi d’ufficio, prevalendosi all’u
Puopo di quella parte dell’importare della cauzione che fosse ancora a di Jei mani, ed in caso d’insufficienza compensandosi sui primi prodolii dell’esercizio della ferrovia.

Art. 218.
Dopo il totale compimento dei lavori di costruzione di una ferrovia pubblica, e la loro collaudazione definitiva, il concessionario dovrà far cseguire a sue spese una delimitazione del suolo di proprietà della ferrovia medesima, e la formazione, in contraddittorio de Commissarj del Governo, cu in quella scala che sarà prescritta, di un piano catastale della ferrovia e delle suc dipendenze, oltre ad un quadro definitivo delle stazioni e sabbricati attinenti, e di tutte le altre opere d’arte che saranno state costruite in virtù della sua concessione.
Un originale del processo verbale di delimitazione, del piano ca tastale e del quadro descrittivo sovra indicato sarà rimesso al Ministero dei Lavori pubblici.

Art. 219.
I concessionarj dovranno mantenere le loro strade ferrate colle rispettive dipendenze costantemente in buono stato, di modo tale che la circolazione possa sempre csservi effettuala con facilità e sicurezza. In difetto vi sarà provveduto d’ufficio, previa regolare ingiunzione, a maggiori spese dei concessionarj medesimi.
Le anticipazioni di spese che in siffatto caso occorresse di fare, saranno rimborsale sopra note da rendersi cseculorie dai Governatori delle Provincie attraversate dalle ferrovie.

Art. 220.
Se una concessione sarà stata accordata sulla presentazione di piani, profili c disegni di semplice massima, il concessionario prima dell’esecuzione dovrà presentare all’approvazione del Ministero dei Lavori pubblici i necessarj piani e profili circostanziati, coi disegni speciali esecutivi delle principali opere d’arte, quali sono i ponti (” sifoni di mole od aperlura più considerevole, i cavalcavia e sottovia ed i fabbricati delle stazicni, ed oltre a ciò i moduli delle trarersate a raso, delle case cantoniere, dei minori ponticelli, acquedotti e sisopi e dei materiali d’armamento, e quando venissero richiesti, anche quelli degli oggetti di materiale fisso e di materiale mobilo per l’esercizio.
Al Ministero dei Lavori pubblici verrà sempre rimessa per proprio uso dal concessionario, una copia autentica di tutti i piani, profili ed altri disegni approvali.

Art. 221.
Nell’esame dei progetti definitivi e dei piani esecutivi delle principali opere d’arle, sarà in facoltà del Ministero dei Lavori pubblici di farvi introdurre quelle modificazioni, che, sentito il concessionario nelle sue osservazioni, giudicasse necessarie nell’interesse del servizio pubblico. Il concessionario non potrà scostarsi, senza speciale autorizzazione, dai piani esecutivi definitivamente approvali, sotto pena del rifacimento delle opere.
Sarà però tanto al Ministero facoltativo di ordinare, quanto al concessionario di proporre, anche durante l’eseguimento dei lavori, quelle modificazioni dei progetti approvati che fossero per giudicarsi necessarie od utili; ma il concessionario non potrà venire obbligato ad eseguire una modificazione che fosse per cagionargli notabili maggiori spese di costruzione o di esercizio, quando avesse per solo scopo una maggiore tecnica regolarità delle opere senza comprovata necessità.

Art. 222.
I concessionarj non potranno intraprendere i lavori approvati per la costruzione di cavalcavia o di sottovia, pel trasporto di strade pubbliche o gravate di servitù pubblica, per la costruzione di ponti od altre opere qualunque sui fiumi e sui canali navigabili od atti alle fluttuazioni, se prima il Governatore della Provincia, inteso il parere dell’Ingegnere Capo non acconsenta all’eseguimento delle indicate opere.
Durante la loro esecuzione i concessionarj dovranno prendere tutte le misure e sopportare tutte le spese necessarie, acciocchè né il servizio della navigazione o dei trasporti a galla, né il pubblico passaggio provino interruzione od incaglio.
A tale effetto a cura e spese dei concessionarj, all’intersecazione delle strade pubbliche o gravale di pubblica servitù, ove ciò venga giudicato necessario, saranno costrutte delle strade ed altre opere provvisionali, né potranno le comunicazioni esistenti venire interrotte, se prima per parte del suddetto Ingegnere Capo, l’idoneità e sufficienza dei suddetti lavori provvisionali non sarà stata accertata.
Un termine perentorio sarà assegnato ai concessionarj per conpiere le opere stabili che facciano cessare lo stato provvisorio delle comunicazioni.
Le comunicazioni definitive prima di essere aperte al pubblico dovranno essere collaudate dall’Ingegnere Capo.

Art. 223.
Sono parimenti obbligali i concessionarj, durante l’eseguimento dei lavori di costruzione delle ferrovie, a provvedere acciocchè non rimangano interrolle né le private comunicazioni né i corsi l’acque pure private, a meno che non provino di esservi stati autorizzati da particolari convenzioni:
Art. 224.
Tutti i lavori ed opere d’arte d’una strada serrata pubblica e sue dipendenze dovranno venire eseguiti secondo i migliori sistemi e precetti dell’arte con solidità proporzionata all’uso a cui sono deslinati, e con materiali scelti fra i migliori che sogliano impiegarsi nelle opere pubbliche delle località da essa strada attraversate, o delle località vicine.
Il sistema proposto per l’armamento della ferrovia e per ogni sorta di materiale lisso, serviente al suo esercizio, dovrà essere conforme a quelli generalmente adottati e con buon successo praticati. Potrà essere ammesso sia all’alto di concessione, sia in seguito un sistema diverso, quando sia dimostrato che riunisca tutti i voluti requisili di permanente stabilità.

Art. 225.
Le stazioni dovranno essere provviste di tutte le fabbriche e stabilimenti accessorj richiesti dalla prontezza e regolarità del servizio e corredale dei necessarj binarj di percorso, di recesso e di deposito.
Gli sviatoj, le piatteforme e gli altri meccanismi fissi o mobili, servienti a far passare i veicoli e macchine dall’uno all’altro binario, saranno stabiliti secondo un sistema approvalo, nel numero e nella posizione convenienti all’ufficio cui deggiono compiere.
A seconda della natura e della quantilà dei servizj che avranno a sarvisi, le stazioni dovranno essere provviste di stadere fissa e mobili, di macchine fisse e mobili per elevare e trasportar pesi, di pozzi o condotti d’acqua occorrenti cogli opportuni serbatoj, colonne idrauliche e macchine elevatrici, e finalmente di meccanismi fissi o mobili pei segnali indicativi della libertà dell’ingresso nelle stazioni medesime.
L’ampiezza delle sale di aspetto sarà proporzionata al concorso dei viaggiatori, e il loro arredo sarà conveniente alle classi cui vengano destinate.
Non dovranno mancarvi lalrine ad uso pubblico decenti ed opporlupamente collocate.
Nelle stazioni ed in ogni loro accessorio sarà in ogni tempo facoltativo alla Superiore Amministrazione di ordinare quelle ampliazioni, aggiunte o variazioni che l’esperienza facesse ravvisare nici ssarie nell’interesse pubblico.

Art. 226.
Sulla palificazione del telegrafo elettro-magnetico che i concessionarj sono obbligati a stabilire per servizio delle loro ferrovie, sarà riservata al Governo la facoltà in ogni tempo di collocare e di esercitare, però a lutte sue spese, altri lili per la trasmissione di suoi dispacci ufficiali e pel servizio dei privati.

Art. 227.
Il concessionario di una strada ferrata è obbligato ad essere sempre provvisto di ogni genere di materiale mobile, necessario per un completo servizio, e cosi di veicoli per il trasporto di viaggia tori, animali, merci e materiali, di locomotive a vapore, o di quale altro valido corredo di mezzi con cui fosse autorizzata la locomozione.
I concessionarj dovranno nei loro progetti – determinare le quanlità, le specie e le forme normali di questi materiali e mezzi di trasporlo, in proporzione dell’estensione delle linee concesse, e della presunta quanlilà e natura del movimento, e fare conoscere lale de’terminazione al Ministero dei Lavori pubblici, il quale potrà ordinarvi quelle aggiunte o variazioni, che, sentite le osservazioni dei concessionarj, giudicherà convenienti nell’interesse di un regolare lodevole servizio pubblico, tanto all’epoca dell’apertura dell’esercizio delle ferrovie, quanto nel progresso di esso esercizio.
Ogni sorta di materiale avente per ispeciale destinazione il servizio dei trasporti, dovrà essere della migliore qualità, e costruito secondo modelli di provala bontà. L’amministrazione superiore, tanm prima quanto durante l’impiego, sarà in facoltà di sottoporlo a quelle ricognizioni ed esperimenti che giudicherà convenienti nell’interesse della regolarità e sicurezza del servizio pubblico, e potrà prescrivero che venga posto fuori di esercizio, ogniqualvolta ne giudichi l’uso sconveniente o pericoloso.

Art. 228.
Il concessionario di una ferrovia pubblica ha il privilegio esclusivo di qualsivoglia altra concessione di ferrovia parimente pubblica, che congiunga due punti della sua linea, o che le corra lateralmente entro quel limite di distanza che verrà determinato nel l’atto di concessione.

Art. 229.
Resterà però in facoltà dell’Amministrazione dello Stato, ovo. nulla sia statuito in contrario nell’atto di concessione, di costrurre ed esercitare essa stessa ferrovie che dalle concesse si diramino o le intersechino o ne costituiscano un prolungamento, e di accordarne ad altri la concessione, salva la preferenza al primo concessionario a parità di condizioni.
L’uso che l’Amministrazione dello Stato facesse di questa facoltà non conferisce al primo concessionario il diritto ad indennità o compenso di sorta, purché non gli cagioni danno alcuno od incaglio all’esercizio.
I rapporti che occorresse di stabilire tra il concessionario primitivo o la detta Amministrazione, o nuovi cencessionarj, faranno oggetto di convenzioni da stipularsi in via amichevole per tutto quanto può concernere ad un regolare e completo servizio cumulativo. In caso di divergenza la decisione verrà rimessa a giudizio di arbitri.

Art. 230.
Ogni concessionario di ferrovie pubbliche ha l’obbligo di eseguire costantemente, con diligenza, esattezza e prontezza, e senza concedere preserenza a chichessia, il trasporto dei viaggiatori, del bestiame, delle derrate, mercanzie e materie d’ogni natura che gli saranno consegnale, colle sole eccezioni stabilite per alcuni oggetti speciali dagli atti di concessione, o dai Decreti Reali che emaneranno in esecuzione della presente legge.
Salvo una speciale autorizzazione del Ministero dei Lavori pubblici, la quale sarà sempre rivocabile e salvo il caso di impossibilità dipendente da avvenimenti impreveduti o difficilmente prevedibili, ogni convoglio ordinario di viaggiatori dovrà sempre essere provvisto di un numero di vetture sufficiente pel trasporto delle persone che si presenteranno agli Uffici delle stazioni.

Art. 231.
In forza della loro concessione, e sotto condizione dell’esalta osservanza delle obbligazioni portate dagli atti relativi, e delle prescrizioni della presente legge, i concessionarj delle ferrovie pubbliche sono autorizzati per tutto il periodo di durata del loro privilegio, a riscuotere sia sulle intiere linee concesse, sia su tronchi parziali le tasso di trasporto ed altre, in base delle tariffe stabilite negli atti di concessione.
L’applicazione delle tariffe sarà sempre fatta colle norme speciali fissate negli atti suddetti, od in difetto con quelle che verranno stabilite dal Regolamento da emanarsi per Decreto Reale in esecuzione della presente legge.
I prezzi delle tariffe sono considerati come prezzi massimi. I concessionarj, tranne i casi contemplati all’art. 235, hanno facoltà di ribassarli, come pure di fare discendere un oggetto portato in una classe di prezzo superiore ad una di prezzo inferiore. Ma è. loro vietato ogni aumento di detti prezzi, come altresì di rialzare di classe alcun oggetto senza l’autorizzazione del Governo.

Art. 232.
Le tariffe primitive e i regolamenti che le concernono non meno che le successive variazioni loro dovranno essere falle note al pubblico e tenersi esposte continuamente nelle stazioni in luogo in cui possano essere facilmente vedute da chiunque vi abbia interesse.

Art. 233.
Non potranno dai concessionarj essere accordati con invenzioni speciali ribassi di tarilsa od altre facilitazioni ad alcuni spedizionieri od appaltatori di trasporti per terra o per acqua che non siano in egual misura concesse a tutti gli altri spedizionieri od appaltatori del medesimo genere di trasporti che ne facessero richiesta e che offrissero alle ferrovie eguali vantaggi e si trovassero in pari circostanze. Le delle convenzioni dovranno essere notificate alla Superiore Amministrazione all’alto della loro stipulazione.

Art. 234.
Le spese accessorie che non fossero contemplate nelle tariffe, di cui agli articoli precedenti, saranno sempre fissate con regolamento speciale da sottoporsi all’approvazione del Ministero dei Lavori pubblici, e da mettersi a notizia del pubblico, come è prescritto per tariffe all’art. 232.
Quanto ai rialzi o ribassi ed alle convenzioni speciali relative a queste spese valgono le disposizioni dei due articoli precedenti.

Art. 235. Nei casi in cui il Governo avesse coi concessionarj di ferrovie pubbliche, pattuito od assicurazioni d’interesse o compartecipazione negli utili, le facilitazioni e ribassi di tariffa, di cui ai tre articoli precedenti, non potranno senza il suo consenso accordarsi.

Art. 236.
Le contravvenzioni ai quattro articoli precedenti saranno punite colle pene dal Codice penale comminate a chi con mezzi dolosi cagiona alterazione nei prezzi di effetti qualunque al disopra o al disotto di quanto sarebbe determinato dalla naturale e libera concorrenza.

Art. 237.
Il servizio di posta per le lettere tutte e pei dispacci del Governo sarà fatto gratuitamente dai concessionarj nel modo che verrà stabilito negli alti di concessione.
Pari trasporto gratuito nelle vettura di qualsivoglia classe a scelta del Governo sarà accordato agli Agenti delle dogane, agli Ufficiali del telegrafo, ai Commissarj governativi, agli Ingegneri ci agli altri sunzionarj incaricati di visite o di ricognizioni relative al servizio delle linee concesse.

Art. 238.
I concessionarj delle ferrovie pubbliche sono pure obbligati a trasportare a prezzi ridotti, si e come verrà fissato negli atti di concessione, i sali, tabacchi ed altri generi di privativa demaniale cosi pure i militari con armi e bagaglio, i doganieri ed i marinaj della Regia Marina, sia che viaggino isolatamente muniti di regolare foglio di via, sia che viaggino in corpo; i prigionieri colla forza armata che loro serve di scorta, e finalmente quegli indigenti a cui tale riduzione fosse accordata sulle ferrovie esercitate dallo Stato dai vigenti regolamenti.
Le vetture cellulari di proprietà del Governo, nelle quali si trasportano i prigionieri, godranno del trasporto gratuito, cosi nell’andata come nel ritorno, e sarranno trasportate coi convogli ordinarj a seconda delle richieste dell’Amministrazione.

Art. 239.
Ogni qualvolta il Governo abbia bisogno di spedire trupp: o materiale militare di qualunque genere ad un punto qualsiasi di una ferrovia pubblica, il concessionario della medesima, sarà tenuto a mettere tosto a di lui disposizione, ed ai prezzi stabiliti dall’alto di concessione, lutti i mezzi di trasporto che gli verranno richiesti, quand’anche la richiesta si estendesse alla totalità di quelli di cui egli può disporre per l’esercizio della sua linea.
Pel materiale di trasporto pericoloso il concessionario potrà esigere che la spedizione sia falla colle necessarie cautele a carico del Governo.

Art. 240.
I concessionarj delle ferrovie pubbliche debbono provvedere il tutti i casi e sottostare a tutti gli eventi cosi ordinarj come straordinarj, senza potersi esimere dall’osservanza degli obblighi contratti in forza della loro concessione, e senza acquistare diritto a speciali compensi che non fossero espressamente pattuiti negli atti di concessione.
Se per misura di ordine pubblico, o per la difesa dello Stato, il Governo ordinasse la temporaria sospensione dell’esercizio, o facesse in modo qualunque interrompere una ferrovia, sarebbe da esso sopportata la spesa dei lavori della interruzione, e quella del completo regolare ristabilimento, cessate le cause della sospensione, senza che i concessionarj potessero pretendere a maggiore risarcimento di sofferti danni.

Art. 241.
L’Amministrazione superiore è in diritto di fissare, sentiti i concessionarj, gli orarj delle corse delle ferrovie pubbliche, in modo da conciliarne gli interessi, e da oltenere quel bene ordinato sistenia di velocilà nelle dette corse, tanto pei convogli ordinarj od accelerati di viaggiatori, quanto per quelli delle merci, che meglio soddisfaccia ai bisogni del servizio ed alle esigenze della pubblica sicurezza.
Quando il numero delle corse ordinarie giornaliere di una ferrovia pubblica non sia già fissato e reso obbligatorio dagli atti di concessione, dovrà venire prestabilito dal concessionario; ma tanto il suo stabilimento quanto le variazioni che ad ogni tempo gli interessi del concessionario medesimo richiedessero di apportarvi, saranno sempre tali da provvedere a quel servizio pubblico che l’accordala concessione ebbe per iscopo; e sotto questo riguardo andranno soggette alla preventiva approvazione del Ministero dej Lavori pubblici. Tanto le corse quanto i loro orarj dovranno essere in tempo congruo notificale con regolare pubblicazione.
I concessionarj delle ferrovie pubbliche sono autorizzati a stabilire sulle loro linee, o su una parte delle medesime, delle corse speciali o straordinarie, sia eventualmente, sia per giorni o per tempi fissi determinati, mediante partecipazione in tempo congruo alla superiore Amministrazione.
Sono eccettuati da questa disposizione i casi imprevisti o di assoluta urgenza, nei quali le corse speciali o straordinarie per trasporto cosi di viaggiatori, come di merci, potranno eseguirsi, purchiv i concessionarj abbiano preso tulle le misure e precauzioni richieste dalla guarentigia della sicurezza pubblica e della regolarità del servizio ordinario.

Art. 242.
Le ferrovie pubbliche concesse all’industria privata sonu soggette al pagamento di ogni sorta di tributo pubblico stabilito dalla legge a carico degli stabili nei paesi attraversati dalle loro lince.
Tali tributi, per quanto riguarda al suolo occupato dal corpo delle ferrovie e dalle loro dipendenze, verranno fissati in ragione di supersioie ed in somma non diversa da quella per cui il suolo medesimo veniva țassato nell’anteriore sua destinazione.
Le fabbriche per Uslici, alloggi e sale di aspetto, teltoje, rimesse, magazzini, oflicine, case cantoniere ed altre qualunque altinenti al servizio delle strade ferrate, saranno censite per parisicamento agli altri fabbricati delle località in cui si trovano situate.

Art. 243.
Se altro termine più o meno lungo non sarà stato fissato dall’atto di concessione, dopo scaduti trent’anni dal giorno nel quale una ferrovia pubblica concessa all’industria privata sarà stata aperta al permanente esercizio sopra tutta la sua lunghezza, avrà diritto il Governo di farne a qualsivoglia epoca il riscatto, previo diffidamento di un anno almeno da darsi al concessionario, ove pure diverso termine non sia stato nella concessione stabilito.
In tal caso al detto concessionario, per tutto il tempo che rimarrà ancora a trascorrere sino all’estinzione del suo privilegio, verrà corrisposta un’annualità eguale alla terza parte della somma dei prodotti netti ottenuti dalla ferrovia nei tre dei cinque anni immediatamente precedenti al disfidamento che diedero prodotto maggiore. Oltre a ciò gli si pagherà al momento del riscatto od a quell’altra epoca che dalla concessione fosse stata prestabilita, l’importare degli oggetti mobili e provviste indicate dall’art. 208, di cui lanto il Governo sarà in diritto di esigere la cessione, quanto il concessionario di obbligarlo a fare l’acquisto al prezzo risultante da stima fatta d’accordo, ed in caso di dissenso, rimessa a giudizio di arbitri.
La suddetta annualità potrà essere a scelta del concessionario, convertita in una capitale corrispondente all’annualità stessa col ragguaglio del cinque per cento da pagarsi all’alto del riscatto.

Art. 244.
Ogni volta che dai conti del concessionario risulti che l’annuo prodotto netto di una serrovia, ragguagliato sull’ultimo scorso quinquennio eccede il 10 per 100, se altro minor limite non sarà stabililo, dall’atto di concessione, il Governo avrà diritto ad una partecipazione negli utili eguale alla metà dell’eccedenza.
Tale diritto potrà egli cominciare ad esercitarlo soltanto dopo scaduti quindici anni dal giorno dell’apertura della ferrovia al permanente esercizio sull’intiera sua linea, se nell’atto di concessione non sarà stata espressamente fissata epoca più lontana.
Si dichiara poi intendersi per prodotto netto quello che rimane del prodotto lordo, detratte le spese d’esercizio, di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria, i canoni c i tributi pubblici, le spese d’amministrazione, quelle di sopravveglianza del Governo ove pe sia il caso, il fondo di riserva e quello di estinzione del capitale di primo stabilimento.

Art. 245.
Per l’esercizio dei diritti che le disposizioni dei due articoli precedenti conferiscono al Governo, come anche per l’accertamento degli oneri che gl’imponesse una concessione falla con garanzia di un minimo d’interesse sul capitale o di un minimo di prodotto, il concessionario dovrà sempre assoggettarsi alle regole che verranno prescritte per la verificazione delle spese e prodotti d’ogni sorta, o dar comunicazione ai Commissarj di esso Governo dei conti di dette spese e prodotti e dei documenti giustificativi.

Art. 246.
Il Governo fa sopravvegliare la buona esecuzione dei lavori di costruzione delle ferrovie concesse all’industria privata, e l’andamento e gestione della loro manutenzione ed esercizio da Commissarj tecnici e da Commissarj amministrativi.
Senza incagliare la libera azione dei concessionarj, per riguardo alla scelta ed impiego degli agenti e dei mezzi d’esecuzione, la sopravveglianza dei Commissarj anzidetti avrà per iscopo di riconoscere se vengano nell’interesse pubblico adempiule le condizioni ed obblighi imposti dalla presente legge, dai regolamenti che emaneranno in esecuzione della medesima e degli atti di concessione, e di esigere tale adempimento se i detti concessionarj se ne discostassero.
Conseguentemente i Commissarj tecnici potranno ordinare la riforma dei lavori che riconoscessero non eseguiti giusta le buone regole dell’arte ed in conformità dei progetti approvati e delle stabilite condizioni, e farne sospendere la continuazione ove alla della riforma i concessionarj non si prestassero; nel qual caso l’Amministrazione superiore, intese le osservazioni dei concessionarj medesimi, potrà farvi dar opera d’ufficio ove ne sia il caso.
Incumbenza dei Commissarj tecnici, quando le ferrovie sieno aperte all’esercizio, è di sopravvegliare alla buona manutenzione loro e delle loro dipendenze ed accessorj, cosi come del materiale fisso e mobile, ed alla regolare condotta del dello esercizio.
I Commissarj amministrativi invigileranno sulla esatta applicazione delle tariffe, sull’eseguimento delle convenzioni che si fossero stipulate dai concessionarj del Governo o con altri concessionarj sotto l’approvazione del Governo, e sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia e d’ordine pubblico in vigore.
Le attribuzioni dei Commissarj del Governo ed i loro rapporti coi concessionarj saranno determinate da uno speciale regolamento d’ordine pubblico.

Art. 247.
Gli onorarj di Commissarj ed altri Ufficiali delegati dall’Amministrazione superiore ed in generale le spese tutte di visite, di sopravveglianza e di collaudazione dei lavori di costruzione delle ferrovie concesse all’industria privata, non che quelle di sopravveglianza sulla loro manutenzione ed esercizio, saranno sempre a carico dei concessionarj, i quali dovranno pagarle nel modo c tempi che verranno stabilili negli atti di concessione.

Art. 248.
I concessionarj di ferrovie pubbliche sono sottoposti all’osservanza non solo delle prescrizioni della presente legge e dei regolamenti di polizia e di sicurezza pubblica che emaneranno in esecuzione della medesima, ma anche di quelle misure e disposizioni speciali che l’Amministrazione superiore, intese le loro osservazioni, potrebbe prescrivere per assicurare la polizia, il regolare esercizio e la conservazione delle ferrovie e delle loro dipendenze.
Saranno sempre a carico dei concessionarj le spese occorrenti o che avrà cagionale l’esecuzione della legge, regolamenti, misure e disposizioni anzidette.

Art. 249.
I concessionarj dell’esercizio delle ferrovie pubbliche, siano essi semplici individui o società di qualunque delle specie riconosciuto dalle leggi sul commercio, sono civilmente risponsabili tanto verso lo Stato quanto verso i corpi morali ed i privati dei danni che i loro amministratori, preposti, impiegati ed agenti qualunque, applicati al servizio delle linee concesse, cagionassero nell’esercizio delle proprie funzioni.
Pari risponsabilità verso lo Stato pesa sugli anzidetti concessionari per ogni danno procedente dall’inesecuzione di alcuna delle condizioni della concessione rispettiva, e dall’inosservanza dei proprj regolamenti e statuti.
I risarcimenti ai quali i concessionarj saranno tenuti in dipendenza di queste disposizioni, saranno dovuti pel fallo solo dell’inesecuzione delle condizioni stipulate, eccettuati i casi di forza maggiore legalmente accertati.

Art. 250.
Allorché i concessionarj della costruzione o dell’esercizio di una strada ferrata pubblica contravverranno alle condizioni degli atti di concessione, oppure alle decisioni del Ministero dei Lavori pubblici, pronunziate in eseguimento delle delle condizioni per tutto ciò che riguarda al servizio della navigazione e delle fluitazioni, al buon regime ed al libero deflusso delle acque pubbliche e private, alla buona conservazione ed alla facile praticabilità delle strade pubbliche, ne verrà steso verbale per l’ulteriore corso giuridico presso i Tribunali del Contenzioso amministrativo.
Tali contravvenzioni saranno punite con multe estensibili da L. 300 a-3,000.
L’Amministrazione pubblica potrà inoltre prendere immediatamente Tutte le misure provvisionali necessarie per far cessare il danno e la contravvenzione; e le spese che saranno cagionate dalla esecuzione di queste misure verranno riscosse a carico dei concessionari, come in materie di contribuzioni pubbliche.

Art. 251.
Gli atti relativi all’acquisto e all’espropriazione dei terreni ed altri stabili pecessarj per la costruzione delle ferrovie pubbliche concesse all’industria privata e delle loro dipendenze ed accessori, non saranno soggetti che al pagamento di un diritto fisso da determinarsi in ciascun alto di concessione ed andranno esenti da qualsivoglia diritto proporzionale d’insinuazione.
Essi potranno sempre venire estesi nelle forme concesse per quelle espropriazioni che si fanno per opere di utilità pubblica nell’interesse dello Stato.

Art. 252.
Saranno dichiarati negli alti di concessione quei lavori che il Governo volesse accordare ai concessionarj di ferrovie pubbliche, cosi pei trasporti sulle ferrovie esercitate dallo Stato di materiali necessarj per la loro costruzione, esercizio e conservazione, come in materia doganale per l’introduzione dall’estero dei ferri ed altri metalli lavorati, meccanismi ed utensili d’ogni genere esclusivamente destinati ed assolutamente necessarj pel primo completo armamento e per ogni accessorio fisso occorrente per metterle in istato d’esercizio, comprese le macchine o mobili o fisse necessarie per la locomozione.
Per godere di tali favori dovranno i concessionarj assoggettarsi a Tutte le cautele che venissero a tale riguardo prescritte dal Ministero delle Finanze.

Art. 253.
Non verrà mai ammesso alcun reclamo dei concessionarj delle ferrovie pubbliche pel fatto di modificazioni che potessero venire introdotte nei diritti di pedaggio, nei dazi pubblici o nelle ta -riffe doganali che si stabilissero dopo le concessioni.

Art. 254.
Quando la concessione della costruzione ed esercizio di una ferrovia pubblica sia stata fata a favore di un individuo o di una società in nomo collettivo, o di una società in accomandita, sarà sempre in facoltà al concessionario di cedere ad una società anonima i diritti e le ragioni che gli competono tanto per la costruzione quanto per l’esercizio e manutenzione.
In tal caso la società anonima dovrà costituirsi con un capitale che sarà determinato dal Governo, e sarà retta da uno Statuto, il quale dovrà essere sottoposto all’approvazione del Governo medesimo in conformità delle leggi nella materia.

Art. 255.
Gli individui e le società concessionarie di ferrovie pubbliche sono autorizzati a fare quei regolamenti che credessero opportuni per la loro amministrazione interna.
I regolamenti però che essi facessero pel servizio esterno e per l’esercizio delle ferrovie saranno soggetti alla preventiva approvazione del Governo, e saranno anche obbligatorj per quegli individui o società che ottenessero ulteriormente la concessione di diramazioni o di prolungamenti delle dette ferrovie, per tu!to quanto può riguardare il servizio comune.

Art. 256.
Non saranno ammessi sequestri a favore di terzi sugli averi di una società anonima concessionaria della costruzione o dell’esercizio di una ferrovia pubblica, sul capitale, interessi o dividendi delle azioni costituenti il fondo sociale. Gli eredi perciò, od i creditori legli azionisti non potranno sotto alcun pretesto provocare l’apposione dei sigilli sopra i beni e gli averi della società, né prendere ingerenza di sorta nella sua amministrazione. Dovranno anzi per l’esercizio dei loro diritti riferirsi agli inventarj sociali, ed alle deliberazioni dell’assemblea generale.

Art. 257.
Ogniqualvolta l’Amministrazione superiore crederà essere il caso di modificare qualche proposizione dei concessionarj, ella dovrà salvo i casi di urgenza, intender questi nelle loro osservazioni prima di prescrivere le modificazioni.

Art. 258.
Le ferrovie pubbliche concesse alla industria privala prima della promulgazione della presente legge, continueranno ad esser rette, lino all’estinzione del loro privilegio, dai loro alti di concessione, e dalle disposizioni legislative o regolamentarie a cui questi si riferiscono. Le prescrizioni della presente legge saranno loro applicabili soltanto per gli oggetti di ordine pubblico e di polizia generale, e per quelli a cui i detti atti non avessero provveduto.

Art. 259.
L’approvazione superiore dei progetti tecnici delle ferrovie private di seconda categoria non conferisce a chi intende di costruire il diritto di intraprendere i lavori, so prima egli non avrà fallo constare presso l’Autorità amministrativa locale, ed ove d’uopo presso chi esercita la ferrovia pubblica alla quale la ferrovia privata dee congiungersi, di avere compiuto a tutto ciò che la legge prescrive per l’esercizio della servitù attiva di passaggio nelle altrui proprietà.

CAPO VI. Polizia delle strade ferrale.

Art. 260.
L’ingresso, lo fermate e la circolazione delle carrozze e carri destinati al trasporto di persone e merci, nei cortili e piazze annesse alle stazioni delle ferrovie pubbliche, sono sottoposti a regolamenti d’ordine pubblico, da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 261.
È proibito a qualsivoglia persona estranea al servizio di una ferrovia pubblica d’introdursi, di circolare, o di arrestarsi nel recinto di essa o delle sue dipendenze, eccettuati i luoghi delle stazioni destinati per l’accesso ai convogli o per la spedizione delle merci, e le traversate a raso nel tempo in cui per opera del personale della strada serrata sono tenute aperte, d’introdurvi animali, e di farvi circolare o stanziare vetture, o macchine estranee al servizio.
Tale divieto non è applicabile ai funzionarj amministrativi o politici, agli agenti della forza pubblica, della pubblica sicurezza e del-l’Amministrazione delle finanze dello Stato che verranno indicali dal Ministero dei Lavori pubblici, il quale determinerà pure, intesi i concessionarj, le opportune misure speciali di precauzione.

Art. 262.
I cantonieri, i guardiani e gli altri agenti di una strada serrata faranno uscire immediatamente qualunque persona si fosse introdotta nel recinto di essa strada e sue dipendenze, o nelle vetture in cui non avesse il diritto di entrare.
In caso di resistenza qualunque impiegato della ferrovia potrà chiedere l’assistenza della forza pubblica.
Gli animali abbandonati che si trovassero nel suddetto recinto, saranno fermati e posti sotto sequestro.

Art. 263.
Chi esercita una ferrovia pubblica dovrà tenersi provvisto di quei mezzi di soccorso che sono i più necessarj nei casi di sinistri, in quelle stazioni che verranno designate dal Ministero dei Lavori pubblici.

Art. 264.
Durante il servizio delle ore notturne, le stazioni ed i loro accessi dovranno essere illuminati.
Lo saranno eziandio quelle traversate a raso per le quali la superiore Amministrazione giudicasse ciò necessario per motivi di pubblica sicurezza.
Saranno pure muniti di lumi esteriori di segnali i convogli durante la nolle secondo un sistema da approvarsi dal Ministero.
Le vetture dei viaggiatori dovranno parimenti essere illuminate nel loro interno durante la nolte, e nel passaggio di quei sotterranei che verranno designati da! Ministero.

Art. 265. Lungo qualsivoglia ferrovia pubblica sarà distribuito e mantenuto, sì di giorno come di notte, tanto per la conservazione, quanto per la custodia e sopravveglianza, il numero di agenti necessario per assicurare la libera circolazione dei convogli e la trasmissione dei segnali.

Art. 266.
Qualsiasi agente od impiegato incaricato di funzioni di servizi:) pubblico sopra una strada ferrata pubblica dovrà essere vestito ili uniforme o portare un segno distintivo.

Art. 267.
I Capi-stazione, i macchinisti conduttori delle locomotive e gli ufficiali telegrafici sulle ferrovie pubbliche dovranno avere la capacità e l’attitudine necessarie comprovate nei modi che saranno prescritti dal Ministero dei Lavori pubblici.

Art. 268.
Chi si serve delle ferrovie pubbliche per viaggiare o per trasportare oggetti qualunque, dee osservare tutte le prescrizioni superiori relative, ed uniformarsi alle avvertenze che a siffatto riguardo gli saranno date dal personale applicato all’esercizio, e sarà risponsabile delle infrazioni alle leggi e regolamenti daziarj provenienti dal fatto suo.

Art. 269.
Le contravvenzioni alle disposizioni della presente Legge contenute nel Capo IV di questo Titolo, sono punite con pene di polizia, con ammende e multe estensibili fino à lire 300, oltre al risarcimento dei danni ed a quelle maggiori pene in cui i contrarventori possano essere incorsi a termine del Codice penale; ed oltre all’obbligo di rimettere le cose in pristino nel termine che verrà prefisso, in difetto del che sarà provveduto d’ufficio a loro maggiori spese.
Nei casi di urgenza gli ufficiali addetti al servizio delle ferrovie esercitate tanto dallo Stato quanto dall’industria privata, potranno previo processo verbale, far togliere anche prima della sentenza sulla contravvenzione, ogni opera od oggetto dannoso al servizio.
I contravventori potranno venire per le vie amministrative assolti dall’obbligo della restituzione delle cose in pristino nei casi contemplati nell’art. 198 della presente legge, se il Ministero dei Lavori pubblici, dietro istanza dei medesimi, legittimerà il loro operato.

Art. 270.
Le contravvenzioni all’articolo 262 nei casi di opposizione resistenza saranno puniti con pene di polizia.

Art. 271.
Saranno puniti a tenore del Codice penale i reati commessi per mezzo delle ferrovie e dei telegrali, od in loro pregiudizio.

Art. 272.
Qualunque macchinista o conduttore guarda-freno abbia abbandonato il suo posto mentre un convoglio è in corso, sarà punito col carcere da sei mesi a due anni.

Art. 273.
Se una ferrovia è esercitata a spese e per conto dello Stato, questo incorre verso i privati nella stessa risponsabilità dichiarata dall’art. 249 a carico dei concessionarj delle ferrovie concesse all’industria privata
Art. 274.
I verbali di accertamento delle contravvenzioni, contemplati nell’art. 250, dovranno essere estesi sia dai Commissarj tecnici od amministrativi del Governo, o dagli Ufficiali da essi dipendenti, sia dagli Ingegneri capi ed altri Ufficiali del’Genio civile nelle rispettive provincie.
All’osservanza di tutte le altre disposizioni del presente capo sono in obbligo di sopravvegliare gli agenti di polizia giudiziaria, i Commissarj, gli ingegneri e tutti gli altri agenti applicati all’esercizio, alla custodia cd alla manutenzione delle ferrovie.
Le infrazioni delle suddette disposizioni, costituiscano esse crimini. o delitti, o semplici contravvenzioni, potranno essere accertate col mezzo di verbali stesi dai suddetti funzionarj impiegati ed agenti.
Per la legalità dei detti verbali, gli Impiegati ed agenti di ogni grado, applicati alle ferrovie concesse all’industria privata, dovranno essere giurati nelle forme volute dalla legge. Tale obbligo si estende ai cantonieri, guardiani ed altri agenti subalterni applicali alle ferrovie esercitate dal Governo.

