Ordinamento giudiziario del 1942

Regio Decreto 30 Gennaio 1941, n. 12. Ordinamento giudiziario.

(GURI n. 28, 4 febbraio 1941)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re Imperatore la facoltà di modificare le leggi sull’ordinamento giudiziario e le altre leggi concernenti l’ordinamento del Ministero di grazia e giustizia, degli uffici giudiziari e del personale giudiziario di ogni ordine;
Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a termini dell’art. 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.
È approvato l’unito testo dell’«Ordinamento giudiziario», allegato al presente decreto e visto d’ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli e dal Ministro delle finanze.
Il testo anzidetto avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1941-XIX.

Art. 2.
Con successivi provvedimenti saranno disciplinate le altre materie alle quali si riferisce la delegazione contenuta nella legge 24 dicembre 1925, n. 2260.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I. Delle autorità alle quali è affidata l’amministrazione della giustizia.
Art. 1.
Dei giudici.
La giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata:
dal giudice conciliatore;
dal pretore;
dal tribunale;
dalla corte di appello;
dalla corte suprema di cassazione.
Sono regolati da leggi speciali l’ordinamento giudiziario dell’Impero e degli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonché le giurisdizioni per i reati militari e marittimi.

Art. 2.
Del pubblico ministero.
Presso le corti e i tribunali è costituito l’ufficio del pubblico ministero.
Presso le preture le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dalle persone indicate nell’art. 72, nei casi determinati dalla legge.

Art. 3.
Cancellerie e segreterie giudiziarie.
Ufficiali ed uscieri giudiziari.
Ogni corte, tribunale, pretura ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria.
Alle corti, ai tribunali ed alle preture sono addetti ufficiali ed uscieri giudiziari. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell’articolo 28.
Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari sono regolati da leggi particolari.

Art. 4.
Ordine giudiziario.
L’ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado delle preture, dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero.
Appartengono all’ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i vice pretori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie.
Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell’ordine giudiziario.
Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell’ordine giudiziario.

Art. 5.
Organici; sedi giudiziarie.
Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nel primo comma dell’art. 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento, fatta eccezione per i giudici conciliatori.

Art. 6.
Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati.
I magistrati sono nominati, promossi, tramutati e revocati dal Re Imperatore, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, osservate le forme del presente ordinamento, salvo, per la nomina degli uditori, il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 127.
Qualsiasi altro provvedimento riflettente lo stato dei magistrati e’ emanato egualmente con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, con l’osservanza delle norme stabilite nel presente ordinamento, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 7.
Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministero.
Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonché i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con decreto reale, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 8.
Requisiti per l’ammissione a funzioni giudiziarie.
Per essere ammesso a funzioni giudiziarie è necessario:
1° essere cittadino italiano, di razza italiana, di sesso maschile, ed iscritto al P.N.F.;
2° avere l’esercizio dei diritti civili;
3° avere sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;
4° possedere gli altri requisiti previsti dalla legge per le varie funzioni.

Art. 9.
Giuramento.
I magistrati prestano giuramento col rito prescritto dal regolamento e con la formula seguente: « Giuro di « essere fedele al Re Imperatore, di osservare lealmente « lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di adempiere « coscienziosamente i miei doveri di magistrato ».
Il giuramento viene prestato entrando a far parte dell’ordine giudiziario e non deve essere rinnovato. I magistrati onorari prestano giuramento prima di assumere le loro funzioni.

Art. 10.
Termine per l’assunzione delle funzioni.
I magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei Conti del decreto di nomina o destinazione.
Tale termine non può essere prorogato per nessuna ragione, ma può essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per necessità di servizio.
Il Ministro può anche ordinare, per ragioni di servizio, che il magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso, il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e può essere abbreviato per disposizione del Ministro.
Nei casi di necessità di servizio, il Ministro può pure disporre che i magistrati promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il magistrato è considerato come in missione, ed ha diritto alla corrispondente indennità per il tempo in cui ha prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.

Art. 11.
Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni.
Riammissione in servizio.
Il magistrato, che non assume le sue funzioni nel termine stabilito dall’articolo precedente, o in quello che gli è stato assegnato con disposizione del Ministro, decade dall’impiego, ma può essere riammesso nell’ordine giudiziario, con lo stesso grado, mediante un nuovo decreto. In tal caso il servizio anteriore si ricongiunge con il successivo, ai fini dell’anzianità.
La facoltà di riassunzione cessa col decorso di un anno dalla data di registrazione del decreto di nomina, di promozione o di tramutamento.

Art. 12.
Obbligo della residenza. Sanzioni.
Il magistrato ha l’obbligo di risiedere stabilmente nel comune ove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale esercita le sue funzioni e non può assentarsene senza autorizzazione dei superiori gerarchici.
Il magistrato che trasgredisce alle disposizioni del presente articolo è soggetto a provvedimenti disciplinari, e può comunque essere privato dello stipendio, con decreto ministeriale, per un tempo corrispondente alla assenza abusiva.

Art. 13.
Esenzione da uffici e servizi pubblici.
I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.

Art. 14.
Potestà di polizia dei giudici.
Ogni giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l’intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro ed ordinato compimento degli atti ai quali procede.

Art. 15.
Potestà dei magistrati del pubblico ministero
di richiedere la forza armata.
I magistrati del pubblico ministero hanno, nell’esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere direttamente l’intervento della forza armata.

CAPO II. Delle incompatibilità.
Art. 16.
Incompatibilità di funzioni.
I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza.
Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione.
Non possono, inoltre, senza l’assenso dei superiori gerarchici, accettare incarichi di qualsiasi specie, ma possono assumere le funzioni di arbitro soltanto nei casi previsti da leggi o da regolamenti ed in quelli in cui sono direttamente interessate pubbliche amministrazioni. In ogni altro caso possono assumere tali funzioni in qualità di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 17.
Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori generali del Re Imperatore.
I primi presidenti ed i procuratori generali del Re Imperatore non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto reale.

Art. 18.
Incompatibilità di sede per parentela o affinità con professionisti.
I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali, ed i magistrati delle preture, non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore, né, comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore.

Art. 19.
Incompatibilità per vincoli di parentela o di affinità fra magistrati della stessa sede.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte della stessa corte o dello stesso tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.
Questa disposizione non si applica quando, a giudizio del Ministro di grazia e giustizia, per il numero dei componenti il collegio o l’ufficio giudiziario, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio.
Tuttavia non possono far parte come giudici dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali i parenti e gli affini sino al quarto grado incluso.

TITOLO SECONDO DEI GIUDICI

CAPO I. Del giudice conciliatore.
Art. 20.
Sede degli uffici di conciliazione.
In ogni comune ha sede un giudice conciliatore.
Nei comuni divisi in borgate o frazioni, ed in quelli divisi in quartieri a norma della legge comunale e provinciale, possono essere istituiti con decreto reale uffici distinti di giudice conciliatore.
A ciascun ufficio di conciliazione è, di regola, addetto un vice conciliatore; e possono esservi addetti, se necessario, più vice conciliatori.

Art. 21.
Gratuità dell’ufficio.
L’ufficio di giudice conciliatore e di vice conciliatore è gratuito ed onorario.

Art. 22.
Funzioni del giudice conciliatore.
Il giudice conciliatore ha funzione conciliativa e contenziosa in materia civile.
Nell’esercizio della giurisdizione contenziosa decide secondo il diritto e l’equità in conformità del disposto degli articoli 113 e 114 del codice di procedura civile.
La competenza e le attribuzioni del giudice conciliatore, nonché la forma degli atti e dei giudizi, sono determinate dalle leggi di procedura.

Art. 23.
Requisiti per la nomina.
Possono essere nominati giudici conciliatori e vice conciliatori i cittadini italiani, di razza italiana, di sesso maschile, iscritti al P.N.F., residenti nel comune, che hanno età non inferiore a venticinque anni.
La scelta deve cadere su elementi capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni di magistrato onorario.

Art. 24.
Nomina e durata nell’ufficio.
La nomina dei giudici conciliatori e vice conciliatori è fatta, in virtù di regia delegazione, con decreto del primo presidente della corte d’appello, su designazione del procuratore generale del Re Imperatore.
I giudici conciliatori e vice conciliatori durano in carica tre anni e possono essere confermati; al termine del triennio cessano dalla carica anche quelli che ottennero la nomina nel corso del medesimo.

Art. 25.
Decadenza, revoca e dispensa dall’ufficio.
I giudici conciliatori e i vice conciliatori decadono dall’ufficio per perdita della cittadinanza, per trasferimento in altro comune o per una delle cause di incompatibilità stabilite dal successivo articolo.
Possono essere revocati per indegnità o per inettitudine.
Possono essere dispensati dall’ufficio per dimissioni volontarie o per incapacità dipendente da motivi di salute.
Tutti i predetti provvedimenti sono emanati dal primo presidente della corte di appello, su conforme parere del procuratore generale del Re Imperatore.

Art. 26.
Incompatibilità.
L’ufficio di giudice conciliatore e di vice conciliatore è incompatibile con la qualità:
a) di magistrato e in genere di funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all’ordine giudiziario;
b) di funzionario o di agente di pubblica sicurezza in attività di servizio.

Art. 27.
Divieto di assistenza professionale.
L’avvocato, il procuratore legale o il patrocinatore, rivestito delle funzioni di giudice conciliatore o vice conciliatore, non può prestare assistenza, direttamente o indirettamente, alle parti, né
può rappresentarle davanti all’ufficio di conciliazione al quale appartiene.

Art. 28.
Cancellieri di conciliazione e personale ausiliario.
Le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria, e quelle di ufficiale giudiziario dall’inserviente comunale o da altre persone residenti nel comune che presentino le necessarie garanzie di idoneità, previa autorizzazione da concedersi con decreto del procuratore del Re Imperatore, in entrambi i casi.
L’autorizzazione può essere revocata o sospesa temporaneamente nella stessa forma, se risulti che il cancelliere o l’incaricato delle funzioni di ufficiale giudiziario non adempiono scrupolosamente e con diligenza ai loro doveri.

Art. 29.
Vigilanza sugli uffici di conciliazione.
La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle autorità giudiziarie in conformità delle disposizioni contenute nel titolo VIII del presente ordinamento.

CAPO II. Del pretore.
SEZIONE I. – Disposizioni generali.
Art 30.
Sede del pretore.
Il pretore ha sede in ogni capoluogo di mandamento determinato nella tabella B annessa al presente ordinamento.

Art. 31.
Composizione dell’ufficio.
La pretura è retta dal pretore titolare. Possono essere addetti alle preture uno o più magistrati in sottordine e vice pretori onorari.
Alle preture indicate nella tabella M annessa al presente ordinamento sono assegnati magistrati aventi grado di primo pretore e possono essere destinati in qualità di vice pretori gli uditori giudiziari, a norma dell’articolo 129.
Qualora non sia possibile destinare a tali ultime sedi magistrati aventi grado di primo pretore, i relativi posti possono essere conferiti a pretori, di regola fino a che possa esservi destinato un primo pretore.

Art. 32.
Nomina ed eventuali incarichi dei vice pretori onorari.
Possono essere nominati vice pretori onorari i laureati in giurisprudenza, i notai ed i procuratori esercenti che hanno compiuto l’età di anni 25. La loro nomina è fatta per un triennio e può essere confermata; al termine del triennio cessano dalla carica anche quelli che ottennero la nomina nel corso del medesimo. Di regola non possono essere nominati più di due vice pretori onorari per una stessa pretura, salvo particolari esigenze di servizio.
Se nelle preture indicate nella tabella M annessa al presente ordinamento mancano gli uditori giudiziari, possono essere destinati, in loro vece, se il bisogno del servizio lo richiede, vice pretori onorari, i quali non esercitino la professione forense. In tal caso al vice pretore onorario, fino a che dura l’incarico speciale, sono corrisposte le indennità spettanti all’uditore vice pretore che egli sostituisce. L’incarico ha la durata di un semestre, salvo conferma, e può essere sempre revocato. Il numero dei vice pretori onorari, ai quali può essere conferito tale incarico speciale, è determinato dal regolamento.

Art. 33.
Funzioni ed attribuzioni del pretore.
Il pretore esercita, nei limiti assegnati dalle leggi, le funzioni:
di giudice in materia civile in primo grado ed in appello e, in primo grado, nelle controversie individuali in materia corporativa:
di giudice in materia penale;
di giudice tutelare.
Esercita inoltre, nei modi stabiliti dalle leggi, le altre attribuzioni che gli sono deferite.

Art. 34.
Funzioni ed attribuzioni dei magistrati in sottordine e dei vice pretori onorari.
I magistrati in sottordine coadiuvano il titolare nell’adempimento delle sue funzioni.
I vice pretori onorari non possono, di regola, tenere udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare della pretura e dei magistrati in sottordine.

SEZIONE II. – Disposizioni speciali per le preture costituite in sezioni.
Art. 35.
Costituzione delle preture in sezioni.
Gli uffici di pretura indicati nella tabella O annessa al presente ordinamento sono ripartiti in sezioni civili e penali.
Può essere costituita una speciale sezione per la trattazione delle controversie individuali in materia corporativa, ed altra per il servizio delle tutele dei minori in affari riguardanti la loro assistenza morale e patrimoniale, ed in genere per l’osservanza delle norme speciali relative alla protezione della maternità ed infanzia.
I magistrati che vi sono addetti possono far parte anche di altre sezioni.

Art. 36.
Sezioni promiscue.

È consentita la istituzione di sezioni promiscue, anche limitatamente ad alcuni periodi dell’anno.
Le preture di cui all’articolo precedente, alle quali sono addetti non più di quattro magistrati, compresi gli uditori vice pretori, possono essere costituite da una sola sezione promiscua.

Art. 37.
Determinazione delle sezioni e successive modificazioni.
Alla designazione dei giudici tutelari ed alla ripartizione in sezioni delle preture di cui all’articolo 35 provvede, con suo decreto, il Ministro di grazia e giustizia, su proposta dei primi presidenti e dei procuratori generali delle rispettive corti d’appello. Se occorre modificare la ripartizione, il Ministro provvede nella stessa forma con effetto dall’inizio del successivo anno giudiziario, salvo casi di urgenza.

Art. 38.
Attribuzioni del titolare.
Il titolare della pretura dirige l’ufficio e distribuisce il lavoro tra le sezioni. Sono di sua esclusiva competenza le attribuzioni di carattere amministrativo e la sorveglianza sull’andamento generale dei servizi.

Art. 39.
Assegnazione dei magistrati alle singole sezioni.
Ciascuna sezione è composta da uno o più magistrati.
La prima sezione è presieduta dal titolare della pretura o da chi lo sostituisce. Le altre sezioni sono, di regola, presiedute dal più elevato in grado o dal più anziano dei magistrati che vi sono addetti, e possono anche essere presiedute dal titolare della pretura.
All’assegnazione dei magistrati alle varie sezioni provvede con decreto, per ciascun anno giudiziario, il primo presidente della corte di appello su proposta del pretore titolare, sentiti il presidente del tribunale, il procuratore del Re Imperatore e il procuratore generale presso la corte di appello.

SEZIONE III. – Delle sedi distaccate di pretura.
Art. 40.
Costituzione delle sedi distaccate di pretura.
Nei comuni indicati nella tabella C annessa al presente ordinamento, sono costituite sedi distaccate di pretura, con la circoscrizione per ciascuna di esso stabilita.
In dette sedi il pretore può recarsi per tenere udienze civili e penali, per compiere atti di istruzione e per trattare tutti gli altri affari relativi alla sede distaccata.
I segretari e vice segretari comunali possono fare le veci del cancelliere.
L’incaricato delle funzioni di ufficiale giudiziario dell’ufficio di conciliazione o il messo comunale delegato dal podestà fa le veci dell’ufficiale giudiziario, salvo che concorrano speciali motivi.

Art. 41.
Istituzione e soppressione di sedi distaccate.
La istituzione o la soppressione delle sedi distaccate di pretura è disposta, quando ne ricorre la necessità o la convenienza, con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze.
Il funzionamento delle sedi distaccate di pretura è regolato da norme particolari.

CAPO III. Del tribunale.
SEZIONE I. – Disposizioni generali.
Art. 42.
Sede del tribunale.
Il tribunale ha sede in ogni capoluogo determinato nella tabella A annessa al presente ordinamento.

Art. 43.
Funzioni ed attribuzioni del tribunale.
Il tribunale:
esercita la giurisdizione in primo grado ed in appello in materia civile, e in primo grado nelle controversie individuali in materia corporativa;
esercita la giurisdizione in materia penale, in primo grado ed in appello;
delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile, ed esercita nei modi stabiliti dalle leggi le altre attribuzioni ad esso deferite.

Art. 44.
Ufficio d’istruzione penale.
In ogni tribunale uno dei giudici è incaricato, per ciascun anno, dell’istruzione penale, salvo il disposto del terzo comma dell’art.
119. In caso di bisogno possono essere applicati all’ufficio d’istruzione altri giudici del tribunale medesimo.
L’incarico di esercitare funzioni istruttorie è revocabile anche se conferito a giudici inamovibili.

Art. 45.
Giudice di sorveglianza.
Nella sede del tribunale, e nelle sedi designate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, un giudice è annualmente incaricato delle funzioni di sorveglianza sull’esecuzione delle pene detentive e sulla applicazione ed esecuzione delle misure amministrative di sicurezza.
Il giudice di sorveglianza provvede, inoltre, in materia di misure amministrative di sicurezza ed esercita le altre funzioni che la legge gli attribuisce.
In caso di bisogno possono essere incaricati delle funzioni di sorveglianza anche altri giudici del tribunale.
L’incarico di esercitare funzioni di giudice di sorveglianza è revocabile, anche se conferito a giudici inamovibili.

Art. 46.
Costituzione delle sezioni.
Il tribunale può essere costituito in più sezioni.
Nei tribunali costituiti in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili e le controversie in materia corporativa, gli affari penali ed i giudizi in grado di appello.
A ciascuna sezione sono destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio.

Art. 47.
Presidenza delle sezioni.
Nei tribunali costituiti in sezioni il presidente del tribunale presiede la sezione prima; le altre sezioni sono presiedute da presidenti di sezione.
Il presidente del tribunale può presiedere qualsiasi altra sezione.

Art. 48.
Costituzione del collegio giudicante.
Il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti.

SEZIONE II. – Del tribunale per i minorenni.
Art. 49.
Costituzione e giurisdizione del tribunale per i minorenni.
In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale per i minorenni.
Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.

Art. 50.
Composizione del tribunale per i minorenni.
Il tribunale per i minorenni è composto da un magistrato avente grado di consigliere di corte di appello, che lo presiede, da un magistrato avente grado di giudice e da un esperto avente i requisiti richiesti dalla legge, al quale è conferito il titolo di giudice onorario del tribunale per i minorenni. Possono anche essere nominati uno o più supplenti.
Gli esperti del tribunale per i minorenni sono nominati con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, per un triennio, e possono essere confermati.
Le funzioni dell’esperto sono gratuite.

Art. 51.
Giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.
Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto al tribunale per i minorenni.
Il presidente del tribunale, sentito il procuratore del Re Imperatore, può, con suo decreto, destinare anche altro giudice, con le stesse funzioni, al tribunale per i minorenni.

CAPO IV. Della corte di appello.
SEZIONE I. – Disposizioni generali.
Art. 52.
Sede della corte di appello.
La corte di appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati nella tabella A annessa al presente ordinamento.

Art. 53.
Funzioni ed attribuzioni della corte di appello.
La corte di appello:
esercita la giurisdizione nelle cause in appello dalle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale, e, come corte di assise, nei reati attribuiti alla sua competenza dal codice di procedura penale e da leggi speciali.
Conosce, come magistratura del lavoro, delle controversie e degli affari ad essa attribuiti dalle leggi; esercita, come sezione istruttoria, le attribuzioni ad essa deferite dal codice di procedura penale; delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile, e conosce degli altri affari ad essa deferiti dalle leggi.

Art. 54.
Costituzione delle sezioni nelle corti di appello.
Per ogni anno giudiziario sono designati i presidenti ed i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione, nonché il presidente ed i consiglieri che compongono la sezione istruttoria, ed i supplenti.
Si osserva per le corti di appello il disposto dell’articolo 46, in quanto applicabile.
Sono altresì designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione che funziona da magistratura del lavoro, la sezione per i minorenni ed eventualmente quella che funziona da tribunale regionale delle acque pubbliche.

Art. 55.
Magistrati della corte di appello.
Il primo presidente presiede la prima sezione della corte di appello e può presiedere anche le altre sezioni.
Le sezioni sono presiedute da presidenti di sezione.
I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri.

Art. 56.
Costituzione del collegio giudicante.
La corte di appello giudica col numero invariabile di cinque votanti.

Art. 57.
Sezione istruttoria.
In ciascuna corte di appello è costituita una sezione istruttoria, alla quale sono addetti cinque magistrati e, quando occorre, uno o più supplenti. Essa è presieduta da un presidente di sezione o dal più anziano dei consiglieri.
La sezione istruttoria giudica col numero invariabile di tre votanti.
Nei casi indicati nel primo comma dell’articolo seguente, la sezione istruttoria è sostituita dalla sezione per i minorenni.

Art. 58.
Sezione per i minorenni.
Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Essa funziona altresì come sezione istruttoria nei casi indicati dalla legge.
La sezione giudica con l’intervento di un esperto, avente i requisiti prescritti dalla legge, il quale sostituisce uno dei magistrati della sezione.
Agli esperti della sezione per i minorenni è conferito il titolo di consigliere onorario della sezione della corte di appello per i minorenni; ad essi è applicabile il disposto dei due ultimi commi dell’articolo 50.
Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di corte di appello per i minorenni.

Art. 59.
Sezioni distaccate di corte d’appello.
Le sezioni distaccate delle corti di appello hanno sede nei comuni indicati nella tabella A, annessa al presente ordinamento.
Esse, nella circoscrizione territoriale nella quale esercitano la giurisdizione, costituiscono sezioni delle corti di appello dalle quali dipendono.
Alle sezioni distaccate di corte di appello sono preposti presidenti di sezione alla dipendenza del primo presidente, ed alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale del Re Imperatore.

SEZIONE II. – Della corte di assise.
Art. 60.
Sedi di corte di assise.
In ogni distretto di corte di appello sono costituite una o più corti di assise.
Ogni corte di assise esercita la giurisdizione nel circolo ad essa assegnato, in conformità della tabella D annessa al presente ordinamento.
Per uno stesso circolo possono essere costituite anche più corti di assise.
Le altre norme riflettenti l’ordinamento della corte di assise sono dettate da legge speciale.

Art. 61.
Costituzione della corte di assise.
La corte di assise è composta:
a) da un presidente di sezione di corte di appello che la presiede;
b) da un consigliere di corte di appello ovvero da un presidente o presidente di sezione di tribunale;
c) da cinque assessori.
Magistrati e assessori costituiscono un unico collegio.
I presidenti e gli altri magistrati che compongono le corti di assise sono nominati ogni anno e possono essere destinati a presiedere o a comporre più corti di assise comprese nel distretto della corte di appello.

Art. 62.
Grado onorario degli assessori.
Gli assessori, durante la sessione, sono equiparati ai consiglieri di corte di appello, nell’ordine di precedenza a Corte e nelle funzioni e cerimonie pubbliche.

SEZIONE III. – Della magistratura del lavoro.
Art. 63.
Costituzione della magistratura del lavoro.
Una speciale sezione della corte di appello funziona come magistratura del lavoro, con le attribuzioni e le modalità stabilite dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali. Essa giudica col numero invariabile di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri, e di due esperti che vi sono aggregati di volta in volta.
La magistratura del lavoro, quando giudica sulle controversie individuali in materia corporativa in grado di appello, è integrata da due consiglieri designati annualmente dal primo presidente, in sostituzione degli esperti.

SEZIONE IV. – Del tribunale regionale delle acque pubbliche.
Art. 64.
Costituzione del tribunale regionale delle acque pubbliche.
Il tribunale regionale delle acque pubbliche ha sede presso le corti di appello indicate nella tabella E annessa al presente ordinamento.
Il tribunale regionale delle acque pubbliche costituisce una sezione della corte di appello presso la quale è istituito.
Alla sezione sono aggregati tre funzionari del corpo reale del genio civile designati dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
La sezione di corte di appello funzionante come tribunale regionale delle acque pubbliche giudica col numero invariabile di tre votanti, in essi compreso il funzionario tecnico che per legge concorre a costituire il collegio. Questo funzionario deve prestare giuramento davanti al presidente della sezione, con la formula indicata nell’art. 9.

CAPO V. Della corte suprema di cassazione.
Art. 65.
Attribuzioni della corte suprema di cassazione.
La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità, del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.
La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del Regno, dell’Impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato.

Art. 66.
Composizione della corte suprema di cassazione.
La corte suprema di cassazione è costituita in sezioni, e composta da un primo presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri.
Il primo presidente presiede le udienze a sezioni unite e le adunanze solenni e può presiedere le udienze delle singole sezioni.
La composizione annuale delle sezioni è stabilita al principio dell’anno giudiziario. A ciascuna delle sezioni civili e penali è preposto un presidente di sezione, e possono essere assegnati altri presidenti di sezione.

Art. 67.
Costituzione del collegio giudicante.
La corte suprema di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di sette votanti. Giudica a sezioni unite col numero invariabile di quindici votanti.
Il collegio a sezioni unite in materia civile è composto da magistrati appartenenti alle sezioni civili; in materia penale è composto da magistrati appartenenti alle sezioni penali.

Art. 68.
Ufficio del massimario e del ruolo.
Presso la corte suprema di cassazione è costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima designato dal primo presidente.
All’ufficio sono addetti, salvo il disposto del terzo comma dell’art. 135, nove magistrati, di grado non superiore a consigliere di corte d’appello o parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura, entro i limiti numerici stabiliti nell’articolo 210 del presente ordinamento.
Le attribuzioni dell’ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il procuratore generale del Re Imperatore.

TITOLO TERZO DEL PUBBLICO MINISTERO

CAPO I. Della costituzione del pubblico ministero.
Art. 69.
Funzioni del pubblico ministero.
Il pubblico ministero esercita, sotto la direzione del Ministro di grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce.

Art. 70.
Costituzione del pubblico ministero.
Le funzioni del pubblico ministero presso la corte suprema di cassazione e presso le corti di appello sono esercitate da procuratori generali del Re Imperatore e presso i tribunali da procuratori del Re Imperatore.
Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall’avocato generale, a norma dell’articolo 59.
I procuratori generali, gli avvocati generali presso le sezioni distaccate di corte di appello e i procuratori del Re Imperatore esercitano le loro funzioni personalmente o per mezzo dei dipendenti magistrati addetti ai rispettivi uffici.

Art. 71.
Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni.
Presso il tribunale per i minorenni è costituito un ufficio del pubblico ministero il quale, nelle materie di competenza del tribunale per i minorenni, esercita tutte le funzioni del pubblico ministero presso i tribunali e le altre che gli sono attribuite dalla legge.
L’ufficio è alla dipendenza gerarchica del procuratore generale del Re Imperatore presso la corte di appello, il quale esercita altresì le attribuzioni di vigilanza che gli spettano a norma delle leggi di procedura penale.
Il procuratore del Re Imperatore presso il tribunale per i minorenni ha grado di sostituto procuratore generale di corte di appello o di sostituto procuratore del Re Imperatore.
Allo stesso ufficio possono essere addetti altri magistrati del pubblico ministero, di grado inferiore o meno anziani del titolare.
I magistrati addetti al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni possono esercitare le funzioni dei rispettivi gradi anche presso la procura generale o la procura del Re Imperatore della stessa sede.

Art. 72.
Rappresentanti del pubblico ministero presso le preture.
Il pretore inizia ed esercita l’azione penale per i reati di sua competenza, fa eseguire i propri provvedimenti e provvede a quant’altro rientra nella funzione del pubblico ministero, secondo le leggi di procedura.
Le funzioni del pubblico ministero in udienza, nei casi previsti dalla legge, sono esercitate da uditori, da vice pretori anche onorari, da funzionari di pubblica sicurezza del gruppo A, ed in loro mancanza od impedimento, dal podestà del comune, il quale può delegare in sua vece il vice podestà, o un consultore, ovvero il segretario o un vice segretario comunale.
Se non si può provvedere nel predetto modo, è chiamato a rappresentare il pubblico ministero nell’udienza un avvocato, un procuratore o un notaio residente nel mandamento.

CAPO II. Delle attribuzioni del pubblico ministero.
Art. 73.
Attribuzioni generali del pubblico ministero.
Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari;
promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza;
fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.
Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d’ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell’ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.

Art. 74.
Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale.
Il pubblico ministero inizia ed esercita l’azione penale.
Un rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le udienze penali delle corti, dei tribunali e delle preture. In mancanza del suo intervento, l’udienza non può aver luogo.
Le attribuzioni del pubblico ministero negli atti preliminari del giudizio e nelle udienze della corte d’assise spettano al procuratore generale del Re Imperatore presso la corte d’appello, il quale le esercita personalmente o per mezzo di altro magistrato addetto al suo ufficio.
Il procuratore generale, nella circoscrizione della corte di appello, provvede alla designazione dei magistrati del pubblico ministero che debbono intervenire alle udienze, delegando, se occorre, il procuratore del Re Imperatore o un sostituto presso il tribunale della sede dove è convocata la corte d’assise.
La norma del comma precedente si applica anche per le udienze di corte d’assise che si tengono nella circoscrizione di una sede distaccata di corte d’appello.

Art. 75.
Attribuzioni del pubblico ministero
in materia civile ed amministrativa.
Il pubblico ministero esercita l’azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza del suo intervento, quando è richiesto dalla legge, l’udienza non può aver luogo.
Esercita la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre attribuzioni demandategli nella stessa materia, in conformità alle leggi e ai regolamenti.
Il pubblico ministero presso le corti di appello interviene sempre nelle cause collettive ed individuali del lavoro e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 76.
Attribuzioni del pubblica ministero presso la corte suprema di cassazione.
Il pubblico ministero presso la corte suprema di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali, e assiste alla deliberazione delle decisioni delle cause civili.
Esercita inoltre, per decreto del Ministro di grazia e giustizia, le attribuzioni in materia di controversie collettive del lavoro ad esso demandate dalla legge.

Art. 77.
Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze.
Il pubblico ministero, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, può proporre ricorso per cassazione nell’interesse della legge, ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali.

Art. 78.
Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione.
Il pubblico ministero promuove la esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale, secondo le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi a queste complementari.
Le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice civile sono fatti eseguire di ufficio dal pubblico ministero nei casi preveduti dalla legge.

Art. 79.
Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze.
Il pubblico ministero fa le opportune richieste al giudice per la disciplina delle udienze penali, e di quelle civili nelle quali interviene, salvi i poteri diretti in tale materia che la legge gli attribuisce per il tempo in cui il giudice è in camera di consiglio.

Art. 80.
Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali.
Presso le corti di appello ed i tribunali il pubblico ministero non può assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali.
Il pubblico ministero interviene nei procedimenti di camera di consiglio in materia penale, ma non può assistere alle relative deliberazioni. Non può assistere nemmeno alle deliberazioni in camera di consiglio in materia civile.
Deve, peraltro, assistere a quelle deliberazioni che riguardano l’ordine ed il servizio interno delle corti o dei tribunali.

Art. 81.
Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinare
Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali delle corti nel modo indicato nell’art. 96 del presente ordinamento.
Esercita in materia disciplinare le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi.

Art. 82.
Potestà del pubblico ministero di richiedere la convocazione di assemblee generali.
Quando occorre fare rilievi e richieste circa il servizio e la disciplina il procuratore generale del Re Imperatore richiede, ed il primo presidente della corte ordina la convocazione dell’assemblea generale per le relative deliberazioni.

Art. 83.
Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero.
Nel distretto della corte di appello il procuratore generale del Re Imperatore ha la direzione e la vigilanza della polizia giudiziaria e sugli ufficiali ed agenti di essa, che debbono eseguire gli ordini del procuratore generale stesso, osservate le norme del codice di procedura penale o delle altre leggi.
Nella circoscrizione del tribunale i detti poteri spettano al procuratore del Re Imperatore subordinatamente al procuratore generale.
Nel mandamento la polizia giudiziaria deve eseguire anche gli ordini del pretore.

Art. 84.
Vigilanza del pubblico ministero sugli istituti di prevenzione e di pena.
Il pubblico ministero esercita sugli istituti di prevenzione e di pena le attribuzioni ad esso conferite dalle leggi e dai regolamenti.

TITOLO QUARTO DELL’ANNO GIUDIZIARIO, DELLE ASSEMBLEE GENERALI, DELLE SUPPLENZE E DELLE APPLICAZIONI.

CAPO I Dell’anno giudiziario.
Art. 85.
Inizio dell’anno giudiziario.
L’anno giudiziario comincia il 29 ottobre.

Art. 86.
Relazione dei procuratori generali del Re Imperatore al Ministro di grazia e giustizia.
Il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione comunica al Ministro, per ogni anno giudiziario, una relazione generale sull’amministrazione della giustizia.
I procuratori generali presso le corti di appello comunicano al Ministro analoga relazione per i singoli distretti.

Art. 87.
Relazione del Ministro di grazia e giustizia alla Maestà del Re Imperatore.
Il Ministro di grazia e giustizia riferisce alla Maestà del Re Imperatore, per ogni anno giudiziario, sull’amministrazione della giustizia nel Regno, nell’Impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato.

Art. 88.
Relazione dei procuratori generali del Re Imperatore per l’inaugurazione dell’anno giudiziario.
Il Ministro di grazia e giustizia può disporre che il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione ed i procuratori generali presso le corti di appello riferiscano nell’assemblea generale di tutte o di alcune corti, per la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, sull’amministrazione della giustizia.

Art. 89.
Convocazione dell’assemblea generale per l’inizio dell’anno giudiziario.
L’assemblea generale delle corti per l’inaugurazione dell’anno giudiziario e per la lettura del decreto reale che compone le sezioni si riunisce entro il quinto giorno dalla data d’inizio dell’anno giudiziario.
L’assemblea generale si riunisce in forma pubblica e solenne per ascoltare la relazione del procuratore generale del Re Imperatore nel caso indicato nell’articolo precedente.

Art. 90.
Ferie dei magistrati durante l’anno giudiziario.
I magistrati delle corti e dei tribunali hanno un periodo annuale di ferie di giorni sessanta. Nei primi quindici giorni definiscono gli affari e gli atti in corso.
Il periodo è fissato per i magistrati della corte suprema di cassazione e dei singoli distretti delle corti di appello al principio dell’anno giudiziario con decreto ministeriale.
I pretori hanno un congedo ordinario annuale di trenta giorni nell’epoca per ciascuno di essi stabilita dal procuratore del Re Imperatore.

Art. 91.
Affari penali nel periodo feriale dei magistrati.
Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza.

Art. 92.
Affari civili nel periodo feriale dei magistrati.
Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

CAPO II. Delle assemblee generali.
Art. 93.
Oggetto delle assemblee generali.
La corte suprema di cassazione e le corti di appello si riuniscono in assemblea generale:
1° per l’inaugurazione dell’anno giudiziario;
2° per dare al Governo pareri richiesti su disegni di legge od altre materie di pubblico interesse.
3° per deliberare su materie d’ordine e di servizio interno e che interessano l’intero organo giudiziario.
Il procuratore generale del Re Imperatore può chiedere la convocazione della corte in camera di consiglio per eventuali rilievi e richieste di provvedimenti. La corte delibera con l’intervento del procuratore generale.

Art. 94.
Convocazione delle assemblee generali.
Le assemblee generali sono convocate dal primo presidente della corte o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa, o su richiesta del pubblico ministero.

Art. 95.
Costituzione delle assemblee generali.
L’assemblea generale è costituita dalla riunione di tutte le sezioni della corte.
Per la legittimità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di almeno due terzi dei magistrati della corte.
L’assemblea generale può adunarsi, in caso di urgenza, anche durante il periodo feriale, nel quale caso essa è legittimamente costituita quando vi intervengono tutti i magistrati in servizio.

Art. 96.
Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali.
Il pubblico ministero interviene nelle assemblee generali per mezzo del procuratore generale del Re Imperatore o di chi ne fa le veci.
Alle adunanze solenni intervengono tutti i magistrati del pubblico ministero che appartengono all’ufficio.
Alle deliberazioni delle assemblee generali assiste il rappresentante del pubblico ministero.
Nel caso preveduto dall’art. 93, n. 2, il rappresentante del pubblico ministero ha voto individuale deliberativo.

CAPO III. Delle supplenze e delle applicazioni.
SEZIONE I. – Delle supplenze.
Art. 97.
Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali.
Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono sostituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni.
Il provvedimento è emanato con decreto del primo presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale, per i magistrati rispettivamente da essi dipendenti.
Il primo presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise, la magistratura del lavoro, la sezione istruttoria, il tribunale e la sezione di corte di appello per i minorenni, e i tribunali regionali delle acque pubbliche.
È vietato l’intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al collegio.

Art. 98.
Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni.
I magistrati addetti agli organi giudiziari indicati nel terzo comma dell’articolo precedente, e quelli addetti nei tribunali all’ufficio d’istruzione dei processi penali, e alle sezioni delle controversie individuali in materia corporativa, nonché i giudici di sorveglianza possono anche far parte di qualunque sezione della corte o del tribunale.

Art. 99.
Supplenza del giudice conciliatore e del vice conciliatore.
In caso di mancanza o di impedimento del giudice conciliatore o del vice conciliatore di un comune avente più uffici di conciliazione, il presidente del tribunale può incaricare temporaneamente della supplenza il giudice conciliatore o il vice conciliatore di un altro ufficio dello stesso comune, designato dal procuratore del Re Imperatore.
Se la mancanza o l’impedimento si verifica in un comune avente un solo ufficio di conciliazione, negli stessi modi, l’incarico è conferito al giudice conciliatore o al vice conciliatore di un comune viciniore. In tal caso questi ha diritto, a carico del comune ove si reca, ad una indennità da determinarsi nel regolamento.

Art. 100.
Supplenza del cancelliere.
In caso di mancanza o di impedimento temporaneo del cancelliere, può essere, in via di urgenza, assunto ad esercitarne le funzioni altro impiegato del comune delegato dal podestà.

Art. 101.
Supplenza del pretore titolare.
In caso di mancanza del titolare può essere destinato in supplenza nella pretura un pretore, o un aggiunto giudiziario.
Con decreto del primo presidente della corte d’appello può essere destinato, altresì, a compiere temporaneamente le funzioni del pretore mancante o impedito, un pretore o un aggiunto giudiziario di altro mandamento del distretto, designato dal procuratore generale del Re Imperatore.
In caso di mancanza o di impedimento del titolare, quando non si è provveduto a norma dei due commi precedenti, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o dal più anziano dei magistrati addetti all’ufficio con funzioni in sottordine e, in mancanza, dal vice pretore onorario o da uno dei vice pretori onorari destinato dal presidente del tribunale, su designazione del procuratore del Re Imperatore.

Art. 102.
Supplenza del pretore in caso di urgenza.
In caso di mancanza o di impedimento del titolare e dei magistrati in sottordine e onorari, salvi i provvedimenti di cui all’articolo precedente, il presidente del tribunale, sulla richiesta del procuratore del Re Imperatore, può destinare temporaneamente a supplire il titolare o il magistrato in sottordine mancante od impedito, un pretore, un aggiunto giudiziario o un vice pretore di altra pretura nel territorio della sua giurisdizione.
Nei casi d’urgenza, anche senza provvedimento del presidente del tribunale, la supplenza è temporaneamente assunta dal pretore, dall’aggiunto giudiziario o dal vice pretore del mandamento più vicino nella circoscrizione territoriale del tribunale. Il magistrato che assume la supplenza deve darne immediata notizia al procuratore del Re Imperatore.

Art. 103.
Sostituzione di magistrati nelle sezioni di pretura.
Nel caso di trasferimento di uno o più magistrati ad altro ufficio giudiziario o di temporaneo impedimento che renda impossibile il normale svolgimento del servizio in una o più sezioni, provvede direttamente, con suo decreto, alle necessarie sostituzioni il titolare della pretura o il magistrato che regge l’ufficio.
Se ciò non è consentito dalle particolari condizioni del servizio, si provvede a norma dell’articolo precedente.

Art. 104.
Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale o della sezione.
Il magistrato destinato a presiedere il tribunale o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato annualmente.
Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici.

Art. 105.
Supplenza nelle sezioni del tribunale.
Se in una sezione manca o è impedito il presidente o alcuno dei giudici necessari per costituire il collegio giudicante il presidente del tribunale o chi ne fa le veci, quando non può provvedere a norma dell’art. 97, delega, nell’ordine seguente, un pretore, un aggiunto giudiziario o un vice-pretore della stessa sede, ovvero il pretore più vicino non impedito.

Art. 106.
Supplenza di giudici istruttori e di giudici di sorveglianza.
In caso di mancanza o di impedimento di un giudice istruttore o di un giudice di sorveglianza, il presidente, con suo decreto, destina altro giudice del tribunale a farne le veci.

Art. 107.
Supplenza del presidente della corte di assise.
In caso di mancanza o di impedimento, il presidente della corte di assise viene sostituito, con provvedimento del primo presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale del Re Imperatore, da un altro presidente di sezione o da un consigliere di corte di appello, sempre che il primo presidente non decida di presiederla egli stesso.
Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il primo presidente della corte di appello ha facoltà di destinare un presidente aggiunto, meno anziano di quello ordinario, il quale assiste al dibattimento, per continuarlo in caso di legittimo impedimento del presidente ordinario.

