Modifiche dell’ordinamento giudiziario del 1907

Legge 14 luglio 1907, n. 511. Modificazioni all’ordinamento giudiziario.

(GURI n.174, 23 luglio 1907)
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I. Disposizioni organiche.

Art.1.
I gradi, gli stipendi, le relative categorie ed il numero dei magistrati sono determinati dalla tabella A, annessa alla presente legge.
Con decreto Reale verrà pubblicata la tabella del numero dei funzionari, che con l’attuazione della presente legge dovranno essere addetti alle Corti, ai tribunali, agli uffici del pubblico ministero ed alle preture del Regno.

Art. 2.
I giudici aggiunti e i giudici possono essere destinati così a far parte dei tribunali, come ad esercitare le funzioni di pretore, salvo il disposto dell’art. 16.
Nella destinazione delle sedi deve preferirsi il magistrato che appartiene al grado superiore, e, fra più magistrati appartenenti allo stesso grado, quello che appartiene alla categoria superiore, salvo il disposto dell’art. 29.
I giudici di prima categoria non possono essere destinati ad esercitare le funzioni di pretore in sedi diverse da quelle dei tribunali, se non col loro consenso.

Art. 3.
La tabella di distribuzione dei funzionari, di cui al capoverso dell’art. 1, sarà formata in modo che restino disponibili per il servizio delle preture non meno di 1500 tra giudici aggiunti e giudici; e tale disponibilità di personale non potrà essere in alcuna guisa diminuita per via di applicazioni, anche temporanee, od incarichi di qualsivoglia genere o per altre ragioni.
Nelle città in cui sono più preture urbane, queste potranno essere ridotte ad una sola.
In caso di mancanza o d’impedimento del pretore, può essere chiamato a compierne le funzioni, temporaneamente, con decreto del primo presidente della Corte d’appello, il pretore di un mandamento contermine o un giudice aggiunto di uno dei tribunali del distretto.
Eccezionalmente, e per un numero complessivo non superiore a 75, possono anche essere chiamati a compiere le funzioni del pretore mancante od impedito gli uditori giudiziari, scelti tra coloro i quali abbiano già ottenuto l’abilitazione alle funzioni giudiziarie secondo l’art. 15.

Art. 4.
Il Governo del Re, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, istituito con la presente legge, è autorizzato a pubblicare una tabella delle sedi di pretura ritenute come più disagiate per un numero non superiore a 150.
La tabella potrà essere riveduta ogni cinque anni.
Saranno criteri per tale classifica le difficoltà delle comunicazioni e le condizioni climatiche ed igieniche.
I giudici ed i giudici aggiunti destinati a tali sedi guadagneranno trenta posti nella rispettiva graduatoria di anzianità per ogni anno di residenza effettiva, non oltre però i settantacinque pesti, qualunque sia stato il tempo della loro residenza anche se in sedi diverse ed in periodi diversi.
Saranno esclusi da tale beneficio coloro i quali prima della loro ammissione nella magistratura avessero la loro residenza nel medesimo circondario, in cui trovasi la pretura alla quale fossero destinati.

Art. 5.
Il Governo del Re è autorizzato, nei limiti e con le norme seguenti, ad istituire nel territorio delle circoscrizioni mandamentali una o più sezioni di pretura, tenuto conto:
1° del numero degli affari della pretura nell’ultimo quinquennio;
2° della popolazione, del suo aumento e delle sue condizioni economiche e morali;
3° della estensione territoriale, posizione topografica, distanze, viabilità e degli ordinari rapporti commerciali e d’interessi;
4° delle condizioni climatologiche, della comparativa importanza dei vari centri di popolazione e della precedente esistenza di una sede di pretura.

Art. 6.
L’istituzione delle sezioni è fatta con decreto Reale, su domanda del comune o dei comuni interessati, sentito l’avviso dei capi della Corte di appello, e previo il parere del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 7.
Nella sede della sezione la giustizia è amministrata in udienze periodiche dal pretore del mandamento o da chi ne fa le veci. Ma ove il numero degli affari sia tale da richiedere la continua presenza del magistrato, può con decreto ministeriale essere incaricato di reggere la sezione un giudice aggiunto o un uditore giudiziario ai sensi e nei limiti del 3° e 4° comma dell’art. 3.
In tal caso all’incaricato è dovuta l’indennità d’aggio eguale a quella corrisposta al pretore.

Art. 8.
I magistrati ed i funzionari di cancelleria hanno diritto per trasferta, nei casi indicati dai precedenti articoli 3 e 7, alle indennità stabilite nella parte terza, titolo terzo della tariffa approvata con decreto Reale 27 dicembre 1865, n. 2700.

Art. 9.
Nel decreto Reale, che designa i giudici i quali debbono comporre le sezioni nei tribunali, ai termini dell’art. 44 dell’ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, sono designati altresì i giudici che debbono presiederle, scegliendo, di regola, il più anziano fra i componenti la sezione.
Può anche con detto decreto essere incaricato delle funzioni di presidente di sezione un consigliere di Corte d’appello di terza categoria e, in ogni caso, di anzianità minore di quella del presidente del tribunale cui viene destinato. Il numero complessivo di consiglieri destinati a tale ufficio non potrà essere maggiore di quaranta.

Art. 10.
La Corte di assise è composta del presidente e dei giurati. Nelle cause contumaciali la Corte è composta del presidente e di due giudici del tribunale locale, designati volta per volta dal presidente del tribunale stesso.
Nei dibattimenti, che prevedonsi di lunga durata, il primo presidente della Corte d’appello ha facoltà di destinare un presidente aggiunto, che sia meno anziano di quello ordinario e che assista al dibattimento per continuarlo nel caso di legittimo impedimento sopravvenuto al presidente ordinario.

Art. 11.
È abolita l’assemblea generale per inaugurazione dell’anno giuridico nei tribunali e nelle sezioni distaccate delle Corti di appello.

TITOLO II. Della carriera giudiziaria.

Art. 12.
Il concorso per uditore giudiziario, di cui all’art. 3 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, ha luogo in Roma, e di regola una volta l’anno.
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal ministro guardasigilli e composta di sette membri, scelti fra i magistrati della Corte di cassazione e di appello, i professori della Facoltà di giurisprudenza e gli avvocati esercenti. Due almeno dei commissari debbono essere professori di Università.
L’esame consiste:
1° in una prova scritta su tre temi scelti in ciascuno dei seguenti gruppi di materie:
a) diritto romano, diritto civile e diritto commerciale;
b) diritto positivo costituzionale e amministrativo;
c) diritto penale.
Due almeno dei temi debbono consistere nella risoluzione di questioni controverse, ed essere formulati in maniera che il candidato dia prova, oltre che della cognizione dei principi, del criterio giuridico nell’applicarli.
2° in una prova orale su ciascuna delle materie già indicate, ed inoltre sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto internazionale, sul diritto ecclesiastico.
Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti debbono aver riportato in media almeno sette decimi dei voti e non meno di sei decimi per ciascuna prova; e per essere dichiarati idonei debbono altresì aver riportato non meno di sette decimi nell’insieme delle prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
I candidati saranno ammessi, su loro domanda, ad una prova orale sulla filosofia del diritto, sulla storia del diritto italiano e sulla medicina legale.
Alla somma dei voti riportati nell’esame sulle materie obbligatorie, la Commissione può aggiungere un massimo di due voti per ciascuna delle materie facoltative, sulle quali il concorrente abbia sostenuto l’esame, in relazione all’esito dell’esame stesso.
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati. In caso di parità di punti sono preferiti i più anziani di laurea e in caso di parità di data di laurea, i più anziani di età. Sono nominati uditori, con decreto Ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.
Coloro che in due concorsi non riuscirono idonei, non sono più ammessi ad altri concorsi.

Art. 13.
Gli uditori sono destinati con decreto Ministeriale ai collegi giudicanti ed agli uffici del pubblico ministero. Essi assistono alle udienze civili e penali, e sono addetti ai magistrati giudicanti ed ai funzionari del pubblico ministero per attendere agli studi ed ai lavori che siano loro affidati.
Il Governo del Re è autorizzato a emanare con speciale regolamento le norme per il tirocinio degli uditori.

Art. 14.
Dopo almeno sei mesi di tirocinio, gli uditori possono essere destinati, con decreto Ministeriale, a prestare servizio presso le preture, per esercitarvi le funzioni di pubblico ministero ed attendere alle istruttorie civili e penali ed agli affari di volontaria giurisdizione, che vengano loro affidati dal pretore.
Nelle preture urbane possono anche giudicare nelle cause di contravvenzione.

Art. 15.
Compiuto almeno un anno di tirocinio effettivo, l’uditore può essere nominato, con decreto Reale, giudice aggiunto, se, con dichiarazione del Consiglio giudiziario, istituito presso il tribunale del circondario dalla presente legge, sia stato abilitato alle funzioni giudiziarie.
All’effetto di tale abilitazione saranno tenute presenti le informazioni fornite dai vari magistrati, presso i quali l’uditore abbia compiuto il suo tirocinio.
L’uditore, al quale per due anni consecutivi non sia stata concessa la dichiarazione di abilitazione, è dispensato dal servizio.

Art. 16.
I giudici aggiunti di seconda categoria, meno anziani e in numero non superiore a 250, sono assegnati ai tribunali per esercitarvi le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re. Possono altresì essere destinati in missione di vice pretore nei mandamenti più importanti.
Trascorso un periodo minimo di diciotto mesi nel grado di aggiunto, sono destinati ad esercitare le funzioni di pretore nei mandamenti, e in tal caso godono, sino al loro passaggio in prima categoria, di un’annua indennità di L. 500.

Art. 17.
Le promozioni da giudice aggiunto a giudice o sostituto procuratore del Re avvengono per i tre quinti dei posti secondo il turno di anzianità, previa dichiarazione di promovibilità, e per gli altri due quinti per merito, secondo le norme degli articoli seguenti.
I posti, che non si potessero nell’anno conferire per il secondo titolo, saranno aggiunti a quelli da conferire per lo stesso titolo nell’anno successivo.

Art. 18.
È istituito presso ogni tribunale un Consiglio giudiziario composto del presidente, che lo presiede, del procuratore del Re e di due giudici che, nei tribunali ove siano più di due giudici, sono eletti annualmente nel mese di gennaio in assemblea generale.
Nei tribunali divisi in sezioni fa altresì parte del Consiglio il più anziano dei consiglieri d’appello o dei giudici, che presiedono le sezioni.
Presso ogni Corte d’appello è pure istituito un Consiglio giudiziario, composto del primo presidente, che lo presiede, del procuratore generale, e di due consiglieri eletti annualmente nel mese di gennaio in assemblea generale.
Nelle Corti divise in sezioni fa altresì parte del Consiglio il presidente di sezione più anziano, ovvero, quando si tratta di dar parere su magistrati appartenenti alla giurisdizione di sezione distaccata, il presidente di detta sezione.
Nelle deliberazioni dei Consigli giudiziari prevale, a parità di voti, il voto del presidente.

Art. 19.
Il Consiglio giudiziario presso il tribunale, con le norme stabilite nel regolamento, classifica ogni anno, fino alla loro promozione, i giudici aggiunti del circondario, secondo il grado di merito per capacità, dottrina, operosità e condotta.
Nell’anno precedente a quello in cui, secondo il turno d’anzianità, dovrebbe aver luogo la promozione, il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello esprime il suo parere motivato sulla promovibilità, specificando se il giudice aggiunto sia promovibile nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero.
Se la promovibilità non è dichiarata, la votazione si ripete negli anni successivi.
La dichiarazione di promovibilità può essere revocata, se da posteriori classificazioni annuali risulti che il giudice aggiunto non ne sia meritevole. Ove la dichiarazione di promovibilità sia revocata o, trascorsi due anni dal turno di anzianità, non sia stata accordata, il giudice aggiunto è dispensato dal servizio.

Art. 20.
Le promozioni per merito dei giudici aggiunti hanno luogo in seguito ad esame. All’esame sono ammessi i giudici aggiunti, che abbiano almeno per tre anni esercitato le loro funzioni, previo giudizio favorevole sulla loro operosità e condotta da parte del Consiglio giudiziario presso il tribunale.
L’esame si svolgerà secondo quanto è prescritto dall’art. 16 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, con le seguenti modificazioni:
La Commissione esaminatrice sarà nominata e composta secondo le norme dell’art. 12.
Sono dichiarati promovibili per merito coloro che hanno riportato in ciascuna materia almeno sette decimi dei punti.
Nella classificazione degli approvati, a parità di punti, prevale il più anziano di età.
Coloro che, pure avendo vinta la prova, non entrino, per la classificazione avuta, nel numero dei posti messi a concorso, dovranno ripetere la prova.
Sono esclusi da ulteriori concorsi coloro che fallirono in due prove.

Art. 21.
Alla promozione a consigliere di Corte d’appello, presidente di tribunale, procuratore del Re e sostituto procuratore generale di Corte d’appello, possono concorrere i giudici e i sostituti procuratori del Re di prima categoria, purché abbiano fatto parte di un tribunale almeno per tre anni nel quinquennio che ha preceduto la promozione, ed abbiano già da 3 anni raggiunta la prima categoria.
La promozione avviene per turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità, per i tre quinti delle vacanze annuali. Gli altri due quinti sono conferiti per merito ed in seguito a concorso.

Art. 22.
Il giudizio di promovibilità è dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello secondo la disposizione dell’art. 19.
Il concorso per merito ha luogo davanti il Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme fissate nel regolamento. Il Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello, nel cui distretto il concorrente ha prestato servizio di maggiore durata nei due anni immediatamente anteriori alla domanda, fornisce al Consiglio superiore informazioni sulla capacità, sulla dottrina e sulla operosità e condotta del concorrente.

Art. 23.
Il Consiglio superiore, esaminati i titoli presentati dal concorrente ed apprezzate le informazioni ricevute e quelle altre che crederà di assumere direttamente, darà il suo giudizio su tutti i concorrenti e formerà una graduatoria pel numero dei posti messi a concorso.
Il concorrente, che non sia stato compreso nella graduatoria suddetta, può ripresentarsi ad altri due concorsi soltanto.
Per la nomina non conforme al parere del Consiglio superiore occorre una deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 24.
Contro il giudizio sulla promovibilità dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello così nel caso dell’art. 19
come nel caso dell’art. 22, è ammesso ricorso al Consiglio superiore della magistratura.
Il ministro può provocare in ogni caso dal Consiglio superiore la revisione del giudizio del Consiglio giudiziario.

Art. 25.
La nomina dei consiglieri di Corte di cassazione, presidenti di sezione di Corte d’appello e dei sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, è fatta unicamente per merito, in seguito a concorso fra i consiglieri e i sostituti procuratori generali di Corte d’appello, i presidenti di tribunale e i procuratori del Re che abbiano sei anni effettivi di grado e che siansi distinti per ingegno e dottrina, nonché per carattere ed operosità.
Il concorso ha luogo secondo le norme dell’art. 23 davanti il Consiglio superiore. Per la nomina non conforme al parere del Consiglio superiore occorrerà la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 26.
In tutti i concorsi di promozione per merito si terrà conto della maggiore anzianità nel grado, soltanto per graduare fra loro i concorrenti che abbiano ottenuta per merito una eguale classifica.
In tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni della presente legge, le promozioni vanno fatte in proporzioni determinate fra il merito e l’anzianità, le nomine per merito e quelle per anzianità devono alternarsi seguendo l’ordine rispettivo, per quanto è conciliabile con le esigenze del servizio, in guisa però che almeno dentro l’anno la proporzione fissata dalla legge risulti mantenuta.

Art. 27.
La nomina dei primi presidenti e dei procuratori generali delle Corti d’appello, dei primi presidenti, dei procuratori generali, dei presidenti di sezione e dell’avvocato generale della Corte di cassazione ha luogo dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro di grazia e giustizia.

Art. 28.
Le carriere della magistratura giudicante e del ministero pubblico sono unificate nella graduatoria.
Sono pareggiati in grado:
i giudici di tribunale ed i sostituti procuratori del Re;
i consiglieri d’appello e presidenti di tribunale, ed i sostituti procuratori generali d’appello e procuratori del Re;
i consiglieri e sostituti procuratori generali di Cassazione ed i presidenti di sezione di Corte d’appello;
i primi presidenti e procuratori generali di Corte d’appello, i presidenti di sezione e l’avvocato generale della Corte di cassazione;
i primi presidenti ed i procuratori generali di Corte di cassazione.

Art. 29.
I giudici aggiunti meno anziani, i quali, secondo la disposizione dell’art. 16, possono essere destinati a prestare servizio nei tribunali con la funzione di sostituto procuratore del Re, raggiunto il loro turno di anzianità, saranno destinati alle preture come gli altri giudici aggiunti.
I giudici aggiunti che nel giudizio di promozione al grado superiore sono dichiarati più particolarmente idonei all’ufficio del pubblico ministero, potranno esservi destinati, nei tribunali, anche indipendentemente dalla norma stabilita nel primo capoverso dell’art. 2.

Art. 30.
Nelle promozioni si terrà conto delle attitudini speciali dei magistrati e del servizio prestato nel grado precedente per assegnarli alla magistratura giudicante od al pubblico Ministero, con la condizione del loro consenso quando si tratti di passaggio dall’una all’altra funzione.
Sulla base dei medesimi criteri e col concorso delle medesime condizioni, possono i magistrati su proposta dei primi presidenti, sentiti i procuratori generali, essere passati con decreto Reale dall’una all’altra funzione, previo parere del Consiglio superiore, anche durante l’esercizio delle funzioni inerenti al grado occupato.

Art. 31.
Per le nomine degli avvocati esercenti e professori di legge previste negli articoli 51, 72 e 128 dell’ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, e nell’art. 1 della legge 8 giugno 1890, n.
6878, oltre le condizioni ivi stabilite, è richiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura.
Quando il ministro non intende uniformarsi a detto parere, è necessaria per la nomina la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 32.
Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione od indennità ai termini di legge, i magistrati giudicanti ed i membri del pubblico ministero di grado non superiore a consigliere di Corte d’appello, che abbiano compiuto l’età di anni settanta e tutti gli altri che abbiano compiuto quella di anni settantacinque.

Art. 33.
Il magistrato collocato in aspettativa è posto fuori del ruolo organico dopo due mesi, se l’aspettativa fu concessa per motivi di famiglia; e dopo tre mesi se l’aspettativa fu concessa per motivi di salute. Il suo posto è dichiarato, quindi, vacante, e l’assegno che gli può spettare, va a carico dei fondi disponibili in bilancio per vacanza di posti.
Al termine dell’aspettativa il magistrato ha diritto di rioccupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli e’ destinato ad una delle sedi del suo grado e ufficio che risultino vacanti, avuto riguardo alla sua domanda nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio. Se non vi siano vacanze nelle sedi domandate ed egli non consenta a raggiungere la sede offerta, continua nell’aspettativa sino a che possa essere destinato a una delle prime sedi che successivamente risultino vacanti, purché non oltre il termine massimo dell’aspettativa medesima. Il disposto dell’art. 5
della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, è abrogato per quanto rilette la magistratura.
Possono essere collocati in aspettativa per decreto Reale, previo parere conforme del Consiglio superiore e per un periodo di tempo non superiore a due anni, i magistrati colpiti da infermità o debolezza di mente, che non sia tale da potersi far luogo alla dispensa dal servizio ai sensi dell’art. 203 dell’ordinamento giudiziario 6
dicembre 1865, n. 2626.

Art. 34.
Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un Consiglio superiore della magistratura composto:
del primo presidente della Corte di cassazione di Roma, che ha la presidenza;
del procuratore generale presso la stessa Corte;
di sei consiglieri e di tre sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, designati dalle cinque Corti di cassazione del Regno e nominati dal ministro, secondo le norme del regolamento;
di nove membri nominati con decreto Reale sulla proposta del ministro guardasigilli deliberata in Consiglio dei ministri e scelti tra i magistrati giudicanti e requirenti di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte d’appello, nonché tra magistrati collocati a riposo, che abbiano rivestito un grado effettivo pari a quello di primo presidente di Corte d’appello.
Saranno pure designati dalle Corti di cassazione tre consiglieri ed un sostituto procuratore generale della Corte di cassazione di Roma con la qualità di membri supplenti.
I membri del Consiglio, eccettuati i capi della Corte di cassazione di Roma, si rinnovano per metà ogni biennio e non possono essere nuovamente designati o nominati se non decorso un biennio dalla scadenza del loro ufficio.
Un Consigliere della Corte di appello di Roma, nominato dal ministro guardasigilli, esercita le funzioni di segretario. La nomina è fatta per un biennio e non può essere rinnovata, se non dopo decorso un anno dalla scadenza.

Art. 35.
Il Consiglio superiore delibera in adunanza plenaria o diviso per sezioni.
Esso forma nel suo seno due sezioni permanenti composte di un numero di membri che sarà designato per regolamento.
Alla prima sezione spettano le attribuzioni di cui all’art. 25, nonché quelle di cui agli articoli 31 e 36 relativamente ai gradi non inferiori a quello di consigliere di cassazione.
Alla seconda sezione spettano le attribuzioni di cui agli articoli 22 e 24, nonché quelle di cui agli articoli 31 e 36 relativamente ai gradi inferiori a quello di consigliere di cassazione.
Il Consiglio superiore in adunanza plenaria esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalla presente legge.
Il ministro guardasigilli può provocare la revisione delle deliberazioni delle singole sezioni da parte dell’adunanza plenaria.
Le norme per la composizione delle sezioni e per il funzionamento del Consiglio superiore sono determinate dal regolamento.

Art. 36.
Il Consiglio superiore dà parere, oltre che nei casi previsti nei precedenti articoli:
1° sulla nomina o riammissione nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero dei funzionari del Ministero di grazia e giustizia e dell’avvocatura erariale, nonché di coloro che furono rimossi o che volontariamente si dimisero, indicando in tali casi anche il grado e il posto di ruolo da assegnarsi ai richiedenti;
2° sulle destinazioni temporanee dei magistrati giudicanti a tribunali o Corti di cui non facciano parte, ai sensi dell’art. 5
della legge 18 luglio 1904, n. 402;
3° su di ogni altro affare che il ministro creda sottoporgli.
Disposizioni transitorie.

Art. 37.
I magistrati, attualmente investiti del grado di giudice di tribunale, non potranno essere destinati a esercitare le funzioni di pretore, se non con loro consenso.

Art. 38.
Le promozioni nei vari gradi della magistratura da effettuarsi dopo la pubblicazione della presente legge fino a tutto il 30 giugno 1909, comprese quelle dipendenti dall’applicazione della nuova tabella organica al ruolo dei pretori, seguiteranno a farsi col criterio misto del merito e dell’anzianità, tenendo conto, per i magistrati già scrutinati dalla Commissione consultiva, secondo le norme del regolamento approvato col R. decreto 5 gennaio 1905, n. 1 e dei regolamenti anteriori, delle classifiche di merito loro attribuite, salvo sempre restando il giudizio definitivo del ministro.
Per le promozioni dei pretori non ancora classificati, fermo rimanendo il disposto dell’art. 14 della legge 8 giugno 1890, sarà udito il parere di una Commissione speciale secondo le norme da determinarsi con regolamento.

