Modifiche dei poteri del capo di Stato maggiore generale

Decreto legge 27 giugno 1941 n. 661. Modificazioni alle vigenti disposizioni relative alla carica di capo di Stato maggiore generale e alle sue attribuzioni. Convertito con modificazioni dalla legge 5 dicembre 1941, n. 1507 (GURI 21 gennaio 1942, n. 16).

(GURI n. 173, 24 luglio 1941)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Vista la legge 8 giugno 1925-III, n. 866, sull’ordinamento dell’Alto Comando del Regio esercito;
Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1027-V, n. 68, convertito nella legge 24 dicembre 1928-VI, n. 3088, concernente l’istituzione della carica di Capo di Stato Maggiore Generale e relative attribuzioni;
Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1178, contenente aggiornamenti al citato Regio decreto-legge;
Vista la legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1193, concernente l’organizzazione bellica delle terre italiane d’oltremare;
Vista la legge 18 ottobre 1940-XVIII, n. 1550, concernente l’istituzione delle cariche di Sottocapo di Stato Maggiore Generale e di Generale addetto allo Stato Maggiore Generale;
Visto l’art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
Ritenuta la necessità per causa di guerra di provvedere in merito all’ordinamento dell’Alto Comando delle Forze armate dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro e Segretario di Stato per la guerra, la marina e l’aeronautica, Ministri per gli affari esteri, per l’Africa Italiana e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il capo di Stato maggiore generale è preposto all’alta direzione e al coordinamento della organizzazione e della preparazione militare dello stato nel territorio nazionale e nelle terre d’oltremare.
Egli esercita la vigilanza e il controllo su tutte le attività spiegate dalle singole forze armate nella preparazione alla guerra assicurandone il coordinamento.
Di tale organizzazione e di tale coordinamento il capo di Stato maggiore generale è responsabile verso il duce del fascismo, capo del governo dal quale direttamente dipende.
Il capo di Stato maggiore generale è scelto tra i marescialli d’Italia, i grandi ammiragli e i marescialli dell’aria o fra i generali d’armata (o generali comandanti designati d’armata), gli ammiragli d’armata (o ammiragli di squadra designati d’armata), generali d’armata aerea (o generali designati d’armata aerea) ed è nominato con decreto reale, su proposta del duce del fascismo, capo del governo, sentito il Consiglio dei ministri.
Art. 2. Il capo di Stato maggiore generale è consulente del duce del fascismo, capo del governo, per quanto concerne la ripartizione fra le diverse forze armate delle somme da stanziare in bilancio per le esigenze della difesa.
Da lui dipendono direttamente i capi di Stato maggiore delle singole forze armate nell’ambito dei poteri e delle attribuzioni conferite dal presente decreto al capo di Stato maggiore generale.
Egli fa parte della Commissione suprema di difesa, nonché di ogni commissione straordinaria che sia convocata dal governo per lo studio di questioni riflettenti la difesa dello stato.
Art. 3. Il capo di Stato maggiore generale, uditi i capi di Stato maggiore delle forze armate interessate, propone al duce del fascismo, capo del governo, le linee generali del piano complessivo di guerra con la specificazione dei compiti spettanti a ciascuna forza armata; dopo approvazione comunica ai capi di Stato maggiore delle forze armate le conseguenti direttive perché concretino su di esse la rispettiva preparazione.
Art. 4. Il capo di Stato maggiore generale è consulente del duce del fascismo, capo del governo, per quanto concerne l’impiego degli ufficiali generali o ammiragli al comando di grandi unità od incarichi corrispondenti, a partire dal comando di corpo d’armata o di squadra (aerea o navale).
Art. 5. Il capo di Stato maggiore generale sarà tenuto al corrente dal ministero degli Affari esteri della situazione politica, per quanto possa interessare l’esercizio delle sue attribuzioni.
Egli sarà pure tenuto al corrente dai servizi informazioni delle singole forze armate circa gli elementi della situazione militare estera ed ha facoltà di intervenire quando ne ravvisi la necessità, e, in ogni caso, quando si tratti di coordinare le attività dei diversi servizi informazioni.
Art. 6. Al capo di Stato maggiore generale farà capo il segretario della Commissione suprema di difesa per quanto concerne le attività che interessano gli Stati maggiori delle singole forze armate.
Spetta al capo di Stato maggiore generale assicurare il coordinamento di queste attività.
Art. 7. Analogamente il capo di Stato maggiore generale sarà tenuto al corrente dal sottosegretario di stato per le fabbricazioni di guerra su tutte le questioni che interessano la preparazione e l’efficienza bellica delle forze armate.
Art. 8. Per l’esercizio delle sue attribuzioni, il capo di Stato maggiore generale dispone di un proprio stato maggiore generale, al quale è assegnato, con la qualifica di generale o ammiraglio addetto, un ufficiale generale del regio esercito o della regia aeronautica od un ammiraglio.
Allo stato maggiore generale di cui al precedente comma sono addetti ufficiali scelti dal capo di Stato maggiore generale fra quelli delle diverse forze armate.
Il generale o ammiraglio addetto allo stato maggiore generale, nonché gli ufficiali che vi sono assegnati ai sensi dei precedenti comma, sono compresi fra quelli stabiliti dalle tabelle organiche previste dalla legge di ordinamento di ciascuna forza armata.
Art. 9. Gli assegni ed ogni competenza per il capo di Stato maggiore generale sono a carico del bilancio della forze armata cui egli appartiene; così pure tutte le spese per il suo Stato maggiore generale.
Gli assegni per il personale addetto allo Stato maggiore generale medesimo sono a carico del bilancio delle singole forze armate alle quali detto personale rispettivamente appartiene.
Art. 10. Sono abrogati:
– la legge 8 giugno 1925 III n. 866, sull’ordinamento dell’alto comando del regio esercito;
– il regio decreto-legge 6 febbraio 1927 V n. 68, convertito nella legge 24 dicembre 1928 VI n. 3088;
– la legge 13 luglio 1939 XVII n. 1178;
– la legge 18 ottobre 1840 XVII n. 1550;
e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella “Gazzetta ufficiale del regno” e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.
Il duce del fascismo, capo del governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE

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