Legge sull’esproprio del 1865

Legge n. 2359 del 25 giugno 1865 sull’espropriazione per causa di utilità pubblica

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA

Vista la Legge del 2 aprile 1865, N. 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare la Legge di espropriazione per causa di pubblica utilità, con le modificazioni riconosciute necessarie a norma dell’art. 2 della Legge stessa;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e de’ Culti, d’accordo col Ministro dei Lavori pubblici e con quello della Guerra;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I. Degli atti che debbono precedere la dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 1.
L’espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l’esecuzione di opere di pubblica utilità non può aver luogo che con l’osservanza delle forme stabilite dalla presente Legge.
Art. 2.
Sono opere di pubblica utilità, per gli effetti di questa Legge, quelle che vengono espressamente dichiarate tali per atto dell’Autorità competente.
Possono essere dichiarate di pubblica utilità non solo le opere che si debbono eseguire per conto dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, nell’interesse pubblico, ma anche quelle che allo stesso scopo intraprendono Corpi morali, Società private o particolari individui.
Art. 3.
Qualunque domanda che venga fatta da Provincie, da Comuni, da Corpi morali, o da privati, per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, deve essere accompagnata da una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguirsi, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione e il termine entro il quale saranno finite.
Deve inoltre tale domanda essere corredata di un piano di massima che contenga la descrizione dell’insieme delle opere e dei terreni che esse devono occupare.
Art. 4.
La domanda per ottenere che un’opera sia dichiarata di pubblica utilità, deve preventivamente pubblicarsi in ciascun Comune in cui l’opera stessa vuol essere eseguita, ed inserirsi per estratto nel Giornale officiale per le pubblicazioni amministrative della Provincia.
Per 15 giorni almeno, da computarsi dalla data delle suddette pubblicazioni ed inserzioni, la relazione ed il piano di massima, accennati nell’articolo precedente, debbono rimanere depositati nell’Ufficio del Comune ove l’opera dovrà essere eseguita.
Qualora l’opera sia per toccare il territorio di più Comuni, potrà bastare il deposito della relazione e del piano di massima nel capo-luogo del Circondario presso l’Ufficio di Prefettura o di Sotto-Prefettura.
Il luogo, la durata e lo scopo del suddetto deposito deve indicarsi in ciascuna delle pubblicazioni ed inserzioni suaccennate.
Art. 5.
Durante il termine stabilito dall’articolo precedente, chiunque può prendere conoscenza della relazione e del piano depositati nell’Ufficio del Comune o della Prefettura o della Sotto-Prefettura, e fare le sue osservazioni, Il promovente la dichiarazione di pubblica utilità può, a sua volta, aver conoscenza delle fatte osservazioni, e presentare osservazioni di risposta.
Il modo in cui dovranno proporsi, raccogliersi e trasmettersi le osservazioni e le risposte e gli altri particolari relativi, saranno determinati nel regolamento di amministrazione da pubblicarsi per l’esecuzione della presente Legge.
Art. 6.
Il disposto dagli articoli 4 e 5 non è applicabile quando la dichiarazione di pubblica utilità debba essere fatta per legge.
Art. 7.
Gl’Ingegneri, gli Architetti ed i Periti incaricati della formazione del progetto di massima, potranno introdursi nelle proprietà private, e procedere alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatorii dipendenti dal ricevuto incarico, purché siano muniti di un decreto del Prefetto o del Sotto-Prefetto, nella cui Provincia o Circondario debbonsi fare le suddette operazioni, e ne sia dato tre giorni prima avviso ai proprietari.
I Prefetti ed i Sotto-Prefetti, prima di rilasciare tale decreto, dovranno accertarsi se gli studi furono debitamente autorizzati dall’Autorità competente nei casi in cui ciò è richiesto.
L’avviso ai proprietari sarà dato a cura del Sindaco ed a spese di chi ordinò gli studi, e dovrà indicare i nomi delle persone cui è concessa la facoltà di introdursi nelle proprietà private.
Se trattasi di luoghi abitati, il Sindaco, sulla istanza delle parti interessate, fisserà il tempo ed il modo con cui la facoltà concessa può essere esercitata.
Il Sindaco potrà far assistere a quelle operazioni una persona da lui delegata.
Coloro che intraprendono le suddette operazioni saranno obbligati a risarcire qualunque danno recato ai proprietari, e per assicurare il pagamento di questa indennità, potranno i Prefetti e Sotto-Prefetti prescrivere il preventivo deposito di una congrua somma.
Art. 8.
Chi si opponesse alle operazioni degli Ingegneri, Architetti o Periti nei casi previsti nell’articolo precedente, o che togliesse i picchetti, i paletti od altri segnali che fossero stati infissi per eseguire il traccia mento dei piani, incorrerà in un’ammenda o multa estensibile a lire 500, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale in caso di reato maggiore.
Se la formazione dei piani fu ordinata dalla Amministrazione dello Stato, di una Provincia o di un Comune, la denuncia sarà fatta all’Autorità giudiziaria competente dal Prefetto o dal Sotto-Prefetto, o dal Sindaco; negli altri casi, da chi avrà commessa la formazione dei suddetti piani.

CAPO II. Della dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 9.
La dichiarazione di pubblica utilità deve farsi con Legge nei seguenti casi:
1.° Per la costruzione delle strade nazionali, delle ferrovie pubbliche, dei canali navigabili, pel prosciugamento dei laghi e per altri grandi lavori d’interesse generale, la cui esecuzione, giusta le discipline che governano le opere pubbliche, deve essere autorizzata con Legge, debba o no lo Stato concorrere nella spesa;
2.° Quando per l’esecuzione di un’opera debbasi imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti o contigui alla medesima, a termini dell’art. 77 della presente Legge.
Art. 10.
Per le opere provinciali, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Ministro dei Lavori pubblici, quando i progetti d’arte debbono essere dal medesimo approvati: negli altri casi, è fatta dal Prefetto.
È altresì fatta dal Prefetto per la costruzione e per la sistemazione delle strade comunali e consorziali poste fuori dell’abitato, dei ponti, delle opere idrauliche e del porti, spettanti pure a Comuni od a Consorzi, dopo che il progetto delle opere sia stato approvato.
Art. 11.
È fatta con Decreto Reale, sulla proposta del Ministro della Guerra o della Marina, la dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione di fortificazioni o di fabbriche militari.
Art. 12.
Fuori dei casi preveduti dagli articoli 9, 10, 11 e 84, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con Decreto Reale sulla proposta del Ministro pei Lavori pubblici, udito il Consiglio di Stato.
Art. 15.
Nell’atto che si dichiara un’opera di pubblica utilità saranno stabiliti i termini, entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.
L’Autorità che stabilì i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo.
Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle
espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente Legge.
Art. 14.
Qualora la Legge abbia fissato il termine per l’esecuzione di un’opera, potrà questo essere prorogato con Decreto Reale per un tempo non eccedente il terzo di quello concesso, salvo nella Legge stessa fosse stato questo termine dichiarato perentorio o si fosse disposto altrimenti.
Art. 15.
Ai Decreti di dichiarazione di pubblica utilità saranno uniti la relazione ed il piano di massima delle opere da eseguirsi.

CAPO III. Della designazione dei beni da espropriarsi.

Art. 16.
Emanato l’atto che dichiara un’opera di pubblica utilità, colui che la promosse dovrà a sua cura, e preso per norma il progetto di massima, formare il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo di ciascuno dei terreni od edifizi di cui l’espropriazione si stima necessaria indicandone i confini, la natura, la quantità, l’allibramento, possibilmente il numero di mappa ed il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali, ed in difetto nei ruoli dell’imposta fondiaria.
Per l’eseguimento delle operazioni a cui dovranno procedere gl’Ingegneri, gli Architetti o Periti, a fine di formare il piano particolareggiato di esecuzione sovraccennato, sono applicabili le disposizioni degli articoli 7 e 8 della presente Legge, senza che sia necessario un nuovo Decreto del Prefetto.
Art. 17.
Approvato dall’Autorità competente il piano di esecuzione, il Prefetto ne ordina il deposito, per la parte relativa a ciascun Comune in cui deve aver luogo l’espropriazione, nell’Ufficio comunale per il termine di quindici giorni continui.
L’eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso deve annunziarsi dai Sindaci, mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno di detti Comuni.
Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato alle pubblicazioni ufficiali amministrative della Provincia.
Art. 18.
Dalla data della pubblicazione e dell’inserzione dell’avviso dell’eseguito deposito decorre il termine di quindici giorni stabilito dall’articolo precedente, durante il quale le parti interessate possono prendere conoscenza del piano di esecuzione e possono proporre in merito di esso le loro osservazioni nel modo che verrà stabilito dal Regolamento a norma dell’art. 5 della presente Legge.
Art. 19.
Il Prefetto, veduti i certificati di pubblicazione e gli altri documenti annessi, riconosciuta la regolarità dei seguiti atti, se non vi furono osservazioni, ordina che il piano si esegua.
Se furono proposte osservazioni sulla regolarità dei seguiti atti, egli pronuncia definitivamente su di esse con Decreto motivato, udito il Consiglio di Prefettura.
Qualora le osservazioni siano dirette contro il tracciato od il modo di esecuzione dell’opera, il Prefetto, udito l’avviso dell’Ingegnere Capo del Genio civile e del Consiglio di Prefettura, se riconosce insussistenti le opposizioni, le respinge definitivamente; se invece le ravvisa meritevoli di considerazione, decreta le modificazioni necessarie al progetto nel caso che questo sia stato da lui approvato: negli altri casi ne decreta il rinvio per la decisione all’Autorità da cui fu impartita l’approvazione.
Art. 20.
Se le osservazioni riguardano soltanto una parte del tracciato o dell’opera, il Prefetto, anche prima della loro risoluzione, potrà ordinare che il piano si esegua nelle altre parti.
Art. 21.
Quando in luogo di un semplice piano di massima, di cui all’articolo 5, si presenti un piano particolareggiato conforme al disposto dall’art. 16, o quando nell’atto in cui fu dichiarata la pubblica utilità, si contengano le indicazioni prescritte dal medesimo art. 16, si potrà omettere la formazione del piano particolareggiato di esecuzione.
La pubblicazione del piano particolareggiato di cui sopra, avvenuta precedentemente alla dichiarazione di pubblica utilità, a termini dell’art. 4, potrà anche tener luogo della pubblicazione del piano di esecuzione, allorché essa sia avvenuta colle avvertenze, nei luoghi e nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18.
In questo caso la decisione sulle osservazioni sarà fatta nell’atto con cui si dichiara la pubblica utilità dell’opera.
Art. 22.
Possono comprendersi nella espropriazione non solo i beni indispensabili all’esecuzione dell’opera pubblica, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l’occupazione dei quali conferisca direttamente allo scopo principale dell’opera predetta.
La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell’atto di dichiarazione di pubblica utilità, o concessa con posteriore Reale Decreto.
Art. 25.
A richiesta dei proprietari debbono pure comprendersi fra i beni da acquistarsi dagli esecutori dell’opera le frazioni residue degli edifizi e terreni, in parte soltanto segnate nel piano di esecuzione, qualora le medesime siano ridotte per modo da non poter più avere pel proprietario una utile destinazione, o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarne in modo profittevole.

CAPO IV. Dell’indennità e del modo di determinarla.

Art. 24.
Colui che promosse la dichiarazione di pubblica utilità unitamente al piano particolareggiato d’esecuzione, deve far compilare un elenco in cui di rincontro al nome ed al cognome dei proprietari ed alla designazione sommaria dei beni da espropriarsi, sia indicato il prezzo che egli offre per la loro espropriazione.
Quest’elenco sarà depositato e reso pubblico nel tempo e nel modo stabiliti dall’art. 17 della presente Legge.
Nel caso dell’art. 21 l’elenco sarà pubblicato dopo la dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 25.
Affinché la somma offerta dagli esproprianti si possa considerare accettata dai proprietari, è necessario che essi ne abbiano fatta espressa dichiarazione in iscritto.
Deve questa consegnarsi al Sindaco del luogo in cui trovansi i beni soggetti ad espropriazione nel termine indicato dall’art. 18.
L’accettazione del prezzo può essere subordinata agli effetti delle osservazioni che fossero nell’atto stesso presentate.
Art. 26.
Prima della scadenza del termine indicato nell’articolo 18 i proprietari interessati ed il promovente l’espropriazione, o le persone da essi delegate, possono presentarsi avanti il Sindaco, il quale coll’assistenza dell’Aggiunta, ove occorra, procurerà che venga amichevolmente stabilito fra le parti l’ammontare delle indennità.
Art. 27.
L’indennità è accettata o pattuita direttamente da coloro che hanno la proprietà dei fondi soggetti ad espropriazione.
Quando si tratti di beni enfiteutici, l’indennità sarà accettata o pattuita dagli enfiteuti che trovansi in possesso del fondo.
Gli usufruttuari, i conduttori, i proprietari diretti ed altri, a cui spettasse qualche diritto sugli stabili suddetti, sono fatti indenni dagli stessi proprietari, o possono esperire le loro ragioni nel modo indicato dagli articoli 52, 55, 54, 55 e 56.
Art. 28.
L’accettazione della indennità offerta dall’espropriante e gli accordi amichevoli che siansi conchiusi fra questo ed i proprietari od enfiteuti dei beni da espropriarsi, prima che sia approvato il piano di esecuzione, si considereranno dipendenti dalla condizione che il piano venendo approvato, i beni ceduti siano compresi nella espropriazione.
Art. 29.
Scaduto il termine indicato nell’art. 25, debbono trasmettersi al Prefetto le dichiarazioni di accettazione dell’indennità offerta e gli accordi conchiusi fra gli esproprianti ed i proprietari dei beni da occuparsi.
Art. 30.
Il Prefetto ordinerà il deposito delle indennità accettate o convenute nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui all’art. 52, e potrà anche, udito il Consiglio di Prefettura, autorizzare il pagamento diretto dell’indennità per intero od in parte all’espropriato, quando sarà da questo o dall’espropriante somministrata a tutela dei diritti dei terzi idonea guarentigia.
In seguito alla presentazione degli atti comprovanti l’eseguito deposito o pagamento, il Prefetto autorizzerà l’occupazione immediata dei fondi, pei quali fu accettata od amichevolmente fissata la indennità stessa, facendo di questa espressa menzione.
Art. 31.
Il Prefetto contemporaneamente formerà l’elenco dei proprietari che non accettarono l’offerta indennità e che non conchiusero alcun amichevole accordo cogli esproprianti, indicando sommariamente i loro beni soggetti ad espropriazione, e trasmetterà tale elenco unitamente al piano di esecuzione ed agli altri documenti al Presidente del Tribunale del Circondario, in cui sono situati i beni da espropriarsi.
Art. 32.
Il Tribunale nei tre giorni immediatamente successivi al ricevimento delle carte, nomina con un semplice Decreto, e senza che sia necessaria la citazione delle parti, uno o tre Periti con incarico ai medesimi di procedere alla stima dei beni da espropriarsi situati nel Circondario ed indicati nell’elenco trasmesso dal Prefetto.
Collo stesso Decreto fissa ai Periti il termine entro il quale dovranno presentare la loro relazione.
Art. 33.
Sulla richiesta del Prefetto i beni da espropriarsi potranno essere divisi in distinte serie, ed il Tribunale potrà stabilire un termine per ciascuna serie e nominare Periti per ciascuna di esse.
Art. 34.
La perizia indicata nei due articoli precedenti avrà gli effetti di una perizia giudiziale, e potrà essere impugnata soltanto nelle forme e nei modi preveduti da questa Legge, ed in difetto dal Codice di procedura civile.
Art. 35.
Nessuna opposizione contro il Decreto di nomina dei periti potrà impedirne ed arrestarne le operazioni, salvo il diritto di oppugnarle in separato giudizio dopo la espropriazione, a norma dell’art. 51.
Art. 36.
Non è necessario che le parti interessate siano citate per intervenire alla perizia. A cura tuttavia dei Periti deve in ciascun Comune essere pubblicato un avviso con indicazione dei giorni in cui essi procederanno alla stima di ciascuna proprietà.
La pubblicazione deve aver luogo almeno tre giorni prima che si proceda alla stima.
Art. 37.
Le spese giudiziarie per la nomina dei Periti e quelle di perizia sono a carico dello espropriante.
Sono a carico dell’espropriato unicamente quando la stima riesca inferiore alla somma che fu offerta dall’espropriante a termini dell’art. 24.
Si dividono poi per metà le spese fra l’espropriante e l’espropriato quando la differenza fra il prezzo di perizia ed il prezzo offerto non sia maggiore di un decimo.
Art. 38.
Le perizie saranno eseguite, e le relazioni compilate giusta le norme tracciate dalle Leggi generali di procedura.
Art. 39.
Ne casi di occupazione totale, la indennità dovuta all’espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio del periti avrebbe avuto l’immobile in una libera contrattazione di compra-vendita.
Art. 40.
Nei casi di occupazione parziale, l’indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l’immobile avanti l’occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l’occupazione.
Art. 41.
Qualora dall’esecuzione dell’opera pubblica derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio sarà estimato e detratto dalla indennità quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell’articolo precedente.
Se il vantaggio di cui è detto qui sopra sarà estimato a più di un quarto della indennità che, secondo l’art. 40, sarebbe dovuta al proprietario, questi potrà abbandonare all’espropriante l’intero immobile pel giusto prezzo estimato a termini dell’art. 59, semprechè il giusto prezzo della parte del fondo espropriata superi il quarto del giusto prezzo dell’intero immobile.
L’espropriante può esimersi dall’accettare questo abbandono, pagando una somma non minore dei tre quarti della indennità estimata, a norma dell’art. 40.
In ogni caso però la indennità dovuta al proprietario non potrà essere mai minore della metà di quella che gli spetterebbe ai termini dell’art. 40.
Art. 42.
L’aumento di valore che dall’esecuzione dell’opera di pubblica utilità sarebbe derivato alla parte del fondo compresa nella espropriazione, non può tenersi a calcolo per aumentare l’indennità dovuta al proprietario.
Art. 43.
Non possono essere calcolate nel computo delle indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risulti essersi eseguite nello scopo di conseguire un’indennità maggiore, salvo il diritto al proprietario di esportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell’opera di pubblica utilità da eseguirsi.
Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza d’uopo di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, che, dopo la pubblicazione dell’avviso del deposito del piano d’esecuzione, siano state intraprese sui fondi in esso segnati fra quelli da espropriarsi.
Art. 44.
Se il fondo è enfiteutico, deve considerarsi come libero. L’espropriante non è tenuto ad intervenire nelle dispute che possono insorgere tra il proprietario diretto e l’enfiteuta, né a sopportare aumento di spesa pel riparto della indennità tra l’uno e l’altro.
Art. 45.
Non deve farsi luogo ad alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o serviente.
Sono in questo caso rimborsate le spese necessarie per l’esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione della servitù, salva a chi promuove l’espropriazione la facoltà di farle eseguire egli stesso.
Le suddette opere e spese dovranno essere indicate nella perizia.
Art. 46.
E dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall’esecuzione dell’opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.
La privazione d’un utile, al quale il proprietario non avesse diritto, non può mai essere tenuta a calcolo nel determinare l’indennità.
Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle servitù stabilite da Leggi speciali.

CAPO V. Dell’espropriazione.

SEZIONE I. Decreto che pronuncia l’espropriazione e l’occupazione dei beni suoi effetti rispetto al proprietario espropriato.
Art. 47.
La relazione dei Periti viene dal Presidente del Tribunale trasmessa al Prefetto con tutti i documenti, e previa liquidazione delle spese di perizia ed assegno delle medesime a norma dell’art. 57.
Art. 48.
Il Prefetto, ricevuta la relazione dei Periti, ordina all’espropriante di depositare nella Cassa dei depositi e prestiti le somme risultanti dalla perizia, ovvero autorizza il pagamento diretto dell’indennità per intero o in parte, a norma dell’art. 50, ed in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti il seguito deposito, o dei titoli giustificanti l’effettuato pagamento, pronuncia l’espropriazione ed autorizza l’occupazione dei beni.
Nel Decreto in cui si pronuncia l’espropriazione, deve indicarsi l’ammontare dell’indennità che fu assegnata colla perizia e di cui venne fatto il deposito, o il pagamento.
Art. 49.
Il deposito dell’indennità si considera fatto per conto dei proprietari espropriati.
Essi hanno diritto di esigere che la somma depositata o da depositarsi sia impiegata in titoli del debito pubblico.
Art. 50.
La proprietà dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità passa nell’espropriante dalla data del Decreto del Prefetto che pronuncia la espropriazione.
Art. 51.
Il Decreto del Prefetto che pronuncia la espropriazione deve, a cura dello espropriante, essere notificato a forma delle citazioni ai proprietari espropriati.
Ognuno di essi, nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta, può proporre avanti l’Autorità giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta dai Periti e contro la liquidazione delle spese.
L’atto di opposizione dovrà essere intimato tanto al Prefetto, quanto all’espropriante.
Trascorso questo termine senza che sia proposto richiamo dinanzi ai Tribunali contro la stima, l’indennità si avrà definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia, salvi gli effetti dell’art. 54.
SEZIONE II. Effetti dell’espropriazione riguardo ai terzi; pagamento dell’indennità.
Art. 52.
Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio, e tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione, non possono interrompere il corso di essa, né impedirne gli effetti.
Pronunciata l’espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere non più sul fondo espropriato, ma sull’indennità che lo rappresenta.
Art. 55.
Il Decreto del Prefetto che autorizza l’occupazione immediata dei fondi a termini dell’art. 50, e quello che ne pronuncia l’espropriazione nel caso preveduto dall’art. 48, saranno trascritti nell’Ufficio delle ipoteche, e sarà fatta l’opportuna voltura nel catasto o nei libri censuari.
La trascrizione e la voltura nel catasto e nei libri censuari si eseguiranno entro quindici giorni a cura ed a spese dell’espropriante.
Art. 54.
Un estratto dei Decreti accennati nell’articolo precedente debbessere anche inserito nel termine di cinque giorni nel giornale destinato per la pubblicazione degli avvisi giudiziarii della provincia.
Coloro che hanno ragioni da esperire sull’indennità, possono impugnarla come insufficiente nel termine di trenta giorni successivi alla suddetta inserzione, e nei modi indicati all’art. 51.
Scorso il suddetto termine senza che siasi proposto richiamo, l’indennità si avrà anche rispetto ad essi definitivamente stabilita nella somma depositata.
Art. 55.
Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell’ammontare dell’indennità, spirati i termini per la iscrizione dei diritti reali, ove alcuno non ne esista sovra il fondo espropriato, né siasi notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate siasi stabilito d’accordo il modo di distribuire la indennità, il Prefetto, udito il Consiglio di Prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato od agli aventi diritto.
Art. 56.
Esistendo vincoli reali sul fondo espropriato od opposizioni al pagamento, o non essendosi le parti accordate sul modo di distribuire l’indennità, deve provvedersi sull’istanza della parte più diligente dal Tribunale competente a termini delle Leggi civili.

CAPO VI. Disposizioni circa i beni soggetti ad espropriazione di spettanza dei minori, interdetti, assenti, Corpi morali ed altrettante persone.

Art. 57.
Se fra i fondi da espropriarsi, indicati nel piano di esecuzione, trovansi beni appartenenti a minori, interdetti, assenti, a Corpi morali o ad altre persone alle quali non sia acconsentita la facoltà libera di alienare immobili, per la legalità dell’alienazione forzata di tali beni non è necessaria alcuna particolare autorizzazione, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti circa la fissazione dell’indennità e l’investimento della somma a tal titolo dovuta.
Art. 58.
I tutori e gli altri amministratori delle persone indicate nell’articolo precedente possono, nell’interesse delle medesime, accettare l’indennità offerta dagli esproprianti, e fissarla per privato accordo e fare la richiesta prevista dall’articolo 25, purché tali dichiarazioni, richieste e privati contratti siano poi approvati dal Tribunale del Circondario ove sono situati i beni, udito il Pubblico Ministero.
Trattandosi di beni spettanti ai Comuni, alle Provincie od allo Stato, l’accettazione, la richiesta ed i privati accordi saranno approvati in via amministrativa nel modo stabilito per le transazioni.
Non è necessaria veruna approvazione per l’accettazione dell’indennità, qualora questa sia stata determinata dai Periti nominati dal Tribunale a termini dell’articolo 52.
Art. 59.
Le somme depositate per indennità di beni espropriati spettanti a minori, a corpi morali e ad altre persone che non hanno la libera disponibilità dei loro beni, non possono essere esatte dai tutori e dagli altri amministratori, salvo ne sia fatto investimento e siensi osservate le formalità prescritte dalle Leggi civili.
Non è necessaria alcuna autorizzazione per la conversione delle suddette somme in titoli del debito pubblico a termini dell’articolo 49.

CAPO VII. Del diritto degli espropriati di ottenere la retrocessione dei loro fondi non stati occupati nell’esecuzione delle opere di pubblica utilità.

Art. 60.
Dopo l’esecuzione di un’opera di pubblica utilità, se qualche fondo a tal fine acquistato non ricevette o in tutto o in parte la preveduta destinazione, gli espropriati o gli aventi ragione da essi che abbiano la proprietà dei beni da cui fu staccato quello espropriato, hanno diritto ad ottenerne la retrocessione.
Il prezzo di tali fondi, ove non sia pattuito amichevolmente fra le parti, sarà fissato giudizialmente in seguito a perizia fatta a norma degli articoli 52 e 55.
Esso non potrà eccedere l’ammontare dell’indennità ricevuta dal proprietario per l’espropriazione del suo fondo, salvo vi si fossero dall’espropriante eseguite nuove opere che ne avessero aumentato il valore.
Art. 61.
Un avviso pubblicato nel modo prescritto dall’articolo 17 deve indicare i beni che, non dovendo più servire all’eseguimento dell’opera pubblica, sono in condizione di essere rivenduti.
Nei tre mesi successivi a questa pubblicazione i precedenti proprietari o gli aventi ragione da essi che intendano riacquistare la proprietà dei suddetti fondi, debbono farne espressa dichiarazione da notificarsi per atto d’usciere all’espropriante: nel mese successivo poi alla fissazione del prezzo debbono effettuarne il pagamento: il tutto sotto pena di decadere dalla preferenza che la legge loro accorda.
Ove l’avviso anzidetto non venga pubblicato, potranno i proprietari o gli aventi ragione da essi rivolgersi al Prefetto, perché con suo Decreto dichiari che i beni più non servono all’opera pubblica.
Art. 62.
Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state dall’espropriante acquistate sulla richiesta del proprietario in forza dell’art. 25, e che rimangono disponibili dopo l’esecuzione dei lavori.
Qualora l’intero fondo non fosse stato occupato per l’esecuzione dell’opera pubblica, sarà sempre applicabile il disposto dell’articolo 60.
Art. 65.
Fatta l’espropriazione, se l’opera non siasi eseguita e siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o pro rogati, gli espropriati potranno domandare che sia dall’Autorità giudiziaria competente pronunciata la decadenza dell’ottenuta dichiarazione di pubblica utilità, e sieno loro restituiti i beni espropriati, mediante il pagamento del prezzo che sarà determinato nel modo indicato dall’articolo 60 della presente Legge.

TITOLO II. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPO I. Delle occupazioni temporanee dei fondi per l’estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessari all’esecuzione delle opere pubbliche.

Art. 64.
Gl’intraprenditori ed esecutori di un’opera dichiarata di pubblica utilità possono occupare temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, per farvi deposito di materiali, per stabilire magazzini ed officine, per praticarvi passaggi provvisorii, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all’esecuzione dell’opera stessa.
Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle non potranno occuparsi i terreni chiusi da muro.
I materiali raccolti dal proprietario per suo uso, anche in terreni non chiusi da muro, non potranno essere espropriati, se non nei casi preveduti dall’art. 71.
Art. 65.
La domanda deve essere dagl’intraprenditori od esecutori dei lavori diretta al Prefetto della Provincia in cui trovansi i beni da occuparsi, coll’indicazione della durata che essi intendono si debba assegnare all’occupazione e dell’indennità dai medesimi offerta.
Questa domanda deve comunicarsi ai proprietari interessati con invito di fare nel termine di dieci giorni decorrendi dalla notificazione le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare espressamente se accettano la offerta indennità, la quale in caso di silenzio si considererà rifiutata.
Art. 66.
Trascorso il termine indicato nell’articolo precedente senza che sia stata fatta espressa dichiarazione d’accettazione, il Prefetto, se crede fondata la domanda, nomina egli stesso un Perito per fissare l’indennità dovuta, e determina ad un tempo la durata dell’occupazione.
Art. 67., Ciascun proprietario dei terreni da occuparsi sarà a mezzo del Sindaco avvertito del giorno in cui si procederà alla perizia.
Art. 68.
Nella perizia si esporrà lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi.
L’indennità deve essere determinata, avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata della occupazione, e tenuto conto di tutte le altre valutabili circostanze.
Art. 69.
Il Prefetto, veduta la perizia, ordinerà il pagamento della somma determinata dal Perito, ed autorizzerà l’occupazione temporanea.
Nel caso in cui la detta somma non venga accettata o si facciano opposizioni al pagamento, il Prefetto ne ordinerà il deposito nella Cassa dei depositi giudiziari ed autorizzerà l’occupazione temporanea.
Contro la stima fatta dal Perito è ammesso il richiamo all’Autorità giudiziaria competente nei termini e nei modi stabiliti dall’articolo 51.
Art. 70.
Qualora l’intraprenditore od esecutore dell’opera pubblica durante l’occupazione temporanea si fosse valso del terreno occupato per usi non indicati nel Decreto d’autorizzazione, ed avesse recato al fondo occupato un danno non preveduto nella determinazione dell’indennità, è sempre salvo al proprietario il diritto di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.

CAPO II. Delle occupazioni nei casi di forza maggiore e di urgenza.

Art. 71.
Nei casi di rotture di argini, di rovesciamento di ponti per impeto delle acque e negli altri casi di forza maggiore e di assoluta urgenza, i Prefetti ed i Sotto Prefetti, previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, possono ordinare l’occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero all’esecuzione delle opere all’uopo necessarie.
Se poi l’urgenza fosse tale da non consentire nemmeno l’indugio richiesto per far avvertito il Prefetto od il Sotto-Prefetto, ed attenderne il provvedimento, il Sindaco può autorizzare l’occupazione temporanea dei beni indispensabili per l’esecuzione dei lavori sovra indicati, con obbligo però di partecipare immediata mente al Prefetto o Sotto-Prefetto la cessata autorizzazione.
Art. 72.
Il Prefetto col Decreto che autorizza l’occupazione o con Decreto successivo stabilisce provvisoriamente l’indennità da corrispondersi ai proprietari dei beni occupati.
Questa indennità è offerta ai suddetti proprietari, e se è accettata, vien tosto soddisfatta.
Qualora la medesima non sia accettata, il Prefetto ne ordina il deposito nella Cassa dei depositi giudiziari per essere poi determinata giudizialmente.
In quanto al modo ed ai termini per far l’offerta e l’accettazione e per proporre i richiami avanti il Tribunale competente, come pure per determinare l’ammontare dell’indennità, si debbono osservare le disposizioni degli articoli 24 e seguenti.
Art. 75.
Le occupazioni temporanee prevedute dall’articolo 71 non possono in nessun caso essere protratte oltre il termine di due anni, decorrendi dal giorno in cui ebbero luogo.
Occorrendo di renderle definitive, si procederà secondo le norme di che agli articoli 16 e seguenti della presente Legge.

CAPO III. Delle espropriazioni per opere militari.

Art. 74.
Emanato il Decreto Reale di cui all’art. 11, il Ministro della guerra o della marina con suo Decreto designa, per l’esecuzione di fortificazioni o di altre opere militari, le proprietà private che per tal causa debbono essere espropriate.
I piani di massima e di esecuzione non sono fatti pubblici, né contro il Decreto di designazione dei beni da espropriarsi è ammesso verun richiamo in via giudiziaria od amministrativa.
Art. 75.
L’Ufficiale incaricato della direzione dei lavori forma nei l’elenco dei proprietari dei beni da espropriarsi, e dell’indennità offerta dall’Amministrazione militare, e trasmette tale elenco al Prefetto per la sua pubblicazione nei Comuni in cui sono situati i suddetti beni.
Sono nel resto applicabili le disposizioni contenute nei capi 4.°, 5.°, 6.° e 7.° del titolo primo della presente Legge.
Art. 76.
In caso di assoluta urgenza l’Autorità militare che ha il comando locale, previa la compilazione dello stato di consistenza, può ordinare l’occupazione immediata
dei beni necessari all’esecuzione delle opere militari.
Essa ha le facoltà attribuite al Prefetto dal capo 2.° del titolo secondo della presente Legge, e può applicare le altre disposizioni ivi contenute circa le espropriazioni d’urgenza.

CAPO IV. Delle espropriazioni con obbligo di contributo.

Art. 77.
Qualora in una Legge che dichiara un’opera di pubblica utilità sia imposto ai proprietari di beni confinanti o contigui alla medesima l’obbligo di contribuire all’esecuzione in ragione del maggior valore che vengono ad acquistare le loro proprietà, e non siano nella stessa
Legge indicate la misura del contributo e le norme da seguirsi per esigerlo, debbono osservarsi le disposizioni seguenti.
Art. 78.
Il contributo per ciascun proprietario deve essere uguale alla metà del maggior valore risultante dall’esecuzione delle opere di pubblica utilità.
Questo contributo è pagabile a decimi in ciascun anno, contemporaneamente all’imposta prediale.
Art. 79.
Nel computo del maggior valore deve dedursene quella parte che già avesse fatto compenso coll’indennità dovuta per l’espropriazione.
Art. 80.
Il proprietario del fondo gravato di contributo può abbandonarlo all’espropriante pel giusto prezzo estimato a termini dell’art. 59.
Art. 81.
Per sicurezza del pagamento del contributo compete all’espropriante un’ipoteca sopra il maggior valore che il fondo ha acquistato per l’esecuzione dell’opera pubblica.
Quest’ipoteca dovrà essere iscritta nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi civili per la conservazione delle ipoteche legali.
Art. 82.
Le disposizioni di questo capo potranno essere applicate per Legge anche alle opere che s’intraprendessero per conto delle Provincie, dei Comuni o dei Consorzi.
Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa i consorzi obbligatori.

CAPO V. Dell’espropriazione dei monumenti storici o di antichità nazionale.

Art. 85.
Ogni monumento storico o di antichità nazionale che abbia la natura d’immobile, e la cui conservazione pericolasse continuando ad essere posseduto da qualche Corpo morale o da un privato cittadino, può essere acquistato dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.
Art. 84.
All’espropriazione debbono in ogni caso precedere le formalità richieste dagli articoli 4 e 5, e la speciale notificazione della proposta o domanda ai proprietari del monumento. La dichiarazione di pubblica utilità è fatta nel modo indicato dall’articolo 12 sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 85.
L’indennità a pagarsi è stabilita amichevolmente, o nel modo indicato dagli articoli 51 e seguenti della presente Legge.

CAPO VI. Dei piani regolatori edilizi.

Art. 86.
I Comuni, in cui trovasi riunita una popolazione di diecimila abitanti almeno, potranno, per causa di pubblico vantaggio determinata da attuale bisogno di provvedere alla salubrità ed alle necessarie comunicazioni, fare un piano regolatore, nel quale siano tracciate le linee da osservarsi nella ricostruzione di quella parte dell’abitato in cui sia da rimediare alla viziosa disposizione
degli edifizi, per raggiungere l’intento.
Art. 87.
I progetti dei piani regolatori debbono essere fatti pubblici a cura del Sindaco, a norma degli articoli 17 e 18, ed essere adottati dal Consiglio comunale, il quale delibera sulle opposizioni che fossero presentate.
Se il Consiglio comunale respinge le opposizioni, la Deputazione Provinciale è chiamata a dar parere sul merito del progetto e delle opposizioni.
I piani regolatori sono approvati a norma dell’articolo 12, sentito il Consiglio superiore dei Lavori pubblici ed anche il Consiglio Provinciale di sanità, ove occorra.
Nel Decreto di approvazione sarà determinato il tempo, non maggiore d’anni 25, entro il quale si dovrà eseguire il piano.
Art. 88.
Il Decreto di approvazione del piano deve essere a cura del Sindaco pubblicato e notificato entro un mese nella forma delle citazioni a ciascun proprietario dei beni in esso piano compresi.
Art. 89.
Diventato definitivo il piano, dal giorno della sua pubblicazione i proprietari dei terreni e degli edifizi in esso compresi, volendo far nuove costruzioni o riedificare o modificare quelle esistenti, sia per volontà loro, sia per necessità, debbono uniformarsi alle norme tracciate nel piano.
Art. 90.
I lavori fatti in contravvenzione all’articolo precedente saranno distrutti, ed il proprietario condannato alla multa estensibile a L. 1,000.
Art. 91.
L’area degli edifizi ed i terreni sui quali è proibito di edificare, come l’area pubblica sulla quale devonsi estendere le fabbricazioni dei privati, non cessano dall’appartenere al rispettivo proprietario, finché non sia eseguito il deposito od il pagamento delle indennità determinate a seconda degli articoli 59 e 40.
Art. 92.
L’approvazione del piano regolatore equivale ad una dichiarazione di pubblica utilità, e potrà dar luogo alle espropriazioni delle proprietà nel medesimo comprese, osservate le prescrizioni della presente Legge.

CAPO VII. Dei piani di ampliamento.

Art. 95.
I Comuni pei quali sia dimostrata la attuale necessità di estendere l’abitato, potranno adottare un piano regolatore di ampliamento in cui siano tracciate le norme da osservarsi nella edificazione di nuovi edifizi, a fine di provvedere alla salubrità dell’abitato, ed alla più sicura, comoda e decorosa sua disposizione.
A questi piani sono applicabili le disposizioni del precedente capo.
Art. 94.
Se per la esecuzione del piano di ampliamento il Comune deve procedere alla costruzione delle vie pubbliche, i proprietari saranno obbligati a cedere il terreno necessario, senz’altra formalità.
Il relativo compenso sarà determinato secondo gli articoli 59, 40 e 41, salvi quei concorsi nelle opere di sistemazione e di conservazione delle vie che dai Regolamenti locali fossero per questo caso speciale imposti.

TITOLO III. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 95.
Gli atti di vendita, di quitanza ed altri, relativi all’acquisto dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità, possono estendersi a forma di processo verbale, nel quale potranno comprendersi parecchie cessioni od atti.
Art. 96.
Le notificazioni prescritte dalla presente Legge, le quali non sia espressamente stabilito doversi fare a modo delle citazioni, possono eseguirsi da messi comunali, o da altri agenti amministrativi.
Art. 97.
Nelle Provincie del Regno, nelle quali non è dalle Leggi civili stabilita la trascrizione del titolo per liberare le proprietà dai privilegi e dalle ipoteche, basta per l’esecuzione del disposto dall’articolo 55 si adempiano le formalità corrispondenti che sieno prescritte dalle Leggi civili in dette Provincie vigenti.
Art. 98.
Le attribuzioni date colla presente Legge al Prefetto eccettuate quella di dichiarare la pubblica utilità e le altre per le quali si richiede il previo avviso del Consiglio di Prefettura, possono essere delegate ai Sotto Prefetti del Circondario in cui sono posti i beni soggetti all’espropriazione.
Art. 99.
Le opere che all’epoca della pubblicazione della presente Legge già sono ordinate da una Legge speciale, o per le quali si fecero stanziamenti nei bilanci dello Stato a tutto l’esercizio 1865, o che furono riconosciute di pubblica utilità, a norma delle Leggi precedenti, si considerano di pubblica utilità; la dichiara zione di pubblica utilità sarà però espressamente fatta o rinnovata senz’altra formalità nel Decreto che approva i progetti per la loro esecuzione.
Art. 100.
Per gli atti delle espropriazioni in corso, al tempo in cui avrà esecuzione la presente Legge, saranno applicabili le leggi e disposizioni che nelle diverse Provincie del Regno erano in vigore.
Per quanto però riguarda la fissazione delle indennità nei casi preveduti dagli articoli 59, 40 e 41, ed ogni altra operazione posteriore che debba averluogo in forza della presente Legge, sarà osservato tuttociò che è prescritto dalla medesima.
Art. 101.
La presente Legge avrà esecuzione dal 1° settembre 1865, rimanendo abrogate tutte le Leggi, Regolamenti e disposizioni che ora reggono l’espropriazione per causa di pubblica utilità nelle diverse Provincie del Regno.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Firenze addì 25 giugno 1865.
VITTORIO EMANUELE

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