Art. 108.
Supplenza dei magistrati della corte di appello.
Sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.
Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione.
Se in una sezione manca, o è impedito il presidente o alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il primo presidente, quando non può provvedere a norma dell’art. 97, delega a supplirli il presidente o il più anziano dei presidenti di sezione del tribunale.

Art. 109.
Supplenza di magistrati del pubblico ministero.
In caso di mancanza o di impedimento:
del procuratore generale del Re Imperatore, regge l’ufficio l’avvocato generale o il sostituto anziano;
del procuratore del Re Imperatore, regge l’ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano;
di tutti i magistrati del pubblico ministero, esercita temporaneamente le funzioni di pubblico ministero presso le corti un consigliere designato dal primo presidente, d’intesa con il procuratore generale, e presso i tribunali, un giudice designato dal presidente, d’intesa con il procuratore del Re Imperatore.

SEZIONE II – Delle applicazioni.
Art. 110.
Disposizione generale per le applicazioni dei magistrati.
I magistrati non possono essere applicati, nemmeno temporaneamente, da uno ad un altro ufficio giudiziario, salvo che nei casi preveduti nella presente sezione e nell’articolo 223.

Art. 111.
Applicazioni di giudici o di pretori.
Qualora eccezionali esigenze lo richiedano, e non si possa provvedere altrimenti, nei tribunali ai quali sono assegnati non più di sei giudici, il primo presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale del Re Imperatore, può applicare temporaneamente, con suo decreto, uno o due giudici di altro tribunale o un pretore di una delle preture del distretto, col loro consenso, informandone il Ministro di grazia e giustizia.
L’applicazione di uno stesso magistrato non può durare oltre sei mesi, esclusa ogni proroga, né può essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente.
Il magistrato applicato non è considerato come supplente estraneo al tribunale, agli effetti dell’articolo 97.

Art. 112.
Applicazioni di consiglieri di corte di appello.
Per esigenze di servizio, su proposta del primo presidente e del procuratore generale della corte di appello, possono essere temporaneamente applicati, con decreto ministeriale, uno o più consiglieri della corte, col loro consenso, alla dipendente sezione distaccata.

Art. 113.
Applicazioni di sostituti procuratori del Re Imperatore.
Il procuratore generale del Re Imperatore può disporre applicazioni temporanee di sostituti nel territorio del distretto, anche in uffici ai quali non sono assegnati sostituti quando imprescindibili esigenze del servizio lo richiedono, informando il Ministro di grazia e giustizia.
L’applicazione non può durare oltre tre mesi, né può essere rinnovata nei riguardi dello stesso magistrato, se non decorso un anno dal termine della precedente applicazione.

Art. 114.
Applicazioni con funzioni del grado superiore alla corte di appello o alla procura generale del Re Imperatore.
I giudici e i sostituti procuratori del Re Imperatore, compresi negli elenchi dei promovibili in corte di appello a seguito di scrutinio, o in quelli degli idonei a seguito di concorso, possono, col loro consenso, essere destinati ad esercitare le funzioni del grado superiore negli uffici giudiziari, nei quali risultano vacanze di organico nello stesso grado.
Tali applicazioni non possono eccedere il numero di 29, e sono disposte tenendosi possibilmente presenti le quote stabilite per ciascuna categoria di promovibili e le altre norme sull’ordine di precedenza nelle promozioni.
I magistrati applicati conseguono la promozione al grado superiore al loro turno normale.

Art. 115.
Applicazioni con funzioni dei grado superiore alla corte suprema di cassazione.
Possono essere destinati, col loro consenso, ad esercitare le funzioni di consigliere di corte di cassazione cinque consiglieri di corte d’appello o magistrati di grado parificato, in corrispondenza di altrettante sedi ad essi riservate.
I magistrati da destinare alle predette funzioni sono scelti, sentito il primo presidente della corte suprema di cassazione, fra coloro che hanno conseguito il grado attuale in seguito a concorso per esami e per titoli, ovvero da almeno quattro anni in seguito a concorso per titoli.
L’applicazione non è ammessa, e, se già avvenuta, deve essere revocata nei riguardi dei magistrati che, nel concorso o nello scrutinio per la promozione al grado superiore, non siano dichiarati idonei, o promovibili per merito distinto.

Art. 116.
Applicazioni alla procura generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione.
Alla procura generale presso la corte suprema di cassazione possono essere applicati, sentito il procuratore generale del Re Imperatore, per esercitare le funzioni del grado superiore, due sostituti procuratori generali di corte di appello, o magistrati di grado parificato, in corrispondenza di altrettante sedi giudiziarie ad essi riservate.
Possono inoltre, con le stesse modalità, essere applicati, col loro consenso, al detto ufficio tre magistrati aventi grado non superiore a consigliere di corte di appello o parificato.
I magistrati applicati, aventi grado di consigliere di corte di appello o parificato, possono essere autorizzati, con decreto del procuratore generale del Re Imperatore, ad esercitare le funzioni di pubblico ministero nelle udienze civili e penali della corte suprema di cassazione.
I magistrati applicati ai sensi del secondo comma del presente articolo possono essere collocati fuori del ruolo organico, nei limiti numerici stabiliti dall’articolo 210 del presente ordinamento.
Si applica per essi il divieto di cui all’ultimo comma del precedente articolo.

Art. 117.
Applicazione alla procura generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione con funzioni di avvocato generale aggiunto.
Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di applicare alla corte suprema di cassazione, per sostituirvi l’avvocato generale ed esercitarne le funzioni nel caso che questi sia assente od impedito, un procuratore generale di corte di appello entro i limiti numerici stabiliti nell’ultimo comma dell’art. 226.
Durante l’applicazione, il detto magistrato conserva il trattamento economico inerente al suo grado.

TITOLO QUINTO DELLO STATO GIURIDICO DEI MAGISTRATI

CAPO I. Dei gradi e delle funzioni dei magistrati.
Art. 118.
Gradi nella magistratura.
I gradi nella magistratura sono:
1° uditore giudiziario;
2° aggiunto giudiziario;
3° giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore e pretore;
4° consigliere, sostituto procuratore generale di corte di appello e primo pretore;
5° consigliere e sostituto procuratore generale di corte di cassazione;
6° primo presidente di corte di appello e procuratore generale del Re Imperatore presso la corte d’appello – presidente di sezione della corte suprema di cassazione – avvocato generale presso la corte suprema di cassazione;
7° procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione;
8° primo presidente della corte suprema di cassazione.
I ruoli organici dei singoli gradi nella magistratura, ed i corrispondenti gradi gerarchici sono determinati nella tabella F
annessa al presente ordinamento.

Art. 119.
Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di appello.
I consiglieri e i sostituti procuratori generali di corte di appello esercitano, rispettivamente, anche le funzioni di presidente o presidente di sezione e di procuratore del Re Imperatore nei tribunali, ovvero quelle di procuratore aggiunto in quei tribunali nei quali l’ufficio di procuratore del Re Imperatore è rivestito da magistrati di grado superiore, giusta la disposizione dell’articolo seguente.
I presidenti di sezione nei tribunali devono essere normalmente meno anziani del presidente del tribunale.
Nei tribunali indicati nella tabella L annessa al presente ordinamento, le funzioni di capo dell’ufficio di istruzione sono esercitate da magistrati aventi grado di consigliere di corte di appello.

Art. 120.
Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di cassazione.
I consiglieri ed i sostituti procuratori generali di corte di cassazione esercitano anche, nei tribunali indicati nella tabella di cui al precedente articolo, le funzioni di presidente o di procuratore del Re Imperatore, e nelle corti di appello le funzioni di presidente di sezione o di avvocato generale.

CAPO II. Dell’ammissione in magistratura e dell’uditorato.
Art. 121.
Ammissione a funzioni giudiziarie.
Per essere ammesso a funzioni giudiziarie nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero è necessario aver compiuto un tirocinio in qualità di uditore giudiziario, salvo quanto è disposto nell’articolo seguente.

Art. 122.
Ammissioni straordinarie nella magistratura delle corti.
Gli avvocati esercenti avanti le corti e i professori ordinari di materie giuridiche nelle Università possono, in considerazione di meriti eminenti nel campo del diritto e della pratica giudiziaria, essere ammessi in magistratura col grado di consigliere di corte di appello o parificato, dopo quindici anni di esercizio delle rispettive professioni e, col grado di consigliere di corte di cassazione o parificato, dopo diciotto anni di esercizio delle professioni medesime.
La nomina deve essere preceduta dal motivato parere del consiglio superiore della magistratura, in adunanza plenaria.
Per la nomina non conforme a tale parere occorre la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 123.
Concorso per uditore giudiziario.
La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.
L’esame consiste:
a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
1° diritto romano;
2° diritto civile;
3° diritto penale;
4° diritto amministrativo;
b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
1° diritto romano;
2° diritto civile;
3° procedura civile;
4° diritto e procedura penale;
5° diritto amministrativo e costituzionale;
6° diritto corporativo;
7° diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.
Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di 12/20 dei punti in ciascuna prova scritta.
Conseguono l’idoneità coloro che ottengono una votazione complessiva non inferiore a 105 punti, e non meno di 6/10 in ciascuna prova orale.
Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 124.
Requisiti per l’ammissione al concorso.
Al concorso per uditore giudiziario sono ammessi i laureati in giurisprudenza di età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 30 alla data del bando di concorso, che soddisfano alle condizioni previste dall’articolo 8 del presente ordinamento ed hanno gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Si applicano le disposizioni vigenti per l’elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.
Non sono ammessi al concorso coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l’apprezzamento insindacabile del Ministro di grazia e giustizia, di moralità e condotta incensurabili e appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Art. 125.
Svolgimento del concorso.
Il concorso ha luogo in Roma, di regola una volta l’anno.
La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro di grazia e giustizia, ed è costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, residente in Roma, che la presiede, da sei magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di appello od equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero, e da due professori di materie giuridiche nelle Università.
Con lo stesso decreto sono nominati altresì i componenti supplenti, di grado corrispondente ed in numero eguale a quello degli effettivi.
Le funzioni di segretario sono esercitate da magistrati addetti al Ministero.

Art. 126.
Limiti di ammissibilità a successivi concorsi in magistratura.
Coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per l’ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi.
Agli effetti dell’ammissibilità ad ulteriori concorsi, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti.
L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 127.
Nomina ad uditore giudiziario.
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati.
In caso di parità di punti si applicano le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.
Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso. Il Ministro di grazia e giustizia ha, però, facoltà di assegnare ai concorrenti idonei, secondo l’ordine della graduatoria, i posti che si rendono disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

Art. 128.
Destinazione degli uditori – Assimilazione gerarchica.
Trattamento economico.
Gli uditori giudiziari sono destinati negli uffici di volta in volta, stabiliti dal Ministro di grazia e giustizia per compiervi il periodo di tirocinio.
Essi sono assimilati, durante il primo semestre di effettivo servizio, ai funzionari di ruolo di grado 11° di gruppo A e pel periodo successivo, fino alla promozione, a quelli di grado 10°.
Gli uditori percepiscono una indennità mensile nella misura determinata nella tabella Q annessa al presente ordinamento.

Art. 129.
Tirocinio giudiziario.
Gli uditori debbono compiere un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni presso le preture, i tribunali e le procure del Re Imperatore, con opportuni avvicendamenti, e possono essere incaricati delle funzioni di vice pretore e destinati alle preture, di cui all’articolo 31, con giurisdizione piena, dopo almeno un anno di tirocinio, previo parere favorevole del consiglio giudiziario di cui all’articolo 212 del presente ordinamento.
Le norme per il tirocinio sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia.

Art. 130.
Nomina di uditori in soprannumero – Concorsi.
Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di nominare uditori giudiziari in soprannumero ai posti fissati per tale grado nella tabella F annessa al presente ordinamento, purché siano mantenuti vacanti altrettanti posti nei gradi superiori del ruolo dei pretori ed in quello della magistratura collegiale, globalmente considerati.
Il Ministro di grazia e giustizia ha, altresì, facoltà di indire i relativi concorsi sempre che lo ritenga necessario, premesse le autorizzazioni richieste dalle disposizioni vigenti.

CAPO III. Delle promozioni in generale e dell’esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario.
Art. 131.
Promozioni nella magistratura.
Salvo il disposto degli articoli 139, e 140 primo comma, le promozioni in magistratura si effettuano:
1° mediante concorso per esame e per titoli;
2° mediante concorso per titoli;
3° per merito distinto o per merito, a seguito di scrutinio.
La sola anzianità non costituisce titolo per la promozione.
Le promozioni sono, inoltre, regolate, per quanto riguarda lo stato civile dei magistrati, dalle disposizioni speciali vigenti.

Art. 132.
Promozione ad aggiunto giudiziario e successiva opzione.
La promozione al grado di aggiunto giudiziario può aver luogo dopo un biennio, a seguito di esame pratico al quale l’uditore è ammesso, previo parere favorevole dei capi gerarchici, dopo 18 mesi dalla nomina, purché abbia compiuto almeno 12 mesi di tirocinio effettivo, salvo il disposto del terzo comma dell’art. 202.
A seguito della promozione, l’aggiunto deve dichiarare, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del relativo decreto sul bollettino ufficiale, se intende optare per il ruolo dei pretori o per quello della magistratura collegiale.
La dichiarazione di opzione è definitiva ed irrevocabile da parte dell’interessato.

Art. 133.
Esame pratico per aggiunto giudiziario.
L’esame ha luogo in Roma, di regola ogni anno. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro di grazia e giustizia, ed è costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione, che la presiede, e da sei magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di appello od equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero.
Si applicano i due ultimi commi dell’articolo 125.
Le prove di esame sono scritte ed orali.
Le prove scritte consistono nello svolgimento in forma di sentenza di tre tesi, rispettivamente di diritto e procedura civile, di diritto e procedura penale e di diritto amministrativo.
Le tre prove orali sulle stesse materie indicate nel comma precedente, sono specialmente dirette ad accertare la conoscenza pratica del diritto positivo.

Art. 134.
Formazione della graduatoria e nomina ad aggiunto giudiziario.
Compiuti gli esami, la commissione procede alla classificazione degli aspiranti che hanno riportato in ciascuna prova almeno sei decimi e una media non inferiore a sette decimi nell’insieme di esse, secondo un criterio complessivo desunto:
a) dai punti conseguiti nell’esame;
b) dalla classificazione ottenuta nel concorso per uditore giudiziario;
c) dai titoli eventualmente presentati e dalle informazioni raccolte sulle attitudini alle funzioni giudiziarie, sulla capacità e sulla condotta dell’uditore durante il tirocinio.
Gli aspiranti dichiarati idonei sono nominati aggiunti giudiziari a misura che vi sono posti vacanti e destinati ai tribunali, alle procure del Re Imperatore ed alle preture, in conformità delle disposizioni dell’articolo 138.
Gli aspiranti dichiarati idonei hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno secondo le norme fissate per i funzionari in missione.

Art. 135.
Speciale dichiarazione di merito per gli aggiunti giudiziari.
A coloro che conseguono una media non inferiore a nove decimi nel complesso delle prove e sono classificati tra i primi dieci, la commissione può aggiungere una speciale dichiarazione di merito, della quale è fatta menzione nel processo verbale.
Gli aggiunti giudiziari che hanno riportato la dichiarazione di merito possono essere addetti, per non oltre un anno, all’ufficio del massimario e del ruolo presso la corte suprema di cassazione, anche in soprannumero ai posti fissati dall’art. 68. In tal caso si lasciano scoperti altrettanti posti di pianta negli uffici giudiziari purché non si superi il numero complessivo di dieci.

Art. 136.
Dispensa dal servizio degli uditori non idonei.
Gli uditori che, al termine di quattro anni dalla nomina, non si sono presentati all’esame pratico, e quelli che, presentatisi a tale esame, sono stati dichiarati per due volte non idonei, ovvero se dichiarati una volta non idonei non si sono presentati all’esame successivo, sono dispensati dal servizio.
Il periodo di uditorato è valido, come pratica forense, agli effetti dell’ammissibilità all’esame per l’esercizio della professione di procuratore legale.

Art. 137.
Funzioni degli aggiunti giudiziari.
Gli aggiunti giudiziari esercitano le funzioni di pretore, ovvero quelle di giudice o di sostituto procuratore del Re Imperatore.

Art. 138.
Destinazione degli aggiunti giudiziari.
Salvo il disposto del terzo comma dell’articolo 135, gli aggiunti giudiziari sono destinati, possibilmente in conformità della opzione, ad esercitare le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re Imperatore, ovvero di pretore, normalmente in sottordine.
Se gli optanti per il ruolo collegiale o per quello dei pretori sono in numero superiore ai posti disponibili nel ruolo prescelto, tenuto conto della quota del 50% da riservare nel ruolo dei tribunali al trasferimento dei pretori, ai sensi dell’articolo 142 del presente ordinamento, si provvede di ufficio, anche in difformità dalla opzione.
Per coloro che nell’esame pratico ottennero la speciale dichiarazione di merito, si tiene conto, nell’assegnazione della sede, della designazione della regione nella quale ciascuno di essi preferisce essere destinato.

CAPO IV. Degli aggiunti giudiziari, dei pretori e del giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore.
Art. 139.
Promozione al grado di giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore e pretore.
Gli aggiunti giudiziari sono promossi giudici o sostituti procuratori del Re Imperatore, o pretori, dopo tre anni di servizio effettivo nel grado, su conforme parere motivato del consiglio giudiziario presso la corte di appello del distretto di residenza. Si applica la disposizione dell’articolo 24-bis introdotta nel Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, sull’incremento demografico della Nazione.
La deliberazione del consiglio giudiziario, nell’esaminare il merito di ciascun candidato, deve riassumere i rapporti dei superiori gerarchici, e porre in evidenza le particolari attitudini dimostrate per le funzioni giudicanti o per quelle requirenti.
Contro la deliberazione di impromovibilità l’interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione, può presentare ricorso al consiglio superiore della magistratura di cui all’articolo 213 del presente ordinamento. La seconda sezione del consiglio delibera definitivamente.
È riservata, in ogni caso, al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di provocare la revisione della deliberazione del consiglio giudiziario da parte della stessa seconda sezione del consiglio superiore della magistratura, entro trenta giorni dalla comunicazione.
Il magistrato dichiarato impromovibile con deliberazione definitiva, è dispensato dal servizio.
Con la promozione al grado di giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore o pretore diviene definitiva l’assegnazione del magistrato al ruolo collegiale o a quello dei pretori.

Art. 140.
Inquadramento gerarchico dei giudici, sostituti procuratori del Re Imperatore e pretori.
I giudici, sostituti procuratori del Re Imperatore e pretori sono inquadrati nell’ottavo grado gerarchico dei rispettivi ruoli, secondo l’anzianità a ciascuno di essi spettante in conformità delle disposizioni generali vigenti.
L’avanzamento ai gradi gerarchici 7° e 6°, avviene in base alla sola anzianità, dopo quattro anni di permanenza nel grado 8° ed otto nel 7°.

Art. 141.
Passaggio di giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore nel ruolo dei pretori.
Il Ministro di grazia e giustizia può disporre in ogni tempo il passaggio nel ruolo dei pretori, nei limiti numerici delle vacanze esistenti, di giudici e sostituti procuratore del Re Imperatore che ne fanno domanda ed ottengono parere favorevole dal consiglio giudiziario.
Il magistrato è collocato nel ruolo dei pretori nel posto spettantegli in base all’intera effettiva anzianità di servizio in magistratura, ma non può far ritorno nel ruolo di provenienza con lo stesso grado di giudice o di sostituto.

Art. 142.
Passaggio di pretori nel ruolo della magistratura collegiale.
I pretori possono, su loro domanda, far passaggio nel ruolo della magistratura collegiale.
A tale effetto è riservata ai pretori una quota di posti pari al 50 % delle vacanze complessive nel ruolo dei giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore, da assegnarsi mediante concorso triennale per titoli.
I posti riservati ai pretori sono conferiti, anno per anno, ai vincitori del concorso, in ordine di graduatoria, con le norme di cui all’articolo 144.

Art. 143.
Concorso pel passaggio di pretori nel ruolo della magistratura Collegiale.
Il concorso è giudicato da una commissione centrale, nominata dal Ministro di grazia e giustizia e costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro consiglieri di corte di cassazione o magistrati di grado equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero.
Col decreto ministeriale di nomina della commissione sono nominati, altresì, i componenti supplenti, di grado corrispondente ed in numero eguale a quello degli effettivi.
Ai lavori della commissione partecipano, con voto consultivo, i direttori degli uffici del personale della magistratura collegiale e dei pretori nel Ministero di grazia e giustizia.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da magistrati addetti al Ministero.
Le norme per l’ammissione al concorso, la presentazione dei titoli, la valutazione di essi, la formazione della graduatoria ed ogni altra modalità per lo svolgimento del concorso medesimo, sono emanate con decreto reale.
Gli effetti di ogni concorso cessano col decorso del triennio a cui esso si riferisce, ed i posti eventualmente in eccedenza possono essere conferiti agli aggiunti giudiziari in conformità del disposto dell’articolo 138.
I pretori dichiarati non idonei sono esclusi da ulteriori concorsi per trasferimento di ruolo.

Art. 144.
Graduatoria ed inquadramento dei vincitori dei concorsi per il ruolo della magistratura collegiale.
La graduatoria del concorso determina esclusivamente l’ordine cronologico del trasferimento dei vincitori nel ruolo della magistratura collegiale.
I vincitori del concorso sono trasferiti, anno per anno, fino a concorrenza della quota ad essi riservata, nel ruolo della magistratura collegiale, con le funzioni di giudice o sostituto procuratore del Re Imperatore, di regola, secondo le designazioni della commissione indicata nell’articolo precedente.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, si tiene conto delle aspirazioni eventualmente manifestate dagli interessati circa l’assegnazione della residenza.
Pel collocamento nel ruolo della magistratura collegiale si osservano i criteri di cui al secondo comma dell’articolo 141, salvo il disposto degli ultimi tre commi dell’articolo 258.

CAPO V. Delle promozioni in corte di appello.
Art. 145.
Sistema delle promozioni.
Le promozioni ai gradi di consigliere di corte di appello e parificati sì effettuano:
a) mediante concorso per esame e per titoli;
b) mediante concorso per titoli;
c) mediante scrutinio a turno di anzianità.

I posti annualmente disponibili nel ruolo dei magistrati di appello sono attribuiti:
a) per quattro posti, compresi nella quota dei quattro decimi di cui alla successiva lettera b), ai vincitori del concorso per esame e per titoli;
b) per quattro decimi ai vincitori del concorso per titoli;
c) per sei decimi ai promovibili a turno di anzianità.
La quota dei posti attribuiti ai magistrati dichiarati promovibili a seguito di scrutinio è devoluta:
per quattro decimi ai giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore nonché ai primi pretori e pretori dichiarati promovibili per merito distinto;
per due decimi ai giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore dichiarati promovibili per merito.
Le promozioni per merito distinto sono conferite per la quota suindicata, per due terzi a favore dei giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore e per un terzo a favore dei primi pretori e pretori.

Art. 146.
Ordine delle promozioni.
I vincitori del concorso per esame e per titoli sono promossi con precedenza assoluta su tutte le altre categorie di promovibili.
Le ulteriori promozioni sono normalmente conferite ai vincitori del concorso per titoli, con precedenza sui magistrati promovibili per merito distinto e per merito a turno di anzianità.

Art. 147.
Attribuzione dei posti in eccedenza.
La eventuale eccedenza dei posti riservati al concorso per esame e per titoli va a beneficio dei magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli, secondo l’ordine della graduatoria del concorso medesimo.
La quota dei posti assegnata ai vincitori del concorso per titoli resta invariata, anche nel caso di maggiore disponibilità di posti nel corso dell’anno, e la eventuale eccedenza va a beneficio dei magistrati dichiarati promovibili a seguito di scrutinio, in proporzione delle rispettive quote.
Se i magistrati promovibili in corte di appello per merito distinto non risultano in numero sufficiente per coprire la quota annuale dei posti ad essi spettante, la differenza va in aumento del numero di posti da conferire ai giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore promovibili per merito.

Art. 148.
Titoli di preferenza nelle promozioni per concorso e per scrutinio.
Nelle promozioni per concorso, hanno la preferenza, a parità di punti e nell’ordine seguente, i magistrati appartenenti ad una delle categorie sotto indicate:
1° decorati al valor militare;
2° mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;
3° feriti in combattimento; feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto ed iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell’evento che fu causa della ferita; 4° decorati della croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra; squadristi in possesso della relativa qualifica; magistrati che hanno militato nelle legioni fiumane;
magistrati che sono in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma e sono, altresì, iscritti ininterrottamente ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;
5° magistrati che hanno prestato servizio militare come combattenti o che sono iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922.
I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio, compresi nelle categorie sopraindicate, sono promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un terzo dei posti annualmente riservati al merito distinto.

Art. 149.
Concorso per esame e per titoli.
Il concorso per esame e per titoli è indetto non oltre il mese di maggio di ciascun anno, per quattro posti da conferire nell’anno successivo, e possono chiedere di parteciparvi i giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore e i pretori, che entro il 31 dicembre dell’anno in cui è bandito il concorso stesso compiono almeno dieci anni di effettivo servizio in magistratura.
Sono ammessi al concorso i magistrati che, con deliberazione motivata del consiglio giudiziario, sono dichiarati distinti per eminente grado di cultura, di maturità e di attitudini alle funzioni giudiziarie e che sono di specchiata condotta privata e politica.
Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 154 e 156 e nell’ultimo comma dell’art. 152.

Art. 150.
Modalità del concorso.
L’esame è scritto ed orale.
L’esame scritto consiste nello svolgimento di un tema di diritto civile, di uno di diritto penale e di uno di diritto amministrativo.
L’esame orale verte sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto costituzionale, sul diritto internazionale privato e sul diritto corporativo.
I titoli consistono nelle sentenze ed altri lavori giudiziari od amministrativi, nelle pubblicazioni eventualmente fatte dal magistrato, nelle informazioni dei superiori gerarchici, negli incarichi speciali assolti e nella conoscenza documentata di lingue straniere.
Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli la commissione ha a sua disposizione 110 punti, di cui 90 da assegnare per le prove di esame e 20 per i titoli.
Consegue la idoneità il magistrato che ottiene nel complesso delle prove di esame la media di almeno otto decimi dei punti all’uopo disponibili, con almeno otto decimi in ciascuna prova scritta, ed almeno sette decimi in ciascuna prova orale, e nella valutazione dei titoli prodotti, che non devono eccedere il numero di dieci, ottiene non meno di otto decimi dei punti per essa disponibili.
Si osservano, in quanto applicabili, le norme che regolano l’esame pratico per aggiunto giudiziario.

Art. 151.
Composizione della commissione giudicatrice.
Il concorso è giudicato da una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, da quattro consiglieri di corte di cassazione o magistrati di grado equiparato, dei quali due devono appartenere al pubblico ministero, e da due professori ordinari di materie giuridiche delle regie Università.
Per la validità delle deliberazioni della commissione è sufficiente la presenza di cinque componenti.
Si applicano le disposizioni dell’ultimo comma degli articoli 157 e 160.

Art. 152.
Concorso per titoli: requisiti per l’ammissione.
Il concorso per titoli è indetto nel primo trimestre di ogni anno per un numero di posti pari ai quattro decimi delle vacanze che si verificano nell’anno successivo per collocamenti a riposo a causa di limiti di età nei gradi di consigliere di corte di appello e parificati e nei gradi superiori, detratti i quattro posti da conferire mediante concorso per esami e per titoli.
Possono chiedere di partecipare al concorso i giudici, i sostituti procuratori del Re Imperatore e i pretori, i quali entro il 31 dicembre dell’anno in cui il concorso viene indetto compiono almeno diciassette anni di servizio effettivo in magistratura, nonché i primi pretori.
Sono ammessi al concorso i magistrati che, con deliberazione motivata del consiglio giudiziario, sono dichiarati distinti per doti di cultura, diligenza e carattere, e sono di specchiata condotta privata e politica.
L’istanza di ammissione deve essere inviata al Ministero, per via gerarchica, dagli aspiranti entro il termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto che indice il concorso, e deve essere corredata dalla deliberazione del consiglio giudiziario, notificata per estratto all’interessato.

Art. 153.
Criteri di valutazione dei requisiti per l’ammissione.
Ai fini dell’ammissione, il consiglio giudiziario prende in esame i precedenti di carriera del magistrato, le informazioni ed i rapporti che lo concernono, nonché i titoli e i documenti eventualmente esibiti o richiesti di ufficio, con prevalente riguardo, per la formazione del giudizio di ammissibilità, all’attività prestata in relazione alle funzioni esercitate.

Art. 154.
Gravame avverso la deliberazione di esclusione dal concorso per titoli.
Avverso la deliberazione del consiglio giudiziario che ha ritenuto il magistrato non meritevole dell’ammissione al concorso, l’interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione della deliberazione medesima, ad una commissione centrale istituita presso il Ministero di grazia e giustizia. La commissione, nominata dal Ministro, è composta da tre magistrati aventi grado di presidente di sezione di corte di cassazione o parificato, residenti in Roma, di cui uno appartenente al pubblico ministero, e delibera definitivamente sull’ammissione.
La commissione è presieduta dal magistrato più anziano, dura in carica due anni e può essere confermata. Essa è assistita, con funzioni di segretario, dal direttore dell’ufficio del personale della magistratura collegiale.
Il Ministro di grazia e giustizia può provocare dalla stessa commissione la revisione delle deliberazioni del consiglio giudiziario, entro trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 155.
Motivi di esclusione dal concorso.
I magistrati che per due volte non sono stati ritenuti meritevoli di partecipare al concorso possono conseguire la promozione soltanto a seguito di scrutinio.
Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso i magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, è stato inflitto un provvedimento più grave dell’ammonimento.
Può tuttavia essere ammesso il magistrato che è stato sottoposto a censura, quando dalla data del relativo provvedimento sono trascorsi almeno dieci anni, ed essa non è stata seguita da alcuna altra punizione disciplinare.

Art. 156.
Ammissione dei magistrati addetti ad uffici non giudiziari.
Per i magistrati che prestano servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, il giudizio di ammissione al concorso è riservato al Ministro, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero.
Per i magistrati residenti all’estero, e per quelli residenti nell’Impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, per ragioni di ufficio, o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari, il giudizio stesso è pronunziato dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma.

Art. 157.
Commissione giudicatrice del concorso per titoli.
Il concorso per titoli per le promozioni ai posti vacanti nel grado di consigliere di corte di appello e gradi parificati è giudicato da una commissione nominata di volta in volta dal Ministro, costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di cassazione o parificato, di cui due appartenenti al pubblico ministero.
Con lo stesso decreto il Ministro nomina i componenti supplenti, dello stesso grado ed in numero eguale a quello degli effettivi.
In caso di mancanza o di impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal commissario effettivo più anziano.
La commissione è assistita da magistrati addetti al Ministero, con funzioni di segretari.

Art. 158.
Produzione dei titoli.
I concorrenti debbono trasmettere per via gerarchica al Ministero entro due mesi dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto che indice il concorso, la domanda, i lavori giudiziari e gli altri titoli e documenti che ciascuno crede di aggiungere.
I lavori giudiziari, in numero di dieci, debbono riferirsi ad un determinato periodo di tempo non superiore a due mesi, che sarà indicato dal Ministro col decreto che indice il concorso.
Se risulta che nel periodo indicato il concorrente non ha redatto lavori giudiziari, o ne ha redatto in numero minore di quello richiesto, il Ministero stabilisce altro periodo, fermo tuttavia l’obbligo, pel concorrente, di produrre tutti i lavori eventualmente redatti nel periodo fissato col decreto che indice il concorso.
I concorrenti possono inviare, entro il termine di un mese dalla data di partecipazione dell’ammissione al concorso, lavori giudiziari di loro libera scelta, in numero non superiore a dieci, ed altri titoli.

Art. 159.
Criteri di valutazione dei titoli.
La commissione procede all’esame dei lavori e di tutti gli altri titoli e documenti prodotti. Essa deve tener particolarmente conto, per la formazione del giudizio, dei precedenti di carriera di ciascun concorrente, delle sue doti di carattere, del suo comportamento nell’esercizio delle funzioni affidategli e nella vita privata, della pubblica stima da cui è circondato, di tutti i servizi prestati e degli incarichi assolti.
La commissione può delegare uno dei suoi componenti o richiedere l’invio di un magistrato ispettore, per raccogliere presso gli uffici giudiziari ai quali ha appartenuto il concorrente nell’ultimo triennio gli opportuni ulteriori elementi di valutazione.
Nell’esame dei lavori e dei titoli deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.
Per coloro che esercitano funzioni istruttorie penali o appartengono al pubblico ministero, deve tenere prevalentemente conto delle informazioni sulle speciali attitudini alle funzioni inquirenti o requirenti, e sul modo col quale le funzioni stesse sono state esercitate.
Per i magistrati che non prestano servizio presso uffici giudiziari, tiene prevalentemente conto dei lavori amministrativi di carattere affine alle materie giudiziarie e dell’attività del concorrente in relazione alle funzioni da lui esercitate, oltre che degli altri titoli e documenti presentati dal candidato.
La maggiore anzianità è presa in considerazione unicamente all’effetto di determinare la precedenza in graduatoria nel caso di parità di punti, salvo il disposto dell’articolo 148.

Art. 160.
Classificazione dei concorrenti.
Ciascun componente della commissione dispone di dieci punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
In esito alla classificazione di tutti i concorrenti, la commissione forma la definitiva graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.
La commissione indica, per ciascun concorrente, se è idoneo a funzioni direttive; se è idoneo alle funzioni giudicanti e alle requirenti, ovvero alle une a preferenza delle altre, indicando espressamente se è da escludere la idoneità del magistrato all’una o all’altra funzione.
La commissione formula le sue conclusioni in una relazione motivata e la trasmette, insieme con gli altri atti del concorso, al Ministro, che li approva quando non vi riscontra violazione di legge.

Art. 161.
Ordine delle promozioni per concorso.
I primi iscritti nella graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso, conseguono la promozione al grado superiore secondo l’ordine di iscrizione nella graduatoria.
Coloro che in due concorsi non hanno riportato una votazione di almeno otto decimi, non sono ammessi ad altri concorsi se non dopo un biennio dall’ultimo al quale parteciparono.

Art. 162.
Promozioni per scrutinio a turno di anzianità.
Il Ministro di grazia e giustizia richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di appello.
Il Ministro, se lo ritiene necessario, ha facoltà di stabilire, con la richiesta di scrutinio, che questo abbia luogo limitatamente all’attribuzione della qualifica di merito distinto.

Allo scrutinio possono prendere parte i giudici ed i sostituti procuratori del Re Imperatore più anziani, compresi entro un determinato numero della graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio, che comprende non più di 150 giudici e sostituti. L’anzianità è determinata dall’ordine di iscrizione nella graduatoria.
Possono, altresì, prendere parte allo scrutinio, limitatamente all’attribuzione della qualifica di merito distinto, giusta il disposto dell’articolo 167, i primi pretori nonché i pretori compresi entro il numero di graduatoria da stabilirsi nella richiesta di scrutinio, purché provvisti di una anzianità complessiva di servizio in magistratura non inferiore a quella del meno anziano tra i giudici e sostituti compresi nella richiesta stessa.

Art. 163.
Richiesta di scrutinio – Presentazione dei lavori.
La richiesta del Ministro di grazia e giustizia, con le indicazioni del numero dei magistrati da scrutinare, del termine entro il quale gli interessati debbono inviare i lavori e i titoli per lo scrutinio e dei periodi ai quali debbono riferirsi i lavori giudiziari da presentare obbligatoriamente, è pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.
Il termine per la presentazione dei lavori ed i periodi, non meno di due e non superiori complessivamente ad un anno, ai quali i lavori stessi debbono riferirsi, sono determinati dal presidente del consiglio superiore della magistratura.

Art. 164.
Numero dei lavori.
I lavori giudiziari debbono essere, di regola, in numero di dieci;
il candidato può aggiungerne altri, a sua scelta, e relativi anche a periodi diversi, in numero non superiore.
Se durante i periodi stabiliti il candidato non ha redatto lavori giudiziari o ne ha redatto in numero minore di quello richiesto, il presidente del consiglio superiore della magistratura fissa un altro periodo.

Art. 165.
Svolgimento delle operazioni di scrutinio.
Allo scrutinio si procede, di regola, secondo l’ordine della iscrizione in graduatoria dei magistrati che vi partecipano.
Coloro che, compresi nella richiesta di scrutinio, non inviano i lavori nel termine prefisso, decadono dal diritto di essere scrutinati durante la sessione in corso.

Art. 166.
Criteri di valutazione dei lavori e dei titoli.
Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti di carriera del magistrato e l’attività giudiziaria da lui esplicata.
Nella valutazione dei lavori e dei titoli si deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.
Per coloro che appartengono al pubblica ministero, o esercitano funzioni istruttorie penali, si deve tenere prevalentemente conto delle informazioni sulle speciali attitudini alle funzioni requirenti o inquirenti e sul modo col quale le medesime sono state esercitate.
Per i magistrati che non prestano servizio presso uffici giudiziari si applica il disposto del penultimo comma dell’articolo 159.

Art. 167.
Classificazione dei promovibili – Revisione dello scrutinio.
I giudici ed i sostituti procuratori del Re Imperatore ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie:
promovibili per merito distinto e promovibili per merito.
Per i primi pretori e per i pretori lo scrutinio ha luogo per l’attribuzione della sola qualifica di merito distinto.
La classificazione di merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti, quella di merito deve aver luogo ad unanimità.
Si applica la disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 160.
La deliberazione relativa allo scrutinio è comunicata all’interessato. Di essa può essere chiesta la revisione allo stesso consiglio superiore a sezioni unite, così dall’interessato, come dal Ministro.
La revisione deve essere chiesta dall’interessato entro trenta giorni dalla comunicazione suindicata. Il Ministro può chiederla in ogni tempo.
In sede di revisione, il consiglio superiore a sezioni unite rinnova lo scrutinio, e non è vincolato dalla precedente deliberazione della sezione, che può essere modificata in qualsiasi senso.
Non è ammessa revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione.

Art. 168.
Elenchi dei promovibili in esito alle classificazioni.
Compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna richiesta il consiglio superiore della magistratura dichiara chiusa la sessione, e forma gli elenchi dei promovibili distinti secondo le due classificazioni, ed in ordine di anzianità, salvo il disposto dell’art. 148.

Art. 169.
Magistrati scrutinati dopo la chiusura della sessione.
I magistrati scrutinati, per qualsiasi ragione, dopo compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna richiesta, prendono posto, anche se più anziani, negli elenchi da formarsi successivamente, salvo gli eventuali spostamenti derivanti dalle decisioni delle sezioni unite del consiglio superiore della magistratura in sede di revisione, ferme tuttavia le promozioni disposte anteriormente.

Art. 170.
Efficacia della classifica – Rinnovazione dello scrutinio.
Il magistrato che, per qualsiasi ragione, non è promosso entro tre anni dalla data della chiusura della sessione nella quale fu scrutinato, non può ottenere la promozione se non si sottopone a nuovo scrutinio.
Il magistrato che deve sottoporsi a nuovo scrutinio, conserva il posto che aveva nell’elenco in cui fu iscritto se gli è confermata la precedente classificazione; in caso diverso prende posto, secondo la sua anzianità, tra i magistrati scrutinati anteriormente che hanno conseguito la stessa qualifica di promovibilità.

Art. 171.
Rinnovazione dello scrutinio in caso di impromovibilità.
Il magistrato non ritenuto promovibile deve essere sottoposto a nuovo scrutinio, dopo due anni. Se neppure nel nuovo scrutinio è dichiarato promovibile, egli è dispensato dal servizio, fermo il diritto al trattamento di quiescenza o alle indennità che eventualmente gli spettino.

Art. 172.
Ordine delle promozioni per scrutinio.
Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili in seguito a scrutinio hanno luogo secondo l’ordine degli elenchi, da seguirsi distintamente per le promozioni nella magistratura giudicante e per quelle nella Magistratura requirente. A quest’ordine può essere derogato quando, a giudizio del Ministro, ricorrono speciali esigenze di servizio, ovvero alcuno dei magistrati rinuncia al proprio turno di promozione o non accetta la sede offertagli.
I primi pretori compresi nell’elenco dei promovibili per merito distinto hanno la precedenza rispetto ai giudici e sostituti parimenti classificati.
Ciascun magistrato ha diritto alla promozione esclusivamente con le funzioni per le quali il consiglio superiore lo ha dichiarato idoneo.

Art. 173.
Inversione del turno di promozione.
Se il turno di promozione di un magistrato classificato promovibile per merito giunge prima di quello di un magistrato più anziano classificato promovibile per merito distinto, quest’ultimo ha diritto alla precedenza nella promozione, valendosi, se occorre, di uno dei posti dell’aliquota spettante ai promovibili per merito.

Art. 174.
Casi di ritardata promozione.
Quando il Ministro ha fatto uso della facoltà stabilita nel quinto comma dell’articolo 167 e la deliberazione favorevole al magistrato è confermata, il magistrato del quale è stata ritardata la promozione deve ottenerla nel più breve tempo possibile, e non oltre un anno, riprendendo, in confronto dei suoi colleghi, il posto che gli spetta.

CAPO VI. Delle promozioni al grado di primo pretore
Art. 175.
Scrutinio dei pretori.
Le promozioni al grado di primo pretore si effettuano a seguito di scrutinio a turno di anzianità dei pretori, compresi nel numero di graduatoria da determinarsi dal Ministro per ciascuna richiesta di scrutinio, e che non può comprendere più di 50 pretori.
Possono partecipare allo scrutinio i pretori che compiono almeno diciassette anni di effettivo servizio in magistratura alla data del 31 dicembre dell’anno in cui viene indetto lo scrutinio.
Lo scrutinio dà luogo all’attribuzione delle qualifiche di merito distinto e di merito, ed i pretori scrutinati sono collocati nei rispettivi elenchi in ordine di anzianità.
Le promozioni hanno luogo per due quinti delle vacanze annuali a favore dei pretori dichiarati promovibili per merito distinto, e per tre quinti a favore dei promovibili per merito.
Lo scrutinio deve essere rinnovato se il pretore non ottiene la promozione entro tre anni dalla chiusura della sessione.
Si osservano le disposizioni degli articoli 162 a 174 in quanto applicabili.

CAPO VII. Delle promozioni in corte di cassazione
Art. 176.
Sistema delle promozioni
Le promozioni ai gradi di consigliere di corte di cassazione e parificati si effettuano:
a) mediante concorso per titoli;
b) mediante scrutinio a turno di anzianità.
I posti annualmente disponibili nel ruolo dei magistrati di cassazione sono attribuiti:
per due terzi ai vincitori del concorso;
per un terzo ai magistrati dichiarati promovibili per merito distinto a seguito dello scrutinio.

Art. 177.
Ordine delle promozioni.
I vincitori del concorso sono, di regola, promossi con precedenza sui magistrati dichiarati promovibili in seguito a scrutinio.

Art. 178.
Attribuzione dei posti in eccedenza.
Il numero dei posti da conferire ai vincitori del concorso resta invariato, anche nel caso di maggiore disponibilità di posti nel corso dell’anno.
La eventuale eccedenza va a beneficio dei magistrati promovibili a seguito di scrutinio.
Se i vincitori del concorso non risultano in numero sufficiente per coprire la quota annuale di posti spettanti al concorso, la differenza va in aumento del numero delle promozioni da conferire per scrutinio.

Art. 179.
Concorso per titoli – Requisiti per l’ammissione.
Il concorso è indetto nel primo trimestre di ogni anno per un numero di posti pari a due terzi delle vacanze che si verificano nell’anno successivo per collocamenti a riposo, a causa di limite di età, nel grado di consigliere di corte di cassazione e gradi parificati, nonché nei gradi superiori.
Sono ammessi al concorso i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato promossi a tale grado in seguito a concorso o per merito distinto, ed i primi pretori egualmente promossi per merito distinto, che compiono gli uni e gli altri cinque anni effettivi di servizio nel grado, entro il 31 dicembre dell’anno in cui viene indetto il concorso.
Per i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato che già appartennero alla carriera dei pretori col grado di primo pretore, il periodo di servizio effettivo prestato in detto grado è considerato come utile agli effetti di cui al precedente comma.

Art. 180.
Ammissione dei concorrenti.
I concorrenti debbono trasmettere per via gerarchica al Ministero di grazia e giustizia, entro due mesi dalla data della pubblicazione nel bollettino ufficiale del bando di concorso, la domanda corredata dei lavori giudiziari e degli altri titoli e documenti che ciascuno di essi crede di aggiungere.
I primi presidenti e i procuratori generali delle corti di appello trasmettono al Ministero motivate informazioni sulla capacità, dottrina, operosità, carattere e condotta di ciascun concorrente, esprimendo parere sulla maggiore idoneità del magistrato per la carriera giudicante o per quella requirente.
Per i magistrati residenti all’estero, e per quelli residenti nell’Impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, per ragioni di ufficio, o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari, le informazioni sono fornite dal capo dell’ufficio o dal direttore generale da cui dipendono.

Art. 181.
Dichiarazione di ammissibilità per i magistrati non classificati nel grado inferiore.
Gli avvocati ed i professori di diritto ammessi in magistratura col grado di consigliere di corte di appello od equiparato, per prendere parte al concorso debbono ottenere la dichiarazione di ammissibilità da parte del coniglio superiore, il quale delibera tenendo conto dei precedenti di carriera dell’aspirante, delle informazioni e dei rapporti che lo concernono, nonché dei titoli e dei documenti che l’aspirante stesso può esibire o che possono essere richiesti di ufficio.

Art. 182.
Commissione giudicatrice del concorso per titoli.
Il concorso per le promozioni in corte di cassazione è giudicato da una commissione, nominata dal Ministro di grazia e giustizia, costituita da sette magistrati aventi grado di primo presidente di corte di appello o equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero, e presieduta dal più anziano di essi.
Per la validita delle deliberazioni della commissione è sufficiente la presenza dì cinque componenti.
La Commissione è assistita da magistrati addetti al Ministero, con funzioni di segretari.

Art. 183.
Svolgimento del concorso.
Esperimento orale e classificazione dei concorrenti.
Per i lavori giudiziari da prodursi dai concorrenti, per lo svolgimento del concorso, e per l’ammissibilità a successivi concorsi si applicano le norme degli articoli 158 a 161.
La commissione invita quei concorrenti che, a seguito dell’esame dei titoli, hanno riportato non meno degli otto decimi dei punti che ha a sua disposizione, a una discussione orale sulle questioni trattate nei lavori esibiti.
Anche per la valutazione della discussione orale ciascun componente della commissione dispone di dieci punti, e sono ammesse le frazioni di punto.
Consegue l’idoneità il candidato che ottiene la media di otto decimi dei punti ed almeno sette decimi nella discussione orale.
Sommati i punti attribuiti nelle due votazioni, la commissione forma la definitiva graduatoria dei concorrenti, e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso, osservate le precedenze di cui all’articolo 148.
La commissione deve designare, nella sua relazione, i vincitori che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di consigliere o di sostituto procuratore generale della corte suprema di cassazione, ed a funzioni direttive.

Art. 184.
Scrutinio a turno di anzianità.
Il Ministro di grazia e giustizia richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione.
Allo scrutinio possono prendere parte i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato, compresi entro un determinato numero della graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio, che comprenderà non più di 75 magistrati.
L’anzianità è determinata dall’ordine di iscrizione nella graduatoria.
Possono prendere parte allo scrutinio anche i primi pretori compresi nel numero di graduatoria fissato dal Ministro nella sua richiesta, e che hanno una anzianità nel grado non inferiore a quella del meno anziano tra i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato compresi nella richiesta medesima.
Si applica il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 179.

Art. 185.
Norme applicabili allo scrutinio.
Lo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione si effettua con l’osservanza delle norme contenute negli articoli 162 a 174 del presente ordinamento, in quanto applicabili.
Il consiglio superiore deve designare i magistrati che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di presidente di corte di assise, di presidente di tribunale e di procuratore del Re Imperatore.

Art. 186.
Classificazione dei promovibili – Revisione e rinnovazione dello scrutinio.
La classificazione per merito distinto dei consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato e dei primi pretori ritenuti meritevoli di promozione, deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti.
Per la deliberazione relativa allo scrutinio, per la revisione e la rinnovazione dello stesso si applicano le norme contenute negli ultimi quattro commi dell’artigolo 167 e nel primo comma dell’art. 170.

Art. 187.
Formazione dell’elenco dei promovibili.
Compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna richiesta la commissione dichiara chiusa la sessione, e forma l’elenco dei promovibili nell’ordine di anzianità di ciascun magistrato, salvo il disposto dell’art. 148.

CAPO VIII. Degli uffici direttivi delle corti di appello e della corte suprema di cassazione.
Art. 188.
Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati.
Il grado di primo presidente e di procuratore generale di corte di appello, di presidente di sezione e di avvocato generale della corte suprema di cassazione è conferito, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi, da almeno tre anni, grado di consigliere di corte di cassazione o parificato, scelti tra coloro che pel modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.

Art. 189.
Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione.
Il primo presidente e il procuratore generale della corte suprema di cassazione sono scelti tra i magistrati aventi grado non inferiore a primo presidente di corte di appello o parificato, e nominati su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

CAPO IX. Delle funzioni giudicanti e requirenti, della assegnazione delle sedi e dei tramutamenti.
Art. 190.
Passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa.
La magistratura giudicante e requirente, unificata nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni.
Il passaggio dei magistrati dalle funzioni requirenti alle giudicanti o da queste a quelle durante la permanenza nel medesimo grado può essere disposto dal Ministro di grazia e giustizia, a domanda dell’interessato o per esigenze di servizio.
Il Ministro provvede su proposta del primo presidente della corte, sentito il procuratore generale del Re Imperatore, se si tratta di passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti, e su proposta del procuratore generale, sentito il primo presidente, nell’altro caso. È sempre necessario il conforme parere del consiglio superiore della magistratura.
Il parere del consiglio superiore non è necessario per i consiglieri della corte suprema di cassazione o magistrati di grado parificato, e per quelli indicati nell’articolo 198.
Durante la permanenza nel medesimo grado, il passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti è consentito soltanto per ragioni di salute debitamente accertate o, in via eccezionale, per gravi e giustificati motivi; ed il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti è ammesso soltanto a favore di chi ha speciali attitudini alle funzioni del pubblico ministero.
Il magistrato, per il quale viene disposto il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, è destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, tenuti presenti, per quanto possibile, i criteri generali stabiliti nel presente ordinamento per l’assegnazione delle sedi.

Art. 191.
Anzianità in caso di cambio di funzioni.
I magistrati che, per la speciale loro idoneità alle funzioni requirenti, ottengono la promozione nel pubblico ministero con anticipazione sui loro colleghi parimenti classificati promossi nella magistratura giudicante, se successivamente fanno passaggio alle funzioni giudicanti, perdono l’anzianità derivante dalla promozione anticipata ed è ad essi attribuita quella che sarebbe loro spettata se fossero stati promossi nella magistratura giudicante. Se non è giunto il loro turno per tale promozione, essi non possono ottenere che il richiamo alle funzioni e al grado anteriore alla promozione, ferma in ogni caso la classifica per effetto della quale conseguirono l’anticipata promozione.

Art. 192.
Assegnazione delle sedi per tramutamento.
L’assegnazione delle sedi per tramutamento è disposta secondo le norme seguenti:
La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. L’annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio.
Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall’attualità della vacanza o dall’annuncio di questa nel bollettino ufficiale.
Esse conservano validità fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate.
All’assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande.
La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all’anzianità.
Sono titoli di preferenza, a parità delle altre condizioni personali, quelli indicati nell’articolo 148.
Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura.
Se la vacanza è stata annunciata nel bollettino ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l’abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda.

Art. 193.
Assegnazione delle sedi per promozioni.
Nell’assegnazione delle sedi per promozione si ha riguardo al grado di merito, desunto, sia dalla classificazione ottenuta dal magistrato a seguito di concorso o di scrutinio, sia dal modo col quale egli ha esercitato le sue funzioni per il tempo posteriore alla classificazione medesima, tenuto conto delle attitudini da lui dimostrate in relazione al posto da assegnarsi.
Sono, altresì, valutati lo stato di famiglia ed i titoli indicati nell’articolo 148.

Art. 194.
Tramutamenti successivi.
Il magistrato destinato, per tramutamento o per promozione, ad una sede da lui chiesta od accettata, non può essere, di regola, trasferito in altre sedi prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell’ufficio, salvo che ricorrano motivi di salute o ragioni di servizio.

Art. 195.
Disposizioni speciali per i primi presidenti e per i procuratori generali di corte di appello.
Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano ai primi presidenti o ai procuratori generali di corte di appello, nonché ai magistrati ad essi equiparati.

CAPO X. Dei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia.
Art. 196.
Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustizia.
I magistrati possono essere destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia, in conformità delle norme speciali contenute nell’ordinamento del Ministero medesimo, nel numero e nei gradi stabiliti dalla tabella N annessa al presente ordinamento. Tale tabella può essere, con decreto reale, modificata su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze.
Essi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura durante l’esercizio delle predette funzioni.

Art. 197.
Requisiti per la destinazione dei magistrati al Ministero.
Nel bollettino ufficiale viene data notizia dei posti vacanti nel Ministero di grazia e giustizia. Essi sono conferiti, in seguito a concorso, a magistrati scelti tra quelli che ne fanno istanza.
La domanda, corredata di un rapporto informativo dei superiori gerarchici sul servizio prestato dall’aspirante, sulla sua condotta e sulle attitudini alle funzioni amministrative, deve pervenire al Ministero nel termine di quindici giorni dall’annunzio della vacanza nel bollettino ufficiale.
La decisione spetta al Ministro, sentito, qualora lo ritenga opportuno, il consiglio di amministrazione del Ministero. La decisione del Ministro non è soggetta a gravame.

Art. 198.
Ricollocamento in ruolo di magistrati già destinati al Ministero.
I magistrati addetti con funzioni amministrative al Ministero di grazia e giustizia possono, anche di ufficio, essere ricollocati nel ruolo organico della magistratura e destinati agli uffici giudiziari per esercitarvi le funzioni del loro grado. Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato.

Art. 199.
Servizio dei magistrati addetti al Ministero.
Le norme speciali contenute nell’ordinamento del Ministero determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati dei vari gradi che prestano servizio negli uffici del Ministero medesimo. Il detto servizio è, ad ogni effetto, parificato a quello prestato negli uffici giudiziari, salvo il disposto dell’articolo seguente.
Nel tempo in cui prestano servizio al Ministero, tranne per quanto riguarda l’ordinamento gerarchico e le promozioni, si applicano ai magistrati le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 200.
Partecipazione a concorsi e scrutini di magistrati non addetti ad uffici giudiziari.
I magistrati addetti ad uffici diversi da quelli giudiziari non possono partecipare a concorsi o scrutini per promozione, se non hanno prestato effettivo ed ininterrotto servizio negli uffici giudiziari, per almeno un triennio nel grado di giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore e pretore, e per almeno un biennio nel grado di consigliere dì corte di appello e parificato o di primo pretore.

CAPO XI. Dell’anzianità e delle aspettative.
Art. 201.
Computo dell’anzianità.
L’anzianità dei magistrati si computa dalla data del decreto di nomina in ciascun grado. In caso di nomina contemporanea, l’anzianità è determinata dall’ordine nel quale le promozioni sono conferite secondo le disposizioni contenute nel presente titolo.
L’anzianità degli uditori è determinata dall’ordine della graduatoria a norma dell’articolo 127.
Resta salva la diversa decorrenza di anzianità stabilita dalle disposizioni in vigore in relazione allo stato civile dei magistrati.

Art. 202.
Sospensione ed interruzione del servizio.
Il periodo trascorso dai magistrati in aspettativa per servizio militare o per motivi di salute non importa interruzione di servizio, né pregiudizio all’anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione.
Il periodo trascorso in disponibilità non è utile ai fini dell’avanzamento ai gradi 8°, 7° e 6°.
Il servizio militare non importa interruzione del tirocinio degli uditori, necessario per l’ammissione all’esame per la nomina ad aggiunto giudiziario.
Nel caso di sospensione dall’ufficio, seguita da un provvedimento disciplinare di rimozione o di destituzione, si deduce dal servizio, agli effetti dell’eventuale trattamento di quiescenza, il periodo di durata della sospensione medesima.

Art. 203.
Aspettative.
Il magistrato in aspettativa è posto immediatamente fuori del ruolo organico, se l’aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se per motivi di salute o per servizio militare.
I relativi posti sono dichiarati vacanti.
Al termine dell’aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli e’ destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, previa interpellazione se trattasi di magistrato inamovibile. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, è confermato in aspettativa, ma questa non può eccedere il termine massimo consentito dalla legge.

CAPO XII. Degli stipendi e degli assegni.
Art. 204.
Stipendi ed assegni fissi.
Gli stipendi spettanti ai magistrati di ciascun grado gerarchico ed i relativi aumenti periodici e supplementi di servizio attivo sono determinati dalle leggi generali.

Art. 205.
Indennità di rappresentanza.
Ai magistrati indicati nella tabella P annessa al presente ordinamento sono assegnate le indennità per spese di rappresentanza nella misura stabilita nella tabella stessa.

Art. 206.
Indennità per i magistrati di corte d’assise.
Ai magistrati destinati a prestare servizio nelle corti di assise, fuori della loro residenza, spettano le indennità stabilite dalle disposizioni vigenti per le missioni.
L’indennità giornaliera è ridotta a due terzi dopo il primo mese, quando fra una sessione e l’altra non si verifica l’interruzione di almeno quindici giorni.

Art. 207.
Indennità per i magistrati che esercitano funzioni speciali.
Ai presidenti di sezione di corte di appello incaricati delle funzioni di presidente di assise, ai magistrati dell’ufficio di istruzione dei processi penali ed applicati all’ufficio medesimo sono assegnate rispettivamente le indennità stabilite nella tabella Q annessa al presente ordinamento.

Art. 208.
Indennità ai vice pretori onorari reggenti temporaneamente l’ufficio.
I vice pretori onorari che suppliscono il pretore mancante, anche se applicato ad altro ufficio giudiziario, hanno diritto, subordinatamente alla vacanza del posto in uno dei due ruoli organici, ad un assegno pari alla metà dello stipendio iniziale inerente al grado 8° di gruppo A.
Questa disposizione si applica anche nel caso in cui la mancanza dipende da sospensione per procedimento penale o disciplinare.
Se la mancanza dipende da aspettativa per infermità, l’assegno è dovuto al supplente, ferma la limitazione di cui al primo comma, e non può neppure superare la metà della riduzione di stipendio cui e’ soggetto il pretore in aspettativa.

Art. 209.
Indennità per temporanee supplenze.
Le indennità per i pretori e vice pretori viciniori chiamati a temporanee supplenze a norma degli articoli 101 e 102 e per gli altri magistrati destinati a missioni temporanee fuori del luogo di loro residenza, sono regolate dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato in missione, in quanto non modificate da norme particolari circa le trasferte giudiziarie.

CAPO XIII. Disposizioni speciali.
Art. 210.
Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali.
Salvo quanto è disposto nell’articolo 17, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati ai quali dal Ministro di grazia e giustizia, o col suo consenso, sono conferiti incarichi non previsti da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario per un periodo maggiore di due mesi.
I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione, non possono, in ogni caso, superare il numero di ventotto.
Essi conservano il trattamento economico del proprio grado e, possono, per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinati ad esercitare le funzioni del loro grado od equiparato, in soprannumero, negli uffici giudiziari della sede nella quale risiedono per l’espletamento dell’incarico loro affidato, e compatibilmente con l’incarico stesso.
Al cessare dell’incarico, il magistrato è richiamato nel ruolo organico ed è destinato ad una delle sedi disponibili.

Art. 211.
Divieto di riammissione in magistratura.
Il magistrato che ha cessato di far parte dell’ordine giudiziario in seguito a sua domanda, da qualsiasi motivo determinata, anche se ha assunto altri uffici dello Stato, non può essere riammesso in magistratura.

TITOLO SESTO DEI CONSIGLI GIUDIZIARI PRESSO LE CORTI DI APPELLO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Art. 212.
Consiglio giudiziario presso la corte d’appello.
Presso ogni corte di appello è costituito un consiglio giudiziario che ha le attribuzioni stabilite nel presente ordinamento.
Fanno parte del consiglio il primo presidente della corte di appello e il procuratore generale del Re imperatore presso la corte medesima, o i magistrati che ne fanno le veci, un presidente di sezione della corte, designato annualmente dal primo presidente, nonché il presidente e il procuratore del Re Imperatore del tribunale locale.
Il consiglio giudiziario è presieduto dal primo presidente della corte di appello.
Se alla corte è assegnato un solo presidente di sezione il quale deve far parte del consiglio giudiziario in sostituzione del primo presidente, completa il numero dei componenti del consiglio il consigliere più anziano della corte di appello.
In caso di mancanza o di impedimento, il presidente di sezione è sostituito da altro presidente di sezione designato di volta in volta dal primo presidente; il presidente del tribunale del luogo è sostituito dal più anziano dei presidenti di sezione o dei presidenti degli altri tribunali del distretto; ed il procuratore del Re Imperatore è sostituito dal procuratore aggiunto o dal più anziano dei sostituti dell’ufficio locale, ovvero dei procuratori del Re Imperatore del distretto.
Il consiglio giudiziario è costituito presso la corte di appello anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione delle sezioni distaccate. In tal caso fa parte del consiglio il presidente della sezione distaccata in luogo di altro presidente di sezione della corte.

Art. 213.
Consiglio superiore della magistratura presso il Ministero dl grazia e giustizia.
Il consiglio superiore della magistratura è costituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Ne fanno parte il primo presidente della corte suprema di cassazione, che ne ha la presidenza, il procuratore generale del Re Imperatore presso la stessa corte, nonché otto componenti effettivi, dei quali tre magistrati del pubblico ministero, e sei supplenti, compresi due magistrati del pubblico ministero, tutti di grado non inferiore a consigliere di corte di cassazione o parificato. Essi sono nominati con decreto reale su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri.
I componenti del consiglio, eccettuati il primo presidente della corte suprema di cassazione e il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte medesima, durano in carica due anni, allo scadere dei quali cessano contemporaneamente dall’ufficio anche quelli che hanno ottenuto la nomina, in sostituzione di altri, da meno di due anni.
Essi non possono essere rinominati, se non dopo un biennio dalla scadenza del loro ufficio.

Art. 214.
Segreteria del consiglio superiore della magistratura.
Al consiglio superiore sono addetti due magistrati che esercitano funzioni amministrative presso il Ministero di grazia e giustizia, uno dei quali, avente grado di consigliere di corte di appello o parificato, esercita le funzioni di segretario; l’altro, avente grado di consigliere di corte di appello, ovvero di giudice o gradi rispettivamente parificati, adempie le funzioni di vice segretario.
La nomina è fatta per entrambi con decreto ministeriale per un biennio, può essere rinnovata ed è sempre revocabile.
Sono nominati altresì, per la stessa durata e con le medesime modalità, due supplenti scelti tra i giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore in servizio presso il Ministero.

Art. 215.
Costituzione in sezioni del consiglio superiore della magistratura.
Il consiglio superiore delibera in adunanza plenaria ed in sezioni singole.
Le sezioni del consiglio superiore sono due, ciascuna composta da cinque magistrati, compreso il presidente.
La formazione delle sezioni è deliberata nella prima adunanza plenaria del consiglio, su proposta del presidente.
Il presidente del consiglio superiore presiede le adunanze plenarie e la prima sezione, il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione presiede la seconda sezione.
Per la validità dell’adunanza plenaria occorre la presenza di dieci componenti, compreso il presidente, il quale è sostituito, in caso di impedimento, dal presidente della seconda sezione. Nel caso di parità, il voto del presidente è decisivo.
Per la validità delle adunanze delle sezioni occorre la presenza di cinque componenti, compreso il presidente, il quale è sostituito, in caso di impedimento, dal componente effettivo più elevato in grado e più anziano.

Art. 216.
Attribuzioni del consiglio superiore della magistratura.
La prima sezione del consiglio superiore procede in sede di scrutinio alla classificazione dei magistrati aventi grado di consigliere di corte di appello e gradi parificati; la seconda sezione procede in sede di scrutinio alla classificazione dei giudici, sostituti procuratori del Re Imperatore e pretori e per la nomina dei primi pretori al grado di consigliere di corte di appello o parificato.
Ciascuna delle sezioni, in relazione alla competenza come sopra determinata, dà pareri sui passaggi dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, e, in genere, su tutti gli affari sui quali il consiglio superiore è chiamato a pronunziarsi dal Ministro di grazia e giustizia.
In adunanza plenaria, il consiglio superiore procede alla revisione degli scrutini, su richiesta del Ministro o su ricorso degli interessati, e dà parere sulle nomine ed ammissioni straordinarie in magistratura.

TITOLO SETTIMO DELLE PREROGATIVE DELLA MAGISTRATURA

Art. 217.
Prerogative dei magistrati giudicanti.
I magistrati giudicanti che hanno conseguito il grado di giudice o di pretore, e ne hanno esercitato per tre anni le funzioni, sono inamovibili.
I magistrati inamovibili non possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, né, senza il loro consenso, essere collocati in disponibilità, in aspettativa o a riposo, oppure essere destinati ad altre funzioni o tramutati in altra sede, tranne che nei casi previsti dalla legge e secondo le forme dalla medesima prescritte.

Art. 218.
Trasferimento di magistrati per riduzione di organico o soppressione di uffici.
I magistrati che, per effetto di riduzione dell’organico di un ufficio giudiziario, risultano in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede, ed in mancanza di posti vacanti sono collocati in disponibilità, salvo l’osservanza delle leggi relative alle pensioni, alle aspettative ed alle disponibilità.
In caso di soppressione di una corte, o di un tribunale, o di una pretura, i magistrati che ne facevano parte sono tramutati o collocati in disponibilità secondo le norme indicate nel comma precedente.
La designazione dei magistrati da tramutare o da collocare in disponibilità è riservata al Ministro di grazia e giustizia.

Art. 219.
Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili per motivi di incompatibilità.
I magistrati inamovibili che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19, e quelli che per qualsiasi causa, anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario, sono trasferiti, anche senza il loro consenso, ad altra sede o destinati ad altre funzioni con le modalità stabilite nell’articolo seguente.

Art. 220.
Guarentigie del magistrato in caso di tramutamento di ufficio.
Quando il magistrato non abbia dato il suo consenso pel trasferimento o per la destinazione ad altre funzioni, è necessario il parere di una commissione centrale, presieduta dal primo presidente della corte suprema di cassazione, e di cui fanno parte il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte medesima, e un presidente di sezione della corte suprema di cassazione o magistrato di grado equiparato, scelto dal Ministro di grazia e giustizia.
Il Ministro nomina altresì i componenti supplenti.
Il presidente di sezione della corte suprema di cassazione o magistrato di grado equiparato componente effettivo, ed i supplenti, durano in carica due anni e non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza del loro ufficio.
La commissione è assistita da un magistrato addetto al Ministero con funzioni di segretario.
La commissione ha funzioni consultive. Essa ha facoltà di procedere all’istruttoria che ritenga necessaria.
Il magistrato può chiedere di essere sentito personalmente.

Art. 221.
Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili di grado superiore a consigliere di corte di cassazione od equiparato.
Il trasferimento di ufficio o la destinazione ad altre funzioni dei magistrati inamovibili di grado superiore a quello di consigliere di corte di cassazione od equiparato è deliberato dal Consiglio dei Ministri.
Non si applica ad essi il disposto dell’articolo precedente.

Art. 222.
Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili per esigenze di servizio.
Le disposizioni degli articoli 219 e 220 si applicano anche nel caso in cui un magistrato inamovibile non possa, nella sede che occupa, amministrare giustizia nel modo richiesto dalle esigenze di servizio.

Art. 223.
Destinazione in applicazione di magistrati inamovibili.
Il Ministro di grazia e giustizia può disporre, per esigenze di servizio, l’applicazione di magistrati inamovibili di grado non superiore a quello di consigliere di corte di cassazione od equiparato in sedi vacanti per le quali non sia possibile provvedere diversamente.
Tali applicazioni non possono aver durata superiore ad un anno, né possono essere rinnovate nei riguardi dello stesso magistrato se non decorso un anno dal termine della precedente applicazione.

Art. 224.
Dispensa dal servizio e collocamento d’ufficio in aspettativa.
Se per infermità o per debolezza di mente, giudicate permanenti, o per accertata inettitudine un magistrato non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dal servizio previo parere della commissione centrale di cui all’articolo 220.
Si applicano le disposizioni contenute nel penultimo comma dello stesso articolo 220 e nell’articolo 221.
Se la infermità o debolezza di mente ha carattere temporaneo, il magistrato può essere collocato in aspettativa, con le predette modalità, per un periodo di tempo non superiore al termine massimo consentito dalla legge.

Art. 225.
Collocamento di procuratori generali del Re Imperatore presso le Corti di appello a disposizione.
I procuratori generali del Re Imperatore presso le corti di appello possono essere collocati a disposizione del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per la durata di sei mesi, che può essere prorogata fino ad un anno.
Quando entro tale termine non sono richiamati alle loro funzioni, essi sono di ufficio collocati in aspettativa per non oltre un anno.
Quando neppure entro il termine predetto sono stati richiamati in servizio, essi sono di ufficio collocati a riposo, ed ammessi a far valere il loro diritto a pensione, a norma di legge.

Art. 226.
Effetti del collocamento a disposizione.
Durante il periodo della disposizione i procuratori generali del Re Imperatore sono collocati fuori ruolo, ed è loro attribuito un assegno uguale allo stipendio ed al supplemento di servizio attivo.
AI termine del periodo della disposizione o dell’aspettativa i magistrati predetti, se vengono richiamati alle loro funzioni, hanno diritto di riprendere il posto che avevano nella graduatoria di anzianità.
Il periodo della disposizione o dell’aspettativa è valutato per intero ai fini del trattamento di quiescenza.
I magistrati collocati a disposizione o in aspettativa, ai sensi del precedente articolo, non possono eccedere fra tutti, nello stesso tempo, il numero di quattro.

Art. 227.
Collocamento a riposo per limiti di età.
Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto a pensione o ad indennità a termine di legge, i giudici, i sostituti procuratori del Re Imperatore ed i pretori che hanno compiuto 65 anni di età, nonché i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado equiparato che hanno compiuto 65 anni di età e 40 anni di servizio, ovvero 70 anni di età, qualunque sia la durata del servizio.
Tutti gli altri magistrati sono collocati a riposo al compimento del 70° anno di età.

TITOLO OTTAVO DELLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA

CAPO I. Della sorveglianza gerarchica.
Art. 228.
Poteri di sorveglianza spettanti al Ministro.
Il Ministro di grazia e giustizia esercita l’alta sorveglianza sulle corti, sui tribunali e su tutti i giudici dello Stato.

Art. 229.
Poteri di sorveglianza spettanti ai presidenti di magistrature collegiali.
Il primo presidente della corte suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati della corte.
Il primo presidente della corte di appello esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati della corte e dei tribunali del distretto, compresi le dipendenti sezioni distaccate e i tribunali esistenti nella circoscrizione di tali sezioni. Il presidente della sezione distaccata esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati compresi nella circoscrizione della sezione stessa.
Il presidente del tribunale esercita la sorveglianza sui giudici del tribunale medesimo, sul tribunale per i minorenni, dove esiste, e sui giudici ad esso addetti.

Art. 230.
Poteri di sorveglianza del presidente in udienza.
In ogni collegio giudicante delle corti e dei tribunali il presidente del collegio esercita la sorveglianza durante l’udienza e le deliberazioni su tutti i magistrati che vi partecipano.

Art. 231.
Poteri di sorveglianza sui magistrati del pubblico ministero.
Il Ministro di grazia e giustizia esercita l’alta sorveglianza, su tutti i magistrati del pubblico ministero.
Il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati del suo ufficio.
Il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte di appello esercita, la sorveglianza su tutti i magistrati del pubblico ministero del distretto, compresi quelli addetti alle dipendenti procure generali presso le sezioni distaccate ed alle procure del Re Imperatore esistenti nella circoscrizione di tali sezioni, nonché su tutti i pretori e i giudici conciliatori del distretto.
Esercita pure la sorveglianza sulla sezione istruttoria della corte e sui giudici istruttori dei tribunali del distretto.
L’avvocato generale presso la sezione distaccata di corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati del pubblico ministero, sui pretori, sui giudici istruttori e sui giudici conciliatori nella circoscrizione della sezione.
Il procuratore del Re Imperatore esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del pubblico ministero e su tutti i pretori e i giudici conciliatori nella circoscrizione del tribunale.

CAPO II. Dei provvedimenti disciplinari.
Art. 232.
Responsabilità disciplinare dei magistrati.
Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell’ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 233.
Varie specie di sanzioni.
Le sanzioni disciplinari sono:
1° l’ammonimento;
2° la censura;
3° la perdita dell’anzianità;
4° la perdita del diritto alla promozione;
5° la rimozione;
6° la destituzione.
Le sanzioni disciplinari, ad eccezione dell’ammonimento, sono precedute dal procedimento disciplinare stabilito dal presente ordinamento, salvo quanto è disposto dall’articolo 254.
Il magistrato, al quale è attribuito un fatto che può importare una delle sanzioni previste nei numeri 5 e 6 del presente articolo, non ha diritto di sottrarsi al procedimento disciplinare e ai conseguenti provvedimenti per effetto delle sue dimissioni, che il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di respingere.

Art. 234.
Ammonimento.
L’ammonimento consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del magistrato all’osservanza dei suoi doveri.
Esso, quando non sia conseguente ad un procedimento disciplinare, è ordinato dal Ministro di grazia e giustizia o dal magistrato che ha il potere di sorveglianza.
L’ammonimento è eseguito oralmente dal capo gerarchico immediato del magistrato.
Il magistrato che procede all’ammonimento, ne redige processo verbale, copia del quale viene comunicata al Ministero.

Art. 235.
Altre sanzioni disciplinari.
La censura consiste in un biasimo formale per la trasgressione disciplinare accertata a carico del magistrato.
Il decreto che infligge la censura è eseguito dal capo gerarchico immediato del magistrato.
Il magistrato che esegue il provvedimento ne redige processo verbale, con la indicazione della mancanza commessa. Una copia del processo verbale è trasmessa al Ministero.
La perdita dell’anzianità può estendersi da due mesi a due anni, ed ha per effetto il ritardo, di durata corrispondente a quella della sanzione inflitta, nel diritto a partecipare ad esami, concorsi e scrutini, basato sul computo dell’anzianità di servizio e di grado.
La perdita del diritto alla promozione può essere commutata, dopo almeno cinque anni di lodevole condotta, nella perdita di anzianità, per tre anni, previo parere della corte disciplinare, di cui al successivo articolo.
Nei casi previsti dai due precedenti commi, lo spostamento nel ruolo conseguente alla perdita della anzianità, non può essere inferiore ad un quarantesimo, né superiore ad un decimo dei posti di organico del relativo grado funzionale, ed è determinato nel provvedimento punitivo, o, rispettivamente, in quello di commutazione della pena.
Il magistrato incorso in una delle sanzioni prevedute nel presente articolo, può essere tramutato, anche se inamovibile, con provvedimento del Ministro di grazia e giustizia, senza che occorra il parere della commissione di cui all’art. 220.
Alla destituzione può essere aggiunta, con lo stesso provvedimento, la perdita totale o parziale del diritto a conseguire la pensione.
Il magistrato rimosso o destituito non può essere riammesso in servizio.

CAPO III. Del procedimento disciplinare.
Art. 236.
Corte disciplinare per la magistratura.
Il procedimento disciplinare per i magistrati di ogni grado si svolge innanzi alla corte disciplinare per la magistratura.
La corte disciplinare è composta dal primo presidente della corte suprema di cassazione, che la presiede, e da otto magistrati scelti tra i primi presidenti di corte di appello e magistrati di grado equiparato, in numero non minore di sei, e tra i consiglieri di corte di cassazione e magistrati di grado equiparato.
I componenti sono nominati con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Tre almeno di essi debbono appartenere al pubblico ministero, dei quali due con grado di procuratore generale di corte di appello od equiparato.
In caso di mancanza o di impedimento del presidente ne fa le veci il più elevato in grado, o, a parità di grado, il più anziano dei componenti.
I componenti della corte disciplinare, ad eccezione del presidente, durano in carica due anni. Essi possono essere confermati per una sola volta, e non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza della conferma.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato addetto alla segreteria del consiglio superiore della magistratura.
La corte disciplinare ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 237.
Pubblico ministero presso la corte disciplinare.
Le funzioni di pubblico ministero presso la corte disciplinare sono esercitate dal procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione, o da un magistrato da lui delegato.

Art. 238.
Costituzione del collegio giudicante.
La corte disciplinare delibera col numero invariabile di cinque votanti, compreso il presidente.
Nei procedimenti a carico di magistrati del pubblico ministero, due almeno dei componenti debbono appartenere al pubblico ministero.
Alla costituzione del collegio deliberante il presidente provvede preferendo i magistrati che hanno grado più elevato, o, a parità di grado, maggiore anzianità.

Art. 239.
Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile e penale.
Il procedimento disciplinare è promosso indipendentemente da ogni azione civile e penale che proviene dal medesimo fatto, ed anche se il procedimento civile o penale è in corso.
Nel caso in cui un magistrato sia sottoposto a procedimento penale o sia stato condannato con sentenza penale irrevocabile, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 28 del codice di procedura penale e degli articoli 240 e 241 del presente ordinamento.

Art. 240.
Effetti disciplinari dei giudicati penali.
Il magistrato incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale, ovvero condannato alla reclusione per delitto non colposo, diverso da quelli preveduti negli articoli 581, 582 capoverso, 594 e 612 prima parte del codice penale, è destituito di diritto. La corte disciplinare, a richiesta del rappresentante del pubblico ministero, può proporre che alla destituzione sia aggiunta la perdita totale o parziale della pensione.
Il magistrato prosciolto dal giudice penale, con sentenza pronunciata nell’istruzione o nel giudizio, per insufficienza di prove, o per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilità o improseguibilità dell’azione penale, deve sempre essere sottoposto al procedimento disciplinare.
In tutte le altre ipotesi di proscioglimento, come in caso di condanna per delitto colposo o per contravvenzione, il Ministro decide se deve farsi luogo a procedimento disciplinare, salvo il disposto dell’art. 28 del codice di procedura penale.

Art. 241.
Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale.
Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio ed è collocato fuori del ruolo organico dal giorno in cui è stato emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.
Se l’arresto è avvenuto senza ordine o mandato, la sospensione decorre dal giorno dell’arresto se l’autorità giudiziaria ha ritenuto che l’imputato deve rimanere in istato di arresto, a norma dell’articolo 246 del codice di procedura penale.
Il Ministro di grazia e giustizia può concedere al magistrato sospeso, o alla moglie od ai figli minorenni di lui, un assegno alimentare non eccedente il terzo dello stipendio.
In caso di sentenza di proscioglimento il magistrato riacquista il diritto agli stipendi non percepiti, detratta la somma corrisposta per assegno alimentare, salvo che, essendo istituito o istituendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, il Ministro disponga altrimenti.

Art. 242.
Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.
All’inizio o nel corso del procedimento disciplinare, il Ministro di grazia e giustizia, attesa la natura e la gravità degli addebiti, può disporre la sospensione provvisoria del magistrato dall’esercizio delle funzioni e dallo stipendio.
Si applica il disposto del terzo comma dell’articolo precedente.
Il provvedimento non è soggetto a ricorso.

Art. 243.
Procedimento disciplinare: atti preliminari.
Il procedimento disciplinare è iniziato per ordine del Ministro di grazia e giustizia dal pubblico ministero presso la corte disciplinare, mediante richiesta al presidente della corte medesima.
Il pubblico ministero procede in via sommaria alla istruttoria che ritenga necessaria, o richiede l’istruzione formale al presidente della corte disciplinare.

Art. 244.
Istruttoria disciplinare.
Quando debba procedersi ad istruzione formale, a norma dell’articolo precedente, le funzioni di istruttore sono conferite dal presidente ad uno dei componenti della corte disciplinare.

Art. 245.
Istruzione nel procedimento disciplinare.
Quando è disposta l’istruzione formale, questa è compiuta dal commissario istruttore, con il concorso del pubblico ministero.
Per l’istruzione si osservano, in quanto siano compatibili, le norme del codice di procedura penale sull’istruzione.
Il pubblico ministero o il commissario istruttore, per gli atti da compiersi fuori della sua residenza, può richiedere un altro magistrato che sia superiore in grado o più anziano del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.
I periti e i testimoni sono sentiti previa prestazione del giuramento, nel modo indicato dagli articoli 142, 316 e 449 del codice di procedura penale.
Sono applicabili, in relazione ai periti e ai testimoni, le disposizioni degli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale.

Art. 246.
Chiusura dell’istruzione. Deliberazioni in camera di consiglio.
Il commissario istruttore quando ritiene completa la istruzione, comunica gli atti raccolti al pubblico ministero per le sue richieste definitive.
Sulla richiesta di proscioglimento, in esito all’istruttoria formale o sommaria, la corte, in camera di consiglio, esprime il proprio parere per la definitiva decisione spettante al Ministro.

Art. 247.
Fissazione della discussione orale.
Salvo il caso di proscioglimento di cui al secondo comma dell’articolo precedente, il presidente della corte disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, e decide se i testi ed i periti sentiti nell’istruzione, o alcuni di essi, debbono essere nuovamente assunti.
Il decreto è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata, al pubblico ministero ed al magistrato, il quale ha diritto di comparire personalmente.
La discussione orale ha luogo a porte chiuse; non è ammessa l’assistenza di difensori o di consulenti tecnici, ma il magistrato può farsi assistere da altro magistrato di grado non inferiore a consigliere di corte di appello od equiparato.

Art. 248.
Discussione nel giudizio disciplinare.
Nella discussione orale il commissario istruttore, o, in caso di istruzione sommaria, un componente della corte disciplinare, nominato dal presidente, riferisce in merito agli addebiti e alle risultanze istruttorie.
Nella discussione si osservano le norme dei dibattimenti penali, in quanto conciliabili con la natura del procedimento e con le disposizioni del presente capo.

Art. 249.
Criteri di valutazione degli addebiti disciplinari.
I giudici disciplinari, nell’apprezzamento delle prove e della gravità degli addebiti, debbono ispirarsi esclusivamente al dovere di tutelare l’onore e il prestigio dell’ordine giudiziario.

Art. 250.
Deliberazione.
La deliberazione della corte dev’essere resa immediatamente dopo l’assunzione delle prove e le conclusioni del pubblico ministero, sentito, per ultimo, il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare. Il rappresentante del pubblico ministero non può assistere alla deliberazione, che dev’essere trasmessa dal presidente, con i motivi, nel termine di dieci giorni, al Ministro di grazia e giustizia.
La corte accerta i fatti e propone al Ministro il proscioglimento del magistrato o l’applicazione della sanzione che ritiene adeguata.
Se non è raggiunta una prova sufficiente dei fatti o della colpevolezza del magistrato, ma risulta che comunque egli ha perduto quella stima, fiducia e considerazione che l’ufficio richiede, la corte disciplinare ne propone al Ministro di grazia e giustizia la dispensa dal servizio, fermo il diritto al trattamento di quiescenza o alle indennità eventualmente spettanti.
Il provvedimento di dispensa dal servizio quando riflette un magistrato di grado superiore a consigliere di corte di cassazione o parificato, è adottato su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 251.
Provvedimenti disciplinari: forme ed effetti.
La dichiarazione di proscioglimento, o l’applicazione di una delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 233, è fatta con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere della corte disciplinare.
Il provvedimento di rimozione o destituzione di un magistrato di grado superiore a quello di consigliere di corte di cassazione od equiparato è adottato su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Nella stessa forma, se il magistrato viene prosciolto o gli è inflitta, una sanzione disciplinare diversa dalla rimozione o destituzione si provvede alla revoca della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio ed alla restituzione degli arretrati di stipendio, detratto quanto eventualmente corrisposto al magistrato o alla famiglia.

Art. 252.
Gravame avverso i provvedimenti disciplinari.
Il ricorso per illegittimità del decreto reale di cui all’articolo precedente è ammesso soltanto per violazione di legge.

Art. 253.
Revisione del procedimento disciplinare.
La revisione del procedimento disciplinare può essere disposta, per ordine del Ministro, nel caso in cui sia stata inflitta una pena più grave dell’ammonimento, purché sia presentata domanda dal punito o, se questi è morto, da un suo erede o prossimo congiunto che ne abbia interesse anche soltanto morale.
La revisione è ammissibile soltanto se siano sopravvenuti nuovi fatti o nuovi elementi di prova, ovvero se risulti che il provvedimento fu determinato da errore di fatto o da falsità.
L’ordine del Ministro di promuovere la revisione del procedimento è insindacabile, ed è emanato previo parere della corte disciplinare, la quale delibera sulle conclusioni del pubblico ministero.
Si applicano al nuovo procedimento le norme degli articoli 244 e seguenti.

Art. 254.
Dispensa dal servizio degli uditori giudiziari.
Le disposizioni relative al procedimento disciplinare e quelle concernenti la dispensa dal servizio per le cause indicate nell’articolo 224 non si applicano agli uditori giudiziari, i quali possono essere dispensati dal servizio con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio giudiziario presso la corte d’appello nella cui circoscrizione l’uditore risiede per ragioni del suo ufficio.

TITOLO NONO DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 255.
Disposizioni speciali di inquadramento.
Nella prima attuazione del presente ordinamento, per i magistrati della carriera collegiale nominati posteriormente all’entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421, e fino al 31 dicembre 1938, il periodo di permanenza stabilito per i gradi gerarchici nono od ottavo è diminuito di un anno, escluso qualsiasi effetto economico retroattivo.
Gli attuali giudici, sostituti procuratori del Re Imperatore e pretori che hanno prestato servizio in altri ruoli di gruppo A della stessa amministrazione della giustizia, sono inquadrati nel grado gerarchico e con l’anzianità di grado ad essi spettanti, calcolandosi a loro favore l’intero effettivo servizio di ruolo prestato nel gruppo A della detta amministrazione, escluso tuttavia qualsiasi effetto economico retroattivo.

Art. 256.
Concorso per esame integrativo per i pretori nominati dopo il 1930, aspiranti al passaggio di ruolo.
Dopo l’entrata in vigore del presente ordinamento, il primo concorso triennale per l’aliquota del 50 % dei posti nel ruolo della magistratura collegiale riservati ai pretori, stabilita dall’art.
142, si effettua per esame integrativo anziché per titoli.
L’esame si svolge in Roma, e consiste in due prove scritte sul diritto romano e sul diritto amministrativo, e in tre prove orali, rispettivamente sul diritto costituzionale ed amministrativo, sul diritto romano e sul diritto ecclesiastico ed internazionale.
L’esame si svolge con le stesse norme stabilite per l’esame di uditore, in quanto applicabili.
La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro di grazia e giustizia ed è costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, residente in Roma, che la presiede, e da quattro magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di appello o parificato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero, nonché da commissari supplenti nello stesso numero e di egual grado.
La commissione è assistita da magistrati addetti al Ministero, con funzioni di segretari.

Art. 257.
Ammissione – Effetti del concorso.
All’esame integrativo sono ammessi, previo parere favorevole del consiglio giudiziario, i pretori provenienti dai concorsi posteriori alla entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421, che ne fanno domanda.
I vincitori del concorso per esame integrativo sono trasferiti nel ruolo della magistratura collegiale con le norme dettate nell’articolo 144 e nel penultimo comma dell’articolo 143.
Gli idonei oltre il numero dei posti disponibili possono partecipare ai successivi concorsi per titoli.
Coloro che non hanno chiesto di partecipare all’esame, o ne sono esclusi, o non conseguono la idoneità, non possono ulteriormente aspirare al passaggio di ruolo nel grado di giudice.

Art. 258.
Attuali pretori già vincitori di concorso per uditore di tribunale.
I magistrati della carriera dei pretori reclutati posteriormente all’attuazione della legge 17 aprile 1930, n. 421, i quali sono riusciti vincitori anche di concorso per uditore di tribunale, possono chiedere, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla entrata in vigore del presente ordinamento, di far passaggio nel ruolo della magistratura collegiale.
Il passaggio di ruolo si effettua previo parere favorevole del consiglio giudiziario, in base ai rapporti dei capi gerarchici ed al servizio prestato dal magistrato. I posti occupati in conseguenza del detto passaggio si detraggono dalla quota del 50 % da riservare al concorso pel passaggio di ruolo a norma degli articoli 142 e 256.
I magistrati trasferiti in esecuzione delle norme del precedente comma, sono collocati nel ruolo collegiale nel posto a ciascuno di essi spettante in base alla intera effettiva anzianità di servizio in magistratura, escluso il servizio eventualmente prestato anteriormente all’entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n.
421.
Tuttavia i magistrati nominati uditori di pretura col decreto ministeriale 9 luglio 1931, che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, conseguono l’avanzamento al grado sesto nella stessa data in cui tale avanzamento viene conseguito dai magistrati nominati uditori di tribunale col decreto 26 giugno 1931 e giudici aggiunti con decreti del 27 luglio e 18 ottobre 1934, salva la valutazione di eventuali benefici di legge.
Per i magistrati che non hanno superato il primo esame per la nomina a pretore aggiunto, l’inquadramento di cui al comma precedente è ritardato di un periodo di tempo corrispondente a quello intercorso tra la data del decreto che approva la graduatoria del detto esame e quella relativa alla graduatoria dello esame successivo al quale hanno preso parte.

Art. 259.
Inquadramento gerarchico di magistrati del ruolo collegiale provenienti dalla carriera pretorile.
I magistrati che hanno appartenuto alla carriera delle preture in qualità di uditore di pretura o di pretore aggiunto, e che, in seguito a concorso per uditore di tribunale, sono passati a quella collegiale, sono collocati nel ruolo della magistratura collegiale, nel posto a ciascuno di essi spettante in base alla intera effettiva anzianità di servizio in magistratura, escluso tuttavia il servizio eventualmente prestato anteriormente all’entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421.
Ai fini della determinazione dei singoli gradi gerarchici e della relativa anzianità, la carriera è ricostruita sulla base della effettiva permanenza nei gradi stessi dei vincitori del concorso per uditore di pretura dal quale detti magistrati provengono, escluso qualsiasi effetto economico retroattivo.
Si applica il disposto degli ultimi due commi dell’articolo precedente.

Art. 260.
Pretori provenienti dall’unico ruolo anteriore alla legge 17 aprile 1930, n. 421.
Le disposizioni dei precedenti articoli da 256 a 259 non si applicano ai pretori che appartenevano all’unico ruolo dei giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore anteriormente all’entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421, e del regio decreto 12 maggio 1930, n. 663, i quali possono partecipare solamente ai concorsi e agli scrutini per la promozione al grado di primo pretore o di consigliere di corte di appello e gradi parificati, nelle forme ordinarie.

Art. 261.
Esame speciale integrativo di idoneità per gli uditori di pretura ed i pretori aggiunti.
Gli uditori di pretura nominati in base a disposizioni speciali, nonché quelli nominati in esito al concorso indetto con decreto ministeriale 14 ottobre 1936-XVI, ed i pretori aggiunti, sono ammessi ad un esame integrativo che ha luogo entro un biennio dalla entrata in vigore del presente ordinamento, con le norme previste dall’art. 256.
Coloro che conseguono la idoneità, possono partecipare ai successivi concorsi per titoli pel passaggio nel ruolo della magistratura collegiale, in conformità di quanto è stabilito negli articoli 142 e seguenti.

Art. 262.
Disposizioni particolari per gli attuali uditori di tribunale.
Gli attuali uditori di tribunale, all’atto della promozione al grado di aggiunto giudiziario, nonché i giudici aggiunti reclutati posteriormente al 1° gennaio 1938, possono essere destinati, per necessità di servizio, ai posti vacanti nelle preture.
Con la promozione al grado 8° i detti magistrati hanno diritto di esser destinati, a loro domanda, ai posti vacanti nel ruolo collegiale, e le loro promozioni gravano sulla quota del 50 %
riservata al detto ruolo.

Art. 263.
Promozioni da conferire entro l’anno 1941, per i gradi di consigliere di corte di appello e di cassazione ed equiparati.
Le promozioni da conferire entro l’anno 1941 ai gradi di consigliere di corte di appello ed equiparati, tanto per concorso che per scrutinio, e quelle ai gradi di consigliere di corte di cassazione ed equiparati, si effettuano secondo le norme vigenti anteriormente all’entrata in vigore del presente ordinamento.

Art. 264.
Promozioni da conferire durante l’anno 1942, per i gradi di consigliere di corte di cassazione ed equiparati.
Le promozioni ai gradi di consigliere di corte di cassazione e parificati per tutti i posti che si renderanno vacanti durante l’anno 1942, saranno conferite ai magistrati dichiarati idonei nel concorso indetto col decreto ministeriale 10 febbraio 1940, secondo l’ordine della relativa graduatoria.
Nella prima attuazione del presente ordinamento, la richiesta di scrutinio per le promozioni in corte di cassazione può comprendere un numero di magistrati da determinarsi dal Ministro, senza la limitazione contenuta nell’articolo 184.

Art. 265.
Promozioni da conferire durante l’anno 1942, per i gradi di consigliere di corte di appello ed equiparati.
Il primo concorso per esame e per titoli e quello per titoli per le promozioni ai gradi di consigliere di corte di appello e parificati, saranno indetti nel secondo trimestre del 1941, ed i posti relativi graveranno sulla quota dell’anno 1942, in conformità degli articoli 149 e 152 del presente ordinamento.
Gli attuali elenchi dei magistrati, promovibili al grado di primo pretore, cessano di avere effetto col 31 dicembre 1941. Fino a tale data devono lasciarsi vacanti 150 posti nel grado di primo pretore.

Art. 266.
Concorso speciale per titoli per la promozione al grado di primo pretore.
Per la copertura dei posti di primo pretore disponibili al 1° gennaio 1942, è indetto nel secondo trimestre dell’anno 1941 uno speciale concorso per titoli riservato ai pretori che raggiungono entro lo stesso anno 1941 l’anzianità di diciassette anni di servizio effettivo in magistratura.
Il concorso è giudicato da una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia, costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro magistrati aventi grado di consigliere di corte di cassazione o parificato, di cui due appartenenti al pubblico ministero.
Con lo stesso decreto, il Ministro nomina altresì i componenti supplenti, dello stesso grado ed in numero eguale a quello degli effettivi.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal commissario effettivo più anziano.
Le funzioni di segreteria sono disimpegnate da magistrati addetti al Ministero.
Si osservano le norme stabilite negli articoli 152 a 161 del presente ordinamento, in quanto applicabili.

Art. 267.
Disposizioni particolari per le promozioni al grado di primo pretore.
Fino a tutto l’anno 1949, i posti che rimangono disponibili nel grado di primo pretore a seguito del concorso speciale di cui all’articolo precedente e dello scrutinio ordinario, possono essere conferiti ai giudici iscritti negli elenchi dei promovibili in corte di appello che consentono al passaggio di ruolo, e che hanno conseguito nello scrutinio almeno la classifica di merito, con idoneità a funzioni direttive.
Tali promozioni hanno luogo secondo l’ordine degli elenchi, con precedenza per i giudici dichiarati promovibili per merito distinto rispetto ai promovibili per merito.

Art. 268.
Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore.
I primi pretori provenienti dal ruolo dei consiglieri di corte di appello e parificati, possono far ritorno al ruolo di provenienza, con l’anzianità di grado di cui sono provvisti e nella posizione di graduatoria a ciascuno di essi spettante, purché ne facciano istanza entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento, sotto comminatoria di decadenza.

Art. 269.
Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori.
Fino al 31 dicembre 1946, il Ministro di grazia e giustizia può destinare con funzioni giudiziarie ai posti vacanti nei tribunali, nelle regie procure, in sottordine nelle preture, nonché come reggenti nelle preture prive di titolare, uditori che hanno compiuto almeno un anno di effettivo tirocinio.
Il provvedimento è emanato con decreto reale, previo parere favorevole del consiglio giudiziario, che può essere richiesto dopo nove mesi almeno di tirocinio effettivo.
Nella composizione del collegio non può intervenire più di un uditore con funzioni di giudice.

Art. 270.
Applicazioni di pretori a tribunali e procure del Re Imperatore.
Fino alla stessa data del 31 dicembre 1946, il Ministro di grazia e giustizia può, nella stessa forma del decreto reale, disporre l’applicazione di pretori ai posti vacanti di giudice e sostituto procuratore del Re Imperatore, che non sia possibile coprire altrimenti.

Art. 271.
Magistrati non addetti ad uffici giudiziari.
Le disposizioni contenute nell’articolo 200 del presente ordinamento non si applicano ai magistrati attualmente addetti ad uffici diversi da quelli giudiziari, che hanno maturato o matureranno il diritto di partecipare a concorsi o scrutini per la promozione, entro il biennio successivo alla entrata in vigore dell’ordinamento medesimo.

Art. 272.
Formazione degli elenchi di magistrati promovibili per scrutinio in corte di appello.
Gli attuali giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore:
a) compresi negli elenchi dei promovibili, per merito con tre voti per il merito distinto, prendono posto, nello stesso ordine, nell’elenco dei promovibili per merito distinto, dopo tutti i magistrati iscritti nell’elenco medesimo;
b) dichiarati promovibili per merito con due voti e con un voto per il merito distinto, prendono posto, secondo l’ordine attuale rispettivo, nell’elenco dei promovibili per merito ad unanimità di voti, con precedenza rispetto ai magistrati compresi nell’elenco medesimo;
c) dichiarati promovibili per merito a maggioranza, prendono posto nell’elenco dei promovibili per merito ad unanimità di voti, e sono collocati dopo tutti i magistrati in esso compresi, nell’attuale loro ordine di graduatoria, con precedenza per quelli che hanno riportato la classifica a maggioranza di quattro voti rispetto agli altri che hanno conseguito la stessa classifica a maggioranza di tre voti.
Gli elenchi così formati tengono luogo di quelli previsti dall’articolo 168, fermi i limiti attuali di validità dei singoli scrutini, secondo le rispettive decorrenze.

Art. 273.
Collocamento a riposo degli attuali consiglieri di corte di appello e magistrati di grado equiparato.
La disposizione contenuta nel primo comma dell’articolo 227 è attuata gradualmente, nel quinquennio successivo all’entrata in vigore del presente ordinamento, riducendosi progressivamente di un anno per ciascun anno solare l’attuale limite di età, a decorrere dal 1° gennaio 1942, fermo restando il requisito di 40 anni di servizio.

Art. 274.
Ammissione di vice pretori onorari all’esame pratico per aggiunto giudiziario.
Gli attuali vice pretori onorari nominati in base al regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, possono essere ammessi per una sola volta al primo esame che avrà luogo per aggiunto giudiziario, su parere favorevole del consiglio giudiziario del distretto di residenza.

Art. 275.
Procedimenti disciplinari pendenti.
Per i procedimenti disciplinari che, alla data di entrata in vigore del presente ordinamento, non sono stati definiti da parte della suprema corte disciplinare e dei consigli disciplinari presso le corti di appello, continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente vigenti.
La corte disciplinare per la magistratura, costituita in conformità del disposto dell’art. 236, funziona da organo di secondo grado per i procedimenti in corso presso i consigli disciplinari distrettuali.

TITOLO DECIMO DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 276.
Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili concernenti la materia regolata dal presente ordinamento.
Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione di norme regolamentari per l’esecuzione dell’ordinamento medesimo, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili.
Ai magistrati dell’ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti.

Art. 277.
Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari.
Con successivi decreti reali, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro delle finanze, sono emanate le norme di coordinamento e le altre, anche di carattere integrativo e complementare, occorrenti per la completa attuazione del presente ordinamento.


Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania
Imperatore d’Etiopia
Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI
Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Tabella A. Numero delle sedi delle Corti di Appello, dei Tribunali e delle Preture del Regno
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
TRIBUNALE DI ANCONA
Ancona – Fabriano – Jesi – Osimo Sassoferrato – Senigallia.

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Amandola – Ascoli Piceno – Montano delle Marche – Offida – San Benedetto del Tronto.

TRIBUNALE DI CAMERINO
Camerino – San Severino Marche – Visso.

TRIBUNALE DI FERMO
Fermo – Montegiorgio – Ripatransone.

TRIBUNALE DI MACERATA
Cingoli – Civitanova Marche – Macerata – Recanati – San Ginesio – Tolentino.

TRIBUNALE DI PESARO
Fano – Mercatino Marecchia – Pergola – Pesaro.

TRIBUNALE DI URBINO
Cagli – Macerata Feltria – Urbino.

CORTE DI APPELLO DI BARI
TRIBUNALE DI BARI
Acquaviva delle Fonti – Altamura – Bari – Bitonto – Casamassima – Gioia del Colle – Gravina di Puglia – Modugno – Monopoli – Putignano – Rutigliano.

TRIBUNALE DI FOGGIA
Accadia – Ascoli Satriano – Bovino – Cerignola – Deliceto – Foggia – Manfredonia – Monte Sant’Angelo – Orsara di Puglia – Orta Nova – San Giovanni Rotondo – San Marco in Lamis – San Severo – Sant’Agata di Puglia – Trinitapoli – Vieste.

TRIBUNALE DI LUCERA
Apricena – Biccari – Castelnuovo della Daunia – Lucera – Rodi Garganico – Sannicandro Garganico – Serracapriola – Torremaggiore – Troia – Vico del Gargano – Volturara Appua.

TRIBUNALE DI TRANI
Andria – Barletta – Bisceglie – Canosa di Puglia – Corato – Minervino Murge – Molfetta – Ruvo di Puglia – Spinazzola – Trani.

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI LECCE
TRIBUNALE DI BRINDISI
Brindisi – Fasano – Francavilla Fontana – Mesagne – Ostuni – San Vito dei Normanni.

TRIBUNALE DI LECCE
Alessano – Campi Salentina – Casarano – Galatina – Gallipoli – Lecce – Maglie – Nardò – Otranto – Tricase – Ugento.

TRIBUNALE DI TARANTO
Ginosa – Grottaglie – Manduria – Martina Franca – San Giorgio Jonico – Taranto.

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Bologna – Budrio – Castiglione dei Pepoli – Imola – Loiano – Porretta Terme – San Giovanni in Persiceto – Vergato.

TRIBUNALE DI FERRARA
Argenta – Cento – Codigoro – Comacchio – Copparo – Ferrara – Portomaggiore.

TRIBUNALE DI FORLÌ
Bagno di Romagna – Cesena – Forlì – Galeata – Rimini – Rocca San Casciano – Sogliano al Rubicone.

TRIBUNALE DI MODENA
Carpi – Finale nell’Emilia – Mirandola – Modena – Pavullo nel Frignano – Pievepelago – Sassuolo – Vignola.

TRIBUNALE DI PARMA
Bardi – Borgo Val di Taro – Fidenza – Fornovo di Taro – Langhirano – Parma.

TRIBUNALE DI PIACENZA
Bettola – Bobbio – Borgonovo Val Tidone – Castell’Arquato – Fiorenzuola d’Arda – Piacenza – Rivergaro.

TRIBUNALE DI RAVENNA
Faenza – Lugo – Ravenna.

TRIBUNALE DI REGGIO NELL’EMILIA
Castelnuovo nei Monti – Correggio – Guastalla – Montecchio Emilia – Reggio nell’Emilia – Scandiano.

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
TRIBUNALE DI BERGAMO
Almenno San Salvatore – Bergamo – Clusone – Grumello del Monte – Lovere – Treviglio – Zogno.

TRIBUNALE DI BRESCIA
Breno – Brescia – Chiari – Gardone Val Trompia – Iseo – Lonato – Montichiari – Rovato – Salò – Verolanuova.

TRIBUNALE DI CREMONA
Casalmaggiore – Crema – Cremona – Soresina.

TRIBUNALE DI MANTOVA
Asola – Bozzolo – Castiglione delle Stiviere – Gonzaga – Mantova – Revere – Viadana.

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Cagliari – Decimomannu – Fluminimaggiore – Guspini – Iglesias – Isili – Muravera – Pula – Quarto S. Elena – Sanluri – San Nicolò Gerrei – Santadi – Sant’Antioco – Senorbi – Serramanna – Sinnai – Teulada – Villacidro.

TRIBUNALE DI LANUSEI
Arbatax di Tortoli – Jerzu – Lanusei – Seui.

TRIBUNALE DI NUORO
Bitti – Bono – Dorgali – Gavoi – Nuoro – Orani – Siniscola.

TRIBUNALE DI ORISTANO
Ales – Bosa – Busachi – Cuglieri – Ghilarza – Macomer – Mogoro – Oristano – Seneghe – Sorgono – Terralba.

TRIBUNALE DI SASSARI
Alghero – Bonorva – Ittiri – Nulvi – Ozieri – Pattada – Ploaghe – Porto Torres – Pozzomaggiore – Sassari – Sorso – Thiesi.

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Calangianus – La Maddalena – Olbia – Tempio Pausania.

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Caltagirone – Grammichele – Militello in Val di Catania – Mineo – Niscemi – Rammacca – Vizzini.

TRIBUNALE DI CATANIA
Acireale – Adrano – Belpasso – Bronte – Catania – Giarre Riposto – Linguaglossa – Paternò – Randazzo – Trecastagni.

TRIBUNALE DI MODICA
Ispica – Modica – Sciali.

TRIBUNALE DI RAGUSA
Chiaramonte Gulfi – Comiso – Ragusa – Vittoria

TRIBUNALE DI SIRACUSA
Augusta – Avola – Ferla – Floridia – Lentini – Noto – Pachino – Palazzolo Acreide – Siracusa – Sortino.

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Cassano al Jonio – Castrovillari – Lungro – Mormanno – Oriolo – San Sosti – Spezzano Albanese – Trebisacce.

TRIBUNALE DI CATANZARO
Badolato – Borgia – Catanzaro – Chiaravalle Centrale – Cirò – Cropani – Crotone – Davoli – Gasperina – Petilia Policastro – Santa Severina – Squillace – Strongoli – Taverna – Tiriolo.

TRIBUNALE DI COSENZA
Acri – Amantea – Belvedere Marittimo – Cetraro – Cosenza – Montalto Uffugo – Paola – Rogliano – San Giovanni in Fiore – San Marco Argentano – Scalea – Scigliano – Spezzano della Sila – Verbicaro.

TRIBUNALE DI LOCRI
Ardore – Bianco – Caulonia – Gioiosa Jonica – Locri – Siderno – Staiti (con sede in Brancaleone) – Stilo.

TRIBUNALE DI NICASTRO
Filadelfla – Maida – Nicastro – Nocera Tirinese – Soveria Mannelli.

TRIBUNALE DI PALMI
Cinquefrondi – Cittanova – Laureana di Borrello – Oppido Mamertina – Palmi – Sinopoli – Taurianova.

TRIBUNALE DI ROSSANO
Campana – Cariati – Corigliano Calabro – Cropalati – Rossano – San Demetrio Corone.

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Arena – Mileto – Nicotera – Pizzo – Serra San Bruno – Soriano Calabro – Tropea – Vibo Valentia.

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TRIBUNALE DI AREZZO
Arezzo – Bibbiena – Cortona – Montevarchi – San Giovanni Valdarno – Sansepolcro.

TRIBUNALE DI FIRENZE
Borgo San Lorenzo – Castelfiorentino – Empoli – Firenze – Pontassieve – Prato.

TRIBUNALE DI GROSSETO
Arcidosso – Grosseto – Massa Marittima – Orbetello – Pitigliano – Roccastrada.

TRIBUNALE DI LIVORNO
Cecina – Livorno – Piombino – Portoferraio.

TRIBUNALE DI LUCCA
Borgo a Mozzano – Camporgiano – Castelnuovo di Garfagnana – Lucca – Pietrasanta – Viareggio.

TRIBUNALE DI MONTEPULCIANO
Montepulciano – Radicofani.

TRIBUNALE DI PISA
Cascina – Pisa – Pontedera – San Miniato – Volterra.

TRIBUNALE DI PISTOIA
Monsummano – Pescia – Pistoia.

TRIBUNALE DI SIENA
Asciano – Poggibonsi – Siena.

CORTE DI APPELLO DI GENOVA
TRIBUNALE DI APUANIA
Apuania Carrara – Apuania Massa – Aulla – Fivizzano – Pontremoli.

TRIBUNALE DI GENOVA
Chiavari – Genova – Genova Pontedecimo – Genova San Pier d’Arena – Genova Sestri Ponente – Genova Voltri – Rapallo – Recco – Sestri Levante – Torriglia.

TRIBUNALE DI IMPERIA
Bordighera – Imperia – Pieve di Teco – San Remo – Taggia – Ventimiglia.

TRIBUNALE DI LA SPEZIA
La Spezia – Sarzana.

TRIBUNALE DI SAVONA
Albenga – Cairo Montenotte – Finale Ligure – Savona – Varazze.

CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Avezzano – Carsoli – Celano – Civitella Roveto – Gioia dei Marsi – Pescina – Tagliacozzo – Trasacco.

TRIBUNALE DI CHIETI
Chieti – Francavilla a Mare – Guardiagrele – Lama dei Peligni – Orsogna – Ortona.

TRIBUNALE DI LANCIANO
Atessa – Casalbordino – Casoli – Castiglione Messer Marino – Celenza sul Trigno – Gissi – Istonio – Lanciano – Torricella Peligna – Villa Santa Maria.

TRIBUNALE DI L’AQUILA
Barisciano – Capestrano – L’Aquila – Montereale – Pizzoli – San Demetrio né Vestini.

TRIBUNALE DI PESCARA
Caramanico – Catignano – Città Sant’Angelo – Loreto Aprutino – Penne – Pescara – Pianella – Popoli – San Valentino in Abruzzo Citeriore – Torre de’ Passeri.

TRIBUNALE DI SULMONA
Castel di Sangro – Castelvecchio Subequo – Pratola Peligna – Sulmona.

TRIBUNALE DI TERAMO
Atri – Bisenti – Campli – Civitella del Tronto – Giulianova – Montorio al Vomano – Nereto – Notaresco – Teramo – Tossicia.

CORTE DI APPELLO DI MESSINA
TRIBUNALE DI MESSINA
Ali – Barcellona Pozzo di Gotto – Francavilla di Sicilia – Lipari – Messina – Milazzo – Novara di Sicilia – Rometta – Santa Teresa di Riva – Taormina.

TRIBUNALE DI PATTI
Mistretta – Naso – Patti – Raccuia – Sant’Agata di Militello – Sant’Angelo di Brolo – Santo Stefano di Camastra – Tortorici.

TRIBUNALE DI REGGIO DI CALABRIA
Bagnara Calabra – Bova – Gallina – Melito di Porto Salvo – Reggio di Calabria – Villa San Giovanni.

CORTE DI APPELLO DI MILANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Busto Arsizio – Gallarate – Saronno.

TRIBUNALE DI COMO
Como – Erba – Menaggio.

TRIBUNALE DI LECCO
Bellano – Lecco.

TRIBUNALE DI LODI
Codogno – Lodi.

TRIBUNALE DI MILANO
Abbiategrasso – Cassano d’Adda – Legnano – Milano – Rho.

TRIBUNALE DI MONZA
Desio – Monza.

TRIBUNALE DI PAVIA
Casteggio – Corteolona – Pavia – Stradella – Varzi – Voghera.

TRIBUNALE DI SONDRIO
Bormio – Chiavenna – Morbegno – Sondrio – Tirano.

TRIBUNALE DI VARESE
Gavirate – Luino – Varese.

TRIBUNALE DI VIGEVANO
Mede – Mortara – Vigevano.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO
Ariano Irpino – Castel Baronia – Grottaminarda – Mirabella Eclano.

TRIBUNALE DI AVELLINO
Avellino – Cervinara – Chiusano San Domenico – Lauro – Montoro Superiore.

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Airola – Benevento – Cerreto Sannita – Colle Sannita – Guardia Sanframondi – Montesarchio – Morcone – San Bartolomeo in Galdo – San Giorgio del Sannio – San Giorgio La Molara – Solopaca – Vitulano.

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Boiano – Campobasso – Castropignano – Civita Campomarano – Montagano – Riccia – Trivento.

TRIBUNALE DI ISERNIA
Agnone – Cantalupo nel Sannio – Capracotta – Capriati a Volturno – Carovilli – Castel San Vincenzo – Forlì del Sannio – Frosolone – Isernia – Venafro.

TRIBUNALE DI LARINO
Bonefro – Casacalenda – Guglionesi – Larino – Palata – Termoli.

TRIBUNALE DI NAPOLI
Afragola – Capri – Casoria – Castellammare di Stabia – Frattamaggiore – Gragnano – Ischia – Marano di Napoli – Marigliano – Napoli – Napoli Barra – Ottaviano – Pomigliano d’Arco – Pompei – Portici – Pozzuoli – Procida – Sant’Anastasia – Sorrento – Torre Annunziata – Torre del Greco.

TRIBUNALE DI SALERNO
Amalfi – Buccino – Camerota – Capaccio – Castellabate – Cava dei Tirreni – Eboli – Gioi – Laurino – Laviano – Montecorvino Rovella – Nocera Inferiore – Pisciotta – Postiglione – Rocca d’Aspide – Salerno – San Cipriano Picentino – San Severino Rota – Sant’Angelo a Fasanella – Sapri – Sarno – Torchiara – Vallo della Lucania.

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Acerra – Arienzo San Felice – Aversa – Capua – Carinola – Caserta – Cicciano – Maddaloni – Marcianise – Nola – Piedimonte d’Alife – Pignataro Maggiore – Santa Maria Capua Vetere – Sessa Aurunca – Teano – Trentola.

TRIBUNALE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
Calabritto – Calitri – Frigento – Lacedonia – Montella – Paternopoli – Sant’Angelo dei Lombardi.

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI POTENZA
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Chiaromonte – Lagonegro – Lauria – Maratea – Montesano sulla Marcellana – Noepoli – Polla – Rotonda – Sala Consilina – San Chirico Raparo – Sant’Arcangelo.

TRIBUNALE DI MATERA
Ferrandina – Genzano di Lucania – Irsina – Matera – Pisticci – Rotondella – San Mauro Forte – Stigliano – Tricarico.

TRIBUNALE DI MELFI
Melfi – Palazzo San Gervasio – Pescopagano – Rionero in Vulture – Venosa.

TRIBUNALE DI POTENZA
Acerenza – Avigliano – Bella – Brienza – Calvello – Laurenzana – Marsico Nuovo – Muro Lucano – Potenza – Tolve – Vietri di Potenza – Viggiano.

CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Agrigento – Aragona – Cammarata – Canicattì – Casteltermini – Cattolica Eraclea – Favara – Licata – Naro – Palma di Montechiaro – Racalmuto – Ravanusa.

TRIBUNALE DI PALERMO
Bagheria – Bisacquino – Carini – Ciminna – Corleone – Mezzoiuso – Misilmeri – Monreale – Palermo – Partinico – Piana dei Greci – Prizzi.

TRIBUNALE DI SCIACCA
Bivona – Menfi – Ribera – Sciacca.

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Alia – Caccamo – Castelbuono – Cefalù – Collesano – Gangi – Lercara Friddi – Montemaggiore Belsito – Polizzi Generosa – Termini Imerese.

TRIBUNALE DI TRAPANI
Alcamo – Calatafimi – Castellammare del Golfo – Castelvetrano – Erice – Marsala – Mazara del Vallo – Pantelleria – Partanna – Salemi – Trapani.

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Butera – Caltanissetta – Gela – Mazzarino – Mussomeli – Riesi – Santa Caterina Villarmosa – Sommatino – Villalba.

TRIBUNALE DI ENNA
Aidone – Barrafranca – Centuripe – Enna – Piazza Armerina – Valguarnera Caropepe – Villarosa.

TRIBUNALE DI NICOSIA
Agira – Leonforte – Nicosia – Regalbuto – Troina.

CORTE DI APPELLO DI ROMA
TRIBUNALE DI CASSINO
Alvito – Arce – Atina – Cassino – Mignano – Pontecorvo – Roccamonfina – Sora.

TRIBUNALE DI FROSINONE
Alatri – Anagni – Ceccano – Ferentino – Frosinone – Paliano – Veroli.

TRIBUNALE DI LITTORIA
Fondi – Gaeta – Littoria – Minturno – Ponza – Priverno – Sezze – Terracina.

TRIBUNALE DI RIETI
Amatrice – Borbona – Borgocollefegato – Cittaducale – Fara in Sabina – Leonessa – Orvinio – Poggio Mirteto – Rieti – Rocca Sinibalda.

TRIBUNALE DI ROMA
Arsoli – Bracciano – Castelnuovo di Porto – Civitavecchia – Frascati – Palestrina – Palombara Sabina – Roma – Subiaco – Tivoli.

TRIBUNALE DI VELLETRI
Albano Laziale – Genzano di Roma – Nettunia – Segni – Velletri.

TRIBUNALE DI VITERBO
Acquapendente – Civita Castellana – Montefiascone – Orte – Ronciglione – Valentano – Viterbo.

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
TRIBUNALE DI PERUGIA
Assisi – Castiglione del Lago – Città della Pieve – Città di Castello – Foligno – Gualdo Tadino – Gubbio – Perugia – Todi.

TRIBUNALE DI SPOLETO
Montefalco – Norcia – Spoleto.

TRIBUNALE DI TERNI
Amelia – Narni – Orvieto – Terni.

CORTE DI APPELLO DI TORINO
TRIBUNALE DI ALBA
Alba – Bra – Canale – Santo Stefano Belbo.

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Acqui – Alessandria – Nizza Monferrato – Novi Ligure – Ovada – Serravalle Libarna – Tortona – Valenza.

TRIBUNALE DI AOSTA
Aosta – Donas.

TRIBUNALE DI ASTI
Asti – Canelli – Mombercelli – San Damiano D’Asti.

TRIBUNALE DI BIELLA
Biella.

TRIBUNALE DI CASALE MONFERRATO
Casale Monferrato – Moncalvo – Vignale.

TRIBUNALE DI CUNEO
Borgo San Dalmazzo – Carrù – Ceva – Cuneo – Demonte – Dronero – Fossano – – Mondovì – Racconigi – Saluzzo – Savigliano – Venasca.

TRIBUNALE DI IVREA
Cuorgné – Ivrea – Strambino Romano.

TRIBUNALE DI NOVARA
Borgomanero – Novara.

TRIBUNALE DI TORINO
Avigliana – Cavour – Chieri – Chivasso – Cirie’ – Lanzo Torinese – Moncalieri – Perosa Argentina – Pinerolo – Rivarolo Canavese – Susa – Torino.

TRIBUNALE DI VERBANIA
Arona – Domodossola – Omegna – Verbania Intra – Verbania Pallanza.

TRIBUNALE DI VERCELLI
Santhià – Trino – Varallo – Vercelli.

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
TRIBUNALE DI CAPODISTRIA
Buie D’Istria – Capodistria – Montona – Pinguente – Pirano.

TRIBUNALE DI GORIZIA
Aidussina – Canale d’Isonso – Comeno – Cormons – Gorizia – Gradisca d’Isonzo – Idria – Piezzo – Tolmino.

TRIBUNALE DI PORDENONE
Maniago – Pordenone – S. Vito al Tagliamento – Spilimbergo.

TRIBUNALE DI TOLMEZZO
Ampezzo – Gemona del Friuli – Pontebba – Tolmezzo.

TRIBUNALE DI TRIESTE
Monfalcone – Postumia Grotte – Senosecchia – Sesana – Trieste.

TRIBUNALE DI UDINE
Cervignano del Friuli – Cividale del Friuli – Codroipo – Latisana – Palmanova – San Daniele del Friuli – Tarcento – Udine.

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI FIUME
TRIBUNALE DI FIUME
Abbazia – Fiume – Villa del Nevoso.

TRIBUNALE DI POLAAlbona – Cherso – Dignano d’Istria – Lussino – Parenzo – Pisino – Pola – Rovigno d’Istria.

TRIBUNALE DI ZARA
Lagosta – Zara.

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
TRIBUNALE DI BELLUNO
Agordo – Belluno – Cortina d’Ampezzo – Feltre – Pieve di Cadore.

TRIBUNALE DI PADOVA
Camposampiero – Cittadella – Este – Monselice – Montagnana – Padova – Piove di Sacco.

TRIBUNALE DI ROVIGO
Adria – Ficarolo – Lendinara – Rovigo.

TRIBUNALE DI TREVISO
Asolo – Castelfranco Veneto – Conegliano – Montebelluna – Oderzo – Treviso – Vittorio Veneto.

TRIBUNALE DI VENEZIA
Cavarzere – Chioggia – Dolo – Portogruaro – San Donà di Piave – Venezia – Venezia Mestre.

TRIBUNALE DI VERONA
Caprino Veronese – Isola della Scala – Legnago – Soave – Tregnago – Verona.

TRIBUNALE DI VICENZA
Arzignano – Asiago – Bassano del Grappa – Lonigo -Schio – Thiene – Valdagno – Vicenza.

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI TRENTO
TRIBUNALE DI BOLZANO

Bolzano – Bressanone – Brunico – Caldaro – Chiusa – Merano – Monguelfo – Silandro – Vipiteno.

TRIBUNALE DI ROVERETO
Riva – Rovereto.

TRIBUNALE DI TRENTO
Borgo – Cavalese – Cles – Egna – Fondo – Male’ – Mezzolombardo – Pergine Valsugana – Primiero – Tione di Trento – Trento.

Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania
Imperatore d’Etiopia
Il Ministro per la grazia e giustizia
Grandi
Il Ministro per le finanze
Di Revel

TABELLA B. Circoscrizione territoriale delle Preture, distinta per Corti di Appello e per Tribunali
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
TRIBUNALE DI ANCONA
Pretura di: ANCONA – Ancona, Camerano, Chiaravalle, Montemarciano, Numana.
FABRIANO – Cerreto d’Esi, Fabriano, Serra San Quirico.
JESI – Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Jesi, Maiolati-Spontini, Monsano, Montecarotto, Monte Roberto, Monte San Vito, Morro d’Alba, Rosora Mergo, San Marcello, Santa Maria Nuova, Serra de’ Conti, Staffolo.
OSIMO – Agugliano, Castelfidardo, Filottrano, Loreto, Offagna, Osimo, Polverigi.
SASSOFERRATO – Arcevia, Genga, Sassoferrato.
SENIGALLIA – Barbara, Castel Colonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Senigallia.

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Pretura di: AMANDOLA – Amandola, Comunanza del Littorio, Montefortino, Montemonaco.
ASCOLI PICENO – Acquasanta, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Folignano, Force, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Rocca Fluvione, Venarotta.
MONTALTO DELLE MARCHE – Carassai, Castignano, Montalto delle Marche, Montedinove, Rotella.
OFFIDA – Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto, Offida, Spinetoli.
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, San Benedetto del Tronto.

TRIBUNALE DI CAMERINO
Pretura di: CAMERINO – Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castelraimondo, Esanatoglia, Fiastra, Flordimonte, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Sefro, Serravalle di Chienti.
SAN SEVERINO MARCHE – San Severino Marche, Serrapetrona.
VISSO – Castelsantangelo, Ussita, Visso.

TRIBUNALE DI FERMO
Pretura di: FERMO – Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Fermo, Grottazzolina, Lapedona, Monte Gilberto, Montegranaro, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte S. Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano, S. Elpidio a Mare, Torre San Patrizio.
MONTEGIORGIO – Falerone, Francavilla d’Ete, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Montefalcone Appennino, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monte Vidon Corrado, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo.
RIPATRANSONE – Cossignano, Cupra Marittima, Grottamare, Massignano, Montefiore dell’Aso, Ripatransone.

TRIBUNALE DI MACERATA
Pretura di: CINGOLI – Apiro, Cingoli.
CIVITANOVA MARCHE – Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle.
MACERATA – Appignano, Corridonia, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Monte S. Giusto, Petriolo, Pollenza, Treia.
RECANATI – Montefano, Montelupone, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati.
SAN GINESIO – Cessapalombo, Gualdo, Loro Piceno, Monte S. Martino, Penna S. Giovanni, Ripe S. Ginesio, S. Ginesio, S. Angelo in Pontano, Sarnano.
TOLENTINO – Belforte del Chiento, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Colmurano, Tolentino, Urbisaglia Bonservizi.

TRIBUNALE DI PESARO
Pretura di: FANO – Cartoceto, Fano, Mondolfo, Montemaggiore al Metauro, Piagge, Saltara, S. Costanzo, S. Giorgio di Pesaro, Serungarina.
MERCATINO MARECCHIA – Casteldelci, Mercatino Marecchia, Monte Copiolo, Pennabilli, S. Leo, S. Agata Feltria.
PERGOLA – Barchi, Fratte Rosa, Mondavio, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Pergola, S. Lorenzo in Campo.
PESARO – Gabicce, Gradara, Mombaroccio, Monteciccardo, Montelabbate, Pesaro, S. Angelo in Lizzola, Tavullia.

TRIBUNALE DI URBINO
Pretura di: CAGLI – Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone Serra, Piobbico.
MACERATA FELTRIA. – Belforte all’Isauro, Carpegna, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano, Pian di Meleto, Sassocorvaro.
URBINO – Auditore, Borgo Pace, Colbordolo, Fermignano, Fossombrone, Isola del Piano, Mercatello, Montecalvo in Foglia, Montefelcino, Sant’Angelo in Vado, Sant’Ippolito, Tavoleto, Urbania, Urbino.

CORTE DI APPELLO DI BARI
TRIBUNALE DI BARI
Pretura di: ACQUAVIVA DELLE FONTI – Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge.
ALTAMURA – Altamura, Santeramo in Colle.
BARI – Bari, Mola di Bari, Triggiano, Valenzano.
BITONTO – Bitonto, Giovinazzo, Palo del Colle.
CASAMASSIMA – Adelfia, Casamassima, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari.
GIOIA DEL COLLE – Gioia del Colle.
GRAVINA DI PUGLIA – Gravina di Puglia.
MODUGNO – Bitetto, Bitritto, Grumo Appula, Modugno, Toritto.
MONOPOLI – Monopoli, Polignano a Mare.
PUTIGNANO – Alberobello, Castellana, Locorotondo, Noci, Putignano, Turi.
RUTIGLIANO – Capurso, Cellammare, Conversano, Noicattaro, Rutigliano.

TRIBUNALE DI FOGGIA
Pretura di: ACCADIA – Accadia, Anzano di Puglia, Monteleone di Puglia.
ASCOLI SATRIANO – Ascoli Satriano, Candela.
BOVINO – Bovino, Castelluccio dei Sauri.
CERIGNOLA – Cerignola.
DELICETO – Deliceto.
FOGGIA – Foggia.
MANFREDONIA – Isole di Tremiti, Manfredonia.
MONTE SANT’ANGELO – Monte Sant’Angelo.
ORSARA DI PUGLIA – Orsara di Puglia, Panni.
ORTA NOVA – Orta Nova, Stornara, Stornarella.
SAN GIOVANNI ROTONDO – San Giovanni Rotondo.
SAN MARCO IN LAMIS – Rignano Garganico, San Marco in Lamis.
SAN SEVERO – San Severo.
SANT’AGATA DI PUGLIA – Sant’Agata di Puglia.
TRINITAPOLI – Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli.
VIESTE – Vieste.

TRIBUNALE DI LUCERA
Pretura di: APRICENA – Apricena, Lesina, Poggio Imperiale.
BICCARI – Alberona, Biccari, Roseto Valfortore.
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA – Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Pietramontecorvino.
LUCERA – Lucera.
RODI GARGANICO – Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Rodi Garganico.
SANNICANDRO GARGANICO – Sannicandro Garganico.
SERRACAPRIOLA – Chieuti, Serracapriola.
TORREMAGGIORE – San Paolo Civitate, Torremaggiore.
TROIA – Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito, Faeto, Troia.
VICO DEL GARGANO – Peschici, Vico del Gargano.
VOLTURARA APPULA – Carlautino, Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, San Marco la Catola, Volturara Appula, Volturino.

TRIBUNALE DI TRANI
Pretura di: ANDRIA – Andria.
BARLETTA – Barletta.
BISCEGLIE – Bisceglie.
CANOSA DI PUGLIA – Canosa di Puglia.
CORATO – Corato.
MINERVINO MURGE – Minervino Murge.
MOLFETTA – Molfetta.
RUVO DI PUGLIA – Ruvo di Puglia, Terlizzi.
SPINAZZOLA – Spinazzola.
TRANI – Trani.
SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI LECCE
TRIBUNALE DI BRINDISI
Pretura di: BRINDISI – Brindisi, Cellino San Marco, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo.
FASANO – Cisternino, Fasano.
FRANCAVILLA FONTANA – Erchie, Francavilla Fontana, Oria, Torre Santa Susanna, Villa Castelli.
MESAGNE – Latiano, Mesagne.
OSTUNI – Ceglie Messapico, Ostuni.
SAN VITO DEI NORMANNI – Carovigno, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni.

TRIBUNALE DI LECCE
Pretura di: ALESSANO – Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Salve.
CAMPI SALENTINA – Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Trepuzzi, Veglie.
CASARANO – Casarano, Matino, Melissano, Racale, Raffano, Supersano, Taviano.
GALATINA – Aradeo, Collepasso, Cutrofiano, Galatina, Martignano, Neviano, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia, Zollino.
GALLIPOLI – Alezio, Gallipoli, Parabita, Sannicola, Tuglie.
LECCE – Arnesano, Calimera, Caprarica di Lecce, Carmiano, Castri di Lecce, Cavallino, Lecce, Lequile, Lizzanello, Melendugno, Monteroni di Lecce, San Gesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Surbo, Vernole.
MAGLIE – Castrignano dei Greci, Corigliano d’Otranto, Cursi, Giuggianello, Maglie, Martano, Melpignano, Muro Leccese Nociglia, Ortelle, Poggiardo, Sanarica, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Spongano, Surano.
NARDÒ – Copertino, Galatone, Leverano, Nardò.
OTRANTO – Bagnolo del Salento, Cannole, Carpignano Salentino, Giurdignano, Minervino di Lecce, Otranto, Palmariggi, Uggiano La Chiesa.
TRICASE – Andrano, Diso, Miggiano, Spechia, Tiggiano, Tricase.
UGENTO – Acquarica del Capo, Alliste, Presicce, Taurisano, Ugento.

TRIBUNALE DI TARANTO
Pretura di: GINOSA – Ginosa, Laterza.
GROTTAGLIE – Grottaglie, Monteiasi, Montemesola.
MANDURIA – Avetrana, Manduria, Maruggio, Sava.
MARTINA FRANCA – Martina Franca.
SAN GIORGIO JONICO – Carosino, Fagiano, Fragagnano, Leporano, Lizzano, Menteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe.
TARANTO – Castellaneta, Crispiano, Massafra, Mottola, Palagianello, Palagiano, Taranto.

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Pretura di: BOLOGNA – Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Casalecchio di Reno, Castello d’Argile, Castello di Serravalle, Castel Maggiore, Castenaso,
Crespellano, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Monte San Pietro, Monteveglio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Savigno, Zola Predosa.
BUDRIO – Budrio, Medicina, Molinella.
CASTIGLIONE DEI PEPOLI – Camugnano, Castiglione dei Pepoli, San Benedetto Val di Sambro.
IMOLA. – Casal Fiumanese, Castel del Rio, Castelguelfo di Bologna, Castel San Pietro dell’Emilia, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Tossignano.
LOIANO – Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno.
PORRETTA TERME – Castel di Casio, Gaggio Montano, Granaglione, Lizzano in Belvedere, Montese, Porretta Terme.
SAN GIOVANNI IN PERSICETO – Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Santa Agata Bolognese.
VERGATO – Castel d’Aiano, Grizzana, Marzabotto, Vergato.

TRIBUNALE DI FERRARA
Pretura di: ARGENTA – Argenta.
CENTO – Cento, Sant’Agostino.
CODIGORO – Codigoro, Lago Santo, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino.
COMACCHIO – Comacchio.
COPPARO – Berra, Copparo, Formignana, Iolanda di Savoia, Ro.
FERRARA – Bondeno, Ferrara, Poggio Renatico, Vigarano Mainarda.
PORTOMAGGIORE – Ostellato, Portomaggiore.

TRIBUNALE DI FORLÌ
Pretura di: BAGNO DI ROMAGNA – Bagno di Romagna, Sarsina, Sorbano, Verghereto.
CESENA – Cesena, Cesenatico, Cambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone.
FORLÌ – Bertinoro,Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Predappio.
GALEATA – Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia.
RIMINI – Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Monte Gridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant’Arcangelo di Romagna, Torriana, Verrucchio.
ROCCA SAN CASCIANO – Castrocaro e Terra del Sole, Dovadola, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano.
SOGLIANO AL RUBICONE – Borghi, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone.

TRIBUNALE DI MODENA
Pretura di: CARPI – Carpi, Novi di Modena, Soliera.
FINALE NELL’EMILIA – Camposanto, Finale nell’Emilia, San Felice sul Panaro.
MIRANDOLA – Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Possidonio, San Prospero.
MODENA – Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco dell’Emilia, Castelnuovo Rangone, Formigine, Modena, Nonantola, Ravarino, San Gesario sul Panaro.
PAVULLO NEL FRIGNANO – Fanano, Lama Mocogno, Monfestino in Serra Mazzoni, Pavullo nel Frignano, Polinago, Sestola.
PIEVEPELAGO – Fiumalbo, Montecreto, Pievepelago, Riolunato.
SASSUOLO – Fiorano Modenese, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Prignano sulla Secchia, Sassuolo.
VIGNOLA – Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

TRIBUNALE DI PARMA
Pretura di: BARDI – Bardi, Bore.
BORGO VAL DI TARO – Bedonia, Borgo Val di Taro, Compiano, Tornolo, Valmozzola.
FIDENZA – Busseto, Fidenza, Fontevivo, Noceto, Polesine Parmense, Salsomaggiore, Soragna, Zibello.
FORNOVO DI TARO – Berceto, Calestano, Fornovo di Taro, Medesano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Varano de’ Melegari, Varsi.
LANGHIRANO – Corniglio, Felino, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Monchio delle Corti, Palanzano, Tizzano Val Parma.
PARMA – Collecchio, Colorno, Cortile San Martino, Fontanellato, Golese, Mezzani, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Parma, Roccabianca, Sala Baganza, San Lazzaro Parmense, San Pancrazio Parmense, San Secondo Parmense, Sissa, Sorbolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Vigatto.

TRIBUNALE DI PIACENZA
Pretura di: BETTOLA – Bettola, Farini d’Olmo, Ferriere, Ponte dell’Olio.
BOBBIO – Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Zerba.
BORGONOVO VAL TIDONE – Borgonovo Val Tidone, Calendasco, Castel San Giovanni, Nibbiano, Pecorara, Pianello val Tidone, Rottofreno, Sarmato, Ziano Piacentino.
CASTELL’ARQUATO – Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, Gropparello, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso, Vernasca.
FIORENZUOLA D’ARDA – Alseno, Besenzone, Cadeo, Cortemaggiore, Fiorenzuola d’Arda, San Pietro in Cerro.
PIACENZA – Caorso, Castelvetro Piacentino, Monticelli d’Ongina, Piacenza, Podenzano, Pontenure, San Giorgio Piacentino, Villanova sull’Arda.
RIVERGARO – Agazano, Gazzola, Cossolengo, Gragnano Trebiense, Piozzano, Rivergaro, Travo, Vigolzone.

TRIBUNALE DI RAVENNA
Pretura di: FAENZA – Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Modigliana, Riolo dei Bagni, Solarolo, Tredozio.
LUGO – Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Sant’Agata sul Santerno.
RAVENNA – Alfonsine, Cervia, Ravenna, Russi.

TRIBUNALE DI REGGIO NELL’EMILIA
Pretura di: CASTELNUOVO NEI MONTI – Busana, Carpineti, Casina, Castelnuovo nei Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Vetto, Villa Minozzo.
CORREGGIO – Bagnolo in Piano, Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio.
GUASTALLA – Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo.
MONTECCHIO EMILIA – Bibbiano, Cavriago, Ciano d’Enza, Montecchio Emilia, Quattro Castella, San Polo d’Enza in Caviano, Sant’Ilario d’Enza.
REGGIO NELL’EMILIA – Cadelbosco di Sopra, Campegine, Castelnuovo di Sotto, Gattatico, Poviglio, Reggio nell’Emilia, Rubiera, Vezzano sul Crostolo.
SCANDIANO – Albinea, Baiso, Casalgrande, Castellarano, Scandiano, Toano, Viano.

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
TRIBUNALE DI BERGAMO
Pretura di: ALMENNO SAN SALVATORE – Alme’ con Villa, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Barzana, Bedulita, Berbenno, Brumano, Calolziocorte, Capizzone, Caprino Bergamasco, Carenno, Cisano Bergamasco, Corna, Costa Valle Imagna, Erve, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Monte Marenzo, Palazzago, Pontida, Roncola, Rota d’Imagna, Sant’Omobono Imagna, Strozza, Torre dei Busi, Ubiale Clanezzo, Valsecca, Vercurago, Villa d’Adda.
BERGAMO – Albino, Alzano Lombardo, Ambivere, Aviatico, Azzano San Paolo, Bergamo, Bonate di Sopra, Bonate di Sotto, Bottanuco, Brembate, Calusco d’Adda, Capriate San Gervasio, Carvico, Centrisola, Curdomo, Dalmine, Gorle, Grassobbio, Lallio, Mapello, Marne, Nembro, Orio al Serio, Paladina, Pedrenge, Ponteranica, Ponte San Pietro, Pradalunga, Presezzo, Ranica, Riviera d’Adda, Scanzorosciate, Selvino, Seriate, Serisole, Sotto il Monte, Stezzano, Suisio, Terno d’Isola, Torre Boldone, Treviolo, Valbrembo, Villa di Serio, Zanica.
CLUSONE – Ardesio, Casnigo, Castione della Presolana, Cene, Cerete, Clusone, Colzate, Dezzo di Scalve, Gandino, Gazzanica, Gorno, Gromo, Leffe, Nossa, Oneta, Parre, Peja, Rovetta con Fino, Schilpario, Songavazzo, Valbondione, Vertova, Villa d’Ogna, Vilminore di Scalve.
GRUMELLO DEL MONTE – Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albano Sant’Alessandro, Bolgare, Borgounito, Calcinate, Carobbio degli Angeli, Casazza, Castelli Calepio, Cavernago, Cenate d’Argon, Chiuduno, Costa di Monticelli, Credaro, Entratico, Foresto Sparso, Gandosso, Gaverina, Goriago, Grumello del Monte, Mornico al Serio, Palosco, Predore, Rocca del Colle, Sarnico, Telgate, Torre dei Roveri, Trescore Balneario, Viadanica, Villongo.
LOVERE – Bossico, Castro, Costa Volpino, Endine Gaiano, Lovere, Parzanica, Pianico, Ranzanico, Riva di Sotto, Rogno, Solto Collina, Sovere, Spinone dei Castelli, Tavernola Bergamasca, Vigolo.
TREVIGLIO – Antegnate, Arcene, Arzago d’Adda, Barbata, Bariano, Boltiere, Brignano Gera d’Adda, Calcio, Calvenzano, Canonica d’Adda, Caravaggio, Casirate d’Adda, Castel Rozzone, Ciserano, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Cortenuova, Covo, Fara Gera d’Adda, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Fornovo di San Giovanni, Ghisalba, Isso, Levate, Lurano, Martinengo, Misano di Gera d’Adda, Morengo, Mozzanica, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Pumenengo, Romano di Lombardia, Spirano, Torre Pallavicina, Treviglio, Urgnano, Verdellino, Verdello.
ZOGNO – Averara, Blello, Bracca di Costa Serina, Branzi, Brembilla, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cusio, Dossena, Foppolo, Gerosa, Isola di Fondra, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Giovanni Bianco, San Martino de’ Calvi, San Pellegrino, Santa Brigida, Sedrina, Serina, Taleggio, Valleve, Vallorta, Vedeseta, Zogno.

TRIBUNALE DI BRESCIA
Pretura di: BRENO – Angolo, Bienno, Borno, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Ceto Cerveno, Cimbergo Paspardo, Cividate Malegno, Corteno, Darfo, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Lozio, Malonno, Ossimo, Paisco Loveno, Pian d’Artogne, Ponte di Legno, Temù, Valsaviore, Vezza d’Oglio, Vione.
BRESCIA – Berlingo, Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Brescia, Capriano-Azzano, Castegnato, Castel Mella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Concesio, Gussago, Lograto, Mairano, Mazzano, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Ome, Ospitaletto, Paderno-Franciacorta, Poncarale Flero, Rezzato, Rodengo-Saiano, Roncadelle, San Zeno Naviglio, Serie, Torbole, Casaglio, Travagliato.
CHIARI – Borgo San Giacomo, Castelcovati, Castrezzato, Chiari, Comezzano-Cizzago, Corzano, Orzinuovi, Orzivecchi, Pedergnaga-Oriano, Pompiano, Pontoglio, Roccafranca, Rudiano, Trenzano, Urago d’Oglio, Villachiara.
GARDONE VAL TROMPIA – Bovegno, Collio, Cardone Val Trompia, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole Sul Mella, Villa Carcina.
ISEO – Capriolo, Corte Franca, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticello Brusati, Paratico, Passirano, Pisogne, Provaglio d’Iseo, Sale Marasino, Zone.
LONATO – Bedizzole, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Lonato, Padenghe, Pozzolengo, Sirmione.
MONTICHIARI – Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Ghedi, Isorella, Montichiari, Remedello, Visano.
ROVATO – Adro, Cazzago San Martino, Coccaglio, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull’Oglio, Rovato.
SALÒ – Agnosine, Anfo, Bagolino, Bione, Capovalle, Casto, Gardone Riviera, Garniano, Gavardo, Idro, Lavenone, Limone sul Garda, Manerba, Mura, Muscoline, Ovolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Polpenazze, Preseglie, Prevalle, Provaglio, Val Sabbia, Puegnago, Roe’ Volciano, Sabbie Chiese, Salò, San Felice del Benago, Tignale, Toscolano-Maderno, Tremosine, Treviso-Bresciano, Vallio, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno.
VEROLANUOVA – Alfianello, Bagnolo Mella, Barbariga, Bassano Bresciano, Cigole, Dello, Gambara, Gottolengo, Leno, Manerbio, Offlaga, Pavone del Mella, Pontevico, Pralboino, Quinzano d’Oglio, San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolanuova.

TRIBUNALE DI CREMONA
Pretura di: CASALMAGGIORE – Casalmaggiore, Casteldinone, Drizzona, Gussola, Martignano di Pò, Palvareto, Piadena, Rivarolo del Re ed Uniti, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Torricella del Pizzo, Voltido.
CREMA – Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Carpegnanica, Capralba, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Chieve, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Dovera, Fiesco, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Pieranica, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Spino d’Adda, Torlino, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco, Vailate.
CREMONA – Acquanegra Cremonese, Bonemerse, Cà d’Andrea, Cappella de’ Picenardi, Castelverde, Cella Dati, Cicognolo, Cingia de’ Botti, Corte dei Cortesi con Cignone, Corte dei Frati, Cremona, Crotta d’Adda, Derovere, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de’ Caprioli, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Isola Dovarese, Malagnino, Motta Baluffi, Olmeneta, Ostiano, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve d’Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d’Oglio, San Daniele Ripa Po, Scandolara Ripa d’Oglio, Sesto ed Uniti, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Torre de’ Picenardi, Vescovato, Volongo.
SORESINA – Annicco, Azzanello, Bordolano, Cappella Cantone, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelleone, Cestelvisconti, Cumignano sul Naviglio, Formigara, Genivolta, Gombito, Paderno-Ossolaro, San Bassano, Soncino, Soresina, Ticengo, Trigolo.

TRIBUNALE DI MANTOVA
Pretura di: ASOLA – Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull’Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Mariana Mantovana, Piubega, Redondesco.
BOZZOLO – Bozzolo, Calvatone, Gazzuolo, Marcaria, Rivarolo Mantovano, San Martino dell’Argine, Spineda, Tornata.
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – Castiglione delle Stiviere, Cavriano, Goito, Guidizzolo, Medole, Monzanbano, Ponte sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana.
GONZAGA – Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto Pò, Suzzara.
MANTOVA – Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgo Forte, Castel Belforte, Castel d’Ario, Castellucchio, Curtatone, Gazzoldo degli Ippoliti, Mantova, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Virgilio.
REVERE – Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Felonica, Magnacavallo, Ostiglia, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Pò, Sustinente, Villa Poma, Villimpenta.
VIADANA – Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Sabbioneta, Viadana.

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Pretura di: CAGLIARI – Cagliari, Capoterra, Sestu.
DECIMOMANNU – Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, Santo Sperato, Siliqua, Uta, Vallermosa, Villaspeciosa.
FLUMINIMAGGIORE – Fluminimaggiore.
GUSPINI – Arbus, Guspini, Pabillonis.
IGLESIAS – Domusnovas, Iglesias, Musei, Villamassargia.
ISILI – Escolca, Genoni, Gergei, Isili, Laconi, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Serri.
MURAVERA – Muravera, San Vito, Villaputzu.
PULA – Pula, Sarroch.
QUARTU S. ELENA – Quartu San Elena, Villasimius.
SANLURI – Barumini, Collinas, Furtei, Gesturi, Lunamatrona, S.
Gavino, Monreale, Sanluri, Sardara, Serrenti, Tuili, Villamar, Villanovafranca.
SAN NICOLÒ GERREI – Armungia, Ballao, Escalaplano, San Nicolò Gerrei, Silius, Villasalto.
SANTADI – Giba, Narcao, Santadi.
SANT’ANTIOCO – Carbonia, Calasetta, Carloforte, Palmas, Suergiu, Sant’Antioco, Tratalias.
SENORBÌ – Barrali, Donori, Gesico, Guasila, Mandas, San Basilio, Sant’Andrea Frius, Selegas, Senorbi, Siurgus Donigala.
SERRAMANNA – Monastir, Nuraminis, Samassi, Samatzai, Serramanna, Ussana, Villasor.
SINNAI – Burcei, Dolianova, Serdiana, Sinnai, Soleminis.
TEULADA – Domus de Maria, Teulada.
VILLACIDRO – Gonnosfanadiga, Villacidro.

TRIBUNALE DI LANUSEI
Pretura di: ARBATAX DI TORTOLÌ – Arbatax di Tortolì, Bari Sardo, Baunei, Talana, Triei, Urzulei.
JERZU – Gairo Nuovo, Jerzu, Osini, Perdasdefogu, Tertenia, Ulassai.
LANUSEI – Arzana, Ilbono, Lanusei, Loceri, Villagrande Strisaili.
SEUI – Esterzili, Sadali, Seui, Seulo, Ussassai, Villanova Tulo.

TRIBUNALE DI NUORO
Pretura di: BITTI – Bitti, Lula, Onani, Orune, Osidda.
BONO – Anela, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Illorai, Nule.
DORGALI – Dorgali, Irgoli di Galtelli, Orosei.
GAVOI – Fonni, Gavoi, Ollolai, Ovodda.
NUORO – Mamoiada, Nuoro, Oliena, Orgosolo.
ORANI – Olzai, Oniferi, Orani, Orotelli, Ottana, Sarule.
SINISCOLA – Lode’, Posada, Siniscola, Torpe’.

TRIBUNALE DI ORISTANO
Pretura di: ALES – Ales, Asuni, Morgongiori, Ruinas, Senis, Usellus.
BOSA – Bosa, Magomadas, Modolo, Montresta, Suni.
BUSACHI – Allai, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Samugheo.
CUGLIERI – Cuglieri, Scano di Montiferro, Sennariolo, Tresnuraghes.
GHILARZA – Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Ghilarza, Paulilatino, Sedilo, Sorradile.
MACOMER – Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Lei, Macomer, Silanus, Sindia.
MOGORO – Baressa, Connostramatza, Masullas, Mogoro.
ORISTANO – Cabras, Oristano, Riola Sardo, Simaxis, Solarussa, Villa Urbana.
SENEGHE – Bonarcado, Milis, Narbolia, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Seneghe.
SORGONO – Aritzo, Atzara, Austis, Belvi, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara.
TERRALBA – Mussolinia di Sardegna, Terralba, Uras.

TRIBUNALE DI SASSARI
Pretura di: ALGHERO – Alghero, Monteleone, Rocca Doria, Olmedo, Romana, Villanova Monteleone.
BONORVA – Bonorva, Cossoine, Giave, Semestene.
ITTIRI – Ittiri – Uri.
NULVI – Bulzi, Chiaramonti, Laerru, Martis, Nulvi, Sedini.
OZIERI – Ittireddu, Mores, Nughedu San Nicolò, Ozieri, Tula.
PATTADA – Alà dei Sardi, Buddusò, Pattada.
PLOAGHE – Ardara, Cargeghe, Codrongianus, Florinas, Ploaghe.
PORTO TORRES – Porto Torres.
POZZOMAGGIORE – Mara, Padria, Pozzomaggiore.
SASSARI – Osilo, Ossi, Sassari, Tissi, Usini.
SORSO – Castelsardo, Sennori, Sorso.
THIESI – Banari, Bessude, Bonnanaro, Borutta, Cheremule, Siligo, Thiesi, Torralba,
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Pretura di: CALANGIANUS – Calangianus, Luras, Monti.
LA MADDALENA – Arzachena, La Maddalena, Santa Teresa Gallura.
OLBIA – Berchidda, Olbia.
TEMPIO PAUSANIA. – Aggius, Bortigiadas, Oschiri, Perfugas, Tempio Pausania.

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Pretura di: CALTAGIRONE – Caltagirone, Mirabella Imbaccari, S. Cono, S. Michele di Ganzaria.
GRAMMICHELE – Grammichele.
MILITELLO IN VAL DI CATANIA – Militello in Val di Catania, Scordia.
MINEO – Mineo, Palagonia.
NISCEMI – Niscemi.
RAMMACCA – Castel di Iudica, Raddusa, Rammacca.
VIZZINI – Licodia Eubea, Vizzini.

TRIBUNALE DI CATANIA
Pretura di: ACIREALE – Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Santa Venerina.
ADRANO – Adrano, Biancavilla.
BELPASSO – Belpasso, Camporotondo Etneo, Mascalucia, Nicolosi, S.
Pietro Clarenza.
BRONTE – Bronte, Cesarò, Maletto, San Teodoro.
CATANIA – Catania, Gravina di Catania, Misterbianco, Motta S.
Anastasia, S. Gregorio di Catania, S. Agata li Battiati, Tremestieri Etneo.
GIARRE-RIPOSTO – Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre-Ripesto, Mascali, Sant’Alfio.
LINGUAGLOSSA – Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Piedimonte Etneo.
PATERNÒ – Paternò, Santa Maria di Licodia.
RANDAZZO – Randazzo.
TRECASTAGNI – Pedara, S. Giovanni la Punta, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea.

TRIBUNALE DI MODICA
Pretura di: ISPICA – Ispica, Pozzallo.
MODICA – Modica.
SCICLI – Scicli.

TRIBUNALE DI RAGUSA
Pretura di: CHIARAMONTE GULFI – Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo.
COMISO – Comiso, Santa Croce Camerina.
RAGUSA – Ragusa.
VITTORIA – Acate, Vittoria.

TRIBUNALE DI SIRACUSA
Pretura di: AUGUSTA – Augusta, Melilli.
AVOLA – Avola.
FERLA – Buccheri, Cassaro, Ferla.
FLORIDIA – Canicattini Bagni, Floridia, Solarino.
LENTINI – Carlentini, Francofonte, Lentini.
NOTO – Noto, Bosolini.
PACHINO – Pachino.
PALAzzOLO AGREIDE – Buscemi, Palazzolo Acreide.
SIRACUSA – Siracusa.
SORTINO – Sortino.

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Pretura di: CASSANO AL JONIO – Cassano al Jonio, Civita, Francavilla Marittima.
CASTROVILLARI – Castrovillari, Frascineto, Morano Calabro, S.
Basile, Saracena.
LUNGRO – Acquaformosa, Altomonte, Firmo, Lungro.
MORMANNO – Laino Bruzio, Mormanno, Papasidero.
ORIOLO – Alessandria del Carretto, Canna, Castroregio, Montegiordano, Nocara, Oriolo.
SAN SOSTI – Mottafollone, San Donato di Ninea, San Sosti, Sant’Agata di Esaro.
SPEZZANO ALBANESE – San Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova di Sibari.
TREBISACCE – Albidona, Amendolara, Cerchiara di Calabria, Plataci, Rocca Imperiale, Rosito Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi, Trebisacce, Villapiana.

TRIBUNALE DI CATANZARO
Pretura di: BADOLATO – Badolato, Guardavalle, Isca sul Jonio, Santa Caterina dell’Jonio.
BORGIA – Borgia, Caraffa di Catanzaro, Girifalco, San Floro.
CATANZARO – Catanzaro, Gimigliano, Simeri e Crichi, Soveria Simeri.
CHIARAVALLE CENTRALE – Argusto, Cardinale, Cenadi, Chiaravalle Centrale, Gagliato, Petrizzi, San Vito sull’Jonio, Soverate, Torre di Ruggiero.
CIRÒ – Cirò, Crucoli, Melissa.
CROPANI – Andali, Belcastro, Cerva, Cropani, Marcedusa, Sersale.
CROTONE – Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto.
DAVOLI – Davoli, San Sostene, Sant’Andrea Apostolo dell’Jonio, Satriano.
GASPERINA – Centrache, Gasperina, Montauro, Montepaone, Olivadi.
PETILIA POLICASTRO – Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro, Petronà.
SANTA SEVERINA – Belvedere di Spinello, Caccuri, Casino, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Scandale.
SQUILLACE – Amaroni, Palermiti, Squillace, Staletti, Vallefiorita.
STRONGOLI – Carfizzi, Casabona, Pallagorio, Rocca di Neto, S.
Nicola dell’Alto, Savelli, Strongoli, Umbriatico, Verzino.
TAVERNA – Albi, Fossato Serralta, Magisano, Pentone, Sellia, Sorbo San Basile, Taverna, Zagarise.
TIRIOLO – Amato, Marcellinara, Miglierina, San Pietro Apostelo, Settingiano, Tiriolo.

TRIBUNALE DI COSENZA
Pretura di: ACRI – Acri, Bisignano.
AMANTEA – Ajello Calabro, Amantea, Belmonte Calabro, Cleto, Lago, San Pietro in Amantea, Serra d’Ajello.
BELVEDERE MARITTIMO. – Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Diamante, Maierà, Sangineto.
CETRARO – Cetraro, Guardia Piemontese Terme.
COSENZA – Aprigliano, Carolei, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Cerisano, Cosenza, Dipignano, Domanico, Luzzi, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Paterno Calabro, Pietrafitta, Rende, Rose, San Fili, San Pietro in Guarano.
MONTALTO UFFUGO – Lattarico, Montalto Uffugo, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Martino di Finita, San Vincenzo la Costa.
PAOLA – Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Longobardi, Paola, S. Lucido.
ROGLIANO – Altilia, Belsito, Cellara, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Malito, Mangone, Marzi, Parenti, Piane Crati, Rogliano, Santo Stefano di Rogliano.
SAN GIOVANNI IN FIORE – San Giovanni in Fiore.
SAN MARCO ARGENTANO – Cervicati, Cerzeto, Fagnano Castello, Malvito, Mongrassano, Roggiano Gravina, San Marco Argentano, S.
Caterina Albanese, Torano Castello.
SCALEA – Aieta, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Scalea, Tortora.
SCIGLIANO – Bianchi, Carpanzano, Colosimi, Panettieri, Pedivigliano, Scigliano.
SPEZZANO DELLA SILA – Casole Bruzio, Celico, Lappano, Pedace, Rovito, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Trenta, Zumpano.
VERBICARO – Grisolia Cipollina, Orsomarso, Verbicaro.

TRIBUNALE DI LOCRI
Pretura di: ARDORE – Ardore, Benestare, Bovalino, Careri, Plati.
BIANCO – Bianco, Samo di Calabria, San Luca.
CAULONIA – Caulonia, Placanica, Roccella Jonica.
GIOIOSA JONICA – Gioiosa Jonica, Grotteria, Mammola, Martone, S.
Giovanni di Gerace.
LOCRI – Antenimina, Ciminà, Locri, Gerace Superiore, Portigliola, Sant’Ilario dell’Jonio.
SIDERNO – Agnana Calabra, Canolo, Siderno.
STAITI (con sede in Brancaleone) – Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Ferruzzano, Palizzi, Staiti.
STILO – Bivongi, Camini, Monasterace, Pazzano, Riace, Stignano, Stilo.

TRIBUNALE DI NICASTRO
Pretura di: FILADELFIA – Filadelfia, Francavilla Angitola, Polia.
MAIDA – Cortale, Curinga, Iacurso, Maida, San Pietro a Madia.
NICASTRO – Feroleto Antico, Gizzeria, Nicastro, Pianopoli, Platania, Sambiase, Sant’Eufemia, Lamezia.
NOCERA TIRINESE – Conglenti, Falerna, Martirano Lombardo, Nocera Tirinese, San Mango d’Aquino.
SOVERIA MANNELLI – Carlopoli, Cicala, Decollatura, Motta Santa Lucia, Serrastretta, Soveria Mannelli.

TRIBUNALE DI PALMI
Pretura di: CINQUEFRONDI – Anoia, Cinquefrondi, Galatro, Giffone, Maropati, Melicucco, Polistena, San Giorgio Morgeto.
CITTANOVA – Cittanova.
LAUREANA DI BORRELLO – Candidoni, Feroleto della Chiesa, Laureana di Borrello, San Pietro di Caridà, Serrata.
OPPIDO MAMERTINA – Oppido Mamertina, Santa Cristina di Aspromonte, Scido, Varapodio.
PALMI – Gioia Tauro, Melicucca, Palmi, Rosarno, Seminara.
SINOPOLI – Cosoleto, Delianova, S. Procopio, S. Eufemia d’Aspromonte, Sinopoli.
TAURIANOVA – Molochio, Rizziconi, Taurianova
TRIBUNALE DI ROSSANO
Pretura di: CAMPANA – Bocchigliero, Campana.
CARIATI – Cariati, Mondatoriccio, Pietrapaola, Scala Celi, Terravecchia.
CORIGLIANO CALABRO – Corigliano Calabro, S. Giorgio Albanese.
CROPALATI – Caloveto, Cropalati, Longobucco.
ROSSANO – Calopezzati, Crosia, Paludi, Rossano.
SAN DEMETRIO CORONE – S. Cosmo Albanese, S. Demetrio Corone, S.
Sofia d’Epiro, Vaccarizzo Albanese.

TRIBUNALE DI VIRO VALENTIA
Pretura di: ARENA – Acquaro, Arena, Dasà, Dinami.
MILETO – Filandari, Francica, Jonadi, Mileto, Rombiolo, S.
Calogero, S. Costantino Calabro.
NICOTERA – Joppolo, Limbadi, Nicotera.
PIZZO – Capistrano, Filogaso, Maierato, Monteresso Calabro, Pizzo, Sant’Onofrio.
SERRA SAN BRUNO – Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, S.
Nicola di Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Vallelonga,
SORIANO CALABRO – Gerocarne, Pizzoni, Sorianello, Soriano Calabro, Vazzano.
TROPEA – Briatico, Drapia, Parghelia, Ricadi, Spilinga, Tropea, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri.
VIBO VALENTIA – Cessaniti, San Gregorio d’Ippona, Stefanaconi, Vibo Valentia.

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TRIBUNALE DI AREZZO
Pretura di: AREZZO – Arezzo, Capalona, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Fojano della Chiana, Lucignano, Marciano, Monte San Savino, Subbiano.
BIBBIENA – Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Nicolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Talla.
CORTONA – Castiglion Fiorentino, Cortona.
MONTEVARCHI – Bucine, Laterina, Montevarchi, Pergine Valdarno.
SAN GIOVANNI VALDARNO – Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Pian di Sco, San Giovanni Valdarno, Terranova Bracciolini.
SANSEPOLCRO – Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino.

TRIBUNALE DI FIRENZE
Pretura di: BORGO SAN LORENZO – Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio.
CASTELFIORENTINO – Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi, Montaione.
EMPOLI – Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Vinci.
FIRENZE – Bagno a Ripoli, Barberino Val d’Elsa, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Greve, Impruneta, Lastra a Signa, Montespertoli, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Tavernelle Val di Pesa.
PONTASSIEVE – Dicomano, Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina, San Godenzo.
PRATO – Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Prato, Vernio.

TRIBUNALE DI GROSSETO
Pretura di: ARCIDOSSO – Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano.
GROSSETO – Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Grosseto, Scansano.
MASSA MARITTIMA – Follonica, Massa Marittima, Montieri.
ORBETELLO – Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Monte Argentario, Orbetello.
PITIGLIANO – Manciano, Pitigliano, Sorano.
ROCCASTRADA – Campagnatico, Civitella Paganico, Rocca-strada.

TRIBUNALE DI LIVORNO
Pretura di: CECINA – Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Carducci,
Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Montescudaio,
Monteverdi Marittimo, Riparbella, Rosignano Marittimo, Sassetta.
LIVORNO – Capraia Isola, Colle Salvetti, Livorno.
PIOMBINO – Campiglia Marittima, Piombino, Suvereto.
PORTOFERRAIO – Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Portoferraio, Porto Longone, Rio Marina, Rio nell’Elba.

TRIBUNALE DI LUCCA
Pretura di: BORGO A MOZZANO – Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Pescaglia.
CAMPORGIANO – Camporgiano, Careggine, Giuncugnano, Minucciano, Piazza al Serchio, San Romano, Sillano, Vagli Sotto.
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Barga, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Molazzana, Pieve Fosciana, Trassilico, Vergemoli, Villa Collemandina.
LUCCA – Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Porcari, Villa Basilica.
PIETRASANTA – Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema.
VIAREGGIO – Camaiore, Massarosa, Viareggio.

TRIBUNALE DI MONTEPULCIANO
Pretura di: MONTEPULCIANO – Castiglione d’Orcia, Cetona, Chianciano, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena.
RADICOFANI – Abbadia S. Salvatore, Piancastagnaio, Radicofani, San Casciano dei Bagni.

TRIBUNALE DI PISA
Pretura di: CASCINA – Cascina, Vicopisano.
PISA – Calci, Crespina, Fauglia, Lorenzana, Pisa, San Giuliano Terme, Santa Luce Orciano, Vecchiano.
PONTEDERA – Bagni di Casciana, Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Chianni, Laiatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte Terriciola.
SAN MINIATO – Castelfranco di Sotto, Montopoli in Valdarno, San Miniato, Santa Croce sull’Arno.
VOLTERRA – Castelnuovo di Val Cecina, Montecatini, Pomarance, Volterra.

TRIBUNALE DI PISTOIA
Pretura di: MONSUMMANO – Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano, Montecatini Terme, Pieve a Nievole.
PESCIA – Buggiano, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano.
PISTOIA – Abetone, Agliana, Cutigliano, Lamporecchio, Montale, Pistoia, Piteglio, Sambuco Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Tizzana.

TRIBUNALE DI SIENA
Pretura di: ASCIANO – Asciano, Buonconvento, Montalcino, Rapolano, San Giovanni d’Asso, Trequanda.
POGGIBONSI – Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano.
SIENA – Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chiariti, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Radicondoli, Siena, Sovicille.

CORTE DI APPELLO DI GENOVA
TRIBUNALE DI APUANIA
Pretura di: APUANIA-CARRARA – Fosdinovo e territorio del soppresso comune di Carrara.
APUANIA-MASSA – Territorio dei soppressi comuni di Massa e Montignoso.
AULLA – Aulla, Licciana Nardi, Podenzana, Trasana.
FIVIZZANO – Casola in Lumigiana, Comano, Fivizzano.
PONTREMOLI – Bagnone, Filattiera, Mulazzo, Pontremoli, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

TRIBUNALE DI GENOVA
Pretura di: CHIAVARI – Borzonasca, Carasco, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lorsica, Mezzanego, Ne, Orero, Rezzoaglio, San Colombano, Certenoli, Santo Stefano d’Aveto.
GENOVA – Bargagli, Genova, Montoggio.
GENOVA PONTEDECIMO – Busalla, Campomorone, Casella, Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone, Mignanego, Ronco Scrivia, Savignone, Serra Riccò, Valbrevenna, Vobbia.
GENOVA SANPIER D’ARENA – Sant’Olcese e territorio delle delegazioni di Genova denominate Bolzaneto, Rivarolo, Sanpierdarena.
RAPALLO – Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Zoagli.
RECCO – Avegno, Bogliasco-Pieve, Camogli, Lumarzo, Moconesi, Neirone, Recco, Sori, Tribogna, Uscio.
SESTRI LEVANTE – Carro, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Maissana, Moneglia, Sestri Levante, Varese Ligure.
SESTRI PONENTE – (Territorio dei soppressi comuni di Borzoli, Cornigliano, Sestri Ponente).
TORRIGLIA – Davagna, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno, Torriglia.
VOLTRI – Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Masone, Mele, Rossiglione, Tiglieto ed il territorio dei soppressi comuni di Pegli, Prà, Voltri.

TRIBUNALE DI IMPERIA
Pretura di: BORDIGHERA – Bordighera, Perinaldo, San Biagio della Cima, Seborga, Vallebona, Vallecrosta.
IMPERIA – Borgormaro, Caravonica, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolcedo, Imperia, Pietrabruna, Pontedassio, Prelà, San Lorenzo al Mare, Vasia.
PIEVE DI TECO – Borghetto d’Arroscia, Cosio d’Arroscia, Mendatica-Montegrosso, Pieve di Teco, Pornassio, Rezzo, Vessalico.
SAN REMO – Bajardo, Ceriana, Ospedaletti, San Remo.
TAGGIA – Badalucco, Carpasio, Castellaro, Molini di Triora,
Montalto Ligure, Riva Santo Stefano, Taggia, Triora.
VENTIMIGLIA – Airole, Apricale, Camporosso, Castel Vittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Pigna, Rocchetta Nervina, Ventimiglia.

TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Pretura di: LA SPEZIA – Arcola, Beverino, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Deiva, Follo, Framura, La Spezia, Levanto, Monterosso al Mare, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo della Spezia, Riomaggiore, Racchetta di Vara, Sesta Godano, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago.
SARZANA – Ameglia, Bolano, Castelnuovo di Magra, Lerici, Ortonovo, Santo Stefano di Magra, Sarzana.

TRIBUNALE DI SAVONA
Pretura di: ALBENGA – Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Balestrino, Borghetto Santo Spirito, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Loano, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Toirano, Ventone, Villanova d’Albenga, Zuccarello.
CAIRO MONTENOTTE – Altare, Bormida, Cairo Montenotte, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale.
FINALE LIGURE – Barlineto, Borgio-Verezzi, Calice Ligure, Calizzano, Finale Ligure, Giustenice, Magliolo, Massimino, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Tovo San Giacomo.
SAVONA – Albisola Marina, Albisola Superiore, Bergeggi, Noli, Quigliano, Savona, Spotorno, Vado Ligure, Vezzi Portio.
VARAZZE – Celle Ligure, Mioglia, Pontinvrea, Sassello, Stella, Urbe, Varazze.

CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Pretura di: AVEZZANO – Mezzano, Capistrello, Magliano de’ Marsi, Massa d’Albe, Scurcola Marsicana.
CARSOLI – Carsoli, Oricola, Pereto, Rocca di Botte.
CELANO – Ajelli, Celano, Ovindoli.
CIVITELLA ROVETO – Balsorano, Canistro, Civita d’Antino, Civitella Roveto, Morino, S. Vincenzo Valle, Roveto.
GIOIA DEI MARSI – Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Opi, Ortucchio, Pescasseroli.
PESCINA – Risegna, Cerchio, Cocullo, Collarmele, Ortona dei Marsi, Pescina.
TAGLIACOZZO – Cappadocia, Castellafiume, Sante Marie, Tagliacozzo.
TRASACCO – Collelongo, Luco né Marsi, Trasacco, Villa – Vallelonga.

TRIBUNALE DI CHIETI
Pretura di: CHIETI – Bucchianico, Casalincontrada, Chieti, Fara Filiorum Petri, Roccamontepiano, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina, Villamagna.
FRANCAVILLA A MARE – Francavilla a Mare, Miglianico, Ripa Teatina, Tollo, Vacri.
GUARDIAGRELE – Casacanditella, Guardiagrele, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino, San Martino sulla Marruccina.
LAMA DEI PELIGNI – Civitella Messer Raimondo, Fara San Martino, Lama dei Peligni, Palena, Taranta Peligna.
ORSOGNA – Ari, Arielli, Canosa Sannita, Filetto, Giuliano Teatino, Orsogna, Poggio Fiorito.
ORTONA – Crecchio, Ortona.

TRIBUNALE DI LANCIANO
Pretura di: ATESSA – Arti, Atessa, Bomba, Casalanguida, Montazzoli, Paglieta, Perano, Tornareccio.
CASALBORDINO – Casalbordino, Pollutri, Scerni, Torino di Sangro, Villalfonsina.
CASOLI – Altino, Casoli, Palombaro, Roccascalegna.
CASTIGLIONE MESSER MARINO – Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Fraine, Roccaspinalveti, Schiavi di Abruzzo.
CELENZA SUL TRIGNO – Carunchio, Celenza sul Trigno, Palmoli, San Giovanni Lipioni, Torrebruna, Tufillo.
GISSI – Carpineto Sinello, Furci, Gissi, Guilmi, Liscia, San Buono.
ISTONIO – Cupello, Dogliola, Fresagrandinaria, Istonio, Lentella, Monteodorisio, San Salvo.
LANCIANO – Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imparo, Sant’Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Treglio.
TORRICELLA PELIGNA – Colledimacine, Gessopalena, Montenerodomo, Pennadomo, Torricella Peligna.
VILLA SANTA MARIA – Borrello, Civitaluparella, Colledimezzo, Gamberale, Monteferrante, Pizzoferrato, Quadri, Roio del Sangro, Roselio, Villa Santa Maria.

TRIBUNALE DI L’AQUILA
Pretura di: BARISCIANO – Barisciano, Calascio, Castel del Monte, Poggio Picenze, San Pio delle Camere, San Stefano di Sessanio.
CAPESTRANO – Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Navelli, Ofena, Villa Santa Lucia degli Abruzzi.
L’AQUILA – L’Aquila, Ocre, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Scoppito, Tornimparte.
MONTEREALE – Campotosto, Capitignano, Montereale.
PIZZOLI – Barate, Cagnano Amiterno, Pizzoli.
SAN DEMETRIO NÈ VESTINI – Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Prata d’Ansidonia, San Demetrio né Vestini, Tione degli Abruzzi.

TRIBUNALE DI PESCARA
Pretura di: CARAMANICO – Caramanico, Salle, Sant’Eufemia a Maiella.
CATIGNANO – Alanno, Brittoli, Carpineto della Nora, Catignano, Civitaquana, Cugnoli, Nocciano, Vicoli.
CITTÀ SANT’ANGELO – Cappelle sul Tavo, Città Sant’Angelo, Elice.
LORETO APRUTINO – Civitella Casanova, Collecorvino, Loreto Aprutino, Moscufo, Picciano, Villa Celiera.
PENNE – Farindola, Montebello di Bertona, Penne.
PESCARA – Montesilvano, Pescara.
PIANELLA – Cepagatti, Pianella, Rosciano.
POPOLI – Bussi sul Tirino, Popoli.
SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE – Lettomanoppello, Manoppello, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Serramonacesca, Turrivalignani.
TORRE DÈ PASSERI – Bolognano, Castiglione a Casauria, Corvara, Pescosansonesco, Pietranico, Tocco da Casauria, Torre de’ Passari.

TRIBUNALE DI SULMONA
Pretura di: CASTEL DI SANGRO – Alfedena, Ateleta, Barrea, Castel di Sangro, Civitella Alfedena, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Scontrone, Villetta Barrea.
CASTELVECCHIO SUBEQUO – Acciano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Secinaro.
PRATOLA PELIGNA – Corfinio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Vittorito.
SULMONA – Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Rocca Pia, Scanno, Sulmona, Villalago.

TRIBUNALE DI TERAMO
Pretura di: ATRI – Atri, Castilenti, Cellino Attanasio, Montefino, Pineto, Silvi.
BISENTI – Arsita, Basciano, Bisenti, Castel Castagna, Castiglione Messer Raimondo, Cermignano, Penna Sant’Andrea.
CAMPLI – Bellante, Campli, Rocca Santa Maria.
CIVITELLA DEL TRONTO – Civitella del Tronto, Valle Castellana.
GIULIANOVA – Giulianova, Mosciano Sant’Angelo, Tortoreto.
MONTORIO AL VOMANO – Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Montorio al Vomano, Pietracamela.
NERETO – Ancarano, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Nereto, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Torano Nuovo.
NOTARESCO – Castellalto, Morro d’Oro, Notaresco, Roseto degli Abruzzi.
TERAMO – Canzano, Teramo, Torricella Sicura.
TOSSICIA – Castelli, Colledara, Isola del Gran Sasso d’Italia, Tossicia.

CORTE DI APPELLO DI MESSINA
TRIBUNALE DI MESSINA
Pretura di: ALÌ – Alì, Fiumedinisi, Mandanici, Pagliara, Roccalumera, Scaletta Zanglea.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castroreale, Meri, Montalbano di Elicona.
FRANCAVILLA DI SICILIA – Francavilla di Sicilia, Gaggi, Lanza, Motta Camastra, Roccella-Valdemone, Santa Domenica Vittoria.
LIPARI – Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina Salina.
MESSINA – Messina, Villafranca Tirrena.
MILAZZO – Condrò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela.
NOVARA DI SICILIA – Falcone, Furnari, Mazzata Sant’Andrea, Novara di Sicilia, Tripi.
ROMETTA – Rocca Valdina, Rometta, Spadafora, Torregrotta, Venetico.
SANTA TERESA DI RIVA – Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d’Agrò, Furci Siculo, Limina, S. Teresa di Riva.
TAORMINA – Giardini, Graniti, Letojanni Gallodoro, Mongiuffi Melia, Taormina.

TRIBUNALE DI PATTI
Pretura di: MISTRETTA – Capizzi, Castel di Lucio, Mistretta, Reitano.
NASO – Capo d’Orlando, Capri Leone, Frazzanò, Mirto, Naso, San Salvatore di Fitalia.
PATTI – Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Oliveri, Patti.
RACCUIA – Raccuia, San Piero Patti, Ucria.
SANT’AGATA DI MILITELLO – Alcara li Fusi, Militello Rosmarino, San Fratello, San Marco d’Alunzio, Sant’Agata di Militello.
SANT’ANGELO DI BROLO – Brolo, Ficarra, Piraino, Sant’Angelo di Brolo, Sinagra.
SANTO STEFANO DI CAMASTRA – Caronia, Motta d’Affermo, Pettineo, Santo Stefano di Camastra, Tusa.
TORTORICI – Castell’Umberto, Floresta, Galati Mamertino, Longi, Tortorici.

TRIBUNALE DI REGGIO DI CALABRIA
Pretura di: BAGNARA CALABRA – Bagnara Calabra, Scilla.
BOVA – Africo, Bova, Bova Marina, Roccaforte del Greco, Roghudi.
GALLINA – Cardeto, Motta San Giovanni (ed il territorio dei soppressi comuni di Cataforio, Gallina e Pellaro).
MELITO DI PORTO SALVO – Bagaladi, Condofuri, Melito di Porto Salvo, Montebello Jonico, San Lorenzo.
REGGIO DI CALABRIA – Reggio Calabria (escluso il territorio dei soppressi comuni di Cataforio, Gallina e Pellaro).
VILLA SAN GIOVANNI – Calanna, Laganadi, San Roberto, Sant’Alessio d’Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Villa San Giovanni.

CORTE DI APPELLO DI MILANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Pretura di: BUSTO ARSIZIO – Busto Arsizio, Cairato, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona.
GALLARATE – Albizzate, Arsago, Besnate, Cardano al Campo, Casale Litta, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Ferno, Gallarate, Golasecca, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Samarate, Sesto Calende, Solbiate Arno e Monte, Somma Lombardo, Sumirago, Vergiate, Vizzola Ticino.
SARONNO – Caronno Pertusella, Cislago, Saronno.

TRIBUNALE DI COMO
Pretura di: COMO – Albate, Albiolo, Alzate Brianza, Appiano Gentile, Binago, Bizzarone, Blevio, Breccia, Bregnano, Brenna, Brunate, Cabiate, Cadorago, Cagno, Camnago Volta, Campione d’Italia, Cantù, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carimate, Carugo Arosio, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Cermenate, Cernobbio, Cirimido, Civiglio, Como, Cucciago, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Gironico, Grandate, Guanzate, Inverigo, Laglio Brienno, Lezzeno, Lieto Colle, Limido Comasco, Lipomo, Lomazzo, Luisago, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Maslianico, Mirabello Comasco, Montrasio, Montano Lucino, Montorfano, Nesso, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Pognana Lario, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovi Porro, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Seprio, Solbiate, Tavernerio, Torno, Turate, Uggiate Trevano, Valmorea, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia Zelbio Veleso.
ERBA – Albavilla, Albese con Cassano, Alserio, Anzano del Parco, Asso, Bosisio Parini, Canzo, Caslino d’Erba, Castelmarte, Civenna, Costa Masnaga, Erba, Eupilio, Garbagnate Monastero, Lambrugo, Lasnico, Longone al Segrino, Lurago d’Erba, Merone, Molteno, Monguzzo, Nibionno Orsenigo, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rogeno, Santa Valeria, Valbrona.
MENAGGIO – Argegno, Bellagio, Blessagno, Carlazzo, Casasco d’Intelvi, Castiglione d’Intelvi, Cavargna, Ceramo d’Intelvi, Claino con Osteno, Corrido, Cremia, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Garzeno, Gera Lario, Grandola ed Uniti, Gravedona, Griante, Isola Comacina, Laino, Lanzo d’Intelvi, Menaggio, Montemezzo, Musso, Pellio Intelvi, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Ponna, Porlezza, Ramponio Verna, S. Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, Senna Lodigiana, Somaglia, Terranuova dei Passerini, Tumasino, Tremezzina, Trezzone, Val Rezzo, Valsolda.

TRIBUNALE DI LECCO
Pretura di: BELLANO – Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Dervio, Esino Lario, Introzzo, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno.
LECCO – Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Brivio, Bulciago, Casatenuovo, Cassago di Brianza, Castello di Brianza, Cernusco Montevecchia, Cesello Brianza, Civate, Colle Brianza, Cremeno, Dolzago, Ello, Galbiate, Garlate, Introbio, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Merate, Missaglia, Monticello, Morterone, Oggiono, Olgiate Calco, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno Robbiate, Pasturo, Primaluna, Santa Maria Rovagnate, Sirone, Valgreghentino, Valmadrera, Verderio Inferiore, Verderio Superiore.

TRIBUNALE DI LODI
Pretura di: CODOGNO – Bertonico, Brembio, Camairago, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca di Adda, Castiglione d’Adda, Cavacurta, Codogno, Corno Giovane, Cornovecchio, Fombio, Guardamiglio, Livraga, Maccastorna, Maleo, Meleti, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, San Fiorano, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Terranuova dei Passerini, Turano-Lodigiano.
LODI – Abbadia Cerreto, Boffalora d’Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo Littorio, Carpiano, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Caselle Lurani, Castiraga Vidarlo, Cavenago d’Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d’Adda, Colturano, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corte-Palasio, Crespiatica, Dressano, Galmagnano, Graffignana, Lodi, Lodi Vecchio, Mairago, Marudo, Massalengo, Mediglio, Melegnano, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Ossago, Paullo, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Colombano al Lambro, San Martino in Strada, Sant’Angelo Lodigiano, San Zenone al Lambro, Sordio, Tribiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Villavesco, Vizzolo Predabissi, Zelo Buon Persico.

TRIBUNALE DI MILANO
Pretura di: ABBIATEGRASSO – Abbiategrasso, Albairate, Bareggio, Bernate Ticino, Besate, Boffalora sopra Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Gaggiano, Gudo Visconti, Magenta, Marcano con Casone, Mesero, Morimondo, Motta Visconti, Ossona, Ozzero, Robecco sul Naviglio, Rosate, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vermezzo, Vittuone, Zelo Surrigone.
CASSANO D’ADDA – Basiano, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Cassano d’Adda, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Liscate, Masate, Melzo, Pessano, Pozzo d’Adda, Pozzuolo Martesana, Rivolta d’Adda, Rodano, Settala, Trezzano Rosa, Trezzo sull’Adda, Truccazzano, Vaprio d’Adda, Vignate.
LEGNANO – Arconate, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerromaggiore, Legnano, Magnago, Nosate, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Turbigo.
MILANO – Assago, Basiglio, Binasco, Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Bussero, Calvignasco, Casarile, Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cesate, Cormano, Corsico, Cusago, Garbagnate Milanese, Lacchiarella, Limbiate, Locate di Triulzi, Milano, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Pantigliate, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate, Senago, Settimio Milanese, Trezzano sul Naviglio, Vernate, Zibido San Giacomo.
RHO – Arese, Ariuno, Casorezzo, Cornaredo, Cuggiono, Inveruno, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Vanzago.

TRIBUNALE DI MONZA
Pretura di: DESIO – Barlassina, Bovisio, Carate Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Cusano Milanino, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Seregno, Seveso, Solaro, Varedo, Varano Brianza.
MONZA – Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponego, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Concorezzo, Cornate d’Adda, Correzzana, Lesmo, Lissone, Macherio, Mezzago, Monza, Muggiò, Ornago, Renate Veduggio, Roncello, Ronco Briantino, Sesto San Giovanni, Sovico, Subbiate, Triuggio, Usmate Velate, Vedano al Lambro, Villasanta, Vimercate, Vimodrome.

TRIBUNALE DI PAVIA
Pretura di: CASTEGGIO – Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bressana Bottarone, Calvignano, Casatisma, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Codevilla, Corvino S. Quirico, Fortunago, Lirio, Lungavilla, Montalto Pavese, Montebello, Mornico Losana, Pancarana, Robecco Pavese, Rocca dei Giorgi, S. Giulietta, Torrazza Coste, Verretto.
CORTEOLONA – Albuzzano, Badia Pavese, Belgioioso, Chignolo Po, Copiano, Corteolona, Costa dei Nobili, Cura Carpignano, Filighera, Genzone, Gerenzago, Inverno, Lardirago, Linarolo, Magherno, Marzano, Miradolo-Terme, Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Roncaro, Santa Cristina e Bissone, San Zenone al Po, Spessa, Valle Salimbene, Villanterio, Vistarino, Zerbo.
PAVIA – Bascape’, Battuda, Bereguardo, Bornasco, Carbonara al Ticino, Casorate Primo, Cava Manara, Certosa di Pavia, Dorno, Giussago, Groppello-Cairoli, Landriano, Marcignago, Mezzana Rabattone, Pavia, Rognano, San Genesio ed Uniti, San Martino Sicomario, Siziano, Sommo, Torre d’Isola, Torrevecchia Pia, Travacò Siccomario, Trivolzio, Trovo, Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Villanova d’Ardenghi, Zerbolò, Zinasco.
STRADELLA – Arena Po, Barbianello, Bosnasco, Broni, Campospinoso Albaredo, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Castana, Gigognola, Golferenzo, Mezzanino, Montecalvo Versiggia, Montù Beccaria, Pietra de Giorgi, Pinarolo Po, Pometo, Portalbera, Redavalle, Rovescala, San Cipriano Po, S. Damiano al Colle, S. Maria della Versa, Stradella, Verrua Po, Volpara, Zenevredo.
VARZI – Menconico, Pregola, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Varzi, Zavattarello Valverde.
VOGHERA – Bastida de’ Dossi, Casei Gerola, Cervesina, Corana, Cornale, Godiasco, Montesegale, Pizzale, Ponte Nizza, Retorbido, Rivanazzano, Rocca Susella, Silvano Pietra, Voghera.

TRIBUNALE DI SONDRIO
Pretura di: BORMIO – Bormio, Livigno, Valfurva, Valle di Dentro, Valle di Sotto.
CHIAVENNA – Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Isolato Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata-Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna.
MORBEGNO – Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cercino, Cino, Civo, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola Alta, Mantello, Mello, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Traona, Val Masino.
SONDRIO – Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell’Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmolenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellina, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre di Santa Maria, Tresivio.
TIRANO – Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero Valtellino, Mazzo di Valtellina, Sernio, Sondalo, Teglio, Tirano, Tovo di Sant’Agata, Vervio, Villa di Tirano.

TRIBUNALE Di VARESE
Pretura di: CAVIRATE – Angera, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Cadrezzate, Caravate, Casalzuigno, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cuvio, Gavirate, Gemonio, Ispra, Laveno-Mombello, Leggiuno-Sangiano, Malgesso, Monvalle, Orino-Azzio, Osmate-Lentate, Taino, Travedona-Monate.
LUINO – Agra, Brissago-Valtravaglia, Cadegliano-Viconago, Cassano Valcuvia, Castelveccana, Cremenaga, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Ferrara di Varese, Luino, Maccagno Superiore, Masciago Primo, Montegrino-Valtravaglia, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto-Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore, Val Marchirolo, Veddasca.
VARESE – Arcisate, Azzate, Bedero Valcuvia, Bisuschio, Brinzio, Brusimpiano, Cantello, Carnago, Caronno Varesino, Casciago, Castello-Gabiaglio, Castiglione Olona, Castronno, Cuzzago Brabbia, Comabbio, Comerio, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gornate-Olona, Lavena-Ponte Tresa, Lomnago, Lonate Ceppino, Lozza, Malnate, Marzio, Mercallo, Morazzone, Porto Ceresio, Ternate, Tradate, Valganna, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono, Viggiù.

TRIBUNALE DI VIGEVANO
Pretura di: MEDE – Breme, Ferrera-Erbognone, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Lomello, Mede, Mezzana Bigli, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Sannazzaro de’ Burgondi, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Suardi, Torre Berretti e Castellaro, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina, Villa Biscossi.
MORTARA – Alagna, Albonese, Candia Lomellina, Castello d’Agogna, Castelnovetto, Cergnago, Cerretto-Lomellina, Cilavegna, Confienza, Cozzo, Langosco, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Palestro, Parona, Robbio, Rosasco, San Giorgio Lomellina, Sant’Angelo Lomellina, Valeggio, Zeme.
VIGEVANO – Borgo San Siro, Cassolnovo, Gambolò, Garlasco, Gravellona, Tromello, Vigevano.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO
Pretura di: ARIANO IRPINO – Ariano Irpino, Casalbora, Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino, Savignano di Puglia, Villanova del Battista, Zungoli.
CASTEL BARONIA – Carife, Castel Baronia, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Trevico, Vallata.
GROTTAMINARDA – Bonito, Flumeri, Grottaminarda, Melito Irpino.
MIRABELLA ECLANO – Fontanarosa, Mirabella Eclano, Sant’Angelo all’Esca, Taurasi.

TRIBUNALE DI AVELLINO
Pretura di: AVELLINO – Ajello del Sabato, Altavilla Irpina, Atripalda, Avella, Avellino, Baiano, Capriglia, Contrada, Forino, Grottolella, Manocalzati, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montemiletto, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d’Alpinolo, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino, Sant’Angelo a Scala, Santa Paolina, Santo Stefano del Sole, Serino, Sirignano, Sperone, Summonte, Torre le Nocelle, Tufo.
CERVINARA – Cervinara, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina.
CHIUSALO DI SAN DOMENICO – Candida, Castelvetere di Calore, Chiusano di San Domenico, Lapio, Montemarano, Parolise, Salza Irpina, San Potito Ultra, Volturara Irpina.
LAURO – Domicella, Lauro, Marzano di Nota, Pago del Vallo di Lauro, Quindici.
MONTORO SUPERIORE – Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Solofra.

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Pretura di: AIROLA – Airola, Arpaia, Bucciano, Durazzano, Forchia, Limatola, Moiano, Paolisi, Sant’Agata dei Goti.
BENEVENTO – Arpaise, Benevento, Castelpoto, Ceppaloni, Chianche, Fragneto l’Abate, Fragneto Monforte, Paduli, Pescolamazza, Pietrelcina, Ponte, San Leucio del Sannio, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte,
CERRETO SANNITA – Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroia, San Lorenzello.
COLLE SANNITA – Castelpagano, Castelvetere in Val Fortore, Circello, Colle Sannita, Reino.
GUARDIA SANFRAMONDI – Amorosi, Casalduni, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore Telesino.
MONTESARCHIO – Apollosa, Bonea, Montesarchio, Pannarano.
MORCONE – Campolattaro, Morcone, Pontelandolfo, Santa Croce del Sannio, Sassinoro.
SAN BARTOLOMEO IN GALDO – Baselice, Castelfranco in Miscano, Foiano di Val Fortune, Montefalcone di Val Fortore, San Bartolomeo in Galdo.
S. GIORGIO DEL SANNIO. – Apice, Montefusco, Pietradefusi, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro Calvi, San Nicola Manfredi.
SAN GIORGIO LA MOLARA – Buonalbergo, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Pago Veiano, San Giorgio la Molara, S. Marco dei Cavoti.
SOLOPACA – Frasso Telesino, Melizzano, Solopaca, Telese.
VITULANO – Campoli del Monte Taburno, Cautano, Foglianise, Paupisi, Tocco Gaudio, Torrecuso, Vitulano.

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Pretura di: BOIANO – Boiano, Campochiaro, Guardiaregia, San Massimo, San Polo Matese, Spinete.
CAMPOBASSO – Baranello, Busso, Campobasso, Campodipietra, Cercemaggiore, Cercepiccola, Gildone, Ripalimosano, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, Sepino, Toro, Vinchiaturo.
CASTROPIGNANO – Casalciprano, Castropignano, Fossalto, Molise, Pietracupa, Torella del Sannio.
CIVITA CAMPOMARANO – Castelbottaccio, Castelmauro, Civita-Campomarano, Lucito, Lupara.
MONTAGANO – Campolieto, Castellino del Biferno, Limosano, Matrice, Monacilioni, Montagano, Petrella Tifernina, San Biase, Sant’Angelo Limosano.
RICCIA – Gambatesa, Jelsi, Riccia, Tufara.
TRIVENTO – Montefalcone del Sannio, Montemitro, Roccavivara, Salcito, San Felice del Littorio, Trivento.

TRIBUNALE DI ISERNIA
Pretura di: AGNONE – Agnone, Belmonte del Sannio, Pietrabbondante, Poggio Sannita.
CANTALUPO NEL SANNIO – Cantalupo nel Sannio, Castelpetroso, Macchiagodena, Roccamandolfi, Sant’Angelo in Grotte.
CAPRACOTTA – Capracotta, Castel del Giudice, Pescopennataro, S.
Angelo del Pesco.
CAPRIATI A VOLTURNO – Capriati a Volturno, Ciorlano, Fontegreca, Callo, Letino, Prata Sannita, Pratella.
CAROVILLI – Carovilli, Chiauci, Civitanova del Sannio, Pescolanciano, San Pietro Avellana, Vastogirardi.
CASTEL SAN VINCENZO – Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Montenero Valcocchiara, Pizzone, Rocchetta a Volturno, Colli a Volturno.
FORLÌ DEL SANNIO – Forli del Sannio, Rionero Sannitico, Roccasicura.
FROSOLONE – Bagnoli del Trigno, Duronia, Frosolone, Sanl’Elena Sannita.
ISERNIA – Carpinone, Castelpizzuto, Fornelli, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia, Miranda, Monteroduni, Pesche, Pettoranello, Sant’Agapito, Sessano.
VENAFRO – Conca Casale, Filignano, Montaquila, Pozzilli, Sesto Campano, Venafro.

TRIBUNALE DI LARINO
Pretura di: BONEFRO – Bonefro, Colletorto, Montelongo, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano.
CASACALENDA – Casacalenda, Guardialfiera, Morrone del Sannio, Pietracatella, Provvidenti, Ripabottoni, Sant’Elia a Pianisi.
GUGLIONESI – Guglionesi, Montecilfone, Petacciato.
LARINO – Larino, Montarlo nei Frentani, Rotella, San Martino in Pensilis, Ururi.
PALATA – Acquaviva Collecroce, Mafalda, Montanaro di Bisaccia, Palata, Tavenna.
TERMOLI – Campomarino-Portocannone, Termoli.

TRIBUNALE DI NAPOLI
Pretura di: AFRAGOLA – Afragola, Caivano, Cardito.
BARRA – San Giorgio a Cremano, Estende la sua giurisdizione anche sulle frazioni Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio del comune di Napoli.
CAPRI – Capri.
CASORIA – Arzano, Casoria.
CASTELLAMMARE DI STABIA – Castellammare di Stabia.
FRATTAMAGGIORE – Casandrino, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Sant’Antimo.
GRAGNANO – Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Pimonte, Sant’Antonio Abate.
ISCHIA – Ischia.
MARANO DI NAPOLI – Calvizzano, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca.
MARIGLIANO – Brusciano, Mariglianella, Marigliano, San Vitaliano, Scisciano.
NAPOLI – Napoli. Ad eccezione delle frazioni Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio che dipendono dalla Pretura di Barra.
OTTAVIANO – Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno.
POMIGLIANO D’ARCO – Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Pomigliano d’Arco.
POMPEI – Poggiomarino, Pompei, Striano, e la frazione Flocco.
PORTICI – Portici, Resina.
POZZUOLI – Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli.
PROCIDA – Procida.
SANT’ANASTASIA – Cercola, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana.
SORRENTO – Massalubrense, Sorrento, Vico Equense.
TORRE ANNUNZIATA – Torre Annunziata, ed il territorio degli ex
comuni di Boscoreale e Boscotrecase.
TORRE DEL GRECO – Torre del Greco.

TRIBUNALE DI SALERNO
Pretura di: AMALFI – Amalfi, Conca dei Marini, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Tramonti.
BUCCINO – Buccino, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno.
CAMEROTA – Camerota, San Giovanni a Piro.
CAPACCIO – Capaccio, Giungano, Trentinara.
CASTELLABATE – Castellabate, Montecorice, Perdifumo, Serramazzana.
CAVA DEI TIRRENI – Cava dei Tirreni.
EBOLI – Battipaglia, Campagna, Contursi, Eboli, Oliveto Citra.
GIOI – Gioi, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Orria, Perito, Salento, Stio.
LAURINO – Campora, Laurino, Piaggine, Sacco.
LAVIANO – Castelnuovo di Conza, Colliano, Laviano, Santomenna, Valva.
MONTECORVINO ROVELLA – Acerno, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano.
NOCERA INFERIORE – Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, Scafati.
PISCIOTTA – Ascea, Centola, Pisciotta, San Mauro la Bruca.
POSTIGLIONE – Controne, Petina, Postiglione, Serre, Sicignano degli Alburni.
ROCCA D’ASPIDE – Albanella, Altavilla Salentina, Castel San Lorenzo, Felitto, Rocca d’Aspide.
SALERNO – Baronissi, Cetara, Pellezzano, Salerno, Vietri sul Mare.
SAN CIPRIANO PICENTINO – Giffoni Valle Piana, San Cipriano-Piacentino, San Mango-Piemonte.
SAN SEVERINO ROTA – Bracigliano, Calvanico, Fisciano, San Severino Rota, Siano.
SANT’ANGELO A FASANELLA – Aquara, Bellosguardo, Castelcivita, Corleto Monforte, Ottati, Roscigno, Sant’Angelo a Fasanella.
SAPRI – Capitello, Casalette Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Morigerati, Roccagloriosa, Sapri, Torraca, Torre Orsaria, Tortorella, Vibonati.
SARNO – San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno.
TORCHIARA – Agropoli, Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Omignamo, Rutino, Sessa Cilento, Torchiara.
VALLO DELLA LUCANIA. – Alfano, Casalvelino, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Pollica, Rofrano, San Mauro Cilento, Stella Cilento, Vallo della Lucania.

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Pretura di: ACERRA – Acerra.
ARIENZO SAN FELICE – Arienzo San Felice, San Maria a Vico.
AVERSA – Atella di Napoli, Aversa, Cesa, Fertilia.
CAPUA – Cancello ed Arnone, Capua, Castel di Sasso, Castel Volturno, Formicola, Grazzanise, Liberi, Pontelatone, Santa Maria La Fossa, Villa Volturno.
CARINOLA – Carinola, Francolise, Mondragone.
CASERTA – Caserta, Castelmorrone.
CICCIANO – Camposano, Cicciano, Comiziano, Roccarainola.
MADDALONI – Cervino. Maddaloni, Valle di Maddaloni.
MARCIANISE – Casalba, Marcianise, Recale.
NOLA – Carbonara di Nola, Casamarciano, Cimitile, Liveri, Nola, Palma Campania, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Belsito, Saviano, Visciano.
PIEDIMONTE D’ALIFE – Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Castel Campagnano, Castello d’Alife, Dragoni, Gioia Sannitica, Piana di Caiazzo, Piedimonte d’Alife, Raviscanina, Ruviano, San Gregorio, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife, Valle Agricola.
PIGNATARO MAGGIORE – Calvi Risorta, Camigliano, Pignataro Maggiore, Racchetta e Croce, Sparanise.
SANTA MARIA CAPUA VETERE – Santa Maria Capua Vetere.
SESSA AURUNCA – Sessa Aurunca.
TEANO – Baia e Latina, Cajanello, Pietramelara, Pietravairano, Riardo, Roccaromana, Teano, Vairano Patenora.
TRENTOLA – Albanova, Frignano, Parete, Trentola, Villa Literno.

TRIBUNALE DI SANTANGELO DEI LOMBARDI
Pretura di: CALABRITTO – Calabritto, Caposele, Senerchia, Teora.
CALITRI – Andretta, Cairano, Calitri, Conza della Campania, S. Andrea di Conza.
FRIGENTO – Frigento, Gesualdo, Sturno, Villamaina.
LACEDONIA – Aquilonia, Bisaccia, Lacedonia, Monteverde, Rocchetta Sant’Antonio.
MONTELLA – Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Montella, Nusco.
PATERNOPOLI – Castelfranci, Luogosano, Paternopoli, San Mango sul Calore.
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI – Guardia Lombardi, Lioni, Morra De Sancitis, Rocca San Felice, Sant’Angelo dei Lombardi, Torella dei Lombardi.
SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI POTENZA
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Pretura di: CHIAROMONTE – Carbone, Chiaromonte, Episcopia, Francavilla in Sinni, San Severino Lucano, Senise.
LAGONEGRO – Lagonegro, Latronico, Nemoli, Rivello.
LAURIA – Lauria.
MARATEA – Maratea, Trecchina.
MONTESANO SULLA MARCELLANA – Casalbuono, Montesano sulla Marcellana.
NOEPOLI – Casalnuovo Lucano, Cersosimo, Noepoli, San Costantino Albanese, San Giorgio Lucano, Terranova di Pollino.
POLLA – Auletta, Caggiano, Pertosa, Polla, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio.
ROTONDA – Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Rotonda, Viggianello.
SALA CONSILINA – Atena Lucana, Buonabitacolo, Monte San Giacomo, Padula, Sala Consilina, Sanza, Sassano, Teggiano.
SAN CHIRICO RAPARO – Calvera, Castelsaraceno, San Chirico-Raparo, San Martino d’Agri, Spinoso.
SANT’ARCANGELO – Castronuovo di Sant’Andrea, Gallicchio, Missanello, Roccanova, Sant’Arcangelo.

TRIBUNALE DI MATERA
Pretura di:
FERRANDINA – Ferrandina, Salandra.
GENZANO DI LUCANIA – Banzi, Genzano Lucania.
IRSINA – Irsina.
MATERA – Matera, Miglionico, Montescaglioso, Pomarico.
PISTICCI – Bernalda, Craco, Montalbano Jonico, Pisticci.
ROTONDELLA – Colobraro, Nova Siri, Rotondella, Tursi, Valsinni.
SAN MAURO FORTE – Accettura, Garaguso, Oliveto Lucano, San Mauro Forte.
STIGLIANO – Aliano, Cirigliano, Gorgoglione, Stigliano.
TRICARICO – Calciano, Grassano, Grottole, Tricarico.

TRIBUNALE DI MELFI
Pretura di: MELFI – Barile, Melfi, Rapolla.
PALAZZO SAN GERVASIO – Forenza, Montemilone, Palazzo San Gervasio.
PESCOPAGANO – Pescopagano, Rapone, Ruvo del Monte.
RIONERO IN VULTURE – Atella, Rionero in Vulture, Ripacandida.
VENOSA – Lavello, Maschito, Venosa.

TRIBUNALE DI POTENZA
Pretura di: ACERENZA – Acerenza, Cancellara, Oppido Lucano.
AVIGLIANO – Avigliano, Ruoti.
BELLA – Bella, San Fele.
BRIENZA – Brienza, Sant’Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania.
CALVELLO – Abriola, Calvello.
LAURENZANA – Anzi, Armento, Corleto Perticara, Guardia Perticara, Laurenzana.
MARSICO NUOVO – Marsico Nuovo.
MURO LUCANO – Castelgrande, Muro Lucano.
POTENZA – Albano di Lucania, Baragiano, Brindisi di Montagna, Campomaggiore, Castelmezzano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Tito, Trivigno.
TOLVE – San Chirico Nuovo, Tolve, Vaglio Lucano.
VIETRI DI POTENZA – Balvano, Savoia di Lucania, Vietri di Potenza.
VIGGIANO – Grumento Nuova, Marsico Vetere, Moliterno, Montemurro, Tramutala, Viggiano.

CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Pretura di: AGRIGENTO – Agrigento, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Limosa, Porto Empedocle, Raffadali, Realmonte.
ARAGONA – Aragona, Comitini, San’Angelo Muxaro.
CAMMARATA – Cammarata, San Giovanni Gemini.
CANICATTÌ – Canicattì.
CASTELTERMINI – Casteltermini, San Biagio Platani.
CATTOLICA ERACLEA – Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana.
FAVARA – Favara.
LICATA – Licata.
NARO – Castrofilippo, Naro.
PALMA DI MONTECHIARO – Palma di Montechiaro.
RACALMUTO – Grotte, Racalmuto.
RAVANUSA – Campobello di Licata, Ravanusa.

TRIBUNALE DI PALERMO
Pretura di: BAGHERIA – Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi, Santa Flavia.
BISACQUINO – Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana.
CARINI – Capaci, Carini, Cinisi, Isola delle Femmine, Terrasini Favarotta, Torretta.
CIMINNA – Baucina, Ciminna, Ventimiglia di Sicilia.
CORLEONE – Corleone, Roccamena.
MEZZOIUSO – Cefalà Diana, Godrano, Mezzoiuso, Villafrati.
MISILMERI – Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Marineo, Misilmeri.
MONREALE – Altofonte, Monreale.
PALERMO – Palermo, Ustica, Villabate.
PARTINICO – Balestrate, Borgetto, Giardinello, Montelepre, Partinico.
PIANA DEI GRECI – Piana dei Greci, San Cipirello, San Giuseppe Jato, S. Cristina Gela.
PRIZZI – Palazzo Adriano, Prizzi.

TRIBUNALE DI SCIACCA
Pretura di: BIVONA – Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, Santo Stefano Quisquina.
MENFI – Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice.
RIBERA – Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula, Ribera, Villafranca Sicula.
SCIACCA – Caltabellotta, Sciacca.

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Pretura di: ALIA – Alia, Roccapalumba, Valledolmo.
CACCAMO – Caccamo, Sciarà.
CASTELBUONO – Castelbuono, Pollina, San Mauro Castelverde.
CEFALU’ – Campofelice di Roccella, Cefalù, Lascari.
COLLESANO – Collesano, Gratteri, Isnello.
GANGI – Gangi, Geraci Siculo, Petralla Soprana.
LERCARA FRIDDI – Castronuovo di Sicilia, Lercara Friddi, Vicari.
MONTEMAGGIORE BELSITO – Aliminusa, Caltavuturo, Montemaggiore Belsito, Sclafani.
POLIZZI GENEROSA – Alimena, Bompietro, Petralia Sottana, Polizzi Generosa.
TERMINI IMERESE – Altavilla Milicia, Cerda, Termini Imerese, Trabia.

TRIBUNALE DI TRAPANI
Pretura di: ALCAMO – Alcamo, Camporeale.
CALATAFIMI – Calatafimi, Vita.
CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Castellammare del Golfo.
CASTELVETRANO – Campobello di Mazzara, Castelvetrano.
ERICE – Erice.
MARSALA – Marsala.
MAZARA DEL VALLO – Mazara del Vallo.
PANTELLERIA – Pantelleria.
PARTANNA – Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa.
SALEMI – Salemi.
TRAPANI – Favignana, Trapani.
SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Pretura di: BUTERA – Butera.
CALTANISSETTA – Bonpensiere, Caltanissetta, Milena, Montedoro, S.
Cataldo, Serradifalco.
GELA – Gela.
MAZZARINO – Mazzarino.
MUSSOMELI – Acquaviva Platani, Campofranco, Mussomeli, Sutera.
RIESI – Riesi.
SANTA CATERINA VILLARMOSA – Resuttano, Santa Caterina Villarmosa.
SOMMATINO – Delia, Sommatino.
VILLALBA – Marianopoli, Vallelunga, Pratameno, Villalba.

TRIBUNALE DI ENNA
Pretura di: AIDONE – Aidone.
BARRAFRANCA – Barrafranca, Pietraperzia.
CENTURIPE – Catenanuova, Centuripe.
ENNA – Calascibetta, Enna.
PIAZZA ARMERINA – Piazza Armerina.
VALGUARNERA CAROPEPE – Valguarnera Caropepe.
VILLAROSA – Villarosa.

TRIBUNALE DI NICOSIA
Pretura di: AGIRA – Agira, Cagliano Castelferrato.
LEONFORTE – Assoro, Leonforte, Nissoria.
NICOSIA – Nicosia, Sperlinga.
REGALBUTO – Regalbuto.
TROINA – Cerami, Troina.

CORTE DI APPELLO DI ROMA
TRIBUNALE DI CASSINO
Pretura di: ALVITO – Alvito, Casalvieri, San Donato val di Comino, Settefrati, Vicalvi.
ARCE – Arce, Colfelice, Colle San Magno, Fontana Liri, Rocca d’Arce, Roccasecca, San Giovanni Incarico, Santo Padre.
ATINA – Atina, Belmonte Castello, Casalattico, Picinisco, S. Biagio Saracinisco, Villa Latina.
CASSINO – Acquafondata, Ausonia, Cassino, Castelnuovo, Parano, Cervaro, Coreno Ausonio, Piedimonte di San Germano, Pignataro Interamna, San Giorgio a Liri, Sant’Ambrogio sul Garigliano, Sant’Andrea, Sant’Apollinare, Sant’Elia Fiumerapido, San Vittore del Lazio, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Villa Santa Lucia, Viticuso.
MIGNANO – Galluccio, Mignano, Presenzano, Rocca d’Evandro, San Pietro Infine.
PONTECORVO – Aquino, Castrocielo, Esperia, Pastenà, Pico, Pontecorvo.
ROCCAMONFINA – Conca della Campania, Marzano Appio, Roccamonfina, Tora e Piccilli.
SORA – Arpino, Brocco, Campoli Appennino, Castelliri, Fontechiari, Isola del Liri, Pescosolido, Sora.

TRIBUNALE DI FROSINONE
Pretura di:
ALATRI – Alatri, Collepardo, Fiuggi, Fumone, Guarcino, Torre Cajetani, Trivigliano, Vico nel Lazio.
ANAGNI – Acuto, Anagni, Sgurgola.
CECCANO – Amaseno, Arnara, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Falvaterra, Giuliano di Roma, Patrica, Vallecorsa, Villa Santo Stefano.
FERENTINO – Ferentino, Morolo, Supino.
FROSINONE – Frosinone, Pofi, Ripi, Strangolagalli, Torrice.
PALIANO – Filettino Graziani, Paliano, Piglio, Serrone, Trevi nel Lazio.
VEROLI – Boville Enrica, Monte San Giovanni Campano, Veroli.

TRIBUNALE DI LITTORIA
Pretura di: FONDI – Campodimele, Fondi, Itri, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga.
GAETA – Formia, Gaeta.
MINTURNO – Castelforte, Minturno, Spigno Saturnia.
LITTORIA – Aprilia, Cisterna di Littoria, Cori, Littoria, Norma, Pontinia, Roccamassima, Sabaudia, Sermoneta.
PRIVERNO – Priverno, Prossedi, Roccagorga, Sonnino.
SEZZE – Bassiano, Sezze.
TERRACINA – San Felice Circeo, Terracina.
PONZA – Ponza, Ventotene.

TRIBUNALE DI RIETI
Pretura di: AMATRICE – Accumuli, Amatrice.
BORBONA – Borbona, Cittareale, Posta.
BORGOCOLLEFEGATO – Borgocollefegato, Fiamignano, Pescorocchiano.
CITTADUCALE – Antrodoco, Castel Sant’Angelo, Cittaducale, Petrella Salto.
FARA IN SABINA – Castelnuovo di Farfa, Fara in Sabina, Frasso Sabino, Poggio Nativo, Scandriglia, Toffia.
LEONESSA – Leonessa.
ORVINIO – Collalto Sabino, Collegiove, Marcetelli, Monteleone Sabino, Nespolo, Orvinio, Paganico, Petescia, Poggio Moiano, Pozzaglia Sabina.
POGGIO MIRTETO – Aspra, Cantalupo in Sabina, Collevecchio, Configni, Cottanello, Forano, Magliano Sabino, Mompeo, Montebuono, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Selci, Stimigliano, Tarano, Torri in Sabina.
RIETI – Casaprota, Greccio, Labro, Montenero in Sabina, Monte San Giovanni in Sabina, Morro-Reatino, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri.
BOCCA SINIBALDA – Ascrea, Belmonte in Sabina, Castel di Tora, Concerviano, Longone Sabino, Poggio San Lorenzo, Rocca Sinibalda, Torricella in Sabina, Varco Sabino.

TRIBUNALE DI ROMA
Pretura di:
ARSOLI – Anticoli Corrado, Arsoli, Camerata Nuova, Cervara di Roma, Cineto Romano, Mandela, Riofreddo, Roccagiovine, Roviano, Vallinfreda, Vivaro Romano.
BRACCIANO – Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Oriolo Romano, Trevignano Romano.
CASTELNUOVO DI PORTO – Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Torrita Tiberina.
CIVITAVECCHIA – Allumiere, Cerveteri, Civitavecchia, Montalto di Castro, Tarquinia, Tolfa.
FRASCATI – Colonna, Frascati, Grottaferrata, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora.
PALESTRINA – Bellegra, Capranica Prenestina, Castel San Pietro Romano, Cave, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Olevano Romano, Palestrina, Pisoniano, Poli, Rocca di Cave, San Vito Romano, Zagarolo.
PALOMBARA SABINA – Marcellina, Monte Flavio, Monte Libretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina.
ROMA – Campagnano di Roma, Formello, Mazzano Romano, Mentana, Monterotondo, Pomezia, Roma.
SUBIACO – Affile, Agosta, Arcinazzo Romano, Canterano, Cerreto Laziale, Gerano, Jenne, Marano Equo, Rocca Canterano, Roiate, Subiaco, Vallepietra.
TIVOLI – Casape, Castel Madama, Ciciliano, Guidonia-Moncelio, Licenza, Percile, Sambuci, San Gregorio di Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant’Angelo Romano, Saracinesco, Tivoli, Vicovaro.

TRIBUNALE DI VELLETRI
Pretura di:
ALBANO LAZIALE – Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Marino.
GENZANO DI ROMA – Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi.
NETTUNIA – Nettunia.
SEGNI – Carpineto Romano, Gavignano, Gorga, Montelanico, Segni.
VELLETRI – Artena, Colleferro, Labico, Valmontone, Velletri.

TRIBUNALE DI VITERBO
Pretura di: ACQUAPENDENTE – Acquapendente, Grotte di Castro, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo.
CIVITA CASTELLANA – Calcata, Castel Sant’Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Nepi, Sant’Oreste.
MONTEFIASCONE – Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d’Agliano, Graffignano, Lubriano, Murta, Montefiascone.
ORTE – Bassanello, Bomarzo, Gallese, Orte.
RONCIGLIONE – Barbarano Romano, Bassano di Sutri, Capranica, Caprarola, Carbognano, Monterosi, Ronciglione, Sutri, Veiano.
VALENTANO – Arlena di Castro, Canino, Cellere, Farnese, Gradoli, Ischia di Castro, Latera, Piansano, Tessennano, Valentano.
VITERBO – Bieda, Canepina, Monte Romano, Soriano nel Cimino, Tuscania, Vallerano, Vetralla, Vignanello, Viterbo, Vitorchiano.
SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
TRIBUNALE DI PERUGIA
Pretura di: ASSISI – Assisi, Bastia.
CASTIGLIONE DEL LAGO – Castiglione del Lago, Lisciano Niccone, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno.
CITTÀ DELLA PIEVE – Città della Pieve, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Paciano, Piegaro.
CITTÀ DI CASTELLO – Citerna, Città di Castello, Monterchi, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, San Giustino, Umbertide.
FOLIGNO – Bevagna, Cannara, Foligno, Spello.
GUALDO TADINO – Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Sigillo.
GUBBIO – Costacciaro, Gubbio, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo.
PERUGIA – Bettona, Corciano, Deruta, Magione, Marsciano, Perugia, Torgiano, Valfabbrica.
TODI – Collazzone, Fratta Todina, Massa Martana, Montecastello di Vibio, Todi.

TRIBUNALE DI SPOLETO
Pretura di: MONTEFALCO – Giano nell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco.
NORCIA – Cascia, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci.
SPOLETO – Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera.

TRIBUNALE DI TERNI
Pretura di: AMELIA – Alviano, Amelia, Attigliano, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Penna in Teverina.
NARNI – Calvi dell’Umbria, Narni, Otricoli.
ORVIETO – Alierona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Orvieto, Parrano, Porano, San Venanzo.
TERNI – Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montecastrilli, Montefranco, Polino, San Gemini, Terni.

CORTE DI APPELLO DI TORINO
TRIBUNALE DI ALBA
Pretura di: ALBA – Alba, Barbaresco, Barolo, Benevello, Borgomale, Bossolasco, Castelletto Uzzone, Castiglione Falletto, Corneliano d’Alba, Cortemilia, Cravanzana, Diano d’Alba.
Feisoglio, Gorzegno, Govone, Guarene, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Monforte d’Alba, Montelupo Albese, Monticello d’Alba, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Priocca, Roddi, Roddino, Rodello, Serralunga d’Alba, Serravalle delle Langhe, Sinio, Somano, Trezzo Tinella.
BRA – Bra, Ceresole d’Alba, Cervere, Cherasco, La Morra, Narzole, Novello Monchiero, Sanfre’, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Verduno.
CANALE – Baldissero d’Alba, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Montà, Montaldo Roero, Montati Roero, Santo Stefano Roero, Vezza d’Alba.
SANTO STEFANO BELBO – Castiglione Tinella, Castino, Cossano Belbo, Mango, Santo Stefano Belbo.

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Pretura di: ACQUI – Acqui, Alice Bel Colle, Bistagno, Bubbio, Cartosio, Castelletto d’Erro, Castelnuovo Bormida, Castel Rocchero, Cavatore, Cessole, Grognardo, Malvicino, Melazzo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Montechiaro Denice, Morbello, Morsasco, Olmo Gentile, Orsara Bormida, Pareto, Ponti, Ponzone, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Spigno Monferrato Strevi, Vesime.
ALESSANDRIA – Alessandria, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Casal Cermelli, Cassine, Castellazzo Bormida, Castelletto Monferrato, Felizzano, Frascaro, Fresonara, Frugarolo, Gamalero, Lu, Masio, Oviglio, Predosa, Quargnento, Quattordio, San Salvatore Monferrato, Sezzadio, Solero.
NIZZA MONFERRATO – Bergamasco, Bruno, Calamandrana, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Cortiglione, Fontanile, Incisa Scapaccino, Maranzana, Mombaruzzo, Nizza Monferrato, Quaranti, Vaglio Serra.
NOVI LIGURE – Basaluzzo, Capriata d’Orba, Francavilla Bisio, Novi Ligure, Pasturana, Pozzolo Formicaro, Tassarolo.
OVADA – Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d’Orba, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Ovada, Prasco, Roccagrimalda, Silvano d’Orba, Tagliolo Belforte, Trisobbio.
SERRAVALLE LIBARNA – Arquata Scrivia, Borghetto di Borbera, Cabella Ligure, Carrega, Carrosio, Fraconalto, Gavi, Grondona, Mongiardino Ligure, Parodi Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, Serravalle Libarna, Stazzano, Vignole Barbera, Voltaggio.
TORTONA – Avolasca, Brignano Frascata, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casalnocetto, Casasco, Cassano Spinola, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Molino Alzano, Montegioco, Montemarzino, Piovera, Pontecurone, Pozzol Groppo, Sale, San Sebastiano Curone, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spineto Scrivia, Tortona, Viguzzolo, Villavernia, Villaromagnano, Volpedo.
VALENZA – Alluvioni Cambiò, Bassignana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Valenza.

TRIBUNALE DI AOSTA
Pretura di: AOSTA – Almavilla, Alleno, Antei Sant’Andrea, Aosta, Arvie’, Biona, Camosio, Ciambave, Castiglion Dora, Cogne, Cormaiore, Dovia d’Aosta, Etroble, La Maddalena d’Aosta, Nus, Oiasse, Ollomonte, Porta Littoria, Quarto Praetoria, San Desiderio Terme, Sant’Eugendo, San Remigio, San Vincenzo della Fonte, Sala Dora, Torgnone, Valbigna d’Aosta, Val di Rema, Valgrisenza, Valpellina, Valsavara, Valtornenza, Villanuova Baltea.
DONAS – Aias, Bard, Brussone, Campo Laris, Castel Verres, Donas, Gressonei, Issime, Issogne, Lilliana, Mongiove, Piamboseto, Ponte San Martino, Villa Sant’Anselmo.

TRIBUNALE DI ASTI
Pretura di: ASTI – Aramengo, Asti, Baldichieri d’Asti, Camerano Casasco, Castell’Alfero, Castello di Annone, Cellarengo, Cerro Tanaro, Chiusano d’Asti, Cinaglio, Cocconato, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Dusino San Michele, Frinco, Isola d’Asti, Monale, Mongardino, Montafia, Montechiaro d’Asti, Passerano Marmorito, Piea, Piovà Massaia, Portacomaro, Refrancore, Revigliasco d’Asti, Robella, Rocca d’Arazzo, Rocchetta-Tanaro, S. Paolo Solbrito, Scurzolengo, Settime, Soglio, Valfenera, Viale, Vigliano d’Asti, Villa Corsione, Villafranca d’Asti, Villanuova d’Asti.
CANELLI – Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Costigliole d’Asti, Loazzolo, San Marzano Moasca.
MOMBERCELLI – Agliano, Belveglio, Castelnuovo Calcea, Mombercelli, Montaldo Scarampi, Montegrosso d’Asti, Vinchio.
SAN DAMIANO D’ASTI – Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d’Asti, Ferrere, San Damiano d’Asti, San Martino Alfieri, Tigliole d’Asti.

TRIBUNALE DI BIELLA
Pretura di: BIELLA – Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Lessona, Magnano, Masazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Mongrando, Mosso Santa Maria, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pistolesa, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco-Biellese Roppolo, Rosazza, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, San Paolo Cervo, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Strona, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

TRIBUNALE DI CASALE MONFERRATO
Pretura di: CASALE MONFERRATO – Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Camino, Casale Monferrato, Cella Monte, Frassineto Po, Gabiano, Giarole, Mirabello Monferrato, Moncestino, Morano sul Po, Occimiano, Ozzano Monferrato, Pomaro Monferrato, Pontestura, Rosignano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Terrugia, Ticineto, Treville, Valmacca, Villamiroglio, Villanova Monferrato.
MONCALVO – Alfiano Natta, Calliano, Castelletto Merli, Cereseto, Cerrina, Cunico, Grazzano Badoglio, Monbello Monferrato, Moncalvo, Montiglio, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Ottiglio, Penango, Ponzano Monferrato, Sala Monferrato, Scandeluzza, Serralunga di Crea, Tonco, Villadeati.
VIGNALE – Altavilla Monferrato, Camagna, Casorzo, Castagnole Monferrato, Conzano, Cuccaro Monferrato, Frassinello Olivola, Fubine, Grana, Montemagno, Viarigi, Vignale.

TRIBUNALE DI CUNEO
Pretura di: BORGO SAN DALMAZZO – Borgo San Dalmazzo, Briga Marittima, Entracque, Limone Piemonte, Rittana, Robilante, Roccasparvera, Roccavione, Tenda, Valdieri, Vernante.
CARRU’ – Belvedere Langhe, Bonvicino, Carrù, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Magliano Alpi, Piozzo.
CEVA-Alto – Bagnasco, Camerana, Caprauna, Castellino Tanaro, Ceva, Garessio, Igliano, Lesegno, Marsaglia, Mombasiglio, Monesiglio, Murazzano, Nucetto, Ormea, Priero Montezemolo, Priola, Rocca Ciglie’, Sale delle Langhe, Salicetto, Viola.
CUNEO – Beinette, Boves, Castelletto Stura, Cervasca, Chiusa di Pesio, Cuneo, Peveragno, Vignolo, Villafalletto.
DEMONTE – Aisone, Argentera, Demonte, Gajola Moiola, Sambuco Pietraporzio, Valloriate, Vinadio.
DRONERO – Acceglio, Bernezzo, Busca, Caraglio, Cartignano, Castelmagno, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleve, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Tarantasca, Valgrana, Villar San Costanzo.
FOSSANO – Bene Vagienna, Centallo, Fossano, Salmore, Sant’Albano Stura, Trinità, Vottignasco.
MONDOVÌ – Bastia Mondovì, Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Margarita, Monastero di Vasco, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Montanera, Morozzo, Niella Tanaro, Pamparato, Pianfei, Roburento, Rocca de’ Baldi, Roccaforte di Mondovi, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì.
RACCONIGI – Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Murello, Racconigi.
SALUZZO – Carde’, Crissolo, Envie, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Morella, Oncino, Paesana, Pagno, Polonghera, Revello, Rifreddo, Saluzzo, Sanfronte, Scarnafigi Ruffia, Verzuolo, Villanova Solaro.
SAVIGLIANO – Genola, Marene, Monasterolo di Savigliano, Savigliano.
VENASCA – Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Malle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeire, Venasca.

TRIBUNALE DI IVREA
Pretura di: CUORGNÈ – Alpette, Bairo Torre, Castellamonte, Casteinuovo Nigra, Ceresole Reale, Cuorgné, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont
Canavese, Pratiglione, Ribordone, Ronco Canavese, Salassa, Sparone, Valperga, Valprato Soana, Vidracco.
IVREA – Albiano d’Ivrea, Alice Superiore, Andrate, Azeglio, Banchette, Bollengo, Borgofranco d’Ivrea, Carema, Cascinette d’Ivrea, Chiaverano, Fiorano Canavese, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Lugnacco, Montalto Dora, Palazzo Piverone, Pavone Canavese, Pedanea, Rueglio, Salerano Canavese, Samone, Settimo Tavagnasco, Traversella, Vico Canavese, Vistrorio.
STRAMBINO ROMANO – Aglie’, Barone, Borgomasino, Caluso, Candia Canavese, Cucegiio, Lusiglie’, Masino, Mazze’, Montalenghe, Orio Canavese, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, Strambino Romano, Vestigné, Vische.

TRIBUNALE DI NOVARA
Pretura di: BORGOMANERO – Agrate Conturbia, Boca, Bogogno, Borgomanero, Borgo Ticino, Briga, Castelletto Sopra Ticino, Cavaglio d’Agogna, Cavallirio, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Fontaneto d’Agogna, Gargallo, Gattico, Gozzano, Grignasco, Maggiora, Pombia, Prato Sosia, Romagnano Sesia, Soriso, Varallo Pombia, Veruno.
NOVARA – Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Borgo Lavezzaro, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio-Castellazzo, Casalino, Casalvolone, Cerano, Fara Novarese, Galliate, Garbagna Novarese, Ghemme, Granozzo Con Monticello, Landiona, Marano-Ticino, Mezzamerico, Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Recetto, Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sizzano, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d’Agogna, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio.

TRIBUNALE DI TORINO Pretura di:
AVIGLIANA – Almese, Avigliana, Buttigliera Alta, Chiusa di San Michele, Coazze, Giaveno, Reano, Rubiano, Sant’Ambrogio di Torino, Trana.
CAVOUR – Bagnolo Piemonte, Barge, Bibiana, Campiglione Fenile, Cavour, Villafranca Sabauda.
CHIERI – Albugnano, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Buttigliera d’Asti, Cambiano, Castelnuovo Don Bosco, Chieri, Marentino, Moncucco-Torinese, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto, Pino Torinese, Riva presso Chieri, Santena.
CHIVASSO – Berzano San Pietro, Brandizzo, Brusasco Cavagnolo, Casalborgone, Castagneto Po, Chivasso, Cinzano, Foglizzo, Gassino Torinese, Lauriano, Montanaro, Rivalba, Rondissone, San Mauro Torinese, San Sebastiano da Po, Sciolze, Settimo Torinese, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia.
CIRIÈ – Barbania, Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Cirie’, Corio, Fiano, Leini, Nole, Robassomero, Rocca Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese.
LANZO TORINESE – Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Cere, Chialamberto, Coassolo Torinese, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mati, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Trave, Usseglio, Viù.
MONCALIERI – Carignano, Carmagnola, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Piobesi Torinese, Poirino, Pralormo, Trofarello, Villastellone, Vinovo.
PEROSA ARGENTINA – Fenestrelle, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pragelato, Prali, Roreto Chisone, Sestriere, Villar Porosa.
PINEROLO – Airasca, Angrogna, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Castagnole Piemonte, Cercenasco, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Luserna San Giovanni, Macello, None, Pancalieri, Pinerolo, Piscina, Porte, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice, Vigone, Villar Pellice, Volvera.
RIVAROLO CANAVESE – Bosconero, Favria Oglianico, Feletto, Forno Canavese, Levone, Lombardore, Rivara, Rivarolo Canavese, San Benigno Canavese, Volpiano.
SUSA – Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Claviere, Condove, Esille, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Moncenisio, Mompantero, Novalesa, Salabertano, San Didero, San Giorio, Sant’Antonino di Susa, Susa, Ulzio, Vaie, Venalzio, Villar Focchiardo.
TORINO – Alpignano, Beinasco, Bruino, Candiolo, Caselette, Collegno, Druento, Grugliasco, Orbassano, Pianezza, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, Rosta, San Gillio Torinese, Torino, Val della Torre, Venaria Reale, Villarbasse.

TRIBUNALE DI VERBANIA
Pretura di: ARONA – Arona, Brovello Carpugnino, Dormelletto, Gignese, Invorio, Lesa Belgirate, Massino, Meina, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano, Stresa Borromeo.
DOMODOSSOLA – Antrona Schieranco, Baceno, Bannio Azino, Beura Cardezza, Bognanco, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevola d’Ossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Macugnaga, Malesco, Masera, Montecrestese, Montescheno, Piedimulera, Premia, Re, Santa Maria Maggiore, Trasquera, Trontano, Vanzone con San Carlo, Varzo, Villadossola.
OMEGNA – Ameno, Armeno, Casale Corte Cerro, Castelli Cusiani, Cesara, Gravellona Toce, Madonna del Sasso, Miasino, Omegna, Orta San Giulio, Pettenasco, Quarna, Valstrona.
VERBANIA INTRA – Arizzano, Aurano, Cambiasca, Cannero, Cannobbio, Caprezzo, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gurro, Intragna, Oggebbio, Premeno, Trarego, Viggiona, e territorio del soppresso comune di Intra.
VERBANIA-PALLANZA – Baveno, Cossogno, Mergozzo, Miazzina, Ornavasso, Pieve Vergonte, Premosello, San Bernardino Verbano, Verbania, (limitatamente al territorio del soppresso comune di Pallanza), Vogogna.

TRIBUNALE DI VERCELLI
Pretura di: SANTHIÀ – Alice Castello, Bianze’, Borgo d’Ale, Carisio, Cigliano, Crova, Livorno Ferraris, Moncrivello, Salasco, Saluggia, San Germano Vercellese, Santhià, Tronzano Vercellese.
TRINO – Costanzana, Crescentino, Fontanetto da Po, Lamporo, Palazzolo Vercellese, Ronsecco, Tricerro, Trino.
VARALLO – Ailoche, Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Cravagliana, Crevacuore, Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Sostegno, Valduggia, Varallo.
VERCELLI – Albano Vercellese, Arborio, Asigliano Vercellese, Balocco, Borgo Vercelli, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Casanova Elvo, Cascine San Giacomo, Collobiano, Desana, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Giffienga, Greggio, Lenta, Lignana, Lozzolo, Motta de’ Conti, Olcenengo, Oldenico, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto Vercellese, Rive, Roasio, Rovasenda, Sali Vercellese, Stroppiana, Vercelli, Villarboit, Villata.

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
TRIBUNALE DI CAPODISTRIA
Pretura di: BUIE D’ISTRIA – Buie d’Istria, Cittanova d’Istria, Grisignana, Umago, Verteneglio.
CAPODISTRIA – Capodistria, Erpelle Cosina, Maresego, Monte di Capo d’Istria, Villa Decani.
MONTONA – Montona, Portole, Visignano d’Istria, Visinada.
PINGUENTE – Lanischie, Pinguente, Rozzo.
PIRANO – Isola d’Istria, Pirano.

TRIBUNALE DI GORIZIA
Pretura di: AIDUSSINA – Aidussina, Cernizza Goriziana, Rifembergo, Santa Croce di Aidussina, San Vito di Vipacco, Vipacco, Zolla.
CANALE D’ISONZO – Cal di Canale, Canale d’Isonzo, Salona d’Isonzo.
COMENO – Comeno, San Daniele del Carso, Temenizza.
CORMONS – Capriva di Cormons, Castel Dobra, Cormons, Dolegna del Collio.
GORIZIA – Chiapovano, Gargaro, Gorizia, Merna, Montespino, Opacchiasella, Ranziano, Sambasso, San Martino Quisca, Tarnova della Selva.
GRADISCA D’ISONZO – Farra d’Isonzo, Gradisca d’Isonzo, Mariano del Friuli, Romans d’Isonzo, Sagrado.
IDRIA – Chirchina, Idria, Montenero d’Idria.
PLEZZO – Plezzo, Sonzia.
TOLMINO – Bergogna, Caporetto, Gracova Serravalle, Santa Lucia d’Isonzo, Tolmino.

TRIBUNALE DI PORDENONE
Pretura di: MANIAGO – Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Claut, Fanna, Frisanco, Maniago, Montereale Cellina, Vivaro.
PORDENONE – Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, San Quirino, Zoppola.
S. VITO AL TAGLIAMENTO – Casarza della Delizia, Chions Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravisdomini, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone.
SPILIMBERGO – Castelnuovo del Friuli, Clauzetto, Forgaria nel Friuli, Meduno, Pinzano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, Seguals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d’Asio.

TRIBUNALE DI TOLMEZZO
Pretura di: AMPEZZO – Ampezzo, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Raveo, Sauris, Socchieve.
GEMONA DEL FRIULI – Artegna, Bordano, Buia, Gemona del Friuli, Osoppo, Trasaghis, Venzone.
PONTEBBA – Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio.
TOLMEZZO – Amaro, Arta, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Ravascletto, Rigolato, Sutrio, Tolmezzo, Treppo-Carnico, Verzegnis, Villa Santina.

TRIBUNALE DI TRIESTE
Pretura di: MONFALCONE – Doberdò del Lago, Duino Arurisina, Fogliano-Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, San Canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo, Staranzano, Turriaco.
POSTUMIA GROTTE – Bucuie, Cossana, Postumia Grotte, San Michele di Postumia, San Pietro del Carso, Villa Slavina.
SENOSECCHIA – Cave Auremiane, Crenovizza, Senosecchia.
SESANA – Corgnale, Divaccia Grotte del Timavo, Duttogliano, Monrupino, San Giacomo in Colle, Sesana, Sgonico, Tomadio.
TRIESTE – Grado, Muggia, San Dorligo della Valle, Trieste.

TRIBUNALE DI UDINE
Pretura di: CERVIGNANO DEL FRIULI – Aiello, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Ruda, San Vito al Torre, Torviscosa, Visco.
CIVIDALE DEL FRIULI – Attimis, Buttrio, Cividale del Friuli, Drenchia, Faedis, Grimacco, Manzano, Moimacco, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remenzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano.
CODROIPO – Bertiolo, Codroipo, Sedegliano, Talmasson, Varmo.
LATISANA – Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo della Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano, Ronchis, Teor.
PALMANOVA – Bagnaria Arsa, Bicinicco, Castions di Strada, Chiopris
Viscone, Gonars, Marano Lagunare, Palmanova, Porpetto, San Giorgio di Nogara, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese.
SAN DANIELE DEL FRIULI – Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Maiano, Moruzzo, Ragogna, Rive d’Arcano, San Daniele del Friuli.
TARCENTO – Casacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tarcento, Treppo Grande, Tricesimo.
UDINE – Basiliano, Campoformido, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Roiale, Tavagnacco, Udine.
SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI FIUME
TRIBUNALE DI FIUME
Pretura di: ABBAZIA – Abbazia, Clana, Laurana, Mattuglie, Moschiena.
FIUME – Fiume.
VILLA DEL NEVOSO – Castel Iablanizza, Castelnuovo d’Istria, Elsane, Fontana del Conte, Matteria, Primano, Villa del Nevoso.

TRIBUNALE DI POLA
Pretura di: ALBONA – Albona, Arsia, Fianona.
CHERSO – Cherso.
DIGNANO D’ISTRIA – Barbana d’Istria, Dignano d’Istria, Sanvincenti.
LUSSINO – Lussimpiccolo, Lussingrande, Neresine, Ossero.
PARENZO – Orsera, Parenzo.
PISINO – Antignana, Bogliuno, Gimino, Pisino, Valdarsa.
POLA – Brioni Maggiore, Pola.
ROVIGNO D’ISTRIA – Canfanaro, Rovigno d’Istria, Valle d’Istria.

TRIBUNALE DI ZARA
Pretura di: LAGOSTA – Lagosta.
ZARA – Zara.

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
TRIBUNALE DI BELLUNO
Pretura di: AGORDO – Agordo, Alleghe, Cencenighe, Colle Santa Lucia, Falcade, Forno di Canale, Gosaldo, La Valle, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte, Rocca Pietore, San Tomaso, Selva di Cadore, Taibon, Vallada, Voltago.
BELLUNO – Belluno, Castel Lavazzo, Chies d’Alpago, Cimolais, Erto e Casso, Farra d’Alpago, Forno di Zoldo, Limana, Longarone, Mel, Pieve d’Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos d’Alpago, Sedico, Sospirolo, Soverzene, Tambre d’Alpago, Trichiana, Zoldo Alto.
CORTINA D’AMPEZZO – Cortina d’Ampezzo.
FELTRE – Alano di Piave, Arsie’, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Lentiai, Pedavena, Quero, San Gregorio nelle Alpi, S.
Giustina, Seren del Grappa, Sovramonte, Vas.
PIEVE DI CADORE – Auronzo, Borca, Calalzo, Cibiana, Comelico Superiore, Danta, Domegge, Lorenzago di Cadore, Lozzo-Cadore, Ospitale, Perarolo, Pieve di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Vito di Cadore, Sappada, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo, Zoppe’.

TRIBUNALE DI PADOVA
Pretura di: CAMPOSAMPIERO – Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Campo San Martino, Curtarolo, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.
CITTADELLA – Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Tombolo.
ESTE – Baone Barbona, Carceri, Cinto Euganeo, Este, Granze, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Piacenza d’Adige, Ponso, Sant’Elena, Sant’Urbano, Vescovana, Vighizzolo d’Este, Villa Estense, Vò.
MONSELICE – Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Boara Pisani, Galzignano, Monselice, Montegrotto Terme, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Solesino, Stanghella.
MONTAGNANA – Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Saletto, Santa Margherita d’Adige, Urbana.
PADOVA – Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli di Sopra, Cadoneghe, Campodoro, Candiana, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Casal Ser Ugo, Cervarese Santa Croce, Conselve, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Piazzola sul Brenta, Ponte San Nicolò, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Terrassa Padovana, Torreglia, Tribano, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana.
PIOVE DI SACCO – Arzer Grande, Bovolenta, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo, Sant’Angelo di Piove di Sacco.

TRIBUNALE DI ROVIGO
Pretura di: ADRIA – Adria, Ariano nel Polesine, Contarina, Corbola, Donada, Loreo, Papozze, Pettorazza Grimani, Porto Tolle, Taglio di Po.
FICAROLO – Bergantino, Calto, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Melara, Occhiobello, Salara, Stienta.
LENDINARA – Badia Polesine, Bagnolo di Po, Canda, Castelguglielmo, Fratta Polesine, Giacciano con Barucchella, Lendinara, Lusia, Pincara, San Bellino, Trecenta, Villanova del Ghebbo.
ROVIGO – Arquà Polesine, Bosaro, Canaro, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Gavello, Guarda Veneta, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, Villanova Marchesana.

TRIBUNALE DI TREVISO
Pretura di: ASOLO – Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Maser, Paderno del Grappa, Possagno, San Zenone degli Ezzelini.
CASTELFRANCO VENETO – Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese, Vedelago.
CONEGLIANO – Codogné, Conegliano, Gaiarine, Godega di Sant’Urbano, Mareno di Piave, Orsago, Pieve di Soligo, San Fior, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Vazzola.
MONTEBELLUNA – Arcade, Cornuda, Crocetta del Mantello, Farra di Soligo, Montebelluna, Moriago, Nervesa della Battaglia, Pederobba, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vidor, Volpago del Montello.
ODERZO – Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansue’, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffole’, Salgareda, San Polo di Piave.
TREVISO – Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Istriana, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Treviso, Villorba, Zenson di Piave, Zero Branco.
VITTORIO VENETO – Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Cordignano, Follina, Fregona, Miane, Revine Lago, Sarmede, Tarzo, Vittorio Veneto.

TRIBUNALE DI VENEZIA
Pretura di: CAVARZERE – Cavarzere, Cona.
CHIOGGIA – Chioggia.
DOLO – Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Mira, Pianiga, Santa Maria di Sala, Stra, Vigonovo.
PORTOGRUARO – Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagitaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto.
SAN DONÀ DI PIAVE – Ceggia, Fossalta di Piave, Grisolera, Iesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, S. Dona di Piave, S.
Michele del Quarto, Torre di Mosto.
VENEZIA – Venezia (escluse le frazioni di Chirignago, Favaro Veneto, Marghera, Marcontenta con lo scalo di Fusina, Mestre, Zelarino).
VENEZIA-MESTRE – Marcon, Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Scorze’, Spinea, ed il territorio delle frazioni del comune di Venezia denominate Chirignago, Favaro Veneto, Marghera, Marcontenta con lo scalo di Fusina, Mestro, Zelarino.

TRIBUNALE DI VERONA
Pretura di: CAPRINO VERONESE – Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Costermano, Dolce’, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco.
ISOLA DELLA SCALA – Bovolone, Erbe’, Isola della Scala, Isola Rizza, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sorgà, Trevenzuolo, Vigasio.
LEGNAGO – Angiari, Bevilacqua Boschi, Bonavigo, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Gazzo Veronese, Legnago, Minerbe, Roverchiara, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Terrazzo, Villa Bartolommea.
SOAVE – Albaredo d’Adige, Arcole, Belfiore, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Cologna Veneta, Montecchia di Crosara, Monteforte d’Alpone, Pressana, Roncà, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, Soave, Veronella, Vestenanuova, Zimella.
TREGNAGO – Badia Calavena, Illasi, Mezzane di Sotto, Rovere’
Veronese, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese.
VERONA – Bosco Chiesanuova, Bussolengo, Buttapietra, Castel d’Azzano, Castelnuovo di Verona, Erbezzo, Fumane, Grezzana, Lavagno, Marano di Valpolicella, Mozzecane, Negrar, Nogarole Rocca, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Ronco all’Adige, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buonalbergo, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Verona, Villafranca di Verona, Zevio.

TRIBUNALE DI VICENZA
Pretura di: ARZIGNANO – Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino.
ASIAGO – Asiago, Foza, Gallio, Lusiana, Pedemonte, Roana, Rotzo, Valdastico.
BASSANO DEL GRAPPA – Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Conco, Enego, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove, Romano d’Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, San Nazzario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna.
LONIGO – Agugliaro, Alonte, Asigliano Veneto, Campiglia de’ Berici, Gambellara, Grancona, Lonigo, Montebello-Vicentino, Noventa Vicentina, Orgiano, Poiana Maggiore, San Germano de’ Berici, Sarego, Sossano.
SCHIO. – Arsiero, Laghi, Lastebasse, Malo, Monte di Malo, Piovene-Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Schio, Tonezza, Torrebelvicino, Tretto, Valli del Pasubio, Velo d’Astico.
THIENE – Breganze, Caltrano, Calvene, Carre’, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Salcedo, Sarcedo, Thiene, Villaverla, Zané, Zugliano.
VALDAGNO – Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, Trissino, Valdagno.
VICENZA – Albettone, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Barbarano Vicentino, Bolzano Vicentino, Brentola, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Castegnero, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otta, Nanto, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Sandrigo, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza, Zovencedo.
SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI TRENTO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Pretura di: BOLZANO – Bolzano, Castelrotto, Cornedo all’Isarco, Fie’, Laives, Meltina, Nova Levante, Nova Ponente, Renon, San Genesio Atesino, Sarentino, Terlano, Tires.
BRESSANONE – Bressanone, Luson, Naz Sciaves, Rio di Pusteria, Sant’Andrea in Monte, Vandoies, Varna.
BRUNICO – Badia, Brunico, Campo Tures, Chiemes, Corvara in Badia, Falzes, Gais, Marebbe, Perca, San Lorenzo di Sabato, San Martino in Badia, Selva dei Molini, Terento, Valle Aurina.
CALDARO – Appiano, Caldaro, Vadena.
CHIUSA – Barbiano, Chiusa, Funes, Laion, Ortisei, Ponte-Gardena, Santa Cristina, Selva, Villandro.
MERANO – Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Merano, Moso, Nalles, Naturno, Parcines, Plaus, Postal, Rifiano, San Leonardo in Passiria, Scena, Tesimo, Tirolo, Ultimo, Varano.
MONGUELFO – Braies, Dobbiaco, Monguelfo, Rasun Valdaora, San Candido, Sesto, Valle di Casies, Villabassa.
SILANDRO – Castelbello-Ciardes, Curon Venosta, Glorenza, Laces, Lasa, Malles Venosta, Martello, Prato allo Stelvio, Senales, Silandro, Sluderno, Tubre.
VIPITENO – Brennero, Campo di Trens, Mezzaselva, Racines, Val di Vizze, Vipiteno.

TRIBUNALE DI ROVERETO
Pretura di: RIVA – Arco, Bezzecca, Drò, Molina di Ledro, Riva, Storo, Tenno, Tiarno, Valvestino con sede in frazione Turano.
ROVERETO – Ala, Aldeno, Avio, Veseno, Brentonico, Folgaria, Isera, Mori, Nomi, Pannone, Pomarolo, Rovereto, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano.

TRIBUNALE DI TRENTO
Pretura di: BORGO – Borgo, Caldonazzo, Castello Tesino, Grigno, Levico, Luserna, Novaledo, Pieve Tesino, Roncegno, Strigno.
CAVALESE. – Canazei, Capriana, Castello di Fiemme, Cavalese, Moena, Predazzo, Tesero, Trodena, Valloriana, Vigo di Fassa, Ziano.
CLES – Cles, Coredo, Favol, Livo, Revò, Sanzeno, Taio, Tassullo, Tres, Tuenno.
EGNA – Bronzolo, Cortaccia, Egna, Magre’ all’Adige, Montagna, Ora, Salorno, Termeno, Valdagno di Trento.
FONDO – Brez, Cavareno, Fondo, Romeno.
MALÈ – Caldes, Commezzadura, Dimaro, Male’, Mezzana, Ossana, Peio, Rabbi, Vermiglio.
MEZZOLOMBARDO – Denno, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Rovere’
della Luna, San Michele all’Adige, Spor, Ton, Zambana.
PERGINE VALSUGANA – Baselga di Piné, Bedollo, Pergine Valsugana, S. Orsola, Tenna.
PRIMIERO – Canale San Bovo, Mezzano, Imer, Primiero.
TIONE DI TRENTO – Bleggio, Bondo Breguzzo, Condino, Lomaso, Pieve di Bono, Pinzolo, Ragoli, Roncone, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Strembo, Tione di Trento, Vigo Rendena, Villa Rendena.
TRENTO – Albiano, Cavedine, Cembra, Civezzano, Fornace, Giovo, Grumes, Lavarone, Lavis, Madruzzo, Segonzano, Sover, Terlago, Trento, Vezzano, Vigolo Vattaro.
Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania
Imperatore d’Etiopia
Il Ministro per la grazia e giustizia

Grandi
Il Ministro per le finanze
Di Revel

TABELLA C Circoscrizione territoriale delle sedi distaccate di Pretura, distinta per Corti di Appello
Tribunali e Preture
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
TRIBUNALE DI ANCONA
Pretura di Jesi.

MONTECAROTTO. – Castelplanio, Montecarotto, Rosora Mergo, Serra de’
Conti.
Pretura di Sassoferrato

ARCEVIA. – Arcevia.
Pretura di Senigallia

CORINALDO. – Barbara, Castellone di Suasa, Corinaldo, Ostra Vetere.

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Pretura di Ascoli Piceno

ARQUATA DEL TRONTO. – Arquata del Tronto.

TRIBUNALE DI CAMERINO
Pretura di Camerino

MATELICA. – Esanatoglia, Matelica.

TRIBUNALE DI FERMO
Pretura di Fermo

MONTERUBBIANO. – Montegiberto, Monterubbiano, Monte Vidon Combatte, Moresco, Petritoli, Ponzano di Fermo.
S. ELPIDIO A MARE. – Montegranaro, Monte Urano, Sant’Elpidio a Mare.
Pretura di Montegiorgio
SANTA VITTORIA IN MATENANO. – Montefalcone Appennino, Montelparo, Monteleone di Fermo, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo.
Pretura di Ripatransone

GROTTAMMARE. – Cupramarittima, Grottammare, Masignano, Montefiore dell’Aso.

TRIBUNALE DI MACERATA
Pretura di Macerata

CORRIDONIA. – Corridonia, Mogliano, Monte San Giusto, Petriolo.
TREIA. – Appignano, Treia.
Pretura di San Ginesio
SARNANO. – Gualdo, Penna S. Giovanni, Sarnano.

TRIBUNALE DI PESARO
Pretura di Mercatino Marecchia
PENNABILLI. – Casteldelci, Pennabilli.
SAN LEO. – Monte Copiolo, San Leo.
Pretura di Pergola

MONDAVIO. – Barchi, Mondavio, Monte Porzio, Orciano di Pesaro.

TRIBUNALE DI URBINO
Pretura di Urbino

FOSSOMBRONE. – Fossombrone, Isola del Piano, Montefelcino, Sant’Ippolito.
S. ANGELO IN VADO. – Borgo Pace, Mercatello, S. Angelo in Vado.
URBANIA. – Urbania.

CORTE DI APPELLO DI BARI
TRIBUNALE DI BARI
Pretura di Altamura
SANT’ERAMO IN COLLE: Sant’Eramo in Colle.
Pretura di Bari

MOLA DI BARI. – Mola di Bari.
Pretura di Bitonto

GIOVINAZZO. – Giovinazzo.
PALO DEL COLLE. – Palo del Colle.
Pretura di Casamassima

GRUMO APPULA. – Grumo Appula, Toritto.
Pretura di Modugno

ADELFIA. – Adelfla, Sannicandro di Bari.
Pretura di Putignano

NOCI. – Alberobello, Noci.
Pretura di Rutigliano

CONVERSANO. – Conversano.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Pretura di Ascoli Satriano

CANDELA. – Candela.

TRIBUNALE DI LUCERA.
Pretura di Rodi Garganico

GAGNANO VARANO. – Gagnano Varano, Carpino.
Pretura di Volturara Appula

CELENZA VALFORTORE. – Carlantino, Celenza Valfortore, S. Marco la Catola.

TRIBUNALE DI TRANI
Pretura di Ruvo di Puglia
TERLIZZI. – Terlizzi.
SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI LECCE
TRIBUNALE DI BRINDISI
Pretura di Francavilla Fontana

ORIA. – Erchie, Oria, Torre Santa Susanna.
Pretura di Ostuni

CEGLIE MESSAPICO. – Ceglie Messapico.

TRIBUNALE DI LECCE
Pretura di Campi Salentina
SQUINZANO. – Squinzano, Trepuzzi.
Pretura di Gallipoli
PARABITA. – Parabita, Tuglie.
Pretura di Lecce

VERNOLE. – Calimera, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Melendugno, Vernole.
Pretura di Maglie
POGGIARDO. – Nociglia, Ortelle, Poggiardo, Santa Cesarea Terme, Spongano, Surano.
Pretura di Nardò

COPERTINO. – Copertino, Leverano.
GALATONE. – Galatone.
Pretura di Ugento
PRESICCE. – Acquarica del Capo, Presicce.

TRIBUNALE DI TARANTO
Pretura di Taranto

MASSAFRA. – Massafra.
MOTTOLA. – Mottola, Palagia.
CASTELLANETA – Castellaneta, Palagginello.

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Pretura di Bologna

BAZZANO. – Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno.
Pretura di Porretta Terme

MONTESE. – Montese.

TRIBUNALE DI FERRARA
Pretura di Ferrara

BONDENO. – Bondeno, Vigarano Mainarda.

TRIBUNALE DI FORLÌ
Pretura di Cesena

MERCATO SARACENO. – Mercato Saraceno.
SAVIGNANO SUL RUBICONE. – Gambettola, Gatteo, Longiano, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone.
Pretura di Forlì

MELDOLA. – Meldola.
Pretura di Rimini

MORCIANO DI ROMAGNA. – Gemmano, Misano Adriatico, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montescudo, Morciano di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano.
SALUDECIO. – Mondaino, Monte Gridolfo, Saludecio.

TRIBUNALE DI MODENA
Pretura di Pavullo nel Frignano

FANANO. – Fanano.
SESTOLA. – Sestola.
Pretura di Sassuolo

MONTEFIORINO. – Frassinoro, Montelforino.
Pretura di Vignola
ZOCCA. – Zocca.

TRIBUNALE DI PARMA
Pretura di Borgo Val di Taro

BEDONIA. – Bedonia, Compiano, Tornolo.
Pretura di Parma
TRAVERSETOLO. – Neviano degli Arduini, Traversetolo.

TRIBUNALE DI PIACENZA
Pretura di Bettola

FERRIERE. – Ferriere.
Pretura di Bobbio

OTTONE. – Cerignale, Ottone, Zerba.
Pretura di Castell’Arquato

CARPANETO. – Carpaneto, Gropparello, Morfasso.
Pretura di Piacenza

MONTICELLI D’ONGINA. – Caorso, Castelvetro Piacentino, Monticelli d’Ongina, Villanova sull’Arda.

TRIBUNALE DI RAVENNA
Pretura di Faenza

MODIGLIANA. – Modigliana, Tredozio.
CASOLA VALSENIO. – Casola Valsenio.

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Pretura di Castelnuovo nei Monti

COLLAGNA. – Busana, Collagna, Ligonchio.
VILLA MINOZZO. – Villa Minozzo.
Pretura di Scandiano

CASTELLARANO. – Baiso, Castellarano, Toano.

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
TRIBUNALE DI BERGAMO
Pretura di Almenno S. Salvatore

CAPRINO BERGAMASCO. – Calolziocorte, Caprino Bergamasco, Carenno, Cisano Bergamasco, Erve, Monte Marenzo, Pontida, Torre dei Busi, Vercurago, Villa d’Adda.
Pretura di Clusone

GANDINO. – Casnigo, Cene, Colzate, Gandido, Gazzaniga, Leffe, Pela, Vertova.
VILMINORE. – Dezzo, Schilpario, Vilminore di Scalve.
Pretura di Grumello del Monte
TRESCORE BALNEARIO. – Albano S. Alessandro, Borgo Unito, Casazza, Cenate d’Argon, Entratico, Gaverina, Gorlago, Torre dei Roveri, Trescore Balneario.
Pretura di Treviglio

ROMANO DI LOMBARDIA. – Antegnate, Barbata, Bariano, Calcio, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Cortenuova, Covo, Fara Olivana, Fontanella, Ghisalba, Isso, Martinengo, Marengo, Pumenengo, Romano di Lombardia, Torre Pallavicina.
Pretura di Zogno
SAN MARTINO DEI CALVI. – Averara, Branzi, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cusio, Foppolo, Isola di Fondra, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Martino dei Calvi, S. Brigida, Valleve, Valtorta.

TRIBUNALE DI BRESCIA
Pretura di Breno

EDOLO. – Edolo, Corteno, Incudine, Malonno, Ponte di Legno, Temù, Vezza d’Oglio, Vione.
Pretura di Chiari

ORZINUOVI. – Borgo San Giacomo, Corzano, Orzinuovi, Orzivecchi, Pedergnana-Oriano, Pompiano, Villachiara.
Pretura di Gardone Val Trompia

BOVEGNO. – Bovegno, Collio, Pezzaze.
Pretura di Lonato

DESENZANO DEL GARDA. – Desenzano del Garda, Padenghe, Pozzolengo, Sirmione.
Pretura di Salò

VESTONE. – Agnosine, Anfo, Bagolino, Bione, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Sabbio Chiese, Treviso Bresciano, Vestone.
Pretura di Verolanuova

LENO. – Cigole, Gambara, Gottolengo, Leno, Pavone Malla, Pralboino.

TRIBUNALE DI CREMONA
Pretura di Soresina
SONCINO. – Cumignano sul Naviglio, Soncino, Ticengo.

TRIBUNALE DI MANTOVA
Pretura di Castiglione delle Stiviere

VOLTA MANTOVANA. – Goito, Monzambano, Ponti sul Mincio, Volta Mantovana.
Pretura di Gonzaga
S. BENEDETTO PO. – San Benedetto Po.
SUZZARA. – Motteggiana, Suzzara.
Pretura di Revere
SERMIDE. – Carbonara di Po, Felonica, Magnacavallo, Sermide.

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Pretura di Isili

NURRI. – Nurri, Orroli.
Pretura di Senorbì.

MANDAS. – Gesico, Mandas, Sfurgus Donigala.
Pretura di Serramanna

NURAMINIS. – Monastir, Nuraminis, Samatzai, Ussana.

TRIBUNALE DI NUORO
Pretura di Bono

BENETUTTI. – Benetutti, Nule.
Pretura di Gavoi

FONNI. – Fonni.

TRIBUNALE DI ORISTANO
Pretura di Macomer

BOLOTANA. – Bolotana, Lei, Silanus.
Pretura di Seneghe
SANTULUSSURGIU. – Santulussurgiu.

TRIBUNALE DI SASSARI
Pretura di Nulvi
SEDINI – Bulzi, Laerru, Sedini.
Pretura di Sorso

CASTELSARDO. – Castelsardo.

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Pretura di Caltagirone

MIRABELLA IMBACCARI. – Mirabella Imbaccari.
Pretura di Militello in Val di Catania
SCORDIA. – Scordia.
Pretura di Mineo
PALAGONIA. – Palagonia.
Pretura di Vizzini

LICODIA EUBEA. – Licodia Eubea.

TRIBUNALE DI CATANIA
Pretura di Adrano

BIANCAVILLA. – Biancavilla.
Pretura di Belpasso

MASCALUCIA. – Mascalucia, S. Piero Clarenza.
Pretura di Bronte

CESARÒ. – Cesarò, San Teodoro.
Pretura di Linguaglossa

CASTIGLIONE DI SICILIA. – Castiglione di Sicilia.

TRIBUNALE DI RAGUSA
Pretura di Chiaromonte Gulfi

MONTEROSSO ALMO. – Giarratana, Monterosso Almo.

TRIBUNALE DI SIRACUSA
Pretura di Augusta

MELILLI. – Melilli.
Pretura di Floridia

CANICATTINI BAGNI. – Canicattini Bagni.
Pretura di Lentini

FRANCOFONTE. – Francofonte.
Pretura di Noto

ROSOLINI – Rosolini.

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Pretura di Castrovillari

MORANO CALABRO. – Morano Calabro.
Pretura di Trebisacce

AMENDOLARA. – Amendolara, Rosito Capo Spulico.
CERCHIARA DI CALABRIA. – Cercbiara di Calabria, Plataci, S. Lorenzo Bellizzi.

TRIBUNALE DI CATANZARO
Pretura di Borgia

GIRIFALCO. – Girifalco.
Pretura di Strongoli
SAVELLI. – Savelli, Verzino.

TRIBUNALE DI COSENZA
Pretura di Acri

BISIGNANO. – Bisignano.
Pretura di Amantea

AIELLO CALABRO. – Aiello Calabro, Cleto, Serra Aiello.
Pretura di Cosenza

ROSE. – Castiglione Cosentino, Luzzi, Rose.
Pretura di Paola

FIUMEFREDDO BRUZIO. – Fiumefreddo Bruzio, Longobardi.
Pretura di Rogliano

GRIMALDI. – Altilia, Belsito, Grimaldi, Malito.

TRIBUNALE DI LOCRI
Pretura di Caulonia

ROCCELLA IONICA. – Roccella Ionica.
Pretura di Gioiosa Ionica
GROTTERIA. – Grotteria.
MAMMOLA. – Mammola.

TRIBUNALE DI NICASTRO
Pretura di Maida

CORTALE. – Cortale.
Pretura di Nicastro

SAMBIASE. – Gizzeria, Sambiase, Santa Eufemia Lamezia.
Pretura di Nocera Tirinese

MARTIRANO. – Conflenti, Martirano.
Pretura di Soveria Mannelli
SERRASTRETTA. – Serrastretta.

TRIBUNALE DI PALMI
Pretura di Cinquefrondi
POLISTENA. – Melicucco, Polistena, S. Giorgio Morgeto.
Pretura di Palmi

GIOIA TAURO. – Gioia Tauro, Rosarno.
SEMINARA. – Melicuccà, Seminara.
Pretura di Sinopoli

DELIANOVA. – Cosoleto, Delianova.

TRIBUNALE DI ROSSANO
Pretura di Cropalati

LONGOBUCCO. – Longobucco.

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TRIBUNALE DI AREZZO
Pretura di Arezzo

FOIANO DELLA CHIANA. – Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano.
Pretura di Bibbiena
POPPI. – Castel S. Nicolò, Montemignaio, Poppi, Pratovecchio, Stia.
Pretura di Cortona

CASTIGLION FIORENTINO. – Castiglion Fiorentino.

TRIBUNALE DI FIRENZE
Pretura di Borgo S. Lorenzo

FIORENZUOLA. – Fiorenzuola.
MARRADI. – Marradi, Palazzuolo.
Pretura di Pontassieve

FIGLINE VALDARNO. – Figline Valdarno, Incisa, Reggello.

TRIBUNALE DI GROSSETO
Pretura di Arcidosso
SANTA FIORA. – Castellazzara, Santa Fiora.
Pretura di Grosseto

GAVORRANO. – Gavorrano.
SCANSANO. – Scansano.

TRIBUNALE DI LUCCA
Pretura di Castelnuovo di Garfagnana

BARGA. – Barga.
Pretura di Pietrasanta
SERAVEZZA. – Seravezza, Stazzema.
Pretura di Pitigliano

MANCIANO. – Manciano.
Pretura di Viareggio

CAMAIORE. – Camaiore.

TRIBUNALE DI MONTEPULCIANO
Pretura di Montepulciano

CHIUSI. – Cetona, Chiusi, Sarteano.
SINALUNGA. – Sinalunga, Torrita.
Pretura di Radicofani

ABBADIA S. SALVATORE. – Abbadia S. Salvatore, Piancastagnaio.

TRIBUNALE DI PISA
Pretura di Pontedera

LARI. – Lari.

TRIBUNALE DI PISTOIA
Pretura di Pistoia
S. MARCELLO PISTOIESE. – Abetone, Cutigliano, Piteglio, San Marcello Pistoiese.

TRIBUNALE DI SIENA
Pretura di Asciano

MONTALCINO. – Buonconvento, Montalcino.
Pretura di Poggibonsi

COLLE VAL D’ELSA. – Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa.

CORTE DI APPELLO DI GENOVA
TRIBUNALE DI APUANIA
Pretura di Pontremoli

BAGNONE. – Bagnone, Filattiera, Villafranca in Lunigiana.

TRIBUNALE DI GENOVA
Pretura di Chiavari
S. STEFANO D’AVETO. – Rezzoaglio, Santo Stefano d’Aveto.
Pretura di Genova-Pontedecimo

BUSALLA. – Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna, Vobbia.
Pretura di Sestri Levante

VARESE LIGURE. – Maissana, Varese Ligure.

TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Pretura di La Spezia

BORGHETTO DI VARA. – Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, Carrodano, Pignone, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Zignago.
LEVANTO. – Bonassola, Deiva, Framura, Levanto, Monterosso al Mare, Vernazza.

TRIBUNALE DI SAVONA
Pretura di Cairo Montenotte

MILLESIMO. – Cengio, Cosseria, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Plodio, Roccavignale.
Pretura di Finale Ligure

CALIZZANO. – Bardineto, Calizzano, Massimino.

CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Pretura di Gioia de’ Marsi
PESCASSEROLI. – Opi, Pescasseroli.

TRIBUNALE DI CHIETI
Pretura di Lama de’ Peligni
PALENA. – Palena.

TRIBUNALE DI LANCIANO
Pretura di Atessa

BOMBA. – Bomba.
PAGLIETA. – Paglieta.
Pretura di Celenza sul Trigno
PALMOLI. – Carunchio, Palmoli, Tufillo.
Pretura di Gissi
SAN BUONO. – Furci, Liscia, San Buono.

TRIBUNALE DI PESCARA
Pretura di San Valentino in Abruzzo Citeriore

MANOPPELLO. – Lettomanoppello, Manoppello, Serramonacesca, Turrivalignani.

TRIBUNALE DI SULMONA
Pretura di Castel di Sangro
PESCOCOSTANZO. – Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso.
Pretura di Sulmona
SCANNO. – Scanno, Villalago.

TRIBUNALE DI TERAMO
Pretura di Civitella del Tronto

VALLE CASTELLANA. – Valle Castellana.

CORTE DI APPELLO DI MESSINA
TRIBUNALE DI MESSINA
Pretura di Barcellona Pozzo di Gotto

CASTROREALE. – Castroreale.
MONTALBANO DI ELICONA. – Montalbano di Elicona.

TRIBUNALE DI PATTI
Pretura di Mistretta

CAPIZZI. – Capizzi.
Pretura di S. Agata di Militello
SAN FRATELLO. – San Fratello.

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Pretura di Melito di Porto Salvo
SAN LORENZO. – Bagaladi, San Lorenzo.

CORTE DI APPELLO DI MILANO
TRIBUNALE DI COMO
Pretura di Como

CANTU’. – Alzate Brianza, Bregnano, Brenna, Cabiate, Cantù, Carugo con Arosio, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Inverigo, Mariano Comense, Senna Comasco.
Pretura di Menaggio

CASTIGLIONE D’INTELVI. – Argegno, Blessagno, Cosasco d’Intelvi, Castiglione d’Intelvi, Cerano d’Intelvi, Dizzasco, Laino Intelvi, Lanzo d’Intelvi, Pellio Intelvi, Pigra, Ponna, Ramponio Verna, San Fedele Intelvi, Schignano.
GRAVEDONA. – Cremia, Domaso, Dongo, Garzeno, Gera Lario, Gravedona, Montemezzo, Musso, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona Germasino, Trezzone.

TRIBUNALE DI LECCO
Pretura di Lecco

MISSAGLIA. – Barzago, Barzanò, Bulciago, Casatenovo, Cassago Brianza, Lontagna, Missaglia, Monticello.

TRIBUNALE DI MONZA
Pretura di Monza

VIMERCATE. – Agrate Brianza, Aicurzio, Bellusco, Bernareggio, Burago Molgora, Busnago, Caponago, Carnate, Carugate, Cavenago Brianza, Concorezzo, Cornate d’Adda, Mezzago, Ornago, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Vimercate.

TRIBUNALE DI PAVIA
Pretura di Stradella

BRONI – Barbianello, Broni, Campospinoso Albaredo, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Castana, Cigognola, Mezzanino Po, Pietra dei Giorgi, Pinarolo Po, Pometo, Redavalle, San Cipriano Po, Verrua Po.
SANTA MARIA DELLA VERSA. – Golferenzo, Montecalvo Versiggia, Rovescala, Santa Maria della Versa, Volpara.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO
Pretura di Ariano Irpino

MONTECALVO IRPINO. – Casalbore, Montecalvo Irpino.

TRIBUNALE DI AVELLINO
Pretura di Avellino

ALTAVILLA IRPINA. – Altavilla Irpina, Grottolella.
BAIANO. – Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Sperone.
MONTEMILETTO. – Montemiletto, Torre le Nocelle.
Pretura di Chiusano San Domenico

MONTEMARANO. – Castelvetere di Calore, Montemarano.
VOLTURARA IRPINA. – Volturara Irpina.
Pretura di Montoro Superiore
SOLOFRA. – Solofra.

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Pretura di Airola
SANT’AGATA DÈ GOTI. – Durazzano, Limatola, Sant’Agata de’ Goti.
Pretura di Cerreto Sannita

CUSANO MUTRI. – Cusano Mutri, Pietraroia.
Pretura di Morcone
PONTELANDOLFO. – Pontelandolfo.
Pretura di San Bartolomeo in Galdo

CASTELFRANCO IN MISCANO. – Castelfranco in Miscano, Montefalcone di Valfortore.
Pretura di San Giorgio del Sannio

MONTEFUSCO. – Montefusco, Pietradefusi.
Pretura di San Giorgio la Molara
S. MARCO DÈ CAVOTI. – S. Marco de’ Cavoti, Molinara.

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Pretura di Campobasso
SEPINO. – Cercepiccola, San Giuliano del Sannio, Sepino
Pretura di Trivento

MONTEFALCONE DEL SANNIO. – Montefalcone del Sannio, Montemitro, San Felice del Littorio.

TRIBUNALE DI LARINO
Pretura di Bonefro
SANTA CROCE DI MAGLIANO. – Montelongo, Santa Croce di Magliano.
Pretura di Casacalenda
SANT’ELIA A PIANISI. – Pietracatella, Sant’Elia a Pianisi.

TRIBUNALE DI NAPOLI
Pretura di Ischia

FORIO D’ISCHIA. – (Territorio dei soppressi comuni di Forio d’Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana).
Pretura di Sorrento

VICO EQUENSE. – Vico Equense.

TRIBUNALE DI SALERNO
Pretura di Eboli

CAMPAGNA. – Campagna.
CONTURSI. – Contursi, Oliveto Citra.
Pretura di Nocera Inferiore

ANGRI. – Angri, Scafati.
CASTEL SAN GIORGIO. – Castel San Giorgio, Roccapiemonte.
Pretura di Postiglione
SICIGNANO DEGLI ABURNI. – Sicignano degli Aburni, Petina.
Pretura di San Cipriano Picentino

GIFFONI VALLE PIANA. – Giffoni Valle Piana.
Pretura di Sapri
TORRE ORSAIA. – Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Morigerati, Roccagloriosa, Torre Orsaia.
VIBONATI. – Capitello, Vibonati.
Pretura di Vallo della Lucania

LAURITO. – Alfano, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Rofrano.
POLLICA. – Casalvelino, Pollica, S. Mauro Cilento, Stella Cilento.

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Pretura di Capua

FORMICOLA. – Castel di Sasso, Formicola, Liberi, Pontelatone.
Pretura di Nola
PALMA CAMPANIA. – Carbonara di Nola, Palma Campania, San Gennaro Vesuviano.
Pretura di Piedimonte d’Alife

CAIAZZO. – Alvignano, Caiazzo, Castel Campagnano, Dragoni, Piana di Caiazzo, Ruviano.
Pretura di Teano
PIETRAMELARA. – Baia e Latina, Pietramelara, Pietravairano, Riardo, Roccaromana.

TRIBUNALE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
Pretura di Calabritto
TEORA. – Teora.
Pretura di Calitri

ANDRETTA. – Andretta, Cairano.
S. ANDREA DI CONZA. – Conza della Campania, Sant’Andrea di Conza.
Pretura di Frigento

GESUALDO. – Gesualdo, Villamaina.
Pretura di Lacedonia

AQUILONIA. – Aquilonia, Monteverde.
BISACCIA. – Bisaccia.
Pretura di Montella

BAGNOLI IRPINO. – Bagnoli Irpino.
NUSCO. – Nusco.
Pretura di S. Angelo dei Lombardi

LIONI. – Lioni.
SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI POTENZA
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Pretura di Lagonegro

LATRONICO. – Latronico.
Pretura di Sala Consilina
PADULA. – Padula.
SANZA. – Buonabitacolo, Sanza.
TEGGIANO. – Monte San Giacomo, Sassano, Teggiano.
Pretura di Sant’Arcangelo

ROCCANOVA. – Roccanova, Castronuovo di S. Andrea.

TRIBUNALE DI MATERA
Pretura di Matera

MONTESCAGLIOSO. – Montescaglioso.
Pretura di Rotondella
TURSI. – Colobraro, Tursi.
Pretura di San Mauro Forte

ACCETTURA. – Accettura.
Pretura di Tricarico

GRASSANO. – Grassano, Grottole.

TRIBUNALE DI MELFI
Pretura di Palazzo San Gervasio

FORENZA. – Forenza.
Pretura di Pescopagano

RUVO DEL MONTE – Rapone, Ruvo del Monte.
Pretura di Venosa

LAVELLO. – Lavello.

TRIBUNALE DI POTENZA
Pretura di Bella
S. FELE. – S. Fele.
Pretura di Laurenzana

CORLETO PERTICARA. – Corleto Perticara, Guardia Perticara, Armento.
Pretura di Potenza
PIETRAGALLA. – Pietragalla.
Pretura di Vietri di Potenza

BALVANO. – Balvano.
Pretura di Viggiano

MOLITERNO. – Moliterno.
MONTEMURRO. – Montemurro.
CORTE DI APPELLO IM PALERMO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Pretura di Agrigento

RAFFADALI – Raffadali.
Pretura di Cattolica Eraclea
SICULIANA. – Siculiana.
Pretura di Ravanusa

CAMPOBELLO DI LICATA. – Campobello di Licata.

TRIBUNALE DI PALERMO
Pretura di Palermo

USTICA. – Ustica.
Pretura di Piana dei Greci
S. GIUSEPPE IATO. – San Cipirrello, San Giuseppe Iato.

TRIBUNALE DI SCIACCA
Pretura di Menfi
SANTA MARGHERITA BELICE. – Montevago, Santa Margherita Belice.
Pretura di Sciacca

CALTABELLOTTA. – Caltabellotta.

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Pretura di Alia

VALLEDOLMO. – Valledolmo.
Pretura dì Castelbuono
S. MAURO CASTELVERDE. – S. Mauro Castelverde.
Pretura di Gangi
PETRALIA SOPRANA. – Geraci Siculo, Petralia Soprana.
Pretura di Lercara Friddi

CASTRONOVO DI SICILIA. – Castronovo di Sicilia.
Pretura di Montemaggiore Belsito

CALTAVUTURO. – Caltavuturo, Sclafani.
Pretura di Polizzi Generosa
PETRALIA SOTTANA. – Alimena, Bompietro, Petralia Sottana.

TRIBUNALE DI TRAPANI
Pretura di Partanna

GIBELLINA. – Gibellina, Poggioreale, Salaparuta.
SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Pretura di Caltanissetta
SAN CATALDO. – San Cataldo.
SERRAISIFALCO. – Bompensiere, Milena, Montedoro, Serradifalco.

TRIBUNALE DI ENNA
Pretura di Barrafranca
PIETRAPERZIA. – Pietraperzia.
Pretura di Enna

CALASCIBETTA. – Calascibetta.

TRIBUNALE DI NICOSIA
Pretura di Leonforte

ASSORO. – Assoro.

CORTE DI APPELLO DI ROMA
TRIBUNALE DI CASSINO
Pretura di Arce

ROCCASECCA. – Colle San Magno, Roccasecca.
Pretura di Cassino

CERVARO. – Cervaro, San Vittore del Lazio, Viticuso.
Pretura di Sora

ARPINO. – Arpino, Fontechiari.

TRIBUNALE DI FROSINONE
Pretura di Alatri

GUARCINO. – Fiuggi, Guarcino, Torre Caietani, Trivigliano,
Vico nel Lazio.
Pretura di Ceccano

CEPRANO. – Ceprano, Falvaterra.

TRIBUNALE DI LITTORIA
Pretura di Gaeta

FORMIA. – Formia.
Pretura di Littoria

CORI. – Aprilia, Cori, Roccamassima.
Pretura di Ponza

VENTOTENE – Ventotene.

TRIBUNALE DI RIETI
Pretura di Cittaducale

ANTRODOCO. – Antrodoco, Castel S. Angelo.
PETRELLA SALTO. – Petrella Salto.
Pretura di Poggio Mirteto

MAGLIANO SABINO. – Collevecchio, Magliano Sabino, Montebuono, Tarano.
TORRI IN SABINA. – Configni, Cottanello, Selci, Torri in Sabina.

TRIBUNALE DI ROMA
Pretura di Civitavecchia
TARQUINIA. – Montalto di Castro, Tarquinia.
Pretura di Palestrina

GENAZZANO. – Genazzano.
OLEVANO ROMANO. – Bellegra, Olevano Romano.
S. VITO ROMANO. – Pisoniano, S. Vito Romano.
Pretura di Roma

CAMPAGNANO. – Campagnano, Formello, Mazzano Romano.
MONTEROTONDO. – Mentana, Monterotondo.

TRIBUNALE DI VELLETRI
Pretura di Albano Laziale

MARINO. – Marino.
Pretura di Velletri

VALMONTONE. – Artena, Colleferro, Labico, Valmontone.

TRIBUNALE DI VITERBO
Pretura di Montefiascone

BAGNOREGIO. – Bagnoregio, Celleno, Civitella d’Agliano, Graffignano, Lubriano.
Pretura di Ronciglione
SUTRI. – Barbarano Romano, Bassano di Sutri, Sutri, Veiano.
Pretura di Viterbo
SORIANO NEL CIMINO. – Canepina, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vignanello.
TUSCANIA. – Tuscania.
VETRALLA. – Bieda, Monte Romano, Vetralla.
SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
TRIBUNALE DI PERUGIA
Pretura di Città di Castello

UMBERTIDE. – Montone, Umbertide.
Pretura di Foligno

BEVAGNA. – Bevagna.
Pretura di Gualdo Tadino

NOCERA UMBRA. – Nocera Umbra.

TRIBUNALE DI SPOLETO
Pretura di Norcia

CASCIA. – Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo.
Pretura di Spoleto
TREVI. – Trevi.

CORTE DI APPELLO DI TORINO
TRIBUNALE DI ALBA
Pretura di Alba

CORTEMILIA. – Castelletto Uzzone, Cortemilia, Cravanzana, Gorzegno, Levice, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone.

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Pretura di Acqui

BUBBIO. – Bubbio, Cessole, Monastero Bormida, Olmo Gentile, San Giorgio Scarampi, Vesime.
SPIGNO MONFERRATO. – Malvicino, Mombaldone, Montechiaro Denice, Pareto, Roccaverano, Serole, Spigno Monferrato.
Pretura di Alessandria

CASSINE. – Borgoratto Alessandrino, Cassine, Frascaro, Gamalero.
Pretura di Serravalle Libarna

ROCCHETTA LIGURE. – Cabella Ligure, Carrega, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure.
Pretura di Tortona
S. SEBASTIANO CURONE. – Brignano Frascata, Dernice, Fabbrica Curone, San Sebastiano Curone.

TRIBUNALE DI AOSTA
Pretura di Aosta

VALDIGNA D’AOSTA. – Arvie’, Cormaiore, Porta Littoria, San Desiderio Terme, Valdigna d’Aosta, Valgrisenza.

TRIBUNALE DI ASTI
Pretura di Canelli

COSTIGLIOLE D’ASTI. – Castagnole Lanze, Costigliole d’Asti.

TRIBUNALE DI CUNEO
Pretura di Borgo San Dalmazzo
TENDA. – Briga Marittima, Tenda.
Pretura di Carrù

DOGLIANI. – Belvedere delle Langhe, Bonvicino, Dogliani, Farigliano.
Pretura di Ceva.

GARESSIO. – Alto, Caprauna, Garessio, Ormea, Priola.
Pretura di Dronero

CARAGLIO. – Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana.
Pretura di Fossano

BENEVAGIENNA. – Benevagienna, Salmore, Sant’Albano di Stura, Trinità.
Pretura di Saluzzo
PAESANA. – Crissolo, Oncino, Paesana, Sanfronte.

TRIBUNALE DI IVREA
Pretura di Cuorgné

CASTELLAMONTE. – Bairo Torre, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Vidracco.
Pretura di Strambino Romano

CALUSO. – Aglie’, Barone, Caluso, Candia Canavese, Cuceglio, Lusiglie’, Mazze’, Montalenghe, Orlo Canavese, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, Vische.

TRIBUNALE DI TORINO
Pretura di Avigliana

GIAVENO. – Coazze, Giaveno, Trana.
Pretura di Cavour

BARGE. – Bagnolo Piemonte, Barge.
Pretura di Chieri

CASTELNUOVO DON BOSCO. – Albugnano d’Asti, Buttigliera di Asti, Castelnuovo Don Bosco, Moncucco Torinese.
Pretura di Moncalieri

CARMAGNOLA. – Carignano, Carmagnola, Piobesi Torinese, Villastellone, Vinovo.
Pretura di Pinerolo
TORRE PELLICE. – Angrogna, Bobbio Pellice, Luserna San Giovanni, Torre Pellice, Villar Pellice.
VIGONE. – Castagnole Piemonte, Cercenasco, Pancalieri, Scalenghe, Vigone.
Pretura di Susa

ULZIO. – Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Salabertano, Ulzio.

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
TRIBUNALE DI CAPODISTRIA
Pretura di Pirano
ISOLA D’ISTRIA. – Isola d’Istria.

TRIBUNALE DI GORIZIA
Pretura di Idria

CIRCHINA. – Circhina.
Pretura di Tolmino

CAPORETTO. – Bergogna, Caporetto.

TRIBUNALE DI PORDENONE
Pretura di Pordenone

AVIANO. – Aviano, San Quirino.
SACILE. – Brugnera, Budoia, Caneva, Polcenigo, Sacile.

TRIBUNALE DI TOLMEZZO
Pretura di Pontebba

MOGGIO UDINESE. – Moggio Udinese, Rosia, Resiutta.

TRIBUNALE DI TRIESTE
Pretura di Trieste

GRADO. – Grado.
SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI FIUME
TRIBUNALE DI FIUME
Pretura di Villa del Nevoso

CASTELNUOVO D’ISTRIA. – Castelnuovo d’Istria, Matteria.

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
TRIBUNALE DI BELLUNO
Pretura di Belluno

LONGARONE. – Castallavazzo, Cimolais, Erto e Casso, Forno di Zoldo, Longarone, Soverzene, Zoldo Alto.
MEL. – Mel, Trichiana.
Pretura di Feltre

FONZASO. – Arsie’, Fonzaso, Lamon, Savramonte.
Pretura di Pieve di Cadore

AURONZO. – Auronzo, Vigo di Cadore, Loranzago di Cadore, Lozzo di Cadore.
SANTO STEFANO DI CADORE. – Santo Stefano di Cadore, S. Pietro di Cadore, Sappada, S. Nicolò Comelico, Danta, Comelico Superiore.

TRIBUNALE DI PADOVA
Pretura di Padova

CONSELVE. – Agna, Anguillara, Arre, Bagnoli, Candiana, Cartura, Conselve, Terrassa Padovana, Tribano.

TRIBUNALE DI ROVIGO
Pretura di Ficarolo

CASTELMASSA. – Bergantino, Calto, Castelmassa, Ceneselli, Melara.
Pretura di Lendinara

BADIA POLESINE. – Badia Polesine, Giacciano con Baruchella, Trecenta, Bagnolo di Po, Canda.

TRIBUNALE DI TREVISO
Pretura di Montebelluna

VALDOBBIADENE. – Farra di Soligo, Moriago, Segusino, Vidor.
Pretura di Oderzo

MOTTA DI LIVENZA. – Motta di Livenza, Meduna di Livenza, Gorgo al Menticano, Cessalto, Chiaiano.

TRIBUNALE DI VENEZIA
Pretura di Mestre

MIRANO. – Mirano, Salzano.

TRIBUNALE DI VERONA
Pretura di Caprino Veronese

BARDOLINO. – Bardolino, Brenzone, Garda, Lazise, Malcesine, Torri del Benaco.
Pretura di Legnago
SANGUINETTO. – Sanguinetto, Cerea, Casaleone, San Pietro di Morubio, Gazzo Veronese.
Pretura di Soave

COLOGNA VENETA. – Albaredo, Cologna Veneta, Pressana, Veronella, Zimella.
Pretura di Verona

VILLAFRANCA VERONESE. – Mozzecane, Nogarole Rocca, Povegliano, Sommacampagna, Valleggio sul Mincio, Villafranca Veronese.

TRIBUNALE DI VICENZA
Pretura di Bassano del Grappa

MAROSTICA. – Conco, Mason Vicentino, Molvena, Nove Pianezze, Schiavon.
Pretura di Vicenza

BARBARANO. – Albettone, Barbarano, Castagnero, Nanto, Zovencedo.
SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI TRENTO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Pretura di Bolzano
SARENTINO. – Sarentino.
Pretura di Brunico

CAMPO TURES. – Campo Tures, Selva dei Molini.
S. GIOVANNI IN VALLE AURINA: con ufficio in Cadipietra e giurisdizione sul solo comune di S. Giovanni in Valle Aurina.
S. MARTINO DI BADIA. – Marebbe, Badia, Ladinia, San Martino di Badia.
Pretura di Chiusa

FUNES. – Funes.
ORTISEI. – Ortisei, Santa Cristina, Selva.
Pretura di Merano
S. LEONARDO IN PASSIRIA. – San Leonardo in Passiria, Moso.
ULTIMO. – Ultimo.
Pretura di Silandro

MALLES VENOSTA. – Curone, Glorenza, Malles Venosta, Sluderno, Tubre.
SENALES. – Senales.
Pretura di Vipiteno

VAL DI VIZZE. – Val di Vizze.

TRIBUNALE DI ROVERETO
Pretura di Rovereto

FOLGARIA. – Folgaria.
MORI. – Brentonico, Mori, Pannone.
VALLARSA. – Vallarsa.

TRIBUNALE DI TRENTO
Pretura di Borgo

LEVICO. – Caldonazzo, Levico, Luserna.
STRIGNO. – Castello Tesino, Grigno, Pieve Tesino, Strigno.
Pretura di Cavalese
PREDAZZO. – Predazzo, Ziano.
VIGO DI FASSA. – Canazei, Moena, Vigo di Fassa.
Pretura di Cles

REVÒ. – Revò.
Pretura di Male’

COGOLO-PEIO. – Cogolo-Peio.
VERMIGLIO. – Vermiglio.
Pretura di Pergine Valsugana

BALSEGÀ DI PINÈ. – Balsegà di Piné, Bedollo.
Pretura di Primiero

CANALE SAN BOVO. – Canale San Bovo.
Pretura di Tione di Trento

CONDINO. – Condino, Pieve di Bono.
PINZOLO. – Pinzolo, Strembo.
STENICO. – Bleggio, Tomaso, San Lorenzo in Banale, Stenico.
Pretura di Trento

VEZZANO. – Cavedine, Madruzzo, Terlago, Vezzano.
Visto d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania
Imperatore d’Etiopia
Il Ministro per la grazia e giustizia

Grandi
Il Ministro per le finanze
Di Revel

TABELLA D
Circoli di Corte di Assise.

TABELLA DA CERCARE

Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania
Imperatore d’Etiopia
Il Ministro per la grazia e giustizia
Grandi
Il Ministro per le finanze
Di Revel

Tabella E
Sedi di Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche.
1° – Cagliari 5° – Palermo 2° – Firenze 6° – Roma 3° – Milano 7° – Torino 4° – Napoli 8° – Venezia

Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania
Imperatore d’Etiopia
Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI
Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Tabella F Personale della Magistratura Giudiziaria
(Gruppo A)

Tabella F Magistratura

Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania
Imperatore d’Etiopia
Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI
Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Tabella G Personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto alla Corte Suprema di Cassazione.
Primo Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 1
Presidenti di Sezione . . . . . . . . . . . . . . . » 11
Consiglieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 87
Procuratore Generale del Re Imperatore . . . . . . . » 1
Avvocato Generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1
Sostituti Procuratori Generali . . . . . . . . . . . » 19

Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania
Imperatore d’Etiopia
Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI
Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Tabella H Personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto alle Corti di Appello.
Omissis

Tabella I Personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto ai Tribunali.
Omissis

Tabella L Tribunali ai quali sono addetti Presidenti e Procuratori del Re Imperatore di grado IV, Consiglieri istruttori e Procuratori aggiunti del Re Imperatore di grado V.
Omissis

Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania
Imperatore d’Etiopia
Il Ministro per la grazia e giustizia
Grandi
Il Ministro per le finanze
Di Revel

Tabella M MAGISTRATI ADDETTI ALLE PRETURE
Omissis

Tabella N Personale del Ministero di Grazia e Giustizia
(Gruppo A)
Grado N.° dei posti
– 3° e 4° – Primi Presidenti e Procuratori Generali di Corte di Appello o Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte suprema di Cassazione . . . N. 4
4° – Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte suprema di Cassazione . . . . . . . . » 2
5° – Conisiglieri, Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello e Primi Pretori . . . . . . . » 14
5° a 8° – Consiglieri, Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello e Primi Pretori o Giudici e Sostituti Procuratori del Re Imperatore e Pretori . . . . . . . . . . . . . . . » 14
6° a 8° – Giudici, Sostituti Procuratori del Re Imperatore e Pretori . . . . . . . » 47
6° a 9° – Giudici, Sostituti Procuratori del Re Imperatore, Pretori, o aggiunti giudiziari . . . . . . » 6
Totale . . . N. 87

Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania
Imperatore d’Etiopia
Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI
Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Tabella O Preture costituite in sezioni.
1. Alessandria 20. Modena 2. Ancona 21. Napoli 3. Bari 22. Padova 4. Bergamo 23. Palermo 5. Bologna 24. Parma 6. Brescia 25. Perugia 7. Cagliari 26. Pistoia 8. Catania 27. Pola 9. Como 28. Roma 10. Cremona 29. Sassari 11. Ferrara 30. Taranto 12. Firenze 31. Torino 13. Genova 32. Treviso 14. Imperia 33. Trieste 15. La Spezia 34. Udine 16. Livorno 35. Venezia 17. Lucca 36. Verona 18. Messina 37. Vicenza 19. Milano

Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania
Imperatore d’Etiopia
Il Ministro per la grazia e giustizia
Grandi
Il Ministro per le finanze
Di Revel

Tabella P Indennità per spese di rappresentanza.
1° – Primo presidente della Corte suprema di Cassazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
2° – Procuratore generale del Re Imperatore presso la Corte suprema di Cassazione . . . . . L. 7.000
3° – Presidenti di sezione; avvocato generale e avvocato generale aggiunto della Corte suprema di Cassazione; primi presidenti e procuratori generali di Corte d’Appello . . . . ” 3.000
4° – Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte suprema di Cassazione con funzioni di presidente di sezione e di avvocato generale presso le sezioni distaccate di Corte di Appello e di presidente o di procuratore del Re Imperatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000
5° – Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di Appello con funzioni di presidente di tribunale o di procuratore del Re Imperatore . . . . . . . . . . L. 2.000

Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania
Imperatore d’Etiopia
Il Ministro per la grazia e giustizia
Grandi
Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Tabella Q Indennità annua per i magistrati che esercitano funzioni speciali
Indennità mensile per gli uditori giudiziari
Omissis

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