Norme interpretative delle clausole del giudizio De Gasperi

Norme interpretative delle clausole contenute nel giudizio emanate dall’on. De Gasperi

Art. 1.
le trattative relative ai patti di mezzadria dovranno essere iniziate, se vi sarà richiesta, da una delle due parti; il 1° ottobre 1946 tra coloro enti o persone che si sono attenuti al giudizio nella risoluzione della vertenza.

Art. 2.
Per situazione creditoria o debitoria del mezzadro, a semplici fini dell’esattezza contabile, si intende quella risultante alla chiusura dell’ultima gestione agraria ai sensi del vigente contratto di mezzadria (es.: Toscana 31 gennaio, altre regioni 11 novembre o 1° gennaio, ecc.). Ove detta chiusura non sia stata fatta, deve essere effettuata immediatamente.
Se il mezzadro, nell’annata passata, ha trattenuto una parte superiore al 50% dei prodotti, prima di procedere alla chiusura di tale gestione la parte eccedente il 50% sarà addebitata nel suo conto corrente per il valore di ammasso o di mercato della zona nel mese successivo alla raccolta del prodotto stesso.
Proceduto nel modo anzidetto alla chiusura dei conti per la scorsa annata agraria e precisata la situazione di debito o di credito del mezzadro, si procederà a liquidare al colono il 14% del prodotto lordo vendibile da parte padronale dell’annata 1945, sempre in relazione ai prezzi di ammasso o di mercato nel mese successivo alta raccolta dei prodotti.
Se il mezzadro risulterà creditore alla chiusura del conto dell’ultima gestione agraria la somma risultante da detto conguaglio gli sarà, a sua richiesta, versata in contanti.
Se il mezzadro invece risulterà alla stessa epoca debitore, della somma gli sarà accreditata in conto corrente.
La divisione, come dal primo comma dell’art. 2, avverrà al 50% per tutti i prodotti.
Tuttavia se la situazione del mezzadro presso l’amministrazione sarà risultata creditoria, con riferimento sempre al 1° capoverso, il valore corrispondente al 10% del prodotto vendibile di parte padronale dell’annata in corso gli sarà, a sua richiesta, versato in contanti, ove invece la situazione presso l’amministrazione risulti debitoria, gli sarà accreditato.
Per i prodotti non vincolati, il mezzadro, se in credito, sempre secondo il primo capoverso, potrà richiedere, a sua scelta, la consegna del compenso in natura o un accredito al prezzo di mercato di quel momento.
Le dizioni del lordo “prodotto lordo di parte padronale” e “prodotto di parte padronale” devono intendersi il prodotto vendibile spettante al proprietario, e cioè il prodotto totale al netto di quella parte di esso che viene reimpiegata nella azienda come mezzo produttivo (sementi, mangimi, foraggi, erbai, ecc.). Non costituiscono prodotto lordo vendibile della stalla gli utili commerciali per compra e vendita di bestiame quindi su di essi non devono calcolarsi le percentuali di cui all’art. 2.
Il valore del bestiame nato sarà valutato al momento della vendita oppure al saldo dell’annata agraria. In quest’ultimo caso si applicherà la percentuale dell’anno in corso, ossia del 10% di parte padronale.

Art. 3.
Il ricavato del 10% del prodotto lordo vendibile di parte padronale nell’anno agrario 1946 non deve essere necessariamente ripartito in forma proporzionale fra tutti i poderi dell’azienda, può invece essere speso liberamente nell’ambito dell’azienda stessa.

Art. 4.
Per “prezzo dell’epoca” si intende il prezzo dei listini ufficiali di raduno della zona.
L’obbligo di reintegro si riferisce a quei poderi nei quali il bestiame necessario non è stato ancora riacquistato.
S’intende per necessario il quantitativo minimo occorrente per la lavorazione del podere, tenuto conto delle eventuali possibilità di moto-aratura delle aziende e dello scambio tra i poderi.
La clausola relativa al carico del 70% per il proprietario e 30% per il mezzadro si riferisce conseguentemente solo al bestiame per il quale vi è obbligo di reintegro, sia esso stato acquistato o da acquistare.
Esempio: poste che in un podere sia stata perduta la coppia di bestie ivi esistenti e calcolata la perdita al prezzo di listino ufficiale di raduno in lire diecimila, saranno accreditate al mezzadro lire cinquemila.
In seguito la stessa coppia è stata riacquistata o sarà riacquistata, al prezzo di L. 100.000, il concedente ne pagherà 70.000 e il mezzadro 30.000. Verranno allora cancellate le L. 5000 accreditate precedentemente per la coppia razziata o perduta, dato che essa è stata sostituita con quella di nuovo acquisto.

Art. 5.
Per limiti previsti dal vigente patto di mezzadria si intendono quelli regolati o nel Capitolato colonico o nei patti aggiunti al Capitolato stesso. Ove il mezzadro intende superare detti limiti dovrà conferire gli obblighi od onoranze.
Resta inteso che gli obblighi od onoranze dell’annata agraria precedente a quelle alle quali si riferisce il giudizio dovranno essere conferiti integralmente.

Art. 6.
Il giudizio si sostituisce, ma non si somma a tutti gli accordi in precedenza sottoscritti volontariamente dalle parti.
Per “quanto i coloni hanno trattenuto” si intende il complesso di tutto quanto il colono ha beneficiato, sia per disposizione di legge, sia per concessioni liberamente fatte dai proprietari, sia ad arbitrio.


Visto, il Ministro per l’agricoltura e le foreste
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