Ordinamento dello Stato Civile del 1865

Regio Decreto n.° 2602 15 novembre 1865 per l’Ordinamento dello Stato Civile

(GURI n. 295, 17 novembre 1865)

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Vista la Legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice civile, ed a fare quelle altre disposizioni che sieno necessarie per la completa attuazione del medesimo;
Visto il Nostro Decreto del 25 giugno 1865, n.° 2558, col quale si mandò a pubblicare il Codice civile per tutte le Provincie del Regno;
Volendo provvedere al completo ordinamento dello stato civile;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

TITOLO I. DEGLI UFFICIALI DELLO STATO CIVILE E DELLE LORO ATTRIBUZIONI

Art. 1.
Il sindaco, o chi ne fa le veci, è l’ufficiale dello stato civile.
Egli può delegare le funzioni stesse ad un assessore o ad un consigliere comunale.
Per gli atti di nascita o di morte può anche delegare il segretario comunale.
La delegazione deve essere approvata dal procuratore del Re.
Art. 2.
L’atto di delegazione deve farsi in doppio originale, e da esso deve risultare l’accettazione della delegazione quando non si tratta del segretario comunale, o di colui che fa le veci del sindaco nei quartieri delle città, nelle borgate o frazioni di un comune.
Il procuratore del Re appone a ciascun originale la sua approvazione.
Uno degli originali viene depositato nella cancelleria del tribunale, e l’altro negli archivi comunali per essere conservati tra gli atti dello stato civile.
Art. 3.
Quando le grandi città siano divise in quartieri, quando un comune di terraferma comprenda un’isola, ovvero quando una borgata o frazione di comune non possa per ostacoli naturali avere facili comunicazioni col capo-luogo, o concorrano circostanze gravi, possono istituirsi in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di comune altri uffici di stato civile, mediante decreto del ministro di grazia e giustizia.
Gli uffici di stato civile di uno stesso comune vengono di stinti con numero progressivo.
Le delegazioni in questi casi debbono essere fatte alla persona che in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di comune fa le veci del sindaco, od anche alla persona di un elettore, osservate le formalità stabilite dagli articoli precedenti.
Art. 4.
La delegazione non ispoglia il sindaco della sua qualità legale di ufficiale dello stato civile; egli o chi ne fa le veci può sempre ricevere gli atti, anche indipendentemente dal caso di assenza o d’impedimento del delegato.
Art. 5.
La delegazione dura finché non sia rivocata con altro atto del sindaco, o finché non siano trascorsi trenta giorni dalla notificazione fatta dal delegato al sindaco della sua rinunzia.
L’atto di rivocazione e quello di rinunzia sono depositati negli archivi comunali, e il sindaco ne spedisce copia autentica al procuratore del Re, per essere depositata nella cancelleria del tribunale.
Art. 6.
L’ufficiale dello stato civile è incaricato
1.° Di ricevere tutti gli atti concernenti lo stato civile;
2.° Di custodire e conservare i registri e qualunque atto che vi si riferisca;
3. Di rilasciare gli estratti e i certificati negativi che concernono lo stato civile, e copia degli atti esistenti nel proprio ufficio e dei loro allegati quando provengono da estero Stato.
Art. 7.
L’ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti, nei quali esso o i suoi, parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale sino al secondo, intervengono come dichiaranti.
Art. 8.
I cancellieri dei tribunali ed ogni altro depositario degli originali dei registri suddetti possono rilasciare gli estratti e i certificati negativi, o copie degli atti da essi custoditi soltanto nei casi seguenti:
1.° Quando siano smarriti o siano stati distrutti i registri del comune nei quali erano gli atti di cui si chiede copia, o riguardo ai quali si domanda un certificato negativo;
2.° Quando nel registro esistente nell’uffizio comunale manchi l’atto che si trova nel registro corrispondente presso loro depositato;
3.° Quando l’atto esistente nel registro dell’uffizio comunale non sia conforme a quello depositato nella cancelleria del tribunale;
4.° Quando si richieda copia di qualcuno dei documenti allegati al doppio registro presso loro depositato, purché tali documenti provengano da paese estero.
I fatti accennati nei numeri 1 e 2 sono, occorrendo, accertati con certificato dell’ufficiale dello stato civile.
La difformità accennata nel numero 3 deve risultare dall’estratto rilasciato dall’ufficiale dello stato civile.
Art. 9.
Non ostante il disposto dall’articolo precedente, i cancellieri di tribunale e gli altri depositari degli originali dei registri possono attestare a piè degli estratti rilasciati dagli ufficiali dello stato civile la loro conformità coi registri da essi custoditi.
Art. 10.
Adempiono alle funzioni di ufficiale dello stato civile nei casi speciali determinati dalla legge
I regi agenti diplomatici e consolari e gli ufficiali che ne fanno le veci;
I commissari di marina sui bastimenti della regia marina, ed i capitani o patroni sui bastimenti di privata proprietà, o coloro che ne fanno le veci;
Gli impiegati specialmente designati dai regolamenti militari.
Art. 11.
Le autorità marittime cui saranno consegnati dai commissari di marina, dai capitani o patroni gli atti originali di nascita o di morte da essi ricevuti, e gli impiegati designati dai regolamenti militari debbono, come i regi agenti diplomatici, trasmettere gli atti loro consegnati o da loro ricevuti ai rispettivi
ministeri entro un termine non maggiore di tre mesi, affinché siano da questi fatti pervenire agli ufficiali indicati dall’articolo 368 del codice civile.
Art. 12.
Gli agenti diplomatici e consolari possono rilasciare le copie autentiche degli atti contenuti nei loro registri.
Art. 13.
Gli ufficiali dello stato civile si debbono conformare alle istruzioni che loro vengono date dal ministero di grazia e giustizia.
Essi sono sotto l’immediata e diretta vigilanza dei procuratori del Re, e debbono corrispondere coi medesimi per tutto ciò che riguarda lo stato civile.