Art. 275.
I verbali stesi dagli agenti di polizia giudiziaria, dagli Ingegneri, Ajutanti ed Assistenti del Genio civile, dai Capi-stazione dello Ferrovie esercitate dallo Stato, e dai Commissarj di Governo sono esenti dall’asseverazione; tutti gli altri saranno asseverati, entro i tre ‘giorni successivi a quello del reato, davanti al Giudice del Mandamento in cui il medesimo sarà stato commesso, o davanti quello del Mandamento di residenza dell’autore del verbale.

Art. 276.
I verbali estesi ed asseverati nella conformità prescritta dai due articoli precedenti, faranno fede fino a prova, contraria pei fatti punibili con pene non maggiori delle correzionali.
Quanto ai reati più gravi, i verbali saranno trasmessi al fisco, acciocchè si proceda nelle forme ordinarie.

Art. 277.
Un regolamento approvato con Reale Decreto, previo parere del Consiglio di Stato, provvederà, per tutto quanto concerne alla polizia, alla sicurezza ed alla regolarità dell’esercizio delle ferrovia pubbliche, le norme speciali da osservarsi, in esecuzione della presente legge, nello stabilimento e conservazione del corpo di esse ferrovie e loro dipendenze; nella accettazione, impiego e conservazione del materiale mobile; nella composizione dei convogli; nella partenza, nella corsa e negli arrivi dei medesimi; nella riscossione delle tasso e delle spese accessorie; nella sopravveglianza sull’esercizio e sulla manutenzione; e nelle misure d’ordine concernenti cosi ai viaggiatori come alle persone estranee al servizio.
Il delta regolamento potrà comminare pone di polizia į multe estensibili fino alla somma di L. 1,000; e le contravvenzioni al medesimo saranno accertate nelle forme prescritte agli articoli precedenti.

Art. 278.
Le disposizioni del presente capo, che concernono la sicurezza delle persone e delle cose e la pubblica igiene nell’esercizio delle ferrovie, sono anche applicabili alle ferrovie private.
Sopravvegliano alla loro osservanza i Governatori delle Provincie.

TITOLO VI. Della – gestione amministrativa ed economica dei Lavori pubblici.

CAPO I. Disposizioni preliminari.

Art. 279.
Le opere pubbliche che stanno a carico dello Stato si eseguiscono coi fondi e dentro i limiti determinati dall’annuale bilancio passivo dello Stato o da leggi speciali.

Art. 280.
Le spese si dividono in ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle che si rendono necessarie per la manutenzione e conservazione delle opere pubbliche e dei servizj che vi si riferiscono.
Sono straordinarie quelle che si richiedono per l’eseguimento di opere nuove, o di ricostruzione e miglioramento delle esistenti.

Art. 281.
Nel bilancio del Ministero dei Lavori pubblici è stanziata annualmente una somma destinata a sussidiare i Comuni ed i consorzj per l’esecuzione delle opere pubbliche che stanno a loro carico.
La ripartizione di questa somma, da approvarsi per Decreto Reale, è fatta dal Ministero dei Lavori pubblici a beneficio di quelle opere che si trovano nelle condizioni indicate dalla presente legge, e che sono definitivamente ordinate o già in corso d’esecuzione.
Il Ministero dei Lavori pubblici invigilerà al giusto impiego dei sussidj accordati.

Art. 282.
I lavori in generale si eseguiscono in base di progetti compilati secondo le norme e discipline già in vigore, e di quelle altre che potranno essere fissate da appositi regolamenti per assicurare la regolarità dei progetti medesimi e l’esattezza delle analisi e dei calcoli di perizia.
Essi progetti saranno approvati dal Ministero previo il voto de! Consiglio Superiore dei Lavori pubblici.
Sono eccettuati quei casi speciali nei quali per motivi di urgenza l’Amministrazione può ordinare l’esecuzione di opere senza un preventivo progetto regolare, sotto le norme prescritte dalla legge di contabilità generale per tutelare l’interesse dello Stato.

Art. 283.
Ogni progetto sarà corredato da un capitolato d’appalto che descriva esattamente il lavoro da eseguirsi, e determini gli obblighi speciali che si impongono all’imprenditore, oltre le condizioni e lo clausole generali comprese nella presente legge,
Il capitolalo deve essere redatto in modo da renderlo affatto indipendente dalla perizia e dalle analisi che gli hanno servito di base.

Art. 284.
Nei capitolati d’appalto sarà dichiarato se le espropriazioni staranno a carico diretto dell’Amministrazione, o se saranno accollate all’appaltatore.
Gli atti di cessione e di quitanza si fanno secondo le norme stabilile dalla legge sulle espropriazioni.

CAPO II. Dei contratti.

Art. 285. All’esecuzione dei lavori e alle somministrazioni si provvede per mezzo di contratti stipulati dal Ministero dei Lavori pubblici o suoi delegati, o per economia, nei limiti e secondo le norme prescritte dalla legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 286.
I contratti si fanno sempre per l’esecuzione di un dato lavoro o di una data provvista, regolandone il prezzo od a corpo od a misura.
Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste.
Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contralto può variare, tanto in più quanto in meno secondo la quantità effettiva di opere eseguito. Per l’esecuzione loro sono fissati nel capitolato d’appalto prezzi invariabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro.

Art. 287.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori tanto a corpo che a misura, s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato d’appalto.

Art. 288.
I lavori, la cui entità e valore non possono essere preventivamente stabiliti, si eseguiscono in economia secondo le norme fissate dalle leggi di contabilità.

Art. 289.
In un medesimo contratto si possono comprendere opere da eseguirsi a corpo, a misura e ad economia.

Art. 290.
Fanno parte integrante del contratto i disegni delle opere che si devono eseguire, ed il capitolato speciale d’appalto, esclusi lutti gli altri documenti di perizia che erano annessi al progetto.
Trattandosi però di oggetti di poca entità, la perizia di stima delle opere o provviste, colle condizioni di esecuzione alla medesima annesse, può servir di base ad un contratto.

Art. 291.
Nelle aste e in tutti gli altri incumbenti d’appalto si osserveranno le norme prescritte dalle leggi e regolamenti di contabilità generale.

Art. 292.
Qualora il deliberatario non fosse in misura di stipulare il contratto definitivo entro il termine fissato nell’atto di deliberamento, sarà l’Amministrazione in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a spese del medesimo, il quale perderà la somma che avrà depositata per sicurezza dell’asta.

Art. 293.
Qualunque sia il numero dei socj in un’impresa, l’Amministrazione, tanto nell’atto di deliberamento, quanto nel contratto definitivo, e durante l’esecuzione dei lavori, riconosce un solo deliberatario per tutti gli atti ed incumbenti di ogni sorta dipendenti dall’impresa medesima.

Art. 294.
Occorrendo il caso che il deliberatario, nell’atto della stipulazione del contratto definitivo, volesse cedere il suo appalto ad altro imprenditore, l’Amministrazione ha diritto di rifiutarvisi se il nuovo assuntore non riunisce i requisiti che lo avrebbero fatto ammettere all’asta, per la medesima impresa.

Art. 295.
Tutte le spese relative all’asta,. alla stipulazione del contratto, non che quelle di bollo, di iscrizioni ipotecarie per le cauzioni e per quel numero di copie del contratto stesso che sono richieste dai vigenti regolamenti, sono a carico dell’imprenditore.

Art. 296.
I contratti non sono obbligatorj per l’Amministrazione finché non sono approvati dalla Superiore Autorità nelle forme prescritte dalle vigenti leggi; ma il deliberatario resta vincolato dal momento in cui ha sottoscritto l’atto del deliberamento all’asta.

CAPO III. Esecuzione dei contratti.

Art. 297.
I contratti in generale sono esecutorj soltanto dopo l’approvazione dell’Autorità competente, secondo le norme prescritte dalla legge di contabilità generale.
Nei casi di urgenza il Ministero può autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tal caso il Direttore delle opere terrà conto di tutto ciò che venisse predisposto o somministrato dal deliberatario pel reintegramento delle spese quando il contratto non fosse approvato.

Art. 298.
L’Ingegnere Direttore, tosto approvato il contratto od anche prima nel caso di urgenza di cui all’articolo precedente, procede alla consegna del lavoro, la quale dovrà risultare da un verbale steso in concorso coll’impresario nella forma stabilita dal regolamento, dalla data di esso verbale decorrerà il termine utile pel compimento delle opere.

Art. 299.
È vietato all’appaltatore di cedere o subappaltare tutta od in parte l’opera assunta, senza l’approvazione dell’Autorità competente, sotto la comminatoria della immediata rescissione del contratto: e di una multa corrispondente al ventesimo del prezzo del deliberamento. È pure vietato qualunque cessione di credilo o procura, le quali non saranno riconosciute, ed anzi l’ultima sarà considerata come subappalto, a meno che non siano prima assentite dalla Stazione appaltante.
Sono permessi soltanto i cottimi per l’esecuzione dei movimenti di terra, sempre però sotto la risponsabilità dell’appaltatore.

Art. 300.
L’Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto quando l’appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, o contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate.
In questi casi l’appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, e sarà passibile del danno che provenisse all’Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contralto, o dalla esecuzione d’ufficio.

Art. 301.
Nel caso in cui per negligenza dell’appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio dell’Ingegnere Direttore, da assicurarne il compimento nel tempo prefisso dal contratto, l’Amministrazione, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, sarà in diritto di far eseguire tutte le opere; o parte soltanto delle medesime d’ufficio, in economia, o per cottimi; a maggiori spese dell’impresa o sua sigurtà.

Art. 302.
Non può l’appaltatore sotto verun pretesto introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto l’ordine per iscritto dall’Ingegnere Direttore, nel qual ordine sia citata la intervenuta superiore approvazione.
Mancando una tale approvazione gli appaltatori non possono pri:tendere alcun aumento di prezzo od indennità per le variazioni o addizioni avvenute, e sono tenuti ad eseguire senza compenso quelle risorse che in conseguenza l’Amministrazione credesse opportuno di ordinare, oltre il risarcimento dei danni recati.
Si eccettuano i casi di assoluta urgenza, nei quali l’appaltatore avrà tosto prestarsi sulla richiesta dell’Ingegnere Direttore; in questi casi però l’Ingegnere medesimo dovrà darne immediata partecipazione all’Amministrazione, la quale potrà sospendere l’esecuzione dei lavori, pagando all’appaltatore le spese sostenute pei lavori ordinati di urgenza.

Art. 303.
Verificandosi il bisogno d’introdurre in un progetto già in corso di eseguimento variazioni od aggiunte, le quali non sieno previste dal contratto e diano luogo ad alterazione dei prezzi d’appalto, l’Ingegnere Direttore ne promuove l’approvazione dell’Autorità competente, presentando una perizia suppletiva, che servirà di base ad una distinta sottomissione o ad un’appendice al contratto principale.

Art. 304.
Occorrendo in corso di esecuzione un aumento od una diminuzione di opere, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino a concorrenza del quinto del prezzo d’appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.
In questo caso sarà all’appaltatore pagato il prezzo dei lavori a termini di contratto.

Art. 305.
È facoltativo all’Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importare delle opere non eseguite.

Art. 306.
Il regolamento determina le discipline da osservarsi in ordine alla esecuzione dei lavori ed al modo di regolarne la contabilità e la liquidazione loro.

Art. 307.
L’appaltatore deve dichiarare il suo domicilio legale, e condurre personalmente i lavori, o farsi rappresentare legittimamente da persona idonea alla quale si possano impartire gli ordini che l’andamento dei lavori può richiedere; in ogni caso l’appaltatore è sempre risponsabile verso l’Amministrazione ed i terzi del fatto de’ suoi dipendenti.

Art. 308.
L’appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
Appena accaduto il danno l’appaltatore deve denunciarlo alla Direzione dei lavori, la quale procede all’accertamento dei fatti, e ne stende processo verbale in concorso dell’appaltatore, per norma nella determinazione di quei compensi ai quali esso appaltatore potesse aver diritto
Frattanto l’impresa non potrà sotto veran pretesto sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori.

Art. 309.
Nei capitoli d’appalto potrà prestabilirsi che le quistioni tra l’Amministrazione e gli appaltatori siano decise da arbitri.

Art. 310.
Il prezzo d’appalto è pagalo nelle rate stabilite dalle condizioni del contralto, e sotto le norme fissate dalla legge di contabilità generale dello Stato. Potrà l’Amministrazione ritenere le rate di p3gamento in a conto, qualora l’appaltatore non soddisfaccia alle condizioni del contratto.

Art. 311.
Ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sari concesso verun sequestro sul prezzo d’appalto durante l’esecuzione delle stesse opere, salvo che l’Autorità amministrativa, da cui l’impresa dipende, riconosca che il sequestro non possa nuocere all’andamento ed alla perfezione dell’opera.
Potranno però essere senz’altro sequestrate le somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell’opera.

Art. 312.
Le domande di sequestri saranno dalla competente Autorità giudiziaria comunicate all’Autorità amministrativa da cui dipende l’impresa.

Art. 313
Quando a termini dell’articolo 311 l’Amministrazione riconosca di poter annuire alla concessione di sequestri, saranno questi preferibilmente accordati ai creditori per indennizzazioni, per mercedi di lavoro e per somministranze di ogni genere che si riferiscano all’esecuzione delle stesse opere.

Art. 314.
Ai creditori per indennità dipendenti da espropriazione forzata per l’esecuzione delle opere, rimangono salvi ed interi i privilegi e diritti che ad essi competono a termini del disposto dal Codice civile e dalla legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, c potranno in conseguenza in tutti i casi c in tutti i tempi essere concessi sequestri sul prezzo d’appalto a loro favore.

Art. 315.
L’Autorità che avrà ordinato un sequestro, sarà sola competente per decretare in favore dei creditori il pagamento della somma sequestrata come pure per decretare la revoca del sequestro, ben inteso che siano prima risolte dalla Potestà competente le quistioni riguardanti la legittimità e sussistenza dei titoli e delle domande.

Art. 316.
Non è ammessa per parte dei venditori la rivendicazione dei materiali, attrezzi, bestie da soma o da tiro già introdotte nei cantieri di cui fosse ancora dovuto il prezzo.

Art. 317.
Potrà l’Amministrazione, previo disfidamento per iscritto all’impresario, pagare direttamente la mercede giornaliera degli operaj che risultasse essersi dall’impresario rifiutata senza giusto motivo, o non corrisposta nel termine consueto pei pagamenti di tali mercedi.
Le somme pagate a questo titolo saranno dall’Amministrazione ritenute sul prezzo dei lavori.

Art. 318.
L’ultima rata d’appalto risultante dall’atto finale di collaudazione sarà pagata all’appaltatore dopo esauriti gli incombenti infra espressi.

Art. 319.
Ultimati i lavori, l’Ingegnere Direttore ne presenta il conto finale corredato da tutti i documenti giustificativi, compresi gli atti d’acquisto degli stabili espropriati, dei certificati di trascrizione e di mutazione al catasto che l’appaltatore dovrà consegnare a giustificazione del fattone pagamento qualora ne avesse avuto l’obbligo a termini del contratto di appalto.

Art. 320.
Tosto ordinata la collaudazione delle opere, l’Amministrazione ne dà avviso. al pubblico invitando i creditori verso l’appaltatore per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi, a presentare i titoli del loro credito entro un prefissato termine.

Art. 321.
Le domande ed opposizioni pei crediti suddetti sono dall’Amministrazione comunicate all’appaltatore, il quale non potrà pretendere il compiuto pagamento del prezzo d’appalto, se prima non giustifica di aver tacitato ogni domanda.

Art. 322.
La collaudazione dei lavori è affidata dall’Autorità competente ad un Ufficiale del Genio Civile ed in casi gravi ad una Commissione composta di membri tecnici e contabili.
Le visite di collaudo saranno sempre fatte coll’intervento del Direttore dei lavori ed in contraddittorio dell’impresario o del suo rappresentante.

Art. 323.
Per imprese non eccedenti la somma di lire 6000 potri prescindersi dall’atto formale di collaudazione, e basterà un certificato dell’Ingegnere Direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione.

Art. 324.
Un regolamento determina le norme e la procedura di collaudazione e degli atti relativi, per garanzia della perfetta esecuzioni delle opere c dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni dei contratti, per la liquidazione dei crediti dell’impresa e per la risoluzione delle contestazioni che insorgessero coll’impresa stessa.

Art. 325. La restituzione della cauzione e lo svincolo della sigurtà non può aver luogo che in seguito al. finale collaudo.

TITOLO VII. Ordinamento generale del servizio del Genio civile.

САРО І. Classificazione del personale.

Art. 326.
Per l’esercizio delle attribuzioni riflettenti le opere pubbliche, il Ministero de’Lavori pubblici ha nella propria dipendenza il Corpo Reale del Genio civile.

Art. 327.
Il Corpo Reale del Genio civile si compone di un personale esclusivamente tecnico, superiore e subalterno. 328.
Il personale superiore si divide nei seguenti gradi :
Ispettori di prima classe;
Ispettori di seconda classe;
Ingegneri Capi di prima classe;
di seconda classe;
Ingegneri di prima classe;
di seconda classe;
di terza classe; Ingegneri allievi.

Art. 329.
Il personale subalterno è formato da: Ajutanti di prima classe;
di seconda classe;
di terza classe; Misuratori assistenti;
volonlarj.

Art. 330.
Formano una categoria distinta del personale subalterno i Custodi dei fiumi arginali e dei canali, e sono divisi in tre classi oltre i Sotto-Custodi.

Art. 331.
Non fanno parte del Corpo il personale d’ordine applicato agli Uffici, e gli assistenti temporaneamente assunti per la sorveglianza dei lavori e pagati sui fondi destinati all’opera.

Art. 332.
Gli stipendj assegnati a cadaun grado sono regolati nella seguente misura:
Ispettori di prima classe L. 7,000
di seconda classe L. 6,000
Ingegneri Capi di prima classe L. 5,000
di seconda classe L. 4,000
Ingegneri di prima classe L. 3,200
di seconda classe L. 2,800
di terza classe L. 2,400
Gli ingegneri allievi avranno un assegno di L. 1000 annue quando dopo tre anni di servizio non abbiano ottenuto promozione al grado d’Ingegnere.
Ajutante di prima classe L. 2.200
di seconda classe L. 1,600
di terza classe L. 1,400
Misuratori assistenti L. 1,200
Custodi di prima classe L. 800
di seconda classe L. 700
di terza classe L. 600
Sotto-Custodi L. 360

Art. 333.
Oltre allo stipendio è accordata agli ufficiali del Genio per ogni trasferta fuori dell’ordinaria loro residenza una indennità giornaliera ed un’indennità di viaggio regolata nei seguenti termini:
Omissis
Nel calcolo delle distanze si lien conto dei chilometri percorsi tanto nell’andata quanto nel ritorno.
Fino a distanza di due chilometri non si fa luogo ad indennità di sorta.
Per le distanze che superano i due, ma non oltrepassano i dieci chilometri, non ha luogo l’assegno per indennità giornaliera; si duplica invece l’indennità di viaggio.
Per le percorrenze sopra strade serrate sarà rimborsato per ispese di trasferta agl’Ispettori ed Ingegneri-Capi il corrispettivo del biglietto di prima classe, e agl’Ingegneri di ogni altro grado e agli Ajutanti il corrispettivo del biglietto di seconda classe.
Sui piroscafi è data per tutti i suddetti gradi l’indennità corrispondente al prezzo dei posti di prima classe.

Art. 334.
Le nomine e le promozioni hanno luogo per Decreto Reale in ragione di merito, avuto riguardo all’anzianità.
I Custodi ed i Sotto-Custodi dei fiumi arginati e dei canali sono nominati dai Governatori delle rispettive Provincie.

Art. 335.
L’ammissione ad Ingegnere allievo e a Misuratore volontario ha luogo per Decreto Ministeriale.

Art. 336.
Le nomine e le promozioni non potranno aver luogo se non nell’ordine progressivo di grado e di classe.

Art. 337.
Gl’Ingegneri-Capi di prima classe non potranno essere nominati Ispettori se non dopo quattro anni di grado.
Pel passaggio da ogni altro grado al grado superiore occorreranno almeno tre anni.
Per gl’Impiegati subalterni le promozioni da una classe all’altra. ed il passaggio dal grado di Assistente a quello di Ajutante, non potranno conferirsi se non dopo due anni almeno di servizio nella classe o grado inferiori.

Art. 338.
Gl’Ingegneri allievi sono scelti fra quelli che hanno ottenuto il grado accademico d’Ingegnere in una delle Università dello Stato e vengono ammessi soltanto dopo aver compiuti quei corsi di pratica e subiti quegli esperimenti che saranno determinati da un regolamento approvato per Decreto Reale.
Gl’Ingegneri allievi non potranno ottenere il grado d’Ingegnere di terza classe, se non dopo aver dato prova di capacità, e sostenuto un esame nelle forme che verranno stabilite dal regolamento medesimo.

Art. 339.
I volontarj per la carriera subalterna saranno scelti fra quelli che hanno il grado di Misuratore od un grado corrispondente secondo l’ordinamento delle diverse Università o delle Scuole tecniche dello Stato, e per essere nominati Assistenti dovranno assoggettarsi a quegli esperimenti che saranno prescritti dal predetto regolamento.

Art. 340.
Gli Ajutanti di prima classe che hanno servito con distinzione potranno passare al grado d’Ingegneri di terza classe dopo tre anni almeno di grado, e prevj quegli esperimenti che verranno prescritti dal regolamento precitato.
Non più del decimo però delle nomine ad ingegnere di terza classe potranno essere conferite agli Ajutanti suddetti.

Art. 341.
I Custodi passeranno successivamente dall’una all’altra classe.
Quelli di prima classe potranno essere promossi assistenti quando sostengano gli esami prescritti per la nomina dei volontarj a Misuratori assistenti.

Art. 342.
Pel servizio speciale delle fabbriche e lavori architettonici, potranno essere chiamati, con grado competente, nel Corpo del Genio civile Architetti e diseguatori di distinta ed esperimentata capacità in questo ramo d’arte.

Art. 3/3.
Gli Ufficiali tutti del Genio civile, esclusivamente destinati al servizio tecnico dipendente dal Ministero dei Lavori pubblici, non possono prendere alcuna ingerenza in servizio di privati, di Corpi morali o di società, né accettare delegazioni dai Tribunali senza una speciale autorizzazione del Ministero dei Lavori pubblici.

Art. 344.
A tutti indistintamente gli ufficiali predetti è vietato di prendere parte nel loro interesse privato a qualunque impresa di pubblici lavori, sotto pena di essere considerati come dimissionarj.

CAPO II. Ordinamento del servizio.

Art. 345.
Il servizio del Genio civile si divide in servizio generale, ed in servizio speciale.

Art. 346.
Il simultaneo disimpegno di tutte o della maggior parte delle attribuzioni affidate al Corpo, costituisce il servizio generale.

Art. 347.
È servizio speciale quello che è limitato al disimpegno di una sola di dette attribuzioni; sono tali:
a) Il servizio per le miniere;
b) Il servizio pei canali navigabili e per quelli di irrigazione appartenenti al Demanio;
c) Il servizio pei fabbricati civili demaniali e pubblici;
d) Il servizio dei porti e spiaggie;
e) Il servizio delle strade ferrate:
f) Il servizio dei telegrafi.

Art. 348.
Pel servizio generale è istituito in ciascun capo-luogo di Provincia un ufficio centrale, diretto da un Ingegnere-Capo di prima o di seconda classe, sotto la dipendenza del quale è applicato un competente numero di Ingegneri e d’impiegati subalterni.
A ciascun Ingegnere è confidata una determinata parte del servizio della Provincia sulla proposizione dell’Ingegnere-Capo approvata dal Ministero.
In quei Circondarj poi di Provincia, pei quali se ne riconosca il bisogno, potrà essere delegato dal Ministero con domicilio permanente o temporario, alcano degl’Ingegneri o subalterni addetti all’Ufficio dell’Ingegnere-Capo.

Art. 349.
Pei servizi speciali sono istituiti gli Uffici seguenti:
a) Per le miniere. Un Ingegnere con un impiegato subalterno regge l’Ufficio in ciascuno dei distretti determinati dalla legge sulle miniere.
Gli Uffici di distretto sono posti sotto l’alta direzione di un Ispettore residente a Torino, al quale è applicato uno o più impiegati subalterni secondo le esigenze del servizio.
Tanto l’Ispettore quanto gl’Ingegneri e gl’impiegati subalterni fanno parte del Corpo del Genio civile.
b) Per i canali demaniali di navigazione e d’irrigazione.
Due uffici distinti, l’uno in Torino l’altro in Milano, posti sotto la direzione di un Ingegnere-Capo, ovvero di un Ispettore, con competente numero d’Ingegneri e d’impiegati subalterni, in parte applicati con residenza fissa a quelle località ove per la sorveglianza e la custodia dei canali può essere necessario.
Il regolamento relativo a tale specialità di servizio sarà fatto di concerto tra il Ministero dei Lavori pubblici e quello di Finanze.
c) Per i fabbricati civili, demaniali e pubblici.
Tre uffici distinti nelle principali città, cioè Torino, Milano e Genova, diretti ciascuno da un Architetto avente il grado d’Ingegnere-Capo, dal quale dipendono Architetti ed impiegati subalterni in numero adeguato al bisogno.
d) Per i porti, spiaggie e fari.
Un Ufficio centrale in Genova ha la superiore direzione ed ispezione di tutto il servizio nelle Provincie del litorale di terraferma e di Sardegna, ed assume nel tempo stesso il servizio particolare della Provincia di Genova.
Il predetto Ufficio centrale è composto di un Ispettore, di un Ingegnore-Capo e di un proporzionato numero d’Ingegneri e d’impiegati subalterni.
Per le altre Provincie il servizio è disimpegnato dagli Uffici del Genio civile in esse stabiliti pel servizio generale.
e) Per le strade ferrate.
Per le ferrovie appartenenti allo Stato o da lui esercitate, l’esercizio, l’armamento, la manutenzione della via, quella delle fabbriche attinenti all’esercizio medesimo, non meno che la condotta delle officine e tutto ciò che riguarda il materiale mobile è affidato ad un Ufficio speciale composto d’Ingegneri, di meccanici e di altri subalterni sotto l’immediata dipendenza della Direzione generale delle strade ferrate.
Per tutto quanto poi riflette la costruzione e la conservazione del corpo stradaio e dei manufatti attinenti, i lavori potranno anche essere affidati o agli Uffici provinciali o ad Ingegneri del Corpo espressamente delegati.
L’alta sorveglianza, sia per la costruzione, sia per l’esercizio delle linee concesse a società private, sarà affidata agl’Ingegneri del Corpo a termici dei relativi atti di concessione.
f) Pei telegrafi.
Il personale addetto al servizio dei telegrafi dipenderà immediatamente dalla Direzione generale delle strade ferrate, e per le linee attualmente esistenti sarà costituito secondo il regolamento emanato con Decreto Reale per questo speciale servizio.
Per le nuove linee il personale sarà determinato dalla legge stessa che ne ordina lo stabilimento.
Art. 350.
L’alta sorveglianza e la superiore ispezione degli Uffici tecnici pel servizio generale viene esercitata per turno da Ispettori annualmente designati per Decreto del Ministero dei Lavori pubblici.
Sono a tale scopo creati quattro circoli d’Ispezione, composti ciascuno di un determinato numero di Provincie.
La circoscrizione di questi circoli è stabilita da un Decreto Reale.
Per ciascuno dei circoli l’Ispettore delegato procede alla visita degli Uffici e delle località, dà le direzioni opportune. pel migliore andamento del servizio e rimane in funzioni finché ha compiuto il suo giro d’ispezione.
Il tempo, il modo e le norme relative a tale ispezione sono determinate da apposito Regolamento. L’ispezione ordinaria dei circoli non si estende ai servizj speciali.

CAPO III. Direzione superiore di ogni servizio.

Art. 351.
Il Ministero dei Lavori pubblici dà tutte le disposizioni pel regolare andamento dei varj servizj; ordina l’eseguimento di ogni lavoro; amministra tute le spese; fa o promove tutti i provvedimenti necessari all’adempimento delle sue attribuzioni.

Art. 352.
È stabilito presso il Ministero un Consiglio superiore dei Lavori pubblici, il quale dà volo sui progetti e propone la soluzione delle quistioni che sono sottoposte al suo esame dal Ministero stesso.

Art. 353.
È altresì creato presso il Ministero predetto un Consiglio superiore delle miniere per l’esame e pareri sugli affari relativi a questo ramo di servizio.

Art. 354.
Il Consiglio superiore dei Lavori pubblici è composto di tutti gli Ispettori di prima e seconda classe che non sono incaricati di uno speciale servizio.
Gli Ispettori incaricati di un servizio speciale intervengono alle sedute del Consiglio con voto deliberativo ogni qual volta vi sieno espressamente chiamati dal Ministero.

Art. 355.
Il Consiglio predetto, qualora la moltiplicità degli affari lo esiga, potrà per la spedizione dei meno importanti esser diviso in due sezioni per Decreto Ministeriale.

Art. 356.
Il Ministro dei Lavori pubblici è Presidente del Consiglio.
Vi sono due Vice-Presidenti scelti annualmente : fra gli Ispettori nominati per Decreto Reale.
Quando il Ministro non presiede il Consiglio, la presidenza è devoluta al più anziano fra i due Vice-Presidenti, e qualora il Consiglio sia diviso in sezioni, ciascuna sezione è presieduta dal Vice-Presidente designato dal Ministro.

Art. 357.
È segretario del Consiglio un Ingegnere-Capo del Genio civile, al quale è pure affidata la direzione dell’archivio tecnico del Ministero.
Per questo doppio incarico è sussidiato da un Ingegnere e dall’occorrente personale subalterno.

Art. 358.
Il Consiglio superiore delle miniere sarà composto nel modo determinato dalla legge speciale, e ne è membro nato l’Ispettore delle miniere.

Art. 359.
Il Consiglio suddetto è presieduto dal Ministro, ed in sua vece da un Vice-Presidente, scelto fra i suoi membri ed annualmente designato per Decreto Reale.

CAPO IV. Pianta numerica del personale, cogli stipendj ed altre competenze relative; e disposizioni speciali pel basso personale di servizio.

Art.360.
La pianta numerica degli impiegati di ogni genere, cogli assegnamenti che ai medesimi vengono concessi, è stabilita dalla tabella posta in fine.

Art. 361.
I locali per gli Uffici di Provincia, e per quelli di ogni servizio speciale permanente sono provvisti dall’Amministrazione, ed a ciascun Uffizio è addetto un inserviente con assegno fisso da lire 600 a lire 800 annue secondo i luoghi.

Art. 362.
Per le spese di cancelleria, di lumi, legna ed ogni altra di ufficio, sarà concessa una somma fissa ai Capi d’Ufficio, proporzionata alla maggiore o minore importanza del servizio, compresa fra lire 1,200 e lire 2,400 all’anno.

Art. 363.
Quando venga stabilita la delegazione permanente di un Ingegnere o d’un subalterno fuori della residenza dell’Ufficio centrale, gli verrà concessa una congrua indennità.

Art. 364.
I Custodi dei fiumi arginali e dei canali ricevono l’alloggio nelle case dell’Amministrazione, od altrimenti un compenso regolato secondo le consuetudini vigenti.

Art. 365.
Al basso personale destinato al servizio manuale delle strade ordinarie, ferrovie, canali, argini, porti, spiaggie e telegrafi, sarà provvisto con Regolamenti approvati per Reali Decreti secondo la natura di ciascun servizio e secondo i bisogni e le consuetudini locali.
Nei regolamenti suddetti sarà determinato il numero e l’assegno degli individui di ciascuna classe, e verranno fissate le norme per una ritenuta mensile onde formare una o più casse di mutuo soccorso per concedere sussidj e pensioni dopo prestalo un determinato servizio.

TITOLO VIII. Disposizioni generali e transitorie.

CAPO I. – Disposizioni generali.

Art. 366.
Il servizio delle miniere è regolato da una legge speciale.

Art. 367.
Per l’esecuzione di opere di pubblica utilità ognuno è obbligato a cedere la sua proprietà, mediante la debita indennizzazione, a norma della legge sulle espropriazioni.

Art. 368.
Quando il progetto di un’opera pubblica è approvato dall’Autorità competente e ne è ordinata l’esecuzione, l’opera stessa veste il carattere di pubblica utilità.
Nel solo caso di rifiuto a cedere stabili da espropriarsi, l’utilità pubblica e le proprietà da occuparsi per l’esecuzione dell’opera sono determinate per Decreto Reale.
I reclami in opposizione alla espropriazione devono portarsi unicamente contro l’utilità pubblica dell’opera e non possono far sorger questione alcuna sul progetto approvato dalla competente Autorità.

Art. 369.
Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge saranno punite con pene di polizia e con multe che potranno estendersi fino a L. 500.
Sono eccettuate le contravvenzioni relative alle strade ferrate per le quali è provveduto nell’apposito Titolo di questa stessa legge.

Art. 370.
I Regolamenti che emaneranno per l’esecuzione della presente legge, approvati per Decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato, potranno parimente contenere la comminazione di pene di polizia e di multe non eccedenti le L. 300.

Art. 371.
Oltre le pene di polizia e le multe predette, ed il sequestro, ove occorra, degli oggetti colti in contravvenzione, si intenderà sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni a termini della legge comune.

Art. 372.
I verbali di accertamento delle contravvenzioni, redatti nelle forme volute dalla legge, possono essere falli da qualsiasi agente giurato della pubblica Amministrazione, non che da quelli dei Comuni e dai Carabinieri Reali.

Art. 373.
L’Autorità amministrativa provinciale, dopo avere riconosciuto la regolarità delle denuncie, inteso il parere dell’Ufficio del Genio civile, e, se trattasi di fatti gravi, dopo avere prese le direzioni del Ministero dei Lavori pubblici, ordina, ove d’uopo, la riduzione delle cose in pristino stato, o nei casi di urgenza è autorizzata a farla eseguire d’ufficio immediatamente.
La medesima Autorità, sentito il contravventore, provvede pel rimborso a di lui carico delle spese degli atti, ed ove ne sia il caso, della esecuzione d’ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendolo riscuotere nelle forme e coi privilegi dei tributi diretti.
Spetta inoltre alla suddetta Autorità di promuovere, se lo giudicherà del caso, l’azione penale.

Art. 374.
Sono abrogate le leggi, i regolamenti e le consuetudini in vigore nelle diverse località, che fossero contrarie alla presente legge.

САРО ІІ. Disposizioni transitorie.

Art. 375. La percezione dei pedaggi di cui all’art. 24 di questa legge, se si faccia in via economica dall’Amministrazione, cesserà al principio dell’anno 1860.
Se tale percezione è data in appalto, essa non potrà durare oltre la scadenza dei relativi contratti.

Art. 376.
Rimangono soppressi i titoli, i gradi e le distinzioni del personale pel servizio dei pubblici lavori, portati dalle leggi e dai regolamenti fin qui in vigore nelle antiche e nelle nuove Provincie dello Stato, che non fossero conformi alle disposizioni della presente-legge.

Art. 377.
La posizione dell’attuale personale in attività di servizio, appartenente al Genio civile, alle pubbliche costruzioni, ai canali, alle miniere ed altri ufficj d’arte, sarà regolata con giusta equiparazione di grado e di assegno.

Art. 378.
Nel nuovo ordinamento del Corpo del Genio civile gli Ingegneri assistenti e gli allievi edili che attualmente sono in servizio in Lombardia, potranno essere nominati ajutanti, conservando il titolo di Ingegnere, ed il corrispondente diritto a percorrere la superiore carriera.

Art. 379.
Sino all’attuazione dell’ordinamento del servizio dei pubblici lavori portata della presente legge, resterà in vigore l’ordinamento attuale.

Art. 380.
Finché non emanino i regolamenti per la compiuta esecuzione della presente legge, resteranno in vigore i regolamenti attuali.
Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Dato a Torino, addi 20 novembre 1859.
VITTORIO EMANUELE.
MONTICELLI.

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