Poteri del Tribunale speciale per la difesa dello Stato

Decreto legislativo 22 marzo 1944, n. 95. Estensione del giudizio per decreto a reati di competenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato

(Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 75, 30 marzo 1944)

Categoria: RSI – Salò

IL DUCE
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
CAPO DEL GOVERNO
Visto il decreto legislativo 3 dicembre 1943-XXI, n. 794, relativo alla ricostituzione del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato;
Ritenuta l’opportunità di consentire a detto Tribunale speciale l’uso del giudizio speciale per decreto;
Ritenuta l’urgenza;
Decreta:

Art. 1
Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, in camera di consiglio, su richiesta del pubblico ministero, se ritiene, in seguito agli esami degli atti dell’istruttoria, di voler infliggere all’imputato una pena detentiva non superiore a due anni ovvero una pena pecuniaria, od ambedue le dette pene, può pronunziare la condanna con decreto senza procedere a dibattimento.
Art. 2
Al giudizio per decreto, preveduto dall’articolo precedente, si applicano le norme del codice penale pel giudizio per decreto del pretore, salvo disposto nell’articolo seguente.
Art. 3
Oltre che nei casi preveduti dall’art. 509 C.P.P., il Tribunale speciale in camera di consiglio su richiesta del pubblico ministero dichiara, con ordinanza, inammissibile l’opposizione al decreto, quando il condannato, nell’interrogatorio o in sede istruttoria, abbia ammesso il fatto contestatogli.
La detta ordinanza non è impugnabile e contro il decreto divenuto esecutivo è consentita soltanto la revisione nei casi e nei modi di cui al R.D. 3 ottobre 1929, n. 1759.
Art. 4
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d’Italia e, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quartiere Generale addì 22 marzo 1944-XXII
MUSSOLINI

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