Ordinamento comunale austriaco del 1862

Legge del 5 Marzo 1862, valevole per i Regni di Boemia, Dalmazia, Galizia e Lodomiria coi Ducati di Auschwitz e Zator ed il Granducato di Cracovia, per gli Arciducati d’Austria sotto e sopra l’Enns, pei Ducati d’Alta e Bassa Slesia, di Stiria, Carintia e Carniola, Salisburgo e della Bucovina, per il Margraviato di Moravia, per la Contea Principesca del Tirolo ed il Paese di Vorarlberg, per la Contea Principesca di Gorizia e Gradisca, pel Margraviato d’Istria e la città di Trieste col suo territorio, con cui vengono stabilite le disposizioni fondamentali per l’ordinamento degli affari comunali.

Categoria: Impero Austriaco

Coll’adesione di ambe le Camere del Mio Consiglio dell’Impero, trovo di stabilire le seguenti fondamentali disposizioni per l’ordinamento degli affari comunali.
Articolo 1.
Ogni bene immobile deve appartenere al nesso d’un Comune locale.
Si eccettuano le residenze, i castelli ed altri fabbricati destinati alla dimora o transitorio soggiorno dell’Imperatore e della Corte Sovrana assieme ai parchi ed ai giardini annessivi.
La legislazione del paese stabilisce se o sotto quali condizioni il grande possesso fondiario possa venir trattato separatamente dal nesso di un comune locale.
In ogni caso tale trattamento non può aver luogo che sotto la condizione
che il possesso fondiario separato assuma gli obblighi e le prestazioni di un Comune locale, senza che gli possa venir demandata altra sfera d’azione ufficiosa, oltre quella a lui necessaria per l’esecuzione di tali obbligi e prestazioni.
Articolo Il.
Ogni cittadino dello Stato deve avere diritto di pertinenza in un Comune.
I rapporti di pertinenza vengono regolati da una speciale legge dell’impero.
Articolo III.
Il Comune decide sulla domanda di un forastiero perché gli sia accordato il diritto di pertinenza.
Non può però rifiutare il soggiorno nel suo circondario ai forastieri che si legittimano sul loro diritto di pertinenza, od almeno dimostrano di aver fatti i passi necessarj per ottenere tale legittimazione, fintanto che conducono coi loro attinenti una vita incensurabile e non sono a carico della pubblica beneficenza.
Articolo IV
La sfera d’azione d’un Comune è di due specie, cioè:
a) indipendente, o
b) delegata.
Articolo V.
L’indipendente cioè quella sfera d’azione, entro la quale il Comune, osservando le leggi dell’Impero e provinciali, può liberamente ordinare e disporre, abbraccia in generale tutto ciò che tocca più da vicino gli interessi del Comune, e che esso può, entro i suoi confini, provvedere ed eseguire colle proprie sue forze.
In tali sensi appartengono specialmente a questi affari:
1. la libera amministrazione della sua sostanza e degli affari relativi al suo nesso comunale;
2. la cura per la sicurezza della persona e della proprietà;
3. la cura per la conservazione delle strade comunali delle vie, delle piazze e dei ponti, come pure per la sicurezza e facilità del passaggio sopra strade ed acque, nonché la polizia campestre;
4. la polizia delle vettovaglie e la sorveglianza sui mercati e specialmente sui pesi o sulle misure;
5. la polizia sanitaria;
6. la polizia sulla gente di servizio o sui lavoranti, nonché l’esercizio del Regola mento sulla servitù;
7. la polizia sulla moralità;
8. Il pauperismo o la cura degli stabilimenti di beneficenza comunali;
9. la polizia delle fabbriche e del fuoco, l’esercizio del regolamento sulle fabbriche e l’accordare i permessi di polizia per le stesse;
10. l’influenza, da regolarsi dalla legge, sulle scuole medie mantenute dal Comune, nonchè sulle scuole popolari, la cura per l’erezione, il mantenimento e la dotazione di quest’ultime con riguardo ai patronati scolastici ancora esistenti;
11. il tentativo d’accomodamento di parti litiganti, a mezzo di uomini di fiducia eletti dal Comune;
12. l’effettuazione di aste volontario di cose mobili.
Per viste superiori di Stato possono in via di leggo essere assegnati in singoli Comuni, a speciali organi governativi determinati affari di polizia locale.
Articolo VI.
La sfera d’azione delegata dei Comuni, cioè l’obbligo degli stessi di cooperare agli scopi della pubblica amministrazione, viene stabilita dalle leggi generali ed The entro i limiti delle stesse dalle leggi provinciali.
Articolo VII.
Resta libero ai singoli Comuni di unirsi per una comune trattazione d’affari, tanto riguardo alla sfera d’azione indipendente, (articolo V) quanto a quella delegata ( articolo VI). 1 Comuni che non posseggono i mezzi per adempiere agli obblighi derivanti dalla sfera d’azione loro demandata (articolo VI) dovranno unirsi, finché sussiste la detta impossibilità, in via di legge provinciale, ad altri Comuni por una comune trattazione d’affari.
I Comuni, i quali in seguito alla legge 17 Marzo 1849 furono uniti ad altri Comuni, possono pure, a mezzo di legge provinciale venir di nuovo separati e costituiti in staccati Comuni locali, qualora ciascuno di tali Comuni da staccarsi possegga da sé i mezzi per corrispondere agli obblighi derivanti dalla sfera d’azione loro demandata. (Articolo VI)
Articolo VIII.
Il Comune viene rappresentato nei suoi affari da una Deputazione comunale e da un Capo – Comunale.
Il Comune elegge periodicamente la propria rappresentanza.
La legge provinciale stabilisce se ed in quanto membri comunali possano, anche senza elezione, prender parte personalmente od a mezzo di sostituto alla rappresentanza comunale.
Articolo IX.
Condizione necessaria per il diritto di elezione della rappresentanza comunale o per la partecipazione alla stessa, è l’essere membro comunale.
La legge penale stabilirà se e fino a quando colla Sentenza penale sia da pronunciarsi anche la perdita del diritto attivo e passivo di elezione. Per ora restano escluse dal diritto di elezione:
a) le persone che furono dichiarate colpevoli d’un crimine;
b) le persone in confronto delle quali fu avviata l’inquisizione per un crimine, fin tanto che la medesima è ultimata;
c) le persone che furono dichiarate colpevoli della contravvenzione di furto, di truffa, d’infedeltà o di complicità in una di tali contravvenzioni. (§§ 460, 461, 464 del Codice Penale.)
Articolo X.
Qualità indispensabili per l’eleggibilità sono la compiuta età di ventiquattro anni ed il pieno godimento dei diritti civili.
Chi non è elettore non è neppure eleggibile. Oltre a ciò sono escluse dall’eleggibilità:
a) le persone che furono dichiarate colpevoli di un delitto commesso per avidità di lucro o contro la pubblica moralità;
b) o di una contravvenzione commessa per avidità di lucro, oppure di una delle contravvenzioni contro la pubblica moralità indicate nei §§ 501, 504, 511, 512, 515 e 516 del Codice Penale;
c) le persone sulla cui sostanza fu aperto il concorso od avviata la procedura di componimento, fino all’ultimazione delle procedure stesse, e dopo la loro ultimazione se l’oberato sia stato dichiarato colpevole del delitto contemplato dal §486 del codice Penale;
d) le persone che furono destituite dal loro pubblico ufficio o servizio per una mancanza disciplinare commessa per avidità di lucro.
Le condizioni contenute nel presente articolo si riferiscono pure a quei membri comunali che entrano a formar parte della deputazione senza elezione.
Articolo XI.
