Legge sulle Circoscrizioni amministrative del Regno delle Due Sicilie

Legge Portante la Circoscrizione Amministrativa delle Provincie de Reali Dominii di qua’ del Faro.

Categoria: Regno delle Due Sicilie

Napoli 1 di Maggio 1816.
FERDINANDO IV,
EC. EC. EC.
Volendo determinare la circoscrizione amministrativa de’ nostri reali domini al di quà del faro;
Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro dell’Interno;
Udito il Consiglio del nostri Ministri di Stato;
Abbiamo colla presente Legge sanzionato e sanzioniamo quanto segue:
Art. 1. Dal 1 di gennaio 1817 i nostri reali domini al di quà del faro saranno divisi ed amministrati in quindici provincie colle seguenti denominazioni.
Provincia di
Napoli
Terra di lavoro
Principato citeriore
Basilicata
Principato ulteriore
Capitanata
Terra di Bari
Terra d’Otranto
Calabria citeriore
2 Calabria ulteriore
1 Calabria ulteriore
Molise
Abruzzo citeriore
2 Abruzzo ulteriore
1 Abruzzo ulteriore
2. Ciascuna provincia avrà le sue amministrazioni separate, le quali risederanno nelle rispettive capitali. Queste sono: Napoli, Capua, Salerno, Potenza, Avellino, Foggia, Bari, Lecce, Cosenza, Catanzaro, Reggio, Campobasso, Chieti, Aquila, e Teramo.
3. Ogni provincia è suddivisa in distretti; ogni distretto in circondari; ogni circondario in comuni. La circoscrizione rispettiva ed i capoluoghi del distretti, e del circondari in cui debbono risedere le amministrazioni distrettuali e circondariali, sono indicati nel quadro annesso alla presente legge. L’amministrazione municipale del comuni riuniti dovrà risedere nel comune numerato, da cui l’amministrazione stessa prenderà il nome.
4. Le intendenze e sottintendenze stabilite per l’amministrazione delle provincie e del distretti, del pari che le autorità che le compongono, conservando tutte un rango uguale tra esse, sono distribuite in tre classi.
5. Sono di 1a classe le provincie, e le intendenze di Napoli, Terradi lavoro, Principato citeriore.
Sono di 2a classe quelle di Basilicata, Principato ulteriore, Capitanata, Terra di Bari, Terra d’Otranto, Calabria citeriore, 2 Calabria ulteriore.
Sono di 3a classe quelle di 1 Calabria ulteriore, Molise, Abruzzo citeriore, 2° Abruzzo ulteriore, 1° Abruzzo ulteriore.
6. Sono di 1a classe i distretti e le sottintendenze di

Sono di 2a classe quelli di

Sono di 3a classe quelli di
7. I comuni sono per norma della loro amministrazione similmente distribuiti in tre classi.
8. Appartengono alla 1a classe i comuni che hanno una popolazione di 6000 o più abitanti; quelli in cui risiede una Intendenza o una Corte di appello, o una Corte criminale, e quelli che hanno una rendita ordinaria di ducati 5000.
Alla 2° classe quelli che hanno una popolazione al di sotto di 3000 abitanti, e quelli in cui risiede una Sottintendenza.
9. I comuni che si trovano riuniti, potranno dimandare la separazione ed una particolare amministrazione municipale, quante volte per situazione locale siano naturalmente separati da comuni di cui formano parte, abbiano una popolazione di mille abitanti, e mezzi sufficienti per formarsi e rinnovare il personale dell’amministrazione, e per supplire alle spese comunali. Similmente i comuni che hanno una popolazione minore di mille abitanti, e che mancano degl’indicati mezzi per amministrarsi, possono dimandare la riunione ad altro comune vicino.
10. Le domande autorizzate nell’articolo precedente saranno discusse dagl’Intendenti in consiglio d’Intendenza inteso il parere del Sottintendente. Il Consiglio d’Intendenza darà su ciascuna dimanda un avviso motivato, il quale sarà sottomesso alla nostra risoluzione dal Ministro del l’Interno nel Consiglio del nostri Ministri di Stato.
vietato però di presentare e discutere dimanda di tal natura prima del 1819.
11. Elevandosi quistioni di confini tra più Comuni, esse saranno esaminate dal Consiglio d’Intendenza della Provincia quando i Comuni appartengono alla stessa Provincia. Quando poi i Comuni tra quali ha luogo la quistione appartengono a più Provincie, l’esame ne sarà fatto dal Consiglio d’Intendenza di una di esse che verrà a ciò delegato dal Ministro dell’Interno. L’avviso motivato che emanerà dal Consiglio d’Intendenza
sarà sottomesso alla nostra risoluzione nel Consiglio del nostri Ministri di Stato dallo stesso Ministro dell’Interno, dopoché avrà preso il parere della Regia Corte de’ Conti.
Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta e munita del nostro sigillo, e riconosciuta dal nostro Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il Regno per mezzo delle autorità cui appartiene, le quali dovranno registrarla ed assicurarne l’adempimento.
Il nostro Ministro Segretario di stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

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