Legge sull’amministrazione civile del Regno delle Due Sicilie

Legge sull’amministrazione civile del Regno delle Due Sicilie del 1816

Categoria: Regno delle Due Sicilie

Caserta 12 Decembre 1816.
FERDINANDO I

L’Amministrazione civile, prima base di tutte la amministrazioni dello Stato e della prosperità nazionale, ha interessato il nostro Real animo disposto constantemente a promuovere ogni istituzione tendente a consolidare la felicità del nostri amatissimi sudditi. Volendo Noi ristabilire
i principi di ordine e di economia che debbono regolarla, fissare i suoi rapporti colle altre amministrazioni pubbliche, e garentire i suoi mezzi, che debbono essere interamente consecrati ad aumentare la floridezza dello Stato; ci siamo determinati a promulgare tutte le differenti disposizioni relative all’amministrazione suddetta, che l’esperienza, i progressi attuali della società, ed il ben-essere de popoli che la Providenza ci ha confidati, han rese non solo utili ma necessarie;
Quindi sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro dell’Interno, inteso il Consiglio del nostri Ministri di Stato, abbiamo colla presente legge sanzionato e sanzioniamo quanto segue:

TITOLO PRELIMINARE. DIVISIONE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E SUA DIPENDENZA.

Art. 1. L’amministrazione civile del nostri Reali Domini al di quà del Faro è divisa in provinciale, distrettuale e comunale. Essa siegue la circoscrizione stabilita nella nostra legge del 1° di Maggio 1816.
2. L’amministrazione civile è nella immediata ed esclusiva dipendenza del Ministro dell’Interno.

PARTE II PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE.

TITOLO I. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, SUA COMPOSIZIONE, ED ATTRIBUZIONI DE FUNZIONARI CHE LA COMPONGONO.

5. È stabilita per l’amministrazione di ciascuna Provincia una Intendenza, la quale ha un Intendente, un Segretario generale, un Consiglio d’Intendenza, ed una Segreteria corrispondente.
Vi è inoltre in ogni Provincia un Consiglio Provinciale.

CAPO I. Intendente.

4. L’Intendente è la prima autorità della Provincia. Esso è incaricato dell’amministrazione dei Comuni de quali è l’immediato tutore, di quella del pubblici stabilimenti; ed in generale di tutta l’amministrazione
interna; dell’amministrazione finanziera; della reclutazione del nostro esercito, e di ogni altro servizio militare che non è confidato a particolari autorità ed amministrazioni militari; dell’alta polizia, esclusa la sola provincia di Napoli finché in essa vi sarà una Prefettura di Polizia.
In ogni altra Provincia le attribuzioni di Prefetto sono fuse in quelle d’Intendente; e quando per circostanze straordinarie occorresse di nominarsi un agente di polizia, esso sarà sempre sotto gli ordini dell’Intendente.
5. L’Intendente è sotto gli ordini e la corrispondenza immediata del Ministero dell’Interno, per tutto ciò che ha rapporto all’amministrazione interna;
del Ministero delle Finanze, per tutto ciò che concerne le rendite pubbliche, e la vigilanza che esso esercita sugli agenti delle medesime;
del Ministero di Guerra, per tutto ciò che interessa la reclutazione, ed ogni altro servizio militare:
del Ministero della Marina, per tutto ciò che ha rapporto al servizio della stessa;
del Ministero della Polizia Generale, in tutto ciò che riguarda la pubblica sicurezza.
L’Intendente corrisponderà inoltre con ogni altro nostro Ministero, o Segreteria di Stato, e ne dipenderà in tutto ciò che essi gli commetteranno ne rispettivi dipartimenti.
6. L’Intendente invigila alla pubblicazione delle nostre Leggi e Decreti, e dà le analoghe istruzioni per accelerarne l’esecuzione. Fa lo stesso pei regolamenti ed ordini Ministeriali. Gli atti che si pubblicano dall’Intendente per tali oggetti, avranno il nome d’istruzioni o di ordinanze, secondo i casi.
Quando però si trattasse di richiamare in osservanza una disposizione legislativa, o un regolamento caduto in desuetudine, l’Intendente richiederà la superiore autorizzazione per mezzo del Ministero competente.
7. L’Intendente pubblicherà per le stampe, e comunicherà a funzionarì suoi subordinati un giornale periodico, che riunisca tutti gli atti e le operazioni del Governo e dell’amministrazione pubblica.
8. L’Intendente riceve le domande e le doglianze dei Comuni, dei pubblici stabilimenti, e del particolari nelle materie di sua competenza, e vi provvede a norma delle Leggi, Decreti e Regolamenti in vigore. Ove sorga dubbio, e qualora il caso non sia preveduto, il riferirà col suo parere al Ministero competente.
9. Qualora il dubbio, che, a termini, dell’articolo precedente, dev’essere presentato dall’Intendente alla decisione di uno de’ nostri Ministri, interessi il Ministero dell’Interno, dovrà il medesimo essere risoluto di accordo de due Ministri, da quello, cioè, cui si è fatto il rapporto, e dal Ministro dell’Interno.
A tal effetto l’Intendente rimetterà un duplicato del suo rapporto al nostro Ministro dell’Interno.
Nel caso in cui i Ministri fossero discordi fra loro per la risoluzione del dubbio, sarà lo stesso presentato alla nostra superiore decisione.
Se il dubbio proposto non può essere risoluto che dalla nostra autorità Sovrana, ciascuno de Ministri ci presenterà un rapporto motivato sull’oggetto di cui sarà quistione, e ci farà conoscere la sua particolare opinione.
10. I Comuni, gli Stabilimenti pubblici, ed i particolari, i quali si credessero lesi, ciascuno li ciò che tocca il proprio interesse, da provvedimenti presi dall’Intendente a termini dell’art. 8, e non ne avessero potuto ottenere la riforma, avranno il dritto di reclamare a quello tra i nostri Ministri cui l’affare appartiene, per le convenienti disposizioni di giustizia.
Il termine a reclamare è fissato ad un mese, il quale comincerà a decorrere venti giorni dopo quello in cui avranno presentato le loro doglianze all’Intendente della Provincia, e questi non avrà dato alcuna disposizione sulle medesime.
Nelle materie generali, o di ordine pubblico, gli atti dell’Intendente potranno essere modificati o rivocati, qualunque sia l’elasso del tempo scorso dal giorno in cui avranno avuto luogo.
Il reclamo prodotto presso i nostri Ministri non sospende l’esecuzione del provvedimento dato dall’Intendente, eccetto il caso in cui fosse di versamente ordinato da Noi o da nostri Ministri, secondo le diverse circostanze e la diversa specie di reclami.
11. La gendarmeria, la legione provinciale, e la pubblica forza in terna sotto qualunque denominazione, sono nella dipendenza ed a disposizione dell’Intendente per lo servizio dell’amministrazione che gli è con fidata; restando però l’una e le altre per la disciplina militare sotto il comando del rispettivi loro superiori.
12. L’Intendente può richiedere in iscritto al Comandante della Provincia la forza militare delle truppe del nostro esercito, che si trovano sotto i di costui ordini nella Provincia medesima, sempreché il servizio pubblico lo esiga. Il Comandante non può in verun caso negargliela.
13. L’Intendente visiterà nel corso di ogni biennio tutti i Comuni ed i pubblici Stabilimenti della sua Provincia, ne riconoscerà la situazione fisica e morale, e ci proporrà per mezzo del Ministro dell’Interno il modo di migliorarla. Esso risolverà sopra luogo le controversie che abbisognano della sua oculare ispezione: ed osservando da vicino le risorse ed i bisogni del Comuni, e del pubblici Stabilimenti, vi provvederà colle sue facoltà ordinarie, o provocherà, ove occorra, le superiori determinazioni.
Egli preverrà tutti i nostri Ministri del giorno in cui darà principio al suo giro per la Provincia.
14. L’Intendente essendo la prima autorità provinciale, ha la presidenza di ogni Commessione o Consiglio fisso o temporaneo che sia stabilito nella Provincia, per qualsivoglia ramo di amministrazione, qualunque sia la dignità o il grado degl’individui che lo compongono.
15. L’Intendente dovrà ancora nei casi e nel modo determinato dalla legge elevare i conflitti di giurisdizione tra le autorità giudiziarie ed amministrative.
16. Egli è inoltre incaricato di rivelare alle autorità competenti i delitti e misfatti, e gli autori del medesimi, che pervengono a sua conoscenza, come pure di sopravegliare e riferire a Ministri tutte le dilapidazioni, malversazioni ed abusi di qualunque natura, commessi nella Provincia.
17. L’Intendente ci farà conoscere per mezzo del nostro Ministro del l’Interno i nomi di quelli tra i nostri sudditi che avran meritato la nostra Sovrana benevolenza per travagli e per azioni utili alla società.
18. E vietato espressamente agl’Intendenti di stabilire alcuna imposizione per qualunque motivo, ripartirne alcuna al di là delle somme e del tempo fissato dalla legge, o di fare alcun imprestito, senza esservi autorizzati. Potranno bensì farsi autorizzare da Noi, o dai nostri Ministri, secondo i diversi casi, allo stabilimento de mezzi propri a procurare i fondi necessari pei bisogni impreveduti ed urgenti.

CAPO II. Segretario Generale.

19. Il Segretario generale è il principale collaboratore dell’Intendente nell’amministrazione della Provincia.
Egli è sotto gli ordini immediati dell’Intendente, il direttore ed il capo dell’archivio, e di tutti gli uffizi che compongono la Segreteria del l’Intendenza, la di cui polizia gli è interamente affidata.
quindi incaricato dell’ordine, della custodia e della spedizione delle carte; d’invigilare all’adempimento delle disposizioni dell’Intendente; e di richiamare l’attenzione del medesimo sui disordini che conoscesse, sia nell’amministrazione della Provincia, sia nell’interno della Segreteria.
Egli contrassegna la firma dell’Intendente in tutti gli atti pubblici, ed autentica colla sua firma e col sigillo dell’Intendenza, di cui egli è il depositario, le copie degli atti che si estraggono dalla Segreteria.
Egli rimpiazza l’Intendente nell’esercizio delle sue funzioni, in ogni caso di assenza o impedimento, eccetto i soli casi in cui venisse da Noi altrimenti determinato.
Il Segretario generale rimpiazza l’Intendente nelle attribuzioni, non già negli onori. In conseguenza egli convoca e presiede nell’Intendenza invece dell’Intendente, ne casi di assenza o di assoluto impedimento del medesimo, i Consigli e le Commessioni stabilite nella Provincia, senza prendere mai la precedenza e il rango sulle autorità più graduate che v’interverranno.

CAPO III. Consiglio d’Intendenza.

20. Il Consiglio d’Intendenza è il Giudice esclusivo del contenzioso amministrativo, il quale è essenzialmente separato dal contenzioso giudiziario.
I limiti del contenzioso amministrativo, e le forme che vi si debbono osservare, saranno fissate con leggi particolari.
21. Il Consiglio d’Intendenza si compone di cinque’ Consiglieri nelle Intendenze di prima classe, di quattro in quelle di seconda, e di tre in quelle di terza.
22. I Consiglieri d’Intendenza, oltre le occupazioni ordinarie del Consiglio, possono ricevere dall’Intendente commessioni e delegazioni straordinarie, così in residenza, come fuori, per servizio dell’amministrazione.
Uno tra essi, a scelta dell’Intendente, rimpiazzerà il Segretario generale ne casi di assenza o impedimento.
23. Il Consiglio è preseduto dall’Intendente, sempreché esso v’interviene. In sua assenza è preseduto dal Consigliere più anziano in ordine di nomina. La presidenza attribuita all’Intendente non può in sua assenza essere esercitata dal Segretario generale, il quale può solo intervenire nel Consiglio, per darvi qualche schiarimento, sempreché ne sia richiesto dall’Intendente o dal Consiglio stesso.
24. Il Consiglio d’Intendenza per poter deliberare dev’essere composto di tre votanti almeno. La deliberazione è nella maggioranza de’ voti.
Intervenendo l’Intendente al Consiglio, e formandosi parità in un numero pari di votanti, il voto dato da lui è preponderante, e decide la controversia.
Mancando il numero de votanti prescritto in questo articolo, l’Intendente può destinare momentaneamente ai Consiglieri assenti o impediti, uno o più supplenti tra i Consiglieri Provinciali che non sieno membri di un Tribunale qualunque.
Il supplemento del Consiglieri Provinciali sarà gratuito, eccetto il caso che essi suppliscono a qualche piazza vacante: allora loro è dovuto il soldo corrispondente alla piazza.
25. Le deliberazioni del Consiglio prendono il nome di avvisi, se saran richieste dall’Intendente per sua istruzione, o per parere da rimettersi ad altra autorità, e di decisioni, se saranno pronunziate in materia di sua giurisdizione ordinaria.
6. Le decisioni del Consigli sono definitive ed esecutive, salvo il solo ricorso devolutivo all’autorità superiore. E vietato a qualunque autorità di sospenderne o di arretrarne la esecuzione. Soltanto in caso di ricorso, l’autorità che dee esaminarlo, scorgendo a prima vista nel provvedimento una manifesta infrazione di legge ed ingiustizia, può ordinarne la sospensione nel modo determinato dalla legge.
27. Un capo o un vice-capo di Ufficio della Segreteria dell’Intendenza destinato dall’Intendente farà le funzioni di Segretario del Consiglio, e sarà incaricato della formazione e conservazione degli atti e registri, i quali però faranno parte della Segreteria, e saranno legalizzati, come ogni altro atto dell’Intendenza, dal Segretario generale.

CAPO IV. Segreteria dell’Intendenza, ed Archivio Provinciale.

28. La Segreteria di ogni Intendenza sarà divisa in uffizi, secondo le attribuzioni de diversi Ministeri. Nelle dipendenze della Segreteria vi sarà un Archivio Provinciale destinato al deposito delle carte di tutte le amministrazioni della Provincia; esclusa la sola Segreteria di Napoli, la quale non avrà niente di comune coll’Archivio generale di Napoli ch’è affidato ad una amministrazione separata.
Sarà formato per tutte le Intendenze un piano uniforme e verrà adattato alle circostanze di ciascuna.
29. Il piano delle Segreterie delle Intendenze e degli Archivi provinciali, compreso quello di Napoli, sarà determinato tra sei mesi con un regolamento del Ministero dell’Interno. Il piano conterrà la divisione dei carichi de rispettivi uffizi, la pianta degl’impiegati, i quali saranno di visi in capi di ufficio, vice-capi, ed uffiziali, colla indicazione de soldi rispettivi e l’ordine dell’Archivio.

CAPO V. Consiglio Provinciale.

30. Il Consiglio Provinciale da cui la Provincia è rappresentata, esamina e discute i voti del Consigli distrettuali; vota la quantità della sovrimposta facoltativa, che crede necessaria per le spese particolari della Provincia, e ne propone l’impiego; forma sulla proposizione dell’Intendente, il progetto dello stato discusso Provinciale, che dev’essere sottomesso alla nostra approvazione dal Ministro dell’Interno; discute il conto morale dell’Intendente sull’impiego de fondi Provinciali, dà il suo parere sullo stato della Provincia e dell’amministrazione pubblica, particolarmente sulla condotta e sulla opinione generale del pubblici funzionari, e propone i mezzi che crederà più conducenti a renderlo migliore; nomina le deputazioni per la direzione e la vigilanza sulle opere pubbliche Provinciali; propone i fondi per le opere medesime; discute il conto morale dell’impiego di tali fondi, e dà il suo avviso su i progressi delle opere, e sugli espedienti da adottarsi per migliorarne l’esecuzione; destina, ove lo creda opportuno, uno o due Deputati scelti nel suo seno o fuori, per sollecitare presso l’Intendente o presso i Ministeri la risoluzione ed il compimento delle sue deliberazioni.
31. I Consigli Provinciali si riuniranno una volta l’anno e propriamente nel quinto giorno dopo la chiusura del Consigli Distrettuali; la loro unione non può durare più di venti giorni. Essi non possono discutere e de liberare se non se sulle materie che sono indicate nell’articolo precedente.
32. Allorché le circostanze dello Stato richiederanno un cangiamento nella proporzione del contributo fondiario, ch’è nostra intenzione di determinare in un modo fisso e permanente, il Consiglio Provinciale ripartirà tra i rispettivi distretti che non abbiano catasti, così detti, provvisori, il contingente della contribuzione diretta assegnato alla Provincia: e pronunzierà su i reclami che si presenteranno a tal riguardo da distretti medesimi o da Comuni intorno alla ineguaglianza della ripartizione tra essi.
35. Nel caso preveduto dall’articolo precedente, i Consigli Provinciali si riuniranno prima del Consigli distrettuali: nel primi due giorni della loro sessione dovranno fare la ripartizione del contributo fondiario tra i distretti; e negli ultimi tre giorni dovranno deliberare su i reclami e su i voti emessi da Consigli distrettuali, e prendere gli espedienti opportuni a norma degli articoli 30 e 33. L’epoca della riunione del Consigli Provinciali sarà da Noi indicata.
34. Il Consiglio Provinciale è composto di venti Consiglieri nelle Provincie di 1° e 2° classe, e di 15 in quelle di terza. Vi è inoltre un Presidente il quale sull’avviso del Consiglio sceglie un Segretario tra i Consiglieri.
35. Il Consiglio Provinciale può deliberare colla presenza di due terzi de’ suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
36. L’apertura del Consiglio Provinciale è fatta pubblicamente dall’Intendente. Costituita l’unione, il Consiglio rimane libero nelle sue de liberazioni che farà sempre a voti palesi, ma a porte chiuse o aperte al pubblico, come meglio stimerà.
37. Gl’Intendenti prepareranno i documenti, i materiali, i lumi e le istruzioni riguardo agli oggetti, su i quali i Consigli Provinciali debbono deliberare, e li rimetteranno a Presidenti del medesimi nel primo giorno della sessione.
38. I Presidenti del Consigli provinciali che dovranno da Napoli recarsi nelle Provincie, presteranno pria di partire nelle mani del nostro Ministro dell’Interno il giuramento di bene e fedelmente esercitare le funzioni ad essi affidate e sono indi autorizzati a ricevere il giuramento stesso degli altri componenti del Consiglio all’apertura della unione in presenza dell’Intendente, il quale ne farà conservare il processo verbale nell’Archivio dell’Intendenza. I Presidenti che risiedono in Provincia presteranno il giuramento insieme co’ componenti de’ rispettivi Consigli in mano dell’Intendente.
39. Durante l’unione l’Intendente darà al Consiglio tutti gli schiarimenti che gli verranno richiesti dal Presidente. Egli può intervenire al Consiglio, senza però prender parte alle deliberazioni, quante volte vi sia invitato dal Consiglio medesimo.
40. La chiusura del Consiglio è proclamata nel termine prefisso al l’articolo 31 dal Presidente, il quale ne dà subito avviso all’Intendente.
Il Presidente stesso rimette direttamente al Ministro delle Finanze gli atti del Consiglio, che riguardano la contribuzione di cui si è occupato; ed al Ministro dell’Interno tutti gli altri atti.
41. I voti del Consigli Provinciali ci saranno in ogni anno presentati dal Ministro dell’Interno, il quale prenderà su ciascuno le nostre risoluzioni, le comunicherà ai rispettivi ripartimenti, ne invigilerà l’esecuzione, e ne farà conoscere l’esito a Consigli nella prossima unione.

TITOLO II. AMMINISTRAZIONE DISTRETTUALE, SUA COMPOSIZIONE, ED ATTRIBUZIONI DE FUNZIONARI CHE LA COMPONGONO.

42. In ogni Distretto vi è una Sottintendenza, la quale ha un Sottintendente con una corrispondente Segreteria.
Vi è inoltre un Consiglio Distrettuale.

CAPO I. Sottintendente.

43. Il Sottintendente è la prima autorità del Distretto, e vi fa del le veci dell’Intendente, sotto gli ordini però e la dipendenza immediata del medesimo.
Egli è quindi incaricato di eseguire le leggi, i decreti e regolamenti, ugualmente che le istruzioni e gli ordini che gli vengono comunicati dal l’Intendente: di riferire col suo parere all’Intendente sulle petizioni e doglianze dei Comuni, de pubblici stabilimenti e del particolari; e di proporre tutto ciò che stima conducente al bene dell’amministrazione, e de suoi amministrati.
Il Sottintendente dispone della forza interna, e richiede la forza militare esistente nel Distretto, nel modo stabilito negli articoli 11 e 12, sempre però sotto gli ordini dell’Intendente, a cui dovrà domandare le necessarie autorizzazioni, o dare subito conto del movimenti, secondo le diverse circostanze.
44. Nel primo Distretto di ogni Provincia non vi è Sottintendente, e l’Intendente medesimo ne fa le funzioni.
45. Il Sottintendente, in caso di assenza o impedimento, è rimpiazzato da un Consigliere d’Intendenza, o da un Consigliere Provinciale o Distrettuale, secondo verrà determinato dall’Intendente, con approvazione del Ministro dell’Interno.

CAPO II. Segreteria della Sottintendenza.

46. La Segreteria di ogni Sottintendenza è confidata ad un segretario, e ad un numero corrispondente di uffiziali. La pianta di questi uffizi sarà compresa e determinata nel piano prescritto all’articolo 29.

CAPO III. Consiglio Distrettuale.

47. Il Consiglio Distrettuale, da cui il Distretto è rappresentato, esamina e propone al Consiglio Provinciale tutto ciò che è relativo allo Stato, a bisogni ed al ben-essere del Distretto; e nel caso preveduto dal l’articolo 32, ripartisce tra i rispettivi Comuni il contingente della contribuzione diretta assegnato al Distretto dal Consiglio Provinciale; forma o discute i reclami, che relativamente alla ineguaglianza della ripartizione competono al Distretto o a Comuni e li rinvia alla decisione del Consiglio suddetto.
48. I Consigli Distrettuali si riuniscono una volta l’anno, e nell’epoca che sarà da Noi indicata; e nel caso preveduto nell’articolo 32, si riuniranno il terzo giorno dopo l’unione i” Consiglio Provinciale. La di loro sessione non potrà oltrepassare quindici giorni. Essi non potranno discutere o deliberare, se non se sulle materie indicate nell’articolo precedente.
49. Il Consiglio Distrettuale è composto di dieci Consiglieri. Vi è inoltre un Presidente, il quale sull’avviso del Consiglio sceglie un Segretario tra Consiglieri.
50. L’apertura del Consiglio Distrettuale si fa dal Sottintendente:
Sono applicabili così all’uno, come all’altro le disposizioni degli articoli 35, 36, 37 e 39.
51. I membri del Consigli Distrettuali nel riunirsi, presteranno il giuramento prescritto dall’articolo 38. nelle mani del Sottintendente, il quale ne rimetterà il processo verbale all’Intendente.
52. Chiuso il Consiglio, il Presidente rimette all’Intendente, gli atti delle deliberazioni del medesimo.
L’Intendente presenterà tali carte al Consiglio Provinciale, e ne provocherà le corrispondenti deliberazioni, che comunicherà al Consiglio Distrettuale nella sua prossima sessione.

TITOLO III. AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SUA COMPOSIZIONE, ED ATTRIBUZIONI DE FUNZIONARI CHE LA COMPONGONO.

53. È stabilito in ogni Comune per la sua amministrazione un Sindaco, un 1° Eletto, un 2″ Eletto, un Cancelliere archivario con un corrispondente uffizio, un Cassiere, un Consiglio Comunale, sotto la denominazione di Decurionato.
54. Ne Comuni riuniti, oltre l’amministrazione Comunale stabilita nello articolo precedente, vi è in ciascuno di essi un Eletto particolare, il quale concorre all’amministrazione, sotto la dipendenza del Sindaco, ed è specialmente incaricato della polizia urbana e rurale, e degli atti dello stato civile nel proprio territorio.
55. Il resto del personale dell’amministrazione de Comuni riuniti dovrà essere composto in modo che ciascuno di essi vi abbia, per quanto sia possibile, il numero di soggetti proporzionato alla sua popolazione.

CAPO I. Sindaco.

56. Il Sindaco è la prima autorità del Comune. Egli è il solo incaricato dell’amministrazione comunale, assistito dal Consiglio degli Eletti e del Decurionato, e sotto la dipendenza e gli ordini immediati del Sottintendente, col quale corrisponde.
Il Sindaco dispone da ordinatore delle rendite comunali, a norma dello stato discusso; ed è in conseguenza responsabile dell’amministrazione, di cui dee rendere in ogni anno un conto morale, come verrà determinato al titolo IX, cap. 3.
Il Sindaco esegue e fa eseguire nel Comune le Leggi, i Decreti, i Regolamenti ed ordini che gli vengono comunicati dal Sottintendente.
Quanto alla forza interna o militare esistente nel Comune, il Sindaco ne dispone, o la richiede nel modo stabilito negli articoli 11 e 12, sempre però sotto gli ordini del Sottintendente, a cui dovrà domandare le necessarie autorizzazioni, o dare subito conto del movimenti, secondo le diverse circostanze.
Il Sindaco riferisce col suo parere al Sottintendente su tutto ciò che interessa il bene del particolari cittadini del Comune e del pubblici stabili menti che vi esistono, a qual’effetto egli è membro nato delle commessioni ed amministrazioni di tali stabilimenti.
Il Sindaco è uffiziale dello stato civile del Comune.
Il Sindaco fa le funzioni di Commessario di guerra, quante volte nel Comune non risieda un agente dell’amministrazione militare con questo carico.
Il Sindaco è Presidente del Decurionato, ed è il solo incaricato di far eseguire le deliberazioni del medesimo, dopo che abbiano ottenuto la superiore approvazione.
In caso di assenza o impedimento del Sindaco, l’Eletto che lo rimpiazza presiede al Decurionato, eccetto il caso in cui si tratta dell’esame del conto morale del Sindaco stesso. In tal caso il Decurionato è preseduto dal più anziano tra i Decurioni.
57. Il Sindaco di ogni Comune, in cui non risiede il giudice di pace esercita la polizia giudiziaria, ed è rivestito della giurisdizione locale.
Questa giurisdizione che sarà esercitata sommariamente, secondo il regolamento che sarà dato dal Ministero di Grazia e Giustizia, è limitata nelle azioni civili al valore di sei ducati, e nelle contravvenzioni di polizia urbana e rurale commesse sul territorio del comune da persone sorprese nella flagranza o quasi, alla pena di ventiquattr’ore di prigionia, ed al valore di sei ducati per le multe ed indennizzazioni stabilite ne regolamenti.
Le sole condanne pecuniarie profferite con questa giurisdizione dal Sindaco sono inappellabili; dalla condanna a prigionia potrà appellarsi a norma delle Leggi.

CAPO II. Eletti.

58. Il 1° Eletto è alla immediazione del Sindaco, incaricato particolarmente della polizia urbana e rurale, e l’esercita a norma delle leggi e regolamenti, e giusta le istruzioni che gli verranno date dal Decurionato Egli forma atto di tutte le contravvenzioni di polizia, e ne provocala punizione avanti al giudice competente.
Egli esercita il ministero pubblico, sia presso il giudice di pace, sia presso il sindaco nella giurisdizione locale.
Il 1° Eletto può inoltre infliggere in caso di flagranza di semplici contravvenzioni di polizia urbana, e far riscuotere le multe prescritte da regolamenti contro;
1° i venditori di commestibili guasti, corrotti, o altrimenti nocevoli, o di qualità e peso inferiore a quello che sia convenuto nell’appalto;
2° i venditori che usino pesi e misure non zeccate, o mancanti;
3° quelli che in contravvenzione degli stabilimenti di polizia urbana vendessero commestibili, senza permesso dell’autorità pubblica, o a prezzo maggiore dell’assisa;
4° quelli che senza l’autorizzazione prescritta dai regolamenti di polizia dieno spettacoli pubblici, o esercitino alberghi, osterie, bettole, cantine, e simili, o tengano aperte queste ultime oltre l’ora fissata dall’autorità pubblica.
Egli è nel dovere però di tenere nella cancelleria comunale un registro esatto delle contravvenzioni e delle multe applicate; altrimenti ogni esazione a titolo di multa sarà considerata come arbitraria.
59. Il 2° Eletto assiste il Sindaco nell’amministrazione, e supplisce le veci del medesimo e del 1° Eletto ne casi di assenza o impedimento.
60. In tutti i Comuni, oltre il Sindaco e gli Eletti, non vi sarà alcuna altra autorità incaricata dell’Amministrazione patrimoniale del Comune, e della polizia urbana e rurale.

CAPO III. Cancelliere Archivario, ed uffizio Comunale.

61. L’impiego di Cancelliere Archivario è esercitato in ogni Comune da una sola e medesima persona. Il Cancelliere Archivario è incaricato, sotto la dipendenza e gli ordini immediati del Sindaco, dell’uffizio e dell’Archivio Comunale, di cui è responsabile; egli forma tutti gli atti, registri, e la corrispondenza chesige il servigio dell’amministrazione. Egli legalizza col visto del Sindaco tutte le copie degli atti che si estraggono dall’Archivio Comunale, apponendovi il suggello di cui è il custode, ed accompagna colla sua firma tutti gli atti che si pubblicano dal Sindaco.
62. Oltre del Cancelliere Archivario, potranno essere addetti all’uffizio comunale uno o più uffiziali subordinati al medesimo, secondo il bisogno. Lo stabilimento di tali impiegati dovrà essere autorizzato dal Ministro dell’Interno, sulla proposta dell’Intendente, ed il parere motivato del decurionato.

CAPO IV. Cassiere.

63. Il Cassiere è il solo incaricato dell’introito e dell’esito delle rendite comunali, sotto gli ordini immediati del Sindaco, ed a norma dello stato discusso.
Egli dee in conseguenza dare in ogni anno un conto materiale della sua gestione, secondo verrà stabilito al titolo IX, cap. 3.
64. Il Decurionato, a cui appartiene la nomina del Cassiere, come verrà stabilito al titolo IV, cap. 2, è responsabile della sua fedeltà e solvibilità. Esso può in conseguenza prendere a suo riguardo tutte le cauzioni e precauzioni che giudicherà opportune, eccetto quella del versamento in numerario che rimane espressamente vietata.
Esso potrà inoltre in ogni tempo esaminare, coll’assistenza del Sindaco, la contabilità del Cassiere, e verificarne la cassa. Trovandovisi malversazione, il Sindaco dee in vista della deliberazione decurionale sospendere di esercizio il Cassiere, dandone subito parte all’Intendente per le ulteriori determinazioni.
65. La cauzione del Cassiere sarà ricevuta dal Sindaco in Decurionato, mediante una obbliganza che rimarrà depositata tra gli atti della Cancelleria Comunale: vi sarà stabilito l’arresto personale, in caso di malversazione amministrativamente riconosciuta. Questa obbliganza sarà discussa e dichiarata esecutiva dal Consiglio d’Intendenza, e sarà registrata col dritto fisso.
66. Le obbligazioni del cassieri e del loro fidejussori verso i Comuni, sono esecutive, come quelle del contabili verso la Tesoreria generale e dei fidejussori de medesimi. Nell’esecuzione delle prime non si faranno altre procedure, né si osserveranno altre forme che quelle prescritte per l’esecuzione delle seconde.
67. Il Cassiere, in caso di urgenza dee, in vista dell’autorizzazione dell’Intendente, fare a beneficio del Comune un’anticipazione la quale non potrà oltrepassare il decimo dell’annua rendita del Comune. Esso è autorizzato a percepirne l’emolumento dell’uno per cento al mese: l’emolumento cessa di dritto nel giorno in cui farà il primo introito corrispondente delle rendite comunali sul quale dovrà precapire l’anticipazione fatta.
L’anticipazione autorizzata in quest’articolo non potrà in verun caso essere maggiore di duc. 500.

CAPO V. Decurionato.

68. Il Decurionato è il corpo in cui risiede la rappresentanza del Comune.
Esso, nel caso preveduto dall’art. 32, esamina la rata della contribuzione diretta assegnata al Comune dal Consiglio Distrettuale; e, trovandola eccessiva, ne forma il reclamo, che debb’esser rimesso alla risoluzione del Consiglio Provinciale.
Interviene per mezzo de’ suoi commessari alle verifiche del reclami formati da particolari contribuenti;
Impone sotto l’approvazione dell’Intendente i grani addizionali facoltativi addetti alle spese comunali:
Propone l’imposta del dazi di consumo per supplire alle spese civiche; delibera sul miglior modo di riscossione del medesimi, e ne ripartisce le quote tra cittadini, quante volte ne sia autorizzata la riscossione in via di transazione:
Forma sulla proposta del Sindaco il progetto dello stato discusso delle rendite e delle spese comunali che debb’esser sottomesso alla superiore approvazione:
Esamina in ogni anno il conto morale del Sindaco, e lo rimette colle sue osservazioni alla discussione superiore:
Delibera sopra ogni dritto da sperimentarsi ed acquistarsi, e sopra ogni obbligazione da contrarsi, o sciogliersi in nome del Comune:
Delibera, a proposta di ogni Decurione, su tutti gli affari di utilità pubblica del Comune, e li propone all’autorità superiore. A tale effetto in ogni anno nella sua prima sessione sceglie due Deputati nel suo seno, perché assistano il Sindaco, e preparino con lui le proposte di tutto ciò che possa tendere al bene dell’amministrazione e del cittadini.
Nomina il Sindaco, gli Eletti, il Cancelliere archivario, il Cassiere ed ogni altro agente, impiegato o incaricato comunale, salvo la superiore approvazione, come verrà stabilito al titolo IV, capo 2.
Propone le terne per la nomina de Consiglieri Provinciali e Distrettuali.
69. Ne Comuni di 1a e 2a classe il Decurionato è composto di un numero d’individui corrispondente a tre per ogni mille abitanti, ma non può oltrepassare il totale di trenta: ne Comuni di 3° classe esso è composto di dieci individui, e può esserlo anche di otto, ove il ristretto numero degli eligibili lo imponga.
Un terzo almeno di ogni Decurionato dovrà saper leggere e scrivere.
Le disposizioni dell’articolo 35, sono applicabili alle deliberazioni del Decurionato.
70. Il Decurionato sceglie nel suo seno un Segretario per la redazione e’l registro de’ suoi atti.
Ogni atto sarà firmato da Decurioni presenti: ognuno di essi può richiedere che negli atti sia fatta menzione del suo voto particolare.
L’estratto degli atti è sottoscritto e legalizzato dal Sindaco o dall’Eletto che lo rimpiazza nella presidenza, e dal Segretario.
Gli atti del Decurionato formano parte della Cancelleria e dell’Archivio Comunale.
71. Il Decurionato si riunisce di dritto nel luogo assegnato alle sue sessioni la prima domenica di ogni mese. Queste sessioni ordinarie sono intimate dal Sindaco o dall’Eletto che lo rimpiazza.
Il Decurionato può inoltre essere convocato straordinariamente dal l’Intendente, dal Sottintendente, e per casi urgenti anche dal Sindaco.
Nessun’altra autorità ha il dritto di convocarlo.
72. Le discussioni e deliberazioni decurionali si fanno a porte chiuse, ed a voti palesi.
73. Nessuna deliberazione decurionale può essere eseguita senza l’approvazione dell’Intendente che il Sindaco dee provocare.
Quando l’Intendente non trova plausibile la deliberazione, la respinge co’ suoi schiarimenti al Decurionato, perché la riesamini. Laddove il Decurionato vi persista, e l’Intendente la creda capace di produrre inconvenienti ha la facoltà di sospenderne l’esecuzione, facendone però fra quindici giorni rapporto motivato al Ministro dell’Interno, a cui trasmetterà copia conforme della deliberazione per le risoluzioni superiori.

CAPO VI. Disposizioni particolari per l’amministrazione del Comune di Napoli.

74. L’amministrazione comunale di Napoli e de borghi che sono riuniti, escluso il solo ramo della polizia che appartiene alla Prefettura è affidata ad un Corpo di Città sotto la dipendenza immediata dell’Intendente della Provincia.
75. Il corpo della città di Napoli è composto di un Sindaco e di dodici Eletti.
76. In ciascuna delle dodici Sezioni, in cui colla Legge del 1 di Maggio 1816, il Comune di Napoli è diviso per norma della sua amministrazione, vi è un Eletto con due Aggiunti, un Cancelliere ed una corrispondente Cancelleria. Vi è un altro Aggiunto in ciascuno de borghi riuniti.
77. Vi è inoltre presso il Sindaco una Cancelleria coll’Archivio Centrale confidata ad un Cancelliere maggiore, ed un Cassiere per l’introito e l’esito delle rendite della città.
78. Il Sindaco centralizza e dirige tutta l’amministrazione; ed ogni Eletto, sotto la sua immediata dipendenza, ne esegue separatamente quella parte che riguarda la Sezione che gli è confidata.
L’Eletto è inoltre uffiziale dello stato civile nella sua sezione, e membro nato dell’amministrazione degli stabilimenti pubblici che vi esistono.
79. Almeno una volta la settimana a giorno fisso, gli Eletti si riuniscono ordinariamente presso il Sindaco per deliberare sugli affari dell’amministrazione della città.
Le disposizioni dell’art. 35 sono applicabili al corpo della città di Napoli.
Il detto corpo può inoltre essere convocato straordinariamente dal Sindaco, quando la circostanza o un ordine superiore lo richiedesse.
80. Il solo Sindaco corrisponde coll’Intendente della Provincia e col Prefetto di polizia. Gli Eletti corrispondono col Sindaco.
81. In caso di assenza o impedimento, il più anziano tra gli Eletti in ordine di nomina rimpiazza il Sindaco, ed il più anziano tra gli Aggiunti rimpiazza l’Eletto.
82. Gli Aggiunti sono i collaboratori ed i supplenti dell’Eletto nella sua sezione. L’Eletto fa tra essi la distribuzione de carichi.
83. È espressamente riserbata al corpo di città la portolania e la polizia annonaria.
Ad esso in conseguenza si appartiene:
1° di permettere o vietare l’apertura delle botteghe e de’ macelli, ola loro chiusura; lo stabilimento de tavolati, tettoi o fabbriche dello stesso genere che sporgono sulla pubblica strada; lo stabilimento dei posti fissi o volanti pe’ venditori sulle strade, piazze e mercati: tutto ciò in quanto non reca nocumento al comodo ed alla sicurezza pubblica: e di riscuoterne per conto della città i dritti di portolania e di piazza.
sali è attualmente divisa. Il Sindaco di Palermo riterrà il titolo di Pretore, e di Patrizio quello di Catania.
ARTICOLO IV, Le disposizioni particolari per l’amministrazione del Comune di Napoli contenute
nel cap. VI del titolo III della legge del di 12 di Dicembre 1816, saranno da oggi innanzi applicabili ad ognuno del suddetti tre Comuni di Palermo, Messina e Catania, del pari che alle rispettive Sezioni di essi.
84. Nell’esercizio delle facoltà accordate al corpo di città pe’ rami di portolania ed annona, l’Eletto nella sua sezione, o l’Aggiunto del carico è autorizzato nelle contravvenzioni a procedere a termini dell’art. 58.
85 La città di Napoli avrà la sua rappresentanza comunale nel Decurionato composto di trenta individui.
86. I Cancellieri ed il Cassiere del corpo di città sono approvati da Noi sulla proposta che ne sarà fatta nelle forme stabilite al titolo seguente capo 2.
87. Il Sindaco, gli Eletti, gli Aggiunti ed i Decurioni di Napoli non potranno essere sospesi dalle loro funzioni senza nostro ordine espresso.
88. Oltre le particolari disposizioni contenute in questo capo e nel regolamento da Noi approvato a22 di Febbraio 1816, tutte le altre della presente legge sono applicabili alla città di Napoli, del pari che ad ogni altro Comune del Regno.

TITOLO IV. NOMINE, SOSPENSIONI, DESTITUZIONI, CONGEDI ED INCOMPATIBILITÀ DEL LE CARICHE SUPERIORI DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE; FORMA DELL’ELEZ10NI; IMPEDIMENTI ALLE MEDESIME; DURATA DELLE CARICHE CIVICHE; PREROGATIVE ED OBBLIGAZIONI CHE NE RISULTANO; GARANTIA.

CAPO I. Nomine, sospensioni, destituzioni, congedi ed incompatibilità.

89. Sono di nostra nomina assoluta ed amovibili a nostra volontà gl’Intendenti, i Sottintendenti, i Segretari generali, i Consiglieri d’Itendenza. Questi ultimi saranno da Noi scelti nelle rispettive Provincie, e, per quanto sarà possibile, fra gli abitanti di ciascun distretto. I detti
funzionari non potranno in verun caso essere sospesi dalla loro carica senza un nostro ordine espresso.
Sono parimente di nostra nomina i Presidenti del Consigli Provinciali e Distrettuali, i quali saranno da Noi scelti in ogni anno tra proprietari idonei delle Provincie e del Distretti rispettivi.
Sono ancora di nostra nomina, sulle proposte Decurionali nella forma stabilita al seguente capo, i Consiglieri Provinciali e Distrettuali.
90. Sono riserbate alla nostra approvazione le nomine fatte nella forma stabilita al seguente capo del Sindaci, degli Eletti ed Aggiunti, e dei Decurioni del Comuni di 1a classe e di quelli di 2° classe, che sieno residenza del Sottintendente o di un tribunale.
91. Sono di nomina del Ministro dell’Interno, a proposta dell’Intendente, i capi e vice-capi di uffizio delle Segreterie delle Intendenze. Lo sono del pari i Segretari delle Sottintendenze, a proposta de Sottintendenti.
Questi impiegati possono essere sospesi dalle loro funzioni dall’Intendente e dal Sottintendente rispettivamente; ma non potranno essere ammessi, senza un’autorizzazione dello stesso Ministro, provocata dall’Intendente con un rapporto motivato.
92. Tutti gli uffiziali delle Segreterie delle Intendenze e Sottintendenze, non compresi nell’articolo precedente, sono nominati rispettivamente dall’Intendente o dal Sottintendente, il quale può rimpiazzarli, sempre che essi dieno giusto motivo a questa misura.
93. Sono attribuite all’approvazione dell’Intendente le nomine fatte nella forma stabilita al seguente capo, dei Sindaci, Eletti, Decurioni, Cancellieri, Cassieri, e di tutti gli altri agenti, incaricati, o impiegati comunali di cui non è fatta menzione espressa negli articoli precedenti del presente capo.
94. L’Intendente può sospendere provvisoriamente di esercizio per un mese ogni Sindaco, Eletto, Decurione, Cancelliere, e Cassiere Comunale, salvo le disposizioni contenute nell’articolo 87, dandone conto al Ministro dell’Interno; ma nessuno di essi potrà esser destituito senza nostra autorizzazione, provocata dal Ministro dell’Interno sopra rapporti motivati dell’Intendente, da cui dovrà prima l’imputato essere sentito ne suoi discarichi.
95. Ogni altro agente o impiegato comunale non compreso nell’articolo precedente, salvo le disposizioni dell’art. 6′, in ordine al Cassiere può esser provvisoriamente sospeso di esercizio per un mese dal Sindaco, inteso il Decurionato; ma non potrà esser destituito, senza l’autorizzazione
espressa dell’Intendente, provocata dal Sindaco con una deliberazione De curionale motivata.
96. Gl’Intendenti, i Sottintendenti, i Segretari generali, i Consiglieri d’Intendenza, i Sindaci, gli Eletti, gli Aggiunti, i Cancellieri, ed i Cassieri sono obbligati a residenza. Essi non possono allontanarsene senza uncongedo, che sarà accordato da Noi agl’Intendenti; dal Ministro dell’Interno a Sottintendenti, Segretari generali, e Consiglieri d’Intendenza; e dagl’Intendenti a Sindaci, Eletti, Aggiunti, Cancellieri, e Cassieri.
Quanto agl’impiegati nelle Segreterie e Cancellerie, ugualmente obbligati a residenza, i congedi dipendono dai rispettivi superiori.
Le facoltà del Ministro, degl’Intendenti, e del Sindaci in ordine a congedi, sono limitate ad un mese. Per ogni tempo maggiore dovrà prendersi l’autorizzazione superiore.
97. Le funzioni dell’amministrazione civile sono essenzialmente incompatibili con quelle dell’ordine giudiziario: le une e le altre non possono cumularsi simultaneamente nella stessa persona. Ne sono soltanto eccettuati i Consigli Provinciali, Distrettuali, e Comunali, a cui possono essere nominati i Magistrati di ogni grado.
98. Gl’Intendenti, Sottintendenti, Segretari generali, e Consiglieri d’Intendenza della stessa Provincia non potranno nominarsi tra i congiunti sino al quarto grado civile inclusivamente.

CAPO II. Forma dell’elezioni; impedimenti alle medesime; durata delle cariche; prerogative ed obbligazioni che ne risultano.

99. Ogni Comune avrà una lista di eligibili alle cariche civiche, ed a Consigli Comunali, Distrettuali e Provinciali.
100. Saranno compresi nelle liste degli eligibili ne Comuni di prima classe, i proprietari di una annua rendita imponibile non minore di ducati 24, ed i possessori di arti liberali, domiciliati
da cinque anni nel Comune;
ne Comuni di seconda classe, anche i proprietari di un’annua rendita imponibile non minore di ducati 18, e tutti coloro che avendo cinque anni di domicilio nel Comune, esercitano da maestro un’arte o mestiere, o che tengono un negoziato anche di bottega;
ne Comuni di terza classe, anche i proprietari di un’annua rendita imponibile non minore di ducati 12, e gli agricoltori che coltivano per conto proprio l’altrui proprietà a titolo di censo, affitto, o altro, e che abbiano cinque anni di domicilio.
101. Non protranno essere inscritti sulle liste degli eligibili.
1° gli esteri che non sieno leggittimamente naturalizzati;
2º gli ecclesiastici;
3° coloro che per legge sono esclusi dalle pubbliche cariche;
4º i mercenari addetti al servizio.
102. Le liste degli eligibili, a norma degli articoli precedenti, saran formate per ciascun Comune da Sottintendenti, e, dopo di essere state rivedute e fissate dagl’Intendenti, saran pubblicate ed affisse ne’ rispettivi Comuni.
103. Le liste per questa prima volta dovranno essere formate e pubblicate fra lo spazio di tre mesi dalla promulgazione della presente legge.
Per l’avvenire poi in ogni quadriennio dovranno trovarsi fissate dagl’Intendenti, e pubblicate per tutto il mese di maggio.
104. Il Sottintendente tra un mese, a datare dalla pubblicazione delle liste, riceve i reclami che possono prodursi da ogni cittadino sulle persone in esse iscritte o omesse. Spirato questo termine il Sottintendente rimette all’Intendente le liste col suo avviso su i reclami prodotti. L’Intendente discute tutto in Consiglio d’Intendenza (il quale avrà voto meramente consultivo) e vi fissa definitivamente le liste degli eligibili, che indi rimette a Sindaci del rispettivi Comuni, perché le comunichino al Decurionato, e servano di base all’elezioni.
105. Gl’Intendenti col parere de Sottintendenti ci proporranno, o e seguiranno ai termini dell’articolo 108, per questa prima volta, il rinnovamento di tutto o parte del Decurionati attuali, secondo stimeranno più conducente al bene dell’amministrazione; sceglieranno i soggetti sulle liste degli eligibili formate a norma degli articoli precedenti.
106. In avvenire ogni Decurionato è rinnovato per un quarto alla fine di ciascun anno. Nel primi tre anni, la quarta parte da uscire è designata dall’Intendente. Nel quarto anno e negli anni seguenti n escono di dritto coloro che hanno esercitato per un quadriennio, termine stabilito alla successiva durata delle cariche Decurionali.
107. Si può essere rieletto al Decurionato, quando concorrano i requisiti legali, due anni dopo l’uscita di esercizio.
108. Dopo la prima formazione prescritta nell’art. 105, ciascun Intendente, pe’ Comuni di prima o seconda classe, sulla norma fissata nel l’articolo 90, ci presenterà pel canale del Ministero dell’Interno una terna colle sue osservazioni di soggetti eligibili compresi nella lista di ciascun Comune per ognuna delle piazze del Decurionato, riserbandone a Noi la scelta. Per gli altri Comuni poi gl’Intendenti medesimi, dietro l’atto del Sottintendente, faranno cadere la scelta nelle persone eligibili le più meritevoli; preferendo però, in concorrenza di uguali requisiti e qualità, i proprietari che avranno la rendita prescritta nell’articolo 100.
109. L’Intendente non potrà nominare, o mettere in terna per le piazze del Decurionato
1° coloro che non abbiano l’età di 21 anni compiti;
2° i debitori del Comune per effetto di amministrazione, o per cauzione data ad agente comunale;
3° coloro che hanno lite col Comune;
4° coloro che non hanno reso i conti comunali, o di altra opera del Comune.
5° I proprietari domiciliati altrove. Quei proprietari però che abitano nelle campagne, o che temporaneamente dimorino altrove, possono esser nominati Decurioni del proprio Comune, sul di cui territorio è stabilito il loro domicilio.
110. Non possono esser nominati membri dello stesso Decurionato gli ascendenti e discendenti in linea retta; lo zio, ed il nipote; o due fratelli.
L’età maggiore di settant’anni può dal solo nominato allegarsi per legittimo motivo di esenzione dalla carica di Decurione; ed allegandosi, sarà ammesso.
111. Le nomine del Sindaci, Eletti, ed Aggiunti appartengono al Decurionato, il quale le fa per terna sulla lista degli eligibili, senza che possa mai scegliere nel proprio seno. Il Decurionato in queste nomine non può mettere in terna coloro che non abbiano l’età di 25 anni compiti, e le persone in cui concorrono le altre circostanze indicate nell’art. 109.
112. Non possono essere nominati alla stessa amministrazione comunale i congiunti indicati nell’art. 110. Ai termini di questo stesso articolo, l’età maggiore di sessant’anni è nell’amministrazione comunale legittimo motivo di esenzione.
113. Le terne per le nomine del Sindaci, Eletti, ed Aggiunti sono rimesse dal Sindaco all’Intendente per mezzo del Sottintendente, il quale vi unisce le sue osservazioni.
Quelle per le nomine riserbate alla nostra approvazione nell’articolo 90 sono spedite dall’Intendente colle sue osservazioni al Ministro dell’Interno, il quale prenderà i nostri ordini per approvarsi uno de’ nominati.
Quelle che contengono nomine, la cui approvazione è attribuita al l’Intendente nell’art. 93, sono discusse dall’Intendente stesso, il quale dee similmente approvare uno de’ nominati.
114. Quando l’Intendente non trovasse soggetti idonei nella terna, può respingerla al Decurionato. Esso per lo stesso motivo può rifiutare anche una seconda terna. In questo solo caso l’Intendente, dopo che avrà preso un avviso motivato in Consiglio d’Intendenza, e ne avrà ottenuto l’autorizzazione dal Ministro dell’Interno, può nominare un Sindaco fuori terna per que’ Comuni che sono indicati nell’articolo 93, e può formare una nuova terna da sottomettersi alla nostra approvazione pe’ Comuni enunciati nell’articolo 90; dovendo però in ogni caso scegliere sulla lista de gli eligibili, e potendo far cadere la scelta anche in persona di un Decurione.
115. Il Decurionato nomina similmente interna il Cancelliere Archivario ed il Cassiere.
In queste nomine esso può sortire dalla lista degli eligibili del Comune nel solo caso che essa non contenga soggetti idonei a tali impieghi.
L’Intendente approva uno de’ nominati nella terna, e può domandar ne una seconda, quando non trovi plausibile la prima.
Per le sole nomine de Cancellieri e del Cassiere enunciate nell’articolo 86, egli rimette le terne colle sue osservazioni al Ministro dell’Interno, il quale sottomette alla nostra approvazione uno del nominati.
116. Il Cancelliere Archivario, il Cassiere, ed il Sindaco non possono essere congiunti tra essi ne gradi enunciati nell’articolo 112. Le disposizioni di questo articolo, relative all’impedimento per l’età, sono applicabili ai Cancellieri Archivari, e Cassieri.
117. Il Decurionato nomina sulla proposizione del Sindaco, e sotto l’approvazione dell’Intendente, ogni altro impiegato, agente, o salariato nell’amministrazione comunale.
118. L’esercizio delle cariche comunali” comincia al primo, e termina all’ultimo giorno dell’anno civile. I rimpiazzi che avvengono nel corso dell’anno, termineranno all’epoca in cui sarebbe cessato l’esercizio della persona a cui sono surrogati.
119. Ogni Decurionato è convocato di dritto alla prima domenica di Agosto di ciascun anno, in cui ricade il rinnovamento delle elezioni, e procede alla nomina delle cariche periodiche comunali.
Le terne formate per quest’oggetto rimarranno affisse al pubblico alla porta della casa comunale, e nella Cancelleria, per otto giorni consecutivi: indi saranno rimesse dal Sindaco all’Intendente per mezzo del Sottintendente.
120. E permesso ad ogni cittadino di produrre al Sottintendente i reclami contro le nomine a tutto il giorno 15 di settembre successivo, trascorso il quale termine, non ne sarà ammesso più alcuno.
Il Sottintendente verificherà i reclami prodotti, e li rimetterà cogli atti delle nomine all’Intendente per la fine dello stesso mese.
121. L’Intendente nel corso del mese di Ottobre discuterà e risolverà in Consiglio d’Intendenza (il quale avrà voto meramente consultivo) tutti i reclami prodotti in materia di elezione, e ne farà rapporto motivato al Ministro dell’Interno.
Le risoluzioni in tale materia non sono soggette a verun gravame, salvo le determinazioni che potranno esser prese dal Ministro sul detto rapporto.
Nel corso del detto mese dovranno pure essere spedite dall’Intendente al Ministro dell’Interno tutte le nomine riservate alla nostra approvazione.
122. Prima del 15 di Dicembre successivo le nomine dovranno essere comunicate a nuovi Eletti, e pubblicate nel Comune.
I nuovi Eletti entreranno in esercizio delle rispettive cariche all’epoca stabilita nell’articolo 118, anche nel caso che le eccezioni di esenzione da essi prodotte non si trovino risolute.
125. Quante volte occorra un rimpiazzo nel corso dell’anno, il Decurionato procederà alla nomina nelle forme ordinarie: la nomina sarà pubblicata per tre giorni consecutivi a norma dell’articolo 119; tra otto giorni potranno essere prodotti i reclami a termini dell’articolo 120; ed indi sarà proceduto alla discussione ed approvazione, in vista della quale il rimpiazzo nominato entrerà in esercizio, in conformità dell’articolo precedente.
124. La proposta del Consiglieri distrettuali e provinciali è fatta da Decurionati.
Il Decurionato di ogni Comune minore di 3000 abitanti propone un candidato per lo Consiglio distrettuale, ed un altro per lo Consiglio provinciale; quello di ogni Comune da 3000 a 6000 abitanti ne propone due per lo primo Consiglio, e due per lo secondo; e quello di ogni altro Comune maggiore ne propone tre per lo primo e tre per lo secondo.
125. Ogni Decurionato dee scegliere tra proprietari, sulla sua lista degli eligibili, i candidati per lo Consiglio distrettuale e provinciale.
I candidati per lo Consiglio distrettuale debbono avere una rendita imponibile non minore di ducati dugento; ed i candidati per lo Consiglio Provinciale debbono averne una non minore di ducati quattrocento.
126. Quando un Decurionato non trovasse nella lista del proprio Comune eligibili che abbiano la possidenza prescritta nell’articolo precedente, può elegere sulla lista di altro Comune del Distretto.
127. Nella prima domenica successiva alla comunicazione delle liste
definitive, seguita a norma dell’articolo 104, ogni Decurionato è convocato di dritto, e procederà alla elezione del candidati pe’ consigli distrettuali e provinciali.
Il Sindaco rimetterà immediatamente la proposta decurionale al Sottintendente, il quale la esaminerà e la spedirà colle sue osservazioni all’Intendente.
128. L’Intendente discute le proposte decurionali in Consiglio d’Intendenza (il quale avrà voto meramente consultivo), le rimette con tutte le carte ed osservazioni relative al Ministro dell’Interno, da cui ci verranno proposte, e sulle quali saranno da noi prescelti i componenti de’ consigli provinciali e distrettuali. Le nomine a Consigli Provinciali saranno regolate in modo che ogni Distretto abbia, per quanto sia possibile, un numero di Consiglieri proporzionato alla sua popolazione. Lo stesso si osserverà in rapporto a Circondari nelle nomine ai Consigli distrettuali.
129. Saranno da noi rettificati per questa prima volta gli attuali Consigli Provinciali e Distrettuali sulle terne che l’intendente riceverà in Consiglio d’Intendenza dalle proposte decurionali. In avvenire essi saranno rinnovati per un quarto in ogni anno sulle proposte fatte in conformità del
l’articolo precedente. Nel primi tre anni la quarta parte da uscirne sarà da noi determinata a rapporto del Ministro dell’Interno. Nel quarto anno e negli anni seguenti ne usciranno di dritto coloro che hanno esercitato per un quadriennio, termine stabilito per la successiva durata delle funzioni
ne Consigli suddetti. Alle nuove elezioni e nomine a questi corpi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 107.
130. Non si possono cumulare nella stessa persona le funzioni di Consigliere Distrettuale, e Provinciale, o d’Intendenza.
Le funzioni di Consigliere Provinciale e Distrettuale sono leggittimo motivo di esecuzione dalle cariche comunali, nel solo caso che sia alle gato dal Consigliere.
Nello stesso modo può esentare da tali funzioni l’età di settant’anni.
131. Le funzioni di Sindaco, Eletto, o Aggiunto sono generalmente I circoscritte ad un triennio. Può aver luogo la conferma per un’altro triennio successivo, quante volte vi concorra
1° il voto Decurionale;
2° il consenso dell’esercente;
3° l’approvazione nostra o dell’Intendente, secondo la competenza stabilita negli articoli 90 e 93. La mancanza di una di queste circostanze esclude la conferma.
Lo stesso soggetto non può essere rieletto a veruna delle dette funzioni, se non dopo di essere scorso un triennio.
132. L’impiego di Cancelliere Archivario è a vita.
133. L’impiego di Cassiere è triennale, ma può essere confermato indefinitivamente nella stessa persona di triennio in triennio, sempreché concorrono alla conferma le circostanze enunciate nell’articolo 131.
134. I Sindaci, Eletti, Aggiunti e Decurioni, i quali nel corso di quest’anno si trovino di aver compiuto il massimo termine di esercizio stabilito negli articoli 106 e 131, usciranno di carica al 31 di Dicembre prossimo. In questo frattempo si procederà al rimpiazzo, a norma della presente legge.
135. Ogni attua’e funzionario o impiegato comunale che non avrà percorso il termine assegnato al suo impiego dalla presente legge lo compierà, quante volte nel corso di quest’anno non si sieno prodotti e legalmente verificati giusti motivi di esclusione.
Sarà spedita a ciascuno pel principio dell’anno nuovo l’approvazione a norma di questa legge.
136. L’esercizio esatto della carica di Sindaco, Eletto, Aggiunto, Decurione, Consigliere Distrettuale o Provinciale, congiunto alle altre qualità necessarie, è un titolo onorifico per meritare la nostra attenzione nella provvista degl’impieghi dello Stato.
Il Sindaco in particolare è inoltre esente da ogni diritto di licenza da caccia.
137. I Sindaci, Eletti, Aggiunti, Decurioni, Cancellieri Archivari, e Cassieri che manchino all’esercizio della loro carica, o che senza permesso l’abbandonino, o che ricusino di entrarvi dopo la nomina, o che avendo la qualità di contabile, si rendano morosi alla reddizione del conti, sono risponsabili di qualunque danno ed interesse che possa soffrire il Comune per loro colpa possono essere chiamati in residenza dall’Intendente, e ricevere una seria ammonizione in Consiglio d’Intendenza: possono inoltre essere sottomessi dallo stesso Consiglio ad una multa da sei a venti ducati, secondo le circostanze. La multa può essere raddoppiata ne’ casi di recidiva.
I contabili morosi in particolare possono ancora, dopo l’applicazione della prima multa, essere astretti alla reddizione del loro conti col mezzo della coazione personale che il Consiglio medesimo è autorizzato a spedire.
Il prodotto di tali multe sarà applicato a beneficio di uno stabilimento di beneficenza, a scelta del Consiglio.
Nessun’altra autorità civile, giudiziaria o militare potrà esercitare giurisdizione sopra i Sindaci, Eletti, Aggiunti e Decurioni per le loro mancanze in ufficio.
Garantia del funzionari nell’amministrazione civile.
138. I funzionari nell’amministrazione civile sono sotto la garantia della legge nell’esercizio delle loro funzioni. Per effetto della garantia non possono essere tradotti in giudizio per qualunque accusa nascente da contravvenzione, delitto o misfatto commesso in occasione dell’esercizio delle proprie funzioni, se non dopo che il procedimento contro di essi sia stato da Noi autorizzato, sulla proposizione del Ministro dell’Interno da cui dipendono, e nel modo che sarà dalla legge determinato.
139. Sono compresi nella garantia gl’Intendenti, i Sottintendenti, i Segretari generali, i Consiglieri d’Intendenza, i Sindaci, gli Eletti e gli Aggiunti che li rimpiazzano nell’esercizio di qualunque funzione rispettivamente loro confidata.
140. La cessazione a qualsivoglia titolo dall’esercizio della carica non fa decadere il funzionario dalla garantia pe’ fatti commessi nel corso delle sue funzioni.
141. Il procedimento contro i funzionari compresi nella garantia è comune a loro complici.

TITOLO V. TRATTAMENTI DELLE CARICHE CIVILI, E MANTENIMENTO DELLE LORO SEGRETERIE; GIUBILAZIONI E PENSIONI.

CAPO I. Trattamenti e mantenimento delle Segreterie.

142. L’annuo trattamento degl’Intendenti, e Segretari generali, Sottintendenti, e Consiglieri d’Intendenza è fissato come siegue.
Intendente di Napoli……………………………………… D. 4400
Intendente di ogni altra Provincia di 1° classe………. 3600
Intendente di 2a classe………………………………………. 3300
Intendente di 3° classe………………………………………. 3000
Segretario generale dell’Intendenza di Napoli………. 1300
Segretario di ogni altra Intendenza di 1° classe e Sottintendente della stessa classe………. 1100
Idem di 2° classe…………………………………………….. 1000
Idem di 3° classe…………………………………………….. 940
Consigliere dell’Intendenza di Napoli…………………..… 700
Consigliere di ogni altra Intendenza……….. 500
143. Gl’Intendenti, Sottintendenti, Segretari generali e Consiglieri
d’Intendenza per la visita o altro servizio a cui vachino fuori residenza, ricevono oltre il soldo una indennità di spese, la quale è ragguagliata a due terzi del soldo rispettivo; in ragione del tempo che rimangono fuori la propria residenza.
144. L’annuo assegnamento per la Segreteria delle Intendenze e Sottintendenze è fissato come siegue:
Intendenza di Napoli…………………….. D. 9600
Intendenza di Terra di Lavoro…………….. 6600
Intendenza di principato citeriore……….. 4500
Intendenza di ! classe………………………… 4000
Intendenza di 3° classe………………………. 3400
Ogni Intendenza percepisce inoltre l’uno per cento sulle annue rendite ordinarie de Comuni per supplire alle spese di liquidazione del conti
comunali.
Sottintendenza di Casoria, Castellammare, Pozzuoli, Nola, Gaeta, Sora, Sala, Matera, Melfi, Lagonegro, Ariano, Barletta, Altamura, Taranto, Brindisi, Castrovillari, Monteleone, Isernia, Lanciano, e Solmona, ciascuna………….. D. 900
Ciascuna delle altre………………………….. D. 800
145. Le Intendenze e le Sottintendenze saranno inoltre fornite a carico delle rispettive Provincie del grosso mobile necessario alle Segreterie ed alle abitazioni degli Intendenti e Sottintendenti.
La competenza del mobile e l’annua manutenzione saranno stabilite con un regolamento del Ministro dell’Interno.
146. Il trattamento annuo de Cancellieri comunali può essere fissato in ragione di ducati venti per ogni migliaio di abitanti, ma non potrà esser minore di ducati ventiquattro, né oltrepassare ducati dugento.
Con ciò niente 1816 è innovato a quanto si trova stabilito nel regolamento de’ 22 Febbraio 1816 in rapporto ai Cancellieri del corpo del Corpo della città di Napoli.
147. Il trattamento degl’impiegati nelle Cancellerie comunali, laddove per bisogno riconosciuto ne sieno autorizzati dal Ministro dell’Interno, ed il salario di ogni altro serviente addetto all’amministrazione comunale, sarà fissato sul rispettivo stato discusso dallo stesso Ministro, a rapporto dell’Intendente, preceduto da una deliberazione Decurionale.
Nello stesso modo saranno fissate le spese delle Cancellerie comunali, avuto riguardo alla classe del rispettivi Comuni.
148. I Cassieri comunali non hanno trattamento fisso, ma un premio annuo che sarà regolato sulle seguenti basi, senza derogarsi alle disposizioni contenute nel regolamento del 22 Febbraio 1816, in ordine al Cassiere della città di Napoli.
I Cassieri de Comuni che hanno una rendita di annui ducati 600 o meno, hanno il premio del cinque per cento.
Que’ de Comuni di una rendita da 600 a 3000 esclusivamente, hanno un premio di ducati 40.
Que’ de’ Comuni di una rendita di 3000 a 5000 esclusivamente, hanno un premio di ducati 60.
Que’ de’ Comuni di una rendita di duc. 5000 a 7000 esclusivamente, hanno un premio di ducati 100.
Que’ dei Comuni di una rendita di ducati 7000 a 10, 000 esclusivamente, hanno un premio di duc. 120.
Que de’ Comuni di una rendita di ducati 10,000 in sopra, hanno un premio di ducati 140.
149. I Cassieri comunali hanno inoltre una indennità di spese, calcolata al mezzo per cento; ma non potrà essere minore di duc. 2, né maggiore di duc. 60.
Questa indennità ne’ Comuni riuniti è regolata alla stessa ragione per la rendita particolare del luogo di residenza del Cassiere, ed alla ragione dell’uno e mezzo per cento per le rendite degli altri luoghi, ma il totale non può oltrepassare ducati 60.
150. Il premio, e l’indennità accordata ne due precedenti articoli saranno pagati in proporzione delle riscossioni effettuate.
151. Mediante il premio e l’indennità accordata ai Cassieri comunali, le spese di scrittoio, de registri e delle carte di contabilità sono in loro carico.
Essi però sono esentati da ogni diritto di declaratoria e significatoria de’ loro conti.
152. Ogni altra carica dell’amministrazione civile non compresa nel presente capo è di pura onorificenza, ed esclusa da ogni trattamento. Se n’eccettuano soltanto quelle di Sindaco e di Eletti della città di Napoli, a quali è assegnata una indennità di rappresentazione in annui ducati duemila quattrocento pel primo, e settecento venti per ciascuno degli altri, pagabili mensualmente sullo stato discusso della città, durante l’esercizio.
153. I trattamenti stabiliti in questo capo decorrono dal giorno in cui ciascun funzionario avrà prestato tra le mani del suo superiore immediato il giuramento prescritto da regolamenti.

CAPO II. Giubilazioni e pensioni.

154. La nostra legge de’ 3 di Maggio 1816 sulle giubilazioni e pensioni è applicabile a funzionari ed impiegati nell’amministrazione civile, in ciò che riguarda i titoli per ottenere la giubilazione con pensione.
155. Gl’impiegati di ogni genere nell’amministrazione civile che ricevono soldo, sia direttamente sia indirettamente, dalla Tesoreria Generale, e rilascino il due e mezzo per cento a favore del monte delle vedove e dei ritirati, han dritto a giubilazione con pensione a carico dello Stato.
156. Gl’impiegati comunali che ricevono soldo sulle rendite de’ Comuni e che rilasciano a favore del medesimi il due e mezzo per cento, han dritto a giubilazione con pensione a carico de Comuni rispettivi.
157. Sono compresi nella disposizione dell’articolo precedente i Cancellieri Archivari, gl’impiegati fissi nelle Cancellerie, i medici e cerusici, i maestri e le maestre delle scuole primarie, servienti, guardiani urbani e rurali, e le ricevitrici de projetti.
158. La liquidazione delle pensioni comunali sarà fatta in Decurionato, discussa in Consiglio d’Intendenza, e riservata all’approvazione definitiva del Ministro dell’Interno.

PARTE II SPESE E RENDITE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE, E METODO l DI AMMINISTRAZIONE, TITOLO VI. SPESE E RENDITE PROVINCIALI, METODO DI AMMINISTRARLE; FORME DA OSSERVARSI NE’ CONTRATTI CHE INTERESSANO LE PROVINCIE

159. Le spese e rendite Provinciali sono o comuni a tutte le Provincie, o particolari a ciascuna di esse.
160 Sono spese comuni quelle
1° del casermaggio della gendarmeria, e di ogni altra forza pubblica provinciale, compresa la pigione dei corpi di guardia;
2° della istruzione pubblica, escluse quelle della prima dotazione già stabilita de licei e collegi, e quelle della Regia Università di Napoli, e delle scuole primarie;
3° della Statistica;
4º della Vaccinazione;
5° del mantenimento del Projetti;
6° delle Segreterie delle Intendenze e Sottintendenze.
161. Sono spese particolari quelle
1° di costruzione, riparazione e manutenzione dei locali addetti agli stabilimenti provinciali, e delle strade provinciali;
2° delle società economiche, delle biblioteche provinciali, e di ogni altro instituto addetto al vantaggio particolare di ciascuna Provincia;
3° di acquisto e rimpiazzo di mobili autorizzati per le Intendenze e Sottintendenze.
162. Oltre le spese enunciate ne tre precedenti articoli, le Provincie non possono farne altre, né possono essere chiamate da qualunque autorità a concorrere a qualsivoglia altra spesa, che noi dichiariamo perciò estranea alla loro amministrazione.
165. Sarà supplito alle spese comuni col prodotto di una imposta addizionale alla contribuzione diretta, che sarà fissata in ogni anno colla legge sulla ripartizione della stessa contribuzione, proporzionatamente allo stato del bisogni, che verrà presentato dal Ministro dell’Interno.
164. I Consiglieri Provinciali suppliscono alle spese particolari col prodotto di una simile sovrimposta alla contribuzione medesima. Questa sovrimposta è facoltativa del Consigli, e proporzionata ai bisogni che essi discutono e determinano, ma non può oltrepassare due grana addizionali.
165. Oltre i fondi assegnati nell’articolo precedente alle spese particolari, il Consiglio di ciascuna Provincia, quante volte si tratta di costruzione o riparazione di edificio o strada provinciale, può proporre un’altra imposta addizionale straordinaria, ed un ratizzo sulle rendite disponibili
de’ Comuni, qualora per questo secondo vi concorra il voto dell’Intendente e del Consiglio d’Intendenza.
La risoluzione sulla proposta di questi mezzi straordinari è riservata a Noi su rapporto del Ministro dell’Interno, quanto al secondo mezzo;
e del Ministri delle Finanze e dell’Interno uniti quanto al primo.
166. Le rendite e le spese provinciali sono amministrate sotto gli ordini del Ministro dell’Interno, a norma dello stato discusso, che sarà progettato ed esaminato in ogni anno da rispettivi Consigli Provinciali, e sottomesso alla nostra approvazione dallo stesso Ministro.
167. L’Amministrazione de fondi addetti alle opere pubbliche può essere confidata dal Consiglio Provinciale ad una deputazione incaricata di dirigere ed invigilare i lavori.
Il consiglio può in tal caso nominare un Cassiere particolare pe’ detti fondi. La deputazione amministrerà sotto la vigilanza dell’Intendente; e proporrà al medesimo le precauzioni da prendersi in ordine al Cassiere.
168. I fondi addetti alle opere pubbliche provinciali saranno impiegati esclusivamente alla loro destinazione. Il pagamento ne seguirà colla firma dell’Intendente, preceduta da certificato della deputazione che assicuri l’esecuzione de lavori per le somme che si liberano. I detti fondi saranno intangibili da qualunque altra autorità, per qualsivoglia altro oggetto.
169. I fondi Provinciali, che risultano da sovrimposte alla contribuzione diretta, saranno esatti su i ruoli ordinari della contribuzione stessa, e riuniti nella cassa generale della Provincia. Il ricevitore generale ne avrà un conto separato e li terrà a credito esclusivo del Ministro dell’Interno, il quale ne dispone a misura degli introiti, in conformità degli stati discussi da Noi approvati col mezzo di ordinativi che spedisce direttamente sulla cassa generale, escluso ogni altro giro intermedio.
170. In ogni anno il conto morale de’ fondi Provinciali sarà reso dalle deputazioni, ove n’esistono, al Consiglio Provincia le deliberazioni del Consiglio a tal riguardo sono esecutive, dopo la nostra approvazione a proposta del Ministro dell’Interno.
Il Consiglio in tale circostanza fa rilevare tutto ciò che crede conveniente in ordine all’impiego de’ fondi, ed al progresso delle opere a cui furono destinati, e propone ogni misura che stima opportuna su tal particolare.
171, Il conto materiale de fondi Provinciali è discusso e giudicato definitivamente dal Consiglio d’Intendenza della Provincia, salvo il ricorso devolutivo all’autorità competente.
Il Consiglio d’Intendenza nella discussione terrà presente la deliberazione del Consiglio Provinciale sul conto morale.
Nella discussione del conto de fondi delle opere pubbliche, de quali l’Intendente ha disposto da ordinatore, egli potrà intervenire in Consiglio; ma non vi avrà voce deliberativa.
172. Le provincie non possono contrarre per acquistare un dritto operi sciogliere una obbligazione, sia collo Stato, sia con particolari, se non vi preceda una deliberazione del Consiglio Provinciale, ed il nostro assenso accordato a rapporto del Ministro dell’Interno, e nel modo determinato dalla legge.
173. Ogni contratto conchiuso contro le disposizioni del precedente articolo è nullo di dritto.

TITOLO VII. RENDITE COMUNALI, LORO NATURA, E PRINCIPI CHE REGOLANO CIASCUNA DI ESSE.

CAPO I. Disposizioni Generali.

174. Ciascun Comune ha le sue rendite assenzialmente separate da quelle dello Stato, de’ particolari, e di ogni altro Comune.
E quindi perpetuamente abolita e vietata ogni promiscuità di proprietà di rendita, o di dritti tra Comuni e lo Stato, tra Comuni è particolari, o infra essi Comuni.
175. Le promiscuità esistenti in contraddizione dell’articolo precedente saranno sciolte, e sarà assegnata in proprietà a ciascuno degl’interessati quella porzione che corrisponde a suoi dritti, a norma degli stabili menti adottati.
Quando circostanze locali straordinarie impedissero lo scioglimento delle promiscuità, ne sarà fatto rapporto motivato al Ministro dell’Interno, il quale prenderà i nostri ordini per l’eccezione della regola.
176. Ogni occupazione ed ogni alienazione illegittima del demanio comunale è dichiarata abusiva, a qualunque epoca l’una o l’altra rimonti; essa non potrà in verun caso essere considerata come titolo di promiscuità, e sarà in ogni tempo improduttiva di alcun dritto o effetto.
177. L’esame delle controversie che derivano da due articoli precedenti è delegato agl’Intendenti nelle rispettive Provincie. Essi vi provvederanno in Consiglio d’Intendenza, salvo il ricorso devolutivo all’autorità competente.
di 178. Le rendite annue di ciascun Comune sono ordinarie, o straordinarie.
Sono ordinarie quelle che si traggono da suoi fondi patrimoniali e demaniali, da censi, canoni e prestazioni; da proventi giurisdizionali, da addizionali alla contribuzione diretta; da dazi di consumo; e da privati ve volontarie e temporanee.
Sono straordinarie quelle che derivano da resti di cassa degli anni precedenti; da arretrati di qualunque specie; da restituzioni di crediti o affrancazione di censi; e da qualunque altro cespite eventuale.
179. Le rendite che si ritraggono da affrancazione di censi o da restituzione di capitali, saranno impiegate di nuovo a capitale redditizio tra lo spazio di sei mesi al più tardi, a cura e diligenza del Sindaco; preferendosi a parità di condizioni l’impiego sul Gran Libro del debito pubblico non giustifichi nel suo conto di avere inutilmente esaurito ogni mezzo per farlo, esso sarà dichiarato risponsabile del danno che siane avvenuto al Comune dopo il termine suddetto.

CAPO II. Rendite fondiarie e demaniali, censi, canoni e prestazioni.

180. I fondi patrimoniali saranno conceduti in affitto. Gli affitti si faranno sempre in contanti.
Laddove, per la qualità de fondi o per gli usi locali, gli affitti non potessero farsi altrimenti che in generi, se ne affitterà la riscossione in contanti.
181. I fondi urbani saranno censiti a meno che non vi si opponga il bisogno o l’utile riconosciuto del Comune.
Saranno similmente censiti i fondi rustici quando la loro picciolezza, ola loro sterilità avesse da lungo tempo provato che essi non possano in verun modo affittarsi.
182 I demani comunali saranno divisi ed assegnati in libera proprietà a cittadini, mediante la prestazione di un annuo canone a favore del Comune, secondo gli stabilimenti adottati.
183. Il canone enunciato nell’articolo precedente sarà fissato o commutato in contanti, pagabili due mesi dopo la raccolta degeneri che produce il fondo gravato.
Per que’ canoni che non potessero fissarsi altrimenti che in genere, ne sarà affittata l’esazione in massa ed in contanti.
184. Gli alberi solitari che si trovano sparsi sulle terre coloniche, saranno censiti a rispettivi coloni.
185. Le quote demaniali abbandonate da partecipanti a cui sono state assegnate, ritornano al demanio comunale.
S’intendono abbandonate le quote demaniali, qualora si lascino incolte per tre anni consecutivi, o si trovino alienate o ipotecate con atti veri o simulati nel decennio, dalla data del possesso.
186. Le operazioni della divisione del demani sono delegate agl’Intendenti. Essi vi procedono in Consiglio d’Intendenza sotto la nostra approvazione, che sarà provocata con rapporto motivato del Ministro dell’Interno.
Essi sono delegati ancora a risolvere in Consiglio d’Intendenza ogni controversia dipendente dalla divisione dei demani, salvo il ricorso devolutivo all’autorità competente.
187. Le quistioni dipendenti dalle divisioni demaniali fatte finora fra’ cittadini, e nelle quali siano violati a grave danno de’ poveri e non possidenti i regolamenti in vigore, potranno essere introdotte ed esaminate nel termine perentorio del 1817.
Quando si verifichi che la divisione sia evidentemente ingiusta, e non si possa in verun altro modo riparare al danno cagionato a poveri per la mancanza di altri demani divisibili; l’Intendente rettificherà la divisione colle facoltà accordategli nell’art. precedente.
Per le operazioni che si trovano già rettificate in seguito di prece denti reclami, è vietato ogni ulteriore esame.
Trascorso il 1817, non sarà più ammesso alcun reclamo contro le divisioni fatte, ed i quotisti rimarranno tranquilli proprietari delle terre che posseggono, come lo sono quelli che han partecipato ad ogni altra divisione che non sia suscettibile di reclamo e di rettifica.


188. Le terre demaniali addette all’uso civico di pascolo, dovranno essere sempre riservate a quest’uso, a cui non potrà in verun caso de rogarsi colla vendita in massa dell’erba.
Su queste terre compete al Comune il dritto di fida, sia per supplire alle spese comunali, sia per pagare la fondiaria imposta sulle terre medesime, colle modificazioni prescritte ne seguenti articoli:
189. L’uso civico menzionato nell’articolo precedente si esercita da’ cittadini per gli animali addetti alla loro particolare industria. Ne sono quindi esclusi i negozianti di bestiame, ed i censuari di Puglia già detti Locati.
Essi possono parteciparvi ne’ Comuni a cui appartengono, per quella sola parte di animali che serve alla loro particolare industria, nella latitudine che compete ad ogni altro ricco cittadino.
190. I Comuni che hanno sufficienti rendite patrimoniali per pagare la fondiaria delle terre riservate all’uso civico, non possono esigere fida dal possessore di animali gregari, sino al numero di dieci piccoli ed uno grande.
Quelli che mancano di tali rendite nello stabilire il dritto di fida, non possono tassare il detto possessore più della metà della fida imposta al possessore d’industria maggiore.
191. L’uso de boschi comunali per fuoco o altri bisogni essenziali, non può essere sottoposto a fida o prestazione: può esserlo soltanto l’uso per l’industria commerciale. Quando questa parte di rendita non basti a pagare la fondiaria del bosco, essa graviterà sulle altre rendite del Comune, senza che possa mai ripartirsene l’equivalente tra cittadini che vi esercitano usi essenziali.
192. I prodotti fruttiferi de boschi sono venduti a beneficio del Comune proprietario, escluso il caso in cui i cittadini poveri vi esercitano il dritto antico di raccoglierseli.
193. Ogni Comune che non ritrae rendita sufficiente da suoi demani e fondi patrimoniali, può stabilirsene una.
1° ne’ proventi giurisdizionali, per quanto essi siano adattabili alle sue circostanze;
2° nella imposta del dazi di consumo;
3° nella sovrimposta del grani addizionali alla contribuzione diretta;
4º nelle privative volontarie e temporanee.

CAPO III. Proventi giurisdizionali.

194. Sono proventi giusdizionali
1° Il prodotto delle multe pronunziate da qualunque tribunale o autorità per fatti di ogni competenza, commessi sul territorio del Comune in contravvenzione alle leggi ed a regolamenti di polizia urbana e rurale;
2° I dritti di polizia urbana, i quali si stabiliscono sulla concessione de’ posti fissi e volanti a venditori nelle strade, piazze e mercati del Comune;
3° Il dritto sul peso e la misura pubblica.
195. Lo stabilimento de dritti enunciati ne numeri 2 e 3 dell’articolo precedente, e delle tariffe che dovranno regolarne la riscossione, sarà progettato dal Decurionato, discusso dal Consiglio d’Intendenza, ed autorizzato dal Ministro dell’Interno.
196. Il dritto sul peso e la misura pubblica non è coattivo; ma si esige soltanto da coloro che ricorrono volontariamente all’uffizio pubblico, vi sono rinviati dal giudice ne casi di controversia. In questi casi il giudice non può avvalersi, che del detto uffizio.

CAPO IV. Dazi di consumo.

197. I dazi comunali si possono imporre su i soli generi di consumo di ogni specie che s’immettono per consumarsi o vendersi nel Comune, esclusi quelli che s’immettono per semplice deposito o passaggio.
198. E esclusa e vietata indistintamente ogni esenzione da dazi comunali.
199. Ogn’imposta o variazione di dazio comunale colla corrispondente tariffa debb’essere preceduta da nostra autorizzazione provocata dal Ministro dell’Interno sulla deliberazione decurionale e l’avviso di espedienza del Consiglio d’Intendenza.
200. La tariffa del dazio comunale sulla molitura non potrà oltrepassare un carlino a tomolo.
In quei Comuni in cui si trova in vigore una tariffa più forte, essa sarà ridotta alla prescritta misura, tosto che le circostanze comunali lo permetteranno.
201, Nella imposizione del dazi di consumo saranno sempre preferiti
que generi che servono al lusso o al maggior comodo, agli altri de’ quali
si fa uso ne bisogni più comuni ed ordinari alla vita.
202. Il modo di percezione del dazi di consumo è regolato dall’Intendente sull’avviso del Decurionato e del Sottintendente.
203. Laddove la percezione del dazi di consumo non possa assolutamente farsi per appalto o in amministrazione, potrà farsi col mezzo della transazione, per individuo o per capo di famiglia.

CAPO V. Grana addizionali.

204. La sovrimposta addizionale alla fondiaria è facoltativa del Decurionato di ciascun Comune sotto l’approvazione dell’Intendente.
Esso non può oltrepassare due grana.
205. La detta sovrimposta sarà riscossa su ruoli ordinari della contribuzione, e sarà versata dal Percettore a misura della esazione nella cassa comunale, ad ogni disposizione del Sindaco secondo i regolamenti vigenti.

CAPO VI. Privative volontarie e temporanee.

206. Le privative volontarie si possono stabilire soltanto sulla preparazione e la vendita del commestibili. Esse sono essenzialmente temporanee ed a vantaggio del Comune; esclusa ed abolita ogni privativa a profitto dei particolari, così in questo, come in ogni altro genere.
207. Lo stabilimento di qualunque privativa volontaria e temporanea debb’essere preceduto da una formale deliberazione motivata del Decurionato, il quale, come rappresentante del Comune, consenta che l’esercizio del dritto di ciascun cittadino sia momentaneamente sospeso a vantaggio esclusivo della generalità della popolazione, e proponga nel tempo stesso le basi della privativa da adottarsi.
Ogni privativa volontaria, e temporanea debba essere inoltre autorizzata dal Ministro dell’Interno, sull’avviso di espedienza dell’Intendente dato in Consiglio d’Intendenza.
208. Le privative volontarie e temporanee debbono essere date in appalto all’asta pubblica. La loro durata ordinaria è di un anno. Quandole circostanze di un Comune esigano che sia per più tempo, l’appalto non potrà eccedere un triennio.
209. Le privative volontarie e temporanee sono ordinariamente gli ultimi mezzi a cui i Comuni possono ricorrere per supplire alle spese civiche.
Esse possono essere nondimeno preferite ad ogni altro mezzo:
1° ove si tratti d’industria che per la natura della cosa, o per la posizione del luogo non potendo esercitarsi da ciascun cittadino, dia luogo ad una privativa di fatto, come lo stabilimento di tonnaie, quando un Comune ne abbia la concessione da Noi, o simile;
2° ove al beneficio della rendita che ne risulta al Comune, vi si unisse la necessità di adottarle per assicurare l’annona;
3° ove esse possano rimpiazzare utilmente que piccoli dazi che riusciranno più molesti alla popolazione.

TITOLO VIII. SPESE COMUNALI; NATURA E MISURA DELLE MEDESIME.

210. Le spese comunali sono ordinarie, straordinarie, ed imprevedute.
211. Le spese ordinarie sono quelle.
1° degli stipendi al cancelliere archivario; agl’impiegati nella Cancelleria Comunale; al cassiere; a serventi; al maestro ed alla maestra delle fanciulle; al medico ed al cerusico; al predicatore quaresimale; al sagrestano ed organista delle chiese di patronato comunale; al regolatore del pubblico orologio; a guardiani per la polizia urbana rurale, e per la custodia de boschi comunali, al casermiero comunale, alla ricevitrice dei proietti; al custode del camposanto per l’inumazione de cadaveri fuori l’abitato:
2° di pigione per le case addette all’amministrazione comunale, alle scuole primarie, alla rota de proietti, all’udienza del Giudice di pace, ed al carcere che vi è assegnato:
3° di abbonamento alla collezione delle leggi ed a giornali della Intendenza e di vaccinazione; di scrittoio per la cancelleria comunale; di stampa del registri e carte per la contabilità comunale e per lo servizio dello stato civile, esclusa da tali carte e registri ogni esazione a titolo di dazio di bollo da cui sono esentati:
4º di fondiaria sui beni comunali; d’interessi di debiti costituiti; del mantenimento del servizio della posta interna, della manutenzione de’ fondi e delle opere pubbliche comunali, come edifici, ponti, strade, piazze, acquidotti, camposanti fuori l’abitato e simili; del dritto di contabilità per la liquidazione de’ conti comunali; delle feste religiose e civili; delle messe mattutine dette pro-populo; del mantenimento delle chiese di padronato comunale, delle caserme comunali per le truppe di passaggio, e di ogni altro pubblico stabilimento comunale, e della illuminazione.
212. Sono straordinarie le spese cagionate dal pagamento di debiti arretrati e non costituiti, di costruzione e restaurazione di edifici, strade, ponti, ed altre opere pubbliche comunali; dell’acquisto di qualche fondo necessario, della divisione de’ demani, delle liti, e delle opere pubbliche provinciali, che si trovano autorizzate, o che lo saranno a’ termine dell’art. 165.
213. Si dicono imprevedute quelle spese che sono cagionate da bisogni giornalieri ed eventuali di ciascun Comune, che non sono specificate nei due precedenti articoli.
214. Continueranno ad essere annoverati tra le spese comunali, sino a che dureranno i bisogni straordinari dello Stato, il vigesimo delle rendite ordinarie de’ Comuni, per essere addetto al mantenimento delle compagnie provinciali; ed i supplementi di congrua che attualmente si trovano assegnati a Parrochi, ed Economi.
215. Dal 1° del 1818 in poi i Comuni sono esonerati da ogni obbligo di anticipare sulle proprie casse il prezzo di qualunque servizio di sussistenza o trasporti militari; rimanendo a tale effetto espressamente rivocati tutti i decreti e regolamenti anteriori che prescrivevano tale obbligazione.
Quante volte in un Comune sorga il bisogno di un servizio di tale natura, gli amministratori comunali vi suppliranno, ed indi il prezzo ne sarà pagato dalle casse dello Stato, secondo le istruzioni che darà il Ministro delle Finanze.
216. Le disposizioni dell’articolo 162 relative alle spese provinciali, sono applicabili alle spese comunali.
Ogni altra spesa, che non si trova espressamente classificata tra le provinciali e comunali, appartiene allo Stato, ed è a carico della Tesoreria generale.
217. Le spese ordinarie e straordinarie comunali sono regolate in ragione de bisogni, delle risorse, e della classificazione di ciascun Comune, secondo la norma prescritta nella presente legge in tutti i casi preveduti.
218. Le spese imprevedute sono determinate secondo la classificazione de Comuni, combinata con altre ragioni presuntive, che sono indicate dalle circostanze locali di ciascun Comune.
Il fondo assegnato a queste spese è diviso in due parti. Il Sindaco dispone della prima per le spese giornaliere ed urgenti; ma non potrà, senza l’autorizzazione dell’Intendente, disporre dell’altra che rimane riservata per le spese eventuali straordinarie.
219. La spesa dell’illuminazione notturna è permessa a soli Comuni di 1a classe; ed a quelli di 2a classe che abbiano la residenza di un Tribunale, o di un Sottintendente. Ogni altro Comune non può farla senza l’autorizzazione del Ministro dell’Interno, accordata sull’avviso motivato del Consiglio d’Intendenza.
220. L’onorario del medico non potrà oltrepassare duc. 120 ne Comuni di 1a classe; 90 in quelli di 2a; e 72 in quelli di 3a.
L’onorario del cerusico non può esser maggiore di duc. 100 ne Comuni di 1a classe; di duc. 80 in quelli di 2a; e di 60 in quelli di 3a.
I medici e cerusici, mediante l’onorario che percepiscono dal Comune, debbono specialmente prestare la loro opera gratuita a poveri nell’abitato, e sul territorio comunale.
221. A medici, e cerusici comunali può accordarsi un supplimento d’indennità, qualora abbiano l’obbligo di servire in più luoghi di un Comune riunito. Questo supplimento non può oltrepassare il terzo dell’onorario.
222. Gli onorari stabiliti pel medico e pel cerusico possono cumularsi in una stessa persona, quando essa presti servizio nelle due facoltà. In tal caso non ha luogo il supplimento autorizzato all’articolo precedente.
223. In un Comune non può stabilirsi più di un solo onorario di me dico e di cerusico, salvo qualche eccezione comandata da circostanze locali, in cui il Ministro dell’Interno può estendere questa misura sulla proposta decurionale e l’avviso motivato dell’Intendente preso in Consiglio d’Intendenza.
224. L’onorario del predicatore quaresimale non può oltrepassare ducati 60 ne Comuni di 1a classe; ducati 40 in quelli di 2a; e ducati 30 in quelli di 3a.
225. La spesa delle feste religiose a carico de Comuni, ammessa a titolo di oblazione e di elemosina, non può oltrepassare ducati 60 in quelli di 1a classe; ducati 10 in quelli di 2a; e ducati 20 in quelli di 3a.
La spesa per le feste civili non può oltrepassare ducati 10 ne’ Comuni di 1a classe; ducati 25 in quelli di 2a; e duc. 15 in quelli di 3a.
226. La spesa per l’onorario de maestri delle scuole primarie non può oltrepassare ducati 120 ne Comuni di 1a classe; ducati 80 in quelli di 2a; e ducati 50 in quelli di 3a.
E per l’onorario delle maestre non può oltrepassare ducati 80 ne Comuni di 1a classe; ducati 50 in quelli di 2a; e ducati 30 in quelli di 3a.
Non si ammetterà trattamento di maestra in que’ Comuni dove nonché dichiara stabile e diffinitivo in prosieguo il Regolamento approvato provvisoriamente col Rescritto del 9 Aprile 1838.

TITOLO IX. METODO MEZZI DI AMMINISTRAZIONE PER PROVVEDERE COMUNALE ALLA POLIZIA; STATI AMMINISTRATIVA. DISCUSSI; CONTABILITÀ;

CAPO I. Metodo di amministrazione delle rendite e spese comunali.

250. Ogni cespite di rendita comunale debbe essere affittato a cura e diligenza del Sindaco. L’affitto non può conchiudersene altrimenti che col mezzo dell’asta pubblica.
Quando circostanze straordinarie esigessero la dispensa di questa forma o l’abbreviazione del suoi termini, il Ministro dell’Interno può accordarla sull’avviso motivato del Consiglio d’Intendenza.
231. La durata degli affitti delle rendite comunali non può oltrepassare i periodi qui appresso determinati; salvo le disposizioni dell’articolo 208.
Pe’ dazi di consumo, anni due.
Pe’ proventi giurisdizionali, anni quattro.
Per le terre addette al solo pascolo, anni tre.
Pe’ terreni coltivati, oliveti, vigne e simili, anni sei.
Per gli edifizi urbani, e per le macchine di ogni specie, anni otto.
Pe boschi cedui o selve cedue, un numero di anni uguale al numero delle porzioni, in cui sarà diviso il fondo.
I fondi di questa natura saranno divisi in tante porzioni uguali, per quanti sono gli anni necessari alla crescenza delle piante nuove. Tali porzioni saranno denominate. 1a, 2a, 3a, ec. ec.; ed in ogni anno non potrà incidersi che quella sola che viene indicata dal numero d’ordine. Il totale delle porzioni determina il massimo tempo da potersi stabilire nell’affitto.
232. L’anno dell’affitto delle rendite comunali comincerà al 1° di Gennaio, per quanto la natura delle rendite e gli usi locali non si oppongano a questa disposizione.
233. Quattro mesi prima del termine di ogni affitto il Sindaco convoca il Decurionato, e con esso delibera sulle condizioni colle quali l’affitto debba rinnovarsi.
Queste condizioni sono definitivamente fissate dall’Intendente sull’avviso del Sottintendente, e del Consiglio d’Intendenza.
234. L’asta pubblica per gli affitti delle rendite comunali sarà tenutane termini prescritti coseguenti articoli, sulle condizioni fissate in conformità dell’articolo precedente dal Sindaco nella Cancelleria Comunale, assistito dal 1° Eletto e dal Cancelliere, i quali ne sottoscriveranno gli atti.
235. La subasta sarà preceduta da due manifesti, da pubblicarsi ed affigersi coll’intervallo di tre giorni almeno l’uno dall’altro, ed uno in giorno di Domenica, nei luoghi consueti del Comune, ed in ogni altro che l’Intendente giudicherà convenevole d’indicare nell’atto di approvazione delle condizioni. La subasta non potrà cominciarsi prima di otto giorni dal la pubblicazione del primo manifesto. Nella prima subasta l’affitto rimarrà aggiudicato provvisoriamente al maggior offerente.
236. Sarà tenuta una seconda subasta cinque giorni dopo la prima inseguito di un altro manifesto pubblicato a norma dell’articolo precedente, e vi avrà luogo l’aggiudicazione definitiva al maggiore offerente. Non presentandosi sovrimposta in questa subasta, diviene definitiva l’aggiudicazione fatta nella prima.
237. Sono ammessi negli affitti comunali gli additamenti di decima e di sesta, calcolati sulla rendita di ciascun anno.
Essi possono esser prodotti nell’uffizio in cui la subasta si è tenuta, il primo tra cinque giorni, il secondo tra cinque altri successivi dopo l’aggiudicazione definitiva.
Quando abbia luogo l’additamento di decima, il termine di cinque giorni per la sesta si calcola dall’aggredicazione in grado di decima.
Le subaste in grado de’ suddetti additamenti debbono esser precedute con un intervallo di tre giorni almeno da un manifesto pubblicato in conformità dell’articolo 235.
238. Nella licitazione non si ammettono sovrimposte tra i concorrenti, quando sono minori di cinque carlini per gli affitti da ducati 100 in sotto, di dieci carlini per quelli fino a 200, di venti carlini per quelli fino a 400, di trenta carlini per quelli fino a 600, e di cinque ducati per ogni altro fitto maggiore.
239. L’aggiudicazione degli affitti comunali è compiuta di pieno dritto per effetto dell’ultima licitazione, senza che vi bisogni altra approvazione superiore.
Nulladimeno l’Intendente può in alcuni casi, quando crede che il bene dell’amministrazione lo esiga, dichiarare tra le condizioni della subasta, che l’aggiudicazione non s’intenda definitiva, se non dopo la sua approvazione.
240. L’Intendente può, ove il bisogno o l’utile dell’amministrazione lo esiga, presedere di persona alle subaste, o delegare la presidenza ad altra autorità sua subordinata, o pure farla celebrare in un comune di verso da quello a cui appartengono le rendite da affittarsi.
241. Le disposizioni contenute nel presente capo in ordine alla forma delle licitazioni per gli affitti, sono comuni ad ogni licitazione per appalto o vendita comunale, salvo il disposto nell’articolo 299.
242. La riscossione delle rendite comunali si fa regolarmente alle rispettive scadenze, a cura e diligenza del Cassiere, sotto la vigilanza immediata del Sindaco, ed a norma dello Stato discusso.
In caso di ritardo, i debitori morosi, otto giorni dopo la scadenza, possono essere astretti al pagamento col mezzo di una coazione spedita dal Cassiere, e vidimata dal Sindaco.
243. Le coazioni spedite in conformità dell’articolo precedente, sono esecutive 24 ore dopo la notifica che n’è stata fatta al domicilio del debitore da un usciere o da un servente del Comune a ciò autorizzato dal Sindaco.
L’effetto di tali coazioni non può essere sospeso, se non in seguito di una opposizione motivata da eccezioni perentorie, e notificata al Sindaco, la quale porti citazione a comparire a giorno fisso innanzi l’autorità competente per lo giudizio dell’eccezioni prodotte. In questo caso, pendente il giudizio, la coazione si risolve in atto di pegnoramento.
244. L’esazione delle multe appartenenti a Comuni si fa dal Cassiere col mezzo di una coazione, nella quale si enuncia la sentenza che ha inflitta la multa.
245. Il Cassiere terrà, sotto la vigilanza immediata del Sindaco, un registro, sul quale iscriverà con progressione numerica ogni multa dovuta; ed a fronte di ciascuna, le somme riscosse.
Il Cassiere darà ricevuta, col visto del Sindaco, di ogni somma esatta per conto di multe i” Il tutto sotto pena di concussione.
246. I Giudici di Pace, ed i Procuratori Regi spediranno alla fine di ogni mese l’avviso delle multe pronunziate ne’ rispettivi Tribunali al Sindaco del Comune a cui esse appartengono, perché ne sia presa ragione sul registro prescritto all’articolo precedente.
I Sindaci, i Giudici di Pace, ed i Procuratori Regi rimetteranno alla fine di ogni semestre all’Intendente della Provincia uno stato delle multe comunali, applicate nelle rispettive giurisdizioni. L’Intendente se ne servirà di controllo per la verifica del registri e del conti de Cassieri.
247. Il Cassiere che manchi di diligenza nelle riscossioni e non usi a tal riguardo i mezzi autorizzati, potrà esserne dichiarato risponsabile dal Consiglio d’Intendenza, ed obbligato a portarsi per esatto a suo rischio ed interesse quelle partite di cui abbia trascurata l’esazione.
La stessa risponsabilità può estendersi al Sindaco che manchi di usare la vigilanza impostagli.
248. I pagamenti sulle rendite comunali si fanno a norma dello stato discusso, dal Cassiere per effetto di mandati del Sindaco.
Ogni mandato dee indicare l’articolo dello stato discusso, in cui la spesa è autorizzata, o dee contenere copia dell’autorizzazione superiore, qualora si tratti di spesa straordinaria non compresa nello stato.
249. Ogni inversione di fondi assegnati a ciascun articolo di spesa sullo stato discusso è vietata, sotto la risponsabilità del Cassiere e del Sindaco.
Qualora urgenze straordinarie esigessero una inversione, essa dovrà essere deliberata in Decurionato, discussa dall’Intendente in Consiglio di Intendenza, ed autorizzata da noi per que’ Comuni il di cui stato discusso è riservato alla nostra approvazione, o dal Ministro dell’Interno per gli altri Comuni.
250. Ogni pagamento fatto dal Cassiere in contravvenzione delle disposizioni dello stato discusso, gli verrà significato ne suoi conti, salvo soltanto il suo regresso contro il Sindaco che l’ha ordinato.
251. Le spese per le opere pubbliche comunali sono invigilate dal Sindaco. L’Intendente, sull’avviso del Decurionato, determina se esse debbano farsi per appalto o per economia: L’Intendente può formare, anche sull’avviso del Decurionato, una deputazione per dirigerle, ed invigilare col Sindaco alla loro esecuzione.
I piani e le perizie di tali opere sono discussi ed approvati dall’Intendente in Consiglio d’Intendenza.

CAPO II. Stati discussi comunali.

252. Ogni comune ha il suo stato discusso, il quale serve di norma inalterabile all’amministrazione delle sue rendite e spese.
253. Gli stati discussi formati secondo le regole stabilite nella presente legge, saranno in osservanza per cinque anni continui per tutte le “rendite e spese ordinarie e fisse, e saranno rinnovati di quinquennio in quinquennio.
Per le rendite e spese straordinarie e variabili, sarà fatto in ogni anno uno stato di variazione.
254. Il progetto dello stato discusso è formato dal Decurionato a proposta del Sindaco, ed indi sulle osservazioni del Sottintendente è fissato dall’Intendente in Consiglio d’Intendenza.
Le rendite e le spese autorizzate dalla presente legge vi saranno classificate e bilanciate in modo da escludere ogni deficit o avanzo.
255. Sono riservati alla nostra approvazione gli stati discussi di quei Comuni che hanno una rendita ordinaria di 5000 o più ducati.
Essi ci saranno presentati dal Ministro dell’Interno, dopo l’esame che ne sarà fatto a norma della legge.
Gli stati discussi di tutti gli altri Comuni sono autorizzati dall’Intendente in Consiglio d’Intendenza, sotto l’approvazione del Ministro del l’Interno.
256. Le disposizioni degli articoli 254 e 255, sono comuni agli stati annuali di variazione prescritti dall’articolo 253.
257. Gli stati discussi quinquennali saranno fatti nel corso del 1817, per essere eseguiti dal 1° del 1818.
Gl’Intendenti li faranno redigere sopraluogo da Sottintendenti, Consiglieri d’Intendenza, o altri funzionari che sono autorizzati a delegare, i quali presederanno per tale disimpegno a rispettivi decurionati.
Essi si renderanno di persona per quest’oggetto in que’ Comuni, dove credano necessaria la loro presenza.
Il Ministro dell’Interno darà le opportune istruzioni per l’esattezza della operazione prescritta.
258. In ogni prima domenica di Settembre dell’ultim’anno di ciascun quinquennio, i Decurionati sono convocati di dritto a formare il progetto dello stato discusso pel quinquennio seguente.
Il progetto decurionale dovrà essere ultimato e rimesso prima della fine del mese al Sottintendente, il quale vi appone le sue osservazioni, e lo spedisce all’Intendente.
L’Intendente prima della fine di ottobre farà pervenire al Ministro dell’Interno i progetti degli stati discussi riservati alla nostra approvazione, ed in Novembre ultimerà la discussione di tutti gli stati degli altri Comuni.
259. I Decurionati sono similmente convocati alla prima domenica di Ottobre di ogni anno a formare il progetto dello stato delle variazioni, a norma dell’art. 253, che dee servire di supplimento allo stato discusso per l’amministrazione dell’anno seguente.
Questo progetto dovrà esser rimesso all’Intendente colle osservazioni del Sottintendente nel corso dello stesso mese.
L’Intendente per la metà di Novembre rimetterà al Ministro dell’Interno i progetti di variazione riservati alla nostra approvazione; e discuterà tutti gli altri prima della metà di Dicembre.
260. Al primo di Gennaio di ciascun anno, ogni amministrazione comunale dovrà trovarsi fornita del suo stato discusso, o dello stato di variazioni, secondo la ricorrenza, a cura dell’Intendente, il quale ne rimetterà pure una copia al Sottintendente. Il Sindaco ne comunicherà immediatamente copia legale al Cassiere.
261. Prima della fine di Dicembre gl’Intendenti faranno pervenire al Ministro dell’Interno copia di tutti gli stati discussi, o degli stati di variazioni di loro competenza.
Il Ministro nel primo trimestre dell’anno comunicherà agl’Intendenti le sue determinazioni definitive su i detti stati, i quali intanto si esegui ranno provvisoriamente.
Nel mese seguente lo stesso Ministro ci presenterà un prospetto generale delle rendite e delle spese comunali autorizzate per l’anno corrente.

CAPO III. Contabilità Comunale.

262. La contabilità del Comuni e delle loro dipendenze è assimilata alla contabilità dello Stato, in quanto alla esenzione da pesi, e dalle formalità imposte a registri e carte del particolari.
263. La contabilità delle rendite e delle spese comunali è stabilita presso il Cassiere di ciascun Comune. Il Sindaco farà tenere nella Cancelleria un Controllo per la riscossioni e per gli ordinativi de’ pagamenti.
Sarà aperta inoltre in ciascuna Intendenza, e nel Ministero dell’Interno una corrispondenza di bilanci e registri, per seguire l’andamento della contabilità comunale.
264. Il metodo della contabilità comunale sulle basi prescritte nel l’articolo precedente, e la forma della reddizione e discussione dei conti che ne risultano, saranno determinati con un regolamento del Ministro dell’Interno.
265. Il conto dell’amministrazione e del peculio comunale si rende in ogni anno.
Esso è diviso in due parti.
1.° Conto morale dovuto dal Sindaco.
2.° Conto materiale dovuto dal Cassiere.
266. Il conto morale consiste in render ragione del metodo di amministrazione tenuto nell’anno precedente, e del modo in cui si è eseguito lo stato discusso in ordine alle rendite ed alle spese. Il Sindaco lo presenta al Decurionato nel corso di Gennaio per l’amministrazione del l’anno precedente.
267. Il Decurionato sceglie nel suo seno due o più deputati per esaminare e verificare il conto presentato dal Sindaco, e per proporlo. Indi sul rapporto del deputati approva o disapprova l’amministrazione tenuta, ed assolve o condanna il Sindaco.
268. La deliberazione presa dal Decurionato sul conto del Sindaco, col conto stesso, e gli atti della discussione, sarà rimessa nel corso di Febbraio seguente al Sottintendente il quale vi aggiunge le sue osservazioni, e la spedisce all’Intendente.
L’Intendente approva, revoca o modifica la deliberazione decurionale.
L’Intendente determinerà prima del mese di Ottobre in ogni anno tutti i conti morali dell’anno antecedente.
269. Compete al Sindaco ed al Decurionato il ricorso contro la determinazione dell’Intendente sul conto morale. Il ricorso può essere presentato all’Intendente tra due mesi dopo la comunicazione della detta determinazione che debb’esser fatta al Sindaco in Decurionato.
L’Intendente in tal caso, preso l’avviso del Consiglio d’Intendenza sul merito del ricorso, rimette le carte al Ministro dell’Interno, a cui è riservata la risoluzione superiore in questa materia.
270. Col conto materiale il Cassiere dee documentare l’effettivo introito delle rendite comunali, l’esito fattone con mandati del Sindaco, e li resti attivi e passivi; il tutto sulle basi dello stato discusso, e de’ titoli originali.
Il Cassiere presenta il suo conto al Sindaco che si trova in esercizio al più tardi nella prima settimana di Marzo, per la gestione dell’anno precedente.
271. Il Sindaco coll’assistenza del Cancelliere verifica il conto su i registri di contabilità, e lo certifica conforme. Indi lo spedisce all’Intendente.
272. Per la fine di Marzo di ciascun anno dovranno trovarsi presentati nell’Intendenza tutt’i conti morali e materiali dell’anno antecedente.
Gl’Intendenti procederanno contro i funzionari in ritardo a termini dell’art. 137.
273. La liquidazione e discussione de’ conti de Cassieri comunali appartiene indistintamente a Consigli di Intendenza delle rispettive Provincie, colle seguenti distinzioni.
274. I conti de Cassieri di que’ Comuni, il di cui stato discusso è riservato alla nostra approvazione, sono liquidati e discussi da Consigli d’Intendenza; ma ne dovrà seguire la revisione e discussione definitiva nella Regia Corte de’ Conti, non sospesa la esecuzione del provvedimenti dei Consigli.
Gl’Intendenti, terminata la discussione in Consiglio, rimetteranno i detti conti al nostro Procurator generale presso la Regia Corte.
Qualora nella revisione la Regia Corte rilevi che in qualche Consiglio d’Intendenza si sieno alterati i principi generali di amministrazione, ne farà rapporto al Ministro dell’Interno, il quale prenderà i nostri ordini per ristabilire l’osservanza del detti principi.
275. Ogni altro conto di Cassieri comunali è discusso ed ultimato definitivamente nel Consiglio d’Intendenza, salvo agl’interessati il solo ricorso devolutivo all’autorità competente.
276. I Consigli d’Intendenza dovranno ultimare nel corso dell’anno le discussioni di tutt’i conti comunali dell’anno antecedente.
Essi terranno presenti nella discussione le determinazioni dell’Intendente su i corrispondenti conti morali.

CAPO IV. Mezzi per provvedere alla polizia amministrativa.

277. Appartiene all’amministrazione civile la facoltà di fare e pubblicare i regolamenti locali di polizia amministrativa, o sia di polizia urbana e rurale.
L’esecuzione giudiziaria di tali regolamenti, eccetto i casi riservati alla giurisdizione del Sindaci, Eletti ed Aggiunti negli articoli 57, 58 e 84 è dell’ufficio de’ giudici di pace.
278. I regolamenti di polizia urbana hanno per oggetto la conservazione della tranquillità e dell’ordine pubblico, la legittimità ed esattezza de pesi e delle misure, la vigilanza sull’annona e su i venditori di generi annonari, la vigilanza sulla conservazione e la nettezza delle strade, delle piazze, e de’ pubblici stabilimenti, e la pubblica salute.
Quelli di polizia rurale si propongono la salubrità, la sicurezza, e la custodia delle campagne, degli animali, degli strumenti, e del prodotti di esse; la ripartizione e l’uso delle acque pubbliche e degli acquidotti Addetti al pubblico comodo.
279. Il Decurionato di ciascun Comune, a proposta del Sindaco, e l’intervento del 1° Eletto, delibera sui regolamenti locali necessari per la polizia urbana e rurale, il progetto del Decurionato, munito delle osservazioni del Sottintendente, è discusso dall’Intendente in Consiglio d’Intendenza, il quale lo approva colle modificazioni che giudica opportune, e ne ordina la pubblicazione e l’esecuzione.
Siffatti regolamenti sono inscritti nel giornale della Intendenza, ed affissi per due domeniche consecutive nei luoghi consueti del Comune.
280. I regolamenti di polizia amministrativa, sanzionati a norma dell’articolo precedente, rimangono in vigore almeno per un quinquennio continuo. Nel mese di Settembre dell’ultimo anno del quinquennio, il Decurionato lo rimette in esame, e delibera per la continuazione nella sua integrità, o per le modificazioni che vi crede necessarie. In questo caso si procederà sulle proposte modificazioni nella forma prescritta dall’articolo precedente.
281. Avvenendo reclami contro il tenore del regolamenti di polizia amministrativa, saranno esaminati dal Ministro dell’Interno, a cui n’è riservata la risoluzione.
282. I regolamenti di polizia amministrativa non possono sanzionare, oltre la rifazione de danni, una multa maggiore di sei ducati, ed una prigionia per un tempo maggiore di tre giorni.
285. Ogni Comune può avere uno o più guardiani addetti ad assicurare l’esecuzione del regolamenti di polizia amministrativa.
Essi prendono il nome di guardiani urbani o rurali secondo che sono addetti alla polizia urbana, e alla rurale.
284. I guardiani comunali sono nominati dal Decurionato tra persone di probità conosciuta, che abbiano l’età di 25 anni almeno, ed approvati e patentati dall’Intendente.
285. Gl’Intendenti nella spedizione delle patenti ai guardiani comunali vi esprimeranno il genere di armi, di cui loro è permessa l’asportazione in servizio, ed il recinto del territorio commesso alla loro costodia.
286. I guardiani comunali per essere riconosciuti in servizio porte ranno attaccata al braccio sinistro una placca di metallo o di panno, sulla quale sarà iscritto il nome del Comune e la qualità di guardiano.
287. Ricevuta la patente, i guardiani comunali prestano nelle mani del Sindaco il giuramento di fare eseguire con zelo ed esattezza i regolamenti di polizia a cui sono addetti. Essi non sono riputati in servizio, se non dopo il giuramento di cui il Sindaco darà atto in dorso della patente.
288. I guardiani comunali nel recinto del territorio loro confidato an rapporto di tutte le contravvenzioni a regolamenti di quel ramo di polizia a cui sono addetti, indicandone tutte le circostanze e le pruove;
seguono gli oggetti rubati ne’ luoghi ove sieno stati trasportati, e li sottomettono a sequestro senza potersi introdurre nelle case se non se in presenza di una delle autorità comunali, o di due testimoni vicini di abitazione; arrestano e conducono innanzi al Sindaco o al Giudice di pace, secondo le differenti giurisdizioni, le persone sorprese nella flagranza, richiedendo, in caso di bisogno, il braccio forte dall’autorità locale, arrestano e mettono in sequestro presso persona sicura tutto o parte del bestiame colto nell’atto che commette danno per servire di pegno al pagamento del danno, e della multa, salvo al proprietario il dritto di ottenerne immediatamente la liberazione, mediante sicurtà prestata innanzi l’autorità locale.
289. I guardiani comunali rimettono, se sanno scrivere, il loro rapporto scritto all’Eletto incaricato della polizia, innanzi a cui ne confermano la verità con giuramento, al più tardi il terzo giorno dopo la conoscenza della contravvenzione, che n’è l’oggetto. L’Eletto nota sul rapporto la data della presentazione, e la conferma giurata.
In caso che i guardiani non sappiano scrivere, nello stesso termine faranno a voce il loro rapporto giurato all’Eletto, il quale lo redigerà nella Cancelleria comunale, e vi apporrà la sua firma.
290. I rapporti giurati de’ guardiani comunali faranno fede in giusti zia per tutte le contravvenzioni che danno luogo a sole rifazioni di danni e multe pecuniarie, sino a che non sia stabilita pruova contraria.
291. I rapporti ricevuti secondo l’articolo 289, sono rimessi tra 24 ore dall’Eletto al Sindaco o al Giudice di pace, secondo le rispettive giurisdizioni. Costoro sono nel dovere di giudicarne definitivamente, il primo tra dieci giorni, il secondo tra un mese al più tardi.
292. I rapporti de guardiani comunali, che non sono presentati nel termine prescritto all’articolo 289, non saranno più ricevuti, né daranno luogo a procedimento, a meno che la presentazione non sia stata impedita da causa imponente, o da forza maggiore.
Qualora la presentazione non abbia avuto luogo per negligenza dei guardiani, essi saranno risponsabili dei danni ed interessi, così verso i danneggati, come verso la cassa delle multe.
293. Oltre de guardiani rurali comunali addetti alla custodia delle proprietà site sul territorio del Comune ed appartenenti sia al Comune stesso, sia a corpi morali, sia a particolari, ogni corpo morale o particolare proprietario ha il dritto di avere uno o più guardiani da lui stipendiati per particolare custodia delle sue proprietà. Essi dovranno presentarne la nomina con attestati favorevoli spediti dal Sindaco del Comune all’Intendente, a cui è riserbato di patentarli a norma degli articoli 284 e 285.
294. Il numero de’ guardiani rurali stipendiati, sia da Comuni, sia da corpi morali, sia da particolari proprietari è fissato dall’Intendente proporzionatamente al bisogno della custodia delle rispettive proprietà.
Oltre i guardiani rurali nominati nel modo prescritto, è vietato ai Comuni a corpi morali ed a particolari proprietari di mantenere a loro stipendio armigeri o persone armate sotto qualunque denominazione. Chiunque presti servizio di tal natura sarà arrestato e punito correzionalmente.
295. I guardiani urbani e rurali, da chiunque sieno stipendiati, sono, in quanto alla polizia del servizio, sotto la vigilanza e la dipendenza immediata del Sindaco.
Quando la loro condotta sia riprensibile o criminosa, il Sindaco con una deliberazione decurionale può sospenderli di servizio per un mese, e proporne la rimozione all’Intendente. Egli è nel dovere nel tempo stesso di denunziare i loro delitti all’uffiziale della polizia giudiziaria. Nel caso però, che i proprietari volessero sospendere o licenziare i loro guardiani, ne dovranno cerziorare il Sindaco, a cui rimetteranno le patenti che il Sindaco ritirerà e restituirà all’Intendente.
296. Il Sindaco può impiegare in caso di bisogno al mantenimento del buon ordine, ed a farsi prestare il braccio forte nell’esercizio delle sue funzioni, tutti i guardiani indistintamente stabiliti nel recinto del territorio comunale. Questa facoltà è limitata, quanto a guardiani stipendiati da particolari proprietari, ai soli casi di assoluta urgenza, escluso ogni servizio ordinario.
297. La custodia de boschi comunali per l’osservanza del regolamenti forestari, può essere affidata ai guardiani rurali de rispettivi Comuni.
L’Intendente, inteso il voto decurionale ed il parere dell’agente forestario della provincia, provvederà, sia con questo mezzo, sia con ogni altro che conoscerà più conciliabile colle rendite de Comuni interessati.
In ogni caso però le persone addette alla custodia de boschi comunali saranno patentate dall’amministrazione delle acque e foreste da cui di pendono per questo ramo di servizio, e saranno pagate direttamente dalle rispettive casse comunali.

TITOLO X. FORME DA OSSERVARSI NE’ CONTRATTI E NELLE LITI DE’ COMUNI.

CAPO I. Forme pe’ contratti comunali.

298. I Comuni non possono acquistare, alienare o censire beni fondi; contrarre o transigere per l’acquisto di un dritto e per lo sciogli mento di una obbligazione qualunque, senza nostro espresso assenso, accordato con un Decreto sopra rapporto del Ministro dell’Interno, e preceduto da voto decurionale, da un provvedimento di espedienza del Consiglio d’Intendenza, e dagli altri solenni richiesti dalla legge.
299. Le alienazioni e le censuazioni di beni fondi comunali, esclusa la sola distribuzione delle quote nella divisione del demani, debbono essere precedute dall’esperimento dell’asta publica. Ne soli casi di vantaggio evidente, e giustificato da pareri indicati nell’articolo precedente può di spensarsi da Noi alla solennità della subasta.
500. I Comuni ne debiti che sieno autorizzati a contrarre, non possono stipulare un interesse maggiore del cinque per cento. Quando per urgenze straordinarie dovesse convenirsi un interesse maggiore, dovrà essere da Noi approvato nella forma indicata nell’art. 298.
301. Qualunque atto comunale che contenga in tutto o in parte violazione delle forme prescritte ne tre precedenti articoli, è nullo di dritto, e la sua nullità non può essere coverta né da sanatorie posteriori, né da prescrizioni legittime.

CAPO II. Forme per le liti del comuni.

302. Nessun comune può stare in giudizio da attore, se non quando sulla deliberazione decurionale, e l’avviso del Sottintendente vi sia stato autorizzato dal Consiglio d’Intendenza.
303. Il Consiglio d Intendenza, riconoscendo che l’azione che si vuole
promuovere sia evidentemente ingiusta, o che possa risultare a danno, anziché ad utile del Comune, o che sia sfornita de’ necessari documenti, niega o sospende l’autorizzazione.
304. Contro la determinazione presa a tal riguardo dal Consiglio d’Intendenza può reclamarsene al Ministro dell’Interno a cui è riservata la risoluzione diffinitiva.
305. Qualora si tratti di azione che non sia puramente patrimoniale del Comune, ma che in essa coll’interesse Comunale sia compreso l’interesse individuale di ciascun cittadino, venendo negato al Comune il per messo di sperimentarla in giudizio, può ogni cittadino produrla innanzi a tribunali, e sostenerla a proprie spese, senza che la decisione possa pregiudicare al Comune.
306. Autorizzato il giudizio, a norma dell’articolo 302, l’Intendente rimette copia del provvedimento del Consiglio co’ documenti giustificativi al Procuratore regio presso il tribunale competente, colla indicazione del difensore scelto dal Comune. Il Procurator regio invigila al cominciamento, ed al prosieguo del giudizio, e vi presta il suo ministero a norma delle leggi. Questi due magistrati nel corso del giudizio saranno in corrispondenza tra essi, ad oggetto di procurarsi i lumi necessari a ben sostenere le ragioni del Comune.
307. Qualora il Consiglio d’Intendenza conosca più espediente pel Comune di transigere sull’azione che vuole intentare, senza impedire il giudizio, l’Intendente ne farà circostanziato rapporto al Ministro dell’Interno, il quale darà le disposizioni opportune per promuovere la transazione.
308. L’Intendente, come principal tutore de Comuni, può coll’avviso di espedienza del Consiglio d’Intendenza e coll’autorizzazione del Ministro dell’Interno, fare di uffizio intentare un azione nell’interesse di un Comune, quando anche il suo decurionato vi si negasse.
Può inoltre l’Intendente presentare nello stesso interesse reclamo d’appello contro i provvedimenti del Consiglio, o contro le sentenze del tribunali, quando creda che i dritti comunali ne sieno stati lesi.
309. Nelle cause di competenza del Giudici di pace, il Sindaco, preso l’avviso del Decurionato, può comparire, domandare e difendere gli interessi comunali, senza altra superiore approvazione.
310. Quando un Comune è convenuto in giudizio, il Sindaco non ha bisogno di autorizzazione superiore per sostenerne le ragioni. Egli destina in decurionato un difensore presso il tribunale, e ne dà subito conto al l’Intendente.
311. Nelle cause passive de Comuni, finché non sia nominato il difensore del medesimi, il Procurator regione destinerà uno di uffizio tra più zelanti che si trovano al tribunale.
312. Le sentenze e le decisioni rese contro i Comuni saranno eseguite a norma delle disposizioni particolari esistenti su tale oggetto.
I regi Procuratori sono nel dovere d’istruire l’Intendente di ogni decisione e sentenza resa da tribunali nelle cause de Comuni.
313. Quante volte un Comune debba agire contro un’amministrazione pubblica, o pure un’agente di questa abbia qualche azione a sperimentare contro un Comune, le vicendevoli domande co’ documenti e le deliberazioni decurionali saranno presentate al Consiglio d’Intendenza il quale esamina le ragioni di ciascuno, e propone i mezzi economici per conciliare gl’interessi rispettivi. Il provvedimento del Consiglio è rimesso per copia al Ministro dell’interno, ed al Ministro del dipartimento interessato, i quali mettendosi di accordo proporranno fra due mesi alla Nostra approvazione un piano di convenzione. Il giudizio sarà intentato nelle forme ordinarie, nel caso che fra quattro mesi, a datare dal giorno dell’invio delle carte a Ministri, non ne sia emanata risoluzione definitiva.
314. Il compenso dovuto a difensori de’ Comuni sarà liquidato e proposto amministrativamente dall’Intendente sul parere del Procuratore regio presso il tribunale in cui il giudizio ha avuto luogo, e sarà approvato dal Ministro dell’Interno sul parere del Procuratore generale presso la regia Corte de’ conti.

TITOLO ULTIMO CLAUSOLA DEROGATORIA

315. Tutte le disposizioni di Leggi, Decreti e Regolamenti anteriori, che sono contrarie alla presente legge, o che riguardano materie espressamente contemplate nella medesima, sono abrogate. D’ora innanzi sarà questa la sola legge da applicarsi o citarsi negli atti pubblici per tutti i casi in essa preveduti.
Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato, Ministro di Grazia e Giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrasegnata dal nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del Regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne l’adempimento.
Il nostro Ministro Cancelliere del Regno delle due Sicilie è specialmente incaricato di vigilare alla sua pubblicazione.

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