Legge 8 giugno 1925 n.866 “Ordinamento dell’alto comando dell’esercito”
(GURI n. 139, 17 giugno 1925)
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Del capo di Stato maggiore generale
Art. 1. La carica di capo di Stato maggiore generale può essere ricoperta esclusivamente da ufficiale che rivesta il grado di maresciallo d’Italia, di generale d’esercito o di generale d’armata.
Egli è nominato con decreto reale, udito il consiglio dei ministri.
Art. 2. Il capo di Stato maggiore generale, per quanto riguarda, nell’ambito delle sue attribuzioni, l’esecuzione delle deliberazioni della Commissione suprema di difesa, e per le eventuali operazioni di guerra, è alla diretta dipendenza del presidente del Consiglio. E perciò egli concreta gli studi e le disposizioni necessarie per la coordinazione della organizzazione difensiva dello stato, ed i piani di guerra, dando ai capi di Stato maggiore della regia marina e della regia aeronautica le direttive di massima per il concorso della regia marina e della regia aeronautica nel raggiungimento di obiettivi comuni.
Il capo di Stato maggiore generale dipende invece dal ministro della Guerra per quanto riguarda il regio esercito. E perciò egli presiede in tempo di pace alla preparazione alla guerra dei quadri, delle truppe e dei relativi mezzi.
Esercita l’alta azione ispettiva sulle truppe e dei relativi mezzi.
Egli deve essere consultato dal ministro sulle principali questioni relative alla destinazione degli ufficiali generali e sulle questioni di massima riflettenti avanzamento, stato e governo disciplinare dei quadri dell’esercito.
Il capo di Stato maggiore generale, pertanto, in dipendenza di tali attribuzioni:
a) stabilisce i concetti fondamentali in basi ai quali deve essere informata la preparazione alla guerra e comunica fin dal tempo di pace alle autorità interessate le direttive generali per l’organizzazione dei comandanti delle grandi unità durante il periodo della mobilitazione e della radunata, e all’inizio delle operazioni;
b) determina la formazione di guerra dell’esercito e i criteri in base ai quali debbono essere effettuati gli studi e i provvedimenti esecutivi per la mobilitazione delle truppe, la predisposizione dei materiali, l’organizzazione dei servizi;
c) predispone l’impiego degli ufficiali in bilancio, stabilisce le esercitazioni;
d) in relazione ai fondi stanziati in bilancio, stabilisce le esercitazioni annuali, comprese quelle combinate fra esercito, marina e aeronautica, sempre quando l’azione della flotta o delle forze aeree non rappresenti che il necessario concorso alle operazioni delle forze di terra. Investe caso per caso dell’alta direzione delle esercitazioni, qualora non l’assuma egli stesso, altro ufficiale generale.
Art. 3. Sono comprese più particolarmente nelle attribuzioni del capo di Stato maggiore generale:
a) la compilazione degli studi riflettenti la sistemazione difensiva del territorio e le eventuali operazioni di guerra;
b) la compilazione dei documenti relativi alla formazione di guerra, alla mobilitazione, alla radunata dell’esercito ed all’impianto e al funzionamento dei servizi;
c) la predisposizione, con il concorso delle autorità interessate, per la protezione delle vie di comunicazione e le loro eventuali interruzioni, e per la vigilanza e la protezione costiera ed antiaerea;
d) lo studio delle questioni relative all’addestramento dell’esercito;
e) lo studio della regolamentazione tattica, nonché gli studi e le pubblicazioni storico-militari;
f) gli studi di massima relativi al reclutamento e all’ordinamento del regio esercito e alla circoscrizione territoriale;
g) gli studi e le questioni di massima relativi all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi in tempo di pace;
h) le disposizioni relative al reclutamento ed all’impiego degli ufficiali di Stato maggiore.
Il capo di Stato maggiore generale propone infine al ministro per la Guerra la ripartizione delle somme inscritte nel bilancio a seconda delle necessità.
Art. 4. Il capo di Stato maggiore generale deve essere tenuto al corrente della situazione politica, per tutto quanto possa interessare l’esercizio delle sue attribuzioni.
Art. 5. Il capo di Stato maggiore generale deve essere tenuto al corrente della situazione politica e militare delle colonie, e deve essere chiamato a dare parere sulle più importanti questioni relative all’organizzazione delle truppe coloniali e alla difesa delle colonie.
Egli dovrà inoltre essere informato e consultato circa le operazioni militari coloniali che per la loro importanza richiedano o lascino presumere la partecipazione di reparti e mezzi metropolitani.
Dette questioni gli saranno segnalate dal ministro competente pel tramite del ministro per la Guerra.
Art. 6. Ogni qualvolta il governo o il ministro per la Guerra convochino commissioni straordinari per lo studio di questioni interessanti la preparazione della nazione alla guerra, faranno parte di esse il capo di Stato maggiore generale e le persone da lui designate a titolo consultivo.
Il capo di Stato maggiore generale fa parte, con voto consultivo, del comitato deliberativo della commissione suprema di difesa.
Art. 7. Per l’esercizio delle sue funzioni il capo di Stato maggiore generale ha alla sua dipendenza:
a) gli ufficiali di Stato maggiore generale;
b) il sottocapo di Stato maggiore generale;
c) i generali a disposizione per le varie armi.
Egli potrà inoltre valersi dell’opera degli altri membri del consigli dell’esercito, di cui al successivo art. 11, per quegli altri incarichi che credesse di affidare loro.
Per l’esecuzione degli studi e l’emanazione delle disposizioni inerenti alle sue attribuzioni, il capo di Stato maggiore generale dispone dello Stato maggiore del regio esercito.
Art. 8. Sono posti sotto l’alta direzione del capo di Stato maggiore generale, la scuola di guerra, le altre scuole e accademie militari, per l’indirizzo e il coordinamento degli studi e delle esercitazioni, nonché l’istituto geografico militare per quanto riguarda l’indirizzo dei lavori che vi si compiono.
Art. 9. Il capo di Stato maggiore generale in tempo di guerra esercita le attribuzioni stabilite per la sua carica dal regolamento sul servizio in guerra.
Egli lascia presso il ministero della Guerra gli organismi necessari a provvedere alla continuità d’indirizzo delle funzioni territoriali dello Stato maggiore del regio esercito.
Del Sottocapo di Stato maggiore generale
Art. 10. Il sottocapo di Stato maggiore generale coadiuva il capo di Stato maggiore generale nel disimpegno delle sue attribuzioni e compie gli speciali incarichi, relativi a tali attribuzioni, che gli vengono affidati dal capo di Stato maggiore generale.
Sostituisce il capo di Stato maggiore generale in caso di assenza e di impedimento di questo e lo rappresenta per quanto riguarda l’esercito. Deve avere almeno il grado di generale di corpo d’armata e sarà nominato con decreto reale udito il consiglio dei ministri.
Del Consiglio dell’esercito
Art. 11. Il Consiglio dell’esercito si compone:
a) dal capo di Stato maggiore generale, presidente;
b) dei quattro generali comandanti designati d’armata;
c) di tre altri generali d’esercito, d’armata o di corpo d’armata;
d) dal sottocapo di Stato maggiore generale.
Gli ufficiali generali di cui alla lettera c) sono nominati per decreto reale su proposta del ministro per la Guerra alla fine di ogni anno e durano in carica per l’anno successivo. Essi possono essere riconfermati.
Al Consiglio dell’esercito è addetto un ufficio di segreteria che sarà formato volta per volta con ufficiali dello Stato maggiore del regio esercito.
Art. 12. Il Consiglio dell’esercito è l’organo consultivo del capo di Stato maggiore generale sulle più importanti questioni relative all’organizzazione, al funzionamento, alla mobilitazione dell’esercito e alla difesa nazionale.
Art. 13. Indipendentemente dalla consulenza del Consiglio dell’esercito, il capo di Stato maggiore generale potrà consultare, per questioni di importanza eccezionale, i marescialli d’Italia ed il grande ammiraglio.
Art. 14. Ogni qualvolta debbansi trattare questioni attinenti alla difesa delle coste e al coordinamento della preparazione e dell’impiego delle forze di terra e di mare, o questioni attinenti ad ordinamenti militari che possano interessare contemporaneamente oltre il regio esercito, anche la regia marina e la regia aeronautica (o una di queste) il Consiglio dell’esercito si riunirà in assemblea plenaria col comitato degli ammiragli e col consiglio dell’aeronautica (o con quello solo interessato di tali consessi) per deliberazione presa di concerto tra i ministri interessati.
Per la trattazione di determinate questioni potranno di volta in volta essere chiamati a far parte del Consiglio dell’esercito, con voto consultivo, ufficiali del regio esercito, della regia marina e della regia aeronautica ed eventualmente funzionari di altri ministeri e personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.
Art. 15. Il Consiglio dell’esercito è convocato dal capo di Stato maggiore generale ogni volta egli reputi necessario averne il parere. Il capo di Stato maggiore generale stabilisce gli argomento da discutere e l’ordine dei lavori. Quando egli non possa intervenire alla seduta, la presidenza è assunta dal più elevato in grado o più anziano dei presenti.
Art. 16. Il Consiglio dell’esercito cessa di funzionare all’atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra.
Dei generali comandanti designati d’armata
Art. 17. Gli ufficiali comandanti designati d’armata in base alle direttive che ricevono dal capo di Stato maggiore generale eseguiscono gli studi e presiedono alle disposizioni per l’organizzazione delle difesa della zona loro assegnata e per la preparazione alla guerra delle rispettive armate.
Essi svolgono inoltre azione ispettiva sulla preparazione dei quadri e delle truppe delle grandi unità territoriali poste alla loro dipendenza, sull’efficienza dei servizi e sulle predisposizioni di mobilitazione delle unità stesse.
Disimpegnano inoltre quegli eventuali incarichi che sono loro affidati da ministro per la Guerra o dal capo di Stato maggiore generale.
Dello Stato maggiore del regio esercito
Art. 18. L’ordinamento dello Stato maggiore del regio esercito è stabilito con decreto reale su proposta del ministro per la Guerra, udito il capo di Stato maggiore generale.
Lo Stato maggiore del regio esercito è alle dirette dipendenze del capo di Stato maggiore generale per l’esecuzione delle funzioni di cui al precedente art. 7.
Art. 10. È abolito il regio decreto 11 gennaio 1923, n. 20, ed ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 giugno 1925.
VITTORIO EMANUELE.
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