Libro della Nobiltà di Genova

Formazione di un nuovo Libro della Nobiltà; condizioni d’iscrizione nel medesimo, istituzione di una Commissione di scrutinio dei documenti degli aspiranti a tale iscrizione

Per approfondire: Cronologia di Genova Dalle origini ai giorni nostri

9 luglio 1814.
GOVERNATORI E PROCURATORI DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA
Fra le cure gravissime che Ci hanno sempre occupato la principale fu quella di ottenere per la nostra Repubblica un sistema definitivo e durevole, che riunisse tutti i più abili cittadini alla causa comune della conservazione e felicità dello Stato.
Questo lavoro tanto desiderato dai buoni è ormai compito. In esecuzione delle modificazioni che la Costituzione del 1576 ha ricevute, trenta Probi Viri, presi da tutti i punti dello Stato, son già eletti per scegliere fra i cittadini eligibili quelli che per probità, talenti ed esperienza saran più atti a dirigere le redini del Governo. Non rimane adunque che a formare un corpo degli eligibili ed a conoscere le qualità necessarie ed i mezzi per esservi ammessi. Il Governo si affretta di farli conoscere onde perfezionare la grand’opera dell’intiero ristabilimento della Serenissima Repubblica.
Le modificazioni suddette così si esprimono:
Un nuovo Libro di Nobiltà sarà formato.
Per esservi inscritto ed aver così le qualità d’eligibile al Governo, è necessario.
1° l’esser cittadino genovese;
2° l’aver un patrimonio di lire centomila, metà in beni stabili situati nel territorio della Repubblica o in azioni del Debito pubblico ragguagliate sul loro reddito al cinque per 100, e metà in altri beni o capitali qualunque; ovvero un reddito almeno di lire quattromila, metà in beni stabili o in azioni del Debito pubblico come sopra, e metà da supplirsi con altri mezzi, non escluso il reddito presunto di uno stabilimento di commercio, di una professione o arte liberale qualunque.
Sono esclusi i cittadini che professano in qualche ordine cavalleresco, regolare o monastico; quelli che sono attualmente al servizio di una Potenza estera; quelli che sono colpiti da una sentenza definitiva in pena infamante o attualmente inquisiti fino a che non siano purgati dall’inquesta; gl’interdetti per qualunque causa ed i falliti non riabilitati; quelli finalmente che non si sono astenuti da tre anni almeno dall’esercizio di qualunque arte meccanica ossia mestiere, secondo il Capitolo III della Costituzione del 1576 e successive Dichiarazioni.
Tutti i nobili inscritti nell’antico Libro della Nobiltà, quando però abbiano le qualità di cui sopra, saran conservati nel nuovo Libro. Tutti egualmente i cittadini dello Stato che non erano inscritti all’epoca del 1797 saran scritti nel nuovo quando sian forniti delle dette qualità.
Sì gli uni che gli altri, ed i loro figli legittimi, anche già nati, continueranno ad esservi inscritti o vi saranno inscritti nel modo prescritto dalla Costituzione. Non potranno però essere eletti ai Collegi, compreso il Doge, ai due Consigli, ed alle diverse Magistrature della Repubblica, compresi i Governatori dello Stato, quando non abbiano le anzidette qualità. Cesserà la loro esclusione quando le avranno riacquistate.
I cittadini che dimanderanno di essere conservati o inscritti nel Libro della Nobiltà dovranno presentare nello spazio di tre mesi dalla pubblicazione della presente la loro instanza, i documenti giustificativi delle anzidette qualità, e la dichiarazione del domicilio politico da essi eletto in uno dei diversi Governi dello Stato o nella Capitale, in ragione del domicilio reale o dell’ubicazione dei beni e redditi necessari per essere inscritto al Libro della Nobiltà.
Quest’istanza e documenti relativi dovranno essere mandati o presentati entro il detto termine al Segretario del Governo e del Magistrato dell’Interno incaricato di rimetterli a una Commissione di nove soggetti, uno de’ quali apparterrà a ciascuna Giurisdizione, ed uno almeno alla Capitale.
Questa Commissione, a cui è affidato l’esame dei documenti presentati dagli aspiranti, si radunerà in Genova il di 26 del venturo mese di settembre.
Ecco le basi che devono condurre alla formazione del Governo definitivo.
Fedeli esecutori della Legge, invitiamo perciò tutti i cittadini che sanno d’avere le qualità richieste a presentare entro il detto termine la loro instanza e i documenti per essere inscritti.
Animati da un solo spirito, dall’unico desiderio del bene dello Stato, essi proveranno così che i mali da tanti anni sofferti non hanno fatto che accendere maggiormente nel cuore dei Genovesi il desiderio dell’indipendenza ed il ristabilimento della Repubblica.


Dal Palazzo del Governo, li 9 luglio 1814.
Il Presidente
SERRA

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