Ordinamento politico amministrativo della Toscana del 1848

Ordinamento politico amministrativo della Toscana delli 9 marzo 1848.

Noi LEOPOLDO II ecc.
Volendo, in armonia col disposto dell’art. 79 dello Statuto fondamentale, provvedere nel modo il più conveniente alla di visione del Granducato in distinte provincie, ed immediata mente procedere all’attivazione dei governi ed amministrazioni compartimentali, dopo aver sentito il nostro Consiglio di Stato abbiamo determinato promulgare la seguente legge:

TITOLO I. Disposizioni Generali.

ART. 1. È soppressa la Direzione Generale di Polizia in Firenze ed in Lucca, e le alte attribuzioni di polizia amministrativa sono concentrate nel Ministro dell’Interno, che le esercita mediante una sezione speciale della sua segreteria.
II. A pari soppressione soggiacciono i governi, salvo quanto sarà detto in appresso, i commissariati regj, i vicariati, le potesterie, le giudicature civili, i commissari di polizia, le giusdicenze del già Ducato di Lucca rimaste a far parte del Granducato.
III. Sono finalmente soppresse la Soprintendenza-Generale
alle comunità, le Camere di Soprintendenza, e le Cancellerie comunitative.
IV. Il territorio del Granducato è diviso in sette compartimenti: di Firenze, Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, Pistoia, Grosseto.
V. La città di Livorno, con la sua comunità soltanto, continua a formare un Governo civile e militare.
VI. L’Isola dell’Elba, pure colle sue comunità, forma un Governo civile e militare.
VII. In Firenze rimane conservato l’unico uffizio generale del catasto.
VIII. I compartimenti si dividono, agli effetti governativi e giudiciari, in circondari e preture: agli effetti amministrativi ed elettorali, in distretti e comunità.
IX. I compartimenti di Firenze, Pisa e Siena sono divisi in più circondari; quelli di Lucca, d’Arezzo, Pistoia e Grosseto comprendono un solo circondario.
X. I circondari del compartimento di Firenze sono quelli di Firenze, San Miniato, e Rocca San Casciano ; quelli del compartimento di Pisa sono Pisa e Volterra; finalmente quelli del compartimento di Siena sono Siena e Montepulciano.
XI. I circondari sono aggregazioni di più preture; i distretti son composti di una o di più comunità.
XII. In ogni compartimento esiste un Consiglio per provvedere agli interessi di tutto il compartimento nei rapporti delle strade, delle beneficenze, e della pubblica salute.
XIII. I territori che sono assegnati a ciascun compartimento, agli effetti amministrativi, sono distinti in distretti e comunità nel modo determinato nella legge elettorale: agli effetti governativi e giudiciari, sono distinti in circondari e preture nel modo determinato dalla seguente Tavola. (Siegue la Tavola) XIV. In ogni compartimento risiede un Prefetto. In ogni
circondario, ove non sia residenza di Prefettura, un Sotto prefetto.
XV. Ogni circondario forma la giurisdizione di un tribunale collegiale di prima istanza, eccettuato il circondario di Pistoia il quale avrà due tribunali collegiali di prima istanza: uno residente in Pistoia; l’altro, che viene istituito con motuproprio di questo medesimo giorno, residente in Pescia. Un tribunale collegiale di prima istanza risiede pure nei Governi di Livorno e Portoferrajo. In ogni pretura risiede un Pretore; in ogni distretto un Ministro del Censo. Ogni comunità ha il suo gonfaloniere.
XVI. Resta sotto la giurisdizione d’appello della Corte Regia di Firenze tutto il territorio che costituisce i compartimenti di Firenze, Siena, Arezzo, Pistoia e Grosseto, e sotto quella della Corte Regia di Lucca tutto il territorio che costituisce i compartimenti di Lucca, di Pisa, e i due Governi di Livorno e Portoferrajo.
XVII. Nelle città di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, Pistoia, Prato, Cortona, Pescia, vengono stabiliti dei delegati di Governo con attribuzioni di polizia: quattro nella prima delle suddette città, tre nella seconda, uno in ciascheduna delle rimanenti.
XVIII. Il territorio di ogni pretura resta determinato in quello di una comunità o più comunità, come risulta dall’art. XIII e dalla Tavola ivi annessa.
XIX. I delegati di Governo di Lucca, di Arezzo e di Pistoia esercitano il loro uffizio nelle due preture stabilite in dette città. Tutti gli altri lo esercitano nel perimetro della pretura nella quale risiedono.
XX. Le prefetture sono distinte in due classi, le delegszioni di Governo in tre, le preture in cinque, gli uffizi del censo in tre.
XXI. Appartengono alla prima classe delle prefetture quelle di Firenze, di Lucca, Pisa, Siena; alla seconda quelle d’Arezzo, Pistoia e Grosseto.
XXII. La prima classe delle delegazioni di Governo è formata dalle quattro istituite in Firenze, e dalle tre in Livorno; la seconda da quelle di Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, e Pistoia; la terza da quelle di Cortona, Prato, e Pescia.
XXIII. Gli uffizi del censo di prima classe sono quelli di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, Cortona, Pistoia e Prato. Quelli di seconda sono Fiesole, Campi, Borgo San Lorenzo, San Casciano, Montepulciano, San Giovanni, Pietra santa, Pescia, Empoli, San Miniato, Figline, Pontedera, Borgo, Lari, Grosseto. Queili finalmente di terza sono Rocca San Casciano, Portoferrajo, Volterra, Rosignano, Colle, Montalcino, Radicondoli, Poppi, Arcidosso, Orbetello, San Marcello e San Sepolcro.
XXIV. La classazione delle preture è quella che risulta dalla Tavola annessa all’art. XIII.
XXV. Il prefetto, il sottoprefetto, il pretore, il delegato di Governo, ed il ministro del censo sono nominati dal Granduca;
il gonfaloniere lo è ugualmente, ma nel modo che sarà stabilito dalla nuova legge municipale.
XXVI. In ogni prefettura vi è un Consiglio composto di vari membri nominati liberamente dal Granduca.
XXVII. Il prefetto esercita, in unione co’ suoi consiglieri, una parte delle attribuzioni della prefettura nel modo che verrà determinato dalle leggi che saranno pubblicate sulla polizia e sui municipi.

TITOLO II. Facoltà e doveri dei Prefetti.

XXVIII. Il prefetto è capo del governo e dell’amministrazione del suo compartimento.
XXIX. Nell’esercizio delle sue funzioni il prefetto dipende immediatamente dal Ministro dell’Interno; corrisponde poi con tutti gli altri Ministri secondo le rispettive loro competenze.
XXX. Il prefetto, come capo politico, dispone della guardia civica, della forza di polizia, e delle reali truppe di linea.
Notifica le leggi, sorveglia agl’impiegati del compartimento, invigila alla quiete ed al buon ordine, e promuove presso il superior Governo tutte le misure che crede necessarie al vantaggio del suo compartimento.
XXXI. Come capo amministrativo, assiste al Consiglio compartimentale e ne eseguisce le deliberazioni; sorveglia all’andamento economico delle comunità: corrisponde coi gonfalonieri;
sanziona le deliberazioni magistrali, che sono entro la sua o entro le competenze rilasciate dalle leggi municipali al Consiglio di prefettura; finalmente rende conto al Ministro di tutte quelle che ne sono superiori.
XXXII. Esercita il prefetto, con dipendenza dal dipartimento competente, la sua sorveglianza sui patrimoni ecclesiastici, sui conventi, sui monasteri, sui conservatori, sulle pie fondazioni e sull’amministrazione dei vacanti.
XXXIII. Spetta a lui accompagnare all’autorità competente tutte le domande dei postulanti i benefizi, come il notificare loro le risoluzioni che hanno ottenute, XXXIV. Le risoluzioni del consiglio di prefettura, presieduto dal Prefetto, vengono prese a pluralità di suffragi. In caso di parità, il voto del prefetto ha la preponderanza.
XXXV. Anche negli affari che può risolvere senza partecipazione del consiglio di prefettura, ha il diritto il prefetto di domandare il parere vocale o scritto sì del consiglio stesso collegialmente adunato, come d’uno o più dei componenti di esso individualmente.
XXXVI. Per gli affari che non si possono risolvere senza il voto del consiglio di prefettura, non sono legittime le adunanze, se non vi assistono almeno due consiglieri.

TITOLO III. Facoltà e doveri dei Sottoprefetti.

XXXVII. Il sottoprefetto esercita nel rispettivo circondario, e sotto l’immediata autorità del prefetto al quale è subordinato, tutte le funzioni governative, attribuite ai prefetti stessi, e disimpegna tutte le commissioni che possono venirgli affidate dai prefetti in rapporto all’amministrativo.
XXXVIII. Il sottoprefetto consulta nei dubbi il prefetto, de ferisce alle di lui istruzioni, disimpegna tutte le incumbenze che possono essergli date dal prefetto medesimo, ed invia ad esso il rapporto del circondario ogni settimana almeno.

TITOLO IV. Facoltà e doveri dei Governatori di Livorno e dell’Isola dell’Elba.

XXXIX. Il Governatore di Livorno esercita, restrittivamente alla stessa città ed al territorio della sua comunità, le funzioni governative ad amministrative del prefetto, ritenendo le altre state fin qui inerenti alla sua carica di Governatore Militare, di Comandante supremo del Littorale, e di Soprintendente al Dipartimento di Sanità.
XL. Il Governatore dell’Isola dell’Elba esercita nel territorio dell’isola, e nelle quattro comunità in essa comprese, le funzioni governative ed amministrative del prefetto, e ritiene inoltre le altre inerenti alla sua qualità di Governatore Militare e di Presidente del Consiglio locale di Sanità.
XLI. Tanto al Governatore di Livorno che a quello dell’Isola dell’Elba, sono addetti dei Consiglieri di Governo, che fanno con loro le veci di Consiglieri di prefettura.

TITOLO V. Facoltà e doveri dei Pretori.

XLII. Ogni pretore nel territorio della sua pretura, è:
1. Giudice ordinario minore civile e criminale;
2. Uffiziale di polizia giudiciaria;
3. Uffiziale di polizia amministrativa dovunque non risiede un delegato di Governo.
XLIII. Come giudice civile e criminale, e come uffiziale di polizia giudiciaria, il pretore dipende dalle superiori autorità dell’ordine giudiciario. Come uffiziale di polizia amministrativa, dipende immediatamente dal capo del governo del circondario, corrisponde con lui, e gl’invia il suo rapporto ogni settimana almeno.
XLIV. La giurisdizione del pretore nelle cause ed affari civili è quella stessa conferita agli antichi vicari, giudici civili, e potestà, dal motu proprio del 2 agosto 1838.
XLV. Le attribuzioni del pretore, come giudice criminale e uffiziale di polizia giudiciaria, verranno determinate dalla legge di procedura criminale che sarà presentata alle assemblee, dalla quale sarà stabilito il modo con cui sarà supplito al ministero pubblico nelle preture. Ove non risiede un delegato di Governo come uffiziale di polizia amministrativa, il pretore si adopra per mantenere la pubblica e privata tranquillità e sicurezza, esercitando la più esatta vigilanza sopra le persone e luoghi sospetti.

TITOLO VI. Facoltà e doveri dei Delegati di Governo.

XLVI. Ogni delegato di Governo è
1. Uffiziale di polizia giudiciaria;
2. Pubblico ministero nelle cause criminali la cui cognizione spetta al pretore;
3. Uffiziale di polizia amministrativa.
XLVII. Il delegato di Governo, in quanto è uffiziale di polizia giudiciaria ed esercita funzioni di pubblico ministero, di pende dalle superiori autorità dell’ordine giudiziario; in quanto è uffiziale di polizia amministrativa, dal capo del governo del circondario.

TITOLO VII. Facoltà e doveri dei Ministri del Censo.

XLVIII. Ogni ministro del censo è custode e conservatore di tutti i libri e documenti censuari delle comunità comprese nel territorio del suo distretto.
XLIX. Eseguisce tutte le operazioni risguardanti i passaggi delle proprietà colle forme e modi attualmente vigenti.
L. Soddisfa alle richieste nei modi e forme attualmente prescritte.
LI. Tiene in custodia, ed è corresponsabile degli archivi che gli vengono affidati dalle comunità comprese nel suo di stretto, nel modo che sarà determinato dalla legge municipale.
LII. Compila i dazajuoli della tassa regia e comunitativa imposta sul possesso di beni stabili di tutte le comunità comprese nel suo distretto.
LIII. Compila e passa al rispettivo gonfaloniere le liste dei possessori che hanno diritto di far parte del collegio elettorale.
LIV. Assiste alle adunanze sulle elezioni, salvo i casi comtemplati dalla legge elettorale, e ne redige i processi verbali.
LV. Disimpegna tutte le attribuzioni che avevano i cancellieri comunitativi in rapporto ai benefizi di regio patronato o di quello del popolo; redige e custodisce gl’inventari dei benefizi che sono di privata collazione; e fa tutti gli atti interessanti alla loro conservazione nelle forme e modi prescritti dalle veglianti disposizioni.
LVI. Come specialmente incaricato da Sua Altezza Imperiale e Reale, e succeduto ai cancellieri comunitativi, assiste il pretore nella visita de’confini giurisdizionali cogli Stati esteri, fa con esso il riscontro di tutti i termini dei confini medesimi, e ne redige il processo verbale.
LVII. Oltre il dovere di rimettere all’uffizio generale del catasto, accompagnato da una sua relazione, l’instrumento ordinato dalla circolare del 29 dicembre 1592, ha, come il cessato cancelliere comunitativo, quello di rendere indilatamente inteso il medesimo uffizio di qualunque alterazione o variazione che si possa verificare nella situazione dei termini o confini, come pure di qualunque emergente che per qualunque causa ed in qualsivoglia tempo insorgesse tra i confinanti per pretesa giurisdizione turbata, o per qualunque altra causa importante Variazione dei confini dello stato in cui fossero stati conosciuti nella visita antecedente.
LVIII. È finalmente corresponsabile dell’esatta esecuzione di quanto era commesso ai cancellieri comunitativi sopra questa materia, e deve uniformarsi alla circolare del 13 settembre 1679, alle istruzioni del 16 novembre 1779, ed a tutti gli ordini partcolari esistenti nelle cancellerie prossime ai confini cogli Stati esteri, ed a qualunque altra legge o disposizione che sia attualmente in vigore.

TITOLO VIII. Facoltà e doveri dei Gonfalonieri.

LIX. Il gonfaloniere, come capo della sua amministrazione, sorveglia all’ordine, alla quiete ed all’andamento economico della comunità.
LX. Corrisponde col prefetto in tutti gli affari risguardanti interessi municipali ed elettorali: col dipartimento incaricato dell’arruolamento, in tutto quello che vi ha rapporto: e finalmente, coll’uffizio del censo, in tutto quello che lo ha col catasto o poste di censo.
LXI. Dispone dei pompieri, delle guardie municipali, e, nel modo prescritto dal regolamento del 4 ottobre 1847, della guardia civica.
LXII. Denunzia al pretore tutte le infrazioni ai regolamenti di polizia municipale.

TITOLO IX. Degli Uffiziali subalterni dei Prefetti, dei Sottoprefetti, dei Pretori e dei Delegati di Governo.

LXIII. Il prefetto ed il sottoprefetto hanno una segreteria composta di quel numero d’uffiziali che è richiesto dall’estensione del rispettivo servizio.
LXIV. Il segretario della prefettura ha, tra gli altri suoi doveri, quello di assistere alle adunanze del consiglio di prefettura, e di compilare e custodire i processi verbali delle medesime.
LXV. Ad ogni pretura è addetto un cancelliere:
Ad ogni delegazione, un coadiutore;
Ad ogni ministro del censo, un aiuto.

TITOLO X. Forza di cui dispongono i Prefetti, i Sottoprefetti, i Pretori ed i Delegati di Governo.

LXVI. La forza di cui dispongono i prefetti, i sottoprefetti, i pretori, ed i Delegati di Governo, ciascuno entro il suo rispettivo perimetro, è
1. La guardia civica a tenore dell’art. 1 del suo regola mento organico;
2. Il corpo dei Reali Carabinieri;
3. Il corpo dei Reali Cacciatori volontari di costa e di frontiera ;
li. E sussidiariamente, la fanteria e cavalleria di linea e le Reali guardie di finanze.

TITOLO Xl. Dei Suplenti.

LXVII. Nei casi d’impedimento o d’assenza, per soli otto giorni, dei prefetti, dei sottoprefetti e dei pretori, sono incaricati di supplire ai medesimi:
1. Al prefetto, il primo tra i consiglieri di prefettura;
2. Al sottoprefetto, il pretore del capoluogo del circondario;
3. Al pretore, il suo cancelliere.
LXVIII. Quando l’impedimento o l’assenza del prefetto o del sottoprefetto è più protratta, il Ministro dell’Interno provvede al servizio nel modo che crede più opportuno.
LXIX. Quando lo è quella del pretore, ed in qualunque assenza del cancelliere del pretore, il Ministro di Giustizia e Grazia provvede volta per volta ai bisogni del servizio.
LXX. In qualunque caso d’assenza del delegato del Governo, viene supplito dal suo coadjutore;
Di quella del ministro del censo, dal suo aiuto;
E di quella del gonfaloniere, dal primo priore magistrato comunitativo.

TITOLO XII. Disposizioni Transitorie.

LXXl. Sino all’attivazione di leggi speciali, il prefetto esercita provvisoriamente le attribuzioni e poteri degli attuali Governi provinciali, salvo le modificazioni che verranno fatte con apposite istruzioni compilate sulle basi fissate dallo Statuto fondamentale.
LXXlI. Ugualmente sino alla promulgazione ed attivazione della nuova legge municipale, esercita tutte le attribuzioni e facoltà che erano state sinora di competenza dei provveditori delle reali Camere di Soprintendenza comunitativa.
Unito al consiglio di prefettura, è investito di tutte quelle che erano di competenza dell’ora soppresso soprintendente-generale delle comunità.
LXXIII. È conservato, sino al compimento del catasto del già Ducato di Lucca, l’uffizio del censo attualmente esistente in quella città.
LXXIV. Gli uffizi delle camere di soprintendenza comunitativa, sotto la direzione del prefetto, continueranno sino al 31 dicembre 1848 a dipendere dal Ministro di Finanze in tutti gli affari interessanti la reale finanza e la loro interna amministrazione. In tutto quello poi che ha rapporto alle amministrazioni comunitative, dovrà il prefetto, dall’attivazione della presente legge, corrispondere col Ministro dell’Interno.
LXXV. La direzione d’acque e strade corrisponderà coi rispettivi prefetti in tutto quello in cui sinora corrispondeva colla generale soprintendenza delle comunità.
LXXVI. I vicari, i giudici civili, i potestà, e le giusdicenze del già Ducato di Lucca continuano, fino alla installazione dei nuovi pretori, a disimpegnare provvisoriamente le antiche loro attribuzioni, salvo quelle modificazioni che vi saranno fatte o con provvisorie istruzioni o con leggi speciali.
LXXVII. Sino al 10 del prossimo futuro novembre restano ferme le giurisdizioni attuali dei tribunali collegiali di prima istanza.
LXXVIII. Alla detta epoca dovrà la giurisdizione di ciascuno ristringersi o estendersi a tutto il suo circondario, e saranno in tutto il Granducato istallate le nuove preture e le delegazioni di Governo nel modo da questa legge ordinato.
LXXIX. Per mezzo di Ministri interini, sino alla nomina dei rispettivi pretori, sarà provveduto al disimpegno delle funzioni vicariali nei luoghi nei quali erano queste esercitate dai commissari regi.
LXXX. I cancellieri comunitativi continuano nelle loro attuali ingerenze e doveri sino alla promulgazione ed attivazione della nuova legge municipale.
LXXXI. Frattanto, come ministri del censo, concorrono in tutte le comunità servite dalla rispettiva loro cancelleria alla compilazione delle liste elettorali tanto dei possessori che dei sottoposti alla tassa di famiglia i quali hanno diritto ai termini della legge di esservi inscritti.
LXXXII. Le adunanze elettorali sono, sino all’istallazione dei ministri del censo, assistite da quel cancelliere che serve la comunità, il di cui capoluogo è destinato alla convocazione dei collegi elettorali.
LXXXIII. E sino a detta epoca ogni cancelliere continua a disimpegnare le attribuzioni che sono dalla presente legge de Volute al ministro del censo.
LXXXIV. Le presenti disposizioni avranno vita al 20 del Corrente mese.

Dato il 9 marzo 1848.
LEOPOLDO.
V. F. CEMPINI.
L. ALBIANI.

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *