Ordinamento giudiziario del 1923

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2786. Testo unico delle disposizioni sull’ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura.

(GURI n.306, 31 dicembre 1923)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto l’art. 80 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921;
Ritenuta la necessità di coordinare le disposizioni dell’ordinamento giudiziario concernenti l’ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura, con opportuni adattamenti e con le modificazioni che l’esperienza dimostra convenienti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla, proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.
È approvato l’unito ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura, firmato, d’ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923
VITTORIO EMANUELE

Titolo I. DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI.

Capo I. Delle autorità alle quali è affidata l’amministrazione della giustizia.

Ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura.
Art. 1
La giustizia, nelle materie civili e penali, è amministrata:
da conciliatori;
da pretori;
da tribunali civili e penali;
da corti d’appello;
da corti d’assise;
dalla corte di cassazione.
L’ordinamento giudiziario delle Colonie è regolato da disposizioni particolari; e per le giurisdizioni amministrative e gli organi delle giurisdizioni speciali, si osservano le norme rispettivamente in vigore.
La giurisdizione pei reati militari e marittimi è regolata da leggi speciali.

Art. 2
Presso lo Corti ed i Tribunali civili e penali è stabilito un ufficio del pubblico ministero.
Le funzioni di pubblico ministero presso i pretori sono esercitate nei modi o nei casi determinati dalla legge.

Art. 3
Presso ogni Corte, Tribunale e Pretura vi è un cancelliere e vi possono essere anche altri funzionari di cancelleria.
Presso ogni ufficio del pubblico ministero vi è un segretario. Vi possono essere anche altri funzionari di segreteria.

Art. 4
Agli uffici di conciliazione sono addetti uscieri di conciliazione, od alle altre autorità giudiziarie indicate nell’art. 1 sono addetti ufficiali giudiziari nel numero richiesto dai bisogni del servizio.

Art. 5
Alle autorità giudiziarie possono essere applicati gli uditori a norma della presente legge.

Art. 6
Sono funzionari dell’ordine giudiziario gli uditori, i conciliatori, i vice conciliatori, i pretori, i vice pretori anche se onorari, i giudici d’ogni grado dei Tribunali e delle Corti, i membri del pubblico ministero ed i funzionari di ogni grado delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
Sono funzionari addetti all’ordine giudiziario gli ufficiali giudiziari.

Art. 7
Il numero, le residenze e le circoscrizioni territoriali delle autorità giudiziarie indicate nell’art. 1, salvo quanto è stabilito per i conciliatori nell’art. 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, come pure il numero e i gradi del personale della magistratura e di quello delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie sono determinati dalle tabelle annesse al R. decreto 24 marzo 1923, n. 601
e al Regio decreto 3 maggio 1923, n 1165.
Il termine per gli eventuali spostamenti delle dette tabelle autorizzati dall’art. 6 del R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, è protratto a tutto il 31 dicembre 1924. Posteriormente a tale data le tabelle non potranno mutarsi che per legge.
La ripartizione dei magistrati e dei funzionari di cancelleria e segreteria tra i vari uffici giudiziari è stabilita nello stesso decreto Reale 3 maggio 1923, n 1165, e può successivamente essere modificata con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore della magistratura per quanto riguarda la ripartizione dei magistrati.

Art. 8
Salvo le disposizioni contenute nel presente titolo sono regolati da leggi speciali:
i conciliatori e il loro funzionamento;
i giurati;
le cancellerie e le segreterie giudiziarie;
gli ufficiali giudiziari;
gli uscieri.

Art. 9
Ifunzionari dell’ordine giudiziario sono nominati dal Re, sulla proposta del Ministro per la giustizia, salvo il disposto degli articoli 105, 139 e 142 e le disposizioni speciali stabilite per il personale delle cancellerie e segreterie.

Art. 10
Per essere ammesso a funzioni od uffici giudiziari è necessario:
1° essere cittadini del Regno;
2° avere l’esercizio dei diritti civili;
3° non trovarsi in alcuno dei casi d’incapacità contemplati negli articoli 5, n. 2 e 3, 6 e 7, n. 23 e 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, modificata dal R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509;
4° riunire le altre condizioni richieste dalla legge per le varie funzioni e per i diversi uffici.

Art. 11
Ifunzionari dell’ordine giudiziario e gli ufficiali giudiziari, prima di assumere l’esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento col rito prescritto dai regolamenti e con la formola seguente: «Giuro di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo d’onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate».
Il giuramento non è necessario nei casi di tramutamento con lo stesso grado e con le stesse funzioni.

Art. 12
Ifunzionari giudiziari debbono assumere l’esercizio delle loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data della registrazione alla Corte dei conti del decreto di nomina o destinazione.
Il Ministro per la giustizia può abbreviare per giuste cause il termine anzidetto, che, per nessuna ragione, può essere prorogato.
Il Ministro per la giustizia può anche ordinare, per gravi ragioni di servizio, che il funzionario tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore giorni trenta. In questo caso il termine stabilito nei primo contino del presente articolo decorre dal giorno in cui cessi tale esercizio e può essere abbreviato per disposizione del Ministro.
Net cast di urgente necessità di servizio il Ministro può pure disporre che i funzionari dell’ordine giudiziario promossi o tramutati raggiungano la nuova destinazione anche prima della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il funzionario sarà considerato come in missione, ed avrà diritto alla corrispondente indennità per il tempo in cui avrà prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.

Art. 13
Il funzionario che contravviene al disposto dell’articolo precedente, non assumendo l’esercizio delle sue funzioni nel termine stabilito dalla legge o in quello che gli sia stato assegnato con disposizione del Ministro, s’intende avere rinunziato all’impiego, ma può essere riammesso nella carriera mediante un nuovo decreto, con lo stesso grado, e ricongiunge il servizio anteriore ai fini dell’anzianità.

Art. 14
Ogni funzionario dell’ordine giudiziario ed ufficiale giudiziario deve dimorare nel comune ove ha sede la Pretura, il Tribunale o la Corte presso cui esercita le sue funzioni; e non può assentarsene senza una licenza ottenuta ai termini dei regolamenti.
Non sono sottoposti a quest’obbligo i vice pretori onorari.
I contravventori alle disposizioni di quest’articolo sono soggetti a provvedimenti disciplinari, e possono essere privati pure dello stipendio, con decreto ministeriale, per un tempo corrispondente alla assenza illecita.

Capo II. Delle incompatibilità e delle esenzioni.

Art. 15
Ifunzionari dell’ordine giudiziario e gli ufficiali giudiziari non possono essere sindaci, assessori o segretari comunali, né occupare altri pubblici impieghi od uffici amministrativi, ed eccezione di quelli di senatore e deputato, di consigliere comunale o provinciale, di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza o di enti di pubblica utilità legalmente riconosciuti. Non possono nemmeno esercitare la mercatura od altra professione qualunque.
I magistrati non possono inoltre accettare incarichi di qualsiasi specie, senza l’assenso dei capi gerarchici e non possono assumere le funzioni di arbitro se non nei casi previsti da legge o da regolamenti e in quelli in cui siano interessate pubbliche amministrazioni. Quando la designazione dell’arbitro non derivi direttamente dalla legge o dal regolamento, occorre l’assenso dei capi gerarchici.
I vice pretori onorari possono esercitare la professione di avvocato, procuratore, o notaio, ed essere anche segretari dei comuni o di altre pubbliche amministrazioni, e ad essi non sono applicabili le disposizioni contenute nel capoverso precedente.
Oltre a quanto è stabilito nella prima parte del presente articolo, sono applicabili ai funzionari di cancelleria e segreteria le disposizioni generali relative ai funzionari civili dello Stato.

Art. 16
Le disposizioni dell’articolo precedenti non sono applicabili ai conciliatori e ai vice conciliatori.
L’avvocato ed il procuratore esercente, rivestiti della qualifica di conciliatore o vice conciliatore, non possono prestare assistenza alle parti o rappresentarle davanti all’ufficio di conciliazione del quale sono titolari.

Art. 17
Icapi delle Corti o delle procure generali non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli cui fossero chiamati in virtù di leggi o regolamenti e quelli che fossero conferiti con decreto Reale sentito il Consiglio dei Ministri.
Quando l’incarico fuori residenza debba durare per tempo non breve, il Ministro per la giustizia dà i provvedimenti opportuni per assicurare la regolarità del servizio.

Art. 18
Imagistrati giudicanti e requirenti delle Corti di appello, dei Tribunali o delle Preture non possono appartenere ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti fino al secondo grado o i loro affini di primo grado esercitino abitualmente le professioni di procuratore o di avvocato.

Art. 19
Imagistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino a1 terzo grado non possono far parte dello stesso collegio o corpo giudiziario.
Questa disposizione non si applica, quando, per il numero dei componenti il collegio o il corpo giudiziario, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio.
Non possono far parte contemporaneamente come giudici della stessa sezione nelle Corti e nei Tribunali i parenti e gli affini sino al quarto grado inclusivamente. Sono nulli gli atti che avessero luogo col loro concorso.

Art. 20
Ifunzionari dell’ordine giudiziario e gli ufficiali giudiziari sono esenti da qualunque pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare

Titolo II. DELLE AUTORITà GIUDICANTI.

Capo I. Dei pretori e dei vice pretori.

Art. 21
In ogni mandamento vi è un pretore.
Il numero, la sede e la circoscrizione di tutte le Preture del Regno sono determinate dalle tabelle indicate nella prima parte dell’art. 7.
Nelle città la cui popolazione non sia minore di quarantamila abitanti, e dove siano stabilite più Preture, possono, con Regio decreto da inserirsi negli atti del Governo, e sopra domanda dei Consigli comunali, essere Istituite Preture urbane per giudizi penali.
Nelle città in cui sono più Preture urbane, queste potranno essere ridotte ad una sola.
L’attuale circoscrizione delle Preture urbane è determinata dalle tabelle indicate nell’art. 7.

Art. 22
Alle Preture possono essere addetti uno o più vice pretori.

Art. 23
Nelle tabelle menzionate nell’art. 7 sono indicate le Preture alle quali saranno destinati in qualità di vice pretori i giudici aggiunti o giudici e quelle dove saranno destinati nella medesima qualità gli uditori a norma dell’art. 107.
Possono inoltre, essere nominati vice pretori onorari i laureati in legge che abbiano compiuto l’età di anni 21, i notai ed i procuratori esercenti. La loro nomina è fatta per un triennio salvo riconferma; al termine del triennio cessano dalla carica anche quelli che ottennero la nomina nel corso del medesimo. Di regola non possono essere nominati più di due vice pretori onorari per una stessa Pretura, salvo particolari esigenze di servizio.
Nel caso che manchino gli uditori giudiziari, nelle Preture più importanti, nelle quali secondo le piante organiche dovrebbero esservi uditori giudiziari in qualità di vice pretori, possono essere destinati in loro vece, se il bisogno del servizio lo richieda, vice pretori onorari, i quali non esercitino la professione forense. In questo caso al vice pretore onorario, fino a che dura l’incarico speciale, sono corrisposte le indennità spettanti all’uditore vice pretore che egli sostituisce. L’incarico può essere sempre revocato e non potrà mai eccedere i ire anni, salvo conferma.
Il numero del vice pretori onorari ai quali può essere conferito tale incarico speciale non potrà essere- superiore a venti in tutto il Regno.

Art. 24
Ipretori compiono, nei limiti assegnati dalle leggi, le funzioni:
1° di giudici in materia civile e commerciale;
2° di giudici in materia penale.
Esercitano inoltre, nei modi stabiliti dalle leggi, la giurisdizione volontaria e le altre attribuzioni loro deferite.
I pretori urbani, nelle città dove siano istituiti, esercitano le funzioni di giudici in materia penale entro i limiti della competenza e del territorio dei pretori delle stessa città, secondo le disposizioni del Codice di procedura penale.

Art. 25
In caso di mancanza del pretore può essere destinato in supplenza, nella Pretura, con decreto Reale, un giudice o un giudice aggiunto ovvero un uditore dopo tre mesi di esercizio nelle funzioni di vice pretore, giusta il disposto dell’art. 107.
Con decreto del primo presidente della Corte di appello può essere chiamato altresì a compiere temporaneamente le funzioni del pretore mancante o impedito e un pretore di altro mandamento del distretto o un giudice di uno dei Tribunali, del distretto medesimo.
I provvedimenti indicati nei due commi precedenti possono essere adottati ancorché nella pretura non manchi il vice pretore.

Art. 26
Ivice pretori coadiuvano il pretore nel compimento delle sue funzioni.
Nei casi di mancanza o d’impedimento del pretore, quando non sia provveduto a norma dall’articolo precedente, ne esercita le funzioni il più elevato in grado o il più anziano dei magistrati di carriera che hanno funzioni di vice pretori e, in mancanza, il più anziano dei vice pretori onorari.
I vice pretori onorari mandamentali non possono tenere udienze se non nei casi di mancanza o di legittimo impedimento del titolare della pretura e dei vice pretori di carriera.

Art. 27
In mancanza od impedimento del pretore e dei vice pretori, salvo i provvedimenti di cui all’art. 25, il presidente del Tribunale, sulla richiesta del procuratore del Re, può destinare a supplire temporaneamente il pretore o vice pretore mancante od impedito, un giudice del tribunale ovvero un pretore o un vice pretore di altre pretura nel territorio dipendente dalla sua giurisdizione.
Nei tesi di urgenza, anche senza provvedimento del presidente del Tribunale, supplisce temporaneamente, il pretore o vice pretore del mandamento più vicino nella circoscrizione territoriale del Tribunale.

Art. 28
Mancando od essendo impediti i pretori o vice pretori urbani, salvo il disposto dell’art. 25, ne esercitano le funzioni gli altri pretori o vice pretori residenti nello stesso Comune, per turno e secondo le norme contenute nel regolamento.
Il disposto del capoverso dell’articolo precedente è pure applicabile alla supplenza delle Preture urbane.

Art. 29
Il Governo del Re è autorizzato a designare, con decreto Reale, i Comuni nei quali il pretore del mandamento si recherà per compiervi atti di istruzione e per tenervi udienze civili e penali nell’ufficio del giudice conciliatore o in altro totale all’uopo destinato dal comune, qualora gli affari siano in quantità da giustificare le spese di missione.
I segretari e vice segretari comunali possono ivi fare le veci del cancelliere. Gli uscieri di conciliazione fanno le veci dell’ufficiale giudiziario

Capo II. Dei Tribunali civili e penali.

Art. 30
Vi ha un Tribunale civile e penale in ciascuno dei Comuni designati nella tabella.

Art. 31
Ai Tribunali civili e penali appartiene:
1° giudicare in materia civile e commerciale, in prima istanza ed in appello, di tutte le cause loro deferite dalle leggi;
2° giudicare in materia penale, in prima istanza ed in appello, dei reati loro deferiti dalle leggi;
3° esercitare tutte le altre attribuzioni che ad essi sono dalle leggi assegnate.

Art. 32
In ogni Tribunale uno dei giudici è incaricato per ciascun anno, con decreto Reale, dell’istruzione delle cause penali, salvo il disposto dell’art. 99. In caso di bisogno possono, pure per decreto Reale, essere applicati all’ufficio d’istruzione anche altri giudici del Tribunale medesimo.
Le funzioni degli istruttori, quand’anche esercitate da giudici inamovibili, sono sempre revocabili.

Art. 33
ITribunali civili e penali possono per decreto Reale, ove la necessità del servizio lo richieda e lo consenta il numero del personale, essere divisi in più sezioni.
Nei Tribunali divisi, in più sezioni sono in ogni anno designati, per Reale decreto, i giudici che debbono comporre ciascuna sezione.
Lo stesso decido designa le sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili, gli affari penali e gli appelli in materia penale, ovvero gli uni e gli altri promiscuamente.

Art. 34
Nei Tribunali divisi in più sezioni il presidente del Tribunale presiede la sezione prima. Le altre sezioni sono presiedute da presidenti di sezioni.

Art. 35
ITribunali civili e penali giudicano col numero invariabile di tre votanti.

Art. 36
Mancando od essendo impedito il presidente di una sezione, ne fa le veci il giudice anziano della sezione stessa.
Il presidente del Tribunale nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite è supplito dai presidenti di sezione secondo l’ordine di anzianità ed in mancanza di essi dal giudice anziano del Tribunale, salvo che col Reale decreto menzionato nell’art. 33 non sia stato all’uopo destinato altro presidente di sezione o altro giudice.

Art. 37
Quando, per mancanza o legittimo impedimento dei magistrati, una delle sezioni del Tribunale non si trovi in numero legale per giudicare, il presidente del Tribunale può intervenire egli stesso, ovvero destinare un giudice di altra sezione. Questa facoltà può essere esercitata dal presidente del Tribunale anche nei casi di speciali esigenze di servizio, la valutazione delle quali rientra nei poteri discrezionali del presidente medesimo. Qualora poi, tutti questi funzionari siano mancanti od impediti, il presidente, o chi ne fa le veci, richiederà per sedere nel Tribunale un pretore dello stesso Comune, secondo l’ordine delle Preture, e qualora questi pure sia impedito, assente o mancante, un vice pretore di alcuno dei mandamenti del Comune ed, in suo difetto, pretore più vicino non impedito.
Rimane sempre vietato l’intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al Tribunale.

Art. 38
Qualora eccezionali esigenze lo richiedano e non si possa provvedere altrimenti al regolare svolgimento del servizio, nei Tribunali ai quali la pianta organica assegna non più di sei giudici, il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, avrà facoltà di applicarvi temporaneamente, con suo decreto, un giudice di altro Tribunale o di una delle Preture del distretto, informandone immediatamente il Ministro della giustizia.
L’applicazione non può durare oltre due mesi, esclusa qualsiasi proroga, né l’applicazione può essere rinnovata nei riguardi del medesimo magistrato se non sia decorso un anno dalla fine della precedente applicazione.
Il magistrato così applicato non si considera come supplente estraneo al Tribunale, agli effetti dell’articolo precedente.

Art. 39
Essendo mancante un giudice istruttore, il presidente delega uno dei giudici del Tribunale a farne le veci.

Capo III. Delle Corti di appello.

Art. 40
Vi ha una Corte di appella nei luoghi designati nella relativa tabella, la quale indica anche i Comuni nei quali sono sezioni distaccate di Corte di appello.

Art. 41
In ogni Corte di appello vi è un primo presidente che presiede la prima sezione.
Ciascuna delle altre è presieduta da un presidente di sezione.
I giudici delle Corti di appello hanno il titolo di consiglieri.
Nelle sezioni distaccate di Corte di appello vi è un presidente di sezione, oltre i consiglieri nel numero determinato nella tabella organica.

Art. 42
Le Corti di appello conoscono:
1° In materia civile;
a) delle cause giudicate in prima istanza dal Tribunali civili e penali, ovvero dagli arbitri nel limiti della competenza di essi Tribunali; .
b) degli affari di volontaria giurisdizione loro deferiti dalle leggi;
2° In materia penale:
a) degli appelli dalle sentenze proferite dal tribunali civili e penali;
b) del giudizio di accusa e della chiusura della istruzione;
c) degli altri casi deferiti al loro giudizio dalle leggi di procedura penale.
Esercitano inoltre le altre attribuzioni loro dalla legge assegnate.

Art. 43
Le Corti d’appello giudicano invariabilmente col numero di cinque votanti nelle cause civili, con quello di quattro nelle cause penali.

Art. 44
La sezione di accusa è, in ciascuna Corte, composta di cinque membri, oltre ad uno o più supplenti, ove bisogno lo chieda. I
membri ed i supplenti della sezione d’accusa possono anche far parte delle altre sezioni.
La sezione d’accusa giudica col numero invariabile di tre votanti.

Art. 45
In ogni anno un decreto Reale designa i presidenti, ed i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione, come pure il presidente ed i membri che compongono la seziono di accusa ed i supplenti.
È applicabile alle Corti di appello il disposto dell’art. 33.

Art. 46
Mancando od essendo impedito il presidente di una sezione, ne fa le veci il consigliere anziano della medesima.
Il primo presidente nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, è supplito dai presidenti di sezione, secondo l’ordine di anzianità, od in mancanza di questi, dal consigliere anziano della Corte, salvo che nel decreto Reale di cui all’articolo precedente non sia stato all’uopo destinato un altro presidente di sezione o un altro consigliere della Corte.

Art. 47
Quando in una sezione manca, per legittimo impedimento, il numero dei magistrati necessari per giudicare, il primo presidente, quando non creda d’intervenire egli stesso, lo completa coi consiglieri applicati ad altre sezioni.
In mancanza di essi è chiamato a supplire, il presidente del Tribunale civile e penale, ovvero il più anziano dei presidenti di sezione del Tribunale, rimanendo pure sempre vietato l’intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al corpo della Corte.

Art. 48
Le sezioni distaccate delle Corti di appello hanno le stesse attribuzioni che esercitano le Corti di appello e sono considerate come Corti di appello autonome, anche per tutto ciò che riguarda gli affari di carattere amministrativo. Il presidente della sezione distaccata e l’avvocato generale esercitano rispettivamente, in questa materia, tutte le attribuzioni dei primi presidenti e dei procuratori generali delle Corti di Appello, salvo per quanto concerne rapporti disciplinari. Rimangono in ogni caso salvi i poteri di sorveglianza dei primi presidenti e dei procuratori generali sugli uffici e sul personale giudiziario compresi nella Circoscrizione della sezione distaccata e restano salve lo attribuzioni di carattere amministrativo delegate ai primi presidenti e ai procuratori generali in materia di culto e di stato civile.

Capo IV. Delle Corti di assise.

Art. 49
Le Corti d’assise siedono nei Comuni designati nella tabella.
Ogni distretto di Corte d’appello comprende uno o più circoli di Corte d’assise.
Si può ordinare con decreto Reale la formazione di due o più Corti d’assise in un medesimo circolo, anche in Comune che non sia capoluogo, se il bisogno lo richieda.

Art. 50
Le Corti d’assise conoscono e giudicano, con l’intervento dei giurati, dei reati assegnati alla loro competenza dal Codice di procedura penale, nei modi e limiti da questo stabiliti.

Art. 51
In principio d’ogni anno giudiziario sono con Regio decreto designati i presidenti delle assise.
Il primo presidente della Corte d’appello ha sempre facoltà di presiedere la Corte d’assise.

Art. 52
La Corte d’assise è composta del presidente e dei dieci giurati costituenti la giuria del dibattimento.

Art. 53
Nelle Corti di appello specialmente indicate nella tabella, uno dei presidenti di sezioni è adibito alle funzioni di presidente della Corte di assise.

Gli altri presidenti delle Corti di assise sono scelti fra i Consiglieri della Corte di appello.
Così il presidente di sezione, come i consiglieri delle Corti di appello che siano nominati presidenti della Corte di assise, potranno anche esercitare le funzioni del proprio grado presso la Corte di appello nelle sezioni civili o penali, alle quali sono assegnati in base ai decreti di composizione delle sezioni.

Art. 54
Nei circoli di assise, dove per l’abbondanza delle cause le sessioni si debbono protrarre per più quindicine, possono essere designati due presidenti. Ciascuno di essi terrà alternativamente, i di- battimenti, secondo l’ordine che sarà determinato dal primo Presidente della Corte d’appello nel ruolo da esso formato d’accordo col procuratore generale, per le cause da spedire nel periodo di ogni turno trimestrale.
Fuori della sede della Corte di appello l’ufficio di presidenza della Corte di assise può essere affittato al presidente o ad un presidente di sezioni del Tribunale locale.
Nei dibattimenti che prevedonsi di lunga durata, il primo presidente della Corte d’appello ha facoltà di destinare un presidente aggiunto, meno anziano, di quello ordinario, il quale assista al dibattimento, per continuarlo in caso di legittimo impedimento che sopravvenga al presidente ordinario.

Art. 55
Per giudicare le cause contumaciali e pronunciare gli altri provvedimenti menzionati nel Codice di procedura penale la Corte è composta del presidente e di due giudici designati dal presidente del Tribunale.

Art. 56
Il magistrato che abbia atteso all’Istruzione del processo, o che abbia concorso a pronunciare la sentenza di rinvio, non può far parte della Corte d’assise.

Art. 57
Mancando od essendo impedito il presidente o i presidenti delle assise, essi vengono surrogati dai consiglieri designati dal primo presidente della Corte d’appello, inteso il procuratore generale.
Se la mancanza del presidente o dei presidenti derivi da morte o da collocamento a riposo od in aspettativa, si provvede alla loro surrogazione per decreto Reale.
Fino a che questo non intervenga, si provvede temporariamente nel modo indicato nella prima parte di questo articolo.

Art. 58
Il pubblico ministero presso le Corti di assise è rappresentato dal procuratore generale personalmente o dall’avvocato generale o da uno dei sostituti.
Il procuratore generale può eziandio commettere tali funzioni all’ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale nella cui giurisdizione sono convocato le assise. Può anche delegare personalmente il procuratore del Re od un di lui sostituto.

Art. 59
Le funzioni di cancelliere della Corte d’assise sono esercitate, nei Comuni ove ha sede una Corte d’appello, dal cancelliere o da altri funzionari di cancelleria della medesima, e negli altri Comuni dal cancelliere o da altri funzionari di cancelleria del Tribunale.

Art. 60
Le assise si tengono ordinariamente ogni trimestre nei Comuni capoluogo di circolo; possono però essere straordinariamente convocate in ogni tempo, con decreto del primo presidente della Corte d’appello, sia nel capoluogo, sia in qualunque Comune del circolo.

Capo V. Della Corte di cassazione.

Art. 61
La Corte di cassazione è istituita per mantenere l’esatta osservanza delle leggi ed è unica per tutto il Regno, con sede in Roma.

Art. 62
La Corte di cassazione del Regno:
a) regola la competenza fra l’autorità giudiziaria e l’autorità amministrativa e giudica dei conflitti di giurisdizione positivi o negativi fra i Tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali, nonché delle nullità delle sentenze di queste giurisdizioni per incompetenza o eccesso di potere;
b) conosce, in materia civile e commerciale, dei ricorsi per annullamento delle sentenze pronunciate in grado di appello;
c) conosce, in materia penale, dei casi di annullamento delle sentenze inappellabili o in grado di appello, proferite dalle Corti, dai Tribunali e dai pretori e degli altri provvedimenti per i quali e’ ammesso il ricorso a norma del Codice di procedura penale.
Pronunzia inoltre negli altri casi che le sono deferiti dalle leggi.

Art. 63
Le regole speciali sulla competenza e le altre attribuzioni della Corte di cassazione sono determinate dalle leggi di procedura, dalle leggi particolari e dai regolamenti che la riguardano.

Art. 64
La Corte di cassazione del Regno è composta di un primo presidente, di presidenti di sezione e di consiglieri.
Essa è composta di due sezioni per le materie civili e di due sezioni per le materie penali. Vi è inoltre, temporaneamente, una sezione speciale per l’esercizio della competenza giurisdizionale ad essa attribuita dell’art. 1 del decreto-legge 4 novembre 1919, n.
2079, in relazione ai territori annessi al Regno.
Il primo presidente presiede la prima sezione ed anche le altre, ove lo stimi conveniente, le adunanze solenni, e le udienze a sezioni unite.
La composizione annuale delle sezioni è stabilita con decreto Reale al principio dell’anno giudiziario. A ciascuna delle sezioni civili possono essere assegnati uno o più presidenti di sezione.
Essi presiederanno alternativamente le udienze secondo che sarà stabilito in ogni mese dal primo presidente della Corte.

Art. 65
La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di sette membri.

Mancando in una sezione il numero dei votanti, viene completato con consiglieri di altra sezione.
Per le deliberazioni a sezioni unite la votazione ha luogo col numero invariabile di quindici membri.
Per comporre le sezioni unite, quando si tratti di cause civili, si uniscono le due sezioni civili, e, quando si tratti di cause penali, si uniscono le due sezioni penali. Per i giudizi contemplati nell’articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2079, si uniscono i magistrati della sezione temporanea con quelli della prima sezione civile.

Capo VI. Disposizioni comuni ai Tribunali e alle Corti.

Sezione I. – Delle assemblee generali delle Corti e dei Tribunali.
Art. 66
Le Corti ed i Tribunali si riuniscono in assemblea generale ogni volta che si tratti:
1° Di deliberazioni sovra materie d’ordine e di servizio interno e che interessino l’intiero corpo della Corte e del Tribunale;
2° Di dare al Governo pareri richiesti sopra disegni di leggi od altri oggetti di pubblico interesse.
Le Corti si riuniscono inoltre in assemblea generale per intendere la relazione di cui all’art. 95.

Art. 67
Le assemblee generali sono convocate dal presidente della Corte o del Tribunale o da chi ne fa le veci.

Art. 68
II pubblico ministero può richiederne la convocazione con requisitoria motivata a tenore dell’art. 94.
La convocazione ha luogo eziandio sulla proposta d’una sezione della Corte o del Tribunale.

Art. 69
L’assemblea generale è formata dalla riunione di tutte le sezioni della Corte e del Tribunale, o non è legittimamente costituita se non intervengono i due terzi dei membri.
Nel tempo delle ferie, divenendo urgente la convocazione di un’assemblea generale, basta a formarla l’intervento di tutti i membri presenti al servizio.

Art. 70
Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali per mezzo del suo capo o di chi ne fa le veci. Nelle funzioni solenni intervengono tutti i membri che compongono l’ufficio.
Il pubblico ministero assiste alle deliberazioni.
Ha voto deliberativo ed individuale nel caso previsto dal n. 2 dell’art. 66.

Art. 71
È disteso in apposito registro il processo verbale di ogni deliberazione delle assemblee generali.
Il primo presidente della Corte trasmette copia del processo verbale al Ministro per la giustizia, o per lo stesso fine i presidenti dei Tribunali la trasmettono al primo presidente della Corte, ed il procuratore del Re al procuratore generale.

Sezione II. – Delle ferie e dell’inizio dell’anno giudiziario.
Art. 72
Le Corti e i Tribunali hanno un periodo annuale di ferie di giorni sessanta, dei quali i primi quindici giorni servono per ultimare gli affari e i procedimenti in corso.
Il periodo è fissato per la Corte di cassazione e poi singoli distretti delle Corti di appello al principio dell’anno giudiziario, mediante decreto ministeriale, tenuto conto delle speciali ragioni topografiche, climatiche e delle consuetudini locali, nonché dei pareri dei rispettivi presidenti di Corte e procuratori generali e del presidenti dei consigli degli ordini professionali.
I magistrati che prestano servizio durante le ferie, fruiscono in altra epoca dell’anno del periodo di riposo di quarantacinque giorni.

Art. 73
Durante le ferie giudiziarie delle Corti di appello e dei Tribunali non si trattano che le cause penali, nelle quali siano imputati detenuti o l’azione penale possa prescriversi.

Art. 74
Nelle udienze civili dei Tribunali e delle Corti d’appello non possono essere trattate, durante il periodo feriale, altre cause che quelle per provvedimenti conservativi e interinali, per alimenti, per sfratto, per pagamento di indennità in seguito ad infortuni degli operai sul lavoro, per incanti, per opposizioni a procedure esecutive, per dichiarazioni e revoche di fallimenti, per inibitorie e le altre che presentino carattere di urgenza tale che dalla ritardata soluzione delle medesime potrebbe derivare grave pregiudizio alle parti interessate. In quest’ultimo caso la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo del collegio a pie’ della citazione o del ricorso con decreto motivato non soggetto a opposizione o reclamo, e per le cause già iniziale, con ordinanza dei collegio, egualmente non soggetta a opposizione o reclamo da emettersi nell’udienza.

Art. 75
Durante le ferie si provvede al servizio, come è prescritto nel regolamento.

Art. 76
L’anno giudiziario comincia al 1° gennaio.
Nella prima udienza del mese di gennaio tutti i membri delle Corti si uniscono in assemblea generale e pubblica per udire la lettura del Regio decreto che compone le sezioni e della relazione di cui all’art. 95 del presente decreto.
L’assemblea generale non ha luogo stelle sezioni distaccate delle Corti di appello

Titolo III. DEL MINISTERO PUBBLICO.

Capo I. Della costituzione del ministero pubblico.
Art. 77
Il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l’autorità giudiziaria, ed è posto sotto la direzione del Ministro della giustizia.

Art. 78
Le funzioni di pubblico ministero presso la Corte di cassazione e presso le Corti di appello sono esercitate da procuratori generali, presso i Tribunali civili e penali da procuratori del Re.
I procuratori generali compiono le loro funzioni personalmente, o per mezzo di avvocati generali, o di sostituti procuratori generali.
I procuratori del Re le compiono personalmente e per mezzo del procuratore del Re aggiunto dove questo esista, o di sostituti.

Art. 79
Le funzioni di pubblico ministero presso le Corti di assise sono esercitate nel modo stabilito dall’art. 58 del presente decreto.

Art. 80
Le funzioni del pubblico ministero presso le Preture sono esercitate da uditori, da vice pretori, da vice commissari di pubblica sicurezza, specialmente designati dai loro capi, ed in loro mancanza o impedimento, dal sindaco del Comune, il quale può surrogarvi un membro del Consiglio comunale da lui destinato, ovvero anche il segretario o il vice segretario comunale.
Se il funzionario incaricato di rappresentare il pubblico ministero non interviene alle udienze, sebbene debitamente avvisato, il pretore assumerà, per esercitarne provvisoriamente le funzioni, un avvocato, un notaio od un procuratore residente nel mandamento.

Art. 81
In mancanza od impedimento del procuratore generale, regge l’uffizio l’avvocato generale o il sostituto anziano, quando il Ministro per la giustizia non abbia delegato un altro.
In mancanza od impedimento del procuratore del Re, regge l’ufficio il procuratore del Re aggiunto, e in assenza o impedimento di questo, il sostituto anziano quando il Ministro per la giustizia non abbia delegato un altro.
In mancanza od impedimento di alcuno dei membri del pubblico ministero, ne esercita temporaneamente le funzioni davanti le Corti il consigliere meno anziano non impedito; davanti ai Tribunali civili e penali, il giudice meno anziano del Tribunale, e quello che venga destinato dal presidente di concerto col procuratore del Re, salvo che il Ministro per la giustizia non abbia all’uopo destinato altro consigliere o giudice.

Capo II. Delle attribuzioni del ministero pubblico.

Art. 82
Il pubblico ministero veglia all’osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano la piena capacità giuridica, provocando a quest’uopo, nei casi di urgenza, quei provvedimenti conservatorii che siano necessari:
promuove la repressione dei reati;
fa eseguire i giudicati in conformità dell’art. 89;
ha pure azione diretta per far eseguire ed osservare le leggi d’ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempreché tale azione non sia ad altri pubblici ufficiali attribuita.

Art. 83
In materia penale il ministero pubblico procede per via di azione.
Un ufficiale del ministero pubblico assiste a tutte le udienze per le cause penali delle Corti e dei Tribunali. In mancanza del suo intervento, l’udienza non è legittima.

Art. 84
Nelle materie civili il pubblico ministero dà il suo parere, e procede anche per via di azione nei casi rispettivamente determinati dalle leggi.
Il ministero pubblico presso le Corti di appello ed i Tribunali nei giudizi civili ha obbligo di concludere solo nelle cause matrimoniali e nei casi in cui, a termini di legge, procede per via di azione o nei quali il suo intervento sia richiesto da leggi speciali. È tenuto ad assistere alle udienze civili unicamente quando ai tratti di cause, nelle quali deve concludere. La trattazione di queste senza il suo intervento non è legittima.

Art. 85
Fuori dei casi preveduti nell’articolo precedente, il ministero pubblico può chiedere di parlare e conchiudere in tutti gli altri affari civili che si trattano nelle pubbliche udienze, ogni qualvolta lo ravvisi conveniente nell’interesse della giustizia.
Rimane inoltre salva la facoltà concessa dall’ultima parte dell’art. 346 del Codice di procedura civile.
Avvenendo un reato in una udienza, nella quale non sia presente o non si possa immediatamente avere un uffiziale del ministero pubblico, sarà disteso processo verbale del fatto e lo si tratterà all’ufficio del ministero pubblico, affinché proceda nelle forme più spedite.

Art. 86
Il ministero pubblico fa le opportune requisitorie per l’ordine delle udienze.

Art. 87
Il ministero pubblico presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali, e assiste alle deliberazioni per le decisioni delle cause civili.

Art. 88
Presso le Corti d’appello ed i Tribunali il ministero pubblico non può assistere alla votazione nelle cause civili e penali.
Deve peraltro intervenire a quelle deliberazioni che riguardano l’ordine ed il servizio interno.

Art. 89
La esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti in materia penale è promossa dal pubblico ministero, secondo le disposizioni del Codice di procedura penale.
Nelle causo civili il pubblico ministero fa eseguire d’uffizio le sentenze, in quanto interessino l’ordine pubblico.

Art. 90
Il ministero pubblico interviene alle assemblee generali delle Corti e dei Tribunali nel modo indicato all’art. 70.
Esercita poi in materia disciplinare quelle attribuzioni che gli sono deferite dalla legge.

Art. 91
Il procuratore generale presso la Corte di appello esercita nel distretto di essa un’azione direttiva ed una superiore vigilanza sugli uffizi del pubblico ministero, su quelli delle preture come pure sulla polizia giudiziaria e sugli uffiziali della medesima.
La direzione della polizia giudiziaria in ciascun circondario viene anche esercitata dal procuratore del Re.

Art. 92
Il ministero pubblico sopraintende, alla polizia delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali, in conformità delle leggi.

Art. 93
Il procuratore generale presso la Corte di cassazione richiede nell’interesse della legge l’annullamento delle sentenze, nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi di procedura.

Art. 94
Occorrendo di far rappresentanze sia per l’osservanza delle leggi e dei regolamenti, sia per oggetti relativi al servizio e alla disciplina, il procuratore generale o il procuratore del Re richiede, ed il presidente della Corte o del Tribunale convoca un’assemblea generale; questa delibera sulle requisitorie che le sono presentate.

Art. 95
Nella prima udienza del mese di gennaio, il procuratore generale rende conto, nella pubblica assemblea generale della Corte alla quale è addetto, del modo con cui la giustizia fu amministrata in tutta la circoscrizione territoriale della Corte. Nota quindi in Camera di consiglio gli abusi che fossero invalsi e fa le requisitorie che giudica convenienti pel bene dei servizio, sulle quali la Corte deve deliberare.

Art. 96
Imembri del pubblico ministero hanno, nell’esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere direttamente la forza armata

Titolo IV. DELLA CARRIERA DEI MAGISTRATI.

Capo I. Dei gradi e delle funzioni dei magistrati.

Art. 97
Igradi della magistratura sono:
1° Uditore;
2° Giudice aggiunto;
3° Giudice e sostituto procuratore del Re;
Consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di appello;
5° Consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di cassazione;
6° Procuratore generale della Corte di cassazione;
7° Primo presidente della Corte di cassazione.

Art. 98
Igiudici aggiunti esercitano nelle Preture le funzioni di pretore o di vice pretore, assumendo nel secondo caso, il titolo di pretore aggiunto.
Le stesse funzioni possono essere esercitate anche dai giudici, però la loro destinazione alle Preture in qualità di vice pretore, col titolo di pretore aggiunto, può aver luogo soltanto nel caso che il titolare abbia il grado di giudice e sia più anziano.

Art. 99
Iconsiglieri e i sostituti procuratori generali di Corte di appello esercitano rispettivamente anche le funzioni di presidente o di presidente di sezione e di procuratore del Re nei Tribunali, ovvero quelle di procuratore del Re aggiunto in quei Tribunali in cui l’ufficio di procuratore del Re è coperto da magistrati di grado superiore giusta la disposizione dell’articolo seguente. I presidenti di sezione nei Tribunali devono essere normalmente meno anziani del presidente del Tribunale. Nei Tribunali più importanti indicati nella tabella, le funzioni di capo dell’ufficio di istruzione sono esercitate da magistrati aventi grado di consigliere di Corte d’appello.

Art. 100
Iconsiglieri e i sostituti procuratori generali di Corte di cessazione esercitano anche nei Tribunali più importanti indicati nella tabella, le funzioni di presidente e di procuratore del Re, e nelle Corti di appello, le funzioni di presidente di sezione o di avvocato generale. Possono inoltre essere loro conferiti il titolo e le funzioni di primo presidente di Corte di appello o di presidente di sezione di Corte di cassazione o di procuratore generale di Corte di appello o di avvocato generale di Corte di cassazione secondo le disposizioni dell’art. 139.

Capo II. Dell’ammissione in magistratura e del tirocinio delle funzioni giudiziarie.

Art. 101
Nessuno può essere ammesso a funzioni giudiziarie nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero, se non ha compiuto un tirocinio in qualità di uditore, salvo quanto è disposto dell’articolo 155.

Art. 102
Per essere nominato uditore, oltre le condizioni generali prescritte nell’art. 10, è necessario aver vinto la prova di un concorso per esame.

Art. 103
Al concorso per i posti di uditore giudiziario sono ammessi i laureati in legge di età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 30 anni nel giorno in cui incominciano le prove scritte, che abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Non sono ammessi coloro che, per le informazioni fornite, non risultino al Ministero della giustizia di moralità e condotta incensurabili.

Art. 104
Il concorso ha luogo in Roma, di regola, una volta all’anno.
La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro Guardasigilli e composta di nove membri scelti fra magistrati in numero non minore di cinque professori della facoltà di giurisprudenza e avvocati esercenti.
Ne fa parte, con voto consultivo, il capo del personale della magistratura, o chi ne fa le veci, che dirige le operazioni del concorso. L’esame consiste:
1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile e commerciale;
b) diritto amministrativo;
c) diritto penale;
2° In una prova orale su ciascuna delle materie indicate, ed inoltre sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto costituzionale e sul diritto romano.
Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti devono avere riportato non meno di sei decimi dei voti in ciascuna prova.
Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportato non meno di sette decimi nell’insieme delle prove scritte e orali e non meno di sei decimi in ciascuna prova.
Coloro che in due concorsi sono dichiarati non idonei non sono ammessi ad altri concorsi.

Art. 105
Iconcorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.
In caso di parità di voti è preferito chi, avendo prestato servizio in guerra, sia mutilato, insignito di una decorazione al valore di guerra e, in via sussidiaria, della croce di guerra. Quando nessuno di questi requisiti sussista, la preferenza è data al più anziano di età.
Sono nominati, con decreto ministeriale, uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.
Le ulteriori norme per lo svolgimento del concorso e per la revisione dei lavori sono date con Regio decreto.

Art. 106
Gli uditori sono destinati con decreto ministeriale, alle Pretura per compiervi un tirocinio per un tempo non minore di sei mesi. Essi assistono alle udienze civili e penali e attendono agli studi ed ai lavori che siano loro affidati.
Le altre norme per il tirocinio degli uditori sona determinati con regolamento.

Art. 107
Dopo sei mesi di tirocinio effettivo gli uditori giudiziari possono, previo parere favorevole dei capi del Tribunale da cui dipende la Pretura dove hanno fatto il tirocinio, essere nominati vice pretori.
Gli uditori possono anche essere destinati a supplire i pretori mancanti o impediti, quando abbiano esercitate le funzioni di vice pretore per almeno tre mesi.

Capo III. Dell’esame pratico per la nomina a giudice aggiunto.

Art. 108
L’uditore giudiziario che abbia compiuto almeno due anni di tirocinio effettivo, può conseguire la nomina a giudice aggiunto, quando superi con buon esito la prova di un esame, al quale può presentarsi dopo almeno diciotto mesi di tirocinio.

Art. 109
L’esame ha luogo in Roma, di regola ogni anno, dinanzi una Commissione, nominata di volta in volta dal Ministro della giustizia e composta di sette membri scelti fra i magistrati della Corte di cassazione e delle Corti di appello. Si applica il terzo comma dell’art. 104.
Le prove di esame sono scritte e orali.
Le prove scritte consistono nello svolgimento in forma di sentenza di quattro tesi rispettivamente di diritto e procedura civile, di diritto e procedura penale, di diritto commerciale e di diritto amministrativo.
La prova orale è specialmente diretta ad accertare la cognizione del diritto positivo nelle materie sulle quali versano le prove scritte.

Art. 110
Compiuto l’esame, la Commissione procede alla classificazione degli aspiranti che abbiano riportato in ciascuna prova almeno sei decimi e non meno di sette decimi nell’insieme di esse, secondo un criterio complessivo desunto:
a) dai voti conseguiti nell’esame;
b) dalla classificazione ottenuta nel concorso per uditore giudiziario;
c) dai titoli presentati (esclusa la tesi di laurea) e dalle informazioni raccolte, giusta le norme da stabilirsi con Regio decreto intorno alle attitudini alle funzioni giudiziarie ed alla capacità e condotta del candidato durante il tirocinio.
A coloro che abbiano conseguito non meno di nove decimi nell’insieme delle prove e siano stati classificati fra i primi dieci, la Commissione può aggiungere una speciale dichiarazione di merito, della quale sarà fatta menzione nel verbale.

Agli aspiranti dichiarati idonei sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno secondo le norme fissate per gli impiegati in missione.
Essi saranno nominati giudici aggiunti, a misura che vi siano posti vacanti, nell’ordine della loro classificazione. I giudici aggiunti prendono posto nel ruolo dei giudici, rimanendo fermo il numero complessivo stabilito nella tabella n. 15 allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
L’uditore che, nel termine di quattro anni dalla nomina, non si sia presentato all’esame e quello che, presentatosi all’esame, sia stato dichiarato per due volte non idoneo, è dispensato dal servizio.

Art. 111
Igiudici aggiunti, all’atto della loro nomina, devono essere destinati nelle Preture ad esercitarvi le funzioni di Pretore o di pretore aggiunto.
Per coloro che all’esame pratico ottennero la speciale razione di merito si terrà conto, nell’assegnazione alla Pretura, della designazione della regione in cui preferiscono essere destinati.

Capo IV. Delle promozioni a giudice.

Art. 112
Igiudici aggiunti potranno essere nominati giudici o sostituti procuratori del Re dopo tre anni di effettivo servizio nelle funzioni suindicate, in base a giudizio di promovibilità dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello. All’atto della nomina saranno destinati nei Tribunali o nelle Preture, secondo le vacanze dei posti e le esigenze del servizio.
Il Consiglio giudiziario emetterà la sua deliberazione motivata, sulle informazioni fornite dai capi gerarchici, circa la capacità, cultura, operosità e condotta, e in genere circa l’opera del magistrato, specificando se questi sia promovibile nella carriera giudicante o nella requirente o in entrambe le carriere.
Contro la deliberazione di impromovibilità è consentito all’interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione ricevutane, di presentare ricorso al Consiglio superiore della magistratura a sezione semplice.
È riservata in ogni caso al Ministro la facoltà di provocare, entro lo stesso termine, la revisione della deliberazione del Consiglio giudiziario da parte del Consiglio superiore della magistratura, sempre a sezione semplice.
Il magistrato che sia stato dichiarato impromovibile con deliberazione definitiva, è dispensato dal servizio.

Capo V. Delle promozioni in Corte di appello.

Art. 113
Le promozioni al grado di consigliere di Corte di appello e parificato sono fatto in seguito a scrutinio con le norme seguenti.

Art. 114
Il Ministro della giustizia, tenuto conto delle probabilità di vacanze, richiede il Consiglio superiore della magistratura di procedere allo scrutinio a turno di anzianità dei giudici o sostituti procuratori del Re compresi entro un determinato numero della graduatoria.
La richiesta del Ministro è fatta di regola una volta l’anno. Una seconda richiesta nel corso del medesimo anno può essere fatta solo nel caso che il numero dei magistrati già scrutinati, tenuto conto delle classificazioni già ottenute, non risulti sufficiente per le promozioni da conferire.
Ogni richiesta deve comprendere non meno di cinquanta magistrati e non più di cento, oltre quelli che sono fuori del ruolo organico, i quali sono sottoposti a scrutinio insieme ai loro colleghi che occupano in graduatoria il posto di ruolo immediatamente recedente.

Art. 115
La richiesta del Ministro per la giustizia, con le indicazioni del numero dei magistrati da scrutinare a turno di anzianità, del termine entro il quale gli interessati devono inviare i lavori e i titoli per lo scrutinio e del periodo al quale devono riferirsi i lavori giudiziari da presentare obbligatoriamente, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero, con l’avvertenza che allo scrutinio possono presentarsi, oltre i magistrati a cui la richiesta si riferisce, anche coloro che si trovino nelle condizioni indicate nello articolo seguente.
Il termine per la presentazione dei lavori ed il periodo al quale questi devono riferirsi sono determinati dal presidente del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 116
Possono chiedere di essere scrutinati prima del proprio turno di anzianità i giudici e i sostituti procuratori del Re che siano compresi entro il seicentesimo numero di graduatoria dopo quello dell’ultimo al quale si riferisce la richiesta di scrutinio a turno, se per capacità e cultura giuridica non comune e ottima condotta siano dichiarati, con deliberazione motivata del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello, meritevoli di essere ammessi allo scrutinio, con anticipazione. Il Consiglio giudiziario, nel prendere la decisione, deve avere prevalentemente riguardo all’attività prestata dal magistrato in relazione alle funzioni che esercita.
Contro la deliberazione del Consiglio giudiziario che ritenga il magistrato non meritevole dell’ammissione allo scrutinio anticipato l’interessato può ricorrere, entro il termine di 15 giorni, al Consiglio superiore della magistratura. Una Giunta speciale composta di tre membri del Consiglio, scelti dal presidente, uno fra gli effettivi e due fra i supplenti, delibera definitivamente sulla ammissione. Se questa sia deliberata dalla Giunta, il Consiglio, prorogato, quando occorra, a favore del magistrato ammesso tardivamente allo scrutinio, il termine per la presentazione dei titoli e dei documenti, procede allo scrutinio medesimo. I membri del Consiglio che deliberarono sull’ammissione, non intervengono alla deliberazione sullo scrutinio; ma possono far parte dell’adunanza plenaria, se questa debba procedere alla revisione dello scrutinio medesimo.
Coloro che in occasione di precedenti scrutini con anticipazione, siano stati ritenuti per due volte non meritevoli dell’ammissione agli scrutini stessi, non potranno successivamente essere ammessi allo scrutinio prima del loro turno di anzianità.
La deliberazione del Consiglio giudiziario non occorre per coloro che nell’esame pratico abbiano ottenuta la speciale dichiarazione di merito a norma dell’art. 110.
Non sono ammessi in ogni caso allo scrutinio, prima del loro turno, coloro ai quali in seguito a giudizio disciplinare sia stato inflitto un provvedimento superiore all’ammonizione.

Art. 117
La domanda di scrutinio indicata nell’articolo precedente, insieme ai lavori, titoli e documenti, deve essere inviata al Ministro entro il termine stabilito nell’avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale.
Qualsiasi domanda inviata prima della pubblicazione dell’avviso o dopo la scadenza del termine ivi fissato, è senza effetto.
Qualora occorra la dichiarazione del Consiglio giudiziario richiesta nell’articolo precedente, la domanda deve essere corredata della detta dichiarazione.
Per i magistrati che prestino servizio da oltre un biennio presso uffici non dipendenti dalla Corte di appello, la dichiarazione può essere fatta dai capi dell’ufficio ai quali sono addetti; e, per coloro che prestino servizio come applicati o trattenuti presso il Ministero della giustizia, sarà fatta, dal Ministro guardasigilli, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero.
In ogni caso, copia della domanda, quando questa sia direttamente inviata al Ministero, dovrà essere dall’interessato presentata ai suoi capi gerarchici, i quali provvederanno ad inviare al Ministero le informazioni necessarie per lo scrutinio.

Art. 118
Lo scrutinio a turno dei magistrati che abbiano presentato i loro titoli entro il termine stabilito e quello di coloro che ne abbiano fatta domanda entro il termine medesimo à sensi dei due articoli precedenti, devono essere eseguiti dal Consiglio superiore in una medesima sessione di lavoro.
Coloro che, compresi nella richiesta di scrutinio a turno, non inviano i lavori nel termine prefisso, pure non perdendo il diritto allo scrutinio in epoca successiva, non possono pretendere di essere scrutinati durante la sessione in corso.
Prima che siano ultimati tutti gli scrutini indicati nella prima parte del presente articolo non possono essere iniziati nuovi scrutini derivanti da richieste successive.

Art. 119
Nello scrutinio dovranno essere tenuti presenti a preferenza i lavori giudiziari designati secondo le norme che saranno dettate con Regio decreto e l’opera del magistrato.
Per coloro che appartengono al pubblico ministero, si terranno in particolare conto le informazioni sulle speciali attitudini alle funzioni requirenti e sul modo col quale queste sono state esercitate.
Per i magistrati residenti all’estero o nelle colonie per ragioni di ufficio o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari si terrà conto preferibilmente dei lavori del loro ufficio, di carattere giudiziario o affini alle materie giuridiche, e dell’attività del magistrato in relazioni alle funzioni da lui esercitate, oltre che dagli altri titoli e documenti presentati.

Art. 120
Imagistrati ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in promovibili semplicemente, in promovibili a scelta e in promovibili per merito distinto.
La classificazione di promovibile per merito distinto è attribuita a quei magistrati dei quali il grado di merito sia ritenuto notevolmente superiore a quello medio dei colleghi classificati promovibili a scelta.
La detta classificazione deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti.
Il Consiglio superiore indicherà, inoltre se il magistrato sia egualmente idoneo alle funzioni giudicanti e alle requirenti ovvero alle une a preferenza delle altre. Qualora l’idoneità del magistrato all’una o all’altra funzione sia da escludere in modo assoluto, il Consiglio ne farà espressa menzione.
La deliberazione relativa allo scrutinio sarà comunicata all’interessato. Di essa può essere richiesta la revisione allo stesso Consiglio superiore in assemblea plenaria, così dall’interessato come dal Ministro.
La revisione deve essere richiesta dall’interessato non oltre trenta giorni dalla comunicazione su indicata. Il Ministro può chiederla in ogni tempo. Da chiunque la revisione sia chiesta, il Consiglio superiore in adunanza plenaria rinnova lo scrutinio e non è vincolato dalla precedente deliberazione a sezione semplice, che può essere modificata in qualsiasi senso.

Art. 121
Ultimati gli scrutini, saranno formati, in base ai risultati di essi, tre elenchi di promovibili, secondo le rispettive classificazioni.
Negli elenchi dei promovibili per merito distinto e del promovibili a scelta prenderanno posto, secondo la classificazione ottenuta, tutti i magistrati che sono stati scrutinati in una stessa sessione, osservato l’ordine della rispettiva anzianità. Ma quelli scrutinati prima del loro turno hanno diritto di prendere posto nell’elenco dei promovibili a scelta solo se abbiano conseguito tale classificazione a voti unanimi e in ogni caso, di seguito a quelli scrutinati a turno di anzianità anche se classificati promovibili a scelta a semplice maggioranza. Qualora gli scrutinati con anticipazione abbiano invece conseguito la classificazione di promovibili a scelta a maggioranza essi saranno successivamente collocati negli elenchi che verranno formati in seguito a scrutini a turno dei loro colleghi di pari anzianità, salva la disposizione del primo comma dell’art. 125.
I detti elenchi, una volta formati, diventano irrevocabili salvo gli eventuali spostamenti in seguito a deliberazioni del Consiglio superiore a norma dell’art. 120 ultimo comma, ferme tuttavia, ad ogni effetto, le promozioni disposte anteriormente. I magistrati scrutinati posteriormente per qualsiasi ragione, anche se più anziani, dovranno prendere posto negli elenchi che saranno formati successivamente.
L’elenco dei magistrati dichiarati promovibili semplicemente è unico. In esso ciascun magistrato prenderà posto secondo la propria anzianità, qualunque sia il tempo in cui venga scrutinato.

Art. 122
Imagistrati classificati promovibili per merito distinto sono promossi con preferenza su tutti gli altri, anche se questi siano stati scrutinati in epoca anteriore, ma non oltre il limite di due quinti delle promozioni.
Le altre promozioni sono conferite per quattro quinti ai promovibili a scelta e per un quinto ai promovibili semplicemente.
Tra i magistrati egualmente classificati l’ordine della promozione è determinato dalle seguenti regole.
Tra i promovibili per merito distinto l’ordine è determinato da quello di iscrizione nell’elenco. Coloro che hanno ottenuta tale classificazione a voti unanimi sono però preferiti a quelli che conseguirono la stessa classificazione con quattro quinti dei voti; ma se si tratti di scrutinati con anticipazione, la preferenza spetta soltanto in confronto dei colleghi parimenti scrutinati prima del loro turno di anzianità. Gli iscritti in elenchi di successivi formazione non possono, in nessun caso, essere preferiti a quelli collocati nell’elenco precedente.
Tra i promovibili a scelta l’ordine è egualmente determinata da quello dell’iscrizione nell’elenco, e gli inscritti in elenchi di successiva formazione sono promossi successivamente. Ma i promovibili a scelta, che abbiano ottenuto almeno due voti por la promovibilità per merito distinto, sono promossi con l’anticipazione di posti dodici sul loro colleghi.
L’ordine di promozione tra i promovibili semplicemente è determinato dall’anzianità di graduatoria.

Art. 123
L’ordine stabilito nell’articolo precedente deve essere osservato distintamente per le promozioni disposte nella giudicante e per quello nella requirente, e ciascun magistrato ha diritto alla promozione esclusivamente con quelle funzioni per le quali fu designato espressamente come idoneo dal Consiglio superiore.
Nondimeno per i magistrati classificati promovibili per merito distinto o scelta, è in facoltà del Ministro, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, di discostarsi dalle designazioni del Consiglio superiore, quando, a suo giudizio insindacabile, possano adempiere convenientemente le funzioni che loro vengono affidate, esclusi peraltro quelli dei quali la idoneità alle dette funzioni sia stata espressamente negata dal Consiglio superiore.
I magistrati dichiarati promovibili semplicemente non possono essere promossi che con le funzioni per le quali furono espressamente designati dal Consiglio superiore.

Art. 124
Le proporzioni stabilite nell’art. 122 devono essere osservate nel complesso delle promozioni disposte nel corso di un anno.
L’ordine delle promozioni nelle singole categorie dei promovibili, quale è determinato nei due articoli precedenti, non può essere spostato, salvo che il magistrato rinunzi al proprio turno di promozione o non accetti la sede offertagli, salvo il giudizio dea Ministro sulla idoneità del magistrato in relazione al posto da coprire, quando per necessità di servizio sia urgente di provvedervi.
In questo ultimo caso però le promozioni che venissero disposte sono fatte con riserva di anzianità e il magistrato, del quale sia stata ritardata la promozione, dovrà ottenerla nel più breve tempo possibile e non oltre un anno, riprendendo in confronto dei suoi colleghi il posto cui ha diritto in conformità dei due articoli precedenti.
Rimane sempre salva la facoltà del Ministro, stabilita nell’ultimo comma dell’art. 120. In tal caso tuttavia, qualora la deliberazione sullo scrutinio sia confermata, si osserva la disposizione del capoverso precedente, pel caso che nel frattempo siano state disposte altre promozioni.

Art. 125
Il magistrato che per qualsiasi ragione non sia promosso, entro i tre anni successivi a quello in cui ebbe luogo lo scrutinio, non potrà ottenere la promozione se non si sottoponga a nuovo scrutinio.
Qualora in questo sia confermata la precedente classificazione, il magistrato conserva il proprio posto nell’elenco in cui fu iscritto.
Deve essere sottoposto a nuovo scrutinio, dopo il decorso di due anni, il magistrato dichiarato impromovibile. Qualora tale dichiarazione sia confermata, egli è dispensato dal servizio.

Capo VI. Delle promozioni in Corte di cassazione.

Art. 126
Le promozioni ai gradi di consigliere di Corte di cassazione e parificati sono fatte esclusivamente per merito in seguito a concorso.
Annualmente il Ministro per la giustizia, tenuto conto delle probabilità delle vacanze per l’anno successivo, determina il numero dei posti da mettere a concorso.
Il decreto del Ministro della giustizia viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Art. 127
Al concorso indicato nell’articolo precedente possono prendere parte i consiglieri di Corte di appello e i magistrati di grido parificato i quali abbiano almeno sette anni effettivi di grado, Possono altresì prendervi parte quelli che ne abbiano almeno quattro, se conseguirono, nello scrutinio per la promozione, una classificazione non inferiore a quella di promovibile a scelta a voti unanimi.
Possono inoltre prendere parte al concorso, quando abbiano conseguito il grado almeno due anni o contino complessivamente una effettiva anzianità di carriera non minore di 25 anni, compreso il periodo di uditorato, coloro che nello scrutinio per la promozione siano stati classificati promovibili per merito distinto a voti unanimi. Questa disposizione non si applica quando il magistrato sia preceduto in graduatoria da colleghi egualmente classificati a voti unanimi che non abbiano la detta anzianità di carriera.
L’anzianità digrado si computa dal giorno in cui il magistrato consegui la promozione, salvo il caso di spostamento in graduatoria per effetto di passaggio dalla requirente alla giudicante, osservata la disposizione dell’articolo 8 del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1253.

Art. 128
Coloro che siano stati ammessi in magistratura col grado di consigliere di Corte d’appello o parificato, senza che sia stata ad essi attribuita qualsiasi classificazione, per prendere parte al concorso prima del compimento del settimo anno di grado, dovranno sottoporsi a speciale scrutinio nel quale il Consiglio superiore, in base ai precedenti di carriera e ai titoli di merito, determinerà presuntivamente quale classificazione ciascuno di essi avrebbe potuto conseguire se a suo tempo fosse stato sottoposto a normale scrutinio per la promozione al grado attuale. La classificazione così attribuita dal Consiglio superiore vale esclusivamente ai fini della partecipazione al concorso per la promozione al grado superiore a norma delle disposizioni del precedente articolo, salvo in ogni caso il minimo di quattro anni di anzianità nel grado attuale.

Art. 129
Iconcorrenti devono trasmettere per via gerarchica al Ministero della giustizia, non più tardi di due mesi dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del decreto che indice il concorso, la domanda, i lavori giudiziari e gli altri titoli e documenti che ciascuno creda di aggiungere.
I lavori giudiziari (sentenze, ordinanze, requisitorie, ecc.), devono riferirsi ad un determinato periodo di tempo non superiore ad un anno, che sarà indicato nell’avviso di concorso. Essi devono essere in numero di dieci. A questi il concorrente può aggiungere altri a sua scelta, relativi anche a periodi diversi, in numero non superiore.
Se durante il periodo indicato il concorrente non abbia redatto affatto lavori giudiziari o ne abbia redatto in numero minore di quello richiesto, deve far ciò constatare con un certificato del cancelliere competente, vistato per conferma dal capo dell’ufficio, e il numero dei lavori stessi sarà formato e completato con quelli fatti nel corso dell’anno precedente, ovvero, quando anche questo sia impossibile, in un altro periodo, la indicazione del quale sarà fatta, su richiesta del concorrente, dal presidente della Commissione indicata nell’art. 131.

Art. 130
Icapi delle Corti di appello trasmetteranno al Ministero motivate informazioni sulla capacità, dottrina, operosità, carattere e condotta di ciascun concorrente, esprimendo parere sulla maggiore idoneità del magistrato per la carriera giudicante o per quella requirente.
Per i magistrati residenti all’estero o nelle colonie per ragioni di ufficio o applicati o trattenuti ad uffici, non giudiziari, le informazioni sono fornite dal capo dell’ufficio, da cui dipendono o, trattandosi di magistrati trattenuti o applicati al Ministero, dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 131
Il concorso ha luogo davanti una Commissione nominata dal Ministro guardasigilli e composta di cinque magistrati, dei quali tre sono scelti fra coloro che hanno titolo non inferiore a primo presidente di Corte di appello o parificato e due fra i consiglieri di Corte di cassazione o magistrati con grado e funzioni equiparati. Il più elevato in grado, o il più anziano fra i magistrati che hanno titolo di primo presidente o purificato presiede la Commissione. Saranno nominati due supplenti scelti fra i magistrati che esercitano funzioni di consigliere di Corte di cassazione o equiparate e che siano addetti agli uffici giudiziari di Roma.
Le funzioni di segreteria sono esercitate dalla segreteria del Consiglio superiore.

Art. 132
Il segretario della Commissione, ricevuti la domanda e i titoli del concorrente o le informazioni che lo riguardano, stende un riassunto dell’incartamento personale del concorrente medesimo, trasmessogli dalla competente divisione del Ministero. I lavori e i titoli presentati da ciascun concorrente saranno distribuiti tra i componenti della Commissione in conformità delle disposizioni del presidente. Il riassunto dell’incartamento e le informazioni dei capi di Corte saranno esaminati dal relatore che verrà nominato per ciascuno dal presidente.

Art. 133
La Commissione procede all’esame dei lavori, dei titoli e documenti presentati da ciascun concorrente, dei precedenti di carriera del medesimo e delle classificazioni da lui ottenute nel grado precedente e dichiara con deliberazione motivata se per dottrina, capacità ed operosità e condotta, egli sia meritevole di essere assunto al grado superiore, specificando, se del caso, la maggiore attitudine alla funzione giudicante o alla requirente.
Coloro che non siano dichiarati meritevoli possono prender parte la un nuovo concorso, dopo almeno tre anni dal precedente.

Art. 134
Nell’esame dei lavori e dei titoli si dovrà tener conto, a preferenza, dei lavori giudiziari del candidato e dell’opera da lui prestata nell’esercizio delle funzioni di magistrato.
Per i magistrati indicati nel capoverso dell’art. 130 si terrà preferibilmente conto dei lavori amministrativi di carattere affine alle materie giudiziarie e della attività del concorrente in relazione alle funzioni da lui esercitate, oltre che degli altri titoli e documenti presentati dal candidato.

Art. 135
La Commissione procede quindi all’esame comparativo dei candidati dichiarati meritevoli di promozione, graduandoli per ordine di merito con l’assegnazione di un numero di punti a ciascuno dei detti candidato.
A questo scopo ciascun componente della Commissione dispone di 10 punti.

Art. 136
In base ai risultati della votazione si forma la graduatoria dei concorrenti. Nel caso di parità di voti, ha la precedenza il più anziano nel grado.
I primi iscritti nella graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei pesti messi a concorso, conseguono la protezione al grado superiore secondo l’ordine della iscrizione, salvo la preferenza derivante dalla maggiore o minore attitudine del magistrato per la carriera giudicante e per la requirente e salvo il giudizio del Ministro sulla maggiore idoneità dell’uno o dell’altro magistrato in relazione al posto vacante.
In ogni caso le promozioni che venissero disposte modificandosi l’ordine della graduatoria, si intendono fatte con riserva di anzianità, e nel complesso delle promozioni disposte nel corso di un anno l’ordine della graduatoria del concorso deve risultare osservato rigorosamente, salvo il caso di rinunzia o di non accettazione della sede da parte del magistrato.

Art. 137
Coloro che risultano iscritti nella graduatoria oltre il numero dei posti messi a concorso non conseguono alcun diritto alla promozione.
Essi possono prendere parte al concorso successivo senza bisogno di presentare titoli o documenti diversi, o, a parità di voti, hanno preferenza sugli altri che partecipano al concorso medesimo.

Art. 138
La Commissione nel corso dei propri lavori è chiamata anche a dare parete sulle eventuali domande di ammissione in magistratura, col grado di consigliere di Corte di cassazione o parificato degli avvocati esercenti e dei professori di università che abbiano i requisiti richiesti dall’art. 155.

Capo VII. Degli uffici, direttivi delle Corti di appello e parificati e della nomina del primo presidente e del procuratore generale della Corte di cassazione.

Art. 139
Il titolo e le funzioni di primo presidente e di procuratore generale di Corte d’appello, di presidente di sezione e di avvocato generale della Corte di cassazione del Regno sono conferiti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a magistrati aventi grado di consigliere di Corte di cessazione o parificato, scelti fra coloro che per i precedenti di carriera, per le classificazioni ottenute nelle promozioni, per modo col quale hanno esercitato il loro ufficio nel grado attuale, risultino non solo distinti per cultura e dottrina giuridica ma anche forniti di particolari attitudini a funzioni direttive in rapporto specialmente alla natura dell’ufficio da coprire, purché in ogni caso abbiano conseguito il grado attuale, almeno da tre anni.
Le funzioni di primo presidente e di procuratore generale di Corte di appello possono essere conferite a magistrati anche meno anziani dei presidenti di sezione e rispettivamente dell’avvocato generale di Corte di appello; ed egualmente le funzioni di presidente di sezione e di avvocato generale di Corte di cassazione possono essere conferite a magistrati anche meno anziani dei consiglieri addetti alle sezioni medesime e rispettivamente dei sostituti procuratori generali.

Art. 140
Il conferimento del titolo e delle funzioni indicati nell’articolo precedente attribuisce al magistrato, che ne è investito, tutte le prerogative e le dignità connesse ai corrispondenti in gradi gerarchici soppressi col Regio decreto 14 settembre 1923, n. 1921.
La garanzia della inamovibilità copre i magistrati ai quali siano conferite le funzioni di primo presidente di Corte di appello o di presidente di sezione di Corte di cassazione, anche nel riguardo dell’incarico ad essi attribuito, il quale è a tempo indeterminato, ma può cessare a domanda del magistrato a può essere revocato soltanto su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura in seduta plenaria.
I maggiori assegni inerenti alle funzioni di primo presidente di Corte d’appello o parificate spettano esclusivamente ai magistrati investiti di tali funzioni e fino a che duri l’incarico relativo.

Art. 141
Il magistrato al quale venga offerto uno degli incarichi indicati nell’art. 139, qualora lo declini, non potrà ottenere altro incarico analogo prima del decorso di un triennio.

Art. 142
Il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione del Regno sono nominati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della giustizia, tra i magistrati i quali abbiano titolo e funzioni di primo presidente di Corte di appello o parificati.

Capo VIII. Delle funzioni giudicanti i requirenti, dell’assegnazione delle sedi e dei tramutamenti.

Art. 143
Le carriere della magistratura giudicante e del ministero pubblico, pure essendo unificate nella graduatoria, rimangono distinte quanto alle funzioni; e sarà formata una graduatoria unica, anche per quei magistrati che sono tuttora collocati in graduatorie separate, nella quale ciascuno prenderà posto con l’anzianità determinata dalla data di nomina al grado attuale.
Il passaggio dei magistrati dalle funzioni requirenti alle giudicanti o da queste a quelle durante la permanenza, nel medesimo grado non può essere disposto che quando vi sia la proposta del primo presidente, sentito il procuratore generale, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.
Nondimeno il passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti non sarà consentito ché per ragioni di salute debitamente accertate o in via eccezionale per gravi giustificati motivi; ed il passaggio dalla giudicante alla requirente non sarà consentito se non a favore di chi abbia speciali attitudini alle funzioni del pubblico ministero.
Il parere del Consiglio superiore non occorre quando si tratta del trasferimento dei giudici dalle Preture ai Tribunali in qualità di sostituti procuratori del Re, né per i magistrati che abbiano grado non inferiore a quello di consigliere, di sostituto Procuratore generale di Corte di cassazione.

Art. 144
Imagistrati che, per la speciale loro idoneità alle funzioni requirenti, ottengano la promozione nel pubblico ministero con anticipazione sui loro colleghi con pari classificazione promossi nella giudicante, se successivamente facciano passaggio alle funzioni giudicanti, perdono l’anzianità derivante dalla promozione anticipata ed è ad essi attribuita quella che sarebbe spettata loro se fossero stati promossi nella giudicante. Se non sia giunto il momento per tale promozione, essi non possono ottenere che il richiamo alle funzioni e al grado anteriori alla promozione.
Per i magistrati promossi anteriormente alla entrata in vigore del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1253, la disposizione precedente si applica soltanto a coloro che furono promossi a seguito di scrutinio speciale per il pubblico ministero stabilita dagli articoli 4 del R. decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 1901, e 12 del R. decreto 15
settembre 1922, n. 1284, salvo quanto è disposto nell’art. 8 del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1253.

Art. 145
Nella assegnazione delle sedi, così in via di promozione come di tramutamento, si avrà riguardo al grado di merito, desunto sia dalla classificazione ottenuta dal magistrato negli scrutinii, sia dal modo col quale egli abbia esercitato le sue funzioni per il tempo posteriore allo scrutinio, con riguardo alle attitudini da lui dimostrate in relazione al posto da occupare.
Per i giudici e i sostituti procuratori del Re l’inclusione negli elenchi dei promovibili a scelta, a voti unanimi, per la promozione al grado superiore è titolo di prevalenza, in confronto dei colleghi, per il trasferimento, salvo gravi ragioni di servizio.
Nel caso di parità di merito fra più magistrati si avrà riguardo alla maggiore anzianità.
La condizione di mutilati di guerra o di decorati di medaglia al valore costituisce ragione di preferenza al requisito dell’anzianità nel caso di parità di merito.

Art. 146
Ai fini dell’assegnazione della sede in via di tramutamento si osservano le norme seguenti:
I posti che si rendono vacanti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.
Possono aspirarvi i magistrati che hanno il grado corrispondente o parificato alla data in cui presentano la domanda. Essi devono farne domanda al Ministro entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione suddetta. Il Ministero non è tenuto a prendere in considerazione domande di trasferimento che importino passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista già il parere favorevole del Consiglio superiore.
Trascorso questo termine, si provvede all’assegnazione della sede secondo criteri indicati nell’articolo precedente.
La presente disposizione non è applicabile nei casi di urgenti ed eccezionali esigenze di servizio.

Art. 147
Quando il magistrato così in via di tramutamento come in via di promozione sia destinato ad una sede da lui chiesta od accettata, egli non potrà essere trasferito in altre sedi prima di 2 anni dal giorno in cui abbia preso effettivo possesso dell’ufficio, tranne che per comprovate ragioni di salute ovvero per gravi ragioni di servizio.

Art. 148
Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano ai posti di capi di Corte o equiparati.

Art. 149
Imagistrati non possono essere applicati nemmeno temporaneamente da uno ad altro ufficio giudiziario, salvo che nei casi espressamente preveduti nel presente decreto.
Nondimeno è in facoltà del procuratore generale di disporre applicazioni temporanee di sostituti procuratori del Re da uno ad altro ufficio del distretto, qualora imprescindibili esigenze del ser- vizio lo richiedano, informandone immediatamente il Ministro per la giustizia. L’applicazione non potrà durare oltre un mese e questo termine non può essere prorogato per nessuna ragione, né l’applicazione, nei riguardi dello stesso magistrato può essere rinnovato se non sia decorso un anno dalla fine della precedente applicazione.

Capo IX. Dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello e del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 150
Presso ogni Corte di appello è costituito un Consiglio giudiziario composto del primo presidente e del procuratore generale della Corte di appello, o di coloro che ne fanno le veci, di un presidente di sezione e di un consigliere della Corte medesima, designati appositamente dal primo presidente, e del presidente del Tribunale locale.
Qualora nella Corte di appello vi sia un solo presidente di sezione il quale debba far parte del Consiglio giudiziario in sostituzione del primo presidente, completerà il numero dei componenti del Consiglio il consigliere più anziano della Corte di appello.
Il Consiglio giudiziario è costituito presso la Corte di appello anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione delle sezioni distaccate. Quando il Consiglio giudiziario debba occuparsi di tali magistrati, fa parte di esso il presidente della sezione distaccata in luogo di altro presidente di sezione della Corte.

Art. 151
Il Consiglio superiore della magistratura presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto è composto di cinque membri effettivi nominati con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, fra i magistrati aventi funzioni di primo presidente o di procuratore generale di Corte di appello, o equiparate, ovvero quelle di consigliere di Corte di cassazione o equiparate. Il più anziano dei magistrati con funzioni più elevate è nominato presidente del Consiglio superiore.
Fanno altresì parto del Consiglio superiore della magistratura cinque membri supplenti, scelti fra i magistrati residenti in Roma, aventi grado di consigliere di cassazione o equiparato. Uno almeno dei membri effettivi ed uno dei supplenti devono appartenere al pubblico ministero.
I membri del Consiglio superiore della magistratura durano in carica tre anni, allo scadere dei quali cessano contemporaneamente, anche quelli che abbiano ottenuta la nomina in sostituzione di altri, da meno di tre anni. Non possono essere rinominati, se non dopo un biennio dalla scadenza del loro ufficio. Il divieto non si applica agli attuali componenti del Consiglio superiore della magistratura.
Al Consiglio superiore sono addetti due magistrati che esercitano funzioni amministrative presso il Ministero della giustizia; l’uno, di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello o parificato, esercita le funzioni di segretario; l’altro, di grado non inferiore a giudice o parificato, adempie le funzioni di vice segretario.
La nomina è fatta per entrambi con decreto ministeriale al principio di ogni triennio; può essere rinnovata ed è sempre revocabile.

Art. 152
Il Consiglio superiore della magistratura delibera a sezione semplice e in adunanza plenaria, salvo quanto è stabilito nel secondo comma dell’art. 116.
Per la validità delle deliberazioni a sezione semplice occorre l’intervento di cinque membri. In caso di impedimento, assenza o mancanza di membri effettivi giramici chiamati a sostituirli i membri supplenti, ad invito del presidente o del membro effettivo, più elevato in grado o più anziano, che ne fa le veci.
In adunanza plenaria il Consiglio superiore delibera con l’intervento di tutti i suoi componenti, membri effettivi e supplenti. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente l’intervento di otto membri; nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 153
Il Consiglio superiore della magistratura, a sezione semplice, procede alla classificazione dei giudici e dei sostituti procuratori del Re agli effetti della promozione al grado superiore secondo le norme contenute nel presente decreto.
Inoltre dà parere sui seguenti argomenti:
1°) Passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti a quelle del pubblico ministero e viceversa;
2°) Tramutamento di ufficio dei magistrati inamovibili a norma dell’art. 4 della legge 24 luglio 1908, n. 438;
3°) Altri provvedimenti per i quali il Ministro per la giustizia richieda il parere.

Art. 154
In adunanza plenaria il Consiglio superiore della magistratura procede alla revisione degli scrutini, su ricorso degli interessati o su richiesta del Ministro per la giustizia. Quando l’adunanza plenaria sia composta di otto membri, per la validità della classificazione di merito distinto occorrono almeno sette voti; se il numero dei componenti sia maggiore, occorrono otto voti.
Inoltre dà parere sulle nomine di avvocati esercenti e di professori di Università a funzioni giudiziarie di grado non superiore a quello di consigliere o sostituto procuratore generale di Corte di appello e su tutti gli altri argomenti sui quali il Ministro chieda l’avviso in adunanza plenaria

Titolo V. DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 155
Gli avvocati esercenti avanti le Corti e i professori ordinari e straordinari di materie giuridiche nelle R. università dello Stato possono essere ammessi in magistratura col grado di consigliere di Corte di appello o parificato, dopo dieci anni di esercizio delle rispettive professioni e, col grado di consigliere di Corte di cessazione o parificato, dopo dodici anni di esercizio delle professioni medesime.
La nomina deve essere preceduta nel primo caso dal parere del Consiglio superiore della magistratura e nel secondo dal parere della Commissione indicata nell’art. 138.
Per la nomina non conforme a tali pareri occorre la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 156
Imagistrati possono essere chiamati a coprire, con funzioni amministrative, posti di ruolo nel Ministero per la giustizia e degli affari di culto, in conformità delle norme speciali contenute nell’ordinamento del detto Ministero.
In questo caso sono collocati temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura e il loro stipendio passa a carico del corrispondente capitolo del bilancio del Ministero della giustizia.

Art. 157
Le norme speciali contenute nell’ordinamento del Ministero determinano il numero dei magistrati dei vari gradi che prestano servizio nel Ministero medesimo e la durata del detto servizio che è, ad ogni effetto, parificato a quello prestato negli uffici giudiziari.
Nel tempo in cui prestano servizio nel Ministero, tranne per quanto riguarda le condizioni di carriera e le promozioni, si applicheranno le disposizioni generali relative agli impiegati di carriera amministrativa.

Art. 158
Salvo quanto è disposto nell’art. 17, i magistrati ai quali col consenso del Ministro per la giustizia siano conferiti incarichi non previsti tassativamente da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario per un periodo maggiore di due mesi, sono, per motivi di servizio, posti fuori organico.
Al magistrato posto fuori del ruolo organico verrà corrisposto un assegno pari allo stipendio integrale da lui goduto, compreso il supplemento di servizio attivo e il caroviveri.
I magistrati posti fuori del ruolo organico in forza della presente disposizione non devono in ogni caso superare il numero di trenta.
Al cessare dell’incarico il magistrato è richiamato nel ruolo organico ed è destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, tenendosi conto, tuttavia, compatibilmente con le esigenze del servizio, delle aspirazioni del magistrato.
Gli incarichi conferiti direttamente dal Ministro Guardasigilli per affari dipendenti dall’Amministrazione della giustizia e degli affari di culto non sono compresi nella presente disposizione.

Art. 159
Il magistrato che volontariamente abbia cessato di far parte dell’ordine giudiziario, anche se sia entrato in altra carriera di Stato, non potrà essere riammesso in magistratura, salva l’applicazione dell’art. 155 quando abbia i requisiti ivi richiesti e salvo il disposto dell’art. 223

Titolo VI. DELL’ANZIANITà E DELLE ASPETTATIVE.

Art. 160
L’anzianità dei funzionari si computa dalla data del decreto di nomina in ciascun grado. In caso di nomina contemporanea l’anzianità e’ determinata dall’ordine nel quale le promozioni devono essere fatte secondo le disposizioni contenute nel titolo IV.
L’anzianità degli uditori si computa secondo l’ordine della graduatoria formata a norma dell’art. 105.

Art. 161
Il tempo passato dai magistrati in aspettativa per servizio militare o per motivi di salute o di famiglia o in disponibilità non importa interruzione di servizio, né pregiudizio all’anzianità, salvo le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione.
Il servizio militare non importa nemmeno interruzione del tirocinio necessario per l’ammissione all’esame per la nomina a giudice aggiunto.
Nel caso di sospensione dall’ufficio si deduce dal servizio il tempo trascorso in tale stato.

Art. 162
Il magistrato in aspettativa è posto immediatamente fuori del ruolo organico se l’aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se fu concessa per motivi di salute o per servizio militare.
I relativi posti sono dichiarati vacanti e l’assegno che può spettare al magistrato va a carico dei fondi disponibili in bilancio per vacanze di posti.
Al termine dell’aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianità, salvo le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli e’ destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, previa interpellanza, se trattasi di magistrato inamovibile. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, sarà confermato in aspettativa, ma questa non potrà durare oltre il termine di legge.

Titolo VII. DEGLI STIPENDI E DELLE INDENNITÀ.

Art. 163
Gli stipendi spettanti ai magistrati di ciascun grado e i relativi aumenti periodici e supplementi di servizio attivo sono determinati dal R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il quale determina anche gli assegni per spese di rappresentanza spettanti ai magistrati ivi indicati.

Art. 164
A quelli che ottengono la prima nomina o la promozione ad un determinato grado non può essere assegnato che lo stipendio minimo stabilito per il grado stesso, salvo quel migliore trattamento cui possano avere diritto per benefici militari.

Art. 165
Ai magistrati delegati a prestare servizio nelle Corti di assise fuori della città di residenza della Corte di appello spettano le indennità stabilite dalle disposizioni vigenti per le missioni.
L’indennità giornaliera (diaria) deve essere ridotta a due terzi dopo il primo mese quando fra una quindicina e l’altra non si verifica la interruzione di almeno quindici giorni.

Art. 166
Ai consiglieri e ai presidenti di sezione di Corte di appello incaricati delle funzioni di presidente di assise può essere assegnata un’indennità in ragione di L. 1000 annue in conformità dell’art. 9 della legge 18 luglio 1904, n. 402.
Con decreto Reale sono determinate le Corti di assise, ai presidenti delle quali verrà assegnata la detta indennità, tenuto conto del numero e della importanza dei processi secondo la media dell’ultimo quinquennio.
L’ammontare complessivo delle indennità non potrà essere superiore all’attuale spesa di L. 40.000 annue, salvo revisione ai sensi dell’art. 189 comma terzo del R. decreto 11 novembre 1923, n.
2395.
Fino a che non sia provveduto alla emanazione del decreto Reale indicato nel secondo comma del presente articolo, l’indennità annua di lire mille continuerà ad essere corrisposta ai presidenti di quelle Corti di assise ai quali l’indennità medesima era assegnata secondo le norme preesistenti.

Art. 167
Ai magistrati incaricati dell’ufficio di istruzione od applicati all’ufficio medesimo è assegnata una indennità annua, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti, di L. 700 per coloro che sono addetti ai Tribunali nei quali l’ufficio d’istruzione comprende tre giudicanti e di L. 400 per tutti gli altri, sempre salvo revisione ai sensi dell’art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 168
Ivice pretori onorari che suppliscono il pretore mancante, hanno diritto, pel tempo in cui lo stipendio è disponibile, ad un terzo o alla metà dello stipendio fissato per l’ultima categoria dei giudici.
Se la mancanza dipende da aspettativa per infermità, è dovuta ai supplenti la sola parte dello stipendio che rimane disponibile non oltre la metà anzidetta.
Se dipende da sospensione per procedimento penale o disciplinare, l’indennità non può concedersi fino a che dall’esito del giudizio risulti se lo stipendio potesse considerarsi disponibile.

Art. 169
Le indennità pei pretori e vice pretori viciniori chiamati a temporanee supplenze a norma degli articoli 27 e 37 e per gli altri funzionari destinati a missioni temporanee fuori del luogo di loro residenza, sono regolate dalle norme speciali vigenti per gli impiegati dello Stato in missione in quanto non siano modificate da norme particolari circa le trasferte giudiziarie, e possono anche determinarsi nel decreto di nomina o destinazione, a norma delle circostanze, in misura però non maggiore di quella stabilita per la missione.

Titolo VIII. DELL’INAMOVIBILITà E DELLE GUARENTIGIE DELLA MAGISTRATURA.

Art. 170
Imagistrati che hanno conseguito il grado di giudice, e non abbiano esercitato per tre anni le funzioni, sono inamovibili.
I magistrati inamovibili non possono essere privati della loro carica e del loro stipendio, né senza il loro consenso posti in disponibilità, in aspettativa o a riposo, oppure tramutati in altra sede, tranne che nei casi previsti dalla legge e secondo le forme dalla medesima prescritte.

Art. 171
Venendo, ridotto il numero dei membri d’una Corte o di un Tribunale, la riduzione fra quelli inamovibili cade, in ciascun grado, sui membri meno anziani, i quali restano in disponibilità per essere riammessi in uffizio alla prima vacanza, salvo per essi e per ogni altro funzionario l’osservanza delle leggi relative alle pensioni, alle aspettative ed alle disponibilità.
In caso di soppressione di una Corte o di un Tribunale rimangono in disponibilità i membri che ne facevano parte, sotto le avvertenze preaccennate.

Art. 172
Imagistrati inamovibili che si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 18 e 19 nonché quelli che per qualsiasi causa, anche indipendente da loro colpa, non possano, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario, sono tramutati, anche senza loro consenso, ad altra sede, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 173
Se per infermità o debolezza di mente, giudicata permanente, o per accertata inettitudine o per qualsiasi altro motivo un magistrato inamovibile non può adempiere convenientemente ed efficacemente i doveri del proprio ufficio, è dispensato dall’impiego con decreto Reale, previa declatoria conforme della Corte suprema disciplinare di cui all’art. 190 e secondo le norme di procedura fissate dal regolamento.
Se la infermità o debolezza di mente ha carattere temporaneo, il magistrato può essere collocato in aspettativa, con le stesse forme, per un periodo di tempo non superiore al termine massimo consentito dalla legge.
La dispensa dal servizio di un magistrato inamovibile può essere inoltre ordinata in seguito alla proposta del Tribunale disciplinare, a norma dell’art. 199 e nel caso indicato dall’art. 125.

Art. 174
La dispensa dal servizio dei magistrati amovibili e dei funzionari del pubblico ministero è ordinata con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizia sentito il parere della Corte Suprema disciplinare costituita secondo le norme dell’art. 206, salvo quanto è disposto negli articoli 110, 112.

Art. 175
Iprocuratori generali presso le Corti di appello possano essere collocati a disposizione del Ministro della giustizia, quando ciò sia richiesto da bisogni del servizio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e per un termine non eccedente i sei mesi.
Quando nel termine per cui furono collocati a disposizione non sono stati richiamati alle loro funzioni, essi sono collocati in aspettativa per motivi di servizio per un termine non eccedente due anni.
Se non vengono richiamati alle loro funzioni neppure nel termine dell’aspettativa, essi sono dispensati dal servizio ed ammessi a far valere il loro diritto a pensione a norma di legge.

Art. 176
Durante la disposizione e l’aspettativa per motivi di servizio, i procuratori generali sono collocati fuori ruolo ed è loro conceduto sul fondo disponibile in bilancio per vacanze di posti un assegno che è uguale allo stipendio, durante la disposizione, e non maggiore di due terzi, né minore della metà durante l’aspettativa.

Al termine della disposizione o dell’aspettativa hanno diritto di riprendere il posto che avevano nella graduatoria di anzianità.
Il tempo passato a disposizione o in aspettativa per motivi di servizio è valutato per intero agli effetti della pensione di riposo.
I procuratori generali posti a disposizione o in aspettativa per motivi di servizio non possono eccedere fra tutti, nello stesso tempo, il numero quattro.

Art. 177
Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione o indennità a termine di legge, i giudici e i sostituti procuratori del Re che abbiano compiuto l’età di 65 anni e tutti gli altri magistrati che abbiano compiuto l’età di 70 anni.

Titolo IX. DELLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA.

Capo I. Disciplina della magistratura giudicante.

Sezione I. – Della sorveglianza.
Art. 178
Il Ministro della giustizia esercita l’alta sorveglianza su tutte le Corti, i Tribunali e i giudici dello Stato, e può ammonirli.
Egli può chiamare a se’ ogni giudice, affinché risponda sui fatti ad esso imputati. Il giudice deve comparire nel termine che gli viene prefisso.

Art. 179
La Corte di cassazione ha il diritto di sorveglianza su tutte le Corti d’appello e su tutti i Tribunali e le Preture.
Ogni Corte di appello ha lo stesso diritto sui Tribunali e sulle Preture del suo distretto.
Ogni Tribunale civile e penale ha parimenti lo stesso diritto sulle Preture o sui conciliatori compresi nella sua circoscrizione territoriale.

Art. 180
Il primo presidente della Corte di cassazione ha la sorveglianza su tutti i giudici che la compongono.
Il primo presidente d’ogni Corte d’appello ha la sorveglianza sui giudici della Corte, dei Tribunali e delle Preture del suo distretto.
Il presidente di sezione distaccata di Corte di appello ha la sorveglianza sui giudici delle Corti, dei Tribunali e delle Preture che sono compresi nella circoscrizione territoriale della sezione.
Il presidente d’ogni Tribunale civile e penale ha la sorveglianza su tutti i giudici del Tribunale e dello Preture, compresi nella circoscrizione del Tribunale stesso.

Art. 181
In ogni sezione delle Corti e dei Tribunali il giudice che presiede, ha la sorveglianza, durante l’udienza e le deliberazioni, su tutti i giudici che la compongono.

Sezione II. – Dei provvedimenti disciplinari.
Art. 182
Imagistrati che mancano ai loro doveri o tengono in ufficio o fuori una condotta tale che li renda immeritevoli della fiducia e considerazione di cui devono godere o che comprometta il prestigio dell’ordine giudiziario, sono soggetti a provvedimenti disciplinari secondo le disposizioni seguenti.

Art. 183
Iprovvedimenti disciplinari sono:
1° L’ammonimento;
2° La censura;
3° La perdita dell’anzianità;
4° Le perdita del diritto di promozione;
5° La rimozione;
6° La destituzione.

Art. 184
L’ammonimento è applicabile in caso di lievi mancanze dopo aver invitato il magistrato a discolparsene.
Esso viene applicato, per ordine del Ministro o dei capi dei collegi investiti del diritto di sorveglianza, dal capo del collegio al quale magistrato appartiene; e per il personale delle Preture dal presidente del Tribunale del circondario.
In ogni caso deve compilarsene verbale.
Il magistrato cui fu applicato l’ammonimento può chiedere che sia aperto contro di lui un procedimento disciplinare.

Art. 185
La censura consiste in un biasimo formale registrato in apposito verbale con indicazione della mancanza commessa.
La perdita dell’anzianità può estendersi da un mese a due anni.
La perdita del diritto alla promozione può essere revocata dalla medesima autorità che la inflisse dopo almeno cinque anni di lodevole condotta, nel quel caso però s’intenderà commutata nella perdita dell’anzianità per tre anni.
Ai suddetti provvedimenti può essere aggiunto il tramutamento. Il magistrato rimosso o destituito non può essere riammesso in servizio.
Alla destituzione può essere aggiunta, con la stessa decisione, la perdita totale o parziale del diritto a conseguire la pensione.

Sezione III. – Dei Tribunali disciplinari.
Art. 186
La giurisdizione disciplinare sugli uditori, i giudici aggiunti ed i giudici compete al Consiglio disciplinare costituito presso la Corte di appello del distretto in cui il magistrato esercitava il suo ufficio quando commise il fatto per il quale si debba procedere.

Art. 187
Il Consiglio disciplinare, di cui nell’articolo precedente, è composto del primo presidente o di chi ne fa le veci, di due presidenti di sezione, del presidente del Tribunale locale e di un consigliere della Corte di appello. Il primo presidente designa annualmente due presidenti di sezione e il consigliere che devono far parte del Consiglio. In mancanza di uno o di entrambi i presidenti di sezione entrano a comporre il Consiglio disciplinare altrettanti consiglieri di Corte di appello.
Quando il Consiglio disciplinare debba occuparsi di magistrati appartenenti alla circoscrizione di sezioni distaccate della Corte di appello, il presidente della sezione distaccata fa parte del Consiglio disciplinare in luogo di altro presidente di sezione.
Le funzioni del pubblico ministero presso il Consiglio disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte d’appello ove il Consiglio è costituito.

Art. 188
La giurisdizione disciplinare sui magistrati di grado superiore a giudice compete alla suprema Corte disciplinare costituita secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
La giurisdizione di detta suprema Corte si estende anche ai magistrati di grado inferiore, quando siano imputati di colpe connesse con quelle imputate a magistrati di grado superiore.
La Suprema Corte può, inoltre su richiesta fatta dal pubblico ministero per ordine del Ministro per la giustizia, e su istanza del magistrato incolpato, avocare a se’ o rimettere ad altro Consiglio la istruzione o la decisione di un procedimento disciplinare di competenza di un Consiglio giudiziario, quando gravi motivi lo richiedano.

Art. 189
La Suprema Corte disciplinare siede presso il Ministero della giustizia ed è composta di sei magistrati e di sei senatori del Regno.
I senatori sono nominati con decreto Reale dietro deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la giustizia.
Non possono essere nominati i membri del Senato che esercitano l’avvocatura o che facciano o abbiano fatto parte dell’ordine giudiziario.
I membri dell’ordine giudiziario nella Suprema Corte disciplinare sono il presidente della Corte di cassazione del Regno, il presidente e il più anziano dei componenti del Consiglio superiore della magistratura e tre magistrati scelti fra i primi presidenti delle Corti di appello e i presidenti di sezione della Corte di cassazione e nominati ogni biennio con decreto Reale.
La Suprema Corte è presieduta dal presidente della Corte di cassazione del Regno, il quale è supplito, in caso di mancanza o impedimento, dal presidente del Consiglio superiore della magistratura.
I membri delle Suprema Corte, salvo il presidente della Corte di cassazione e i componenti del Consiglio Superiore, durano in carica un biennio e non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza.

Art. 190
La Suprema Corte disciplinare giudica con l’intervento di sette membri, tre senatori e quattro magistrati compreso il presidente.
Tenuto conto degli impedimenti per giustificati motivi e delle eventuali astensioni e ricuse, la costituzione del collegio giudicante vien fatta preferendo, quanto ai membri senatori, coloro che da maggior tempo formano parte della Suprema Corte disciplinare, o, a parità di tempo, i più anziani di età; e, quanto ai magistrati, coloro che hanno funzioni più elevate o a parità di funzioni, maggiore anzianità.
Le funzioni del pubblico ministero presso la Suprema Corte disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cessazione di Roma.

Sezione IV. – Dell’azione e dei procedimento disciplinare.
Art. 191
L’azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione civile o penale che proceda dal medesimo fatto, anche pendente il procedimento civile o penale e qualunque ne sia il risultato, salvo le disposizioni seguenti.

Art. 192
Il magistrato, sottoposto a procedimento penale, è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio dal giorno in cui sia stato emesso contro di lui il mandato di cattura o di comparizione.
Il Ministro per la giustizia può tuttavia concedere al magistrato sospeso o alla moglie od ai figli minorenni di lui un assegno alimentare non eccedente il terzo dello stipendio.
In caso di assoluzione o di non luogo a procedere, gli arretrati dello stipendio saranno restituiti, detratta la somma percetta per assegno alimentare, salvo che, essendo aperto o aprendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, il Tribunale disciplinare disponga altrimenti.

Art. 193
L’azione disciplinare è promossa dal pubblico ministero per ordine del Ministro per la giustizia.
Il presidente del Consiglio disciplinare e della Suprema Corte disciplinare, ricevuta la richiesta del pubblico ministero, convoca il rispettivo consesso, affinché decida con sua ordinanza, se il magistrato centro il quale tu promossa l’azione disciplinare debba essere sospeso dalle sue funzioni e, in tutto o in parte, dallo stipendio, e se occorra una istruzione preventiva o si possa fissare il dibattimento disciplinare.
Nel caso che un’istruzione occorra, si provvede con l’ordinanza medesima alla nomina dell’istruttore scelto fra i membri del collegio.
La ordinanza sopra prefissa in camera di consiglio sulle conclusioni scritte del pubblico ministero.
Se l’ordinanza fu emessa da un Consiglio disciplinare e in essa si neghi la sospensione dall’ufficio richiesta dal pubblico ministero, questi può ricorrere per tale parte alla Suprema Corte disciplinare, che decide definitivamente nelle stesse forme.

Art. 194
La istruzione occorrente nelle procedure disciplinari è compiuta con il concorso del pubblico ministero seguendo le norme stabilite dal Codice di procedura penale per gli atti di istruzione, in quanto siano applicabili.
Devonsi, di regola, assumere l’interrogatorio del magistrato incolpato e le discolpe da lui presentate.
Il commissario istruttore può richiedere per gli atti di istruzione da eseguirsi fuori della sua residenza, un magistrato del luogo.
I testi e i periti sono sentiti con giuramento. Si applicano ad essi le disposizioni degli articoli 210, 214, 215, 216 e 217 del Codice penale ed a chi li suborni o tenti di subornarli si applicano le disposizioni degli articoli 218, 219, 220 dello stesso codice.

Art. 195
Il commissario istruttore, allorché ritenga la istruzione completa, comunica gli atti raccolti al pubblico ministero per le sue richieste definitive, e rimette quindi gli atti stessi e le richieste del pubblico ministero al Tribunale disciplinare.
Il Tribunale disciplinare, ricevuti gli atti e le richieste, se ritenga che dalle prove raccolte risultino escluse le colpe imputate, ed il pubblico ministero concluda per non farsi luogo a ulteriore procedimento, pronunzia ordinanza conforme. Altrimenti fissa il giorno del dibattimento e decide se i testi e i periti sentiti nell’istruzione o alcuno di essi debbano essere nuovamente assunti nel dibattimento stesso.
Può anche, d’ufficio, o su richiesta del pubblico ministero, ordinare un supplemento d’istruzione.

Art. 196
L’ordinanza che fissa il dibattimento disciplinare è comunicata al pubblico ministero o al magistrato incolpato.
Il dibattimento sarà tenuto in camera di consiglio.
Il magistrato incolpato potrà farsi assistere da un difensore.

Art. 197
Nell’udienza un membro del tribunale disciplinare, nominato dal presidente fra quelli che non hanno preso parte agli atti d’Istruzione, fa la relazionedella causa.
Nella discussione si osservano le norme dei dibattimenti penali in quanto siano conciliabili con la natura del procedimento e con le disposizioni del presente decret.
Possono essere assunte nuove prove, d’ufficio o a istanza delle parti, prorogando ove occorra, la udienza.
La decisione deve essere pronunziata immediatamente dopo terminato il dibattimento, e trasmessa con i motivi, nel termine di otto giorni, al procuratore generale, che ne darà immediata comunicazione al Ministro per la giustizia e al magistrato interessato.

Art. 198
Igiudici disciplinari non sono legati ad alcuna regola di legge nell’apprezzare le prove di carico e a difesa del magistrato incolpato e la gravità della colpa. Essi devono ispirare liberamente, nella loro decisione, all’intimo convincimento sorto nell’animo loro dopo lo svolgimento della procedura e delle prove, ed al dovere di tutelare rigidamente l’onore ed il prestigio dell’ordine giudiziario.
Se non siasi raggiunta una prova sufficiente delle colpe del magistrato, ma risulti che ad ogni modo egli ha perduta nell’opinione pubblica quella stima, fiducia e considerazione che la sua carica esige, il Tribunale disciplinare propone al Ministro per la giustizia la sua dispensa dall’impiego.

Art. 199
Il Tribunale disciplinare, allorquando assolve l’incolpato o lo condanna a pena diversa dalla rimozione o destituzione, dichiara revocata la sospensione dall’ufficio o dallo stipendio che sia stata precedentemente disposta e ordina che gli siano restituiti gli arretrati dello stipendio.

Art. 200
Dalle decisioni pronunciate dai Consigli disciplinari il magistrato incolpato ed il pubblico ministero possono appellare alla Suprema Corte disciplinare entro 30 giorni dalla avvenuta pronuncia.
Non vi è, tuttavia, diritto di appello contro le decisioni sui ricorsi di cui all’art. 184, capoverso ultimo.
L’appello ha effetto sospensivo.
Le decisioni della Suprema Corte disciplinare non sono suscettibili di alcun ricorso o gravante.
È ammesso il rimedio della rievocazione nei casi e nelle forme stabiliti nel regolamento.

Art. 201
Il magistrato condannato alla pena della reclusione per qualsiasi tempo o alla pena della detenzione per un tempo superiore a sei i mesi, è destituito di diritto, salvo al Tribunale disciplinare di stabilire se alla destituzione debba essere aggiunta la perdita totale o parziale della pensione.
In caso di condanna diversa, il Tribunale disciplinare deve decidere se il magistrato debba essere destituito oppure rimosso o punito con altra pena disciplinare.
Se il magistrato sia stato assolto per insufficienza di prove o sia stato dichiarato non luogo a procedere a suo carico per remissione di querela o per estinzione dell’azione penale, dovrà sempre essere il aperto contro di lui il procedimento disciplinare.

Art. 202
Le disposizioni precedenti relative al giudizio disciplinare e alla dispensa dal servizio non si applicano ai conciliatori, al vice conciliatore e ai vice pretori onorari, i quali possono essere in ogni tempo sospesi, dispensati o revocati dal servizio. Gli uditori giudiziari possono essere dispensati dal servizio, in qualsiasi caso, con decreto del Ministro per la giustizia, previo parere del Consiglio giudiziario della Corte di appello nella cui circoscrizione l’uditore risiede per ragioni di ufficio.

Capo II. Disciplina del pubblico ministero.

Art. 203
Il procuratore generale presso la Corte di cessazione ha la sorveglianza dei membri del suo ufficio.
I procuratori generali presso le Corti di appello hanno la sorveglianza di tutti gli uffiziali del ministero pubblico del distretto della Corte a cui appartengono.
Gli avvocati generali presso le sezioni distaccate di Corte di appello hanno la sorveglianza di tutti gli ufficiali del ministero pubblico compresi nella circoscrizione della sezione.
I procuratori del Re hanno la sorveglianza di tutti gli uffiziali del pubblico ministero del loro circondario.

Art. 204
L’autorità giudicante non può esercitare censura sugli uffiziali del pubblico ministero, salvo le attribuzioni dei presidenti per la polizia delle udienze.
Ogni qualvolta gli uffiziali del pubblico ministero nell’esercizio delle loro funzioni si dipartano dai doveri della loro carica o ne compromettano l’onore, la delicatezza e la dignità, le Corti devono farne rappresentanza al Ministro per la giustizia, ed i Tribunali al primo presidente e al procuratore generale presso le Corti di appello.

Art. 205
Gli uffiziali del pubblico ministero possono essere ammoniti dal Ministro per la giustizia o da coloro cui spetta la sorveglianza, giusta l’art. 203.
Il Ministro per la giustizia può inoltre chiamarli innanzi a se’, acciocché rispondano sui fatti ad essi imputati, e sospenderli dall’ufficio e in uno o in parte, dallo stipendio in pendenza del procedimento disciplinare di cui nei due articoli seguenti. Quando trattasi di procuratori generali, la sospensione è ordinata con decreto Reale.
La sospensione ha luogo di diritto nei casi indicati dall’art. 192.

Art. 206
Iprovvedimenti disciplinari di cui ai nn. 2 e 6 dell’art. 183 sono applicati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizio, previo parere del Consiglio disciplinare o della Corte Suprema disciplinare secondo che trattasi di sostituti procuratori del Re o di funzionari in grado superiore.
Il Consiglio disciplinare è costituito dal primo presidente, dal procuratore generale presso la Corte d’appello, dal più anziano dei sostituti procuratori generali presso la stessa Corte e dal presidente e dal procuratore del Re del Tribunale della città ove ha sede la Corte medesima.
Fra i membri dell’ordine giudiziaria che fanno parte della Corte Suprema, due almeno devono essere appartenenti al pubblico ministero e sono scelti fra i componenti del Consiglio Superiore della magistratura qualora non ve ne siano fra quelli che costituiscono la Corte disciplinare a sensi dell’art. 189.

Art. 207
Le disposizioni di procedura stabilite nel capo primo per i giudizi contro i magistrati giudicanti saranno anche osservate, per quanto sia possibile, dinanzi il Consiglio disciplinare e la Corte Suprema disciplinare quando siano chiamati a dar parere nei casi di cui nell’articolo precedente.

Titolo X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 208
Gli attuali uditori giudiziari nominati in seguito a concorsi indetti in esecuzione del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, possono essere ammessi all’esame pratico indicato nell’art. 108, quando abbiano compiuto almeno un anno di tirocinio effettivo, e conseguire la nomina a giudice aggiunto anche prima del compimento di due anni di tirocinio, qualora le esigenze del servizio lo richiedano.

Art. 209
Agli effetti dell’ammissione allo scrutinio prima del loro turno termini dell’art. 116, per gli attuali giudici e sostituti procuratori del Re, si osservano inoltre le norme seguenti:
La deliberazione del Consiglio giudiziario non occorre per coloro che abbiano conseguito il grado attuale per merito a norma della legge 14 luglio 1907, n. 511 ovvero in seguito a scrutinio nel quale siano stati dichiarati promovibili a scelta a voti unanimi.
La deliberazione sarà senza effetto per coloro che non furono dichiarati promovibili dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello a norma dell’ art. 19 della legge medesima, o che, infine, nello scrutinio per la promozione al grado attuale, secondo gli ordinamenti del tempo, non conseguirono la classificazione di promovibile a scelta.

Art. 210
Igiudici e sostituti procuratori del Re che in occasione degli scrutini indetti col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1253, chiesero di essere scrutinati con anticipazione, ma non ottennero deliberazione favorevole del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello, hanno facoltà di ricorrere al Consiglio superiore della magistratura entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.
Si osservano le disposizioni del 2° comma dell’art. 116. I magistrati scrutinati in seguito a tale ricorso prenderanno posto negli elenchi dei promovibili formati in seguito agli scrutini disposti dal R. decreto 7 giugno 1923, n. 1253, secondo la classificazione ottenuta e secondo le disposizioni del menzionato decreto: ma la loro inclusione in tali elenchi non avrà alcun effetto in rapporto alle promozioni fatte precedentemente, le quali rimangono ferme.

Art. 211
Gli attuali consiglieri di Corte di appello o parificati che nello scrutinio per la promozione al grado attuale furono classificati promovibili per merito eccezionale, possono prendere parte al concorso indicato nell’art. 126, quando abbiano conseguito il grado da almeno due anni ed abbiano un’anzianità effettiva di carriera non minore di 25 anni, compreso il periodo di uditorato.

Art. 212
Agli scrutini che saranno fatti, in seguito alla prima richiesta del Ministro in conformità dell’art. 114 del presente decreto, potranno presentarsi prima del loro turno soltanto coloro che si trovino collocati entro il cinquecentesimo numero di graduatoria dopo l’ultimo al quale si riferisce la richiesta medesima.

Art. 213
Le operazioni relative al primo concorso per le promozioni in Corte di cessazione in attuazione degli articoli 126 e seguenti dovranno aver luogo entro il primo semestre dell’anno 1924.

Art. 214
Il Consiglio superiore della magistratura nominato in conformità delle disposizioni del presente decreto entrerà in carica il 1°
gennaio 1924.
I ricorsi pendenti a tale data contro le deliberazioni delle singole sezioni del precedente Consiglio superiore saranno decisi dal nuovo Consiglio superiore in assemblea plenaria. Nessun ulteriore ricorso contro le dette deliberazioni potrà essere proposto trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 215
Per le promozioni ai gradi di consigliere di Corte di cassazione e parificati, che siano state conferite o siano da conferire fino al 30 giugno 1924 si osservano le disposizioni del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1253, e si intende sempre salvo il giudizio del Ministro sulla promovibilità del magistrato. Il Ministro ha inoltre la facoltà di derogare alle proporzioni stabilite dall’art. 19 del detto decreto.

Art. 216
Imagistrati che alla data della pubblicazione del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921, erano investiti dei gradi di primo presidente o di procuratore generale di Corte d’appello, di presidente di sezione o di avvocato generale di Corte di cassazione conservano il titolo e le funzioni che esercitano e prendono posto nel ruolo, osservato tra essi l’ordine derivante dalla rispettiva anzianità, con precedenza su tutti gli altri magistrati che alla data medesima avevano grado di consigliere di Corte di cassazione o parificato.

Art. 217
Igiudici che attualmente sono addetti nelle Preture come vice pretori ai posti che secondo le tabelle, organiche dovrebbero essere coperti con uditori, possono essere mantenuti a prestarvi servizio fino a che non sia possibile la loro graduale sostituzione con uditori che abbiano i requisiti per coprire l’ufficio di vice pretore ovvero fino a che non si renda necessario per esigenze di servizio il trasferimento a posti vacanti del loro grado nei Tribunali o nelle Preture. In questi casi essi saranno destinati, anche di ufficio, nelle sedi vacanti.

Art. 218
Igiudici attuali, provenienti dai pretori nominati in virtù del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1149, del R. decreto 21 settembre 1919, n. 1747, dell’art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2488, non potranno essere destinati a prestare servizio nei Tribunali come giudici o sostituti procuratori del Re prima che siano trascorsi due anni dall’entrata in vigore del decreto 14 settembre 1923, n. 1921, salvo che la loro destinazione ai Tribunali prima di questo termine sia richiesta da gravi ragioni di servizio.
Nei trasferimenti dei detti magistrati nella prima attuazione delle nuove tabelle a termini del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1253, e fino al 30 giugno 1924, è in facoltà del Ministro di derogare al divieto contenuto nell’art. 7, ultimo comma, del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1147, con particolare riguardo a coloro che, prima della nomina a pretore, avessero sospeso l’esercizio della professione forense a causa di servizio militare. Il detto divieto riprende quindi il suo vigore.

Art. 219
Iconsiglieri di Corte d’appello che erano addetti ai Tribunali in qualità di presidente di sezione anteriormente all’entrata in vigore del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921, possono continuare a prestarvi servizio nella detta qualità anche se siano più anziani del presidente del Tribunale.

Art. 220
Per gli attuali giudici l’anzianità è determinata dall’ordine della loro iscrizione nella graduatoria, con riguardo alle disposizioni preesistenti.

Art. 221
Per i giudici che provengono dai pretori nominati in virtù del decreto-legge 6 luglio 1919, n. 1149, del R. decreto 21 settembre 1919, n. 1747, dell’art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2489, il triennio necessario per conseguire l’inamovibilità sarà computato dal giorno 6 aprile 1922, data del decreto con cui vennero confermati nell’impiego.

Art. 222
Agli attuali magistrati che prima dell’entrata in vigore del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, erano investiti di grado superiore a quello di consigliere o di sostituto procuratore generale di Corte di cassazione, allorché saranno collocati a riposo per limite di età, si applica la disposizione dell’art. 136 del detto decreto.

Art. 223
Nonostante il disposto dell’art. 159, coloro i quali, a norma delle leggi e dei regolamenti attualmente in vigore, abbiano facoltà di chiedere la riammisione in magistratura, potranno valersi di tale facoltà, qualora ne facciano domanda entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.
Il Consiglio superiore della magistratura è chiamato a dare parere sulla riammissione in magistratura e sul grado e posto di ruolo da assegnare al richiedente.
In nessun caso potrà essere assegnato a chi sia riammesso magistratura un grado o un posto di ruolo più vantaggiosi di quello che il richiedente avrebbe potuto conseguire qualora fosse rimasto in magistratura.
Trascorso il termine indicato nel primo comma del presento articolo nessuna domanda di riammissione in magistratura potrà essere presa in considerazione e si intenderanno abrogate tutte le disposizioni, in qualsiasi legge o regolamento contenute, che consentano tale riammissione.

Art. 224
Il divieto contenuto nella prima parte dell’art. 149 non riguarda le applicazioni ad uffici giudiziari delle nuove provincie a norma del Regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1645; né quelli alla Corto di cassazione di magistrati provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca a norma dei Regi decreti-legge 4 maggio 1920, n. 589, e 26 giugno 1921, n. 849.

Art. 225
Ai magistrati provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca che non fanno parte del ruolo generale della magistratura del Regno, il presento testo unico è applicabile soltanto per le materie riguardanti l’ordinamento disciplinare, i limiti di età, le aspettative e le permissioni di assenza, per le quali fu già esteso ai Magistrati suddetti l’ordinamento italiano, nonché per tutto ciò che riguarda la estensione dei poteri di vigilanza degli organi del pubblico ministero sugli uffici inferiori. Nelle altre materie restano temporaneamente in vigore le disposizioni speciali attualmente vigenti, comprese quelle contenute nel Titolo IV del Regio decreto 14 settembre 1923, n. 1921.
Avvenuta la fusione dei ruoli e la pubblicazione della graduatoria generale a norma del 3° e 4° comma dell’art. 68 del citato Regio decreto, s’intendono estesi ai magistrati medesimi, tutte le disposizioni del presente testo unico, salve le necessarie norme di adattamento che il Governo del Re avrà facoltà di emanare.

Art. 226
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative concernenti l’ordinamento giudiziario che siano contrarie al presente decreto.
Fino a che non sia provveduto alla emanazione di nuove norme regolamentari per la esecuzione delle diverse disposizioni contenuto nel presente decreto, continueranno ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto non siano incompatibili con le dette disposizioni.

Art. 227
Ai funzionari dell’ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali agli impiegati civili dello Stato solo in quanto non siano diverse o contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti.

Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
Oviglio.

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