Moto-proprio di Papa Pio IX sulla organizzazione del Consiglio e Senato di Roma

Moto-proprio di Papa Pio IX sulla organizzazione del Consiglio e Senato di Roma 1 ottobre 1847

Moto-proprio di Papa Pio IX sulla organizzazione del Consiglio e Senato di Roma
PIUS PAPA IX.
Quando la Provvidenza divina ci sollevò a reggere la Chiesa, e lo Stato, a ciascuna delle popolazioni soggette al governo pontificio si volsero le nostre cure paterne, ma in specie a quest’inclita città capitale, ch’è la primogenita fra quelle, alla di cui felicità è a Noi dolce vegliare affannosi li giorni e le notti. Di quest’alma città sentiamo l’obbligo di aver premura speciale, perché alla suprema potestà di sovrano uniamo in essa ancor quella, di cui tanto il cuor nostro si compiace, di vescovo di Roma; e se verso tutti li amatissimi sudditi ci è caro di diffondere e affettuose nostre sollecitudini, molto più lo è verso li romani, che abbiamo tutto dì sotto gli occhi, e con straordinaria costanza non cessano di dare alla sacra nostra persona ogni giorno nuove e più belle prove della loro filiale devozione.
Ciò che riputammo dover essere cagione di letizia pubblica, e quel che più importa di verace vantaggio a questa città dilettissima, si fu il rendere lo splendore antico alla rappresentanza comunale della medesima, dandole un consiglio che deliberi, una magistratura che eseguisca il deliberato in que’ rami di amministrazione municipale, che poteano convenirle, ed una rendita proporzionata ai pesi che avrebbe da sostenere. Al nostro animo fu piacevole l’occuparsi di tal pensiero, né ci spaventarono quelle pur troppo gravi difficoltà, che avevano trattenuti finora gli augusti nostri predecessori allorché misero volenterosi la mano all’opera. Ad una speciale commissione per ogni titolo ragguardevole, commettemmo l’incarico di un regolamento, che illesi conservando i diritti della santa Sede, e della sovranità determinasse gli uffizi della nuova rappresentanza, ed amministrazione comunale di Roma. Ed essendosi questo regolamento dopo il più maturo esame da noi trovato di nostra piena soddisfazione, di nostro moto proprio, certa scienza, e con la pienezza della suprema Nostra potestà ordiniamo, e comandiamo quanto segue.

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO E SENATO DI ROMA E SUE ATTRIBUZIONI DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. La rappresentanza e la giurisdizione tanto amministrativa, quanto giudiziaria, e baronale, ed ogni altra attribuzione della magistratura romana, che è stata in uso fino adora, viene a cessare in seguito della presente legge.
2. La città di Roma col suo territorio costituito dall’agro romano viene rappresentata ed amministrata come negli altri luoghi dello Stato da un consiglio che delibera, e da una magistratura che esercita l’amministrazione.
5. Le leggi e consuetudini vigenti nella organizzazione, e sul regolamento delle comunità dello Stato, sono applicabili anche alla città di Roma colle modificazioni della presente legge.

TITOLO I.
Del consiglio,
4. Il consiglio è composto di cento individui domiciliati nel territorio romano, che abbiano l’età di anni venticinque compiti, e sia no sott’ogni rapporto di commendata condotta.
5. Sessantaquattro di questi sono possidenti. Quindici dei medesimi godranno di una rendita non minore di annui scudi seimila, altri trentaquattro di una rendita non minore di annui scudi mille, i quindici rimanenti non minore di scudi duecento.
6. La possidenza consiste tanto in beni stabili rustici o urbani, quanto in capitali delle seguenti specie:
Crediti ipotecari,
Effetti pubblici intestati, o sia nominali,
Assegnamenti vitalizi costituiti dallo Stato o in altro modo,
E generalmente qualunque altro capitale, che risulti da atti, o titoli autentici.
La rendita bensì di questi capitali deve giungere al doppio di quella dei beni stabili.
7. Il valore degl’immobili si desume dal censimento rustico ed urbano, e la rendita dal ragguaglio del valore medesimo al cinque per cento.
8. Il medesimo in qualunque specie di possidenza non s’intende che debba essere depurato dagli oneri, e dal passivo.
9. I beni stabili debbono essere situati nel territorio quanto alla rendita infima di scudi duecento, quanto al sovrappiù basta la situazione dei medesimi nello Stato.
10. Gli elenchi dei possidenti sono formati, pubblicati, e rettificati annualmente a distanza degl’interessati, o di officio.
11. Altri trentadue membri del consiglio vengono scelti tra persone di alcuna delle seguenti condizioni.
Quei che esercitano offici pubblici di qual che importanza, o professioni di arti liberali, nelle quali si esige la pubblica abilitazione in seguito di uno sperimento di capacità, e verificazione di altri requisiti, o che appartengono a collegi, ed istituzioni scientifiche, letterarie, ed artistiche approvate e distinte.
Un particolare regolamento determinerà più precisamente, e specificatamente la qualità di tali condizioni.
I banchieri, i negozianti, e mercanti che siano abili ad essere ascritti alla Camera di commercio.
I capi di arti, o mestieri, purché non vili, né sordidi, che siano soggetti alla tassa media della patente, o che abbiano più di dieci lavoranti al loro servizio.
12. Quattro fra li consiglieri finalmente col voto anch’essi sono quelli, che si deputano a rappresentare i corpi ecclesiastici, luoghi pii, ed altri stabilimenti pubblici di ogni specie.
La nomina di questi si fa per metà dal cardinale Vicario, per metà dall’autorità governativa.
13. Il consiglio, a riserva dei quattro dell’articolo precedente, nella sola prima istallazione della nuova organizzazione è nominato dal Sovrano. Successivamente la nomina dei suoi membri sarà fatta dallo stesso consiglio, ovvero nel modo che verrà stabilito dalle nuove leggi sulle municipali organizzazioni, salva sempre l’approvazione superiore a termini delle leggi generali.
14. Il consiglio si rinnova parzialmente ogni biennio in modo che venga a rinnovarsi intieramente dopo il sessennio con le seguenti norme,
15. In ciascuno dei due primi bienni escono dal medesimo cinque fra i consiglieri tanto della prima, che della terza classe di possidenti, undici fra quei della seconda classe dei medesimi, ed altrettanti fra i consiglieri non possidenti.
Nel terzo biennio cinque tanto della prima che dell’ultima classe di possidenti, do dici della seconda classe, e dieci dei consiglieri non possidenti.
Nei due primi biennj l’uscita dei consiglieri di prima nomina è decisa dalla sorte; in appresso si regola dall’ordine di anzianità.
16. La surrogazione di nuovi consiglieri si effettua dal consiglio in corrispondenza della classe, e del numero dei consiglieri che cessarono dalle loro funzioni.
17. La rinnovazione dei quattro consiglieri deputati a rappresentare i corpi ecclesiastici, ed altri dopo ciascun biennio è regolata dall’autorità, che ne ha la nomina.
18. I consiglieri usciti potranno essere rieletti, ma nol potranno dopo la seconda uscita, se non trascorso un biennio.
19. Non possono far parte del consiglio temporaneamente più individui congiunti fra loro in linea retta, né più fratelli, né altri congiunti fino al terzo grado inclusive, che vivano in comunione di famiglia.
20. Sono esclusi dal consiglio oltre le persone non ammesse dalle regole generali
Gli interdetti, e I debitori della città per somme scadute da più di sei mesi.
Quei che sono in lite con la medesima.
Chi abbia contratti con essa, o debba renderle conto per qualche gestione amministrativa.
La dispensa da tali motivi di esclusione non potrà essere accordata che dal Sovrano.
21. Il consiglio è presieduto dalla competente autorità governativa. Quando questa non intervenga, lo presiederà il capo della magistratura, ed in sua mancanza il più anziano fra quei che la compongono.
22. Il medesimo si aduna regolarmente tre volte l’anno nell’epoca da destinarsi, né può essere convocato straordinariamente, se non nei casi, e nel modo che si pratica nelle altre comunità dello Stato, o quando piaccia al Sovrano.
23. Il medesimo non è legale se non v’interviene la metà dei consiglieri attuali.
24. I consiglieri debbono intervenire personalmente. Non si ammette rappresentanza, o procura.
25. I consiglieri, i quali senza legittima causa mancheranno d’intervenire a tre successivi consigli, due dei quali ordinari, potranno venire esclusi dal medesimo.
26. Le regole generali alle altre comunità dello Stato hanno luogo riguardo alle pro posizioni e deliberazioni del consiglio, tabelle di preventivi, nomine di sindacatori, e rendimenti di conti.
27. L’approvazione superiore delle de liberazioni consigliari avrà sempre luogo, tranne il caso della mancanza di forme, dell’eccesso di potere, o di contravvenzioni alle leggi.
28. Gli officiali, impiegati, ed inservienti salariati della città, che si nominano dal consiglio, non sono soggetti alla conferma periodica.
Potrà bensì la magistratura, quando creda di averne motivo dopo il biennio, proporre al consiglio di deliberare sulla loro conferma, o esclusione.

TITOLO II. Della magistratura.
29. La magistratura della città di Roma è formata da un senatore che n’è il capo, e da otto conservatori.
La medesima si denomina, e costituisce il Senato romano.
Le funzioni ne sono onorarie.
L’età dei magistrati non può essere minore di anni trenta compiti.
30. Il consiglio nomina la magistratura dal proprio seno nel seguente modo. Tre membri della medesima vengono scelti fra li consiglieri di alto merito, e di rendita e condizione la più cospicua, tra li quali la scelta del senatore appartiene al Sovrano. Gli altri tre sono nominati tra li consiglieri possidenti di rendita non inferiori a scudi mille, ed i tre rimanenti fra le altre classi di consiglieri.
31. La terza parte della magistratura si rinnova dopo ciascun biennio, le prime volte per mezzo della sorte, successivamente secondo l’ordine di anzianità, di modo che dopo il sessennio si rinnovi l’intero corpo.
32. Ciascun membro del senato può essere rieletto immediatamente una volta dopo la sua cessazione. Non potrà esserlo però una seconda volta, se non trascorso un biennio dacché saranno cessate di nuovo le sue funzioni.
33. Le funzioni del senatore sono limitate ad un biennio.
Potrà egli venir confermato colla rielezione, e nomina immediata per altro biennio eziandio, ma non però ulteriormente, se non trascorso un nuovo biennio.
In ogni caso cessata quella di senatore, riterrà la qualifica di conservatore per tutto il periodo che gli rimarrebbe a consumare.
34. Resa definitiva mediante la conferma dell’autorità governativa la nomina de’ magistrati, si supplisce indilatamente alla vacanza rimasta con la medesima nel consiglio.
35. Il senatore, ed i conservatori eletti prestano il giuramento nelle mani dell’autorità governativa, quando ciò non segua nello mani di Sua Santità. Prestato il giuramento s’intendono ammessi all’esercizio delle loro funzioni senz’altra formalità di possesso.
36. La residenza del senato continua ad essere ne’ palazzi del Campidoglio. Nel luogo medesimo si aduna il consiglio.
37. Tanto il senatore, che i conserva tori manterranno il vestiario, le insegne, prerogative e distinzioni di cui finora usarono, sia singolarmente, sia cumulativamente, o in corpo, ad eccezione di quelle relative al potere giudiziario. Delle medesime si formerà un’esatto prospetto.
38. Rimasta abolita la giurisdizione baronale sugli antichi fondi della camera capitolina, rimarrà in facoltà del consiglio il prevalersi dell’opera dei famigli, ed officiali qualunque, che suole fornire il comune di Vitorchiano, salvi se e come di ragione i compensi, ai quali potesse esser tenuto nel caso che non volesse prevalersene.
39. In luogo della guardia detta urbana capitolina, che viene similmente a cessare, il senato sarà assistito ed accompagnato da uno dei corpi militari più distinti della città e dello Stato, escluse sempre le guardie palatine.
40. L’uso delle bandiere delle quattordici regioni della città, e del vessillo colla iscrizione S. P. Q. R. in un col suo vessillifero è conservato. Saranno quelle dei rioni esposte al solito nelle occorrenze, e portate quando ciò avrà luogo, da quattordici scelti tra i più probi abitanti del medesimi a nomina della magistratura. Indosseranno un conveniente vestiario.
I loro uffizi sono meramente onorari, e durano per due anni.
41. Tutti gli altri offici, ed impieghi tanto onorari, quanto stipendiati dalla camera capitolina cessano colla istallazione della nuova organizzazione, salvi se e come di ragione li compensi da darsi a carico della città a favore degli individui, di cui la medesima credesse di non prevalersi, o che non fossero già provveduti dal governo.

TITOLO III. Sulle attribuzioni dell’amministrazione.
42. Appartengono all’amministrazione della città di Roma generalmente, e salvi i rapporti che vi può aver l’autorità superiore, e salvi i concerti opportuni colla medesima, le attribuzioni che spettano negli altri luoghi dello Stato all’amministrazione comunale colle modificazioni della legge presente.
43. La stessa parità degli altri luoghi re gola generalmente gli oggetti, nei quali si esige, e il modo col quale deve intervenire la deliberazione, il parere, o l’approvazione del consiglio.
44. La magistratura amministra tanto i beni di proprietà della città, che i fondi, gl’introiti, e proventi di qualunque specie destinati a sostenere i carichi della propria gestione.
45. Oltre gli altri fondi, locali, crediti, patronati, d diritti di qualunque specie di cui ha goduto sinora la Camera capitolina, ed di oltre gli altri beni che potesse in seguito acquistare la città a titolo oneroso, o lucrativo, sono proprietà della medesima i tre palazzi sul campidoglio, e loro suppellettili, e tutti gli accessorj stabili e mobili, interni ed esterni, con la seguente riserva.
Si affida alla magistratura la custodia, ed il mantenimento del museo di sculture e monumenti, della pinacoteca, e protomoteca, che si trovano situate negli edifizj suddetti.
46. Gli oggetti dell’amministrazione del la magistratura sono altri di direzione, altri di semplice sorveglianza. La direzione può essere esclusiva, o parziale, e questa principale della magistratura, ovvero promiscua coll’autorità governativa, o con altri.
47. Appartengono ad essa
1. Le strade interne della città, e l’esterne comunali, compresi i ponti, ad eccezione di que’ tratti di vie nazionali, o provinciali che traversano il suo territorio, rapporto alle quali si osserveranno le regole generali.
2. Le mura, il pomerio, e la manutenzione delle porte della città.
5. Le acque, loro acquedotti, serbatoi, e fontane di uso e ornamento pubblico, le cloache, e gli emissari.
4. I giardini, passeggi, ed altri luoghi di amenità, e diporto pubblico.
5. Il vivajo delle piante.
6. Le fabbriche, e locali che il comune acquisterà pozzi da olio, per granaj, li gassoi, ed altri recipienti per le illuminazioni, ed altri simili.
7. Per i cemeteri le illuminazioni, tanto comuni, ed altri che degli simili. acattolici, salvi sempre i diritti dell’autorità ecclesiastica.
8. Lo stabilimento di mattazione.
9. Finalmente ogni altro stabilimento, che in appresso la città venisse ad istituire per servizio degli abitanti.
Tutti li detti oggetti appartengono alla città in amministrazione esclusiva.
48. L’amministrazione civica comprende altresì gli oggetti seguenti.

I.
49. L’annona, e grascia ed ogni altro oggetto di sussistenza degli abitanti, ed approvigionamento della città.

II.
50. Le misure di sicurezza, subordinatamente bensì alla polizia generale, in ordine.
1. Alle fabbriche, che minacciano rovina, alle cose che si gettano, o si sospendono, al vagare d’individui, e di animali pericolosi.
2. Agl’incendi dentro e fuori della città, prevenendoli, o riparandoli, al quale oggetto dipenderà da essa il corpo dei vigili.
5. Alle alluvioni, e inondazioni del te vere per ciò che riguarda il soccorso dei cittadini, ed altre opere di beneficenza, e salve sempre le attribuzioni del ministero sulle opere pubbliche.
4. Alle altre attribuzioni relative alla sicurezza medesima degli abitanti, che in qualunque modo venissero dai nuovi regolamenti di polizia affidate alla magistratura.

III.
51. La sanità, e salubrità con dipendenza dall’autorità sanitaria, che vi presiede per tutto lo Stato in ordine specialmente
1. Alle epidemie, contagi, ed epizoozie, tanto colle misure di prevenzione, che di soccorso,
2. Alle inumazioni, e regolamenti per li locali delle sezioni dei cadaveri.
3. All’asportazione dei cadaveri degli animali, ai depositi di concime, letamaj, latrine, ed allo sgombro di sostanze malsane.
4. Ai comestibili, bevande, e medicamenti guasti, e nocivi.
5. Alle provvidenze per gli asfissiati, idrofobi, annegati, ed al premio di quei che li ritirano dalle acque.
6. Alla inoculazione del vajolo vaccino.
7. Alla disinfettazione dell’agro territoriale.
8. Ad ogni altra provvidenza igienica.

IV
52. La libertà del passaggio in ordine segnatamente ai seguenti oggetti
1. Ingombri, e sozzure delle vie.
2. Sporti, ed aggetti irregolari delle fabbriche adjacenti tanto fissi, quanto amovibili.
5. Canali, e stillicidi delle fabbriche.
4. Regolamenti sulle vetture, e mezzi qualunque di trasporti stazionari, o in movimento. In tutto questo si procederà sempre dipendentemente dalle leggi, e di concerto col
ministero della polizia generale.

V.
53. La nettezza e decenza per mezzo particolarmente delle seguenti provvidenze, con lo stesso concerto, e dipendenza dall’autorità superiore.
1. Spurgare, e spazzare le vie, ed in affare specialmente quelle di passeggio principale nella conveniente stagione.
2. Regolare l’esposizioni, e le mostre dei macelli, e di altri spacci di carni, pesci, erbaggi, ed altri comestibili.
3. Sorvegliare gli atrj, e bassi fondi- delle abitazioni.
4. Provvedere alla situazione di arti, o fabbriche incomode per lo strepito, fetore e sudiciume.

VI.
54. L’ornato, e il comodo 1. Nell’allineamento, simmetria, e nitidezza dei fabbricati.
2. Nella nomenclatura delle vie, e numerazione delle abitazioni.
3. Nella illuminazione notturna della città,
4: Negli abbellimenti della medesima di ogni genere.

VII.
55. La beneficenza, ed il soccorso degli indigenti
1. Colle istituzioni di case di lavoro peri poveri non invalidi.
2. Colle intraprese di lavori pubblici.
3. Coi depositi di mendicità per gl’invalidi.
4. Coi sussidj a domicilio.
La organizzazione, e regolarizzazione di tali istituti colla distribuzione di deputazioni, ed offici convenienti in ciascun rione, o parrocchia sarà ordinata con disposizioni particolari.

VIII
56. I medici, cerusici, ostetrici, e farmacisti regionarj.
Sono questi nominati dal consiglio, e di pendenti dalla magistratura, salva riguardo alle farmacie la visita, ed ispezione dell’autorità sanitaria generale.

IX
57. Gli stabilimenti di educazione in soccorso dell’uno e l’altro sesso, le sale e gli asili infantili, ed altri di tale carattere.
Si provvederà anche in questo con particolari disposizioni le quali determineranno la parte spettante alla civica amministrazione.

X.
58. La istruzione pubblica tanto popolare, ed elementare dell’uno e l’altro sesso, quanto superiore, ad eccezione dell’archiginnasio o sia della università, e delle scuole addette a particolari istituti, o corporazioni religiose, o altre scuole private.
Spetterà direttamente alla magistratura l’amministrazione delle scuole regionarie attualmente esistenti, e di tutte le altre scuole, o accademie che la città venisse ad istituire, o mantenere a suo carico, tanto di scienze e lettere, quanto di arti liberali, agricoltura, mestieri, esercizi pratici, istruzioni di sordi e muti, e di ogni altra specie.
Sugli altri stabilimenti di studi, non eccettuati come sopra, la magistratura dovrà prestarsi al peso d’ingerenza, o sorveglianza, che le potesse essere attribuita dalle disposizioni particolari dell’autorità superiore.
Il tutto s’intende sempre colla regolare dipendenza dall’alto ministero sugli studi, ed uniformandosi alle regole generali di pubblica istruzione, e della sorveglianza, ove occorra, dell’autorità ecclesiastica.

XI.
59. Il commercio e l’industria in ordine specialmente
1. Alle fiere, mercati, e campi, o stazioni di animali destinati al consumo della città.
2. Al registro delle mercuriali per verificare il corso delle derrate di prima necessità.
3. Ai pesi, e misure per guarentigia del commercio.
4. Alle patenti, e loro esibizioni per l’esercizio delle arti, e del commercio, di concerto col ministero superiore.
5. Al buon’ordine e disciplina dei mestieri.

XII.
60. Gli spettacoli, le feste, e divertimenti pubblici.
Comprende quest’oggetto particolarmente le rappresentazioni, e feste teatrali d’ogni specie, l’allagamento del foro agonale, la illuminazione del tempio vaticano, e sua piazza (quando la reverenda fabbrica di s. Pietro non ne ha il carico) ed i fuochi artificiali nella ricorrenza dei santi apostoli protettori della città, e nell’anniversario della coronazione del Sommo Pontefice, le corse dei ca valli, e gli altri divertimenti del carnevale, e finalmente le disposizioni da darsi in qualunque occasione straordinaria di letizia pubblica.

XIII.
61. I registri dello stato civile.
Vi saranno notate le nascite, i matrimonj, e le morti ch’ebbero luogo, ancorché di persone non domiciliate nel territorio della città, qualunque ne sia il culto, e qualunque il domicilio. Su i medesimi si formerà dalla magistratura annualmente il ruolo della popolazione. Un particolare regolamento determinerà la forma delle necessarie denunzie, e formalità per serba re in regola tali registri. Tutto ciò senza punto derogare alla prova esclusiva dei libri parrocchiali quanto al battesimo, alla celebrazione del matrimonio in faccia alla chiesa, ed alla morte dei rispettivi parrocchiani sotto i rapporti ecclesiastici, e senza derogare al diritto dei parrochi rapporto alle fedi di tali atti.

XIV.
62. La polizia rurale in conformità degl’altri luoghi dello Stato.
63. La magistratura è sussidiata per l’esecuzione dei nuovi regolamenti, e nelle sue operazioni col mezzo della forza pubblica dall’autorità governativa specialmente mediante li presidenti regionari.
64. Sarà cura della magistratura, e del consiglio di prestarsi a tutti gl’incarichi, che al Sovrano piacerà di affidargli nominando deputazioni, o commissioni temporanee, o permanenti relative all’amministrazione degli ospedali, ed ospizj per gl’infermi, vecchi, alienati, ed esposti, ed altri qualunque.
65. Il monte di pietà, o casa di prestito dipenderà da una commissione da organizzarsi mediante un particolare regolamento del Sovrano, nel quale si determinerà la parte, che spetta alla magistratura, ed al consiglio.
66. La sorveglianza, e cura dei monumenti pubblici antichi, e moderni è raccomandata all’attività della magistratura della città di Roma, erede di questi gloriosi avanzi dei suoi maggiori, con dipendenza bensì dal ministero superiore essendo la loro conservazione di nazionale ed universale interesse.
67. Sarà anche affidata alla cura, e sorveglianza della magistratura di Roma l’archivio e deposito degli atti notarili, o sia urbano.
68. Le spese della guardia civica sono a carico della città a norma del regolamento sulla guardia medesima.
69. Nei giudizi che potessero avere luogo, la città sarà rappresentata dal senatore, e gli atti si faranno a di lui nome.
70. I fondi occorrenti per sostenere li bisogni dell’amministrazione della città di Roma sono
1. I proventi proprii in conformità del la disposizione generale sulle altre comuni dello Stato, eccetto la corrisposta dovuta dal collegio dei notari detti già capitolini, e la contribuzione solita pagarsi dall’università israelitica, che rimangono abolite.
2. Il dazio di consumo, compreso il macinato per li soli bajocchi venti al rubbio. E riservata sul detto dazio all’erario una compartecipazione, il di cui quantitativo sarà de terminato in appresso.
5. Tutti gli altri dazi comunali, cioè Tasse per le strade interne sulle case, vigne, ed orti suburbani.
Tasse per le acque.
Idem per le cloache.
Idem per li cavalli di lusso.
Rendita sulla privativa della neve.
Idem sullo stabilimento di mattazione.
Idem per la compartecipazione che a favore del municipio si determinerà sulla tassa delle patenti.
4. Le imposizioni addizionali, ove occorrano, sul valore della possidenza degli stabili, e le imposizioni particolari sugli altri capitali non immobili, salva sempre l’esenzione delle rendite del debito pubblico a tenore della legge sul medesimo.
Il tutto a norma delle regole generali, che sono e saranno in vigore rapporto alli fondi necessari per li bisogni comunali.
71. Si determinerà con particolare disposizione l’autorità incaricata di esercitare la tutela superiore sull’amministrazione della città di Roma, e il consiglio da cui è assistita, a forma delle altre provincie dello Stato, e tutto ciò che concerne l’amministrazione, e il consiglio provinciale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
72. Il consiglio che sarà nominato perla prima volta nella organizzazione della città di Roma, sarà convocato circa il fine del prossimo novembre, o sul principio di dicembre per eleggere la magistratura. Sarà presieduto dall’autorità governativa.
73. Il consiglio formerà una o più deputazioni, onde in unione di chi sarà incaricato dal governo, provvedere al regolare passaggio della precedente alla nuova amministrazione degli oggetti di spesa, e d’introito, facendone sulle basi attuali uno stralcio preciso.
Nello stesso modo si determinerà il numero, e la qualità degl’impiegati, che dovranno dall’una passare alla nuova amministrazione.
74. Finché non sia ultimata la liquidazione suddetta di spese, e di rendite, e non sia seguito il definitivo trasporto di queste ultime alla civica amministrazione, riceverà questa dal governo un assegno fisso di annui scudi cinquecentomila da ripartirsi in rate mensuali per provisorio compenso.
75. La nuova amministrazione osserverà tutti li contratti, che si trovano stabiliti, o in corso relativamente agli articoli di rendite, e di spese, che con il presente regolamento vengono dichiarati di pertinenza comunale.
76. Al principio del prossimo anno 1848 la nuova organizzazione comincerà ad avere la sua piena esecuzione.
Volendo e decretando che al presente Nostro moto-proprio ed a tutte e singole cose in esso contenute non possa mai darsi né opporsi eccezione di orrezione o surrezione, né altro vizio o difetto della Nostra volontà; che mai per qualunque titolo ancorché di diritto quesito o di pregiudizio del terzo possa impugnarsi, revocarsi, moderarsi o ridursi adeiam juris, neppure per aperitionem oris; che così e non altrimenti debba in perpetuo decidersi ed interpretarsi da qualsivoglia autorità benché degna di speciale menzione, togliendo a tutti indistintamente ogni facoltà e giurisdizione di decidere o interpretare in contrario, e dichiarando sin da ora nullo, irrito ed invalido tutto ciò che scientemente o ignorantemente fosse deciso o interpretato, ovvero si tentasse decidere o interpretare contro la forma e le disposizioni del presente Nostro moto-proprio, il quale vogliamo che abbia il suo pieno ed intiero effetto con la semplice Nostra sottoscrizione, benché non siano state chiamate e sentite qualsisieno persone che avessero o pretendessero avervi interesse e per comprender le quali vi fosse bisogno di espressamente e individualmente nominarle: tale essendo la Nostra volontà, non ostante la bolla di Pio IV de registrandis, la regola della Nostra cancelleria de jure quesito non tollendo, e non ostanti altre leggi e consuetudini ed ogni altra cosa che facesse o potesse fare in contrario; alle quali tutte in quanto possano opporsi alla piena e totale esecuzione del presente moto-proprio, ampiamente e generalmente ed in ogni più valida forma e maniera de roghiamo.


Dato dal Nostro palazzo apostolico al Quirinale il dì primo ottobre 1847, anno se condo del Nostro pontificato.
PIVS PP. IX.

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