Art. 39.
Nonostante il disposto dell’art. 18 della legge 8 giugno 1890, n. 6878 e dell’art. 28 della presente legge, la unificazione delle graduatorie della magistratura giudicante e del pubblico ministero nei gradi superiori a quelli di giudice di tribunale e di sostituto procuratore del Re non comincerà ad applicarsi che per coloro i quali saranno promossi consiglieri, sostituti procuratori generali di Corte d’appello, presidenti di tribunale o procuratori del Re dopo il 1° gennaio 1908.
Nel periodo transitorio durante il quale le suddette graduatorie rimarranno distinte, saranno assegnati agli attuali sostituti procuratori generali di Corte d’appello e procuratori del Re delle graduatorie speciali:
n. 90 posti nella 1ª categoria di stipendi
n. 85 » » 2ª » »
n. 84 » » 3ª » »
Art. 40.
La disposizione dell’art. 6 della legge 18 luglio 1904, n. 402, si estende ad ogni magistrato giudicante o del ministero pubblico, che prima della presentazione del disegno della presente legge al Parlamento, sia stato dichiarato non promovibile dalla Commissione consultiva per le promozioni.

Art. 41.
Nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge, previe informazioni dei capi della Corte di cassazione riguardo ai magistrati che vi appartengono e dei capi delle Corti d’appello per gli altri, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, potranno essere collocati a riposo quei magistrati giudicanti o del pubblico ministero, che, quand’anche non abbiano raggiunta l’età prescritta nell’art. 32, si trovino in tali condizioni fisiche od intellettuali, da essere reputati non idonei all’adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni.

Art. 42.
I pretori che al momento dell’applicazione della presente legge abbiano compiuta l’età di anni 65, saranno collocati a riposo.

Art. 43.
Ai magistrati che saranno collocati a riposo per effetto immediato dell’attuazione della presente legge e che non avessero gli anni di servizio richiesti, la pensione sarà liquidata come se essi avessero prestato 25 anni di servizio.

Art. 44.
Salvo quanto è disposto nell’art. 256 della legge sull’ordinamento giudiziario, gli attuali impiegati di ruolo del Ministero di grazia e giustizia, laureati in legge ed appartenenti alla carriera amministrativa, ai quali non sia applicabile la disposizione del suddetto articolo, potranno essere nominati a funzioni giudiziarie nel pubblico ministero, in conformità dell’art. 133 della predetta legge, e previo parere del Consiglio superiore secondo le norme dell’art. 36, n. 1, ma soltanto a posti retribuiti con stipendio non superiore a quello che percepiscono nel Ministero, avuto però riguardo agli stipendi assegnati ai gradi della magistratura anteriormente alla presente legge.

Art. 45.
La presente legge entrerà in vigore non più tardi del 1° gennaio 1908, intendendosi abrogata da quel giorno ogni disposizione contraria.
La parte di questa legge, che riguarda gli stipendi, sarà attuata in tre esercizi finanziari consecutivi dal 1° gennaio 1908 in poi. A
tale effetto la maggiore spesa occorrente verrà inscritta in bilancio, per un terzo nell’esercizio 1907-908, per due terzi nell’esercizio 1908-909 e quindi per l’intiero nell’esercizio 1909-910 e negli esercizi successivi.
L’ordine e la misura dei proindicati aumenti di stipendio saranno determinati con decreto Reale da emanarsi d’accordo dai ministri di grazia e giustizia e del tesoro e da pubblicarsi prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Sarà altresì attuata nel periodo, di cui nel secondo comma, la disposizione dell’art. 32 in quanto riduce da 75 a 70 anni l’età del collocamento a riposo. Il decreto di cui al comma procedente stabilirà le norme per l’abbassamento graduale del limite di età fino a raggiungere quello fissato dalla presente legge.

Art. 46.
Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le altre disposizioni transitorie ed ogni disposizione necessaria per la completa attuazione della presente legge, e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato.
Con decreti Reali, sentito il Consiglio di Stato, saranno raccolte e coordinate in testo unico tutte le disposizioni sull’ordinamento giudiziario e sarà emanato un nuovo regolamento generale giudiziario.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.


Tabella A.
Omissis

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