Obbligo dei medici di curare i malati di colera, 1831

OBBLIGO ingiunto ai medici e chirurghi di curare gli ammalati di cholera morbus sotto pena d’essere per sempre destituiti dall’esercizio della medicina e chirurgia.

6 ottobre 1831.
N.° 31 187-1489.
IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.
NOTIFICAZIONE
S. M. I. R. A. con sovrano decreto di gabinetto 25 agosto p.° p.º comunicato dall’imperiale regia cancelleria aulica riunita mediante dispaccio 17 settembre p.° p.°, n.° si è degnata rispetto ai medici e chirurghi che si sottraggono alla cura degli ammalati di cholera morbus determinare quanto segue:
È dovere di ogni medico e chirurgo chiamato a curare un ammalato sospetto di cholera morbus, o creduto tale, o veramente infetto di esaminarlo secondo tutte le regole dell’arte, esplorandone con la mano i polsi ed il ventre, ecc., di ordinare quanto credesse più opportuno, di prestargli soccorso giusta i dettami dell’arte, di visitare l’ammalato quante volte lo richieda la gravezza del male, e di stendere in iscritto la storia di ogni caso di malattia, accennandovi tutti i medicamenti stati ordinati.
I medici e chirurghi convinti di aver abbandonato un ammalato dell’indicata specie, di avere per paura schivato di accostarsi al letto dell’ammalato, di aver trascurata l’esplorazione dei polsi od altri esami ed ordinazioni necessarie saranno per sempre destituiti dall’esercizio della medicina e chirurgia.
In caso di mancanza meno grave saranno sottoposti a proporzionato castigo.
Il governo rende pubblica tale sovrana de terminazione per comune intelligenza ed osservanza Milano, il 6 ottobre 1831.


Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.
Marchese D’ADDA, Vicepresidente.

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *