Ordinamento del servizio della Guardia nazionale lombarda

Ordinamento del servizio della Guardia nazionale

Categoria: Risorgimento

17 aprile 1848.
GOVERNO PROVVISORIO DELLA LOMBARDIA
La Legge sull’organizzazione della difesa della Patria determinò che tutto il Popolo sia armato col nome di Guardia nazionale.
A stabilire le norme di tale armamento, a fissarne le condizioni, a regolarne la pratica, serve il presente Regolamento organico, che si lega perciò con la Legge anzidetta e le tien dietro, di guisa che molti articoli di questo si trovano identici in quella.
Destinato a porre in atto un’istituzione fondamentale d’ogni paese libero, vuol essere maturamente ponderato, vuol essere rispettato ed amato come l’istituzione stessa, guarentigia della libertà, tutela dell’ordine, base della pubblica sicurezza.
Il Governo provvisorio della Lombardia, approvando e sanzionando con le necessarie modificazioni questo Regolamento organico proposto da una Commissione dell’Ufficialità della Guardia nazionale, lo mette sotto la salvaguardia del patriottismo e lo raccomanda a Magistrati, a Ministri de culti, a Padri di famiglia.

Milano, il 17 aprile 1848.
CASATI, Presidente
BORROMEO CARBONERA
GUERRIERI TURRONI
STRIGELLI MORONI
DURINI REZZONICO
BERETTA Ab. ANELLI
GIULINI GRASSELLI
P. LITTA DOSSI
CORRENTI, Segretario generale

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La Guardia nazionale è composta di tutti i cittadini, figli di cittadini ed aventi domicilio nello Stato, dall’età dei diciott’anni compiuti ai sessant’anni pure compiuti, e pei quali non vi sia alcuno dei titoli di esclusione che verranno in seguito indicati.
2. Tutti gli individui aventi gl’indicati requisiti sono obbligati a farsi inscrivere nei ruoli della Guardia nazionale nel modo e nel tempo che verranno in seguito determinati.
3. Nessuno potrà disimpegnare l’onorevole officio di Guardia nazionale col mezzo di un rappresentante.
4. Le Guardie nazionali formano nello Stato un solo Corpo, ed hanno quindi un solo Regolamento.
5. Sopra loro domanda potranno essere dispensati dal servizio attivo quegli individui i quali dal lavoro giornaliero devono trarre i mezzi onde provvedere alla loro sussistenza.
6. Quelli che ottengono la dispensa dal servizio attivo figureranno nondimeno nei quadri delle Compagnie e saranno obbligati a presentarsi nei giorni festivi e nei luoghi ed ore che verranno destinati onde essere esercitati nel maneggio delle armi.
7. La Guardia nazionale, siccome Corpo destinato a tutelare le istituzioni che reggono lo Stato, è dipendente dal Ministero dell’Interno e dalle Autorità comunali che dal medesimo egualmente dipendono.
8. La Guardia nazionale gode di tutti gli onori militari. Nelle pubbliche funzioni e nel servizio interno ha la precedenza sulle truppe di ogni arma.
9. Tutti gl’individui delle Guardie nazionali, quando portano dei distintivi dei loro gradi, godono degli onori annessi ai rispettivi ranghi come nelle truppe di linea.

DELLA INSCRIZIONE NEI RUOLI E DELLA FORMAZIONE DELLE MATRICOLE

10. Ogni individuo obbligato a far parte della Guardia nazionale dovrà farsi inscrivere nel ruolo che appositamente verrà aperto col primo del mese di novembre di ogni anno presso ogni Parrocchia (vedi Modula A).
11. I ruoli d’inscrizione dovranno essere chiusi col 30 dello stesso novembre e dai parrochi trasmessi all’Autorità comunale da cui dipendono al più tardi pel 10 del prossimo mese di dicembre, accompagnati dalla indicazione dei nomi di quelli che avessero ommesso di adempiere all’obbligo come sopra a loro incombente.
12. L’Autorità comunale assistita da un ufficiale della Guardia nazionale apposita mente delegato dal Comando provinciale
della medesima e da un medico – chirurgo da lei prescelto, ricevuti i ruoli, passerà immediatamente alla rettifica degli stessi, coll’inscrivervi gli ommessi, e compilerà la matricola del Comune coll’inscrivere ognuno nella lista che gli potrà competere (vedi Modula B).
13. Le matricole saranno divise liste.
Nella prima saranno compresi gl’individui ai quali è obbligo di far parte della Guardia nazionale attiva.
Nella seconda entrano quelli che hanno fatto valere un titolo per essere dispensati dal servizio attivo.
Nella terza quelli i quali, avendo titoli per l’esenzione, gli avranno comprovati nei modi prescritti davanti le Autorità comunali duranti i giorni in cui ha avuto luogo presso le medesime la formazione delle matricole.
14. Le matricole dovranno essere ultimate col 15 dicembre, e rimarranno esposte all’ispezione degl’interessati negli Uffici comunali sino al 31 del mese stesso, perché ciascuno possa verificare se venne inscritto nella lista che gli compete.
15. Col primo gennaio di ciascun anno le Autorità comunali trasmetteranno le matricole al Comando provinciale della Guardia nazionale.
16. Ciascun Comando provinciale della Guardia nazionale nominerà un Consiglio di revisione composto di otto individui, cioè:
un Comandante di battaglione, f. f. di presidente,
un Capitano,
un Tenente,
un Sottotenente,
un Sergente,
un Caporale,
due Guardie semplici.
Questi ultimi quattro dovranno saper leggere e scrivere ed avere l’età compiuta di anni venticinque.
Alle sedute di questo Consiglio di revisione assisterà un rappresentante dell’Autorità di quel Comune delle cui matricole si opererà la revisione, ed un medico chirurgo prescelto dal presidente della Commissione.
17. Questo Consiglio deciderà inappellabilmente a pluralità assoluta di voti sui reclami che potessero essere presentati contro le inscrizioni assegnate dalle Autorità comunali nella formazione delle matricole.
18. Le Commissioni di revisione dovranno avere ultimate le loro operazioni pel 15 gennaio.
19. Il Comando provinciale, ultimate le operazioni di revisione, formerà la matricola generale della Provincia, nella quale saranno distinte le Compagnie, i Battaglioni e le Legioni nelle quali verrà distribuita la Guardia nazionale della Provincia; questa matricola dovrà essere ultimata col 31 gennaio.
20. Il Comando provinciale della Guardia nazionale dovrà trasmettere, al più tardi pel 30 ottobre d’ogni anno, ai Parrochi ed alle Autorità comunali le module per la formazione dei ruoli e delle matricole.

ESENZIONI DAL SERVIZIO

21. Dovranno essere inscritti nella terza lista delle matricole, siccome aventi diritto all’esenzione dal servizio, i seguenti individui:
i ministri di ogni culto;
i militari addetti a Corpi mobili in attualità di servizio;
i capi degli Uffici pubblici che esigono giornaliera residenza;
i professori e maestri di scuole pubbliche;
i medici e chirurghi condotti, i farmacisti addetti ai pubblici spedali, e quelli dei luoghi ove trovasi una sola farmacia;
quegli individui che suonando un istrumento musicale si offeriscono volontarii a formar parte della Banda della Legione e come tali venissero inscritti nel Corpo musicale della medesima.
22. I singoli titoli a fine di ottenere l’esenzione dal servizio dovranno comprovarsi dagli aventi interesse mediante valevoli documenti o notorietà davanti l’Autorità comunale durante la formazione delle matricole.

ESCLUSIONE DAI RUOLI DELLA GUARDIA NAZIONALE

23. Sono esclusi dai ruoli della Guardia nazionale i condannati per titoli infamanti.
L’esclusione è pronunciata da un Tribunale d’onore costituito da cinque ufficiali, che verranno eletti dal Corpo degli ufficiali nella loro prima adunanza annuale.
24. Vengono pure eliminati dalle liste tutti coloro che saranno riconosciuti inabili a portare le armi per deformità apparenti o per indisposizioni fisiche provate nei modi voluti.

ORGANIZZAZIONE

25. La Guardia nazionale sarà divisa in
Legioni,
Battaglioni,
Compagnie.
26. Questi Corpi saranno formati come segue:
la legione da tre battaglioni,
il battaglione da quattro compagnie,
la compagnia da cento uomini circa,
in servizio effettivo.
27. Ogni Provincia avrà uno Stato maggiore provinciale formato da
un Comandante in cape,
un Comandante in secondo,
un Capo di Stato maggiore,
un numero di ufficiali Aiutanti proporzionato al numero delle legioni o dei battaglioni in cui risulterà ripartita la popolazione della Provincia,
un Cappellano,
un Medico-chirurgo.
28. Lo Stato maggiore di una legione sarà formato da
un Colonnello, Capo di legione;
un Tenente-colonnello,
un Quartier mastro Capitano,
un Tamburo maggiore,
un Sergente zappatore,
un Caporale zappatore,
otto Zappatori.
29. Lo Stato maggiore di un battaglione sarà formato da
un Comandante di battaglione, Maggiore,
un Aiutante maggiore,
un Aiutante sergente,
un Portabandiera sottotenente,
un Caporale tamburo,
un Armaiuolo sergente.
30. In ogni Compagnia vi saranno
un Capitano,
un Tenente,
due Sottotenenti,
un Sergente maggiore,
quattro Sergenti,
otto Caporali,
un Tamburo.
31. I capitani, tenenti e sottotenenti saranno nominati dagl’individui componenti la compagnia.
38. I capitani, tenenti e sottotenenti nomineranno i sergenti e caporali delle rispettive compagnie.
33. Il Comandante di battaglione, maggiore, l’Aiutante sergente, il Portabandiera sottotenente saranno nominati dagli ufficiali delle compagnie formanti il battaglione.
34. Il Comandante di legione, colonnello, ed il tenente-colonnello saranno nominati dai Comandanti dei battaglioni e dagli ufficiali tutti dei battaglioni che compongono la legione.
35. Il Comandante in capo della Provincia è nominato dal Governo sopra terna proposta dalla Ufficialità. Il Comandante in secondo, gli ufficiali aiutanti, il cappellano ed il medico chirurgo dello Stato maggiore sono nominati dagli ufficiali tutti delle legioni e dei battaglioni in cui trovasi ripartita la Guardia nazionale della Provincia.
Il Capo dello Stato maggiore e tutto il personale del suo Ufficio vengono nominati dal Governo, sono stabili e possono ottenere un annuo onorario.
36. A cagione delle particolari incombenze disimpegnate dai quartier-mastri,
aiutanti maggiori,
sergenti maggiori,
e della specialità di quelle dei tamburi maggiori,
tamburi,
zappatori di ogni grado,
armaiuoli sergenti,
verrà a tutti i summenzionati corrisposto uno stipendio da determinarsi in correlazione all’incombenza.
37. I suddetti poi vengono nominati come segue:
i quartier mastri dagli ufficiali tutti della rispettiva legione;
gli aiutanti maggiori dagli ufficiali tutti del rispettivo battaglione;
i sergenti maggiori dagli ufficiali tutti della rispettiva compagnia.
Gli armaiuoli sergenti saranno pagati a fattura e nominati dagli ufficiali del battaglione.
38. Ogni battaglione avrà un medico-chirurgo di servizio nominato dagli ufficiali del battaglione.
39. Tutte le nomine, nessuna eccettuata, avranno luogo col medesimo metodo, cioè:
i nomi dei candidati saranno raccolti mediante scheda secreta scritta da cadaun elettore;
la scelta fra i candidati ossia la nomina definitiva avrà luogo mediante scrutinio secreto ed a maggioranza assoluta di voti;
dopo due scrutinii, senza che si ottenga la maggioranza assoluta, si procederà ad una votazione comparativa fra i due che avranno ottenuto un maggior numero di voti.
Concorrono alla votazione tutte le guardie nazionali che all’epoca delle elezioni prestano servizio effettivo.
I nominati rimarranno in carica anche nel caso che essi cambiassero di domicilio ed uscissero dal rione o dalla parrocchia.
40. Le nomine avranno principio col giorno 22 marzo.
41. In quel giorno i capitani riuniranno le compagnie per la nomina degli ufficiali delle stesse.
Il 24 i capitani nuovamente eletti riuniranno i nuovi ufficiali delle compagnie per nominare i sergenti e caporali.
Il 26 i maggiori del battaglioni riuniranno i nuovi ufficiali delle compagnie del loro battaglione per nominare i nuovi maggiori, gli aiutanti sergenti ed i sottotenenti portabandiere.
Il 28 i capi di legione riuniranno i nuovi comandanti ed ufficiali di battaglione per la nomina dei nuovi capi di legione e tenenti-colonnelli.
Il 31 il Comandante in capo della Provincia riunirà tutti i nuovi comandanti ed ufficiali delle legioni o dei battaglioni della Provincia per la proposizione del nuovo Comandante in capo della Provincia e per la nomina del Comandante in secondo, degli aiutanti ufficiali, del cappellano e del medico-chirurgo di Stato maggiore.
42. Gli ufficiali, bassufficiali e guardie semplici che godono di un emolumento non hanno diritto a votare.
43. Qualora per nomina a gradi superiori, rinuncie volontarie od altri motivi, risultassero dei vuoti nel numero degli ufficiali di ogni grado e dei bassufficiali delle compagnie, questi dovranno essere riempiti mediante nuove nomine da eseguirsi entro i primi quindici giorni di aprile.
44. Queste nomine suppletorie avranno luogo nel seguente ordine:
il 4 aprile i comandanti ed ufficiali dei battaglioni si riuniranno per nominare alle vacanze che fossero risultate nei posti di ufficiali superiori nella legione per nomine allo Stato maggiore della Provincia;
il 7 aprile gli ufficiali di ciascuna compagnia si riuniranno per nominare alle vacanze accadute né posti degli ufficiali superiori dei battaglioni per nomine a gradi superiori;
il 10 aprile si riuniranno le compagnie a fine di nominare ai posti resi vacanti nel ruolo degli ufficiali delle medesime per nomine a gradi superiori;
il 14 aprile finalmente si procederà dagli ufficiali, osservate le regole sopra indicate, alle nomine di quei posti di ufficiali, bassufficiali e comuni occupanti posti retribuiti pei quali si verificassero delle vacanze.
45 Le adunanze per fare le nomine saranno sempre presiedute dall’ufficiale di grado superiore fra gl’intervenuti. Questi sceglierà altro dei presenti per fare le funzioni di segretario dell’adunanza e redigere il processo verbale delle operazioni che avranno luogo e delle nomine effettuate, e sceglierà altri tre individui per esercitare l’ufficio di scrutatori, cioè spogliare le schede e raccogliere i voti degli scrutinii per poscia contarli.
46. Il processo verbale dell’adunanza dovrà essere firmato dal presidente, dal segretario, dagli scrutatori e dai due più anziani d’età fra gli altri intervenuti.
47. Gli ufficiali aiutanti dello Stato maggiore di Provincia rimarranno in carica la prima volta per tre anni. Il rinnovamento si effettuerà per turno mediante estrazione a sorte dei nomi degli individui che devono uscire, per modo che l’intiero rinnovamento sia compito dopo il sesto anno.
48. In massima tutti gli ufficiali, dal sotto-tenente sino al Comandante in secondo di Provincia, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati indefinitamente.
Il Comandante in capo della Provincia sarà nominato di tre in tre anni, e non potrà essere rieletto due volte consecutive.
49. Tutti i nominati a posti retribuiti, così ufficiali come subalterni, egualmente che i sergenti e caporali delle compagnie, sono eletti per tre anni e sono rieleggibili a tempo indeterminato.
50. Le elezioni, regolarmente fatte, sono irrevocabili.

ORDINE DEL SERVIZIO

51. Il servizio della Guardia nazionale verrà ordinato dal Comando dello Stato maggiore provinciale.
52. Possono gli ufficiali che rappresentano il Comando dello Stato maggiore nei Comuni ordinare il servizio della Guardia nazionale quando sono a ciò richiesti dall’Autorità comunale.
53. Occorrendo all’Autorità militare la cooperazione della Guardia nazionale in via d’urgenza, dovrà rivolgersi all’Autorità
comunale ove tale urgenza si manifesta, e prendere con essa gli opportuni concerti onde ottenere tale cooperazione.

AMMINISTRAZIONE

54. Le spese occorrevoli per l’andamento della Guardia nazionale si dividono in tre categorie.
Nella prima si comprende la spesa di uniforme, d’armamento e suoi accessorii per le guardie nazionali in servizio effettivo. Queste spese sono a carico dell’individuo.
Nella seconda sono comprese le spese per affitto dei locali, loro ammobigliamenti e manutenzione, lumi, legna da fuoco, e spese per oggetti e personale di cancelleria nei singoli Comuni. Queste saranno sostenute dai rispettivi Comuni.
Le spese per eguali cause concernenti lo Stato maggiore della Provincia saranno ripartite in eguali tangenti fra le compagnie della Provincia stessa, e pagate dai Comuni la cui popolazione forma la compagnia, in proporzione della rispettiva forza somministrata alla medesima.
Nella terza sono comprese le spese per l’armamento delle guardie nazionali che, quantunque dispensate dal servizio ordinario, pure entrano nei quadri della compagnia, giusta l’articolo 6; le spese per l’uniforme di queste guardie nel caso che le compagnie vengano completate e mobilizzate; le spese per le munizioni di tutte le guardie nazionali; le spese per le armi speciali, gli emolumenti per le piazze retribuite. Tutte queste spese saranno a carico dello Stato.
55. Ogni battaglione della Guardia nazionale avrà un Consiglio d’amministrazione composto.
del Comandante del battaglione, f. f.
di presidente,
un capitano,
un tenente,
un sottotenente,
un sergente,
un caporale,
una guardia semplice.
Questi ultimi tre dovranno saper leggere e scrivere ed aver compiuti gli anni venti cinque di età.
A questo Consiglio verrà aggiunto un sergente maggiore, che però non avrà voce deliberativa.
56. Nei luoghi ove si troveranno riunite una o più legioni, invece del Consiglio di amministrazione per battaglione, vi sarà un Consiglio d’amministrazione per cadauna legione.
57. Il Consiglio d’amministrazione di una legione sarà composto:
del tenente-colonnello, f. f. di presidente,
dei tre comandanti dei battaglioni,
d’un capitano,
d’un tenente,
d’un sottotenente,
d’un sergente,
d’un caporale,
di due guardie semplici.
Questi ultimi quattro dovranno saper leggere e scrivere ed avere compiuta l’età di anni venticinque.
A questo Consiglio verrà aggiunto il quartier-mastro della legione, che però non avrà voce deliberativa.
58. I comandanti di legione nomineranno gl’individui che dovranno formar parte dei Consigli d’amministrazione, sia della legione, sia dei battaglioni che la compongono.
59. Tanto i Consigli d’amministrazione delle legioni quanto quelli dei battaglioni dovranno presentare i conti preventivi e consuntivi delle spese, incombenti sia allo Stato sia ai Comuni, alle Autorità competenti nei modi e tempi che verranno determinati con speciali separati Regolamenti.
60. Per l’ordinaria amministrazione i mandati saranno firmati:
per le legioni, dal tenente-colonnello e dal quartier-mastro;
pei battaglioni, dal comandante del battaglione e dal sergente maggiore alla cui compagnia il conto si riferisce.

DELLE PENE E DISCIPLINE

61. I capiposti potranno infliggere alle guardie nazionali di servizio le seguenti punizioni:
1° una fazione fuori di torno, da farsi da quella guardia nazionale che avesse mancato all’appello o si sarà allontanata dal posto senza permesso;
2º la detenzione nella camera di reclusione del posto, sino allo smontare della guardia, contro quella guardia nazionale di servizio che siasi ridotta in istato di ubbriachezza o resa colpevole di strepito, ingiurie, violenze, vie di fatto e provocazione al disordine; e ciò senza pregiudizio del rinvio davanti al Consiglio di disciplina, se il fatto merita punizione più grave.
62. Se una guardia nazionale, un caporale o un sergente avranno mancato al servizio, saranno obbligati di montare una guardia fuori di torno indipendentemente dal servizio che, regolarmente comandato, sono essi tenuti di compiere.
63. I comandanti di battaglione potranno punire gli ufficiali pagati loro subordi nati, siccome ogni altro individuo pagato, con gli arresti semplici sino a due giorni; e potranno infliggere alle guardie, ai caporali, ai sergenti ed ufficiali l’ammonizione, senza pregiudizio del rinvio al Consiglio di disciplina.
64. I capitani comandanti le compagnie non unite in battaglioni potranno egualmente ammonire le guardie, i caporali, i sergenti, sergenti maggiori ed ufficiali, senza pregiudizio del rinvio al Consiglio di disciplina.
65. I tamburi maggiori e tamburi potranno essere puniti colla prigione fino a tre giorni dai capitani, fino agli otto dai comandanti di battaglione, e fino ai quindici dai comandanti di legione.
66. I Consigli di disciplina potranno nei casi qui appresso previsti infliggere le seguenti punizioni:
1° l’ammonizione,
2º l’arresto non maggiore di tre giorni,
3° l’ammonizione posta all’ordine,
4° la prigione non maggiore di tre giorni,
5° la privazione del grado.
Quando nei Comuni ai quali si estende la giurisdizione del Consiglio di disciplina non vi sia né prigione né locale che ne possa tener luogo, il Consiglio potrà commutare la pena in un’ammenda ragguagliata a due lire, moneta legale, per ogni giorno della pena applicata.
67. Sarà punito coll’ammonizione l’ufficiale che avrà commessa un’infrazione ancorché lieve alle regole del servizio.
68. Sarà punito coll’ammonizione posta all’ordine l’ufficiale che, essendo di servizio od in uniforme, terrà una condotta atta a recare danno alla disciplina della Guardia nazionale od all’ordine pubblico.
69. Sarà punito cogli arresti o colla prigione, secondo la gravità dei casi, ogni ufficiale che essendo di servizio si sarà fatto colpevole
1° d’inobbedienza e d’insubordinazione;
2° di mancanza di rispetto, espressioni offensive od insulti verso ufficiali di grado superiore;
3° di qualunque detto oltraggioso verso il subalterno, e di qualunque abuso di autorità;
4° di qualunque mancanza ad un servizio comandato;
5° di qualunque infrazione alle regole del servizio.
70. Le pene dell’ammonizione, degli arresti o della prigione potranno essere applicate nei medesimi casi sopra contemplati, e secondo le circostanze, ai sergenti, caporali e guardie semplici.
71. Potrà essere punito della prigione per un tempo non maggiore di due, ed in caso di recidiva non maggiore di tre giorni, ogni sergente, caporale o guardia semplice
1° che siasi reso colpevole d’inobbedienza od insubordinazione, o che abbia per la seconda volta ricusato un servizio di ordine e di sicurezza;
2º che essendo di servizio si troverà in istato di ubbriachezza o terrà una condotta che arrechi pregiudizio alla disciplina della Guardia nazionale od all’ordine pubblico;
3º che essendo di servizio avrà abbandonate le armi o il posto prima di esserne rilevato.
72. Sarà privato del grado ogni ufficiale, sergente o caporale che, dopo avere subita una punizione per decisione del Consiglio di disciplina e prima che sia passata un’epoca minore di un anno, si rendesse colpevole di un’altra mancanza che porti la pena della detenzione.
73. Potrà essere parimenti privato del suo grado, oltre la prigionia come sopra contemplata, ogni ufficiale, sergente o caporale che abbandonerà il posto prima di esserne rilevato.
74. Qualunque ufficiale, sergente o caporale privato del suo grado non potrà nuovamente ottenerlo che alle prossime elezioni.
75. La guardia nazionale prevenuta di avere venduto a suo profitto gli effetti di proprietà dello Stato o del Comune che le vennero affidati sarà tradotta davanti al Tribunale ordinario competente per esservi giudicata.
76. Allora quando una guardia nazionale chiamata al servizio si ricusa al medesimo col non presentarsi deve essere sottoposta al competente Consiglio di disciplina.
La prima mancanza sarà punita con una ammonizione, un giorno di arresto e la multa di una lira, moneta legale.
La seconda sarà punita con una ammonizione all’ordine, due giorni di arresto e la multa di lire tre come sopra.
La terza simile mancanza, quando le tre consecutive si verifichino in un periodo di tempo minore di un anno, sarà punita mediante condanna alla prigionia, non maggiore di dieci giorni né minore di cinque, e ad una multa non minore di cinque né maggiore di lire quindici come sopra.
In caso di nuova recidiva, la prigionia non sarà minore di dieci giorni né maggiore dei venti, e la multa non minore di quindici né maggiore di lire cinquanta.
77. Per le assenze dal servizio saranno da osservarsi le seguenti norme generali.
Coloro che per malattia non potessero prestare servizio dovranno prevenirne il rispettivo capitano mediante sollecita produzione allo stesso di regolare certificato medico.
Sarà obbligo del capitano ordinare la verificazione del fatto. I capitani delle compagnie potranno accordare delle dispense temporanee dal servizio quando siano domandate specialmente per assenze in causa di altri pubblici servizi; ma ciò sempre mediante produzione di regolari documenti, da sottomettersi in seguito ai competenti Consigli di disciplina.
Le assenze comprovate saranno bastante motivo di dispensa temporanea. Ma qualora l’assenza non oltrepassi i dieci giorni, la guardia supplirà al suo ritorno al servizio che avrebbe dovuto prestare nel tempo della sua assenza.
78. Qualunque capo di corpo, di posto o di distaccamento, il quale ricuserà obbedire ad una requisitoria dell’Autorità o del funzionario cui è attribuito il diritto di richiedere l’assistenza della Guardia nazionale, o che avrà agito senza tale requisitoria e fuori dei casi preveduti dalla legge, sarà immediatamente tradotto innanzi al Tribunale ordinario competente, che nel silenzio delle leggi ordinarie procederà secondo le leggi militari.
La procedura porterà con sé la sospensione dal grado, e la condanna verrà accompagnata dalla perdita del grado medesimo.
79. Tutte le ammende come sopra comminate dovranno nel caso della loro applicazione essere versate nella cassa del Comune nel cui circondario ha domicilio l’individuo obbligato a soddisfarle. L’esazione delle stesse avrà luogo, ove occorra, coi privilegi medesimi con cui sono esatte le imposte dello Stato.
Questa medesima regola sarà applicata anche alle altre ammende che potessero in altri articoli del presente Regolamento essere prescritte.

DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

80. Verrà istituito un Consiglio di disciplina
1° per ogni battaglione;
2° in ogni Comune ove esistessero una o più compagnie non riunite in battaglione;
3° in ogni compagnia che risultasse formata da guardie nazionali di diversi Comuni.
81. Nei Comuni ove si troveranno una o più legioni vi sarà un Consiglio superiore di disciplina per giudicare gli ufficiali superiori di legione e gli ufficiali di Stato maggiore non soggetti ai Consigli di disciplina di cui sopra.
82. Il Consiglio di disciplina della Guardia nazionale di un Comune avente una o più compagnie non riunite in battaglione, e quello di una compagnia formata da guardie nazionali di diversi Comuni sarà composto come segue:
un capitano, f. f. di presidente,
un sottotenente,
un sergente,
un caporale,
una guardia semplice.
83. Il Consiglio di disciplina di un battaglione sarà composto come segue:
il comandante del battaglione, f. f di presidente,
un capitano,
un sottotenente,
un sergente,
un caporale,
due guardie semplici.
84. Il Consiglio superiore di disciplina sarà composto come segue:
un comandante di legione, f. f. di presidente,
due comandanti di battaglione,
due capitani,
due sottotenenti.
85. Quando una compagnia sarà compo sta di guardie nazionali di più Comuni, il Consiglio di disciplina risiederà nel Comune capoluogo ovvero in quello di maggior popolazione.
86. Quando il prevenuto fosse un ufficiale, due ufficiali del medesimo grado avranno parte nel Consiglio di disciplina, e prenderanno il posto degli ultimi due membri dello stesso.
Se nel Comune non si trovassero due ufficiali del grado del prevenuto, il presidente del Consiglio di disciplina supplirà alla mancanza seguendo le norme che verranno indicate all’articolo 92.
87. In ogni Consiglio di disciplina di un battaglione l’ufficio di relatore sarà disimpegnato da un capitano, e quello di segretario da un sottotenente.
Il Consiglio di disciplina di un Comune avente una o più compagnie non riunite in battaglione, e quello di una compagnia formata da guardie nazionali di più Comuni avranno un sottotenente per relatore ed un sergente per segretario.
Nei Consigli superiori di disciplina un comandante di battaglione sarà relatore, ed un capitano il segretario del Consiglio.
88. I Comandanti in capo di Provincia sceglieranno l’ufficiale relatore ed il segretario in una lista di tre candidati proposti dal Capo dello Stato maggiore pei Consigli superiori e dal Comandante del battaglione pel Consiglio di battaglione. Se non esiste il battaglione, la proposta dei candidati medesimi verrà fatta dal capitano più anziano.
89. Sul rapporto dei capi dei Corpi, il Comandante in capo la Provincia potrà rimuovere tanto i relatori quanto i segretarii; in tal caso si procederà all’immediata loro sostituzione, seguendo il metodo che sarà enunciato all’articolo 92.
90. I Consigli di disciplina sono permanenti. Non potranno pronunciare un giudizio se non quando cinque membri almeno pei Consigli superiori o di battaglione, e tre membri almeno pei Consigli di compagnia si troveranno riuniti.
91. I membri del Consiglio saranno rinnovati ogni anno, eccettuato quando non vi fossero altri ufficiali del grado stabilito per surrogarli.
92. Il Comandante in capo della Provincia, assistito dal comandante del battaglione ovvero dal capitano più anziano, se le compagnie non sono riunite in battaglione, formerà dalla matricola di servizio ordinario una tabella generale per gradi e per età di tutti gli ufficiali, sergenti e caporali, la cui età sarà maggiore d’anni venticinque; ed in numero doppio di guardie semplici del battaglione e delle compagnie del Comune o della compagnia formata dalle guardie nazionali di più Comuni. Le guardie sem plici verranno estratte a sorte fra quelle che hanno egualmente un’età maggiore di anni venticinque.
La sorte deciderà l’ordine in cui ognuno dovrà essere inscritto sull’enunciata tabella, sempre però conservato l’ordine del rango militare.
Queste tabelle dovranno essere ordinate dal 1° al 15 maggio di ogni anno. Firmate dal Comandante in capo della Provincia e dal comandante del battaglione o dal capitano anziano, verranno depositate nei luoghi ove devono tenersi le adunanze dei Consigli di disciplina.
93. Pel Consiglio superiore di disciplina la tabella sarà formata a diligenza del Comandante in capo della Provincia, assistito dal capo dello Stato maggiore, per metà di uffiziali dello Stato maggiore generale e per metà d’uffiziali degli Stati maggiori dei battaglioni uniti tutti ad un egual numero di capitani, disposti nell’ordine suespresso.
94. I giudici di ciascun grado, siccome le guardie semplici, saranno successivamente scelti secondo l’ordine della loro iscrizione nella tabella.
95. Ogni ufficiale, sergente o caporale ed ogni guardia semplice che per due volte sia condannato dal Consiglio di disciplina, ovvero una sola volta dai Tribunali ordinarii, sarà cancellato dalla tabella sino a nuova nomina.
96. Qualunque reclamo per essere reintegrato nella tabella ovvero perché alcuno ne sia cancellato dovrà essere sottoposto al competente Consiglio di disciplina.

PROCEDURA NEI GIUDIZI

97. Al Consiglio di disciplina verranno rassegnati dai comandanti di corpo tutti i rapporti, processi verbali o reclami compro vanti i fatti che possono dar luogo ad un giudicato dello stesso.
98. I reclami, rapporti ed i processi verbali saranno diretti all’ufficiale relatore, il quale farà citare il prevenuto alla seduta prossima del Consiglio.
Il segretario registrerà le carte suddette.
La citazione sarà recata al domicilio dell’imputato da un’ordinanza addetta al Consiglio di disciplina, alla quale si presterà piena fede per la consegna.
99. I rapporti, processi verbali o reclami comprovanti i fatti che darebbero luogo a trarre in giudizio davanti il Consiglio di disciplina il comandante della Guardia nazionale di un Comune o di un battaglione saranno consegnati all’Autorità comunale, che per mezzo dell’Amministratore governativo della Provincia li farà pervenire al Comandante in capo della Guardia nazionale della Provincia stessa.
Questo dovrà immediatamente procedere alla convocazione del Consiglio di disciplina secondo i metodi indicati.
100. Il presidente del Consiglio di disciplina convocherà i membri dello stesso ogni qual volta ne sarà fatta domanda dall’ufficiale relatore, o per l’urgenza degli affari da decidersi.
101. Allora quando un membro del Consiglio di disciplina non intervenga alla seduta cui fu invitato, se non potrà giustificare l’assenza mediante valevole motivo, sarà condannato ad un’ammenda di lire cinque, moneta legale, dal Consiglio stesso, e sarà supplite da quell’ufficiale, sergente, caporale o guardia semplice che secondo la tabella dovrà essere chiamato immediatamente dopo di lui.
102. Il citato dovrà comparire personalmente, e potrà farsi assistere da un difensore.
103. Se il prevenuto non comparirà nel giorno e nell’ora indicati nella citazione, sarà giudicato in contumacia.
L’appello dal giudizio in contumacia dovrà essere interposto nel termine di tre giorni dalla notificazione della sentenza.
L’atto di appello potrà essere eseguito con una dichiarazione scritta sotto la notificazione.


104. Essendo interposto l’appello, il prevenuto sarà nuovamente citato a comparire alla prossima seduta del Consiglio. In caso di nuova contumacia, il giudizio proferito sarà definitivo.
105. L’istruzione di ogni causa innanzi ad un Consiglio di disciplina sarà pubblica sotto pena di nullità.
106. Il mantenere l’ordine nelle sedute apparterrà al presidente, il quale potrà far espellere od arrestare chiunque lo turbasse, ed occorrendo sospendere la seduta e rimetterla ad altro giorno.
107. I dibattimenti innanzi al Consiglio hanno luogo nell’ordine seguente.
Il presidente verifica la presenza dei membri del Consiglio voluta dai Regolamenti.
Il segretario chiama la causa.
Se il prevenuto fa eccezione di incompetenza del Consiglio di disciplina, questo statuirà prima di tutto sulla sua competenza.
Se l’eccezione viene ammessa, il prevenuto viene rimandato innanzi chi di ragione.
Se il prevenuto rifiuta alcuno dei giudici, il Consiglio stabilirà. Essendo ammesso il rifiuto, il presidente passa a completare il Consiglio nel modo indicato ove si parlò delle assenze di alcuno dei membri dello stesso. Quando ciò non fosse possibile, la causa viene rimessa alla prossima seduta.
Il segretario passa quindi a leggere l’atto di accusa e tutti gli atti di prova.
Saranno uditi i testimoni a carico e quelli a scarico dell’accusato, se ve ne sono.
L’incolpato o il suo difensore pronuncierà la difesa.
Il relatore riepilogherà la causa e darà le sue conclusioni.
Il prevenuto o il suo difensore repliche ranno le loro osservazioni.
Ciò fatto, il Consiglio delibererà in secreto e senza il relatore; e quindi il presidente pronuncierà la sentenza.
108. I mandati di esecuzione dei giudizi dei Consigli di disciplina saranno equiparati a quelli dei Tribunali ordinarii.
109. I giudizi dei Consigli di disciplina sono definitivi e non vanno soggetti ad appello, salvo il ricorso per l’incompetenza od illegalità di atti, ovvero per violazione di legge, da farsi nel termine di tre giorni dopo la notifica della sentenza innanzi al Consiglio superiore di disciplina esistente nella Provincia.
110. Tutti gli atti relativi ai Consigli di disciplina saranno esenti da ogni spesa di bollo o tassa di qualunque genere.

ATTIVAZIONE DELLA RISERVA

111. La guardia nazionale dispensata non potrà essere chiamata in attività che in conseguenza di una decisione speciale emanata dall’Autorità competente.
112. Nel caso di attivazione totale o parziale della riserva, avrà questa luogo a seconda dei quadri già stabiliti, formando la medesima parte delle compagnie, dei battaglioni e delle legioni unitamente alla Guardia nazionale attiva.

MOBILIZZAZIONE DELLA GUARDIA NAZIONALE

112. Ogni qualvolta la Guardia nazionale dovrà essere mobilizzata si osserveranno le seguenti norme:
1° formeranno parte della guardia nazionale mobile i soli individui compresi tra gli anni venti e gli anni quaranta compiuti;
2° saranno questi divisi in tre classi come segue:
nella I quelli dai 20 ai 25;
nella II quelli dai 25 ai 30;
nella III quelli dai 30 ai 40.
114. Queste classi saranno chiamate su cessivamente secondo l’ordine nel quale sono disposte, cioè:
per la prima la classe I;
poscia la classe . . . . . II;
per ultimo la classe . . III.
115. Con apposite disposizioni verranno indicati i casi pei quali saranno accordate temporanee esenzioni dal servizio nella parte mobilizzata della Guardia nazionale.
116. Allorquando la Guardia nazionale è mobilizzata ed unita all’Esercito diviene subordinata al Ministero della guerra e soggetta alle regole e discipline militari.

ARMAMENTO, UNIFORME E ARMI SPECIALI

117. Appositi Regolamenti determineranno quanto si riferisce all’armamento ed uniforme della Guardia nazionale, siccome all’organizzazione delle armi speciali nella medesima, cioè:
cavalleria,
carabinieri,
artiglieria.

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