Pene per il furto a danno delle Forze Armate

Decreto Legislativo. del Duce 4 luglio 1944-XXII, n. 406. Aggravamento di pene per i delitti di furto e ricettazione in danno delle Forze Armate nazionali ed alleate

(Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 164 del 15 luglio 1944)

Categoria: RSI – Salò

IL DUCE
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Su proposta del Ministro della Giustizia;
Decreta:
Art. 1.
Costituisce circostanza aggravante del delitto di furto preveduto dall’articolo 624 C. P. l’aver commesso il fatto su cose appartenenti alle forze armate nazionali od alleate: la pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire mille a diecimila. Se la circostanza aggravante di cui al precedente comma concorre con una o più di quelle indicate negli articoli 625 e 626 C. P., si applica la pena di cui all’ultimo comma dell’articolo 625 C. P.
Art. 2.
Il delitto di ricettazione, preveduto dall’articolo 648 C. P. è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire mille a lire ventimila, quando riguarda cose appartenenti alle forze armate nazionali od alleate.
Art. 3.
Il presente decreto, che avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e fino al giorno della cessazione dell’attuale stato di guerra, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti.


Dal Quartier Generale, addì4 luglio 1944-XXII
MUSSOLINI
Il Ministro della Giustizia: PISENTI
Visto il Guardasigilli: PISENTI

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