TITOLO II. DELLE NORME GENERALI RELATIVE AI REGISTRI ED AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

Art. 14.
In ciascun ufficio di stato civile si debbono tenere i seguenti registri:
1° Di cittadinanza;
2.° Di nascita;
3.° Di matrimonio;
4.° Di morte.
Art. 15.
I registri debbono essere in tutto il regno conformi al modello annesso al presente regolamento.
Art. 16.
Il sindaco di ogni comune trasmette nell’ottobre di ciascun anno al presidente del tribunale i registri occorrenti per l’anno successivo perché siano vidimati.
Il presidente ha cura che i registri siano tosto vidimati e restituiti al sindaco entro i primi quindici giorni di dicembre.
Art. 17.
Gli atti dello stato civile iscritti sui registri debbono in margine e di contro alla prima linea portare un numero d’ordine progressivo, e sotto al numero il nome e cognome della persona cui l’atto si riferisce.
Art. 18.
Il primo atto che si riceve in un registro deve essere steso immediatamente dopo la menzione fatta dal presidente o dal giudice delegato del numero dei fogli di cui si compone il registro.
Gli altri atti sono stesi di seguito sul registro, senza alcuno spazio in bianco.
Qualora nell’atto una linea non rimanga scritta per intero, riga sarà alla d’inchiostro. presenza delle parti v. e dei testimonii coperta con una riga d’inchiostro.
Art. 19.
Qualunque quantità che si voglia esprimere con cifre numeriche sarà scritta in lettere per disteso come le date.
Art. 20.
I registri debbono essere scritti con carattere chiaro senza abbreviature, raschiature o parole sovrascritte ad altre, sia nella linea sia nello spazio intermedio alle linee.
Occorrendo di cancellare, variare od aggiungere una o più parole all’atto, l’ufficiale dello stato civile circonderà le parole che si vogliono cancellare con una linea per modo che le medesime possano in ogni tempo essere lette, noterà le variazioni od aggiunte a piè dell’atto per postilla, e dichiarerà il numero delle parole cancellate e delle postille fatte prima delle sottoscrizioni dei dichiaranti e dei testimoni.
Art. 21.
I due originali saranno sottoscritti contemporaneamente dalle parti, dai testimoni e dall’ufficiale dello stato civile.
La firma apposta dall’ufficiale dello stato civile chiude l’atto.
L’atto chiuso non può più essere variato.
Art. 22.
Quando la legge richiede in modo espresso l’intervento del segretario comunale, questo deve anche firmare l’atto ricevuto dopo l’ufficiale dello stato civile.
Art. 23.
L’ufficiale dello stato civile, quando riceve un atto, deve di chiarare la sua qualità.
Se egli non è il sindaco, deve anche enunciare se riceve l’atto per assenza o per impedimento di lui, ovvero se perdelegazione avuta, nel qual caso indicherà la data dell’atto di delegazione.
Art. 24.
Se dopo avere ricevuto una dichiarazione sopravvenga una causa qualunque che impedisca il compimento dell’atto, l’ufficiale dello stato civile deve fare menzione della causa per la quale l’atto rimane incompleto, e delle circostanze speciali del caso.
Art. 25.
I documenti, di cui occorre fare menzione nello stendere gli atti dello stato civile, debbono enunciarsi con precisione, indicandone la qualità, la data, l’autorità da cui emanarono, e quelle altre particolarità che secondo i casi valgono a bene designare il documento.
Art. 26.
La trascrizione degli atti sopra i registri dello stato civile si compie in due modi, o trascrivendo l’atto esattamente e perintero sopra ambidue i registri originali, oppure inserendo il medesimo nel volume degli allegati.
In questo secondo caso si fa constare l’inserzione con un processo verbale steso sopra ambidue i registri originali.
La trascrizione si opera nel primo degli accennati modi soltanto quando sia espressamente ordinata.
Art. 27.
La trascrizione può essere chiesta da un privato che vi abbia interesse o dall’autorità governativa per mezzo del procuratore del Re.
L’ufficiale dello stato civile farà in ogni caso constare da chi gli provenga la richiesta.
Art. 28.
Quando l’atto è scritto in lingua straniera, se ne trascrive la traduzione in lingua italiana.
Art. 29.
Il mattino del 1.º gennaio di ciascun anno l’ufficiale dello stato civile stende su ciascun registro ed immediatamente dopo l’ultimo atto il processo verbale, con cui dichiara chiuso il registro, indicando quale sia il numero degli atti iscritti su ciascuno dei medesimi.
Art. 30.
Chiusi i registri, egli forma tosto per ciascuno di essi un indice in ordine alfabetico dei cognomi di coloro, cui gli atti si riferiscono, in conformità del modello annesso al presente regola mento, per essere depositato entro i primi quindici giorni di gennaio coi registri stessi negli archivi del comune e presso la cancelleria del tribunale.
Art. 31.
Oltre l’indice annuale sarà compilato, nel gennaio dell’anno successivo ad ogni decennio – un indice dei dieci anni precedenti in doppio esemplare, giusta il modello annesso al presente regolamento.
Uno degli esemplari viene depositato negli archivi dello stato civile del comune, e l’altro si trasmette al procuratore del Re.
Nei comuni, in cui vi sono più uffizi di stato civile, l’indice decennale comprende i registri di tutti gli uffici.
Art. 32.
Se nel corso dell’anno l’ufficiale dello stato civile riconosce che qualche registro non è sufficiente alla registrazione degli atti sino al 31 dicembre, trasmette un supplemento di registro in doppio esemplare al presidente del tribunale perché ne faccia la vidimazione.
Il presidente fa espressa menzione nell’intestatura del registro che questo è un supplemento ad altro registro corrispondente.
Art. 33.
Il registro suppletivo si pone in uso solo dopo esaurito il registro principale. L’ufficiale dello stato civile stende immediatamente dopo l’ultimo atto del registro principale il processo di chiusura nel modo stabilito dall’articolo 29, enunciando inoltre che al registro sussegue un supplemento.
La serie progressiva dei numeri, con cui sono segnati in margine gli atti del registro principale, viene continuata nel registro suppletivo.
Art. 34.
Se il giudice istruttore ordina il trasporto dei registri al l’ufficio d’istruzione, l’ufficiale dello stato civile si provvede tosto dei registri suppletivi secondo le norme segnate dagli articoli precedenti.
Appena riavuto il registro principale, chiude il registro suppletivo ed iscrive di nuovo gli atti successivi sul registro principale, continuando sempre la serie progressiva dei numeri con cui gli atti sono segnati in margine.
Art. 35.
Se nella tenuta dei registri si verifica una mancanza od una interruzione, l’ufficiale dello stato civile ne fa tosto avvertito il procuratore del Re, perché vi possa provvedere.
Art. 36.
Se i due originali registri di una stessa classe che trovansi in corso vanno smarriti o distrutti, l’ufficiale ne avverte tosto il procuratore del Re, ed intanto si provvede, secondo le norme sopra stabilite, di due nuovi registri originali per ricevere gli atti successivi.
Art. 37.
Se uno solo degli originali in corso va smarrito o distrutto, il procuratore del Re provvede perché sotto la vigilanza del pretore venga fatta una copia esatta dell’originale che ancora si conserva.
Nello stesso modo si provvede dal procuratore del Re, quando vada smarrito o distrutto l’originale già depositato presso la cancelleria.
Se viene smarrito o rimane distrutto l’originale già depositato negli archivi del comune, la copia da estrarsi dall’originale depositato presso la cancelleria viene fatta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

TITOLO III. DEI DOCUMENTI CHE SI PRESENTANO ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Art. 38.
I documenti, che si presentano all’ufficiale dello stato civile per comprovare le enunciazioni contenute negli atti, vengono ritirati dall’ufficiale e formano gli allegati degli atti stessi.
Art. 39.
Gli allegati di ciascun atto sono muniti del visto dell’ufficiale dello stato civile e raccolti in un particolare fascicolo.
Art. 40.
Sopra di questo fascicolo l’ufficiale indica
1. Il nome e cognome di coloro, cui l’atto si riferisce;
2. Il registro che contiene l’atto ed il numero progressivo col quale l’atto è nel medesimo segnato;
3. Il numero dei documenti che vi sono inchiusi.
Art. 41.
Si formano quattro volumi dei fascicoli che contengono gli allegati, corrispondenti ai quattro registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte.
I fascicoli sono per ciascun volume segnati con un numero progressivo, conservando l’ordine cronologico delle date degli attl.
I volumi sono trasmessi coi registri corrispondenti al procuratore del Re per essere depositati presso la cancelleria del tribunale.
Art. 42.
I documenti che si presentano all’ufficiale dello stato civile debbono essere autentici, conformi alle leggi sul bollo e sul registro, e legalizzati nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
I documenti rilasciati da autorità straniere debbono essere legalizzati dal ministero degli affari esteri o dall’autorità da esso delegata.
Art. 43.
Se i documenti sono scritti in lingua straniera debbono essere accompagnati da una traduzione in italiano autenticata dall’agente diplomatico o consolare del paese in cui il documento fu fatto, ovvero da un traduttore ufficiale.
Mancando la traduzione, l’ufficiale dello stato civile od il procuratore del Re nomina un perito d’ufficio che faccia la traduzione a spese della parte richiedente.
La traduzione deve essere confermata dal perito con giuramento.

TITOLO IV. DEI REGISTRI DI CITTADINANZA

Art. 44.
Nei registri di cittadinanza si ricevono
1.° Le dichiarazioni di chi, essendo reputato straniero, può eleggere la cittadinanza italiana;
2.° Le dichiarazioni di chi, essendo riputato cittadino italiano, può eleggere la qualità di straniero;
3.° Le dichiarazioni di rinunzia alla cittadinanza italiana;
4.° Le dichiarazioni di aver fissato o di voler fissare nel regno il domicilio;
5.° Le dichiarazioni di trasferimento di domicilio da un comune ad altro del regno.
Art. 45.
Nei detti registri si trascrivono i decreti reali con cui è concessa la cittadinanza.
Art. 46.
Le dichiarazioni accennate nei numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 44 si ricevono dall’ufficiale dello stato civile della residenza del dichiarante, quando risieda nel regno, e dagli agenti diplomatici o consolari se si trovi in paese estero.
I detti agenti trasmettono nei tre mesi successivi alla loro data copia delle dichiarazioni da essi ricevute al ministero degli affari esteri, per cura del quale si fanno pervenire all’ufficiale dello stato civile del luogo dell’ultimo domicilio del dichiarante, od in mancanza dell’ultimo domicilio del padre.
Art. 47.
Le dichiarazioni accennate nel numero 4 dell’articolo 44 debbono farsi avanti all’ufficiale dello stato civile del luogo nel quale il dichiarante ha la sna residenza, o nel quale intende fissarla.
Art. 48.
Le dichiarazioni accennate nei numeri 1 e 2 dell’articolo 44 debbono esprimere le circostanze, per le quali il dichiarante crede di poterle fare.
Il dichiarante deve inoltre provare, colla produzione dell’atto di nascita o di quello di notorietà, di essere entro l’anno dalla età maggiore determinata secondo le leggi del regno.
Art. 49.
La dichiarazione accennata nel numero 4 dell’articolo 44 deve contenere il motivo che la determina, e lo scopo che con essa si vuole raggiungere.
Quando la dichiarazione è fatta da una vedova a norma dell’articolo 14 del codice civile, la medesima deve provare lostato di sua vedovanza colla produzione dell’atto di morte del marito.
Art. 50.
L’ufficiale dello stato civile prima di trascrivere il decreto della concessa cittadinanza riceve il giuramento dello straniero, osservati i riti speciali della religione da lui professata, di essere fedele al Re e di osservare lo statuto e le leggi del regno.
L’adempimento di questa formalità deve constare nel processo di trascrizione.
Art. 51.
Se l’ufficiale viene richiesto della trascrizione del detto decreto quando sono trascorsi sei mesi dalla data del medesimo, egli deve ricusarsi di ricevere il giuramento e di registrare il decreto.

TITOLO V. DEI REGISTRI DI NASCITA

Art. 52.
Nei registri di nascita si ricevono
1.° Le dichiarazioni delle nascite;
2.° I processi relativi alla presentazione di bambini trovati;
3.° I processi di presentazione di bambini, dei quali non fu ancora dichiarata la nascita, e che vengono portati morti al l’ufficio dello stato civile.
Art. 53.
Nei detti registri si trascrivono
1.° Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti all’estero;
2.° Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti durante un viaggio di mare;
3.° Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti dagli impiegati militari;
4.° Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti dall’ufficiale dello stato civile di un comune, in cui un bambino nacque accidentalmente;
5. Le dichiarazioni di consegna di fanciulli ai pubblici ospizii;
6.° Gli atti di riconoscimento di figli naturali;
7.° I decreti di adozione, legittimazione, cambiamento od aggiunta di nome e cognome, di concessioni di titoli di nobiltà e di predicato;
8.° Le sentenze di rettificazione.
Gli atti accennati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere trascritti esattamente e per intero.
Art. 54.
In margine agli atti di nascita si farà annotazione dei decreti di adozione, di legittimazione, di cambiamento od aggiunta di nome e cognome, di concessione di titoli di nobiltà e di predicato, degli atti di riconoscimento, degli atti di matrimonio e delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che riguardano l’atto già inscritto sui registri.
Art. 55.
Quando l’ufficiale dello stato civile riceve una dichiarazione di nascita senza che ad un tempo si presenti il neonato, deve farconstare il motivo per cui ha dispensato il richiedente dalla presentazione del medesimo, e dichiarare di essersi altrimenti accertato della verità della nascita.
Art. 56.
Se il bambino non è vivo al momento della dichiarazione di nascita, l’ufficiale si limita ad esprimere questa circostanza nell’atto, e tralascia di stendere alcuna dichiarazione di morte nel registro a ciò destinato.
La dichiarazione di morte si stende però nel caso in cui il neonato venga a morire nell’atto che si dichiara la nascita.
Art. 57.
L’ufficiale non può tener conto della dichiarazione che dai comparenti si facesse che il bambino sia nato vivo o morto.
Può bensì nell’interesse della statistica raccogliere notizie intorno alle varie condizioni dei nati morti, se cioè siano morti prima, durante, o subito dopo il parto.
Art. 58.
Nelle dichiarazioni di nascita di bambini, di cui sono ignoti i genitori, l’ufficiale dello stato civile impone ai medesimi un nome ed un cognome, evitando che siano ridicoli o tali da lasciarsospettare l’origine, Deve del pari astenersi dal dar loro cognomi appartenenti a famiglie conosciute, e dall’imporre cognomi come nomi o nomi di città come cognomi.
Art. 59.
Trattandosi di bambini trovati o nati da genitori ignoti, i quali debbono portarsi ad un pubblico ospizio, l’ufficiale dello stato civile indica nell’atto l’ospizio cui sono mandati, e rimette alla persona di ciò incaricata una copia della dichiarazione di nascita, perché sia consegnata al direttore dello stabilimento insieme col bambino e cogli altri oggetti e contrassegni ritrovati presso il medesimo. Il direttore dello stabilimento fa iscrivere almeno sommariamente l’atto nei registri dello stabilimento.
Art. 60.
L’ufficiale a cui si presenti una persona per dichiarare una nascita dopo il termine dei cinque giorni fissati dalla legge, o che venga egli stesso a conoscere la ommessa denunzia, deve farne rapporto al procuratore del Re.
Art. 61.
L’ufficiale dello stato civile, che fu autorizzato con sentenza a ricevere la dichiarazione tardiva di nascita, trascrive sui registri la sentenza coll’atto stesso con cui riceve la dichiarazione.

TITOLO VI. DEL LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

CAPO I. Registri per la richiesta delle pubblicazioni.
Art. 62.
In ciascun ufficio dello stato civile sarà tenuto un registro speciale per le richieste delle pubblicazioni di matrimonio e pei processi di affissione delle medesime.
Le norme stabilite dal codice civile e dal presente regolamento pei registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte, sono comuni al registro delle pubblicazioni di matrimonio, salvo ciò che è stabilito negli articoli seguenti.
Art. 63.
Il registro per le pubblicazioni è tenuto in un solo originale ed è vidimato dal pretore, osservate le formalità espresse nell’articolo 357 del codice civile.
Art. 64.
Questo registro fa parte del volume degli allegati al registro per gli atti di matrimonio. Esso viene trasmesso al procuratore del Re soltanto dopo che siano stati celebrati tutti gli atti di matrimonio delle cui pubblicazioni furono nel medesimo ricevute le richieste, ovvero dopo che pel decorso dei 180 giorni
indicati nell’articolo 77 del codice civile le pubblicazioni si considerano come non avvenute.
Art. 65.
La richiesta per le pubblicazioni deve farsi all’ufficiale dello stato civile davanti al quale gli sposi celebreranno il matrimonio.
Art. 66.
Se la richiesta è fatta da un solo degli sposi o da persona che lo rappresenti, in esecuzione di una promessa di matrimonio fatta per scrittura privata giusta il disposto dall’arti colo 54 del codice civile, l’ufficiale non può procedere alle pubblicazioni se le firme dei contraenti e di coloro che vi intervennero per dare il loro consenso, non sono autenticate dal sindaco del luogo in cui la promessa fu fatta o da un notaio.
Art. 67.
Chi richiede le pubblicazioni deve dichiarare
Il nome, il cognome, la professione ed il luogo della nascita degli sposi;
Il luogo di loro residenza nell’ultimo anno;
Il nome, cognome, la professione e la residenza dei loro genitori;
Se gli sposi abbiano ascendenti o padre adottivo, ovvero se sia richiesto il consenso del consiglio di famiglia o di tutela;
Se tra gli sposi esista un qualche impedimento di parentela o di affinità;
Se gli sposi abbiano già contratto precedente matrimonio;
Se niuno degli sposi si trovi nelle condizioni accennate dagli articoli 61 e 62 del codice civile.
Le dichiarazioni fatte da chi richiede le pubblicazioni devono essere confermate con giuramento davanti all’ufficiale dello stato civile dai due testimoni che firmano l’atto di richiesta.
Art. 68.
Chi richiede le pubblicazioni deve inoltre presentare gli atti di nascita degli sposi e tutti quegli altri documenti, che per le fatte dichiarazioni sono necessari affinché possano unirsi in matrimonio.
Art. 69.
Se lo sposo è in attività di servizio militare o nel novero di coloro che sono assimilati ai militari giusta l’articolo 9 del regolamento di disciplina militare approvato col regio decreto del 30 ottobre 1859, deve presentare il permesso del Re o del ministero della guerra, in conformità dell’articolo 53 del Regolamento suddetto.
Art. 70.
Se gli sposi abbisognano del consenso di qualche ascendente, del padre adottivo o del consiglio di famiglia o di tutela, devono far constare la prestazione del consenso nel modo indicato dall’articolo 81 del codice civile, o presentare copia del provvedi mento di cui all’articolo 67 del codice stesso, o provare l’impossibilità in cui è l’ascendente di manifestare la sua volontà.
Tale impossibilità si prova
1.° Colla produzione dei relativi documenti, quando essa consti già in modo legale, come nell’assenza dichiarata, nel l’interdizione pronunciata ed in casi simili;
2.° Colla produzione di un atto di notorietà redatto nelle forme indicate dall’articolo 80 del codice civile, quando l’impossibilità non consti ancora altrimenti nei modi legali, come nei casi di assenza presunta, di malattia mentale ed in casi simili.
Art. 71.
Gli impedimenti di parentela o di affinità vengono esclusi colla presentazione di una copia del decreto di dispensa.
Art. 72.
Se uno degli sposi ha già contratto un precedente matrimonio, deve provare la presente sua libertà di stato colla produzione del l’estratto di morte del precedente coniuge o di copia della sentenza di annullamento.
Trattandosi di una vedova, l’ufficiale dello stato civile avvertirà specialmente che siano decorsi i dieci mesi dallo scioglimento o dall’annullamento del matrimonio precedente, a norma dell’articolo 57 del codice civile.
Art. 73.
Se gli sposi ottennero la dispensa da una delle pubblicazioni, chi le richiede presenta il decreto di dispensa.
Art. 74.
L’ufficiale dello stato civile, prima di chiudere il processo verbale che contiene le dichiarazioni accennate nell’articolo 67 e la menzione dei documenti in conseguenza delle medesime presentati, indica quali siano i comuni in cui devono eseguirsi le pubblicazioni.
Art. 75.
Quando uno degli sposi ha avuto nell’anno precedente la sua residenza all’estero, l’ufficiale fa eseguire le pubblicazioni nel luogo del suo ultimo domicilio.
Lo sposo deve far constare la sua libertà di stato pel tempo che dimorò all’estero.
Art. 76.
La richiesta delle pubblicazioni che si faccia da un sordo-muto, che sappia leggere e scrivere, viene presentata in iscritto.
Se il sordo-muto non sa scrivere, l’ufficiale dello stato civile chiama un interprete fra i parenti del medesimo o le persone che più gli sono famigliari, e fattolo giurare di tradurre fedelmente i segni, riceve la richiesta.
Art. 77.
Quando gli sposi siano stati dispensati da ambedue le pubblicazioni, l’ufficiale dello stato civile prima di procedere alla celebrazione del matrimonio riceve la dichiarazione indicata nell’articolo 67 coi documenti giustificativi, e ne stende processo verbale nel registro per la richiesta delle pubblicazioni, accennando in fine del medesimo che queste si omettono per dispensa Ottenuta.
Art. 78.
Nel caso di imminente pericolo di vita, se gli sposi hanno prole naturale vivente che intendono di legittimare, l’ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio, omessa ogni formalità, purché vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni che accertino non esistere fra gli sposi impedimenti di parentela, di affinità o di stato, e siavi il consenso degli ascendenti o del tutore.

CAPO II. Delle dispense dalle pubblicazioni e dagli impedimenti del matrimonio.

Art. 79.
Le domande per ottenere la dispensa dall’impedimento di età e dagli impedimenti indicati nei numeri 2 e 3 dell’articolo 59 del codice civile sono indirizzate al ministero di grazia e giustizia per mezzo del procuratore generale presso la corte di appello, nella cui giurisdizione i richiedenti od uno di essi hanno la loro residenza.
Art. 80.
Alla domanda devono unirsi
Gli atti di nascita degli sposi;
Gli atti di consenso degli ascendenti, del consiglio di famiglia o di tutela, quando questo occorra;
Gli atti che provano i rapporti di parentela e di affinità tra gli sposi, nel caso in cui l’impedimento derivi da tali rapporti;
Tutti gli altri documenti, che secondo i casi, giustificano i fatti e le ragioni esposte.


Art. 81.
Il procuratore generale assume sollecitamente informazioni sulla domanda, e la spedisce al ministero di grazia e giustizia col suo parere e con tutte le carte necessarie.
Art. 82.
Il procuratore del Re presso il tribunale, nella cui giurisdizione trovasi l’ufficio nel q quale sarà celebrato il matrimonio, è delegato a concedere per gravi motivi la dispensa da una delle pubblicazioni.
Il ministro di grazia e giustizia è delegato a concedere la dispensa da ambedue le pubblicazioni, se concorrono cause gravissime.
La domanda sarà presentata al procuratore del Re, corredata degli atti di nascita e di consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia o di tutela, ove sia necessario, e degli altri documenti giustificativi che occorrono. Se la dispensa è chiesta da ambedue le pubblicazioni, il procuratore del Re trasmetterà prontamente le carte col suo parere al ministro di grazia e giustizia.

CAPO III. Delle pubblicazioni.

Art. 83.
Ricevuto il processo di richiesta delle pubblicazioni, l’ufficiale dello stato civile stende l’atto di pubblicazione, e la fa eseguire alla porta della casa comunale nelle due domeniche immediatamente successive.
Art. 84.
L’atto di pubblicazione deve essere scritto con carattere chiaro e distinto.
Oltre alle circostanze indicate nell’articolo 7o del codice civile, esso deve enunciare in principio se sia la prima o la seconda pubblicazione, ovvero se sia l’unica per dispensa ottenuta, e davanti a quale ufficiale dello stato civile sarà celebrato il matrimonio.
Art. 85.
Se le pubblicazioni debbono farsi in altro comune, l’uffiziale dello stato civile rivolge all’ufficiale di quel comune la richiesta di procedere alla prima e seconda pubblicazione, ovvero all’unica pubblicazione dell’atto che gli trascrive per intero.
Questa richiesta viene consegnata alla parte istante, affinché si provveda per la sua esecuzione.
L’ufficiale richiesto trascrive per intero nel registro delle pubblicazioni l’istanza fattagli e dispone tosto per l’esecuzione delle pubblicazioni nel modo indicato nell’articolo 83.
Art. 86.
Ogni comune terrà presso alla porta comunale uno spazio destinato ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio.
Sopra di questo spazio sarà scritto in carattere grande l’indicazione – Pubblicazioni di matrimonio.
Il comune disporrà che gli atti di pubblicazione, sebbene esposti al pubblico, vi rimangano affissi senza pericolo di essere dispersi od in altro modo guasti.
Art. 87.
L’ufficiale stenderà di ciascuna affissione distinto processo verbale sopra il registro delle pubblicazioni, indicando se la prima pubblicazione sia stata continuamente affissa nell’intervallo decorso fino alla seconda e se la seconda, ovvero in caso di dispensa, l’unica pubblicazione sia stata affissa per tre giorni successivi.
Il certificato delle eseguite pubblicazioni da lasciarsi alla parte esprimerà che l’atto vi rimase affisso per tutto il tempo stabilito dalla legge.
Art. 88.
I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nei verbali di richiesta delle pubblicazioni, sono allegati al registro delle medesime; sono ritirati, ordinati e disposti dall’ufficiale dello stato civile secondo le norme segnate negli articoli 39 e seguenti.
Quando sarà celebrato il matrimonio, gli allegati stessi vengono tolti dal registro anzidetto, e collocati fra gli allegati all’atto di matrimonio.
Art. 89.
Trascorsi i tre giorni successivi alla seconda ovvero all’unica pubblicazione, senza che sia stata fatta alcuna opposizione, gli sposi possono presentarsi davanti all’ufficiale dello stato civile cui fecero la richiesta delle pubblicazioni, per essere uniti in matrimonio.
Ove le pubblicazioni dovessero seguire anche in altri comuni, gli sposi consegnano all’ufficiale i relativi certificati di seguìta pubblicazione.
Fra gli altri allegati all’atto di matrimonio l’ufficiale che lo celebra inserisce pure un certificato comprovante le seguite pubblicazioni nel suo comune e la niuna opposizione a lui notificata.

CAPO IV. Delle opposizioni.

Art. 90.
L’ufficiale dello stato civile, il quale conosca ostare al matrimonio un impedimento che non venne dichiarato, deve tosto informarne il pubblico ministero affinché possa, se lo crede, farvi opposizione, e sospende intanto la celebrazione del matrimonio fino a che il procuratore del Re gli abbia fatto note le sue determinazioni.
Art. 91.
Quando sia notificato un atto di opposizione all’ufficiale dello stato civile, questo sospende la celebrazione del matrimonio a norma dell’articolo 90 del codice civile, se l’opposizione sia fatta da chi ne ha facoltà e per causa ammessa dalla legge.
Art. 92.
L’opposizione al matrimonio può sempre essere utilmente fatta prima che il medesimo sia celebrato, ancorché sia trascorso il termine per cui le pubblicazioni devono rimanere affisse.
Nel caso espresso nell’articolo 96 del codice civile, l’opposizione può anche essere fatta all’ufficiale delegato, il quale deve in tal caso restituire all’ufficiale delegante la richiesta fattagli coll’atto di opposizione a lui notificato.
Art. 93.
In margine al processo verbale di richiesta delle pubblicazioni si deve annotare l’atto di opposizione al matrimonio, il quale viene posto fra gli altri allegati al verbale.
In margine dello stesso verbale si devono pure annotare le sentenze che rigettano od ammettono un’opposizione, e le rinunzie agli atti del giudizio di opposizione, unendole agli altri allegati.

