Passaggio della G.N.R. nell’Esercito Nazionale Repubblicano

Decreto legislativo del Duce 14 agosto 1944, n. 469. Passaggio della G.N.R. nell’Esercito Nazionale Repubblicano

(Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 190, 16 agosto 1944)

Categoria: RSI – Salò

IL DUCE
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
E CAPO DEL GOVERNO
Visto il decreto legislativo 8 dicembre 1943, n. 913, che istituisce la Guardia
Nazionale Repubblicana;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1943, n. 921, concernente l’ordinamento e il funzionamento della Guardia Nazionale Repubblicana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:
Art. 1
La Guardia Nazionale Repubblicana entra a far parte come prima Arma combattente dell’Esercito Nazionale Repubblicano. I suoi attuali compiti di Polizia cesseranno col 31 dicembre 1944-XXIII.


Art. 2
Il Ministro delle Forze Armate ha l’incarico, unitamente al Comandante della Guardia Nazionale Repubblicana, di dare sollecita esecuzione a quanto è disposto nell’articolo precedente.
Art. 3
Il presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed inserito, munito di sigillo di Stato, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quartier Generale, addì 14 agosto 1944-XXII
MUSSOLINI

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *