Il «patto di pacificazione»
Categoria: Fascismo
1.
Si intende qui riprodotto e confermato il comunicato ufficiale del 28 luglio u.s. che risolveva una questione pregiudiziale sollevata dalla parte fascista circa i rapporti tra il Partito Socialista e il Partito Comunista.
2.
Le cinque rappresentanze sopra costituite si impegnano a fare immediatamente opera perché minacce, vie di fatto, rappresaglie, punizioni, vendette, pressioni e violenze personali di qualunque specie abbiano subito a cessare.
3.
I distintivi, gli emblemi e insegne dell’una e dell’altra parte saranno rispettati. A tale proposito, si sono sollevate richieste e formulate proposte circa l’esposizione dei vessilli sugli edifici pubblici, ma il presidente ritiene che tale questione, di esclusiva competenza del Governo e del Parlamento, non possa essere risoluta con accordi fra i partiti politici.
4.
Le parti reciprocamente si impegnano al rispetto delle organizzazioni economiche.
5.
Ogni azione, atteggiamento o comportamento in violazione a tale impegno ed accorcio è fin d’ora sconfessata e deplorata dalle rispettive rappresentanze. Il Partito Socialista dichiara di essere estraneo alla organizzazione ed all’opera degli «arditi del popolo», come del resto risultò già dallo stesso convegno di questi ultimi, che si proclamarono al di fuori di tutti i partiti.
6.
Ogni infrazione a tali norme dovrà subito essere deferita al giudizio di arbitri, che obiettivamente ne determineranno, con lodo da rendersi pubblico, le responsabilità.
7.
All’uopo, le organizzazioni politiche ed economiche di ciascuna parte contribuiranno a costituire in ogni provincia un collegio di arbitri, e in ogni composto da due rappresentanti di parte socialista, due di parte fascista, presieduto da persona scelta di comune accordo, o, in difetto, nominata dal presidente Camera. Qualora nel termine di quindici giorni da oggi le parti non designino i loro arbitri, la nomina sarà fatta dalle sottoscritte rappresentanze.
8.
Tutti gli accordi locali che non corrispondono esattamente alle direttive del presente concordato si intendono annullati.
9.
Le organizzazioni si impegnano a non fare con violenza opposizione all’effettiva reintegrazione delle cariche, se disposte con provvedimento legale, nei rapporti di coloro che sostengono di essere stati obbligati con la forza a rassegnare le dimissioni da pubblici uffici.
10.
Le parti reciprocamente si impegnano alla restituzione di tutti gli oggetti di valore patrimoniale e dei singoli danneggiati che eventualmente si trovino in possesso delle organizzazioni e dei singoli.
11.
Le rappresentanze sottoscritte invitano la stampa della loro rispettiva parte politica ad uniformarsi alle direttive del presente accordo per il più facile conseguimento dei fini. Quanto sopra viene reso pubblico a mezzo della stampa con ferma fiducia e volontà che da pene di tutti si intendano, come la gravità dell’ora reclama, la forza e la virtù di questa comune parole di pace e si obbedisca. Roma, Gabinetto del presidente della Camera a Montecitorio,
3 agosto 1921.
Firmati: onorevoli
BENITO MUSSOLINI – CESARE MARIA DE VECCHI – GIOVANNI GIURIATI – CESARE ROSSI – UMBERTO PASELLA – GAETANO POLVERELLI e NICOLA SANSANELLI per il Consiglio nazionale dei Fasci di Combattimento e per il Gruppo parlamentare fascista;
onorevoli GIOVANNI BACI ed EMILIO ZANNERINI per la Direzione del Partito Socialista Italiano; on. ELIA MUSATTI e on. ODDINO MORGARI per il Gruppo parlamentare socialista; on. GINO BALDESI – ALESSANDRO GALLI ed ERNESTO CAPORALI per la Confederazione del Lavoro;
on. ENRICO DE NICOLA, presidente della Camera dei deputati.
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