La legge provinciale regola la formazione della rappresentanza comunale a mezzo di un regolamento elettorale avuto l’opportuno riguardo alla sicurezza degli interessi dei maggiori censiti.
Articolo XII.
Negli affari comunali la deputazione comunale è l’organo deliberativo e sorvegliante, il Capo – Comunale l’organo amministrativo ed esecutivo.
Articolo XIII.
Il Capo – Comunale è responsabile verso il Comune pei suoi atti ufficiosi o riguardo alla sfera d’azione delegata è responsabile anche verso il Governo.
Articolo XIV.
In tutti gli affari comunali decide l’assoluta maggioranza dei rappresentanti presenti in numero sufficiente ad un Conchiuso.
Le sedute della deputazione comunale sono pubbliche, però in via di eccezione dietro proposta del Capo – Comunale o di un determinato numero di membri della zione, può decidersi l’esclusione della pubblicità, mai però per quelle sedute in cui si tratta dei resoconti comunali o del preliminare comunale.
Questi ultimi dovranno esporsi pubblicamente per l’esame.
Articolo XV.
Per sopperire alle spese per scopi comunali non coperte dalla rendita della sostanza comunale, il Comune può deliberare l’imposizione di addizionali sulle imposte diretto o sul dazio – consumo, o l’incasso di altre imposte e dazj.
La legge provinciale stabilirà se il Comune sia in ciò legato, con riguardo ad una determinata altezza di tali addizionali, all’approvazione della rappresentanza del distretto, del territorio (Gau) o del circolo, od all’ottenimento di una speciale legge provinciale.
L’addizionale sul dazio – consumo può colpire soltanto il consumo nel territorio del Comune, ma non già la produzione ed il commercio.
Per l’introduzione di nuove imposto e dazj, non appartenenti alla categoria delle suddette addizionali, come per l’aumento di già esistenti imposte e dazi di tale natura, è necessaria una legge provinciale.
Il modo e la misura in cui i singoli membri comunali devono concorrere alle spese del Comune, vengono determinati dal Comune entro i limiti da stabilirsi da una legge provinciale.
Articolo XVI
L’amministrazione dello Stato esercita il diritto di sorveglianza sui Comuni, affinché gli stessi non oltrepassino la loro sfera d’azione e non procedano in senso contrario alle leggi vigenti.
Essa deciderà pure sui ricorsi contro disposizioni del Capo – Comunale colle quali sieno state trasgredite o male applicate le leggi vigenti, e ciò in quanto non trattisi di tali decisioni della deputazione comunale, contro le quali il ricorso debba a termini dell’articolo XVIII e.) dirigersi alla rappresentanza comunale superiore.
L’autorità politica provinciale può sciogliere la rappresentanza comunale. Resta riservato al Comune il ricorso al Ministero di Stato, però senza effetto sospensivo.
Al più tardi sei settimane dopo lo scioglimento, dovrà pubblicarsi una nuova elezione.
Articolo XVII.
Tra il Comune e la Dieta provinciale può dalla legge provinciale introdursi una rappresentanza del distretto, del territorio (Gau) o del Circolo. La stessa si riunisce in termini periodici ricorrenti o dietro chiamata del suo Capo.
I suoi affari ordinarj vengono trattati da una giunta e dal Capo.
Articolo XVIII.
Alla sfera d’azione della rappresentanza distrettuale, territoriale o circolare, se venga costituita, appartengono tutti gli affari interni concernenti gli interessi comuni del distretto ( territorio, circolo) e dei suoi attinenti.
Oltre ciò potrà dalla legge provinciale assegnarsi alla rappresentanza del di stretto, del territorio, o del circolo, relativamente ai Comuni.
a) la sorveglianza sulla conservazione intatta della sostanza originaria e dei beni originarj del Comune e dei suoi istituti;
b) l’approvazione degli atti più importanti e specialmente quelli relativi all’economia
comunale;
c) la decisione sopra ricorsi contro conchiusi delle deputazioni comunali in tutti gli affari che non sieno stati demandati al Comune dallo Stato.
Ove non venga istituita una rappresentanza distrettuale, territoriale, o circolare, od in quanto tali affari non vengano assegnati alla rappresentanza del distretto, del territorio, o del circolo, verranno questi trattati dalla dieta provinciale a mezzo della giunta provinciale.
Negli affari demandati dallo Stato ai Comuni, il ricorso si presenta all’autorità governativa.
Articolo XIX.
La rappresentanza del distretto, del territorio, o del circolo dovrà essere composta di rappresentanti dei seguenti corpi interessati:
a) del grande possesso fondiario;
b) dei maggiori censiti appartenenti all’industria ed al Commercio;
c) degli altri attinenti delle città e borgate o
d) dei comuni forosi.
Ogni corpo interessato elegge periodicamente il numero dei rappresentanti che gli spetta secondo le disposizioni della legge provinciale.
Nel caso non esista l’uno o l’altro di tali corpi interessati, spetta alla dieta provinciale il regolare l’elezione dei rappresentanti, a mezzo di legge provinciale, in modo da assicurare gli interessi di tutti i corpi esistenti.
Articolo XX.
La rappresentanza del distretto, del territorio o del circolo elegge periodica mente dal suo seno la giunta ed il Capo. L’elezione del Capo abbisogna della Sovrana conferma.
Articolo XXI.
Per sopperire alle spese non coperte dalle rendite della sostanza originaria, la rappresentanza del distretto, territorio, o del circolo può imporre ed incassare dello addizionali sulle imposte dirette fino ad un limite determinato.
Addizionali oltre tale limite od altre imposte abbisognano di una legge provinciale.
Articolo XXII.
Le città capitali o dietro loro richiesta anche altre più importanti città nonché luoghi importanti di cura ottengono, mediante leggi provinciali, particolari statuti, in quanto non ne siano già in possesso.
Restano riservate alle leggi provinciali le modificazioni o completazioni degli ora esistenti statuti delle città.
l’elezione del Capo – Comunale nelle città e luoghi di cura che posseggono uno speciale statuto, abbisogna della Sovrana conferma.
Articolo XXIII.
Le città di luoghi di cura che posseggono uno speciale statuto trattano i loro affari a mezzo della loro rappresentanza; sono soggetti direttamente alla giunta provinciale e rispettivamente alla Dieta provinciale, ed all’autorità provinciale relativa mente agli affari loro demandati dallo Stato.
Articolo XXIV.
La Dieta provinciale sorveglia a mezzo della sua giunta l’intatta conservazione della sostanza originaria dei distretti territorji e circoli, nonché delle città e dei luoghi di cura che posseggono uno speciale statuto, come pure della sostanza degli istituti loro appartenenti.
Gli atti di maggiore importanza, risguardanti specialmente l’economia abbisognano della sua approvazione.
La rappresentanza provinciale decide sopra ricorsi contro conchiusi della rappresentanza del distretto, del territorio, o del circolo in affari appartenenti secondo
l’articolo XVIII alla sfera d’azione di quest’ultima, nonché sui ricorsi contro decisioni delle città e dei luoghi di cura possedenti speciale statuto.
Articolo XXV.
I principj fondamentali stabiliti agli Articoli IX, X, XIII, XIV e XVI trovano applicazione anche alla rappresentanza del distretto, del territorio, o del circolo.
Articolo XXVI.
In base alle disposizioni fondamentali sopra indicate si emaneranno mediante leggi provinciali dei Regolamenti comunali pei Regni e Paesi indicati nell’introduzione della presente legge.
Il Mio Ministro di Stato è incaricato dell’esecuzione della presente legge.

Vienna li 5 Marzo 1862.
Francesco Giuseppe m. p.
Arciduca Rainieri m. p.

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