CAPO V. Dei registri di matrimonio.

Art. 94.
Nei registri di matrimonio si ricevono
1.° Gli atti di celebrazione di matrimonio;
2.° Le dichiarazioni di riconoscimento dei figli naturali fatte dagli sposi contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio.
Art. 95.
Nei registri di matrimonio si trascrivono
1.° Gli atti di matrimonio celebrati all’estero;
2.° Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli a norma dell’articolo 96 del codice civile;
3.° Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale incompetente, nel caso espresso nel capoverso dell’articolo 366 del codice civile;
4.° Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale
competente per la residenza o il domicilio di uno degli sposi;
5.° Le sentenze passate in giudicato colle quali si annulla un matrimonio, e quelle con cui si dichiara la sua esistenza a norma degli articoli 121 e 122 del codice civile o si ordina la trascrizione di un atto altrove celebrato, ovvero si rettifica in altro modo un atto di matrimonio già iscritto sui registri.
Gli atti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono trascritti esattamente e per intero.
Gli atti di matrimonio indicati nel numero 3 sono trascritti coll’atto stesso, con cui si trascrive la sentenza che ordinò la trasmissione della copia.
Art. 96.
In margine degli atti di matrimonio si fa annotazione delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che li riguardano.
Art. 97.
Il sindaco o chi ne fa le veci deve essere vestito in forma ufficiale per ricevere la dichiarazione degli sposi, e pronunziare la loro unione in nome della legge.
Art. 98.
Allo sposo che sia sordo o sordo-muto, ma che sappia leggere, l’ufficiale dello stato civile presenta il codice civile affinché legga gli articoli 130, 131 e 132.
Lo sposo sordo-muto che sa scrivere deve fare per iscritto la dichiarazione di volere maritarsi.
Art. 99.
Se lo sposo sordo o sordo-muto non sa né leggere né scrivere, l’ufficiale dello stato civile chiama un interprete fra i parenti o famigliari di lui, e fattogli prestare giuramento, si vale del medesimo per indirizzargli le domande, ricevere le risposte, e dargli comunicazione delle disposizioni di legge.
L’adempimento di tali formalità si fa constare nell’atto di matrimonio.
Art. 100.
Quando nell’atto della celebrazione di matrimonio gli sposi intendano riconoscere figli naturali, l’ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione, e la fa constare nell’atto stesso di matrimonio.
Se l’atto di nascita dei figli fu già ricevuto nei suoi registri, provvede perché sia fatta annotazione del riconoscimento su ambidue gli originali.
Art. 101.
L’ufficiale dello stato civile, davanti al quale una vedova abbia contratto matrimonio, deve informarne prontamente il pretore.
Art. 102.
Se uno degli sposi risieda nel distretto di altro ufficiale di stato civile, l’ufficiale che ha celebrato il matrimonio trasmette a lui nel giorno successivo copia autentica dell’atto di matrimonio, al fine indicato nel numero 4 dell’articolo 95.
Art. 103.
Quando un ufficiale, valendosi della facoltà concessa dall’articolo 96 del codice civile, richiede un altro ufficiale della celebrazione di matrimonio, deve nella richiesta esprimere il motivo di convenienza o necessità che lo ha a ciò indotto.
I documenti sono tenuti dall’ufficiale delegante per essere uniti alla copia dell’atto di matrimonio che gli viene trasmessa nel giorno successivo.
Art. 104.
L’ufficiale dello stato civile che celebra il matrimonio deve darne prontamente avviso al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune in cui ciascheduno degli sposi è nato, od in cui fu trascritto l’atto di nascita nei casi indicati dai numeri 1, 2, 3 e 5 dell’articolo 53.
Se il matrimonio fu celebrato per delegazione, l’avviso viene dato dall’ufficiale delegante, dopo che avrà ricevuto la copia dell’atto di matrimonio di cui nel capoverso dell’articolo precedente.
Questo avviso deve pure essere dato dagli ufficiali dello stato civile i quali trascrivono un atto di matrimonio celebrato all’estero, ovvero una sentenza passata in giudicato, colla quale si dichiara l’esistenza di un matrimonio.
Il procuratore del Re ricevuto l’avviso provvede tosto a norma dell’articolo 140 per l’occorrente annotazione sui due registri originali delle nascite.

TITOLO VII. DEI REGISTRI DI MORTE

Art. 105.
Nei registri di morte si ricevono
1.° Le dichiarazioni di morte fatte da due testimoni che ne siano informati;
2.° Gli atti di morte che l’ufficiale dello stato civile stende in seguito ad avvisi o notizie avute da ospedali, collegi od altro qualsiasi istituto, da ufficiali di polizia, da custodi o carcerieri di prigioni, case d’arresto o di detenzione, o dai cancellieri giudiziari nei casi espressi negli articoli 388, 390, 393 e 394 del codice civile.
Art. 106.
Nei registri di morte si trascrivono
1.° Gli atti di dichiarazione di morte ricevuti all’estero;
2.° Gli atti di dichiarazione di morte ricevuti durante un viaggio di mare;
3.° Gli atti di dichiarazione di morte ricevuti dagli impiegati militari;
4° Gli atti di dichiarazione di morte accidentalmente avvenuta fuori del luogo, in cui il defunto aveva la sua residenza;
5.° I processi stesi dal sindaco o da altro pubblico ufficiale per morti avvenute senza che sia stato possibile rinvenire o riconoscere i cadaveri;
6.° Le sentenze di rettificazione passate in giudicato.
Gli atti indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 si trascrivono esattamente e per intero.
Art. 107.
In margine degli atti di morte si fa annotazione delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che li riguardano.
Art. 108.
I direttori di collegi, ospedali, istituti, gli ufficiali di polizia, i cancellieri, i carcerieri e custodi di prigioni, di case d’arresto e di detenzione, debbono curare che negli avvisi, che trasmettono agli ufficiali dello stato civile, si contengano tutte le indicazioni richieste dall’articolo 387 del codice civile.
Art. 109.
Il sindaco od altro pubblico ufficiale, che stende il processo verbale indicato nell’articolo 391 del codice civile, deve accennare esattamente le circostanze di tempo e di luogo dell’avvenimento occorso, descrivere i cadaveri rinvenuti, gli oggetti ed i segni che su loro si riscontrano, e raccogliere tutte le informazioni e deposizioni che possono servire ad accertare il numero ed i nomi dei morti.
Art. 110.
L’ufficiale dello stato civile od il suo delegato, che nel verrificare la morte di una persona si accorga di qualche indizio di morte procedente da reato, deve tosto avvertirne il pretore, dando intanto, se occorre, le disposizioni necessarie perché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.
Art. 111.
Se l’ufficiale dello stato civile è informato che senza la sua autorizzazione fu seppellito un cadavere, ne farà tosto avvertito il procuratore del Re.
Art. 112.
L’ufficiale che fu autorizzato con sentenza a ricevere la dichiarazione di morte relativa a persona, alla quale siasi data sepoltura senza sua autorizzazione, trascrive la sentenza sui registri coll’atto stesso che riceve la dichiarazione.
Art. 113.
Ricevuta la dichiarazione di morte relativa ad una persona che abbia lasciato figli in minore età, l’ufficiale dello stato civile ne informa prontamente il pretore.
Art. 114.
L’ufficiale dello stato civile deve trasmettere entro i primi quindici giorni di ogni trimestre al ricevitore del registro del distretto, sopra apposito modulo fornito dall’amministrazione del registro, un prospetto autentico di tutte le morti avvenute nel trimestre precedente, facendo cenno nel medesimo della sostanza e degli eredi del defunto, per quanto gli sarà stato possibile averne notizia.
La mancanza della denunzia è punita a norma dell’articolo 72 della legge 21 aprile 1862, n. 585.
Art. 115.
L’ufficiale deve parimente notificare agli agenti del tesoro le morti degli impiegati e dei pensionari dello Stato.
Art. 116.
Morendo uno straniero nel regno, l’ufficiale spedisce tosto copia autentica dell’atto di morte al procuratore del Re per essere trasmessa, col mezzo del ministero di grazia e giustizia, al governo del paese cui appartiene il defunto.
Se lo straniero non ha con sé persone di sua famiglia maggiori di età, l’ufficiale rende ad un tempo di ciò informato il procuratore del Re, affinché ne sia avvertito il console del paese a cui esso appartiene.
Art. 117.
In esecuzione dell’articolo 93 della legge di pubblica sicurezza, l’ufficiale dello stato civile non rilascia il permesso di sepoltura, se la morte non è accertata da un medico necroscopo o da altro delegato sanitario, salvo i casi espressi nel successivo articolo 94 della legge stessa.
Art. 118.
L’ufficiale dello stato civile può rilasciare il permesso di sepoltura di un cadavere anche prima che siano trascorse le ore ventiquattro dalla morte, e le ore quarantotto nei casi di morte violenta, quando ne sia riconosciuta e dichiarata l’urgenza per gravi motivi di salute dalla commissione municipale, di cui è cenno nell’articolo 61 del regolamento annesso al regio decreto 8 giugno 1865, n.° 2322.

TITOLO VIII. DEI CAMBIAMENTI E DELLE AGGIUNTE DI NOMI E COGNOMI

Art. 119.
Chiunque voglia cambiare il nome o cognome od aggiungere un altro nome o cognome, deve farne domanda al Re per mezzo del ministero di grazia e giustizia, esponendo le ragioni della domanda, ed unendo l’atto di nascita e gli altri documenti che la giustificano.
Art. 120.
La domanda viene presentata al procuratore generale presso la corte d’appello, nella cui giurisdizione il ricorrente ha la sua residenza.
Il procuratore generale assume sollecitamente informazioni sulla domanda, e la spedisce al ministero di grazia e giustizia col suo parere e con tutte le carte necessarie.
Art. 121.
Se il ministro crede che la domanda meriti di essere presa in considerazione, autorizza il richiedente
1.° Ad inserire per sunto la sua domanda nel giornale ufficiale del Regno e nei giornali autorizzati alle inserzioni giudiziali nelle provincie del suo domicilio di origine e della sua residenza attuale, invitando chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito dall’articolo seguente;
2.° A fare affiggere da un usciere alla casa comunale del domicilio d’origine ed a quella della sua residenza attuale un avviso a stampa contenente lo stesso sunto della domanda e l’invito a farvi opposizione entro il detto termine: l’affissione deve risultare dalla relazione dell’usciere fatta a piè dell’avviso.
Art. 122.
Chiunque creda di avere interesse può fare opposizione alla domanda entro quattro mesi dal giorno delle seguìte affissioni o pubblicazioni.
L’opposizione si fa con atto d’usciere notificato al ministro di grazia e giustizia.
Art. 123.
Trascorsi quattro mesi dalla data delle affissioni e delle inserzioni, il richiedente presenta al ministero di grazia e giustizia
1.° Un esemplare dell’avviso a stampa colle relazioni di affissione dell’usciere che vi ha proceduto;
2.° Un esemplare del numero dei giornali in cui furono fatte le inserzioni.
Se alla domanda venne fatta opposizione, il ministro di grazia e giustizia udirà il parere del consiglio di stato.
Art. 124.
Il decreto con cui viene autorizzato il cambiamento o l’aggiunta del nome o cognome deve essere annotato in margine 15 dell’atto di nascita del richiedente, e trascritto nei registri in corso delle nascite del comune.
Gli effetti del decreto rimangono sospesi fino all’adempi mento di queste formalità.
Art. 125.
Debbono pure essere trascritti e annotati in margine dell’atto di nascita i decreti di concessione di titoli di nobiltà o di predicato.

TITOLO IX. DELLE VERIFICAZIONI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE

Art. 126.
I pretori, nei primi quindici giorni di ciascun mese di gennaio, maggio e settembre, procedono alla ispezione degli uffizi dello stato civile compresi nella propria giurisdizione per verificare
1.° Se i registri sono tenuti con regolarità e precisione;
2.° Se sono stati prodotti tutti i documenti richiesti dalla legge, se questi sono regolari e conformi alle leggi sul bollo e registro, e se sono inseriti nel volume degli allegati;
3.° Se gli atti sono stati inscritti in ambidue i registri originali;
4° E generalmente se sono state osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 127.
Di ciascuna verificazione viene steso dal pretore un processo verbale, nel quale si deve indicare Il giorno in cui ha luogo la verificazione;
Il numero degli atti esistenti e verificati in ciascun registro;
Le osservazioni fatte in ordine ai medesimi.
Il processo è sottoscritto dal pretore e dall’ufficiale dello stato civile.
Art. 128.
Terminata la verificazione, il pretore fa in ciascun registro e sotto l’ultimo atto la seguente annotazione: verificato in questo giorno . . . . . . . . del mese. . . . . . . . . . . . dell’anno . . . . ., e vi appone la propria firma.
Art. 129.
Il procuratore del Re può sempre, se lo crede necessario, procedere ad una verificazione straordinaria, o delegare peressa il pretore.
Art. 130. I processi di verificazione sono tosto trasmessi dal pretore al procuratore del Re.
Nella compilazione di questi processi i pretori non hanno bisogno di essere assistiti dai loro cancellieri.
Art. 131.
Nel marzo di ogni anno il procuratore del Re comunica al procuratore generale i processi verbali di verificazione da essi redatti sui registri dell’anno precedente, a norma dell’articolo 365 del codice civile.
Il procuratore generale riferisce al ministero di grazia e giustizia sulla tenuta dei registri dello stato civile nel distretto della corte.
Art. 132.
I procuratori del Re, prima di promuovere l’applicazione di pene pecuniarie contro ufficiali dello stato civile, devono informarne il procuratore generale.

