Ripubblicazione degli antichi Ordini di polizia per la città di Genova
Per approfondire: Cronologia di Genova Dalle origini ai giorni nostri
12 agosto 1814.
PADRI DEL COMUNE PER LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA
Essendo uno dei principali oggetti dell’ispezione dei Padri del Comune di Genova il buon ordine e la polizia delle pubbliche strade e della città tutta, si crede in dovere il Magistrato suddetto, in adempimento anche egli eccitamenti dei serenissimi Collegi, di rinnovare a pubblica cautela gli antichi Regolamenti, Ordini e Gride, ad effetto di poterne esigere subito la piena osservanza ed acciocché non possano mai i contravventori allegarne l’ignoranza.
1. Resta dunque proibito a chiunque di radunare senza mostra licenza in qualunque tempo o sotto qualsivoglia pretesto immondizie, spazzature o gettiti terreni nei luoghi pubblici od anche privati, quando da questo possa derivarne a nostro giudizio danno al Porto direttamente o indirettamente.
2. La licenza non si accorderà senza un previo deposito di scudi dieci da lire 4 f.b., restando però sempre obbligato l’impetrante a non radunare materie in vicinanza delle pubbliche chiaviche o conigli; ma dovrannosi sempre queste accannellare e munire di muro a secco in giro per non restarvi poi oltre il termine di giorni otto, dentro i quali saranno trasportate ai luoghi stabiliti, e perora all’Arsenale.
3. Mancandosi a tale regolamento, il Magistrato o per esso il Deputato alla conservazione delle strade farà trasportare gli anzidetti gettiti nel luogo sopra indicato a spese del contravventore, al quale si intenderà sospesa la licenza di proseguire la sua fabbrica fino a che non avrà ripienato il deposito delle lire 40 per quella somma spesa nel trasporto del gettito. I contravventori incorreranno di più la penale di scudi sei fino in dieci, da lire quattro, a nostro giudizio, ed in tutto come da Grida del 1668.
4. È proibito di gettare dalle finestre qualunque immondizie, acqua od altro sulle pubbliche strade, né si può da qualunque persona tenere spandente di acqua sopraluogo pubblico, sotto pena di lire cinque fino in lire venticinque, a norma de Proclami del 1760 e 1771.
5. È proibito altresì di affastellare letami o spazzature in città, tanto dentro il circuito delle vecchie mura quanto dalla porta di san Tommaso fino alla Lanterna, e d’ivi lasciarle, ancorché fosse per brevissimo tempo, sotto le pene fissate dalla Grida dei 13 luglio 1779.
6. Nessuno potrà fabbricare o riattare fabbriche antiche soprastanti a luoghi pubblici, tanto dentro le vecchie che dentro le nuove mura, senza avere prima ottenuta la nostra licenza e fatto il deposito di sopra mentovato; né alcun operaio inserviente in qualsivoglia maniera a dette fabbriche potrà impiegarsi in esse se non gli consterà che il depositario abbia adempito a tale disposizione; il tutto sotto pena discuti sei fino in dieci, come da Grida del 1668.
7. Qualora per motivo di fabbrica esistessero sulle pubbliche strade legni ossia ponti, materiali od altro che ingombrasse la strada, si dovrà dal padrone o da chi per esso accendere un lume per tutta la notte acciò non arrivino incidenti a danno dei transitanti.
8. Ogni fabbrica che sporga in fuori sulle strade in maniera che servirebbe a renderle più anguste è proibita, ed è riservata al Magistrato illustrissimo la facoltà di permetterla. I contravventori a tale regolamento saranno obbligati a demolirla a proprie spese, oltre le multe fissate dalla Grida del 1737, 23 maggio.
9. Nelle domande di licenze per fabbricare dovrà specificarsi se si vuole rifondere pilastri, fare fondamenta nuove o dare maggiore alzata alle case, acciò il nostro Architetto possa portarsi a riconoscere se tali lavori sono eseguiti con la conveniente solidità; e ciò a scanso d’incidenti pericolosi.
Il nostro Architetto visiterà ex officio e senza pretendere alcuna retribuzione i detti lavori, e dovrà farne il suo rapporto al Deputato alle strade, il quale darà gli ordini che giudicherà più opportuni (vedi Editto del primo aprile 1784).
10. È proibito il collocare vasi od altri oggetti pesanti sulle finestre o terrazze, a meno che non si fosse ottenuta dal Magistrato la dichiarazione che simili oggetti fossero assicurati con ferri od altro, da non potersi temere che cadendo possano offendere chi passa per la pubblica strada (Grida dei 24 settembre 1785). Chi, avendo sulle finestre vasi od altro, non fosse munito della sopraddetta dichiarazione, dovrà procurarsela o ammuovere i sopraddetti oggetti dentro il termine di giorni otto, sotto la pena di lire cinquanta per ogni contravvenzione.
11. E proibito ai cocchieri, vetturini, carrettieri ecc. il correre precipitosamente perle strade con grave rischio delle persone, come da Decreto del 1721, 25 settembre.
I mulattieri per città dovranno tenere le loro bestie attaccate l’una dietro l’altra, ed essi dovranno andare a piedi alla testa delle prime per essere in grado di prontamente ovviare ad ogni disordine, sotto la pena di lire 25 per ogni contravvenzione, oltre la mercede di lire 2 da pagarsi ai Cavalleri o agenti di polizia che avranno arrestate le bestie.
12. È proibito d’introdurre e far girare vetture, carri, carrette ed altre macchine a ruote di qualsivoglia specie, sia tirate da animali, sia condotte a mano da uomini, nelle strade interne della città fuori di quelle destinate dai vigenti Regolamenti, e segnata mente da quello dei 13 luglio 1813, al passaggio delle vetture, sotto pena di lire 5 sino a 50 e di uno fino a cinque giorni d’arresto.
È similmente proibito, sotto le stesse pene, di strascinare e rotolare entro la città colli di robbe pesanti, botti e caratelli ripieni, pietre, legni ed altri carichi, che a termini del Regolamento del 1786 devono portarsi dai facchini sopra le spalle o con stanghe.
13. È proibito ai bottegai di esporre lungo le pubbliche strade qualunque mercanzia che sporga in fuori dalle loro botteghe più del palmo permesso, come dai Regola menti del 1725, 1760, 1761 e 1767, sotto la pena di lire 5 fino in lire 20 per la prima contravvenzione, la quale però sarà duplicata per le contravvenzioni successive.
14. Essendo a cognizione del Magistrato che è invalso tra molti bottegai l’abuso di pretendere di appigionare ai rivenduglioli il comodo di fermarsi in vicinanza delle loro botteghe per vendere i loro commestibili, e ciò per eludere il diritto di piazza a danno della Finanza del Magistrato, si dichiara che nessun luogo pubblico è immune sotto qualsivoglia pretesto dal pagamento di detto diritto, e chi continuerà a fare l’enunciato illecito mercimonio sarà condannato in lire 50, come è prescritto dai sopracitati Regolamenti.
15. Le fruttaiole e rivenditrici d’altri commestibili dovranno contenersi entro i li miti a loro rispettivamente assegnati, riserbandosi il Magistrato a dare su ciò quelle ulteriori provvidenze che giudicherà più opportune, il tutto per rimettere nel loro vigore gli antichi salutari Regolamenti.
16. Nei giorni festivi di precetto dovranno tenersi chiuse le botteghe, escluse però quelle dei venditori di commestibili o medicinali e quelle dei parrucchieri, sotto le pene pecuniarie per i trasgressori da estendersi fino in lire 50 a nostro arbitrio (Regolamento del 1786). In detti giorni non si potranno nemmeno esporre in vendita sulle piazze o porticati stampe, libri ed altri oggetti simili.
17. È proibito pure ai saltimbanchi o cerettani di fare circoli e radunare la gente sulle pubbliche piazze nell’ore destinate ai divini ufficii, e mai potranno fermarsi in vicinanza delle chiese. Gli inosservanti saranno privati della permissione che devono riportare dalla nostra Cancelleria firmata dal Deputato alle strade.
18. Si dichiara a cautela che tutte le leggi, ordini e regolamenti precedenti relativi a queste materie s’intendono rimanere nel loro pieno vigore in tutto che non si oppone alle disposizioni contenute nel presente.
Gli agenti alla polizia e i cavalleri di Camera nostra restano incaricati di invigilare all’esatta osservanza dei presenti regola menti e di denunziare i contravventori, dichiarando che una terza parte delle condanne sarà dal Magistrato applicata a loro vantaggio, a norma delle antiche consuetudini.
Niuno presuma di eludere o contravvenire ai presenti ordini, mentre il Magistrato si troverà suo malgrado costretto a procedere irremissibilmente contro qualsivoglia contravventore.
Dato dalla Cancelleria del Magistrato, li 12 agosto 1814.
PESSAGNO, priore
B. GAZZO, Cancelliere
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