Ordinamento giudiziario napoletano del 1817

Legge n.º 727 organica dell’ordine giudiziario del Regno delle Due Sicilie del 1817.

Categoria: Regno delle Due Sicilie

De’ 29 Maggio 1817.
FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI Dio Re DEL Regno DELLE Due Sicilie, di GERUSALEMME ec. Infante di Spagna, Duca Di PARMA, PIACENZA, CASTRO ec, ec, GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. cc.
Sulla proposizione del Nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia;
Udito il nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniana la seguente legge:

TITOLO I. De conciliatori, de’ giudici, de tribunali, e delle Gran Corti in generale.

1. La giustizia civile, e la giustizia punitiva saranno amministrate nel nostro real nome ne’ nostri reali dominj, al di qua’ del Faro da’ conciliatori, da’ giudici di circondario, da’ tribunali civili e di commercio, da Gran Corti criminali, e da Gran Corti civili. Sovrasterà a tutti i corpi giudiziarj una Corte suprema di giustizia.
2. Il numero, la residenza, e la giurisdizione delle autorità divisate nel precedente articolo saranno indicate ne’ titoli seguenti.
3. Ogni tribunale, ogni Gran Corte, e la Corte suprema avrà un presidente. I tribunali e le Gran Corti che saranno composte di più Camere, e la Corte suprema avranno ancora de’ vice-presidenti.
4. Presso ogni tribunale civico vi sarà un regio proccuratore.
5. Presso ogni Gran Corte criminale, o civile, e presso la Corte suprema di giustizia vi sarà un regio proccuratore generale. I regj proccuratori ed i regj proccuratori generali eserciteranno il Ministero pubblico.
6. I regj proccuratori, ed i regj proccuratori generali potranno avere de sostituti.

TITOLO II. De conciliuiori.

7. In ogni comune vi sarà un conciliatore.
Per la città di Napoli ve ne sarà uno in ogni quartiere.
8. I conciliatori saranno proposti in ogni anno da’ rispettivi decurionati tra i proprietari abitanti nel comune, più distinti per probità nella pubblica opinione, non esclusi i decurioni stessi, e gli ecclesiastici. Essi saranno nominati da Noi sulla proposizione anzidetta de’ decurionali.
í conciliatori saranno considerati come par te de’ rispettivi corpi municipali, e ne avranno le onorificenze, prendendo posto immediatamente dopo de’ sindaci. Nella sola città di Napoli essi avranno lo stesso grado de’ giudici de’ quartieri, ed avranno rango fra loro per antichità di servizio.
10. I conciliatori potranno essere confermati.
11. Ciascun conciliatore avrà un cancelliere.
Questi sarà il cancelliere comunale, e per la città di Napoli il cancelliere della municipalità
del quartiere.
12. Le funzioni de’ conciliatori saranno:
1.º Di conciliare le controversie tra gli abitanti del comune, se ne sia richiesto. In questo caso le conciliazioni avranno luogo di arbitramento, e ne produrranno tutti gli effetti.
2.º Di decidere inappellabilmente, con pro cedimento verbale, e senza osservanza di rito giudiziario, sino alla somma di sei ducati, tutte le controversie dipendenti dalle sole azioni personali relative a mobili, e che non sono garantite da titolo autentico ed esecutorio.
13. Le funzioni de’ conciliatori saranno puramente onorifiche, e serviranno di merito per ottenere i pubblici impieghi.

TITOLO III. De’ giudici di circondario.

14. Vi sarà in ogni circondario un giudice, che risiederà nel comune capoluogo.
15. Le funzioni del giudice di circondario saranno trennali. Potrà essere confermato da tre in tre anni.
16. Ciascun giudice di circondario avrà un supplente scelto, o confermato in ogni triennio tra i proprietarj residenti nel comune.
17. Ogni giudice terrà presso di se un cancelliere.
18. Nella città di Napoli vi sarà un giudice in ogni quartiere.
19 I giudici di circondario saran divisi in tre classi. Apparterranno alla prima classe quel li, che risederanno ne’ capoluoghi delle provincie. Apparterranno alla seconda classe quelli che risederanno ne’ capoluoghi de’ distretti, o che amministreranno giustizia in un circondario, la di cui popolazione è maggiore di quindici mila anime. La terza classe in fine comprenderà tutti que’ giudici, che non risedendo ne’ capo luoghi delle provincie o de’ distretti, avranno un circondario, la di cui popolazione è mino re di quindicimila anime.
20. I giudici di circondario eserciteranno le funzioni:
1.º di giudici in materia civile;
2.º di giudici in materia correzionale;
3.º di giudici di polizia;
4.º di uffiziali di polizia giudiziaria, fuorché nella città di Napoli, nella quale le funzioni della polizia giudiziaria saranno esercitate dagli agenti di polizia ordinaria.
5.º I. Della competenza de’ giudici di circondario nella materia civile.
21. I giudici di circondario conosceranno giudicheranno tutte le cause di azioni reali, o personali, inappellabilmente sino al valore di ducati venti, ed appellabilmente sino al valore di ducati trecento.
22. Essi conosceranno egualmente e giudicheranno inappellabilmente sino al valore di ducati venti, ed appellabilmente qualunque sia il valore delle cose controverse sulle azioni:
1.º Di danni fatti, o dagli uomini, o da gli animali, i campi, a’ frutti ed alle ricolte:
2.º Di rimozioni ed alterazioni di termini, di usurpazioni di terreno, di alberi, di siepi, e di fosse eseguite infra l’anno antecedente alla istanza:
3.º Di servitù, quando non ne sia interrotto il possesso, oltre di un anno:
4.º Dinunziazioni di nuove opere, d’innovazioni, e di attentati egualmente commessi entro l’anno sul corso delle acque inservienti all’agricoltura, e su di ogni alinazione possessoriale:
5.º Di riparazioni urgenti, tanto per ragion di affitto, quanto per danno che ne possa soffrire il vicino:
6.º Di rifacimento de’ danni pretesi da’ conduttori per impedito uso della cosa locata pretesi da’ locatori per abuso della medesima:
7.º Di denunzia di finita locazione per lo puro e semplice titolo del lasso del termine convenuto nel contralto:
8.º Di pagamento di salarj e di mercedi delle genti di lavoro, e de’ domestici, e per la esecuzione degli obblighi rispettivamente con venuti tra i padroni ed i domestici, o lavoratori:
9.º Di pretesa diminuzione di prezzo di pendente da vendita di animali:
10.º D’ingiurie verbali, di risse, e di altri delitti non perseguibili con azione pubblica, per le quali le parti non abbiano promosso istanza nella via criminale:
11.º Di deposito necessario, e di controverssie fra i viandanti e loro osti, ed albergatori:
12.º Di esazione di censi, o canoni di qualssivoglia natura, di terraggi, di decime, e di altre prestazioni prediali, purché la dimanda sia poggiata sopra titolo autentico, o sopra possesso non interrotto da più di tre anni:
13.º Di riscossione di pigioni e di estagli di predj rustici o urbani, durante il godimento dell’affitto, e pel corso di un anno dopo il suo termine:
14.º Di alimenti interini, non più che per tre mesi:
15.º Di debito o di obligazioni nascenti da cambiali, da polizze di carico, da biglietti di deposito, purché non emerga alcuna eccezione dalle stesse scritture o da altre che si esibissero;
16.º Di quistioni su i contratti seguiti nelle fiere, o ne’ mercati, durante il loro corso, e purché versino sopra oggetti trasportati, e con trattati in dette fiere e mercati:
17.º Di violazioni delle leggi concernenti i dazj indiretti ne’ casi e nel modo dalle leggi in vigore prescritto, eccettuale quelle, per le quali vi ha luogo ad azione penale.
23. L’appello delle sentenze civili de’ giudici di circondario, sarà prodotto innanzi al tribunale civile della provincia.
24. L’appello che sarà prodotto avverso le sentenze profferite da’ giudici di circondario per gli oggetti indicati nell’articolo 22 sarà meramente devolutivo.
25. Sarà parimente devolutivo l’appello, allorché il valore della causa non ecceda cento ducati: in tutti gli altri casi i giudici di circondario potranno ordinare l’esecuzione provvisoria della loro sentenza, ma data dall’istante una idonea cauzione.
26. I giudici di circondario rilasceranno per qualunque somma gli ordini di sequestro di cose mobili, di crediti, o di altri effetti, che potessero deteriorare, perire, essere nascosti, o in qualunque altro modo sottratti al creditore.
27. La competenza del giudizio sulla validità, o liquidazione del sequestro, e sulla sussistenza del credito, e l’appellabilità, o inappellabilità della sentenza del giudice di circondario, si regoleranno colle massime stabilite nell’articolo 21.
28. Apparterrà a’ giudici di circondario di apporre, di riconoscere, e di levare i suggelli ne casi determinati dalla legge. Ma la cognizione delle vertenze, che potranno insorgere, o dopo l’apposizione, o nell’atto della ricognizione de’ suggelli, sarà esclusivamente del tribunale civile della provincia.
29. I giudici di circondario eserciteranno ancora quella parte di giurisdizione volontaria ed onoraria, che sarà loro determinatamente attribuita dal codice civile.
30. Nelle cause di commercio, benché minime, cesserà la competenza del giudice di circondario, se siavi un tribunale di commercio che abbia giurisdizione nel circondario, o da alcuna delle parti si alleghii la incompetenza del giudice di circondario.
31. Apparterrà ancora a’ giudici di circondario la esecuzione delle proprie sentenze.
§. II. Della competenza de’ giudici di circondario nelle materie di semplice polizia, e correzionale.
32. Il giudice di circondario proccurerà di sopire le risse e le inimicizie, e di prevenire ogni sorta di delitti e di misfatti. A tal effetto farà uso di tutti que’ mezzi preventivi, o coattivi; che saranno in di lui potere, e che verranno determinati dalle leggi, o da’ particolari regolamenti.
35. Il giudice di circondario sarà giudice di polizia nel suo circondario. Come rivestito di questo carattere, egli conoscerà e giudicherà
le trasgressioni punibili con una detenzione di cinque giorni, o con una multa non maggiore di ducati sei, salve le disposizioni contenute nella a nostra legge sul contenzioso amministrativo de 21 di marzo del corrente anno.
34. Allorché la condanna non importerà detenzione, la sentenza del giudice di circondario sarà inappellabile.
35. Se la condanna importerà detenzione, potrà aver luogo l’appello innanzi alla Gran Corte criminale. Ciò non ostante la sentenza si eseguirà provvisoriamente, salvo il caso in cui il condannato dia idonea cauzione di presentarsi alla Gran Corte criminale. Potrà parimente aver luogo l’appello, se il giudice di circondario condannando l’imputato alla rifazione de’ danni ed interessi, l’avrà fissata in una somma maggiore di ducati venti. L’appello non sospenderà
il pagamento della multa.
36. Anche ne’ giudizj di polizia interverrà il Ministero pubblico. Nella città di Napoli i commessarj di polizia, ed in tutti gli altri comuni i primi eletti ne eserciteranno le funzioni.
37. I giudici di circondario giudicheranno in oltre tutte le trasgressioni, e tutti delitti che la legge punisce con pena correzionale, e che non sono di competenza del giudice di polizia.
38. L’appello avverso le sentenze profferite da ‘ giudici di circondario sugli oggetti indicati nel precedente articolo, sarà prodotto innanzi la Gran Corte criminale della provincia.
39. Saranno inappellabili quelle sentenze nelle quali la pena pronunziata non ecceda la prigionia di tre giorni, o la rifazione del danno, cumulandosi colla multa, non ecceda i ducati venti.
40. Ne’ casi, ne’ quali è permesso l’appello, l’imputato dovrà dare cauzione di presentarsi alla Gran Corte criminale.
41. Le disposizioni dell’articolo 36 saranno applicabili a’ giudizj correzionali.
§. III. Della competenza de’ giudici di circondario, come uffiziali della polizia giudiziaria.
42. Il giudice di circondario sarà in oltre uffiziale della polizia giudiziaria nelle materie di alto criminale sotto la dipendenza del giudice instruttore del distretto, e del regio procuratore generale presso la Gran Corte criminale della provincia. Come tale eserciterà le seguenti funzioni:
1.0 Prenderà notizia, ed andrà in traccia di qualunque delitto pubblico.
2.º Riceverà le, accuse e le denunzie relative a’ misfatti, ed a’ delitti ne’ casi, e nel modo prescritto dalla legge.
5.º Rileverà le tracce de’ delitti, e de’ misfatti.
4.º Raccoglierà gl’indizj, e le pruove contro gl’imputati.
5.º Farà arrestare i colpevoli colti in flagranti, o inseguiti dalle grida del popolo, come autori di delitto, o colti in tempo, o luogo vicino al misfatto, o con armi, istrumenti, o effetti vale voli ad indagarne la reità, ed in quegli altri casi che saranno fissati dalla legge. Nel caso che il reo fugga, potrà spedire ordini di arre sto; e le altre autorità saranno tenute di prestare mano forte alla esecuzione.
6.º Sentirà gl’imputati, e li spedirà una cogli atti compilati a loro danno, fra le 24 ore, ed anche più sollecitamente, quando la gravezza del caso lo esiga, al giudice instruttore, o al regio proccuratore generale presso la Gran Corte criminale, quando li abbia richiesti.
7.º Eseguirà tutti gli ordini, che gli potranno essere spediti sopra oggetti di polizia giudiziaria, sia dalla Gran Corte criminale, sia dal regio procurtore generale, o dal giudice instruttore del distretto).
43. Ii giudice di circondario farà in ogni settimana rapporto al giudice instruttore del distretto di tutti i misfatti e di tutti delitti commessi nel suo circondario, e dello stato del medesimo; farà ancora il rapporto negativo, se alcuno avvenimento non vi fosse seguito.
44. Ne’ luoghi del circondario, ne’ quali non risiede il giudice, le facoltà attribuitegli nelle articolo 42 per assicurare la pruova generica o speciale, si eserciteranno dal sindaco del luogo, il quale ne informerà all’istante il giudice del circondario. Questi dovrà supplire le man che potranno esservi negli atti formati dal sindaco.
45. I giudici di circondario potranno commettere a’ loro supplenti la cognizione e la decisione delle cause civili, delle correzionali, e di semplice polizia di loro competenza, e potranno richiamarle al loro giudizio prima della sentenza.
46. I giudici di circondario dovranno visitare almeno in ogni trimestre tutti comuni del loro circondario, per esaminar da vicino, e prender conto, se i sindaci adempiano con esattezza a’ loro doveri di ufficiali di polizia giudiziaria;
per indagare, e far cessare le cause de’ disordini, e per dare in generale tutte quelle disposizioni, che son permesso dalle leggi per prevenzione de’ reali, e per la persecuzione de’ rei.

TITOLO IV. De’ tribunali civili.

47. In ogni provincia vi sarà in tribunale civile; le residenze saranno le seguenti:
Provincie. . . . . . . . Residenze.
Napoli. . . . . . . . Napoli.
Terra di lavoro. . . . . . . . S.Maria di Capua.
Principato citeriore. . . . . . . . Salerno.
Principato ulteriore. . . . . . . . . Avellino.
Coniado di Molise.. . . . . . . . Campobasso.
1.º Abruzzo ulteriore.. . . . . . . . Teramo
2 º Abruzzo ulteriore.. . . . . . . . Aquila.
Abruzzo citeriore.. . . . . . . . Chieti.
Capitanata.. . . . . . . . Lucera.
Basilicata.. . . . . . . . Potenza.
Calabria citeriore. . . . . . . . . Cosenza.
1.a Calabria ulteriore.. . . . . . . . Reggio.
2.a Calabria ulteriore.. . . . . . . . Catanzaro.
Terra di Bari.. . . . . . . . Trani.
Terra di Otranto.. . . . . . . .Lecce.
48. Ogni tribunale civile sarà composto di un presidente e di tre giudici; avrà un proccuratore regio, ed un cancelliere, salvo il disposto nell’articolo seguente.
49. I. tribunali civili delle provincie di Napoli e di Terra di lavoro saranno composti nel seguente modo:
1.º Il tribunale civile della provincia di Napoli sarà composto di un presidente, di tre vice presidenti, e di dodici giudici, di un regio proccuratore, di tre sostituti, di un cancelliere, e di tre vice cancellieri. Il tribunale sarà diviso in quattro Camere.
2.º Il tribunale civile di Terra di lavoro sarà composto di un presidente, di un vice presidente, e di sei giudici, di un regio proccuratore, di un sostituto, di un cancelliere, e di un vice-cancelliere. Il tribunale sarà diviso in due Camere.
50. Se la mole degli affari farà conoscere il bisogno di aumentare di una Camera il tribuna le civile di qualche provincia, o di un sostituto al regio proccuratore, ci riserbiamo di prove vedervi sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.
51. Nel caso di assenza, di mancanza, o di altro legittimo impedimento di qualche giudice del tribunale civile, così che manchi il numero legale per deliberare, le funzioni ne saranno adempite dal giudice di circondario, che risiede nel capoluogo della provincia, o, questi impedito, dal suo supplente. Nella città di Napo li, nella quale vi sono più giudici di circondario, il nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia destinerà tra essi quelli che dovranno prestare il servizio in qualità di supplenti nelle Camere del tribunale civile.
52. Nel tribunale civile di Napoli, non ostante che vi sieno dodici giudici di circondario nella stessa sentenza non potrà votare più di un giudice di circondario.
53. I tribunali civili pronunzieranno le loro sentenze col numero per lo meno di tre giudici votanti.
54. I tribunali civili giudicheranno in prima istanza tutte le cause personali, reali, e miste, eccettuate quelle che sono particolarmente attribuite a’ giudici di circondario’, o ad altri tribunali.
55. L’appellazione delle sentenze de’ giudici di circondario in materia civile si apparterrà a’ tribunali civili in ultima istanza.
56. I tribunali civili giudicheranno in oltre della competenza tra i giudici di circondario compresi nella di loro giurisdizione, e delle ricuse prodotte avverso i medesimi.
57. Avverso le sentenze profferite dal tribunale civile in prima istanza potrà prodursi l’appello innanzi a quella Gran Corte civile, nella di cui giurisdizione è compreso il tribunale suddetto.
Per tutte le altre sentenze de’ tribunali civili non competerà, che il ricorso nella Corte suprema di giustizia.
58. Nelle provincie, nelle quali non sarà stabilito alcun tribunale di commercio, il tribuna le civile ne eserciterà le funzioni colle regole e colle forme, che saranno prescritte pe’ tribunali commerciali.
59. I notaj, e le Camere notariali, per quanto concerne le loro funzioni, saranno sottoposte a’ tribunali civili.

TITO LO V. De tribunali di commercio.

60. Vi sarà un tribunale di commercio in ciascuno de’ luoghi, che saranno da Noi designati.
61. Ogni tribunale di commercio sarà composto di un presidente, e di quattro giudici, di tre supplenti, e di un cancelliere.
62. 11 presidente, i giudici, ed i supplenti saranno eletti da Noi dal ceto de negozianti.
63. I giudici, ed i supplenti saranno biennali. Il presidente sarà annuale: ma potrà essere confermato.
64. Nelle cause di competenza de’ tribunali commerciali, nelle quali la legge richiede l’intervento del Ministero pubblico, le funzioni ne saranno adempiute dall’ultimo de’ giudici in or dine di nomina.
65. Tutti gli affari dipendenti da atti di commercio, così di terra, che di mare, saranno di competenza de’ tribunali di commercio.
66. I tribunali di commercio giudicheranno in prima, ed in ultima istanza:
1. tutte le dimande, il di cui oggetto non eccederà il valore di dugento durati;
2. tutte quelle, in cui le parti, prevalendosi de’ loro diritti, avranno dichiarato per iscritto di voler essere giudicati definitivamente e senza appellazione.
67. Le altre sentenze de’ tribunali di commercio saranno appellabili. L’appello si produrrà presso quella Gran Corte civile, nella di cui giurisdizione si trova il tribunale di commercio, che ha prefferita la sentenza.
68. Ogni sentenza profferita in prima istanza da un tribunale di commercio sarà messa in esecuzione, anche in caso di appello, purché sia data cauzione. Sarà nelle facoltà del tribunale di farla eseguire provvisoriamente, anche senza cauzione, qualora siavi documento non impugnato, o precedente sentenza di condanna non appellata.
69. I tribunali di commercio giudicheranno parimente, a’ termini de’ tre precedenti articoli le cause che insorgeranno per contratti seguiti nelle pubbliche fiere, e mercati, salve le disposizioni contenute nel numero 16 dell’articolo 22 della presente legge.
70. I giudici ne’ tribunali di commercio pronuzieranno almeno col numero di cinque.
71. Le funzioni de’ giudici di commercio saranno meramente onorifiche.

TITOLO VI. Delle Gran Corti criminali.

72. Vi sarà una Gran Corte criminale in ogni provincia: avrà la stessa residenza del tribuna le civile.
73. Ogni Gran Corte criminale sarà composta (salvo ci che sarà detto ne’ due articoli seguenti) di un presidente, di sei giudici, di un Regio proccuratore generale, e di un cancelliere.
74. Nelle provincie di Napoli e di Terra di lavoro, ogni Gran Corte criminale sarà composta di un presidente, di un vice-presidente, di dodici giudici, di un regio proccuratore generale, di due sostituti, di un cancelliere, e di un vice-cancelliere. Ciascuna delle indicate Gran Corti criminali sarà divisa in due Camere.
75. Nelle Gran Corti criminali delle provincie di Salerno, Avellino, e Lucera vi sarà un sostituto del proccuratore generale.
76. Il nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, se conoscerà esservi bisogno di un sostituto al regio proccuratore generale nelle Gran Corti criminali delle altre provincie non indicate ne due articoli precedenti, ce ne farà la proposizione, o vi spedirà egli stesso un sostituto di una di quelle provincie, ove possa farsene a meno.
77. Le Gran Corti criminali giudicheranno in prima ed unica istanza tutte le cause di alto criminale.
73. Apparterrà ancora alle medesime la decisione dell’appello, che ne’ casi stabiliti dalla legge potrà essere prodotto avverso le sentenze profferite da’ giudici di circondario ne’ giudizj correzionali, o di semplice polizia.
79. Ne’ reati correzionali, o di semplice polizia, le Gran Corti criminali pronunzieranno le oro decisioni con quattro giudici.
30. In tutte le altre cause di loro competenza, esse pronunzieranno le decisioni col numero di sei giudici, astenendosi, ove sieno tutti presenti, l’ultimo tra essi in ordine di nomina.
81. In parità di voti sarà seguita l’opinione più favorevole al reo.
32. Se nel corso della procedura una Gran Corte criminale conoscerà, che l’accusato sia colpevole di un delitto punibile con pena di semplice polizia, o correzionale, senza ridursi al numero di quattro, dovrà pronunziarla.
83. I votanti che mancheranno presso una Gran Corte criminale, saranno suppliti da’ giudici del tribunale civile, i primi nell’ordine di nomina.
84 In una decisione della Gran Corte criminale non potranno in alcun caso intervenire da votanti più di due giudici del tribunale civile.
85. Avverso le decisioni delle Gran Corti cri.
minali non competerà altro rimedio, che il so lo ricorso nella Corte suprema di giustizia.

TITOLO VII. Delle Gran Corti speciali.

86. Le Gran Corti criminali assumeranno ne casi stabiliti dalla legge il titolo di Gran Corti speciali, e procederanno nel modo dalla legge medesima prescritto.
87. Nelle decisioni che dovranno essere pronunziate in tempo della pubblica discussione ne’ giudizj di rito speciale, interverranno otto giudici votanti. Questo numero si formerà, aggiungendo a giudici criminali il Presidente ed ove occorra uno, o due giudici del tribunale civile della provincia.
88. Al procedimento straordinario dovrà sempre precedere la dichiarazione di competenza speciale da farsi con sei voti. Questa dichiarazione non potrà spiegarsi, che contra un imputato presente a danno del quale sia stata ammessa l’accusa, a’ termini di ciò che sarà stabilito nel codice di procedura criminale.
89. Le dichiarazioni di competenza speciale potranno impugnarsi col ricorso presso la Corte suprema di giustizia.
90. L’articolo 81 del titolo precedente sarà applicabile ancora alle Gran Corti speciali.
91. Le decisioni delle Gran Corti speciali non saranno soggette né ad appello, né a ricorso alla Corte suprema di giustizia. Le condanne però alla morte o a pene perpetue profferite senza l’uniformità di sei voti, sarano sottoposte alla revisione, che di officio la Corte suprema di giustizia dovrà farne sugli atti stessi delle cause.
92. Se dopo di essersi proceduto ad un giudizio col rito speciale, svanisse in seguito del dibattimento il reato speciale, o la circostanza che avea fatto procedere con questo rito, e ciò non ostante rimanesse luogo a pena per altro reato cumulato nel giudizio speciale, o per lo stesso reato, benché spogliato di quella circostanza, la Gran Corte speciale assumirà il carattere di Gran Corte criminale ed applicherà la corrispondente pena. A tal effetto farà ritirare dal suo consesso quelli tra i giudici, che l’erano stati aggiunti per formare il numero di otto votanti.
93. Le gran Corti speciali, dopo di aver profferito la condanna, potranno raccomandare, per motivi gravi, i condannati alla nostra sovrana clemenza per mezzo del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

TITOLO VIII. De’ giudici distruzione.

94. In ogni distretto vi sarà un giudice d’istruzione. Risederà nel capoluogo del distretto ed avrà alla sua immediazione un cancelliere, ed un usciere.
Nel distretto capoluogo delle provincie le funzioni di giudice d’istruzione verranno disimpegnate da uno de’ giudici del tribunale civile, che sarà disegnato dal nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.
Nella città di Napoli vi sarà un giudice d’istruzione per ogni quartiere. La carica di commessario di polizia sarà annessa a quella di giudice d’istruzione, secondo che è stato enunciato nel num. 4. dell’articolo 20 della presente legge. Gl’ispettori commessarj residenti ne’ di stretti della provincia di Napoli eserciteranno ne’ loro distretti le funzioni di giudici istruttori.
95. I giudici d’istruzione saranno ufficiali del la polizia giudiziale: in questa qualità raccoglie ranno le pruove de’ reati, e procureranno la scoverta, e l’arresto de’ rei, istruendo i processi, è perseguitando i colpevoli nel modo permesso 95. I giudici d’ istruzione dipenderanno dalle Gran Corti criminali, e da’ regj proccuratori generali presso le medesime.
97. I giudici d’istruzione, previo il permesso del regio proccuratore generale, potranno commettere a’ giudici di circondario l’istruzione de’ processi. Il regio proccuratore generale, sempre che lo crederà conveniente, potrà fare richiamare questa commessa. Negli affari più urgenti riserberanno per loro medesimi l’istruzione, e si porteranno di persona ne’ luoghi del distretto, ove giudicheranno necessaria la loro presenza.
98. Le Gran Corti criminali potranno, sulla istanza del regio proccuratore generale, disporre, che uno, o più atti distruzione sieno suppliti, o dal giudice istruttore, o da un giudice di circondario, o dal giudice commessario, od anche in presenza della Gran Corte.
99. In caso di assenza o di altro legittimo impedimento il giudice d’istruzione verrà supplito dal giudice di circondario residente nel capoluogo del distretto.

TITOLO IX. Delle Gran Corti civili.

100. Vi saranno ne’ nostri reali dominj al di qua’ del Faro quattro Gran Corti civili per le appellazioni de tribunali civili e di commercio residenti nelle circoscrizioni territoriali delle dette Gran Corti nel modo seguente:
Provincie . . . . . . . . . Residenze.
Napoli Terra di lavoro . . . . . . . Napoli.
Principato citeriore . . . . . . . Napoli.
Principato ulteriore . . . . . . . Napoli.
Contado di Molise . . . . . . . Napoli.
Capitanata . . . . . . . Napoli.
Basilicata . . . . . . . Napoli.
I tre Abruzzi . . . . . . . Aquila.
Terra di Bari. . . . Trani
Terra di Otranto . . . . Trani
Le Tre Calabrie . . . . Catanzaro
101. Le Gran Corti civili residenti in Aquila, in Trani, ed in Catanzaro saranno rispettiva mente composte di un presidente, e di sei giudici, di un regio proccuratore generale, e di un cancelliere.
102. La Gran Corte civile residente in Napoli sarà composta di un presidente, di due vice presidenti, di ventuno giudici, di un regio proccuratore generale, di due sostituti, di un cancelliere, e di due vice-cancellieri. Sarà divisa in tre Camere.
103. Ciascuna Gran Corte civile, o, Camera, giudicherà col numero di sette votanti.
104. Nel caso di assenza o di altro legittimo impedimento de’ giudici della Gran Corte civile, saranno i medesimi suppliti da quelli fra i giudici della Gran Corte criminale residente nel luogo medesimo, che sono i primi nell’ordine di nomina. In njun caso però potranno volare in una decisione della Gran Corte civile più di tre giudici della Gran Corte criminale.
105. Le Gran Corti civili giudicheranno sulle sentenze appellabili profferite da li arbitri, da’ tribunali civili, e da tribunali di commercio.
106. Esse giudicheranno ancora de conflitti tra i tribunali civili sottoposti alla di loro giurisdizione, come dell’azione civile o sia presa a parte contra i giudici di circondario, contra i tribunali di commercio, contra i tribunali civili, o contra uno o più componenti de’ tribunali anzidetti.
107. Avverso le decisioni delle Gran Corti ci vili non competerà altro rimedio legale, che il ricorso alla Corte suprema di giustizia ne’ casi, e nel modo determinato dalla legge.

TITOLO X. Della Corte suprema di giustizia.

108. Vi sarà in Napoli una Corte suprema di giustizia, che comprenderà nella sua giurisdizione tutti tribunali, e tutte le gran Corti de nostri reali dominj al di quà dei Faro.
109. Sarà composta di un presidente, di duo vice-presidenti, di sedici giudici, che assume ranno il titolo di consiglieri, di un regio pro curatore generale, di due sostituti col titolo di avvocati generali, di un cancelliere, e di due vice-cancellieri.
Sarà divisa in due camere, delle quali una verrà destinata a giudicare sulle materie civili, e l’altra sulle materie criminali, 110. Ciascuna Camera avrà un vice-presidente, ed otto consiglieri, e deciderà col numero di nove votanti.
111. Se in una Camera della Corte suprema di giustizia manca il numero de’ votanti prefisso nell’articolo precedente, sarà completato co’ consiglieri dell’altra Camera.
112. La Corte suprema di giustizia è istituta per mantenere l’esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione le Gran Corti, i tribunali, ed i giudici che se ne fossero allontanati.
113. La Corte suprema di giustizia giudicherà non dell’interesse de litiganti, ma di quello della legge, ed in conseguenza non conoscerà del merito delle cause, ma delle decisioni, e delle sentenza delle Gran Corti, e de’ tribunali col solo oggetto se sieno, o no, conformi alla legge.
114. Annullerà tutte le decisioni, e tutte le sentenze inappellabili, nelle quali sieno state violate le forme essenziali del rito siasi manifestatamente cuntravvenuto al testo delle leggi, e del decreti.
115. Le sentenze, e le decisioni preparatorie, ed interlocutorie non saranno suscettibili del rio corso presso la Corte suprema di giustizia,, se non dopo la sentenza decisione definitiva.
Sono però eccettuate da questa regola le sentenze, e le decisioni riguardanti le competenze, contra delle quali avrà luogo il ricorso nella Corte suprema, prima della sentenza’ o decisione sul merito.
116. Avverso le sentenze inappellabili de’ giudici di circondario non avrà luogo il ricorso nella Corte suprema che pel solo motivo d’incompetenza, o di eccesso di potere.
117. Nelle materie civili, il ricorso presso la Corte Suprema non sospenderà la esecuzione della sentenza, o della decisione impugnata, eccettuati i casi, ne’ quali sia diversamente prescritto dalla legge.
118. In qualunque caso la Corte suprema annullerà una sentenza, o decisione di un tribunale, o di una Gran Corte, sia in materia ci vile, sia in materia penale, dovrà inviare la cognizione delle cause ad un tribunale, o ad una Gran Corte di egual grado, salvo ciò che sarà detto nell’articolo seguente. Nelle cause di competenza rinvierà le cause al tribunale, che la stessa Corte suprema giudicherà competente.
119. Le cause delle Gran Corti civili residenti in Aquila, in Trani, ed in Catanzaro le di cui decisioni saranno state annullate dalla Corte suprema di giustizia, saranno inviate al la gran Corte civile di Napoli. Se una decisione di quest’ultima sarà annullata, la causa sarà rinviata da una camera all’altra della medesima Gran Corte.
120. Saranno rimesse al tribunale civile di Napoli le cause di tutti gli altri tribunali civili le di cui sentenze saranno state annullate dalla Corte suprema di giustizia. Se una sentenza del tribunale civile di Napoli sarà annullata, la causa sarà rinviata da una camera all’altra dello stesso tribunale civile.
121. Le decisioni annullate delle Gran Corti criminali saranno rimesse ad una delle Gran Corti criminali ch’è più vicina a quella che ha fatta la decisione.
122. Non vi sarà luogo ad alcuna rimessione nelle materie civili;
1.º Quando l’annullamento sarà stato pronunciato per contrarietà di giudicati. In questo caso la Corte suprema di giustizia annullerà la seconda decisione, ed ordinerà l’esecuzione della prima:
2.º Quando la decisione o sentenza annullata avesse rivocato in grado di appello una sentenza inappellabile. In questo caso la Corte suprema disporrà l’esecuzione della sentenza, contro della quale si era prodotto indebitamente l’appello.
123. Non vi sarà parimente luogo ad alcuna rimessione nelle materie criminali, correzionali, e di polizia: e la Corte suprema di giustizia vieterà ogni procedimento, quando la sentenza, o decisione si annulli per aver dato luogo a condanna per un fatto non qualificato dalla legge per delitto, o per misfatto; o quando l’azione penale fosse o prescritta, o abolita e questa eccezione fosse stata dedotta prima della decisione; salvo però in tutti questi casi il diritto della parte civile, se le compete, da sperimentarlo innanzi al tribunale civile.
124. Non saranno soggette ad annullamento le sentenze, e le decisioni mal motivate, quando la parte dispositiva non contravvenga espressamente alla legge. In questo caso la Corte suprema di giustizia si limiterà a disapprovare i motivi.
125. Se il regio proccurator generale presso la Corte suprema avrà notizia, che sia stata profferita una sentenza o decisione, la quale importi in frazione delle leggi, o de’ decreti, o racchiuda violazione di forme essenziali del rito, o eccesso di potere, senza che alcuna delle parti abbia reclamato nel tempo stabilito, dovrà por farla alla cognizione della Corte medesima, la quale ne farà l’esame, e trovando sussistente la contravvenzione o la violazione, o l’eccesso di potere, ne pronunzierà l’annullamento.
126. La Corte Suprema pronunzierà ancora sulle dimande di annullamento, che il regio pro curatore generale potrà chiedere di officio per interesse della legge, in seguito di rimessione che gliene sarà fatta dal nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.
127. Per ciò che riguarda l’interesse delle parti, ne’ casi preveduti ne’ due precedenti arti coli, se trattasi di cause civili, la sentenza, o decisione, benché annullata, si considererà come una tacita transazione, e non potrà essere impugnata.
128. Se verrà annullata una sentenza correzionale, o una decisione criminale, ad istanza del regio proccuratore generale, per violazione alla legge, il condannato avrà dritto ad un nuovo giudizio; quando la pena erroneamente applicata ecceda l’altra, che doveva applicarsi.
Se la pena applicabile è maggiore della inflitta, l’annullamento non pregiudicherà al condannato, e la decisione della Corte suprema si considererà emanala per lo solo oggetto di ricondurre i giudici alla osservanza della legge.
129. Se l’annullamento sarà pronunziato ad istanza del regio proccuratore generale per mera violazione di forme essenziali del rito, sarà nelle facoltà del condannato di scegliere tra lo sperimento di un nuovo giudizio, e l’esecuzione del primo, benché annullato.


130. Le decisioni della Corte suprema di giustizia saranno trascritte su i registri degli officj de’ giudici di circondario, de’ tribunali, o delle Gran. Corti, le di cui sentenze, o decisioni sa ranno state annullate: esse verranno ancora stampate, e trasmesse a tutt’i tribunali, ed a tutte le Gran Corti de’ nostri reali dominj al di quà del Faro.
131. Vi sarà luogo ad interpetrazione di legge, allorché la Corte suprema di giustizia annullerà due decisioni, o sentenze in ultima istanza pronunziate sul medesimo affare tra le parti medesime, e che sieno state impugnate co’ medesimi motivi.
Questa interpretazione sarà data nelle forme prescritte dall’articolo 2. della nostra legge del 24 di marzo 1817.
Questa interpetrazione potrà essere dimandata dalla Corte Suprema di giustizia prima di profferire la seconda decisione. Allorché la Corte suprema non l’avrà dimandata, essa dovrà rendere la seconda decisione a Camere riunite. In questo caso sarà nelle facoltà del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia di presedere alla mentovata Corte suprema. Se ciò non ostante, una terza decisione, o sentenza in ultima istanza uniforme alle due annullate fosse impugnata con ricorso presso la Corte suprema, l’interpretazione della legge sarà di pieno dritto.
La Corte suprema di giustizia a Camere riunite dichiarerà esservi luogo ad interpretazione, e ne farà un rapporto ragionato al nostro Segretario di Stato Ministro di grazja e giustizia.
132. La Corte suprema di giustizia, tanto nel caso, in cui il ricorso per annullamento sia stato presentato dalla parte interessata, quanto sulla requisitoria del regio proccuratore generale, potrà elevare di officio i mezzi di nullità non dedotti.
133. La Gran Corte suprema pronunzierà ancora sulle dimande di rimessione di cause da uno ad altro tribunale, o Corte, per motivo di sicurezza pubblica, o di legittima sospezione.
134. Pronunzierà egualmente sulle quistioni di competenza di giurisdizione, ove il conflitto insorga fra più Gran Corti criminali o civili o fra più tribunali civili indipendenti l’uno dall’altro, e non soggetti alla giurisdizione della stessa Gran Corte civile.
135. Le disposizioni dell’articolo precedente avranno luogo ancora nel caso, che il conflitto di competenza si elevi fra i tribunali militari di terra e di mare, e le Gran Corti criminali.
136. Giudicherà finalmente sull’azione civile contra le Gran Corti criminali, o civili, o con tra uno, o più membri delle medesjine.
137. La Corte suprema di giustizia rivederà di officio e sugli atti stessi, le decisioni per condanne a morte, o a pene perpetue profferite dalle Gran Corti speciali a sola maggioranza, e senza il concorso di sei fra gli otto voti. Potrà in oltre raccomandare i condannati alla nostra sovrana clemenza, per mezzo del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.
138. Avverso le sentenze profferite da’ tribunali militari di terra e di mare, non avrà luogo alcun ricorso presso la Corte suprema, eccettuato il caso, in cui si reclami per titolo d’incompetenza, o di eccesso di potere.
139. La Corte suprema di giustizia veglierà su tutt’i tribunali, e su tutte le Gran Corti:
avrà dritto di farsi rendere conto della loro con dotta, e di censurarli: giudicherà, come tribunale delegato, de’ delitti di officio de’ giudici, dietro la rimessione che gliene sarà fatta da Noi sul rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.
149. Ne’ casi preveduti nell’articolo prece dente sarà parimente nelle facoltà del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia giustizia di presedere la Corte suprema di giustizia.
141. Nel mese di gennajo di ciascun anno, la Corte suprema rimetterà al nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia tutte le osservazioni, che avrà fatte nel decorso dell’anno, pel miglioramento della legislazione. Queste osservazioni ci saranno presentate nel ‘ nostro Consiglio di Stato.
142. La comunicazione tra la Corte suprema di giustizia, e gli altri tribunali inferiori per gli affari, che riguardano, sia la giustizia civile, sia la giustizia penale, sia la sorveglianza sui medesimi, dovrà necessariamente aver luogo per mezzo delle nostra real Segreteria e Ministero di Stato di grazia e giustizia.

TITOLO XI. De’ presidenti, de’ regj proccuratori, e de’ regi proccuratori generali.

143. I presidenti della Corte suprema di giustizia, delle Gran Corti, e di tutti i tribunali avranno cura di mantenere il buon ordine, e la polizia interna delle medesime: distribuiranno gli affari tra i giudici: formeranno il ruolo delle cause, intesi i regj proccuratori generali, ed i regj proccuratori.
144. Il presidente della Corte suprema di giustizia, o di que’ tribunali, o di quelle Gran Corti, che sono divise in più Camere, presederà quella, nella quale crederà più conducente alla giustizia il suo intervento.
145. I presidenti annunzieranno alla pubblica udienza le decisioni prese da’ rispettivi tribuna li, e dalle rispettive Gran Corti.
146. In tutti que’ casi, ne’ quali il presidente presederà un tribunale, una Gran Corte, o Camera, che non può giudicare, che con numero determinato di giudici, il giudice meno antico sarà tenuto di ritirarsi, ed il presidente della Gran Corte, del tribunale, o della Camera sederà come primo giudice.
147. I presidenti della Corte suprema di giusti zia, delle Gran Corti, e de tribunali saranno rimpiazzati, in caso di assenza, od altro legittimo impedimento, dal vice-presidente, o dal più antico de consiglieri, o giudici in ordine di nomina.
148. I magistrati incaricati del Ministero pubblico saranno nostri agenti presso i giudici, i tribunali, le Gran Corti, e la Corte suprema di giustizia.
149. Invigileranno per l’osservanza delle leggi, ed alla regolare esecuzione de’ giudicati.
150. I regj proceuratori, o i regj proccuratori generali presso i tribunali, e le Gran Corti, e la Corte suprema di giustizia, eserciteranno il loro ministero, non in via di azioni, ma in via di rimostranze, salv’i casi, ne’ quali sia diversamente prescritto dalle leggi.
151. Saranno intesi necessariamente in tutte le cause, ed in tutte le quistioni concernenti:
1.º L’ordine pubblico, l’interesse dello Stato, della Corona, de’ comuni, e degli stabilimenti pubblici;
2.º Le donazioni, ed i legati fatti a beneficio de’ poveri di uno, o più comuni;
3.º Lo stato delle persone; 4. La declinatoria di foro per incompetenza 5.º La ricusa de’ giudici per parentela, od affinità, e la rimessione delle cause ad altri giudici;
6.º I minori, gl’interdetti le donne non autorizzate da’ loro mariti di stare in giudizio, ed in generale tutti coloro, che vengono rappresentati da un curatore;
7.º Gli assenti;
8.º I militari in attività nelle armate di terra e di mare fuori del territorio del Regno, e gli incaricati di negoziazione all’estero, non abbiano lasciato legittimo proccuratore, se la di loro qualità sia riconosciuta dal tribunale.
152. 1 regi proccuratori, ed i regj proccuratori generali potranno ancora interporre il di loro ministero in tutte le cause, nelle quali lo crederanno necessario. Il tribunale, o la Gran Corte potrà interpellarli di officio.
153. Nelle materie correzionali, di polizia, e di alto criminale, i regj proccuratori, ed i regi proccuratori generali presso i giudici di circondario e le Gran Corti criminali oltre le funzioni, che sono loro affidate dalla presente legge, e dal codice di procedura criminale, insisteranno per la regolarilà delle forme prima del giudizio, e per l’applicazione della legge.
254. Essi eserciteranno l’azione penale per la punizione de ‘rei in conformità delle leggi.
155. I regi proccuratori generali presso le Gran Corti criminali, come agenti primari della polizia giudiziaria, avranno sotto i di loro ordini gli altri funzionarj di polizia giudiziaria, spediranno i mandati di deposito ne’ casi per messi dalla legge.
156. I regj proccuratori, ed i regj proccuratori generali ne’ casi, in cui le parti non abbiano reclamato, faran rapporto al nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia de’ mancamenti de’ giudici per eccesso de’ loro poteri, e de’ delitti commessi nell’esercizio delle, loro funzioni. Il nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, credendolo conveniente, rimetterà nel nostro real nome alla Corte suprema di giustizia, per mezzo del suo proccurator generale, il rapporto anzidetto, e gli atti, che l’accompagnano. La Corte suprema annullerà gli atti, se vi sarà luogo, ed in quanto a’ giudici, a’ tribunali, ed alle Gran Corti, con tra delle quali emergessero delle imputazioni, vi provvederà a norma della legge.
157. I regj proccuratori, ed i regj proccuratori generali saranno incaricati di vegliare alla esecuzione de’ giudicati: per quanto concerne i giudicati, che interessano l’ordine pubblico agiranno di officio; e per quanto agli altri, che interessano i privati, agiranno sulla istanza delle parti. In tutt’i casi ordineranno a chi occorre di prestarsi agli atti opportuni, e faranno son ministrare il braccio forte, allorché sia necessario.
158. Ne comuni, ove non risiede il regio proccuratore, le parti s’indirizzeranno al giudice del circondario, il quale supplirà al regio proccuratore, per l’esecuzione di ciò che dispone l’articolo precedente.
159. I regj proccuratori, ed i regi proccuratori generali invigileranno ancora sulla osservanza della disciplina, e sulla regolarità del servizio de’ tribunali, delle Gran Corti, Corte suprema di giustizia.
160. Essi non prenderanno parte, né potranno essere presenti alle deliberazioni de’ tribunali, e delle Gran Corti.
Questa disposizione non sarà applicabile al regio proccuratore generale presso la Corte sue prema di giustizia.
161. Permetteranno l’ammessione delle carte estere, e sulla di loro negativa, le parti potranno adire la Gran Corte, o il tribunale, presso il quale essi esercitano il loro ministero, perché risolva inappellabilmente ciò che sarà di ragione.
162. La corrispondenza tra le Gran Corti, i tribunali, e le altre autorità costituite avrà luogo esclusivamente per l’organo de’ rispettivi regj proccuratori, e regj proccuratori generali.
163. Tutte le funzioni del Ministero pubblico di sopra indicate, saranno specialmente, e personalmente confidate a’ nostri regj proccuratori, e regj proccuratori generali. I sostituti non parteciperanno all’esercizio di queste funzioni, che sotto la di loro direzione.
164. I regj proccuratori presso i tribunali ci vili, ed i regj proccuratori generali presso le Gran Corti criminali veglieranno sulla condotta de’ giudici di circondario. Nell’ultimo mese del triennio di ciascun giudice di circondario, il regio proccuratore presso il tribunale civile avvertirà con una circolare gl’individui del circondario, di rimettergli le notizie delle trasgressioni in officio de’ giudici di circondario, per inviarle al nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.
165. i regi proccuratori generali presso le Gran Corti civili veglieranno sulla condotta de’ giudici de’ tribunali civili, e di commercio, compresi nella giurisdizione delle rispettive Gran Corti, e saran tenuti di riferire alla Corte suprema di giustizia tutto ciò che scopriranno contrario all’onore, ed al bene della giustizia.
166. Il regio proccuratore generale presso la Corte suprema di giustizia invigilerà sulla con dotta de’ giudici delle Gran Corti criminali, e civili, e degli abusi, che mai scoprisse, farà rapporto al nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.
167. In caso di assenza o di altro legittimo impedimento de’ regi proccuratori generali, e de’ regj proccuratori, e de’ loro sostituti, il giudice, che si troverà l’ultimo in ordine di nomina, ne eserciterà le funzioni.

TITOLO XII. De’ cancellieri.

168. Presso tutt’i giudici di circondario, presso i tribunali civili e di commercio, presso le Gran Corti criminali, c civili, c civili, e presso la Corte suprema di giustizia vi saranno de’ cancellieri da Noi nominati.
169. I cancellieri assisteranno i giudici nelle loro udienze, e nell’esercizio delle loro funzioni, e ne contrassegneranno le firme: registreranno gli atti, e li conserveranno in deposito: rilasceranno le copie, e daranno corso agli affari giudiziarj.
170. Ogni cancelliere presenterà al tribunale, o alla Gran Corte, alla quale sarà addetto, un vice-cancelliere, e la pianta degl’impiegati ove correnti. Se la Gran Corte, o il tribunale si dividerà in Camere, il cancelliere presenterà un vice-cancelliere per ogni Camera.
171. La pianta della cancelleria, e de’ soldi rispettivi degl’impiegati, e la loro nomina verrà sottoposta dal Tribunale, o dalla Gran Corte all’approvazione del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

TITOLO XIII, De’ patrocinatori, e degli avvocati.

172. Presso ciascuna Gran Corte, o tribunale vi sarà un determinato numero di patrocinatori da nominarsi da Noi, sul parere della Gran Corte, o del tribunale, cui dovranno essere addetti.
Quelli fra di essi, che saranno addetti ad una Corte superiore, potranno esercitare le funzioni del di loro ministero presso tutte le altre Corti, e tribunali inferiori.
173. I patrocinatori avranno il dritto esclusivo di fare tutti gli atti occorrenti alla instruzione alla pronunciazione, ed esecuzione delle sentenze, o delle decisioni presso i tribunali, e le Gran Corti, cui saranno addetti.
174. Niuno potrà comparire in giudizio avanti i tribunali, e le Gran Corti, senza il ministero di un patrocinatore.
175. I patrocinatori saranno responsabili de’ pregiudizj, che per loro fatto, od omissione, derivassero alle parti, come pure de’ deposili, e delle carte, che verranno loro affidate.
176. Presso tutti tribunali, e le Gran Corti de’
nostri reali dominj al di quà del Faro vi sarà un albo, nel quale verranno iscritti tutti gli avvocati.
177. Un decreto particolare determinerà la formazione degli albi enunciati nel precedente articolo, come ancora i doveri degli avvocati ed il modo, secondo il quale saranno nominati.
178. Alcuno non potrà essere patrocinatore, se non è licenziato in dritto, né potrà essere avvocato, se non è laureato in dritto in una delle università del nostro regno delle Due Sicilie.

TITOLO XIV. Degli uscieri.

179. Presso ogni giudice di circondario tribunale, o Gran Corte vi sarà un numero determinato di uscieri da’ Noi nominali.
180. Gli uscieri presteranno il loro servizio personale agli officj de’ giudici di circondario, a’ tribunali, ed alle Gran Corti.
181. Nelle pubbliche sedute de’ tribunali, e delle Gran Corti, gli uscieri dovranno mantene re l’ordine, e la regolarità.
182. Intimeranno le citazioni, gli atti, le sentenze, e le decisioni: pubblicheranno ed affiggeranno gli avvisi, e gli editti: eseguiranno le perquisizioni, i sequestri, e gl’inventarj giudiziali: proclameranno le offerte, che verranno fatte nelle vendite a pubblico incanto: e faranno tutti gli atti, che saranno necessari per costringere le parti alla esecuzione de’ giudicati.
183. In caso di opposizione alla esecuzione degli ordini giudiziali, gli uscieri potranno chiamare in loro soccorso la forza armata.

TITOLO XV. Del grado, e del solito de’ componenti dell’ordine giudiziario.

184. I giudici d’istruzione criminale saranno giudici di tribunali civili in commissione:
I presidenti, ed i regj proccuratori de’ tribunali civili saranno giudici delle Gran Corti criminali in commissione.
I presidenti, ed i regi proccuratori generali delle Gran Corti criminali saranno giudici delle Gran Corti civili in commissione.
E finalmente i presidenti, ed i regj proccuratori generali delle Gran Corti civili saranno consiglieri della Corte suprema di giustizia in commissione.
185. Tutti componenti dell’ordine giudiziario saranno pagati dal pubblico tesoro all’infuori de’ giudici di circondario, i quali saranno pagati da’ rispettivi comuni, secondo la quota che sarà fissata per mezzo del Ministero degli affari interni.
186. Il soldo dell’ordine giudiziario è fissato nel seguente modo, e sarà pagato a rate mensuali, Giudici di circondario.
Di prima classe 430
Di seconda classe 300
Di terza classe 2440

Tribunali civili.
Vice-presidente 960
Sostituto al regio procuratore 960
Giudice 900
Il giudice civile esercente le funzioni di giudice istruttore nel distretto capoluogo della provincia 960
Cancelliere 400
Vice-cancelliere 360
Gran Corti criminali.
Vice-presidente 1384
Sostituto al regio proccuratore generale 1384
Giudice 1300
Cancelliere 600
Vice-cancelliere 450

Gran Corti civili
Vice-presidente 1600
Sostituto al regio proccuratore generale 1600
Giudice 1500
Cancelliere 720
Vice-cancelliere 600

Corte suprema di giustizia.
Presidente, e regio proccuratore generale 4000
Vice-presidente 2600
Avvocato generale 2000
Consigliere 2500
Cancelliere. 1800
Vice-cancelliere. 800
187. I Giudici – istruzione, ed i loro Cancellieri residenti ne’ di stretti avranno il medesimo soldo assegnato rispettivamente a’ Giudici e Cancellieri de’ Tribunali civili.
188. I giudici delle Gran Corti cri minali destinati alle funzioni di Presidenti, e di Regj Proccuratori de Tribunali civili, godranno durante l’esercizio di una tal commissione, oltre del soldo loro assegnato, di un soprassoldo di annui ducati cento.
I Giudici delle Gran Corti ci vili, ed i Consiglieri della Corte Suprema di giustizia destinati rispettivamente alle funzioni di Presidenti e di Regj Proccuratori generali delle Gran Corti criminali o civili, godranno durante l’esercizio di una tal commissione, oltre del soldo loro assegnato, di un soprassoldo di annui ducati dugento.
189. Sarà annessa alla piazza di Presidente della Suprema Corte di giustizia un’annua pensione di ducati duemila, pagabili pari mente dalla nostra Real Tesoreria. Sarà similmente annessa alla piazza di Presidente della Gran Corte civile residente in Napoli un’annua pensione di ducati tre cento.
190. I Giudici del Tribunale civile, della Gran Corte criminale e della Gran Corte civile di Napoli riceveranno, oltre del soldo, ed a titolo d’indennità, l’annua somma di ducati trecento.
191. Il Presidente, ed il Regio Proccuratore del Tribunale civile di Napoli saranno considerati come giudici della Gran Corte criminale residente nella medesima città.
11 Presidente, ed il Regio Proccurator generale della Gran Corte criminale saranno considerati come Giudici della Gran Corte ci vile parimente residente in Napoli.
192. I componenti dell’ordine giudiziario non potranno, sotto pena di essere accusati come prevaricatori, ricevere o esigere dal le parti regali o somma alcuna, sotto qualsivoglia titolo o pretesto, salvo ciò ch’è disposto dalle leggi per le indennità loro dovute per motivo di vacazioni

TITOLO XVI. Disposizioni generali.

193. L’esercizio del potere giudiziario sarà affidato alle sole giurisdizioni autorizzate con la presente legge, e tra i limiti delle rispettive attribuzioni.
194. L’ordine giudiziario sarà subordinato solamente alle autorità della propria gerarchia. Niun altra autorità potrà frappor re ostacolo, o ritardo all’esercizio delle funzioni giudiziarie, o al la esecuzione de’ giudicati.
195. Tutti, senza distinzione, o privilegio di persona, sa ranno sottoposti alle medesime giurisdizioni, ed alle stesse forme de’ giudizi, salvo ciò che è disposto dalle leggi per lo contenzioso amministrativo, o per la repressione de’ delitti militari.
196. Niuno potrà essere privato di una proprietà, o di alcuno de’ diritti, che la legge gli accorda, che per effetto di una sentenza, o di una decisione passata in giudicato.
197. I giudici non potranno pronunziare per via di disposizioni generali, o di regolamento.
198. I giudici, i tribunali, e le Gran Corti non potranno né impedire, né sospendere la esecuzione delle leggi, e de’ decreti.
199. Non potranno in alcun caso immischiarsi nelle funzioni amministrative, né citare direttamente, ed avanti a loro gli amministratori per oggetti relativi alle loro funzioni, né conoscere i conflitti tra le autorità giudiziarie, e le amministrative.
200. I giudici non potranno ricusarsi di giudicare nelle materie civili sotto pretesto di silenzio, di oscurità, o insufficienza della legge. Nelle materie criminali, correzionali, e di semplice polizia, essi non potranno pronunciare altre pene all’infuori di quel le determinate dalle leggi, e ne’ soli casi dalle medesime stabiliti.
201. Per ritardata, o denegata giustizia, si ricorrerà al tribunale, o alla Gran Corte immediatamente superiore.
202. I giudici non potranno ordinare l’arresto di alcun cittadino, né farlo ritenere in carcere che ne’ soli casi, e nel modo alla legge prescritti.
203. I giudici non saranno inamovibili, che dopo tre anni di lodevole esercizio in uno de’ collegi giudiziari, a contare dalla data della presente legge. Essi dopo questa epoca riceveranno il decreto di nomina a vita, e quindi non potranno essere privati delle loro funzioni, che dietro un formale giudizio.
204. I giudici anche nominati a vita potranno essere traslocati.
205. I giudici di circondario potranno essere rinnovati in ogni triennio a’ termini dell’articolo 15 della presente legge.
206. I presidenti, ed i giudici de’ tribunali di commercio saranno nominati sopra liste triple formate da’ rispettivi Consigli provinciali. Le liste saranno composte di negozianti, banchieri, e manifatturieri che da cinque anni almeno sieno domiciliati, ed esercitino il commercio nel luogo di residenza del tribunale.
207. Niuno, potrà essere consigliere nella Corte di giustizia, o proccuratore generale presso la medesima, se non avrà l’età di quarant’anni compiti. Basterà l’età di anni trenta per essere avvocato generale o cancelliere.
208. Niuno potrà essere giudice nelle Gran Corti civili, se non avrà compiuta l’età di trentanni. Questa disposizione sarà comune ancora alle Gran Corti criminali.
Basterà l’età di anni venticinque per essere giudice di un tribunale civile, giudice di circondario, membro o supplente de tribunali di commercio, giudice d’istruzione, cancelliere de’ tribunali civili, delle Gran Corti criminali, e civili, de’ giudici d’istruzione, e de’ giudici di circondario.
209. Alcuno non potrà essere giudice, consigliere, regio procuratore generale, o regio pro curatore, se non abbia ottenuto la laurea in giurisprudenza in una delle Università del nostro regno delle Due Sicilie.
210. L’ascendente, il discendente, il fratello, lo zio, ed il nipote, ed i cugini in primo grado, non potranno essere simultaneamente addetti ad un tribunale, o ad una Gran Corte, né come giudici, né come regj procuratori, o regj procuratori generali, né come sostituti, cancellieri, o vice-cancellieri.
211. Saranno proibite a’ giudici, a’ regj procuratori, a’ regj procuratori generali, ed a cancellieri e rispettivi sostituti le funzioni di sindaco, di primo o secondo eletto, d’Intendente, di sottintendente di consigliere, o di segretario generale d’ Intendenza, di notajo, di giudice di commercio, di ricevitore di dazj, di cancelliere, di usciere, di patrocinatore, o di avvocato, anche fuori del loro tribunale.
212. I giudici in oltre, i regi proccuratori generali, ed i regj proccuratori non potranno essere arbitri, né accettare amministrazioni, o tutele, se non quelle deferite dalla legge.
213. I giudici, i supplenti, i regj proccuratori, i regj proccuratori generali, i sostituti i cancellieri, i vice-cancellieri saranno obbligati a dimorare nel luogo, ove risiede il tribunale o la Gran Corte, cui sono addetti.
Non potranno assentarsi, se non sotto le condizioni prescritte da un regolamento, che verrà stabilito dal nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.
214. Ogni tribunale, o Gran Corte invigilerà sopra gli avvocati, i patrocinatori, e gli uscieri, che vi saranno addetti.
215. Un codice di procedura civile, ed un altro di procedura criminale determineranno le forme, e l’ordine da osservarsi ne’ giudizj avanti i giudici, i tribunali, e le Gran Corti.
216. Tutte le spese relative all’amministrazione delle giustizie criminali e correzionali saranno a carico della nostra real tesoreria, salvo il diritto di rimborso contro i delinquenti a’ termini di ragione, e le disposizioni contenute nella nostra legge de’ 12 di febbrajo 1817.
217. Tutti i funzionarj dell’ordine giudiziario fino a’ cancellieri, e vice-cancellieri delle diverse Gran Corti, e tribunali, e giudici di sopra mentovati, i patrocinatori, e gli uscieri saranno no minati da Noi sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.
218. Tutti i giudici, e tutti i consiglieri della Corte suprema di giustizia, delle Gran Corti civili, o criminali, e de tribunali sopra enunciati vestiranno la toga, tanto nel disimpegno delle proprie funzioni, che nelle pubbliche cerimonie.
Questo onore è accordato ancora al solo cancelliere della Corte suprema di giustizia.
Tutti gli altri giudici inferiori, i cancellieri, e vice-cancellieri de’ tribunali, e delle Gran Corti avranno l’onore della mezza toga.
Un decreto particolare determinerà il modo di vestire de’ cancellieri, de’ vice-cancellieri, de’ giudici di circondario, degli avvocati, de’ patrocinatori e degli uscieri.
219. Tutte le sentenze, e tutti gli atti de giudici, de’ tribunali, e delle Gran Corti saranno scritti in italiano. Le sentenze saranno motivate nel fatto, e nel dritto.
220. Alcuno non potrà essere nominato giudice di una Gran Corte criminale, se prima non abbia esercitate le funzioni di giudice presso qualche tribunale civile. Niuno potrà essere no minato giudice di una Gran Corte civile, se prima non abbia esercitate le funzioni di giudice presso una gran Corte criminale, e finalmente niuno potrà essere nominato consigliere della Corte suprema di giustizia, se prima non abbia esercitale le funzioni di giudice presso una Gran Corte civile.
221. Ci riserbiamo di dispensare alle condizioni prescritte negli articoli 207, 208, e 220 nel solo caso, in cui concorre un merito sommamente distinto nell’individuo, che verrà da Noi promosso.
222. Fino a che non saranno pubblicati i nuovi codici, le autorità giudiziarie faranno osservare, ed osserveranno le leggi, che sono prove viseriamonte in vigore.
223. L’organizzazione dell’ordine giudiziario, secondo il modo determinato nella presente legge, avrà la sua esecuzione nel giorno 20 di giugno del corrente anno. A contare dal di della pubblicazione della presente legge rimarranno aboliti, e soppressi tutti corpi giudiziarj da Noi provvisoriamente conservati in vigore.
Vogliamo e comandiamo, che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno: per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne l’adempimento.
Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è specialmente incaricato di veglia re alla sua pubblicazione.

Napoli, il di 29 Maggio 1817.
Firmato, FERDINANDO.

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