TITOLO X. DELLE RETTIFICAZIONI E DELLE ANNOTAZIONI AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

Art. 133.
Le rettificazioni degli atti dello stato civile si fanno in forza di sentenze dei tribunali passate in giudicato, colle quali si ordina all’ufficiale dello stato civile di rettificare un atto già esistente nei registri o di ricevere un atto ommesso.
Le annotazioni in margine si eseguiscono per disposizioni di legge, di regolamento e di sentenza.
Art. 134.
La rettificazione di un atto è domandata dalle parti che vi hanno interesse, al tribunale del luogo in cui si trova il registro da rettificare.
Il pubblico ministero deve promuovere d’uffizio la rettificazione delle irregolarità che sono state accertate nelle verificazioni eseguite a norma degli articoli 126, 129 del presente regolamento e 365 del codice civile, e può anche promuoverla d’uffizio negli altri casi se la rettificazione è d’interesse pubblico; chiamate però sempre le parti interessate e senza pregiudizio dei loro diritti.
Art. 135.
Nell’interesse delle persone povere la rettificazione degli atti dello stato civile viene promossa come d’ufficio dal pubblico ministero. Le medesime debbono però farne espressa domanda al procuratore del Re direttamente, o col mezzo del pretore o dell’ufficiale dello stato civile, unendovi i certificati occorrenti per l’ammissione al beneficio dei poveri.
Art. 136.
La domanda di rettificazione deve essere accompagnata da una copia dell’atto che si vuole rettificare, rilasciata dall’ufficiale dello stato civile, e dal certificato corrispondente del cancelliere del tribunale.
Se la domanda ha per oggetto di supplire ad un atto ommesso, si deve presentare un certificato dell’ufficiale dello stato civile che accerti la ommissione.
Art. 137.
I tribunali del regno sono competenti a rettificare gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, quando questi furono trascritti negli atti dello stato civile del regno.
Art. 138.
Chi vuole eseguita la rettificazione ordinata o l’annotazione in margine di un atto dello stato civile, deve farne domanda all’ufficiale presso cui sta il registro, presentando copia autentica del titolo su cui la domanda si fonda.
Art. 139.
Se la rettificazione od annotazione riguarda i registri in corso, di cui i due originali si trovano tuttora presso l’ufficiale dello stato civile, questi le può eseguire senz’altro, avvertendo che le annotazioni siano perfettamente uniformi nei due registri.
Art. 140.
Se la rettificazione o l’annotazione che si richiede riguarda atti contenuti nei registri, di cui uno degli originali trovasi già depositato presso la cancelleria del tribunale, l’ufficiale dello stato civile deve entro tre giorni trasmettere la domanda ricevuta ed i documenti uniti al procuratore del Re, proponendo il tenore dell’annotazione.
Il procuratore del Re, presa ad esame la domanda ed il tenore dell’annotazione, provvede perché, ove ne sia il caso, sia la medesima fatta in modo uniforme sui due registri originali.
Art. 141.
Nell’eseguire le annotazioni si deve indicare l’anno ed il registro in cui fu trascritto l’atto che dà luogo all’annotazione.
Le annotazioni debbono essere firmate dall’ufficiale dello stato civile e dal cancelliere che le ha eseguite.

TITOLO XI. DELLE COPIE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE E DEI RELATIVI CERTIFICATI

Art. 142.
Le copie degli atti dello stato civile ed i certificati vengono spediti sopra la carta prescritta dalle leggi sul bollo.
Art. 143.
Le copie ed i certificati suddetti sono segnati in margine con un numero progressivo per ogni anno.
Art. 144.
Le copie degli atti portano
1.° L’intitolazione di estratto coll’indicazione della classe, dell’anno e del comune a cui appartiene il registro, dal quale viene desunto;
2.° La trascrizione esatta dell’atto come trovasi sul registro, compreso il numero e le firme appostevi;
3.° Le annotazioni che vennero fatte in margine dell’atto originale;
4.° L’attestazione per parte dell’ufficiale dello stato civile che la copia è conforme all’originale;
5.° La sottoscrizione dell’ufficiale col bollo d’ufficio.
Art. 145.
Per la spedizione delle copie, oltre alla spesa della carta bollata, l’ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti:
Per gli atti di nascita e morte . . . . . . . . . . . . L. 0.50
Per gli atti di matrimonio . . . . . . . . . . . . L. 1.50
Per gli atti di cittadinanza . . . . . . . . . . . . L. 2.50
Pei processi di trascrizione dei decreti e degli atti soltanto inseriti nei volumi degli allegati . . . . . . . . . . . . L. 1.50
Per gli atti e documenti inseriti nei volumi degli allegati di due facciate . . . . . . . . . . . . L. 1.50
Per ogni facciata eccedente . . . . . . . . . . . . L. 0.20
Per qualunque altro certificato . . . . . . . . . . . . L. 0.50
Art. 146.
Il pagamento dei diritti suddetti viene dall’ufficiale dello stato civile annotato in fine della copia.
L’ufficiale tiene un apposito registro dei diritti riscossi, notandovi di giorno in giorno le copie ed i certificati rilasciati ed il numero progressivo con cui furono segnati.
Art. 147.
Le copie degli atti ed i certificati occorrenti alle persone povere in occasione di nascita, di matrimonio, di morte o di domande in rettificazione, di leva o di altro pubblico servizio sono rilasciate gratuitamente dall’ufficiale dello stato civile.
Egli annota in fine della copia o del certificato il nome e cognome della persona richiedente, coll’aggiunta – rilasciata gratuitamente perché povero.
Art. 148.
Il cancelliere del tribunale nel rilasciare le copie di atti dello stato civile ed i certificati, giusta il disposto dagli arti coli 8 e 9, si uniformerà alle norme segnate nei precedenti articoli.
Egli però non è tenuto di avere il registro accennato nel l’ultimo capoverso dell’articolo 146, o di prendere nota particolare delle copie e dei certificati rilasciati, dovendo nella riscossione di tali diritti uniformarsi alle norme stabilite per la riscossione degli altri proventi di cancelleria.
Art. 149.
I diritti esatti dagli ufficiali dello stato civile sono riscossi a favore del comune.
Quelli esatti dai cancellieri fanno parte dei proventi di cancelleria.
Art. 150.
Le copie ed i certificati rilasciati tanto dall’ufficiale dello stato civile, quanto dal cancelliere, debbono essere legalizzati dal presidente del tribunale, quando se ne voglia far uso fuori della giurisdizione.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 15 novembre 1865.
VITTORIO EMANUELE

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *