Patente sulle congregazioni del Regno Lombardo Veneto

Patente di S.M.I.R.A. che stabilisce l’organizzazione delle congregazioni centrali e provinciali del regno (24 aprile 1815)

Poiché è nostra intenzione formare collegi di deputati provenienti dalle varie classi della nazione per conoscere, con mezzi costituzionali, i desideri e le esigenze del paese, abbiamo diviso il regno in territorio milanese e territorio veneziano, e stabilito per ciascuno una congregazione centrale, una delle quali deve sedere a Milano, e l’altra a Venezia. Inoltre, è stabilito per ogni provincia, nella città principale, dove c’è una delegazione reale, una congregazione provinciale; di conseguenza abbiamo ordinato quanto segue:

PRIMA PARTE. Delle congregazioni centrali.

§ 1. Le congregazioni centrali saranno composte d’individui della classe degli estimati nobili, di quella degli estimati non no bili, e finalmente dei rappresentanti delle città regie. Avranno esse per loro presidente il governatore del territorio, ed in mancanza del medesimo quello che ne farà le veci.
§ 2. Il numero de’ membri delle congregazioni levati dalle classi dei possidenti estimati nobili e dei possidenti estimati non nobili sarà regolato secondo il numero delle province di cui è composto il territorio del rispettivo governo, di modo che ciascheduna provincia abbia da mandare alla congregazione centrale un individuo della classe dei possidenti estimati nobili, ed uno di quella dei possidenti estimati non nobili.
§ 3. Per poter essere ammesso alla congregazione centrale come rappresentante della classe degli estimati nobili si ricercano i seguenti requisiti:
a Il diritto della cittadinanza nel regno lombardo- veneto e quello della nobiltà da noi conceduta o riconosciuta;
b Il possesso in proprietà nel regno lombardo-veneto d’un fondo censito, il di cui estimo non sia minore di 4000 scudi, e lo stabile domicilio nel regno o almeno in taluna delle province austriache;
c L’età d’anni 30 compiuti.
$ 4. Le condizioni necessarie per essere nominato rappresentante della classe degli estimati non nobili sono:
a Il diritto di cittadinanza nel regno lombardo-veneto;
b Il possesso in proprietà di un fondo censito, il di cui estimo non sia al di sotto di 4000 scudi, e l’ordinario domicilio nella provincia alla cui rappresentanza è destinato;
c L’età d’anni 30 compiuti.
§ 5. Esclusi ne sono:
a Tutte le persone che coprono qualche in piego dello stato e gli ecclesiastici;
b Tutte le persone che sono dichiarate.
prodighe, oppure riconosciute dal foro competente per incapaci di amministrare le proprie facoltà;
c religione cattolica apostolica romana, o almeno una delle religioni cristiane tollerate negli stati austriaci, e segnatamente nel regno lombardo- veneto;
d Chiunque avesse subito un’inquisizione criminale e non fosse stato dichiarato assolutamente innocente.
$.6. I requisiti per essere nominato alla congregazione centrale come rappresentante d’una regia città sono:
a Il diritto di cittadinanza nel regno lombardo- veneto;
b Il possesso nella rispettiva città di un fondo censito non al di sotto di 4000 scudi d’estimo, ovvero la proprietà di una fabbrica o negozio, ed il domicilio nella città ch’egli ha da rappresentare; finalmente;
c L’età d’anni 30 compiuti.
§ 7. Da questa rappresentanza sono esclusi tutti quelli accennati al § 5, ed inoltre quei negozianti che avessero pubblicamente mancato di credito, come non meno tutti impiegati comunali sinché esercitano i loro impieghi.
§ 8. Ci riserviamo la nomina dei membri che dovranno comporre le congregazioni centrali, viste le terne che ci verranno sottoposte dalle corporazioni a ciò autorizzate.
§ 9. consigli comunali, radunati nel giorno da indicarsi in appresso, proporranno, col metodo prescritto per le loro deliberazioni con decreto dell’otto giugno 1806, un possidente estimato nobile ed un possidente estimato non nobile del comunale loro circondario, fornito altronde di tutte le richieste qualità, e presenteranno il protocollo della loro de liberazione al governatore mediante l’autorità amministrativa della provincia..
Nelle città regie i consigli comunali si limiteranno a proporre tre soggetti atti a rappresentare la rispettiva città.
§ 10. È di tutta necessità che nei proto colli venga comprovato non solo che i pro posti soggetti sono dotati di tutte le prescritte qualità, ma anche particolarmente espresso che non osta alla loro nomina alcuno dei precisati esclusivi impedimenti.
§ 11. All’autorità amministrativa della provincia incumberà di formare dai protocolli dei consigli comunali per ciascheduna classe dei rappresentanti una tabella corredata delle dovute osservazioni sulle persone che al suo parere sarebbero preferibilmente atte a disinpegnare il divisato incarico, ed inviarla al governatore, dal quale verrà il tutto a poi rassegnato per la consecutiva nomina.
§ 12. In avvenire, quando sarà il caso di provvedere al rimpiazzo dei posti divenuti vacanti nella congregazione centrale, i comuni delle rispettive province avranno da avanzare le loro proposizioni alla congregazione provinciale, la quale, formatane una terna, la presenterà alla congregazione centrale, affinché questa possa nella via prescritta presentare a noi il consultivo suo sentimento e riportare la nostra nomina.
Le città regie, venendo a mancare i loro rappresentanti, dovranno inviare i protocolli di elezione direttamente alla congregazione centrale, dalla quale ci verranno consultivamente accompagnati.
§ 13. L’ufficio dei membri da noi nomi nati alla congregazione centrale durerà sei anni; potrà nondimeno l’individuo, di cui cessa dopo tal termine la funzione, essere riproposto e nuovamente nominato.
§ 14. A fine di non privare la congregazione, dopo spirati i primi sei anni, ad un tempo stesso di tutti i suoi membri, voglia mo che, passati i primi tre anni, abbia da uscire di carica a sorte la metà dei rappresentanti della classe dei possidenti estimati nobili e di quella dei possidenti estimati non nobili.
§ 15. Dalla congregazione centrale dovranno pure uscire immediatamente quei membri che venissero in seguito a trovarsi nei casi contemplati nel § 5, o che, non avendo più i necessarj requisiti, non potessero più coprire questo posto.
Nascendo uno di questi casi, sarà do vere del presidente della congregazione di invitare il rispettivo individuo a rinunziare al suo posto, ad eccezione dei casi espressi ad b e ad d, nei quali il deputato verrà escluso con espresso decreto della congregazione.
§ 16. Qualsivoglia individuo nominato alla congregazione può bensì dimettersi dalla sua carica; si dovrà però farne a noi il rapporto ed attendere la nostra conferma; né sarà lecito al rassegnante di abbandonare il suo posto prima di avere da noi ottenuta la per missione.
§ 17. Ci riserviamo poi anche di escludere dalla congregazione quegl’individui che indegni si rendessero della fiducia in essi riposta.
$ 18. Tosto che, spirato il prescritto termine per la durata dell’ufficio o per qualsivoglia altro motivo, vengono a vacare uno o più posti nella congregazione centrale, si potrà, previa la cognizione e coll’assenso del governo, procedere ad una nuova elezione; però sinché non venga su di ciò disposto altrimenti, si dovrà avere l’avvertenza di fissare le radunanze dei consigli comunali appunto per quell’epoca in cui è di necessità o di prescrizione ch’essi si radunino per accudire all’amministrazione degli affari comunali.
§ 19. Gl’individui componenti la congregazione centrale porteranno il nome di deputati alla congregazione centrale, ed avranno da godere di un assegno pel loro manteni mento che noi fissiamo ad annui fiorini 2000.
La somma totale di questi sussidj sarà a carico di tutto il rispettivo territorio del governo.
$ 20. I deputati della congregazione centrale hanno da prestare il giuramento a teno re dell’annessa formola nelle mani del presidente, e da godere durante il tempo del loro officio del rango dei cesarei regj attuali consiglieri di governo, ai quali seguiranno immediatamente.
§ 21. Concediamo pure ai deputati la prerogativa di portare l’uniforme prescritto pei cesarei regj consiglieri di governo, colla sola differenza che il colletto ed i paramani in vece di color porpora abbiano ad essere di color arancio.
§ 22. La destinazione della congregazione centrale debb’essere diretta ai seguenti oggetti ed affari:
a Al riparto ed incasso delle contribuzioni da noi fissate e richieste, su di che seguirà la necessaria circostanziata istruzione;
b Alla continuazione ed ultimazione delle operazioni censuarie in quei distretti ove queste potessero essere tuttavia occorrenti;
c Alla disamina delle entrate, esigenze e spese delle città e dei comuni, come non meno alla deliberazione sul quesito, quali di queste spese abbiano da ricavarsi dalle rendite particolari delle individue città o degli individui comuni, quali debbano cadere a carico della provincia e quali a quello di tutto il territorio;
d All’analogo equitativo riparto e conguaglio di tutte le prestazioni militari che vengono richieste al paese, sia in tempo di guerra o di pace;
e All’ispezione e direzione superiore degli oggetti concernenti la difesa dei fiumi ed il mantenimento delle strade, in quanto questi non vengano immediatamente amministrati dallo stato;
f A tutti gl’istituti di pubblica, beneficenza, spedali, orfanotrofj, ecc., ed all’amministrazione delle entrate destinate al loro mantenimento.
$ 23. In tutti questi oggetti però la congregazione centrale avrà da riputare semplicemente l’incumbenza di consultivamente suggerire le massime fondamentali e le modalità più opportune per ripartire nuove spese non per anche sistemate, inontre l’applicazione e l’eseguimento delle determinazioni già sanzionate, come non meno l’incasso e l’impiego delle spese in complesso già placitate e sistemate pei soprannominati varj rami d ‘amministrazione sono rimessi, colle riserve di cui si parla in appresso, alle congregazioni provinciali e rispettivamente alle comunità.
§ 24. Permettiamo alla congregazione centrale di sommessamente rappresentarci i bi sogni, i desideri e le preghiere della nazione in tutti i rami della pubblica amministrazione, riserbandoci all’incontro di consultarla quando lo giudicheremo opportuno.
§ 25 Alla congregazione centrale non compete il diritto di emanare delle generali ordinanze e di mettere in corso contribuzioni ed imposte, né quello di esercitare per sé ed in proprio suo nome alcun atto di legislativa, giudiziaria ed esecutiva autorità. Essa è obbligata a sottomettere al governo il risultato delle sue deliberazioni concernenti lo stabilimento dei principi fondamentali nella parte amministrativa affidata alla sua vigilanza, il riparto delle imposte che per l’occorrenza di un anno o per estraordinarie circostanze abbisognano allo stato, come anche la misura ed il riparto di quelle che abbisognano alla provincia o al comune, e le deliberazioni ancora che riguardano la legale interpretazione delle veglianti prescrizioni: il governo poi potrà, secondo l’autorità da noi compartitagli, approvare l’operato della congregazione, o dovrà, se a ciò non fosse autorizzato, domandare la sovrana nostra approvazione. Nel caso che, ricusata dal governo la chiesta approvazione, la congregazione centrale credesse non potersene accontentare, potrà essa indirizzare a noi immediatamente le sue rimostranze, oppure rassegnarle al governo che sarà tenuto di rimettercele.
§ 26. Le deliberazioni della congregazione centrale, le quali fossero state da noi o dal governo approvate per essere portate all’uni versale notizia, o per servire di norma sol tanto alle regie autorità, dovranno pubblicarsi dal governo in nostro nome.
$ 27. Pel disimpegno delle sue incumbenze si accorda alla congregazione centrale il necessario personale pel protocollo, per la re istratura, spedizione, contabilità e cassa, il quale unitamente al soldo da fissarsi ai rispettivi: individui dovrà essere progettato dalla congregazione, tostochè sia istituita, Questi soldi saranno a carico di tutte le pro vince comprese nel territorio de’ rispettivi governi.
§ 28. Il riparto degli affari fra i membri della congregazione dipende dal solo, presi dente, il quale userà il conveniente riflesso a tutte le rispettive circostanze.
§ 29. Tutti gli affari che non sono pura mente preparatori o di manipolazione devono essere proposti nelle sessioni ordinarie ovvero straordinarie per essere ivi discussi e determinati. Il presidente determina le sessioni.
Negli affari di maggiore importanza può essere nominata una commissione tratta dal seno della congregazione, la quale esamina preliminarmente l’argomento, sottoponendolo in seguito con rapporto alla congregazione in piena sessione per le sue deliberazioni.
§ 30. Nelle deliberazioni il presidente raccoglie i voti, l’assoluta maggiorità dei quali costituisce il concluso della congregazione.
Ciò non ostante s’inseriranno nel protocollo delle sessioni le opinioni discordi, e quando risultasse parità di voti, quello del presidente diventa decisivo.
§ 31. Il rango da osservarsi nelle sessioni dai membri della congregazione sarà il seguente: i primi posti saranno occupati dai possidenti nobili, i secondi dai possidenti non nobili, gli altri dai deputati delle città di Milano e di Venezia, e finalmente da quelli delle altre città. Il rango poi tra i membri di ciascheduna di queste classi si deciderà per la prima volta dall’età di ciascheduno di essi; in avvenire poi dall’anzianità loro nell’esercizio delle loro funzioni presso la congregazione, e nel caso di eguale anzianità, l’età sarà quella che dovrà decidere del rango. Del resto il voto di ciaschedun deputato avrà lo stesso valore.
§ 32. Tanto al presidente, quanto a ciaschedun membro, compete il presentare alla congregazione qualunque argomento, memo ria od osservazione, la quale però dovrà essere inserita nel protocollo degli esibiti per essere in seguito proposta alla deliberazione.
§ 33. Le istruzioni pel protocollo, la registratura, spedizione, contabilità e cassa do vranno stabilirsi sulla base di quelle determinate per gli uffici regj; la congregazione centrale ne formerà il progetto da rassegnarsi al governo per la sovrana approvazione.
§ 34. La corrispondenza fra la congregazione centrale e gli uffici regj si tiene per via di note; nel caso poi di rimostranze, informazioni è petizioni dirette alla corte si usa il metodo praticato in qualunque genere di suppliche.
$ 35. Le congregazioni provinciali sono soggette all’ispezione e controlleria della congregazione centrale, e devono eseguire le disposizioni di essa in ogni oggetto di amministrazione di sua competenza, in quanto non siano riservate all’approvazione del governo, e che non ispetti ad esso il farne la pubblicazione. La corrispondenza tra la congregazione centrale e le congregazioni provinciali si tiene per via di decreti; quella poi tra le provinciali e la centrale con rapporti.
§ 36. La congregazione centrale è obbligata a trasmettere al governo il protocollo delle sue deliberazioni entro 14 giorni dalla tenuta delle sessioni; il governo poi le rassegna alla corte colle sue osservazioni.

SECONDA PARTE. Delle congregazioni provinciali.

§ 37. Sarà istituita in ogni provincia una congregazione provinciale; essa risiede nel capoluogo della residenza della delegazione regia; il regio delegato o quegli che ne farà le veci, ne è sempre il presidente.
§ 38. Le congregazioni provinciali sono costituite da un numero d’individui presi per metà sulla classe degli estimati nobili, e per l’altra metà sugli estimati non nobili, come ancora da un individuo che ogni città regia situata nel territorio della rispettiva provincia avrà da scegliere fra gli abitanti che hanno stabile domicilio in essa città.
§. 39. Il numero de membri delle congregazioni dev’essere proporzionato all’estensione delle province, le quali sotto questo aspetto si dividono in tre classi: quelle di prima classe, sono composte di otto deputati, quelle di seconda di sei, e quelle di terza di quattro, non calcolati i rappresentanti delle città.
Si pubblicherà in seguito dai governa tori quali province siano da riguardarsi di prima, seconda e terza classe.
§ 40. Per essere ammesso alla congregazione provinciale come estimato nobile si ricercano i requisiti seguenti:
a Il diritto di cittadinanza nel nostro regno lombardo – veneto e la nobiltà da noi conceduta o riconosciuta;
b Il possesso di fondi censiti almeno per 2000 scudi di estimo situati nella rispettiva provincia, e lo stabile domicilio nella medesima;
L’età di 30 anni compiuti.
§ 41. Per essere ammesso alla congregazione come estimato non nobile si esigono i requisiti seguenti:
a Il diritto di cittadinanza nel nostro regno lombardo-veneto;
b Il possesso di fondi del capitale censuario di almeno 2000 scudi d’estimo situati nella provincia rispettiva, e lo stabile domicilio nella medesima;
c L’età di 30 anni compiuti.
§ 42. Restano esclusi quegl’individui che sono contemplati dal § 5 della prima parte.
$ 43. Per essere capace alla carica di rappresentante di quelle città che hanno diritto di mandare i loro rappresentanti alla congregazione provinciale si richiede:
a Il diritto di cittadinanza nel nostro regno lombardo – veneto;
b Il possesso di fondi nella città rispettiva del capitale censuario di almeno 2000 scudi d’estimo, ovvero la proprietà di una fabbrica o negozio nella città stessa;
c L’età di 30 anni compiuti.
§ 44. Sono escluse le persone contemplate dal § 7 della prima parte.
§ 45. Ci riserviamo la nomina per la prima volta degl’individui che avranno a comporre le congregazioni provinciali, e questa nomina sarà da noi fatta copra le liste dei comuni, al quale effetto i consigli comunali dovranno presentare le loro proposizioni nel modo stesso prescritto al § 9 della prima parte relativamente ai membri della congregazione centrale. Sa ranno osservate anche in questo particolare le disposizioni portate dai §§ 10 e 11 della prima parte.
§ 46. In seguito, qualunque volta occorra di rimpiazzare qualche soggetto delle congregazioni provinciali, ciaschedun comune presenterà le sue proposizioni alla rispettiva congregazione provinciale, la quale formerà una terna da rassegnarsi alla congregazione centrale. Quando la congregazione centrale od: il governo non abbia alcuna eccezione da fare all’individuo posto il primo nella terna, il governo confermerà la nomina; in caso diverso ne farà rapporto alla corte.
§ 47. Quanto alla durata in ufficio de’ membri delle congregazioni provinciali, alla loro rinnovazione, esclusione o volontaria dimissione dovranno osservarsi i §§ 13, 14, 15 e 16 della prima parte, con questo però che ai deputati della congregazione provinciale potrà essere accordata la dimissione dal governo.
§ 48. Quando o per essere compiuto il tempo o per qualunque altro valutabile motivo avviene la vacanza di uno o più deputati della congregazione provinciale, incumbe alla regia delegazione il promuovere le elezioni per le sostituzioni da farsi nel modo surriferito.
§ 49. I membri delle congregazioni provinciali assumono il titolo di deputati della congregazione provinciale di …. Prestano il giuramento del loro ufficio nelle mani del delegato, ovvero di quello che ne fa le veci a tenore dell’annessa formola: essi non hanno alcun assegnamento di soldo, e la loro carica è gratuita, godono però, durante il tempo del loro ufficio, delle prerogative e del rango competenti agli attuali, consiglieri imperiali regj, e prendono posto nelle pubbliche adunanze subito dopo il regio vicedelegato.
Il loro uniforme è simile a quello dei vicedelegati: un colletto e paramani di colore arancio.
$ 50. Le attribuzioni delle congregazioni provinciali sulla base delle disposizioni fondamentali stabilite al § 23 della prima parte consistono negli oggetti seguenti:
a Negli affari censuarj della provincia, intorno ai quali verranno emanate le opportune istituzioni;
b Nell’andamento dell’amministrazione economica delle città e dei comuni della provincia.
In tale argomento dovranno essere annualmente assoggettati alle congregazioni provinciali cogli allegati relativi i bilanci preventivi e consuntivi formati dai consigli comunali per essere esaminati ed approvati a senso delle leggi e de’ vigenti regolamenti.
c Si occupano delle opportune provvidenze sopra ‘tutti gli articoli relativi alle arginature e ad altri lavori riguardanti le acque e le strade, in quanto incumbe alle province e non già allo stato;
d Sorvegliano gl’istituti di pubblica beneficenza e quelli pure degli ammalati e degli orfani.
§ 51. Le congregazioni provinciali hanno il diritto di accompagnare alla congregazione centrale qualunque rappresentanza, voto ed istanza sopra qualunque oggetto di pubblica amministrazione; il tutto corredato da motivate osservazioni, delle quali la congregazione centrale farà l’uso conveniente, o che verranno restituite come mancanti di fondamento.
§ 52. Le congregazioni provinciali possono provvedere, entro i limiti delle loro facoltà, ad ogni ramo della pubblica amministrazione col dare gli opportuni ordini ai cancellieri ed alle municipalità da esse dipendenti, firmati però dal delegato o da un deputato della congregazione e dal relatore. I regj delegati od i loro sostituti sono risponsabili che le congregazioni non eccedano i limiti delle competenti facoltà.
$ 53. Per l’esecuzione delle rispettive incumbenze si accorda alla congregazione provinciale un relatore, un cassiere’, un controllore ed un ragioniere: il protocollo, la registratura e la spedizione sono comuni con quelli della delegazione.
Il relatore deve esaminare e riferire gli affari, ma non ha voto deliberativo; ha solamente il voto consultivo.
È in facoltà del regio delegato il distribuire gli affari anche ai membri della congregazione, onde ne formino il referato, ma in tal caso eziandio il relatore è sempre tenuto a disporre, se occorra, le spedizioni.
Al ragioniere spetta l’ispezione di tutti gli oggetti di contabilità tanto comunali, quanto provinciali, e prepararli in modo da essere sottoposti all’esame della congregazione.
Il cassiere ed il controllore disimpegnano le incumbenze concernenti la cassa.
Verrà esibito il progetto dei soldi da assegnarsi a ciascheduno di questi impiegati, i quali saranno a carico di tutta la provincia rispettiva.
$ 54. Nelle deliberazioni il regio delegato raccoglie i voti nella maniera stabilita nei §§ 30, 31 e 32 della parte antecedente.
§ 55. La manipolazione degli uffici del protocollo, della registratura e spedizione è la stessa prescritta per le delegazioni.
§ 56. Le congregazioni provinciali debbono rassegnare ogni 14 giorni il loro protocollo, mediante la congregazione centrale, al governo, il quale poi collo stesso mezzo lo retrocede con o senza le opportune avvertenze.
Dato nell’imperiale nostra residenza di Vienna il dì vigesimoquarto di aprile del l’anno mille ottocento quindici, e vigesimo quarto dei nostri regni.
FRANCESCO.

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