Proclama del CLNAI del 25 aprile 1945

Proclama del CLNAI del 25 aprile 1945

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER L’ALTA ITALIA
Delegato del Governo Italiano
Per assicurare la continuazione della guerra di liberazione a fianco degli Alleati, per garantire e difendere contro chiunque la libertà, la giustizia e la sicurezza pubblica
assume tutti i poteri civili e militari.
Tali poteri sono esercitati attraverso i Comitati di Liberazione Regionali e Provinciali.
Art. 1. Costrettivi dall’esistenza di forze reazionarie che tentano di perpetuare l’odiata loro tirannia e dalla imprescindibile necessità di assicurare la salvezza del patrimonio nazionale e l’incolumità dei cittadini, l’ordine pubblico ed il funzionamento di tutti i servizi, il Comitato di Liberazione Nazionale proclama lo stato di eccezione in tutto il territorio di sua competenza a far tempo dalle ore … di oggi. Le norme dello stato di eccezione sono stabilite negli art. 3, 5 e seguenti del presente decreto. Per le ore … di oggi tutti i cittadini devono ritirarsi nel proprio domicilio.
Art. 2. Sono istituiti i Tribunali di Guerra in ogni Provincia dal Comando di zona del Corpo Volontari della Libertà designato dal Comando stesso che presiede, da un magistrato in servizio attivo o a riposo designato dal Comitato di Liberazione Nazionale provinciale e da un Commissario di guerra addetto al Comando di Zona e da due semplici partigiani nominati dal Comando di Zona. I Tribunali di guerra hanno competenza a giudicare dei reati contemplati dal presente decreto: essi siedono in permanenza e le loro sentenze sono emanate in nome del popolo italiano ed eseguibili immediatamente.
Art. 3. Il saccheggio, il sabotaggio, la rapina, la grassazione, il furto sono puniti con la morte. Chiunque venga sorpreso a compiere uno dei predetti reati sarà immediatamente passato per le armi sul posto.
Art. 4. Le formazioni dell’esercito, dell’aeronautica, della marina fasciste e tutti i corpi armati fascisti sono disciolti. I loro membri sono esentati dal servizio e liberati dal giuramento prestato. Essi debbono abbandonare il loro posto immediatamente senza asportare alcuna arma, equipaggiamento, munizioni o altro. Essi dovranno recarsi nei campi di concentramento secondo le norme che verranno emanate dal Comando Militare, in attesa dell’accertamento delle rispettive responsabilità. I contravventori sono considerati ribelli passibili di morte e saranno passati per le armi sul posto.
Art. 5. Per la durata dello stato di eccezione sono assolutamente vietati gli assembramenti di più di cinque persone, le riunioni – salvo quelle indette e autorizzate dal CLN.
Art. 6. La tutela dell’ordine pubblico è affidata esclusivamente a quelle formazioni del Corpo dei Volontari della Libertà all’uopo incaricate con esplicito mandato del Comitato di Liberazione Nazionale e del Comando Militare. Chiunque opponga resistenza in qualsiasi modo o contravvenga alle norme del presente decreto sarà deferito al Tribunale di guerra.
Art. 8. Tutti gli appartenenti alle forze armate tedesche di qualunque specie sono dichiarati prigionieri di guerra e dovranno recarsi nei luoghi stabiliti secondo le norme che verranno tempestivamente emanate dal Comando Militare. Lo stesso trattamento è riservato ai civili di cittadinanza tedesca.
Art. 9. Il CNL ed il Comando Militare hanno la facoltà di ordinare perquisizioni, requisizioni ed arresti.
Milano, 25 aprile 1945

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