Legge sulle bonifiche del 1900

Regio Decreto n. 195 che approva il testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi

(GURI 18 giugno 1900, n. 141)

UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Veduto l’art. 29 della legge 18 giugno 1899, n. 236, che dà facoltà al Nostro Governo di pubblicare in un testo unico tutte le disposizioni di legge, che restano in vigore in materia di bonificazione;
Veduto il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di accordo con quello del tesoro e dell’agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato il seguente testo unico della legge su le bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.

TITOLO I. Delle bonificazioni in generale e delle disposizioni particolari a quelle di 1° e 2° categoria.

CAPO I. Delle bonificazioni in generale.

Art. 1.
(Art. 1 legge 25 giugno 1882).
Al Governo sono affidate la suprema tutela e la ispezione sulle opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose.
Art. 2.
(Art. 2 legge 25 giugno 1882).
Le bonificazioni alle quali si applicano le disposizioni della presente legge comprendono i prosciugamenti e le colmate, tanto naturali quanto artificiali.
Art. 3.
(Art. 4 legge 25 giugno 1882).
Le opere di bonificazione sono di due categorie.
Sono di 1° categoria:
1º le opere che provvedono principalmente ad un grande miglioramento igienico;
2° le opere nelle quali ad un grande miglioramento agricolo trovasi associato un rilevante vantaggio igienico.
Sono di 2° categoria:
le opere che non presentano alcuno di questi speciali caratteri.

Art. 4.
(Art. 3 ed ultima parte 1° capoverso dell’art. 12 della legge 18 giugno 1899 e secondo comma art. 5 della legge 25 giugno 1882).
Le opere di bonificazione di 1° categoria saranno eseguite dallo Stato, o, per concessione, dalle provincie, dai comuni, o dai consorzi dei proprietari interessati; e saranno mantenute dai proprietari.
Le opere di 2° categoria si eseguiscono e si mantengono dai proprietari isolatamente o riuniti in Consorzio.
Alla classificazione e manutenzione delle strade, di cui al comma a dell’art. 7, sarà provveduto secondo le norme prescritte nel titolo II della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici.
Art. 5.
(Art. 7 legge 25 giugno 1882).
Le opere di bonificazione, tanto di prima quanto di seconda categoria, coll’approvazione del progetto d’esecuzione acquistano il carattere e godono i vantaggi delle opere dichiarate di pubblica utilità.

CAPO II. Opere di bonificazione di prima categoria.

Art. 6.
(Art. 9 primo comma legge 18 giugno 1899 ed art. 6 legge 25 giugno 1882).
Le spese per le opere di bonificazione di prima categoria sono sostenute per sei decimi dallo Stato, per un decimo dalla provincia o provincie interessate, per un decimo dal comune o dai comuni interessati, e per due decimi dai proprietari dei terreni da bonificarsi.
Nelle spese per le bonificazioni le provincie ed i comuni sono chiamati a contribuire, tanto se i terreni a loro appartenenti siano posti entro il perimetro delle bonificazioni, quanto se fuori del perimetro stesso, ma dalla bonificazione risultino avvantaggiati nei riguardi agricoli od igienici.
Nel primo caso sono tenuti a contribuire come interessati di rettamente, nel secondo come interessati indirettamente ed in ragione del beneficio che ne risentono.
Art. 7.
(1° comma art. 10 ed art. 12 della legge 18 giugno 1899).
I lavori non potranno eseguirsi se non in base a progetti esecutivi i quali saranno approvati con decreto ministeriale, osservate le norme prescritte dalle leggi 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato, e 15 giugno 1893, n. 294, sul Genio civile, dal regolamento approvato con regio decreto 13 dicembre 1894, n. 568, e dal regolamento approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1895, sulla compilazione dei progetti di opere dello Stato.
I progetti delle opere contemplate nella presente legge debbono inoltre comprendere:
a) i lavori occorrenti per la costruzione delle strade, che saranno riconosciute strettamente necessarie per mettere il territorio bonificato in comunicazione coi prossimi centri abitati;
b) I lavori di rimboscamento e di rinsodamento dei bacini montani e delle dune, purché siano necessariamente coordinati alle opere di bonificamento;
c) i lavori di arginazione dei corsi di acque in pianura e quelli che servono a regolare i torrenti, in quanto siano strettamente necessari per ottenere un risanamento stabile e duraturo delle contrade da bonificarsi, che ricevono danni dai medesimi corsi d’acqua.
Le spese relative a detti lavori sono state previste e fanno parte delle somme indicate nelle unite tabelle I e III.
Art. 8.
(Art. 10 meno il 1° comma della legge 18 giugno 1899).
Con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, verrà stabilito il perimetro dei beni interessati nella bonificazione, ed eventualmente i bacini nei quali potrà essere divisa a sensi dell’articolo 50 e si determineranno le quote di contributo della
spesa nella proporzione indicata nel precedente art. 6. Questo contributo sarà ripartito in rate annuali da versarsi in uno spazio di tempo non minore di cinque né maggiore di trent’anni, a decorrere dal 1° luglio successivo alla data dell’appalto dei lavori, secondo le norme che saranno determinate nel regolamento per l’esecuzione della presente legge, da approvarsi sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.
Il numero delle rate sarà determinato dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, sentiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.
Ultimati i lavori, la ripartizione delle quote sarà definitiva mente stabilita sulla base della spesa effettivamente occorsa.
Per il pagamento del contributo delle provincie e dei comuni, da ripartirsi in ragione della estensione dei terreni da bonificare, posti nel rispettivo territorio, le Amministrazioni provinciali e comunali dovranno rilasciare, in conformità della legge 19 aprile 1872, n. 759, tante delegazioni annuali sulle sovrimposte od altri cespiti diretti, quante rappresentano il contributo annuo rispettivo.
Sui fondi dei proprietari, compresi nel perimetro della bonificazione, sarà imposta una tassa speciale secondo i criteri fissati dall’art. 39 da riscuotersi dallo Stato fino alla estinzione del suo credito, con le forme e i privilegi dell’imposta fondiaria.
Questa tassa speciale deve considerarsi come un onere reale gravante sui fondi.
La detta tassa sostituirà dal 1° luglio 1900 le tasse speciali stabilite in conformità delle disposizioni del cessato Governo napoletano per la esecuzione delle opere di bonificamento.
Art. 9.
(Art. 13 legge 18 giugno 1899).
Ove le provincie, i comuni o i Consorzi già legalmente costituiti o quelli che si costituiranno fra i proprietari interessati, domandino di eseguire a loro cura opere di bonificazione di prima categoria, sarà in facoltà del Ministero dei lavori pubblici, d’accordo con quello del tesoro, ed udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, di farne la concessione; a condizione che il richiedente dimostri di avere il modo ed i mezzi d’anticiparne tutta la spesa, salvo a riscuotere la quota dello Stato negli esercizi finanziari stabiliti nelle tabelle I e III per l’opera chiesta in concessione.
Lo Stato però corrisponderà l’interesse del 4 per cento sulla somma a suo carico a decorrere dal collaudo generale o parziale dei lavori e dei pagamenti effettivamente accertati, secondo le norme che verranno determinate nel regolamento.
Art. 10.
(Art. 14 legge 18 giugno 1899).
I progetti di massima ed esecutivi dell’opera da concedersi a termine del precedente art. 9 dovranno essere approvati dal Ministero, sentiti i Consigli superiori dei lavori pubblici e di sanità ed il Consiglio di Stato, previo accertamento da parte dell’ufficio del Genio civile delle condizioni di fatto e dei prezzi unitari che hanno servito di base ai progetti stessi. La quota dello Stato sarà proporzionata alla spesa prevista nei progetti esecutivi, con l’aggiunta del 12 per cento per spese di studi e compilazione di progetti, di amministrazione e di personale, per direzione e sorveglianza; non che per lavori imprevisti o dipendenti da forza maggiore.
La quota dello Stato, così stabilita, sarà invariabile, qualunque sia per risultare l’effettivo costo dell’opera; e potrà essere vincolata a favore degli istituti o dei privati, che anticiperanno i fondi per l’esecuzione delle opere.
Art. 11.
(Art. 2 legge 6 agosto 1893).
Il decreto di concessione stabilirà il tempo nel quale dovranno essere iniziati e compiuti i lavori e determinerà i casi di decadenza della concessione.
Art. 12.
(Art. 8 legge 6 agosto 1893).
Per la esecuzione delle opere di prima categoria, dove il territorio interessato è per intero compreso nel perimetro di un Consorzio legalmente costituito e già regolato dalle disposizioni delle vigenti leggi, il detto Consorzio funzionerà anche quale Consorzio speciale di bonifica.
Se il territorio interessato nell’opera della bonifica non si trova nelle sovraccennate condizioni, o è diviso fra diversi Consorzi, la costituzione del Consorzio speciale di esecuzione è obbligatoria e sarà fatta per decreto reale.
Art. 13.
(Art. 16 legge 18 giugno 1899).
Una Commissione presieduta dal prefetto, e composta di un rappresentante della provincia, di due delegati dei comuni interessati, di un delegato del Consiglio provinciale di sanità e di due persone scelte dai proprietari interessati, visiterà i lavori in corso, e invierà ogni anno al Ministero dei lavori pubblici una sommaria relazione sul loro avanzamento e sulla loro esecuzione.
Il regolamento determinerà le norme per la elezione e il funzionamento della Commissione.
Con lo stato di previsione il ministro dei lavori pubblici presenterà al Parlamento ciascun anno una relazione che dia conto dello andamento dei lavori per tutte le bonificazioni del Regno.
Art. 14.
(Art.23 legge 18 giugno 1899).
Il fitto delle erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, il taglio delle piantagioni, il reddito della pesca, gli estagli dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso, le multe ed ogni altro provento eventuale, saranno riscossi a favore dello Stato o degli enti concessionari finché non sarà compiuta ciascuna bonificazione, e consegnata al Consorzio di manutenzione.
Dal giorno della consegna i suddetti cespiti saranno devoluti al Consorzio stesso.
Art. 15.
(Art. 24 legge 18 giugno 1899).
Spetta alla sola autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell’autorità giudiziaria, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondono allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche ed alle buone regole dell’arte.
In caso di espropriazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi, o quando vi fosse ragione a risarcimento di danni dipendenti dall’esecuzione o dall’esercizio delle opere, qualunque sia la cultura e l’industria che si esercita sul fondo, le indennità e i danni saranno valutati, anche in caso di contestazione giudiziaria, in via arbitramentale da tre arbitri nominati uno dal ministro dei lavori pubblici, uno dal possessore o possessori dei fondi, il terzo dal primo presidente della Corte d’appello territoriale.
Il presidente stesso nominerà anche l’arbitro o gli arbitri non nominati dalle parti nel termine fissato.

CAPO III. Opere di bonificazione di seconda categoria.

Art. 16.
(Art. 13 legge 25 giugno 1882).
Chiunque intenda fare gli studi di una bonificazione di seconda categoria deve presentarne la domanda al prefetto della provincia, indicando il territorio, rispetto al quale intende fare gli studi, ed il tempo entro il quale si propone di cominciarli e di compierli.
Gli studi debbono essere fatti secondo le disposizioni dell’art. 7.
Il permesso può essere accordato contemporaneamente a più persone.
Sono applicabili a codesti studi le disposizioni degli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Art. 17
(Art. 14 legge 25 giugno 1882).
Le bonificazioni di seconda categoria si eseguiscono e si mantengono per mezzo di Consorzi, i quali possono essere volontari od obbligatori.
Art. 18.
(Art. 15 legge 25 giugno 1882).
I Consorzi volontari si costituiscono col consentimento di tutti gl’interessati.
Art. 19.
(Art. 16 legge 25 giugno 1882).
Affinché i Consorzi volontari possano godere dei benefizi indicati nell’art. 54 della presente legge, i loro atti costitutivi devono trasmettersi al prefetto e pubblicarsi per estratto nel Bollettino degli annunzi legali della Prefettura.
Art. 20.
(Art. 17 legge 25 giugno 1882).
I Consorzi volontari possono, due anni dopo la loro costituzione, chiedere di essere dichiarati Consorzi obbligatori, quando l’opera interessi la pubblica igiene o soddisfi ad un ragguardevole interesse agrario.
La relativa domanda dovrà risultare da una deliberazione degli interessati, che rappresentino almeno due terzi della superficie delle terre che costituiscono il Consorzio, o da una deliberazione di due terzi degl’interessati che rappresentino più della metà della suddetta superficie.
La dichiarazione sarà fatta colle norme prescritte dall’art. 24.
Art. 21.
(Art. 18 legge 25 giugno 1882).
I Consorzi obbligatori sono costituiti per iniziativa degl’interessati, delle Giunte municipali, delle Deputazioni provinciali ed anche dello Stato per mezzo dei prefetti.
La iniziativa deve essere occasionata dall’interesse della pubblica igiene o da un ragguardevole miglioramento agrario.
Art. 22.
(Art. 19 legge 25 giugno 1882).
Quando l’iniziativa proviene dalla Giunta municipale, dalla Deputazione provinciale e dallo Stato per mezzo dei prefetti, la proposta col progetto delle opere da eseguirsi a sensi dell’art. 7 deve essere resa di pubblica ragione e dato un termine di mesi 2 a presentare, all’ufficio del comune o dei comuni nel cui territorio sono compresi in parte o nella loro totalità i terreni che si vogliono bonificare, le eventuali opposizioni.
Qualunque interessato od anche semplicemente iscritto nelle liste amministrative del comune, in cui sono fatte le pubblicazioni, ha diritto di presentare le proprie opposizioni.
Le opposizioni devono essere motivate.
Trascorsi i due mesi, ed entro due mesi, i Consigli dei comuni, nel cui territorio sono compresi nella loro totalità od in parte i terreni da bonificarsi, sono chiamati a votare sulla costituzione del proposto Consorzio pronunciando sulle eventuali opposizioni.
Dopo i Consigli comunali, ed entro quattro mesi, sono chiamati analogamente a deliberare i Consigli delle provincie del cui territorio fanno parte i terreni che si vogliono bonificare.
Quando i voti dei Consigli comunali e provinciali siano concordemente negativi, la costituzione del Consorzio obbligatorio non può aver luogo.
Trascorsi inutilmente i termini prescritti il Governo può procedere alla costituzione dei Consorzi anche senza il voto dei Consigli comunali e provinciali.
Art. 23.
(Art. 20 legge 25 giugno 1882).
Quando l’iniziativa proviene dagli interessati, se essi rappresentano la minoranza, per estensione dei terreni che si vogliono bonificare, il Consorzio non può essere costituito che colle forme e le norme contenute nel precedente articolo.
Se rappresentano la maggioranza, per estensione di terreno, il Ministero, sentito il Consiglio della provincia, nel cui territorio sono situati tutti o nella maggior parte i terreni da bonificarsi, potrà promuovere, colle norme contemplate nel seguente articolo, il decreto che costituisce il Consorzio.
Art. 24.
(Art. 21 legge 25 giugno 1882).
La costituzione definitiva dei Consorzi obbligatori è stabilita per decreto reale, sulla proposta dei ministri dei lavori pubblici e d’agricoltura, industria e commercio, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.
Art. 25.
(Art. 22 legge 25 giugno 1882).
Le spese che i Consorzi obbligatori debbono incontrare per l’esecuzione delle opere necessarie alla bonificazione, quando all’esecuzione dell’opera si addìvenga per le iniziative contemplate all’art. 22, vengono sostenute:
per un decimo dallo Stato;
per un decimo dalla provincia o provincie direttamente od indirettamente interessate;
per un decimo dal comune o comuni direttamente od indirettamente interessati;
per sette decimi dai proprietari direttamente od indirettamente interessati.
Le quote spettanti alle provincie ed ai comuni sono ripartite in ragione della superficie dei terreni da bonificarsi e contermini, che ricevono beneficio, compresi nel rispettivo territorio.
I proprietari saranno divisi per classi a seconda del diverso grado d’interesse.
Compiuta la bonificazione, a senso dell’art. 50, lo Stato, le provincie ed i comuni potranno esigere la rifusione della loro quota di contributo, o di una parte di essa, ripartendola fra i proprietari in proporzione delle rispettive classi.
La rifusione avverrà per rate annuali in numero non minore di 10, e la somma da rifondersi non sarà gravata d’interessi.
colle stesse condizioni e coi medesimi concorsi può essere resa obbligatoria una bonificazione da eseguirsi nei terreni ed a carico di un solo proprietario.
Quando l’opera sia iniziata dagli interessati, di cui all’articolo 23, tutta la spesa occorrente starà a carico dei proprietari direttamente od indirettamente interessati, divisi per classi secondo il diverso grado d’interesse.
Art. 26.
Art. 23 legge 25 giugno 1882)
Alla istituzione e ordinamento dei Consorzi, sì volontari che obbligatori, per le opere di bonificazione, si applicano le norme generali relative all’ordinamento dei Consorzi per le opere di difesa sulle acque pubbliche, contenute nel capo II, titolo III, della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, in quanto non vi sia derogato dalla presente legge.
Art. 27.
(Art. 24 legge 25 giugno 1882).
I proprietari di terreni inclusi nel perimetro della bonificazione, che non abbiano aderito al Consorzio, potranno, nel termine di due mesi dalla costituzione di esso, dichiarare alla Prefettura che intendono cedere i loro fondi al Consorzio medesimo.
L’acquisto ne diviene obbligatorio pel Consorzio e l’indennità di espropriazione è determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Essa può essere pagata al proprietario a rate annuali cogli interessi legali scalari, in un tempo non maggiore di 20 anni.
Art. 28.
(Art. 25 legge 25 giugno 1882).
Ogni qualvolta un Consorzio, sia coi ritardi nell’eseguimento dei lavori, sia colla inosservanza delle norme stabilite dalla presente legge e dal proprio statuto, comprometta il fine, pel quale fu costituito, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, può per decreto reale scioglierne l’amministrazione ed assumere di ufficio l’esecuzione delle opere di bonificazione.
Dopo un anno, dalla data del decreto reale che ha sciolto l’amministrazione del Consorzio, i proprietari interessati potranno chiedere la riconvocazione dell’assemblea generale per ricostituire l’amministrazione consorziale.
Verificandosi in seguito un nuovo scioglimento dell’amministrazione consorziale, i proprietari interessati non potranno chiederne la ricostituzione se non dopo un triennio dalla data dell’ultimo decreto reale.
Art. 29.
(Art. 26 legge 25 giugno 1882).
La deputazione del Consorzio fa compilare il progetto di massima tecnico-economico della bonificazione, nel quale saranno indicati il tempo e l’ordine in cui i lavori potranno eseguirsi e compiersi.
In questo progetto la bonificazione potrà essere distinta in varie sezioni.
I progetti d’esecuzione vengono compilati a misura che i lavori debbono eseguirsi.
Art. 30.
(Art. 27 legge 25 giugno 1882).
Il progetto di massima, accettato dall’assemblea, o dal Consiglio dei delegati, è trasmesso al prefetto, insieme ai reclami cui abbia dato luogo la sua pubblicazione. Sentito l’ufficio del Genio civile, il prefetto lo rassegna col proprio parere al Ministero, che decide definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Art. 31.
(Art. 28 legge 25 giugno 1882).
I progetti d’esecuzione delle opere nuove sono approvati dal prefetto, sentito l’ufficio del Genio civile; quelli di ordinaria manutenzione dalla Deputazione amministrativa del Consorzio.

CAPO IV. Dei lavori di bonificazione e dei diritti dei proprietari dei fondi in corso di bonificazione.

Art. 32.
(Art. 29 legge 25 giugno 1882).
I proprietari dei fondi, inclusi nel perimetro della bonificazione, debbono fare nei fondi stessi tutte le opere minori che occorrono per dare scolo alle acque, e non recar pregiudizio allo scopo pel quale sono state eseguite le opere principali di bonificazione, In caso di renitenza la Deputazione amministrativa del Consorzio fissa un termine entro il quale dovranno compiersi le opere stesse, decorso il quale inutilmente, provvede d’ufficio al loro eseguimento, rimborsandosi a carico dei proprietari morosi delle spese incontrate colle forme di esazione delle contribuzioni consorziali.
Contro le decisioni della Deputazione amministrativa, rispetto ai lavori prescritti ed alle relative spese, gli interessati possono ricorrere al prefetto, il quale decide definitivamente sul parere dell’ufficio del Genio civile.
Art. 33.
(Art. 30 legge 25 giugno 1882).
Il godimento delle proprietà situate entro il perimetro di una bonificazione rimane ai possessori dei fondi, salvo le occupazioni temporanee o permanenti, che fossero richieste per l’esecuzione dei lavori.
Per le occupazioni temporanee, il consorzio paga una indennità ai proprietari rispettivi: per le permanenti, acquista i terreni occupati, e può valersi, pel pagamento del relativo prezzo, della facoltà di cui all’ultimo comma dell’art. 27.
Art. 34.
(Art. 31 legge 25 giugno 1882).
Le terre da bonificare per colmata sono occupate temporaneamente dal Consorzio per la durata dei relativi lavori.
I proprietari delle terre hanno diritto ad una indennità annua da convenire, in base ad una media del decennio precedente. In tal caso il Consorzio diviene usufruttuario delle terre in colmata, fino alla riconsegna di esse ai rispettivi proprietari.
I proprietari delle terre da mettersi in colmata possono, rinunziando ad ogni indennità, rimanere in possesso delle terre medesime, e godere degli utili che queste potranno dare, purché ciò non osti al regolare progresso delle colmate.
Art. 35.
(Art. 32 legge 25 giugno 1882).
Qualora non possa venirsi ad un accordo rispetto alla misura delle indennità o del prezzo di espropriazione, di cui nei precedenti articoli 33 e 34, si procederà a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
Il Consorzio potrà prendere possesso temporaneo delle terre da bonificarsi per colmata, dopo depositato il prezzo da esso offerto per il primo anno di occupazione.
Art. 36.
(Art. 33 legge 25 giugno 1882).
Alle opere di bonificazione contemplate nella presente legge, sono applicabili le disposizioni contenute nell’art. 127 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

CAPO V. Delle contribuzioni consorziali e degli altri mezzi finanziari dei Consorzi.

Art. 37.
(Art. 34 legge 25 giugno 1882).
Gli interessati, proprietari di fondi inclusi nel perimetro della bonificazione, contribuiscono alle relative spese mediante una tassa imposta su tutti i fondi consorziali, da distribuirsi.
per zone o per classi in ragione del benefizio che conseguono dalla bonificazione medesima.
Art. 38.
(Art. 36 legge 25 giugno 1882).
Le provincie ed i comuni hanno facoltà di concorrere con sussidi alle spese delle opere di bonificazione che si eseguiscono dai Consorzi volontari ed obbligatori costituiti a senso dell’art. 23.
Art. 39.
(Art. 37 legge 25 giugno 1882).
Finché non sono determinate le tasse, a forma dell’antecedente articolo 37, la estensione superficiale e la misura delle imposte principali sulle terre e sui fabbricati serviranno di base al riparto delle contribuzioni consortili.
Tale riparto provvisorio sarà fatto per metà in ragione di superficie e per metà in ragione d’imposta.
A classificazione compiuta seguirà il conguaglio fra i diversi interessati.
Art. 40.
(Art. 38 legge 25 giugno 1882).
Gli istituti che esercitano nel Regno il Credito fondiario hanno facoltà di fare ai consorzi volontari, che hanno ottemperato alle disposizioni dell’art. 19 ed a quelli obbligatori, mutui od anticipazioni in conto corrente fino a tre quinti del valore di stima dei fondi consorziali, con ipoteca sui fondi medesimi e sotto l’osservanza delle relative leggi speciali.
Art. 41.
(Art. 39 legge 25 giugno 1882).
I Consorzi, di cui nel precedente articolo, potranno contrarre, in conformità della presente legge, mutui colle casse di risparmio e con altri pubblici istituti di credito, ed anche con privati.
Questi mutui non possono però essere stipulati che dopo la preventiva approvazione del contratto da parte della Giunta provinciale amministrativa il cui decreto sarà allegato al contratto e ne formerà parte integrante.
Art. 42.
(Art. 40 legge 25 giugno 1882).
Quando non abbiano avuto luogo i mutui o le anticipazioni di cui all’articolo precedente, i Consorzi volontari che hanno ottemperato alle disposizioni dell’art. 19 e gli obbligatori possono, previa autorizzazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, emettere titoli fruttiferi e rimborsabili per annualità, fino all’estinzione del valore nominale dei titoli stessi.
Se i mutui o le anticipazioni hanno invece avuto luogo, l’autorizzazione non può essere concessa se non è dimostrato che colla emissione dei titoli si provvede all’estinzione dei mutui ed al rimborso delle anticipazioni.
Art. 43.
(Art. 41 legge 25 giugno 1882).
Possono emettersi titoli di varie serie, con diversi periodi di ammortizzazione. La durata dell’ammortizzazione non può eccedere il termine di 50 anni.
Art. 44.
(Art. 42 legge 25 giugno 1882).
Più Consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di credito, quando ne sia loro concessa la facoltà per decreto reale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.
Le disposizioni del codice di commercio concernenti la emissione di obbligazioni garantite con titoli nominativi a debito di comuni o provincie sono anche applicabili a titoli nominativi a debito dei Consorzi di bonificazione volontari od obbligatori.
Art. 45.
(Art. 43 legge 25 giugno 1882).
La tassa che l’Amministrazione del Consorzio esige annualmente dai proprietari direttamente od indirettamente interessati dovrà comprendere le annualità occorrenti per l’ammortamento dei prestiti, dei mutui, delle cartelle o delle altre operazioni finanziarie, a cui è ricorso il Consorzio, e le quote occorrenti per la spesa di manutenzione delle opere, per quella dell’andamento ordinario e dell’Amministrazione.
Art. 46.
(Art. 44 legge 25 giugno 1882).
Qualora le Amministrazioni dei Consorzi omettano, per qualsiasi motivo o causa, di imporre sui fondi consorziali i contributi necessari per estinguere le passività descritte nel precedente articolo, la Giunta provinciale amministrativa stanzierà d’ufficio la somma corrispondente nel bilancio del Consorzio e provvederà per la riscossione, anche a mezzo degli esattori comunali o di un esattore speciale; e tutte le spese occorse per questa operazione staranno a carico del Consorzio.
Art. 47.
(Art. 45 legge 25 giugno 1882).
Ogni proprietario può estinguere il proprio debito, per l’emissione dei titoli di cui agli articoli 42, 43 e 44 a rate non minori del decimo, consegnando al Consorzio per annullarli e per eguale importo al valore nominale, titoli emessi dal Consorzio.
Art. 48.
(Art. 46 legge 25 giugno 1882), Con apposito regolamento saranno dal Ministero di agricoltura, industria e commercio stabilite le norme della sorveglianza da esercitarsi su queste operazioni di credito dei Consorzi di bonificamento, e quelle da osservarsi per la costituzione, emissione ed annullamento dei titoli suddetti.
Le spese di sorveglianza sono a carico dei Consorzi.
Art. 49.
(Art. 47 legge 25 giugno 1882).
È data facoltà alla Cassa di depositi e prestiti di concedere ai Consorzi volontari, che hanno ottemperato alle disposizioni dell’art. 19, e ai Consorzi obbligatori mutui ammortizzabili in un termine non maggiore di anni trenta, all’interesse normale stabilito secondo l’art. 17 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, e secondo l’art. 17 della legge 9 dicembre 1875, n. 2779, mediante delegazione delle tasse consorziali.

CAPO VI. Compimento, manutenzione e conservazione delle opere di bonificazione.

Art. 50.
(Art. 17 legge 18 giugno 1899).
Agli effetti di questa legge una bonificazione si ritiene compiuta quando nel perimetro di essa sieno state eseguite le opere secondo i progetti approvati, e i terreni si trovino ridotti in condizione da poter essere coltivati.
Una Commissione nominata dal Ministero dei lavori pubblici, e composta di un ispettore del Genio civile, dell’ingegnere capo del Genio civile della provincia, in cui si trovano le opere eseguite o la maggior parte di esse, di un delegato del Consiglio provinciale di sanità e di un funzionario del Ministero di agricoltura, industria e commercio, dovrà accertare il compimento della bonificazione, o che sia stata eseguita direttamente dallo Stato, o per concessione da altro ente.
Lo stesso accertamento avrà luogo per ciascuno dei bacini separati ed indipendenti fra loro, nei quali si potrà dividere l’intero perimetro di una bonificazione, a termini dell’art. 8.
Art. 51.
(Art. 18 legge 18 giugno 1899).
Quando una bonificazione, o parte di essa, sarà dichiarata compiuta a termini del precedente art. 50, e consegnata al Consorzio obbligatorio per la manutenzione, questo dovrà procedere alla liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta da ciascun proprietario, distinguendo i terreni bonificati in classi, secondo l’utile che avranno risentito e risentiranno dalle opere di bonifica.
In base alla detta liquidazione definitiva, il Consorzio stabilirà, secondo le norme che saranno precisate nel regolamento per la esecuzione della presente legge, il tempo e i modi coi quali dovranno essere corrisposti i maggiori contributi dai proprietari debitori, e rimborsate le somme ai proprietari creditori.
Il contributo dei proprietari è considerato come un onere reale gravante sui fondi.
Art. 52.
(Art. 10 legge 18 giugno 1899).
Quando le opere di una bonificazione o di uno dei bacini in cui si possa dividere, giusto l’ultimo capoverso dell’articolo 50, sieno prossime al loro compimento, il Ministero dei lavori pubblici promuove, anche coattivamente, ove occorra, la costituzione dei Consorzi fra i proprietari interessati per la manutenzione e conservazione delle opere eseguite.
Se le opere eseguite stanno entro il perimetro di un Consorzio già legalmente costituito, questo funzionerà quale Consorzio di manutenzione.
Quando il Consorzio si costituisca fra i proprietari di uno dei suddetti bacini parziali, i proprietari, oltre la tassa di manutenzione, continueranno a pagare quella speciale stabilita a termini del precedente art. 8 per le opere dell’intera bonificazione.
Nel regolamento per la esecuzione della presente legge saranno stabilite le norme speciali per la costituzione, organizzazione e funzione dei Consorzi stessi.
Art. 53.
(4° comma art. 19 legge 18 giugno 1899 ed art. 35 legge 25 giugno 1882).
Ai suddetti Consorzi di manutenzione che sono obbligatori, si estendono le disposizioni dell’art. 28.
Alle relative spese contribuiscono parimenti i proprietari dei fondi posti fuori del perimetro della bonificazione indirettamente interessati, mediante tassa da distribuirsi per zone o per classi in ragione del beneficio che conseguono dall’opera di bonificazione.
La proposta di tale concorso deve essere contenuta nel progetto tecnico-economico della bonificazione medesima, e comunicata a coloro che sono chiamati a concorrere.

CAPO VII. Disposizioni generali.

Art. 54.
(Art. 54 legge 25 giugno 1882).
I Consorzi, costituiti in conformità alle prescrizioni della presente legge, hanno la capacità di stare in giudizio, di contrattare e di fare tutti gli atti che interessano la loro amministrazione, per mezzo dei presidenti o delle loro deputazioni, entro i limiti dei poteri ad essi attribuiti dai rispettivi statuti.
Art. 55.
(Art. 55 legge 25 giugno 1882).
La riscossione delle contribuzioni consorziali o delle annualità di cui agli articoli 37, 39, 42, 43, 44, 45, 52 e 53 della presente legge al pari di quella delle multe, viene fatta dall’Amministrazione dei Consorzi di bonificazione e, nei casi contemplati dall’art. 46, dalla Giunta provinciale amministra tiva colle forme e coi privilegi in vigore per la riscossione della imposta fondiaria.
Gli agenti di riscossione dei Consorzi sono, a tale effetto, investiti delle facoltà attribuite agli esattori comunali.
Art. 56.
(Art. 56 legge 25 giugno 1882).
Tutti gli atti che si compiono nell’interesse diretto dei Consorzi di bonificamento sono registrati col diritto fisso di una lira.
Sono soggette parimenti al diritto fisso di una lira tutte le operazioni ipotecarie fatte nell’interesse dei Consorzi.
Art. 57.
(Art. 57 legge 25 giugno 1882).
L’aumento del reddito dei fondi bonificati, secondo le disposizioni della presente legge, va esente dall’imposta fondiaria per venti anni, a contare dalla data entro la quale, a norma del progetto di massima, la bonificazione dovrebbe essere compiuta.
Art. 58.
(Art. 27 della legge 18 giugno 1899).
L’aumento di valore derivante ai terreni, come esclusiva conseguenza delle opere di bonificazione, non accresce i diritti attuali di decima ed altri canoni, tranne che la estensione di questi diritti sul maggior prodotto, cagionato ai terreni dalle opere di bonificamento della natura di quelle previste dalla presente legge, risultasse espressamente stabilita in forza di titoli speciali.
L’ammontare annuale dei diritti di decima od altrettali, da esigersi in natura, durante il periodo della bonificazione dei terreni solo in parte produttivi, sarà determinato sulla media di quanto fu percepito nell’ultimo decennio.
Art. 59.
(Art. 53 legge 25 giugno 1882).
Qualora uno o più corsi d’acqua di un comprensorio bonificato abbiano i caratteri di quelli di seconda categoria, definiti dalla legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, sarà provveduto alla loro classificazione, secondo le disposizioni della legge medesima.
Art. 60.
(Art. 59 legge 25 giugno 1882).
Per i Consorzi che si estendono a più provincie sono competenti a compiere gli atti prescritti dalla presente legge il prefetto e la Giunta provinciale amministrativa della provincia nella quale è situata la maggior parte della superficie da bonificare.
Art. 61.
(Art. 25 legge 18 giugno 1899).
Col regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge, le disposizioni del titolo III, capo VII, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, saranno applicate alle opere di bonificazione di prima e seconda categoria eseguite o da eseguirsi, con le modificazioni rese necessarie dalla natura delle opere stesse.
Alle medesime opere di bonificazione saranno pure estese le disposizioni degli articoli 374, 375, 376, 377, 378 e 379 della predetta legge 20 marzo 1865.
Art. 62.
(Art. 26 legge 18 giugno 1899).
L’appalto delle opere contemplate nella presente legge potrà esser fatto a licitazione privata.

TITOLO II. Classificazione delle opere di bonificazione e gestione dei fondii per la loro esecuzione.

CAPO I. Classificazione delle opere di bonificazione.

Art. 63.
(Art. 1º legge 18 giugno 1890).
Agli elenchi delle opere di bonificazione già classificate in prima categoria con i decreti reali 2 luglio 1885, n. 3261 (serie 3°); 11 ottobre 1885, n. 3455 (serie 3°), ed 11 gennaio 1887, n. 4324 (serie 3°), sono aggiunte le seguenti:
1. Agro bresciano fra il Mella ed il Chiese, in provincia di Brescia;
2. Territorio del consorzio Gorzon Inferiore, in provincia di Padova;
3. Territorio del consorzio di Brancaglia, in provincia di Padova;
4. Pianura di Piscinara, in provincia di Roma;
5. Piana di Catania, in provincia di Catania;
6. Valle dell’Idro, in provincia di Lecce;
7. Val di Chiana, nelle provincie di Arezzo e Siena, per quanto riguarda la sola sistemazione ed il prolungamento degli alvei e degli argini del canale maestro e dei due allaccianti, rimanendo fra le opere idrauliche di seconda categoria, per quanto riguarda la manutenzione, le arginature ora esistenti di tali corsi d’acqua;
8. Valli Grandi veronesi ed ostigliesi, nelle provincie di Rovigo, Verona e Mantova, pei necessari lavori di completamento;
9. Paludi Pontine, in provincia di Roma, per quanto riguarda il compimento della bonifica, fermo restando il motu proprio 31 marzo 1862 del cessato Governo pontificio, circa il riparto della spesa di manutenzione delle opere esistenti;
10. Bonificazioni in corso nelle provincie meridionali, regolate finora dalla legge napoletana 11 maggio 1855, per i necessari lavori di completamento;
11. Bonificazione del lago di Bientina, nelle provincie di Pisa e Lucca, per la parte concernente la sistemazione delle acque torbe influenti nel lago, di cui all’art. 4 del decreto granducale toscano 18 marzo 1853;
12. Agro Brindisino, in provincia di Lecce.
Art. 64.
(Art. 2 legge 18 giugno 1899).
Il Governo del Re, non più tardi del 18 giugno 1901, procederà alla classificazione delle opere di bonificazione contenute nell’allegato A, e farà eseguire gli studi occorrenti a determinare la spesa di quelle dichiarate di prima categoria, per la esecuzione delle quali sarà impostata la somma annua di un milione per 24 esercizi a cominciare dal 1903-1904, quale contributo dello Stato. In questi limiti sarà provveduto con apposita legge alla ripartizione dei fondi.

CAPO II. Gestione dei fondi per l’esecuzione delle opere.

Art. 65.
(Art. 4 legge 18 giugno 1899).
Tenuti presenti gl’impegni assunti in virtù di leggi precedenti, e quelli che derivano dalla esecuzione delle opere autorizzate con la presente legge, l’ammontare della spesa a carico dello Stato, ed il numero degli esercizi, nei quali viene ripartita, rimangono stabiliti siccome risulta dalle allegate tabelle I, II, III e IV.
A tale uopo è autorizzato in aggiunta al fondo di lire 5,751,100, inscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l’esercizio 1899-900, il maggiore assegnamento di lire 2,411,400 per gli esercizi 1900-901, 1901-902 e 1902-903; e di lire 4,991,757.14 per gli esercizi successivi fino al 1923-1924.
Per ciascuna opera sarà iscritto in bilancio un capitolo speciale. Nello stato di previsione dell’entrata saranno stanziate di anno in anno le rate che dovranno versare le provincie, i comuni ed i privati in base ai decreti di ripartizione emessi a norma dell’art. 8.
Art. 66.
(Art. 11 legge 18 giugno 1890).
Le somme a disposizione dell’amministrazione, indicate nella tabella IV, accresciute delle economie che si potranno verificare nelle spese prevedute per qualche bonificazione, e degli interessi maturati sul conto corrente di cui all’art. 67 costituiscono un fondo di riserva avente per iscopo:
a) di sopperire a spese maggiori od impreviste per opere di bonificazione contemplate nella presente legge;
b) di far fronte alle spese di manutenzione, fino a quando siano compiute e consegnate ai Consorzi;
c) di provvedere ad eventuali deficienze di fondi che si verificassero per il compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione, compresi i lavori di cui all’art. 7, delle paludi Lisimelie, di Mondello, di Napoli, di Policastro, di Rocca Imperiale, della Marina di Catanzaro, dei Regi Lagni, dei laghi Dragone, di Acquafondata e di Orbetello;
dell’Agro Telesino, di Vada e Colle Mezzano, e della Salina e Salinella San Giorgio presso Taranto, ferme rimanendo le disposizioni speciali che regolano ciascuna di dette bonificazioni;
a) di corrispondere ai Consorzi l’interesse stabilito dall’art. 9;
e) di pagare il contributo dello Stato alle opere di bonificazione di seconda categoria, giusta l’art. 25.
Art. 67.
(Art. 5 legge 18 giugno 1899).
La Cassa depositi e prestiti aprirà un conto corrente fruttifero, al quale il Tesoro farà annualmente dei versamenti corrispondenti:
a) alle somme costituenti i residui per opere straordinarie di bonificamento risultanti al 30 giugno 1900;
b) alle somme annualmente stanziate nel bilancio dei lavori pubblici per opere di bonificamento a decorrere dall’esercizio 1900-901.
Le somme corrispondenti a quelli di cui alla lettera a) saranno versate in sei eguali rate annuali entro il mese di luglio di ciascun esercizio a decorrere dal 1900-1901; quelle corrispondenti alla lettera b in tre rate eguali entro i mesi di ottobre, febbraio ed aprile di ciascun esercizio. Se durante un esercizio finanziario occorreranno pagamenti sul fondo di cui alla lettera a in misura superiore all’ammontare della rata annuale, il ministro dei lavori pubblici prenderà col ministro del tesoro i concerti opportuni per provvedere al necessario maggior versamento.
Gli interessi che saranno liquidati sul conto corrente andranno in aumento al fondo di riserva di cui all’art. 66.
Art. 68.
(Art. 6 legge 18 giugno 1899).
Agli effetti del precedente art. 67 verranno fatti annualmente sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici e su quello dell’entrata a cominciare dall’esercizio 1900-1901, i seguenti stanziamenti:
I. – Partite di giro.
Nella spesa, una complessiva assegnazione costituita dalla quota fissata sui residui per opere straordinarie di bonificamento risultanti al 30 giugno 1900, ed alle somme stabilite per le opere stesse dalla presente legge.
Nell’entrata, una somma eguale a quella inscritta nella spesa, rappresentante i prelevamenti da eseguirsi dal conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti, in relazione ai pagamenti disposti per opere straordinarie di bonificamento.
II. – Entrate e spese effettive.
Nella spesa, le assegnazioni per ciascuna delle varie opere di bonificamento in relazione al disposto della presente legge.
Nell’entrata, i contributi versati dagli enti predetti e gli interessi, liquidati sul conto corrente di cui all’art. 67.
Art. 69.
(Art. 7 legge 18 giugno 1899).
Coi fondi inscritti nella categoria Spese effettive, secondo l’articolo precedente, il Ministero dei lavori pubblici provvederà, giusta le norme prescritte dalla vigente legge sulla contabilità generale dello Stato, al pagamento delle somme annualmente occorrenti per l’esecuzione delle bonificazioni contemplate nella presente legge.
Tutte le somme residuali, insieme agli interessi maturati sul conto corrente di cui all’art. 67, saranno portate in aumento al fondo di riserva di cui all’art. 66 che sarà in scritto in apposito capitolo tra le spese straordinarie di bonificazione, e dal quale, mediante decreti ministeriali, verranno prelevate le quote che occorrerà portare in aumento ai vari capitoli delle opere predette, e le altre somme necessarie.
Art. 70.
(Art. 8 legge 18 giugno 1800), Il Ministero dei lavori pubblici terrà un conto distinto per ciascuna opera di bonificamento, e le somme a ciascuna se segnate non potranno essere impiegate per altre, salvo le eventuali economie accertate ad opera definitivamente compiuta e collaudata, che andranno a beneficio del fondo di riserva di cui all’art. 66.
Se pei risultamenti dei progetti esecutivi, o per qualsiasi altra ragione venga ad accrescersi la spesa prevista per le opere da eseguirsi a norma delle tabelle allegate, i fondi occorrenti alla differenza saranno impostati in bilancio a partire dall’esercizio 1924-25.
Art. 71.
(Art. 15 legge 18 giugno 1899).
Le Casse di risparmio e gl’istituti che esercitano il credito fondiario, esclusi quelli di emissione, sono autorizzati a far prestiti alle provincie, ai comuni ed ai Consorzi degli interessati per l’esecuzione delle opere di bonificazione, nei limiti che saranno stabiliti mediante modificazioni ai rispettivi statuti e regolamenti, approvate con le norme prescritte nelle leggi 15 luglio 1888, n. 5546, e 22 febbraio 1885, n. 2922.
A garanzia del rimborso dei prestiti fatti al riguardo tanto dalle Casse di risparmio e dagli istituti che esercitano il credito fondiario, quanto da qualsiasi ente o privato, varranno a favore dei mutuanti tutte le disposizioni dell’art. 8.
Per ogni singola operazione sarà provveduto con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.

TITOLO III, Disposizioni speciali riguardanti alcune bonificazioni e disposizioni transitorie.

CAPO I. Disposizioni speciali del Governo italiano.

Agro romano.
Art. 72.
(Art. 1 legge 11 dicembre 1878).
Per provvedere al miglioramento igienico della città e campagna di Roma, e nell’interesse della Nazione, sarà intrapresa la bonificazione dell’Agro romano, che è dichiarata di pubblica utilità.
Art. 73.
(Art. 2 legge 11 dicembre 1878).
La bonificazione dovrà comprendere:
a) Il prosciugamento delle paludi e degli stagni d’Ostia e di Maccarese e del lago dei Tartari, delle paludi di Stracciacappe, dei bassifondi dell’Almone, di Pantano e di Baccano, e di qualunque altro luogo palustre che richiedesse lavori d’indole straordinaria;
b) L’allacciamento delle sorgive e la sistemazione degli scoli, mediante regolare e completo incanalamento di tutte le acque, comprese quelle del sottosuolo nel resto del territorio;
c) Il bonificamento, anche nei rispetti agricoli, di una zona di terra per un raggio di circa dieci chilometri dal centro di Roma, considerando per tale il migliario aureo del foro.
Art. 74.
(Art. 3 legge 11 dicembre 1878).
Il ministro dei lavori pubblici farà compilare, a spese dello Stato, oltre il piano tecnico regolatore delle opere di bonificamento indicate alla lettera a dell’art. 73, il piano di massima per tutte le opere di cui alle lettere b e c dello stesso articolo.
Art. 75.
(Art. 4 legge 11 dicembre 1878).
Dovranno costituirsi, appena approvato il piano regolatore, Consorzi obbligatori fra i proprietari dell’Agro romano, all’oggetto:
a) di fare e mantenere in ciascun Consorzio i canali ed i fossi principali d’allacciamento e di scolo;
b) di procurare nelle singole proprietà, comprese in ciascun Consorzio, l’allacciamento e il deflusso di tutte le acque stagnanti e sorgive, alle quali non sia altrimenti provveduto per effetto di questa legge.
Art. 76.
(Art. 5 legge 11 dicembre 1878).
Il numero di questi Consorzi e i confini dei rispettivi comprensori, secondo i loro sistemi di scolo, saranno determinati nel piano di massima per tutti gli effetti di questa legge.
Art. 77.
(Art. 6 legge 11 dicembre 1878).
Con regio decreto, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, verrà costituita una Commissione indraulico-economica, cui sarà affidata la sorveglianza generale del bonificamento e della successiva manutenzione del medesimo.
La Commissione si comporrà di tre delegati del Governo, di un delegato della provincia e di un delegato del comune di Roma.
La Commissione avrà sede al Ministero dei lavori pubblici.


Art. 78.
(Art. 7 legge 11 dicembre 1878).
Il bonificamento di tutti i luoghi, descritti nelle lettere a e c dell’art. 73, sarà eseguito dal Governo o direttamente o per concessione.
Art. 79.
(Art. 9 legge 11 dicembre 1878).
I lavori contemplati nella lettera b dell’art. 73 saranno eseguiti dai proprietari dei terreni riuniti in Consorzi obbligatori, istituiti principalmente allo scopo della salubrità sotto la dipendenza della Commissione idraulico-economica.
E data facoltà ad ogni proprietario di eseguire, entro il proprio tenimento, nel termine che verrà prescritto dal regolamento, e colle norme del piano tecnico regolatore, tutti i lavori predetti, salvo a concorrere nel Consorzio per le spese necessarie alle opere di comune interesse.
Art. 80.
(Art. 10 legge 11 dicembre 1878).
Ciascun Consorzio compilerà, in conformità del piano tecnico regolatore e secondo le norme stabilite dalla Commissione, i progetti dei lavori, i quali dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici, delibererà il proprio bilancio, ed avrà l’amministrazione degli interessi consorziali.
Art. 81.
(Art. 11 legge 11 dicembre 1878).
Approvato e pubblicato il piano tecnico regolatore, non che la delimitazione dei Consorzi, il prefetto convocherà i proprietari compresi in ogni Consorzio.
La riunione non sarà legale, se gli intervenuti non rappresentano almeno la metà della proprietà catastale del Consorzio.
Art. 82.
(Art. 12 legge 11 dicembre 1878).
Mancando per due convocazioni la rappresentanza della maggiore possidenza territoriale di ciascun Consorzio, alla terza convocazione il prefetto dichiarerà il Consorzio legittimamente costituito con qualunque numero, purché non inferiore al terzo degli interessati.
Art. 83.
(Art. 13 legge il dicembre 1878).
Ogni Consorzio, appena legittimamente costituito, dovrà immediatamente nominare i suoi delegati per formare il Consiglio d’amministrazione e la sua presidenza, e procedere alla formazione di uno speciale statuto e regolamento per la propria costituzione, per regolare i suoi rapporti in terni, l’ordinamento dei suoi lavori, e tutto quello che è disposto nel titolo III della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.
Lo statuto dovrà essere approvato dal Governo, sentita la Commissione idraulico-economica.
Art. 84.
(Art. 14 legge 11 dicembre 1878).
Non riuscendo per mancanza di numero la terza convocazione, il prefetto costituirà d’ufficio il Consorzio, e, d’accordo colla Commissione idraulico-economica, nominerà d’ufficio uno o più delegati straordinari per l’amministrazione degli interessi consorziali. Il regolamento e statuto, per la sua costituzione e, per ogni altro effetto dell’amministrazione consorziale, sarà fatto dalla Commissione stessa ed approvato dal Governo.
Art. 85.
(Art. 15 legge 11 dicembre 1878).
Quando i Consorzi ed i proprietari, di cui all’art. 79, non diano esecuzione ai lavori regolarmente deliberati ed approvati, il prefetto provvederà d’ufficio.
Art. 86.
(Art. 2 legge 9 luglio 1883).
La spesa per la bonificazione dell’Agro romano sarà sostenuta per il 70 per cento dallo Stato, per il 15 per cento dalla provincia di Roma e per il 15 per cento dai comuni interessati.
Art. 87.
(Art. 3 legge 9 luglio 1883).
La manutenzione delle opere che saranno eseguite dallo Stato nei comprensori di Ostia, Maccarese, Isola Sacra, continuerà a suo carico, salvo il contributo della provincia e dei comuni, come all’articolo precedente.
La manutenzione delle opere che saranno eseguite dallo Stato nei comprensori di Stracciacappe, Baccano, Pantano, Lago dei Tartari e Valle dell’Almone sarà eseguita a carico dei proprietari dei terreni riuniti in Consorzio obbligatorio, colle norme stabilite dalla legge medesima.
Art. 88.
(Art. 18 legge 11 dicembre 1878).
La Direzione generale del Fondo per il culto, per causa di bonificamento, potrà essere autorizzata a dare in enfiteusi ed anche alienare colla dispensa dai pubblici incanti i beni degli enti soppressi che si trovano nell’Agro romano, dei quali le fu affidata la liquidazione dalla legge 19 giugno 1873 per frazioni non maggiori di ettari 400.
Tale autorizzazione sarà accordata volta per volta dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, sentito il Consiglio di Stato, e di concerto col ministro competente per l’agricoltura, e col ministro dei lavori pubblici al quale spetterà la vigilanza e l’azione giuridica delle opere di bonificamento.

CAPO II. Disposizioni speciali dei cessati Governi.

Art. 89.
Rimangono in vigore le seguenti disposizioni speciali dei cessati Governi:
A. Lago e Padule di Bientina.
N. 1.
(Art. 1 decreto granducale 18 marzo 1853).
La essiccazione del Lago e Padule di Bientina, o di Sesto, è dichiarata a tutti gli effetti di ragione opera interessante la utilità pubblica.
N. 2.
(Art. 2 decreto granducale 18 marzo 1853).
Il Governo assume la esecuzione di tutti i lavori occorrenti a conseguire il detto prosciugamento sulle norme indicate nell’art. 1 del precedente decreto granducale dei 10 aprile 1852 ed anticipa tutte le spese.
N. 3.
(Art. 3 decreto granducale 18 marzo 1853).
Operata la essiccazione del Lago sarà per cura del Governo approfondato il Rogio, l’Ozzeri, l’Ozzeretto, il Canale della Formica, della Fossa Navareccia d’Altopascio, e quello del Bocchino. Sarà del pari escavato un nuovo canale maestro tra lo sbocco attuale del Rogio e l’origine del canale del Bocchino dove confluiranno due canali di scolo, cioè uno in prolungamento della citata fossa Navareccia, l’altro proveniente dal Chiaretto di Staffoli.
N. 4.
(Art. 4 decreto granducale 18 marzo 1853).
È riservato a dopo ottenuto il prosciugamento del Lago di determinare i provvedimenti necessari alla sistemazione delle acque torbe ora influenti nel Lago con portarne la spesa a carico di chi di ragione.
N. 5.
(Art. 8 decreto granducale 18 marzo 1853).
Attivato appena il canale essiccatore resta impedita la navigazione tanto nel Lago, che nel Canale Imperiale; cessano tutti i diritti che aveva, o pretendeva di avere, la comunità di Bientina nel Chiaro, e sono revocate le facoltà che tanto nel Chiaro, che nelle terre palustri si esercitavano dai possidenti, contadini e braccianti poveri di quel comune.
N. 6.
(Art. 10 decreto granducale 18 marzo 1853).
Anche durante i lavori resta inibita la pesca non solo nel nuovo canale essiccatore, e altri canali che saranno aperti, quanto ancora per ogni dove potesse il suo esercizio riuscire pregiudicevole alle opere di prosciugamento del Lago, e di bonificazione degli adiacenti terreni. – Ci riserviamo per altro anche dopo attivato il nuovo emissario di permettere l’esercizio della pesca a chi ora ne gode dentro quei perimetri dove sia conciliabile col piano dei lavori, e fino a che i risultati medesimi lo permetteranno.
N. 7.
(Art. Il decreto granducale 18 marzo 1853).
Il Governo riterrà nel libero, assoluto, ed esclusivo possesso tutta la estensione ora coperta dalle acque del Chiaro del Lago di Bientina, o di Sesto, e più la Fossa denominata «Canale del Bocchino», che in prosecuzione del Canale Imperiale si diparte dalla Tura, e giunge fino al Lago.
N. 8.
(Art. 12 decreto granducale 18 marzo 1853).
Dal giorno della introduzione delle acque nel Canale essicatore sarà dal Governo corrisposta alla Comunità di Bientina l’annua rendita di scudi duemila in compenso dei proventi che ricava dalla pesca nel lago e pagliereti, delle facoltà di tagliare erbe, falasco, ecc., che i regolamenti in vigore accordavano ai possidenti e contadini di quel comune, dei sacrifizi imposti allo stesso comune con le disposizioni di cui ai nn. 7 e 15 non che della cessione pei terreni palustri di che nel seguente numero.
N. 9.
(Art. 13 decreto granducale 18 marzo 1853).
I 1529 quadrati agrari: di terreno palustre, che all’estimo figurano in conto della comunità di Bientina, o quanti sieno, ritenuti dal Comune quadrati agrari 264, dovranno nel rimanente al netto delle fosse di scolo e delle strade da aprire dividersi a cura della stessa comunità in tante preselle fra i Bientinesi ai quali in ordine ai regolamenti veglianti è oggi permesso di pescare, far canne, salicchio, ecc., nel Lago e Padule, compresi i rivenditori di pesce denominati Battelli.
N. 10.
(Art. 14 decreto granducale 18 marzo 1853).
Lo stesso Municipio è incaricato della distribuzione sulle norme da tracciare in uno speciale regolamento da sottoporsi a cura di quel Consiglio comunale alla Sovrana approvazione e dove sarà richiesta nei concorrenti la qualità di povero, di originario nel comune o ivi domiciliati almeno da tre anni al 10 aprile 1852, e di godere ed esercitare materialmente la facoltà di pescare, o il traffico di rivendita di pesce almeno da tre anni a quell’epoca.
N. 11.
(Art. 15 decreto granducale 18 marzo 1853).
Saranno condizioni della concessione:
a) Godimento in piena ed assoluta proprietà nel concessionario della Presella che gli verrà aggiudicata;
b) Solo aggravio della fondiaria da repartire sull’attuale rendita imponibile, non che dalla relativa tassa di buonificamento;
c) Esenzione per questa prima volta di ogni spesa di contratto e voltura da sopportarsi dalla Comunità di Bientina, compresa la tassa di registro fissata in una lira per ogni istrumento, quantunque contenente più concessioni.
N. 12.
(Art. 16 decreto granducale 18 marzo 1853).
Per dieci anni continui dopo la concessione di che negli articoli precedenti, non sarà lecito ai concessionarii d’alienare per qualsivoglia atto fra i vivi la Presella rispettiva mente assegnata, e l’alienazione che ne facessero dovrà ritenersi per nulla e come non avvenuta a tutti gli effetti.
N. 13.
(Art. 17 decreto granducale 18 marzo 1853).
Sarà del pari vietata sulla Presella medesima ogni esecuzione immobiliare per debiti anteriori alla concessione, e per dieci anni successivi anche per debiti che si contraessero dopo, eccetto che per il pagamento delle contribuzioni e della relativa tassa di buonificamento.
N. 14.
(Art. 18 decreto granducale 18 marzo 1853).
Il Chiaretto di Staffoli verrà occupato con le regole proprie dell’espropriazione forzata per causa di pubblica utilità, e salva la indennità competente a chi di ragione.
N. 15.
(Art. 19 decreto granducale 18 marzo 1853).
Sarà del pari e con le medesime regole espropriato il diritto di pesca nel Canale Imperiale dalle cateratte della Tura fino all’Arno, dovendo la indennità relativa corrispondersi al comune di Bientina, al quale sarà per altro pagato il prezzo che nella vendita di quel diritto si conseguì dal Governo.
N. 16.
(Art. 20 decreto granducale 18 marzo 1853).
Qualunque possono essere i rischi ed i risultati della impresa, il Governo l’assume a tutto suo carico dietro una corresponsione annua per cinquant’anni di lire 265,154, delle quali lire 85, 154 graveranno lo stesso Governo pei terreni da conquistare sul chiaro del Lago di Bientina o Sesto, e sul chiaretto di Staffoli, e lire 180,000 saranno corrisposte dai possessori particolari dei terreni bonificati.
N. 17.
(Art. 21 decreto granducale 18 marzo 1853).
La tassa di lire 180,000 gravante i particolari comincerà a decorrere dopo un anno dal giorno della introduzione delle acque del lago nel nuovo canale essiccatore; sarà pagata in rate bimestrali scadute, meno che nel primo anno in cui potrà pagarsi tutta la tassa al termine dell’annata; e sarà esigibile col privilegio del Braccio Regio, e con tutti gli altri privilegi, modi e penalità a carico dei morosiche si osservano nella esazione della tassa prediale.
N. 18.
(Art. 25 decreto granducale 18 marzo 1853).
Tutti i proprietari compresi nelle mappe e tavole indicative rese obbligatorie contribuiranno al pagamento della tassa annua di lire 180,000, di che al n. 16, in proporzione dell’utilità che andranno rispettivamente a risentire per causa dei lavori. Al quale effetto verrà creata per rappresentarli una Deputazione con le norme e facoltà di che nel regola mento di questo stesso giorno.
N. 19.
(Art. 26 decreto granducale 18 marzo 1853).
I terreni da conquistare sul chiaro del lago di Bientina o di Sesto, o sul chiaretto di Staffoli, non entreranno nel contributo di detta tassa di lire 180,000, né d’altra spesa a quella relativa, come per questi non prenderà parte il Governo alla Deputazione.
N. 20.
(Art. 27 decreto granducale 18 marzo 1853).
A cura di questa Deputazione saranno i mantenimenti e restauri d’ogni genere del canale principale essiccatore con la Botte sotto Armo, e dei canali maestri di che al n. 3 con i loro accessori dopo regolare consegna da farsene dal Governo a lavori finiti.
La Prefettura di Pisa avrà l’incarico di sorvegliare all’esatta esecuzione di questo obbligo, e ne approverà in prevenzione la spesa relativa.
Di questa spesa sarà tenuta dalla Deputazione partita separata nei suoi bilanci ed il Governo, o suoi aventi causa nei terreni da conquistarsi sul chiaro di Bientina e Staffoli, vi dovrà annualmente concorrere nella proporzione medesima fissata nel precedente n. 16 pel reparto della spesa di primitiva costruzione dei lavori.
N. 21.
(Art. 28 decreto granducale 18 marzo 1853).
Decorsi i cinquanta anni, e così saldato il debito dai possessori particolari contratto a favore del Governo per le spese di prima costruzione dei lavori di essiccazione del Lago, si scioglierà la Deputazione di che al n. 18, e se ne formerà una nuova alla quale prenderà parte il Governo, o suoi aventi causa nei terreni conquistati sul chiaro del Lago di Bientina e Staffoli, per l’effetto di provvedere ai termini di ragione al mantenimento dei corsi d’acqua stabiliti nell’interesse di quelle località.
N. 22.
(Art. 20 decreto granducale l8 marzo 1853).
I terreni da conquistarsi sul chiaro del Lago saranno al momento dell’acquisto descritti agli estimi con la stessa cifra imponibile che in ragione di superficie si troverà attribuita ai terreni più prossimi a semplice pastura.
Su i rimanenti terreni soggetti alla tassa di buonificamento non potrà per tutta la sua durata alterarsi la cifra imponibile che hanno presentemente non ostante il maggior valore che vanno a ricevere dai lavori di prosciugamento.
Dopo i cinquant’anni tanto i terreni da conquistarsi sul chiaro, che gli altri imposti della tassa, soggiaceranno alle regole comuni.
N. 23.
(Art. 30 decreto granducale 18 marzo 1853).
Non saranno ammesse opposizioni alla occupazione dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori previa la constatazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, e salvo il diritto alla indennità ai termini di ragione.
B. Bonificazioni dipendenti dagli antichi Editti del Governo napoletano.
N. 24.
(Art. 19 decreto reale 11 maggio 1855).
I demani comunali compresi nelle terre bonificabili, compiute le opere di bonificazione, verranno destinati secondo i dettami delle circostanze locali o alla dotazione di colonie agricole, o alla quotizzazione fra le popolazioni dei rispettivi comuni.
C. Paludi Pontine.
N. 25.
(Art. 2 notificazione pontificia 31 marzo 1862).
Alle spese dei lavori di manutenzione delle opere esistenti nelle Paludi Pontine, contribuiranno:
il Consorzio degli enfiteuti pontini e dei possidenti dei terreni compresi nei limiti designati dalla pianta Salvati del 1783 il Governo; le provincie di Velletri e Frosinone (ora parti della provincia di Roma).
N. 26.
(Art. 3 notificazione pontificia 31 marzo 1862).
La concorrenza rispettiva del Consorzio dei particolari, dell’Erario e delle provincie per le spese annuali occorrenti resta determinata nel seguente rapporto costante:
Il Consorzio contribuirà per sessanta centesimi all’ammontare complessivo del Preventivo Pontino, detratti gli introiti;
L’Erario contribuirà per venticinque centesimi come sopra;
Le Provincie pei rimanenti quindici centesimi come sopra.
N. 27.
(Art. 4 notificazione pontificia 31 marzo 1862).
L’importo annuo della quota dovuta dal Consorzio verrà percetto con una tassa imponibile in ragione di estimo su tutti i terreni designati come contribuenti nella citata pianta Salvati a norma dei campioni seguenti:
Enfiteuti Pontini 4/7 del totale dell’imposizione;
Contribuenti di primo grado 2/7 come sopra;
Contribuenti di secondo grado 1/7.
N. 28.
(Art. 5 notificazione pontificia 31 marzo 1862).
L’imposta provinciale sarà ratizzata sulle due provincie di Velletri e Frosinone (ora parti della provincia di Roma) nella proporzione di 12 a 3, cioè di 12 a Velletri e 3 a Frosinone.
L’ammontare della suddetta imposta dovuta dalle provincie sarà annualmente prelevato dai preventivi provinciali, ed i consigli delle provincie ne otterranno il reintegro facendo un riparto sul censimento a termini di legge.

CAPO III. Disposizioni transitorie.

Art. 90.
(Art. 9 legge 18 giugno 1899 meno il comma 1°).
Le spese per la bonificazione del Lago Salpi e delle Maremme toscane, per la parte che è di proprietà demaniale, e quelle per la bonificazione di Burana, che riguardano le opere da farsi dal Governo, giusta la convenzione approvata dalla legge 30 dicembre 1892, n. 736, continueranno ad essere a carico esclusivo dello Stato.
Quanto alla Valdichiana, rimane impregiudicata la controversia, oggi pendente, se ed in qual misura le provincie, i comuni ed i proprietari interessati debbano concorrere nella spesa.
Per le opere che ancora occorrono al bonificamento del bacino del Sele, il Governo terrà conto della quota di concorso, che potrà risultare dovuta dalla tenuta di Persano, e la metterà a discarico proporzionale del contributo delle provincie, dei comuni e dei proprietari dei terreni compresi nel raggio di bonificazione.
Nulla è innovato alla legge del 2 agosto 1897, n. 382, relativa alle spese di correzione dei corsi d’acqua, e di bonificazione nell’isola di Sardegna.
Art. 91.
(Art. 22 legge 18 giugno 1899).
La spesa che rimane a farsi per compiere i lavori di prosciugamento del Lago di Bientina e paludi adiacenti, autorizzati dall’art. 3 del decreto granducale toscano 18 marzo 1853, continuerà a carico dello Stato, fermo restando il contributo che si paga presentemente, per effetto dell’art. 20 dello stesso decreto, dai proprietari dei terreni bonificati.
Art. 92.
(Art. 21 legge 18 giugno 1899).
Compiute le bonificazioni, che nelle provincie meridionali sono regolate dalle disposizioni del cessato Governo napoletano, si provvederà a norma del precedente art. 51 alla liquidazione definitiva delle quote di contributo dei proprietari interessati, per quanto riguarda la spesa autorizzata dalla presente legge.
Per le spese fatte anteriormente, cesseranno di aver vigore le disposizioni degli articoli 15 e 16 della legge 11 maggio 1855 sulle bonifiche napoletane.
Art. 93.
(Art. 20 legge 18 giugno 1899).
Le bonificazioni già concesse ai Consorzi in base alle leggi 4 luglio 1886, n. 3962, e 6 agosto 1893, n. 463, continue ranno ad essere regolate dalle leggi stesse e dai rispettivi atti di concessione.
Art. 94.
(Art. 16 legge 4 luglio 1886).
Il Governo del Re potrà anticipare la quota di spesa spettante ai Consorzi padani nella costruzione del canale da Fossa Polesella a Cà Cappello, convenendo coi medesimi per la rifusione in annualità non superiori al decimo od all’ottavo della tassa principale e fermo il concorso prescritto dalla legge 23 luglio 1881, n. 333.
Art. 95.
(Art. 28 legge 18 giugno 1899).
Sono abrogate tutte le disposizioni dei cessati Governi sulle bonificazioni, in quanto siano contrarie alla presente legge.
Sono abrogati altresì l’art. 8 della legge 1 l dicembre 1878, n. 4642; gli art. 3, 8, 9, 10, 11, l 2, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 60 e 62 della legge 25 giugno 1882, n. 869; e, salvo l’eccezione fatta nel precedente art. 93, le leggi 4 luglio 1886, n. 3962, e 6 agosto 1893, n. 463, in quanto siano contrarie
alla presente legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1900.
UMBERTO

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *