Norme penali di guerra sulla disciplina dei cittadini

Decreto Ministeriale 9 ottobre 1943-XXI. Norme penali di guerra relative alla disciplina dei cittadini

(Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 248 del 23 ottobre 1943)

Categoria: RSI – Salò

IL MINISTRO PER L’INTERNO
Ritenuta la necessità urgente e assoluta di provvedere;
Visto il decreto del Duce in data 8 ottobre 1943, concernente il funzionamento degli organi di Governo;
d’intesa coi ministri per la grazia e giustizia e della difesa nazionale;
Decreta:
Art. 1.
Chiunque presti aiuto in qualsiasi modo a prigionieri di guerra evasi dai campi di concentramento o dai luoghi di pena ove sono custoditi e chiunque presti aiuto o conceda ospitalità ad appartenenti alle forze armate nemiche allo scopo di facilitarne la fuga o occultarne la presenza è punito con la pena di morte.
Art. 2.
Chiunque si metta in contatto con internati di guerra o prigionieri civili che si trovino sotto la vigilanze delle Forza Armate dell’Asse comunicando in qualsiasi modo con essi per avere notizie o per darne è punito con la pena dell’ergastolo. Nei casi meno gravi si applica la reclusione fino a dieci anni.
Art. 3.
Chiunque a mezzo della stampa pubblichi articoli o illustrazioni che comunque danneggino il prestigio delle Forze Armate dell’Asse o mirino a provocare disordine o a ostacolare le Autorità militari verrà punito con l’ergastolo. Nei casi meno gravi si applica la reclusione fino a dieci anni o la multa fino a L. 20.000.
Alla stessa pena soggiace chiunque, al medesimo scopo, stampi o diffonda manifesti senza autorizzazione o comunque propali notizie false o tendenziose.
Art. 4.
Chiunque partecipi ad assembramenti, manifestazioni o riunioni di pubbliche o private di carattere politico che non siano state previamente autorizzate dall’autorità è punito con la reclusione fino a 10 anni.
Nei casi di particolare gravità si applica la pena dell’ergastolo.
Art. 5.
Salvo che sia intervenuta apposita autorizzazione dell’Autorità militare è vietata la detenzione di apparecchi radio trasmittenti, nonché dei relativi impianti di produzione di corrente elettrica, di batterie ed accumulatori necessari per il loro funzionamento.
La violazione di tale divieto è punita con la pena di morte e, nei casi meno gravi, con la reclusione fino a 20 anni.
Art. 6.
È vietata l’istruzione di radiotelegrafisti o tecnici della radio.
La violazione di tale divieto è punita con la pena di morte e, nei casi meno gravi, con la reclusione fino a 10 anni o con la multa fino a L. 20.000.
Art. 7.
Il saccheggio in territori sgombrati dalle Forze Armate o in edifici o locali evacuati è punito con la pena di morte.
Art. 8.
Chiunque danneggi gli interessi delle Forze Armate dell’Asse, abbandonando il lavoro senza esserne autorizzato, istigando all’abbandono, impedendo ad altri di assumere il lavoro o turbandone in qualsiasi altro modo la regolarità, è punito con l’ergastolo o, nei casi meno gravi, con la reclusione fino a 10 anni.
Qualora il fatto rivesta carattere di particolare gravità in relazione al danno che ne è derivato, si applica la pena di morte.
Le stesse pene si applicano a coloro che violano le disposizioni impartite dall’autorità competente per il servizio del lavoro o ostacolano comunque il funzionamento degli uffici autorizzati per l’assunzione dei lavoratori.
Art. 9.
Chi non adempie si servizi, obblighi o prestazioni impostigli dall’autorità o vi adempie in maniera da renderne nulla o diminuirne l’efficacia, è punito con la reclusione fino a 10 anni o con la multa fino a L. 20.000. In caso di particolare gravità, può essere applicata la pena di morte.
Le stesse pene si applicano a chiunque impedisca altri nell’adempimento delle anzidette prestazioni.
Art. 10.
Chiunque violi le disposizioni dell’Autorità militare dell’Asse o di altra autorità competente circa le notificazioni di domicilio o le limitazioni di soggiorno, è punito con la reclusione fino a 20 anni, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a L. 20.000
Art. 11.
È vietata l’accensione di fuochi all’aperto durante le ore dell’oscuramento.
Il trasgressore è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la multa fino a L. 5.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
Art. 12.
È vietato prendere fotografie all’aperto senza autorizzazione del locale Comando Militare. Il trasgressore è punito con l’ergastolo. Nei casi meno gravi si applica la reclusione fino a 10 anni.
Art. 13.
Gli oggetti usati o destinati per l’esecuzione di azioni che ricadono sotto le sanzioni del presente decreto sono soggetti a confisca, anche se non appartengono al trasgressore.
Art. 14.
La cognizione dei reati preveduti dal presente decreto è devoluta ai Tribunali Militari.
Art. 15.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle recate dal presente decreto. Il presente decreto, che entra in vigore con la pubblicazione per mezzo della stampa e la diffusione per mezzo della radio, sarà pubblica nella Gazzetta Ufficiale, inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti, e sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio dei Ministri.


Roma, addì 9 ottobre 1943
Il Ministro per l’Interno: BUFFARINI
Il Ministro per la Grazia e la Giustizia: TRINGALI CASANUOVA
Il Ministro per la Difesa Nazionale: GRAZIANI

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