Nomina di Eugenio di Savoia Carignano a luogotenente in Toscana

Nomina di Eugenio di Savoia Carignano a luogotenente in Toscana del 1860

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.
Veduto il decreto 22 marzo 1860, col quale è dichiarato che le provincie della Toscana faranno parte integrale dello stato;
Al fine di provvedere al governo ed all’amministrazione di quelle provincie:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro segretario di stato per gli affari dell’interno.
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:
Art. 1. Il nostro amato cugino il principe Eugenio di Savoia Carignano è nominato nostro Luogotenente in Toscana.
Egli vi avrà il comando delle forze di terra e di mare, e vi eserciterà in nome nostro il potere di far grazia, di commutare le pene, di nominare e di rivocare gli impiegati dell’ordine amministrativo.
Art. 2. È mantenuto provvisoriamente per le provincie della Toscana un centro amministrativo, che rimane stabilito nella città di Firenze. A capo di esso starà un Governatore Generale.
Art. 3. A ciascuno dei rami di governo e di pubblica ammi.
nistrazione che, a termini delle leggi vigenti in Toscana, erano rispettivamente di competenza dei cessati ministeri degl’interni di grazia e giustizia degli affari ecclesiastici – delle finanze del commercio e dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, presiederà un direttore sotto la dipendenza immediata del Governatore.
Le attribuzioni del cessato ministero della guerra si inlenderanno devolute rispettivamente ai nostri Ministri di guerra e marina.
Art. 4. Il Governatore corrisponderà direttamente con ciascuno dei nostri Ministri pel ramo che a ciascuno concerne.
Tutte le altre autorità amministrative, governative e giudiziarie della Toscana corrisponderanno direttamente coi direttori e col Governatore.
Art. 5. Il Governatore soltoporrà al nostro Luogotenente I provvedimenti pei quali, secondo le norme vigenti in Toscana, richiedevasi per lo passato la sovrana assensione, e spedirà di rettamente gli affari pei quali bastava un decreto ministeriale, salve in ambedue i casi le eccezioni che saranno determinate da istruzione deliberata in consiglio dei Ministri.
Art. 6. Il Governatore proporrà direttamente al nostro luogotenente le concessioni di grazia, le commutazioni di pena, le nomine e le rivocazioni degli impiegati dell’ordine ammini strativo.
Trattandosi però di nomine o di rivocazioni di funzionari capi di amministrazione, o di grado a questi uguale, il Governatore dovrà comuuicare la proposta al ministero, e riportarne l’assenso prima di rassegnarla al nostro Luogotenente.
Art. 7. Nell’assenza del Luogotenente del Re le nomine degli impiegati e l’emanazione dei provvedimenti a lui riservata dall’art. 5 verranno fatte dal Governatore, salve le eccezioni contemplate dall’articolo medesimo.
Art. 8. Continueranno ad osservarsi nella Toscana le leggi ed i regolamenti in vigore per quanto concerne la riscossione delle entrate e dei crediti di qualsivoglia natura spettanti alle finanze dello stato, ed i pagamenti da farsi dalle casse dello stato.
Lo stanziamento pero di nuovi crediti, o di crediti supplementarii in bilancio, come pure lo storno di somme, da categoria a categoria, non potranno aver luogo che per legge o decreto reale.
Pel movimento e per la somministranza dei fondi si osserveranno le norme che saranno stabilite per istruzione dal ministro delle finanze.
Art. 9. Gl’ impiegati ed i funzionari in pubblico servizio ora esistenti in Toscana sono mantenuti nei gradi loro rispettivi, salvo la destinazione che potrà in appresso loro venir data.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spelti di osservarlo e di farlo osservare.
Dat. a Torino, addi 23 Marzo 1860.
VITTORIO EMANUELE.
C. CAVOUR.
FARINI.
M. FANTI.
T. MAMIANI.
S. Jacini.
F. S. Vegezzi.
G. B. CASSINIS.

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