Ordinamento generale della Forza armata lombarda

Ordinamento generale della Forza armata; divisione di essa in Esercito e Guardia nazionale

Categoria: Risorgimento

11 aprile 1848.
GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE DELLA LOMBARDIA
Un popolo d’eroi, inerme e senz’altro aiuto che il proprio coraggio, cacciò lo straniero dalle nostre contrade. Questo popolo accorre da ogni parte intorno alla bandiera d’Italia;
torme innumerevoli di volontarii sorgono da questa sacra terra, e quasi si direbbe che ognuno si rechi ad onta d’esser secondo alla chiamata. Tutti chiedono organizzazione, armi, condottieri, tutta la Nazione domanda di gettarsi sul nemico comune, domanda la costituzione d’una possente milizia cittadina a guarentigia dell’indipendenza e della libertà.
Perciò il Governo, a compiere questo voto ed a regolarizzarne l’esecuzione nei limiti dei mezzi e del bisogno,
Considerando che il servizio delle armi a difesa della Patria è la più sacra delle imposte, ma insieme la più gravosa; che quindi è dovere di tutti i cittadini e giustizia che ognuno senza distinzione alcuna concorra personalmente alla salvezza comune;
Considerando che questo dovere, portato dalla necessità, deve regolarsi in modo da recare il minor disturbo possibile all’ordina rio andamento dei lavori e delle transazioni sociali;
Considerando che un esercito formato sopra basi più strette di quelle dell’obbligo universale, e distinto dal rimanente delle milizie cittadine, diventa necessariamente una casta privilegiata ed estranea al corpo della società;
Considerando che il rimpiazzo è una piaga che corrompe ed indebolisce l’esercito, ed è fonte dei più turpi mercimonii e di soprusi d’ogni genere, e che un corpo nel quale questo male abbia presa radice è per esperienza inferiore in disciplina ed in forza morale ad uno nel quale ogni individuo porta il sentimento della propria dignità e la coscienza del proprio dovere;
Considerando per altro che alcune esenzioni sono reclamate dalla giustizia e dall’utilità stessa dello Stato;
Considerando finalmente che i corpi speciali, i quali esigono un’istruzione più lunga e più difficile, richiedono condizioni d’esistenza affatto diverse da quelle del rimanente dell’esercito;
Il Governo provvisorio, ritenuta l’urgenza delle attuali circostanze, e salve le disposizioni successive della legale Rappresentanza della nazione,
Decreta:
I. Ogni cittadino dai 18 ai 60 anni è chiamato a servire personalmente la Patria colle armi. Il popolo armato prende il nome di Guardia nazionale.
II. Il contingente attivo che forma l’Esercito è tratto dalle classi della Guardia nazionale che comprendono i cittadini dai 20 ai 25 anni.
III. I cittadini della Guardia nazionale delle classi dai 20 ai 40 anni possono essere dichiarati mobili per sussidio dell’Esercito nell’interno dello Stato.
Le classi della Guardia nazionale dai 18 ai 20 anni e dai 40 ai 60 non possono essere obbligate a prestar servizio fuori del proprio Comune.
IV. Alla Guardia nazionale non mobile è affidata la sicurezza interna dello Stato; all’Esercito ed alla Guardia nazionale all’uopo mobilizzata è affidata la difesa contro i nemici esterni.
Nei tempi ordinarii la guardia delle fortezze e delle caserme è confidata all’Esercito, quella dei Comuni alla Guardia nazionale.
Nei tempi di guerra l’Esercito è impiegato in campagna, la Guardia nazionale mobilizzata concorre alla difesa dello Stato anche contro i nemici esterni, ma non può essere impiegata fuori del territorio.
V. Il Regolamento della Guardia nazionale determinerà tassativamente i titoli per cui possono venir dispensati annualmente dal servizio ordinario delle guardie i cittadini che per età, per salute o per situazione economica credessero di domandare la dispensa.
VI. La Guardia nazionale non mobilizzata dipende dal Ministero dell’Interno.
L’Esercito e la Guardia nazionale mobilizzata dipendono dal Ministero della Guerra VII. I cittadini della Guardia nazionale dai 18 ai 30 anni sono riuniti ogni anno per gli esercizi durante il tempo necessario e nel mese il più opportuno, avuto riguardo ai lavori dell’agricoltura.
Quelli dai 30 ai 40 non lo sono che ogni tre anni.
VIII. I cittadini della Guardia nazionale chiamati all’Esercito prestano servizio attivo, con obbligo di restare sotto le bandiere durante tre anni dalla data della rispettiva chiamata.
Hanno diritto a congedo dopo il primo anno quei cittadini che si occupano di studi superiori.
IX. In tempo di pace lo Stato non terrà in piedi che il minor numero di truppe possibile, ciò che permetterà di rinviare in congedo dopo il primo anno di servizio il superfluo del contingente con norme di equità e giustizia.
X. I cittadini armati, quando servono nell’Esercito e nella Guardia nazionale mobilizzata, sono mantenuti, stipendiati ed equi paggiati dallo Stato.
Gli uffiziali e sottuffiziali che entrano nei quadri dell’Esercito sono stabili, e sono rimunerati cogli onorarii che si fisseranno ulteriormente.
XI. Non è ammessa l’esistenza di alcun Corpo privilegiato, ma bensì quella dei Corpi speciali necessarii.
XII. I Corpi speciali, come cavalleria, treno, artiglieria, pionieri ecc., si reclutano fra i cittadini dai 20 ai 25 anni, che per godere dei vantaggi offerti all’entrare indetti Corpi si sottopongono ad un servizio più lungo dell’ordinario triennale. La durata per le diverse armi sarà determinata da ulteriori disposizioni.
XIII. Sono esenti dal servizio dell’Esercito i figli unici; gl’individui necessarii come sostegno della propria famiglia; gl’impiegati dello Stato; gli ecclesiastici del culto cattolico aventi gli ordini maggiori, ed i Ministri degli altri culti. Le prime tre categorie però fanno parte della Guardia nazionale a norma della rispettiva età, ma non potranno essere adoperate che entro i limiti del proprio Comune.
XIV. Il dovere di rispondere alla chiamata delle Guardie nazionali è sospeso per gli allievi degli studi teologici regolarmente inscritti nella matricola tenuta dall’Ordinario diocesano.
XV. Due fratelli non potranno essere chiamati a servire contemporaneamente nell’Esercito.
XVI. Sono esclusi gl’inabili per difetti fisici, che saranno determinati da apposito Regolamento, e i condannati pei delitti da indicarsi nel medesimo.
XVII. La Guardia nazionale che fornisce il contingente dell’armata è divisa in cinque classi. Ogni classe o parte di classe è chiamata a formare l’Esercito di mano in mano che il bisogno dello Stato lo richiede, e per modo che l’una classe non possa essere requisita se non dopo che l’antecedente sia stata esaurita.
XVIII. Per la scelta dei graduati della Guardia nazionale è stabilito il principio elettivo. Gli ufficiali generali però sono nominati dal Governo sopra terna proposta dal Corpo degli ufficiali.
XIX. I bassufficiali dell’Esercito fino al grado di sergente inclusivamente sono nominati dal Colonnello; dal grado di sergente sino al grado di colonnello inclusivamente sono nominati dal Ministro; gli ufficiali generali sono nominati dal Governo.
XX. Vi sono delle Compagnie di espiazione pei delitti che saranno determinati ulteriormente. I refrattarii sono incorporati in queste Compagnie, e per essi è raddoppiata la durata del servizio.
XXI. Le pensioni cui possono aver diritto gl’invalidi dell’Esercito attivo saranno determinate con apposito Regolamento.


Milano, l’11 aprile 1848.
CASATI, Presidente
BORROMEO – DURINI – LITTA – STRIGELLI GIULINI – BERRETTA – TURRONI – MORONI REZZONICO – Abate ANELLI – CARBONERA – GRASSELLI
CORRENTI, Segretario generale

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