Legge sulla Gran Corte dei Conti del Regno delle Due Sicilie

Legge organica della Gran Corte dei Conti del Reali Domini al di qua del Faro del 29 Maggio 1817.

FERDINANDO I.

Categoria: Regno delle Due Sicilie

TITOLO I. Ordinazione e composizione della Gran Corte de’ Conti del nostri Domini al di qua del Faro.

Art. 1. La Regia Corte de’ Conti instituita in tempo dell’occupazione militare è abolita.
Erigiamo pe’ nostri Domini al di qua del Faro una Gran Corte dei Conti.
2. La Gran Corte de’ Conti sarà composta di un Presidente, di tre vice-Presidenti, di dieci Consiglieri, di sei Supplenti, di un Procurator Generale, di tre sostituti col titolo di Avvocati Generali, di un Segretario Generale, di un Cancelliere, di un vice-Cancelliere, di un Archivario, di un Ajutante dell’Archivario, di un numero proporzionato di Razionali, di un Cassiere del proventi fiscali, e di un numero corrispondente di Uscieri.
5. Il pubblico Ministero presso la Gran Corte dei Conti sarà rappresentato dal nostro Procurator Generale, e da tre Avvocati Generali.
4. Tutti i Magistrati ed il Segretario Generale della Gran Corte vestiranno la toga.
I Razionali, il Cancelliere ed il vice-Cancelliere vestiranno la mezza toga.
5 il Presidente e vice-Presidenti, i Consiglieri, il Procurator Generale, gli Avvocati Generali, il Segretario Generale, il Cancelliere ed il vice-Cancelliere, i Razionali, l’Archivario ed il suo Ajutante, il Cassiere e gli Uscieri saranno nominati da Noi sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze. I Supplenti che verranno scelti tra i Razionali della stessa Gran Corte saranno del pari da Noi nominati.

TITOLO II. Attribuzioni della Gran Corte de’ Conti e sua divisione in Camere.

6. La Gran Corte de’ Conti è da Noi ordinata ed istituita:
1° per discutere ed esaminare tutti i gravami in materia di contenzioso amministrativo secondo la nostra legge del 21 di Marzo di quest’anno;
2° per giudicare i conti annuali delle rendite e delle spese del Regio Erario, i conti delle Provincie, e di quei Comuni che hanno uno stato discusso decretato da Noi a termini della nostra legge del 12 Dicembre 1816;
3° per giudicare in prima istanza le controversie che saranno enunciate nell’art. 14 della presente legge.
7. La Gran Corte de Conti sarà divisa in tre Camere. La prima assumerà il titolo di Camera del contenzioso amministrativo, e le altre due di Camere dei conti.
8. Ciascuno delle Camere indicate nell’articolo precedente giudicherà le materie che le sono attribuite colla presente legge.
9. La Camera del contenzioso amministrativo sarà composta, oltre il Ministero pubblico d’un vice-Presidente e di quattro Consiglieri.
Le due Camere de’ Conti saranno composte ciascuna di un vice-Presidente, e di tre Consiglieri, oltre il pubblico Ministero.
La prima delle dette tre Camere non potrà dirsi costituita, e quindi non potrà deliberare, se non vi sieno quattro votanti: le altre due, se non ve ne sieno tre.
Il Presidente presederà a suo arbitrio a quella delle tre Camere, che crederà più convenire al buon servizio dell’amministrazione.
In quella delle tre Camere, ove si troverà a presedere, darà il suo voto.
I Supplenti rimpiazzeranno i Consiglieri nelle sole due Camere dei Conti.

TITOLO III. Attribuzioni della Camera del contenzioso amministrativo.

10.La Camera del contenzioso amministrativo è incaricata di esaminare tutti i gravami, che sono stati, o saranno prodotti avverso le decisioni, provvedimenti, o ordinanze.
Primo del Consigli d’Intendenza.
Secondo de Commissari ripartitori incaricati della esecuzione delle decisioni emesse dall’abolita Commessione feudale.
11. Per esecuzione dell’articolo precedente e della legge del 21 Marzo di questo anno, alla Camera del contenzioso amministrativo si apparterrà l’esame di gravami, che saranno portati contro le decisioni de’ Consigli d’Intendenza per le cause di contenzioso amministrativo riguardante la nostra Real Casa, i nostri siti Reali, la direzione de beni riservati a nostra disposizione, e la direzione de beni donati e reintegrati allo Stato.
12. In seguito della nostra legge, che ci riserbiamo di pubblicare, sul contenzioso amministrativo del Tavoliere di Puglia, si apparterrà alla detta Camera, l’esame del gravami che saranno prodotti avverso le decisioni relative alle quistioni insorte, o che potranno insorgere tra il fisco ed i particolari nella esecuzione del contratti celebrati per la censuazione del Tavoliere, o tra i censuari, i comuni, i corpi morali, il fisco ed i privati rispettivamente sulle censuazioni fatte e da farsi.
13. Sarà inoltre fra le attribuzioni della Camera anzidetta l’esame de ricorsi che saranno prodotti avverso le liquidazioni spedite contro i contabili debitori dello Stato affin di agirsi presso del potere giudiziario per l’espropria del loro beni, o di quelli de cauzionari. I ricorsi pro lotti avverso le liquidazioni non ne impediranno l’esecuzione, salvo alla Camera di proporne a Noi la sospensione in quel casi, nei quali man festa mente si vedesse, anche prima di farsene formalmente l’esame, che il ricorso fosse fondato in giustizia.
14. La Camera enunciata di sopra giudicherà, in quanto si appartiene al contenzioso amministrativo, di tutte le controversie relative.
Primo all’esecuzione del contratti celebrati co’ nostri Ministri di Stato.
Secondo ai lavori e forniture eseguite per servizio dei loro rispettivi Ministeri.
Le decisioni della Camera del contenzioso amministrativo per le cause enunciate nel presente articolo, potranno essere impugnate nel modo stesso che per le decisioni delle due Camere de conti sarà prescritto nell’art. 19.
15. La stessa Camera è incaricata di dare il suo parere sulle liquidazioni delle pensioni a termini dell’articolo II del nostro Decreto del 3 di Maggio 1816.
16. Apparterrà finalmente alla medesima il giudicare sulle ricuse prodotte avverso un’intiero Consiglio d’Intendenza.
17. La Camera del contenzioso amministrativo non pronunciando che sopra oggetti di amministrazione pubblica, le sue decisioni non potranno eseguirsi che dopo la nostra Sovrana approvazione.

TITOLO IV. Attribuzioni alle camere a conti

18. Le due Camere de conti sono destinate a giudicare i conti delle rendite e delle spese del danaro regio, i conti delle Provincie, e di quei Comuni che hanno uno stato discusso decretato da Noi.
Il metodo e le forme celle quali dovranno i conti esser presentati, i doveri dei contabili relativi a questo oggetto, il procedimento da osservarsi nelle Camere dei conti, e la estenzione delle di loro competenze, saranno da Noi ordinati con altro nostro Decreto. Fino alla pubblicazione di un tal Decreto rimarranno in osservanza i regolamenti da Noi provvisoriamente conservati.
19. Le decisioni delle Camere de conti potranno essere impugnate nello spazio di tre mesi, a contare dal giorno della loro notificazione, presso la Camera dell’Interno e delle Finanze del Supremo Consiglio di Cancelleria, ne’ casi e nel modo che sarà da Noi con altro nostro Decreto ordinato.
Le decisioni delle due Camere de conti saranno esecutive, non ostante l’impugnazione presso il Supremo Consiglio di Cancelleria. Qualora dalla verificazione o discussione di altri conti si discovrisse qualche errore di calcolo o di posizione, ovvero qualche omissione, falsità o doppio impiego, a richiesta del pubblico Ministero, o del contabile, potrà il conto precedente essere dalla Camera riveduto.
Potrà egualmente il Contabile dimandare che il suo conto sia riveduto, ove la sua dimanda sia fondata sopra documenti rinvenuti dopo emanata la decisione.
Per devenirsi alla revisione del conto, le Camere inteso il pubblico Ministero, dovranno deliberare, se la dimanda sia ammessibile in forza della presente legge.

TITOLO V. Attribuzioni delle due Camere de conti riunite e di tutte tre le Camere della Gran Corte de’ Conti in seduta generale.

20. I conti annuali della Tesoreria Generale, e dei banchi saranno esaminati e discussi dalle due Camere riunite. Quelli del debito pubblico e della cassa di ammortizzazione, dalle tre Camere riunite in seduta generale.
21. Le decisioni che saranno profferite nei casi enunciati nell’articolo precedente, non saranno eseguite senza la nostra Sovrana approvazione.
Esse potranno essere altresì impugnate, tanto dal pubblico Ministero, quanto da contabili, presso la camera dell’Interno, e delle Finanze del Supremo Consiglio di Cancelleria senza che ciò ne impedisca l’esecuzione.

TITOLO VI. Del Presidente e del Procurator Generale presso la Gran Corte de’ Conti.

22. Il Presidente, oltre alle altre sue particolari attribuzioni che sa ranno da Noi indicate, fra le disposizioni generali della presente legge, è incaricato di mantenere il buon ordine e la polizia interna nelle sedute della Gran Corte de’ Conti.
Egli adempirà ancora a tutti quei doveri che gli sono imposti nel la legge sulla procedura amministrativa.
23. La disposizione dell’articolo precedente è applicabile ancora a vi ce-Presidenti nelle rispettive loro Camere, in caso di assenza del Presi dente.
24. Il Presidente ed i vice-Presidenti, in caso di assenza, o di altro legittimo impedimento, saranno rispettivamente rimpiazzati il Presi dente, dal vice-Presidente più antico, ed i vice-Presidenti nelle rispettive Camere dal Consigliere più antico nell’ordine di nomina.
25. Il Procurator Generale veglierà alla esatta osservanza delle leggi, e del regolamenti, ed alla conservazione della disciplina del corpo, ed alla esattezza del servizio degl’impiegati.
Egli adempirà in oltre presso le medesime a tutte le funzioni, che sono inerenti allo esercizio del Ministero pubblico.
26. Gli Avvocati generali non parteciperanno a queste funzioni, che sotto la Camera, la direzione ove crederà del Procuratore che il loro Generale servizio. Questi possa essere destinerà più presso utile.
27. Il Ministero pubblico dovrà essere inteso necessariamente in tutti gli affari che si tratteranno nella Gran Corte dei Conti.
28. Il Procuratore Generale, in caso di assenza o altro legittimo impedimento, sarà rimpiazzato dal più antico degli Avvocati generali per tutti gli atti del pubblico Ministero.

TITOLO VII. Del Segretario Generale, e del Cancelliere.

29. Il Segretario generale della Gran Corte dei Conti, è incaricato;
1° di tenere il registro delle discussioni e delle deliberazioni, che saranno prese nelle sedute della Camera del contenzioso e delle Camere riunite in seduta generale secondo l’articolo 21 della presente legge;
2° di redigere e contrassegnare le decisioni delle medesime,
3° di conservare le minute e tutte le altre carte relative agli affari attribuiti, così alla Camera del contenzioso, che alle Camere riunite.
In caso d’impedimento il Cancelliere, e questi anche impedito, il vice-Cancelliere lo potranno supplire nelle sedute delle camere riunite.
30. Il Cancelliere è incaricato:
1° di tener registro delle discussioni, e deliberazioni che saranno prese dalle due Camere dei conti, presso una delle quali esso sarà supplito dal vice-Cancelliere;
2° di contrassegnare le spedizioni e gli estratti degli arresti e delle deliberazioni che saranno emesse dalle dette due Camere, e redatte da Razionali commessari.
3° di conservare le minute e tutte le altre carte relative agli affari di competenza delle medesime.
31. La polizia interna e la superiore direzione della segreteria generale si apparterranno al nostro Procuratore Generale.

TITOLO VIII. Dei Razionali.

32. I Razionali saranno incaricati di verificare tutti i conti che saranno loro commessi. Essi faranno le osservazioni prescritte dalle leggi su di tutti gli articoli di rendita, appoggiandole sulle leggi e decreti, e per gli articoli delle spese, su i crediti da Noi accordati. Faranno ancora le osservazioni che concernono la composizione del conto, e le prove in appoggio di ciascun articolo.
35. Essi interverranno nelle sedute delle Camere, e nelle sole discussioni dei conti che da loro si proporranno, il Razionale relatore avrà voto deliberativo.
34. Il loro numero per ora si rimarrà a venti.
35. Un nostro Decreto particolare determinerà il modo come dovranno essere prescelti i Razionali della Gran Corte dei Conti, i requisiti che dovranno concorrere nella loro elezione, e l’economia del loro servizio, collo stesso Decreto ci riserbiamo di provvedere sul modo della elezione dei pro razionali, e sul loro numero.

TITOLO IX. Degli Uscieri.

36. Gli Uscieri addetti alla Gran Corte dei Conti avranno esclusiva mente il dritto d’istrumentare nella Capitale, e nella Provincia di Napoli per tutti gli atti concernenti la procedura degli affari sottomessi al suo giudizio.
37. Alla udienza della Gran Corte vi sarà una tabella che indicherà i nomi e cognomi di tutti gli Uscieri addetti al suo servizio.
38. Essi saranno soggetti a tutte le leggi e regolamenti riguardanti i dritti ed i doveri degli Uscieri in generale.

TITOLO X. Dei soldi della Gran Corte de’ Conti.

39. Il soldo dei componenti la nostra Gran Corte dei Conti è fissato nel seguente modo, e sarà pagato in rate mensili, e non sarà soggetto ad altra ritenuta che a quella del 2% per 100 pel monte delle vedove e dei ritirati:
Presidente annui . . . . . . . . . . . . . . . duc. 3600
Vice-Presidente annui . . . . . . . . . . . . . « 2100
Consigliere annui. . . . . . . . . . . . . . . . « 1800
Procuratore Generale annui . . . . . . . . . . « 3600
Avvocati Generali annui . . . . . . . . . . . . « 2000
Segretario Generale annui. . . . . . . . . . . « 1440
Cancelliere annui. . . . . . . . . . . . . . . « 1000
Il vice-Cancelliere annui . . . . . . . . . . . « 600
L’Archivario annui . . . . . . . . . . . . . . . « 480
Aiutante annui . . . . . . . . . . . . . . . . . « 240
Razionale annui . . . . . . . . . . . . . . . . « 600
Cassiere annui. . . . . . . . . . . . . . . . . « 360
Usciere annui. . . . . . . . . . . . . . . . . . « 120

TITOLO ULTIMO. Disposizioni generali.

40. Il Presidente, o chi ne farà le veci secondo l’articolo 25 avrà le seguenti attribuzioni inerenti al suo officio:
1° in caso di parità in una delle tre Camere di designare il vice-Presidente o uno dei Consiglieri delle altre Camere per dirimerla;
2° di designare i supplenti;
3° di far le commesse ai Consiglieri della Camera del contenzioso amministrativo, ed ai Razionali delle due Camere dei Conti;
4° di decidere le quistioni dei Commessari;
5° di sottoscrivere tutti gli ordini da notificarsi sopra luogo.
41. La corrispondenza delle Camere della Gran Corte dei Conti, sia che agiscano isolatamente o riunite in seduta generale, tanto coi nostri Segretari di Stato Ministri, quanto con tutte le altre autorità costituite avrà sempre luogo per mezzo del nostro Procuratore Generale.
42. La Gran corte presenterà un regolamento che fissi il suo servizio interno. Il Procurator generale presenterà a Noi per mezzo del nostro Ministro delle Finanze, il progetto del servizio della Segreterta Generale, del Cancelliere e del vica-Cancelliere.
Questo progetto indicherà ancora il numero degl’impiegati necessari.
43. La distribuzione dei vice-Presidenti e dei Consiglieri nelle tre Camere sarà fatta dal nostro Ministro delle Finanze, sulla proposizione del Presidente, e del Procurator generale.
44. Se il numero dei votanti della Camera del contenzioso amministrativo sarà minore di quattro, per assenza o per impedimento dei suoi membri saran suppliti i voti mancanti dal Presidente, dai vice-Presidenti, e dai Consiglieri delle Camere dei conti, gradatamente prima gli uni e poi gli altri. Avvenendo che il numero dei votanti nelle Camere dei Conti sia minore di tre, i voti mancanti saran suppliti dai Razionali Consiglieri supplenti.
45. La gratificazione annuale dei Razionali a contare dal 1° Luglio di quest’anno sarà aumentata da dodici a diciottomila ducati.
Da una tale somma saranno prelevati ducati 1080 per essere distribuiti ai sei Razionali Consiglieri supplenti in compenso delle funzioni che essi in mancanza dei Consiglieri disimpegnano nelle Camere dei conti; senza che un tale compenso sia loro d’impedimento per partecipare alla gratificazione dei conti loro commessi come Razionali.
Il detto fondo di gratificazione sarà ripartito ai Razionali per premio dei conti che da essi saranno liquidati, da non percepirsi che per terza parte alla presentazione del conto, e per le altre due terze parti a lavoro finito.
Le gratificazioni assegnate alla liquidazione di ciascun conto saranno determinate da un regolamento da Noi approvato.
46. Dei tre Avvocati generali ne saranno dal Nostro Ministro delle Finanze sulla proposizione del Procuratore Generale, designati due, i quali oltre alle incombenze del pubblico Ministero nella Gran Corte dei Conti l’uno sarà addetto a soprintendere alla scrittura reale, ed il secondo al l’archivio della stessa Gran Corte dei Conti.
47. Modificando Noi l’articolo 6° del nostro Decreto dei 27 Dicembre 1815 sulla organizzazione della Tesoreria Generale con cui fu disposto che le funzioni dell’abolito ufficio di Agente del contenzioso fossero adempiute da uno dei sostituiti del Procuratore Generale, le dette funzioni ci riserbiamo di addossarle o ad uno dei detti sostituti, o ad un vice-Presidente, o Consigliere della nostra Gran Corte dei Conti, secondo le particolari circostanze, che nei detti magistrati concorreranno per lo più esatto andamento del nostro Real servizio.
48. La forza armata per lo mantenimento della polizia, e del buono ordine nelle sedute della Gran Corte sarà fornita dall’Intendenza di Napoli.
49. Il Presidente, i tre vice-Presidenti ed il Procuratore Generale, ed in caso di suo impedimento l’Avvocato generale da lui designato, si riuniranno in Commessione in uno dei giorni di vacanza di ciascuna settimana per dare il parere richiesto loro dai nostri Ministri dell’Interno e delle Finanze nelle materie correnti di amministrazione di competenza dei loro Ministeri, meritevoli di un certo esame, e che non sieno della natura di quelle che abbiamo Noi riservate al giudizio del nostro Supremo Consiglio di Cancelleria.
Il Segretario generale della Gran Corte dei Conti sarà ancora Segretario generale di questa Commissione. Tre dei quattro componenti la Commissione saranno sufficienti a deliberare, e mancando anche il numero di tre, il Segretario generale sarà supplente.
50. Il Procuratore generale, i due Avvocati generali presso la nostra Gran Corte dei Conti, e l’Ispettore generale delle contribuzioni di rette, comporranno il Consiglio delle imposizioni dirette, nel modo ordinato dal nostro Decreto dei 28 Agosto dell’anno 1816 quale vogliamo che faccia parte di questa nostra legge.
Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta e riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, munita del Nostro gran sigillo, e contrassegnata dal Nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del Regno delle Due-Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto Regno; per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne l’adempimento.
Il nostro Ministro Cancelliere del Regno delle Due Sicilie è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

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