Patente imperiale sul rafforzamento del Consiglio dell’Impero

Patente imperiale del 5 marzo 1860, con cui si ordina un rafforzamento del Consiglio dell’Impero mediante Consiglieri dell’Impero straordinari, e si danno le disposizioni relative alla composizione ed alla sfera di attività del Consiglio dell’Impero rafforzato.

Categoria: Impero Austriaco

Noi Francesco Giuseppe Primo, per la grazia di Dio Imperatore d’Austria:
Re d’Ungheria e di Boemia; Re di Lombardia e Venezia, di Dalmazia, Croazia, Schiaronia, Galizia, Lodomiria ed Illiria, e di Gerusalemme ecc.; Arciduca d’Austria; Granduca di Toscana e Cracovia;
Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carinzia, Carniola e Bucovina, Gran Principe di Transilvania; Margravio diMoravia; Duca dell’Alta e Bassa Slesia, di Modena, Parma, Piacenza, Guastalla, d’Auschwitz e Zator, di Teschen, del Friuli, di Ragusa e Zara; Conte Principesco d’Absburgo, del Tirolo, di Kyburg, Gorizia e Gradisca; Principe di Trento e Bressanone; Margravio dell’Alta e Bassa Lusazia e d’Istria; Conte di Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg ecc.; Signore di Trieste, di Cattaro e della Marca dei Vendi; Gran Voivoda del Voivodato di Serbia ecc. ecc.
abbiamo deciso di rafforzare il Nostro Consiglio dell’Impero, che continuerà a sussistere in base alla Nostra Patente 13 aprile 1851 e del Nostro Rescritto 20 agosto 1851, mediante Consiglieri straordinari dell’Impero, i quali verranno con vocati periodicamente. A tale scopo sentiti i Nostri Ministri ed il Nostro Consiglio dell’Impero ordiniamo quanto segue:

§. 1.
Verranno da Noi nominati Consiglieri straordinari dell’Impero, che abbiano ad intervenire a tali deliberazioni periodiche:
1. Arciduchi della Nostra Casa imperiale;
2. Alcuni dignitari superiori ecclesiastici;
3. Alcuni fra coloro, che siensi distinti nel Nostro servizio civile e militare, od in altro modo;
4. Trenťotto Membri delle Rappresentanze provinciali, e precisamente:
sei del Regno d ‘Ungheria,
tre del Regno di Boemia,
due del Regno lombardo-veneto,
uno del Regno di Dalmazia,
due del Regno di Croazia e Slavonia,
tre del Regno di Galizia e Lodomeria, e del Granducato di Cracovia,
due dell’Arciducato d’Austria al dissotto dell’Enns,
uno dell’Arciducato d’Austria al dissopra dell’Enns,
uno del Ducato di Salisburgo,
uno del Ducato di Stiria,
uno del Ducato di Carinzia,
uno del Ducato di Carniola,
uno del Ducato di Bucovina,
tre del Granprincipato di Transilvania,
due del Margraviato di Moravia,
uno del Ducato di Slesia,
due della Contea principesca del Tirolo,
uno del Vorarlberg,
uno del Margraviato d’Istria, colla Contea principesca di Gorizia e Gradisca, ed ano della città immediata dell’Impero Trieste e del suo territorio, due del Voivodato serbo e del Banato del Temos.
Le Rappresentanze provinciali in questi Domini sceglieranno dal loro gremio tre membri per ciascuna delle nomine da farsi secondo la sovraesposta distribuzione, e Ce ne faranno la proposta.
i Consiglieri straordinari dell’Impero indicati ai N. 1, 2 e 3 vengono nominati in vita. Quelli indicati al N. 4 vengono scelti per sei anni, ed alla scadenza di questo termine escono dal Consiglio rafforzato dell’Impero. Non sono però esclusi dalla rielezione, allorché le Rappresentanze provinciali trascorso il periodo sejennale procederanno ad una nuova scelta.
Qualora durante questo periodo sejennale uno dei detti Membri avesse a mancare di vita, a perdere l’idoneità personale, o ad essere impedito di restar Membro della Rappresentanza provinciale, che lo ha proposto, oppure impedito stabilmente dal prender parte alle deliberazioni del Consiglio dell’Impero rafforzato, Noi nomineremo un sostituto fra coloro che furono già proposti, per la durata del periodo sejennale non ancora trascorso.
Riguardo alle elezioni da farsi dalle Rappresentanze provinciali pel Consiglio dell’Impero rafforzato, emetteremo delle norme speciali.
§. 2.
Il Consiglio rafforzato dell’Impero verrà da Noi convocato periodicamente per deliberare sugli oggetti ad esso demandati nel seguente paragrafo.
§. 3.
Si devono sottoporre a deliberazione nel Consiglio dell’Impero rafforzalo:
1. La fissazione del preventivo dello Stato, l’esame dei rendiconti dello Stato, le proposte della Commissione del debito dello Stato;
2. Tutti i progetti di maggiore importanza in affari di legislazione generale;
3. Le proposte delle Rappresentanze provinciali.
Ci riserviamo di assegnare anche altri affari alle deliberazioni del Consiglio dell’Impero rafforzato.
§. 4.
Non compete al Consiglio dell’Impero rafforzato l’iniziativa di presentare proposte di leggi o di ordinanze. Se però nel deliberare su di un affare ad esso presentato trovasse motivo di far risaltare le lacune, i difetti o le disposizioni necessarie nella relativa legislazione, il medesimo è chiamato a farne rapporto a Noi presentando contemporaneamente il suo parere.
§. 5.
I Membri del nostro Consiglio stabile dell’Impero intervengono alle deliberazioni del Consiglio dell’Impero rafforzato, e vi danno il loro voto.
§. 6.
I Nostri Ministri ed i Capi dej dicasteri centrali sono autorizzati a prender parte alle deliberazioni del Consiglio dell’Impero rafforzato, ed a trottare gli affari da loro presentati, o in persona o col mezzo di un delegato.
§. 7.
Gli affari diversi da quelli indicati nei §§. 3 e 4, sai quali Noi troviamo opportuno d ‘interpellare il Nostro Consiglio dell’Impero, dovranno essere trattati dai Membri stabili del medesimo nel modo finora prescritto.
§. 8.
Ci riserviamo di emettere un Regolamento sul modo di trattare gli affari presso il Consiglio dell’Impero rafforzato.
§. 9.
I Consiglieri dell’Impero straordinari non percepiscono in tale qualità alcun emolumento dall’Erario.
§. 10.
Tutte le disposizioni della Nostra Patente 13 aprile 1851 sul Consiglio dell’Impero, che non vengono abolite da questa Patente, rimangono in vigore riguardo a coloro che vi prendono parte temporariamente, ad eccezione di quelle contenute noi §§. 13, 16, 17 e 37.
Dato nella Nostra Capitalo e Residenza di Vienna il 5 del mese di marzo del l’anno mille ottocento sessanta, duodecimo dei Nostri Regni.

Francesco Giuseppe m. p.

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