Modifiche al TU delle leggi di pubblica sicurezza

Regio Decreto Legge 17 settembre 1940 XVIII n° 2374. Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per il periodo dell’attuale stato di guerra.

(GURI n. 240, 12 ottobre 1940 XVIII)

Visto il testo unico 18 giugno 1931 IX n° 773 delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto l’art. 18 della legge 19 gennaio 1939 XVIII, n° 129;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l’Interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:
ART. 1°
Durante l’attuale stato di guerra, il Ministero dell’Interno può disporre l’internamento delle persone contemplate dall’art. 181 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. Decreto 18 giugno 1931 IX n° 773.
ART. 2°
Durante l’attuale periodo di guerra, l’obbligo della presentazione degli stranieri all’autorità di pubblica sicurezza, al loro ingresso nel territorio dello Stato ed in occasione del trasferimento da uno ad altro Comune dello Stato, previsto dall’art. 142 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, deve essere adempiuto entro le ventiquattro ore dall’ingresso o dal trasferimento.
È sospesa l’applicazione dell’ultimo comma del predetto art. 142.
ART. 3°
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Ministero proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.


Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1940 XVIII.
Vittorio Emanuele
Mussolini – Grandi
Visto, il Guardiasigilli: Grandi

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