Norme sulle assicurazioni alle Imprese di assicurazioni estere

Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, che stabilisce norme riguardo alle assicurazioni e specialmente alle «Imprese di assicurazioni estere».

(GURI, 7 agosto 1915, n. 196)

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA

In virtù dell’autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo dal Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Ritenuta la opportunità e la urgenza, per le peculiari circostanza dipendenti dallo stato di guerra, di una più rigorosa disciplina delle assicurazioni nell’interesse degli assicurati nel Regno;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l’agricoltura, l’industria ed il commercio, di concerto coi ministri segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro, e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1
Le Società di assicurazione sulla vita, le quali coprono il rischio di guerra mediante il pagamento di speciali sovrapremi, debbono investire e vincolare il 75% (settantacinque per cento) dei sovrapremi gia riscossi e da riscuotere per i rischi di guerra, nella quale sia impegnata l’Italia, ed i relativi interessi nei modi indicati dall’art. 145 del Codice di commercio.
L’impiego in titoli dei detti soprapremi ed il deposito dei titoli stessi presso la Cassa dei depositi e prestiti debbono essere effettuati non oltre i primi cinque giorni di ciascun mese.
A tali depositi si applicano per ogni altro riguardo le disposizioni e le sanzioni degli articoli 55 a 60 del regolamento approvato col R. decreto 27 dicembre 1882, n. 1139, per l’esecuzione del Codice di commercio.

Art. 2
Le imprese di assicurazione estere che non abbiano adempiuto alle prescrizioni dell’art. 230 del Codice di commercio, non potranno assumere in Italia affari di assicurazione por qualsiasi rischio. Uguale divieto potrà essere fatto dal ministro di agricoltura, industria e commercio alle imprese, le quali non abbiano pubblicato o non pubblichino regolarmente i propri bilanci nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni.
Tuttavia il ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro degli affari esteri, ha facoltà di consentire che singole imprese di assicurazione di notoria solidità, le quali già operino da tempo nel Regno senza aver ottemperato alle prescrizioni dell’art. 230 del Codice di commercio, continuino ad operare per un tempo determinato in base a condizioni che, caso per caso, potranno essere stabilite.
L’agente o intermediario che procuri affari per conto di imprese le quali a termine del presente articolo non possono operare nel Regno, è punito con ammenda del doppio del premio annuale stabilito in contratto: in ogni caso l’ammenda non potrà essere inferiore a L. 500 per ogni affare.

Art. 3
Le imprese di assicurazione operanti in Italia, che hanno la loro sede principale fuori del Regno, sono sottoposte alle seguenti norme:

1. Esse imprese non potranno alienare, né sottoporre ad ipoteca o a vincoli di qualsiasi natura, né comunque diminuire le disponibilità dei beni immobili di loro proprietà esistenti nel Regno, i quali immobili rimangono vincolati a garanzia degli assicurati italiani.

2. Esse dovranno, nel termine di 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, dimostrare al Ministero di agricoltura, industria e commercio che tutte le riserve inerenti ai contratti di assicurazione stipulati in Italia per qualsiasi ramo sono coperte da attività esistenti nel Regno vincolate a favore degli assicurati.
Rimane fermo per le imprese di assicurazione sulla vita l’obbligo di cui agli articoli 145 del Codice di commercio e 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305.

Art. 4
Il ministro di agricoltura, industria e commercio stabilirà le norme per la determinazione delle riserve e per il controllo delle dichiarazioni fatte dalle imprese a norma dell’articolo precedente.
Agli effetti del disposto del n. 2 del precedente articolo il ministro di agricoltura, di concerto col ministro del tesoro, stabilirà, quali attività possano essere accettate a copertura delle riserve e ne determinerà i criteri di valutazione ed i modi di vincolo e svincolo.

Art. 5
La Cassa dei depositi e prestiti accetterà i depositi di valori mobiliari eseguiti agli effetti dell’art. 3, numero 2, applicando la tassa di custodia di centesimi venticinque per ogni mille lire di capitale nominale per i titoli al portatore e di centesimi dieci per i titoli nominativi, ferma restando quella di lire una per mille per i depositi eseguiti e da eseguire agli effetti degli articoli 145 del Codice di commercio e 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, e dell’art. 1 del presento decreto.
I titoli di credito ammessi al deposito e non soggetti originariamente alla tassa di bollo saranno accettati con esenzione dalla tassa stessa fino a quando rimangano vincolati presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 6
Il ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di disporre ispezioni anche presso le imprese di assicurazione contro i danni per controllare l’adempimento delle norme contenute nei precedenti articoli 2 e 3 e l’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari. Le imprese stesse di assicurazione dovranno mettere a disposizione degli ispettori tutti i libri, registri e documenti che saranno ad esse richiesti.
Art. 7
Le polizza di assicurazione emesse all’estero dal 15° giorno successivo alla data del presente decreto, per rischi assunti in Italia, non avranno efficacia nel Regno, sa non vengano regolarmente registrate presso le sedi o rappresentanze italiane e non siano coperte le corrispondenti riserve a norma dell’art. 3, n. 2.
Art. 8
In caso di inosservanza delle disposizioni del presente decreto, sarà vietato, con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, alle imprese di assicurazione, di assumere nuovi affari nel Regno. Il ministro potrà sottoporre a riscontro, a spesa dall’impresa, la gestione del portafoglio, e nei casi più gravi potrà, previo parere del Consiglio di Stato, affidare la gestione stessa ad un commissario, nell’interasse degli assicurati.
Art. 9
Il presento decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 29 luglio 1915

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