Progetto di un Regolamento per l’Assemblea

Progetto di un Regolamento interno per l’Assemblea dei Rappresentanti dello Stato di Venezia

Per approfondire: Cronologia di Venezia

Della presidenza dell’Assemblea
1. L’Assemblea ha un presidente, due vice presidenti, quattro segretari e due questori.
2. Il presidente ed i vicepresidenti sono nominati per un mese; ma possono essere rieletti. Ogni mese escono di carica due segretarii; per la prima volta li designa la sorte, per le altre l’anzianità di nomina. Essi pure sono rieleggibili.
3. I questori sono eletti per tutta la durata della sessione.
4. Il presidente è nominato a maggioranza assoluta e per ischede. Se dopo due prove nessuno ottenne la maggioranza assoluta, si votano a scrutinio di ottazione i due nomi che nella seconda prova hanno ottenuto maggior numero di voti.
5. I vicepresidenti, i segretarii ed i questori sono nomi nati per ischede a maggioranza relativa.
6. Le principali attribuzioni del presidente sono:
a) mantenere l’ordine nell’Assemblea, b) curare l’osservanza del Regolamento, c) accordar la parola, d) precisare e formulare le questioni da porsi a voti.
e) annunciare il risultato delle votazioni, f) pronunciare le decisioni dell’Assemblea, g) parlar in nome e conforme alle deliberazioni dell’Assemblea, h) assegnare le petizioni alle Commissioni permanenti.
7. Il presidente in ogni adunanza dà notizia all’Assemblea delle comunicazioni che la riguardano.
8. Se il presidente vuol prendere la parola in una questione, lascia il seggio della presidenza, e non lo riprende se non dopo fatta la votazione sulla questione.
9. I vicepresidenti suppliscono al presidente per ordine di età.
10. Le funzioni dei segretarii sono:
a) compilare e leggere i processi verbali contenenti le risoluzioni prese dall’Assemblea, e sommariamento quant’altro di notevole fosse occorso nelle adunanze, b) invigilare sulla redazione del completo ragguaglio delle adunanze, da inserirsi nel Foglio ufficiale, c) inscrivere i rappresentanti, che chiedono di parlare, secondo l’ordine della domanda, d) rilevare l’esito della votazione, e) tener nota delle deliberazioni dell’Assemblea.
11. I questori hanno il carico di tutti i provvedimenti relativi al materiale ed alle spese dell’Assemblea.

Capitolo II. Del buon ordine interno ed esterno dell’Assemblea

12. Al buon ordine interno ed esterno dell’Assemblea provvede in nome di lei il presidente.
13. Per intervenire alle adunanze, ognuno dovrà uniformarsi alle discipline prescritte con ispeciale Avviso della presidenza.
14. Nessuno, che non sia addetto al servizio dell’Assemblea, può introdursi nel ricinto ove seggono i rappresentanti.
15. Durante l’adunanza, l’uditorio serba il silenzio. Gli è vietato ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
16. Chi turba l’ordine è escluso dalla sala, ed al caso punito secondo le leggi. Se il presidente lo trova necessario, può anche far isgombrare la sala dall’uditorio.
17. Per la sicurezza interna ed esterna dell’Assemblea il presidente richiede le Autorità e la forza pubblica. Ogni magistrato ed ufficiale è tenuto ad obbedire immediata mente agli ordini diretti del presidente o di chi è delegato da lui.

Capitolo III. Degli Uffici, delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali

18. L’esame preliminare delle proposizioni assoggettate alle deliberazioni dell’Assemblea vien fatto o dagli Uffici o dalle Commissioni permanenti o dalle Commissioni speciali.
19. L’Assemblea si divide in tre Uffici, composti ciascuno, per estrazione a sorte, di un egual numero di rappresentanti, da rinnovarsi in simil modo ad ogni due mesi.
20. Appena seguita l’estrazione dei nomi, ciascun Ufficio nomina, per ischede ed a maggioranza relativa, un presidente ed un segretario.
21. Ciascun Ufficio discute separatamente le proposizioni che gli sono trasmesse dall’Assemblea, e null’altro.
La convocazione degli Uffici è fissata nell’ordine del giorno dell’Assemblea.
22. Quando la discussione è terminata, ogni Ufficio, alla maggioranza relativa, nomina dal proprio seno un membro della Commissione incaricata dell’ulteriore esame dell’argomento e di farne rapporto all’Assemblea. Questa potrà, di caso in caso, ordinare agli Uffici la nomina di un maggior numero di commissari.
23. L’Assemblea avrà inoltre quattro Commissioni permanenti, e sono:
I. Commissione di guerra e marina.
II. Commissione di finanza, arti e commercio.
III. Commissione di legislazione civile e penale.
IV. Commissione di amministrazione interna, culto, istruzione e beneficenza.
24. Ciascuna Commissione permanente sarà composta di undici rappresentanti.
25. All’elezione delle Commissioni si procederà nel modo seguente. L’Assemblea nomina dapprima, con ischede ed a maggioranza relativa, cinque rappresentanti, i quali, nel giorno che sarà determinato, devono presentare una lista dei nomi da essi reputati idonei a comporre una delle quattro Commissioni. La lista sarà stampata e distribuita a tutti i rappresentanti. L’Assemblea, senza esser tenuta a seguir quelle liste, procederà, per via di schede ed a maggiorità relativa, alla nomina degli undici rappresentanti per ciascuna delle quattro Commissioni permanenti.
26. Ogni due mesi si fa una nuova elezione delle Commissioni, ma senza previa formazione delle liste. I membri delle Commissioni permanenti possono essere rieletti.
27. Si può appartenere nello stesso tempo a due Commissioni permanenti.
28. Ogni Commissione nominerà un presidente ed un segretario, per ischede ed a maggiorità relativa.
29. Ciascuna delle quattro Commissioni discute soltanto sulle proposizioni che le sono trasmesse dall’Assemblea e sulle petizioni che le saranno rimesse dal presidente.
Dopo la discussione, la Commissione permanente elegge uno de’ suoi membri a relatore.
30. Ogni rappresentante può assistere, ma senza voto deliberativo o consultivo, alle conferenze delle Commissioni permanenti.
31. Una Commissione permanente può chiedere che tutti od una parte de’ suoi membri tengano conferenze sopra un determinato oggetto con altra delle Commissioni permanenti.
32. L’ordine del giorno delle Commissioni permanenti è affisso nella cancelleria dell’Assemblea. Esse nei loro lavori seguiranno preferibilmente l’ordine di presentazione per le petizioni, e per le proposte quello che fosse determinato dall’Assemblea.
33. L’Assemblea può anche deferire l’esame ed il rapporto intorno ad un determinato affare ad una Commissione speciale, da nominarsi di volta in volta in adunanza generale.
34. Qualora l’Assemblea debba eleggere una Commissione speciale, fissa prima, sopra proposta della presidenza, il numero dei commissarii; poi determina se voglia far la nomina per ischede ed a maggioranza relativa, ovvero per alzata e seduta, lasciando in questo caso la facoltà di proporre i nomi alla presidenza.
35. I rappresentanti, autori delle proposizioni demandate all’esame delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali, hanno diritto di prender parte alle discussioni, ma senza voto deliberativo.
36. I rapporti delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali saranno dati alle stampe e distribuiti ogni qualvolta ciò fosse ritenuto opportuno dall’Assemblea.
Nei rapporti si farà menzione del voto e dei motivi esposti dalla minoranza, ove questa lo domandi.
37. Le Commissioni elette dagli Uffici, le Commissioni permanenti e le Commissioni speciali potranno ritrarre dal Governo o da altre Autorità quelle comunicazioni che loro occorressero, col mezzo dei loro presidenti, segretarii o relatori. Potranno anche richiedere notizie e consigli da uomini privati, e schiarimenti dagli autori delle petizioni.

Capitolo IV. Delle Petizioni

38. Tutte le petizioni devono essere in iscritto e firmate. Si presentano al protocollo dell’Assemblea, che ne tiene un registro speciale.
È vietato di portarle in persona all’adunanza.
39. Le petizioni sono distribuite dal presidente fra le varie Commissioni permanenti, secondo l’oggetto cui si riferiscono: le Commissioni non danno corso alle petizioni di mero interesse privato, e ne fanno un semplice annunzio all’Assemblea. Su tutte le altre si fa rapporto proponendo o l’ordine del giorno, o la semplice trasmissione, o la trasmissione con raccomandazione al potere esecutivo, o le altre conclusioni che fossero del caso.

Capitolo V. Delle Proposizioni fatte all’Assemblea

40. Ogni proposizione di un rappresentante sarà fatta in iscritto, deposta sul banco ed annunziata dal presidente all’adunanza.
41. La proposta viene messa all’ordine del giorno per la seguente adunanza, nella quale l’Assemblea decide se debba esser presa in considerazione, dopo uditi, se occorrano, brevi schiarimenti del proponente.
42. Se l’Assemblea trova di prendere in considerazione la proposta, ne rimette l’esame o agli Uffici o ad una Commissione permanente o ad una Commissione speciale perché ne sia fatto rapporto.
43. Se l’autore della proposta crede ch’essa sia urgente, l’Assemblea, qualora prenda in considerazione la domanda d’urgenza, incarica o gli Uffici od una delle Commissioni permanenti a fare rapporto sull’urgenza nel tempo che sarà da lei medesima determinato. Se l’Assemblea riconosce l’urgenza, la pronuncia, rimette la proposizione alla Commissione permanente o agli Uffici, e fissa il momento in cui il rapporto le sarà presentato.
44. Dopo il rapporto, l’Assemblea fissa il giorno della discussione. Nel giorno fissato la discussione è aperta.
45. Le emende su qualsiasi proposta od articolo di proposta devono essere in iscritto e consegnate al presidente.
L’Assemblea non delibera sopra alcuna emenda, anche se sviluppata dal suo autore, quando non sia appoggiata da un altro rappresentante.
Un’emenda che sia proposta durante la seconda deliberazione è rimessa di diritto all’esame della Commissione, se il relatore lo domandi.
46. Ogni emenda, presentata e non assoggettata a voto nel corso di un’adunanza, è riservata per l’adunanza seguente.
47. Una proposta su cui sia aperta la discussione può essere dal proponente ritirata; ma se un altro rappresentante la ripiglia, la discussione continua.
48. Salvo il caso d’urgenza, nessun progetto di legge sarà votato definitivamente se non dopo tre deliberazioni, che si seguiranno ad intervalli non minori di tre giorni.
La prima deliberazione verserà particolarmente sulla trattazione generale dell’argomento. Questa finita, l’Assemblea decide se debbasi passare alla seconda deliberazione.
In questa si procederà al voto di ciascun articolo e dell’emende relative; poi l’Assemblea decide se debba seguire la terza deliberazione.
In quest’ultimo stadio, in cui prenderansi nuovamente in disamina l’insieme e le particolari disposizioni del progetto, si procederà al voto definitivo.
Le nuove emende che fossero presentate dopo chiusa la seconda deliberazione dovranno essere comunicate alla Commissione incaricata del rapporto, almeno un giorno prima che incominci la terza deliberazione.
Se poi ne fossero presentate nel corso stesso della terza deliberazione, non potranno essere definitivamente adottate se non dopo che l’Assemblea, di ciò interrogata, avrà dichiarato di prenderle in considerazione, e le avrà rimesse all’esame della Commissione.
49. Se, al finire di una delle tre deliberazioni, il progetto è respinto, non potrà prima di tre mesi essere riproposto all’Assemblea. Potranno però venti rappresentanti, due giorni dopo, chiedere che l’Assemblea lo riprenda in considerazione; ma, se fosse rigettato un’altra volta, non potrà essere più riproposto che dopo tre mesi, a meno che l’Assemblea per mutate circostanze non decida
altrimenti.
50. l progetti di legge proposti dal Governo sono letti all’Assemblea e preceduti da una esposizione di motivi.
L’Assemblea ne ordina la trasmissione ad una delle Commissioni permanenti o agli Uffici, od elegge una Commissione speciale per farne rapporto. Per le proposizioni di urgenza si seguiranno le norme stabilite nell’articolo 48.

Capitolo VI. Dell’ordine nelle Adunanze

51. Il presidente apre e chiude le adunanze; nell’aprirle pronuncia le parole: Nel nome di Dio e della patria incomincia l’adunanza. Per chiuderle e per fissare il giorno e l’ora in cui si terrà l’adunanza seguente, consulta l’Assemblea.
52. Nessun rappresentante può parlare prima di aver domandato al presidente la parola e di averla ottenuta.
Non si può parlare che dalla tribuna, se il presidente per brevissimi cenni non permetta di farlo dal posto. Nessuno può parlare più di tre volte sulla medesima questione senza che l’Assemblea espressamente vi acconsenta.
53. Non si deve interrompere chi parla.
54. Se l’oratore esce dalla questione, il presidente ve lo richiama. Non può essere accordata la parola sopra il richiamo alla questione.
55. Il presidente richiama all’ordine l’oratore che vi ha mancato. La parola è accordata non per protestare sul richiamo all’ordine ma per giustificarsi.
56. Quando nello stesso discorso l’oratore fu richiamato due volte all’ordine o alla questione, l’Assemblea, sopra proposta del presidente, gli può togliere la parola intorno a quell’argomento pel resto dell’adunanza. Su ciò l’Assemblea decide per alzata e seduta senza discussione.
57. Sono vietati gli applausi e i segni di disapprovazione; sono vietate agli oratori le personalità.
58. Se un rappresentante turba l’ordine, il presidente ve lo richiama, designandolo a nome. Se egli vi manca di nuovo, il presidente ordina d’inserire nel processo verbale il richiamo all’ordine. In caso poi di ulteriore persistenza, l’Assemblea ordina che ne sia fatta annotazione con censura nel processo verbale.
59. Se l’Assemblea si fa tumultuosa, ed il presidente non può ricondurvi la calma, egli si copre. Se l’agitazione continua, annunzia che sospenderà l’adunanza; e la sospende di fatto per mezz’ora od un’ora al più, se la calma non si ristabilisce. Spirato il tempo indicato, l’adunanza dev’essere ripigliata.
60. Le contestazioni per l’ordine del giorno, per la priorità, o per l’osservanza del Regolamento hanno di regola la preferenza sulla questione principale, e ne sospendono la discussione. La questione preventiva, cioè quella che non vi sia luogo a deliberare, e le emende sono poste a voti prima della questione principale.
61. Nelle questioni complesse la divisione è di diritto, ed ha sempre luogo quando sia domandata.
62. È sempre permesso di domandar la parola, sia intorno al modo di formular la questione, sia per un fatto personale.
63. Prima di chiudere la discussione, il presidente consulta l’Assemblea, la quale per alzata e seduta decide se credasi istruita abbastanza.
Se v’ha dubbio dopo una seconda prova, la discussione continua.
Prima della votazione sarà lecito ad ogni rappresentante il chiedere la parola contro la chiusura.
64. Le comunicazioni del Governo, sia verbali sia con messaggio scritto, si fanno tosto all’Assemblea, con interrompere anche, se il Governo lo chiegga, ogni altra trattazione.
65. Le interpellazioni al Governo, come ogni altra proposta di un rappresentante, debbono essere preavvisate, a meno che il Governo per le interpellazioni non acconsenta diversamente.

Capitolo VII. Del modo di votazione

66. L’Assemblea vota per iscrutinio segreto, eccetto che nei casi di minor importanza, come la trasmissione di una proposta o petizione al Governo o agli Uffici od alle Commissioni permanenti o ad una Commissione speciale; o quando trattasi di determinare l’ordine del giorno e di fissare la susseguente adunanza dell’Assemblea, se intorno a ciò non sia sorta controversia; di deliberare sulla chiusura dell’adunanza, di togliere la parola ad un oratore, di fare annotazioni con censura nel processo verbale, di decidere sui reclami contro l’ordine del giorno stabilito, o sulla Briorità, o sul processo verbale, o per formularla questione, o quando è fatto appello all’Assemblea contro le decisioni del presidente, o quando trattasi di determinare se l’Assemblea intorno ad un argomento ritengasi abbastanza istruita. In tutti questi e simili casi l’Assemblea pronuncia per alzata e seduta; e se in taluno fosse chiesto da cinque almeno dei rappresentanti il voto secreto, l’Assemblea decide anche su questa domanda per alzata e seduta.
67. Non s’intende però compresa né casi precedente mente annoverati la questione d’urgenza, sulla quale l’Assemblea pronuncia pure a scrutinio segreto.
68. Quando l’Assemblea delibera per alzata e seduta, il presidente ed i segretarii decidono del risultato della prova, che può per maggior sicurezza essere ripetuta. Se anche la seconda prova riesce dubbia, due segretarii partono dalle estremità dell’emiciclo per computare i voti, col noverare uno i rappresentanti sorti in piedi, l’altro quelli rimasti seduti.
Nessuno può ottenere la parola fra due prove.
69. E inappellabile la decisione del presidente e dei segretarii sul risultato della votazione per alzata e seduta.
70. Dopo il voto dei singoli articoli si procede sempre al voto complessivo sull’insieme della proposta. Gli arti coli su cui non sorge questione possono essere votati sia singolarmente, sia a più per volta, per alzata e seduta.
71. Per procedere allo scrutinio segreto, uno dei segretarii fa l’appello nominale. Il rappresentante chiamato riceve da altro de’ segretarii una palla, che pone nell’urna o pel si o pel no; poi ritorna al suo posto.
Terminato l’appello, si chiamano una seconda volta i rappresentanti che non avessero la prima risposto. Poscia i segretarii versano le palle in due recipienti, uno pel si, l’altro pel no; e ne fanno ostensibilmente la numerazione, Il risultato di questa numerazione è determinato da due segretarii almeno, e proclamato dal presidente.
72. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea è necessario che prendano parte al voto la metà più uno del numero dei rappresentanti dei quali, giusta la legge, dev’essere costituita l’Assemblea. Non è vietato di assentarsi dal votare.
73. Quando cinque almeno dei rappresentanti propongono all’Assemblea di costituirsi in adunanza generale segreta, l’Assemblea pronuncia per alzata e seduta, senza discussione.
74. Il risultato delle deliberazioni dell’Assemblea è proclamato dal presidente in questi termini: L’Assemblea ha adottato, ovvero L’Assemblea non ha adottato.
75. L’Assemblea pronuncia l’ordine del giorno quando vuole passar oltre senza deliberare sulla questione.
76. L’Assemblea può anche adottare l’ordine del giorno motivato.
La proposta dell’ordine del giorno puro e semplice è posta a voti prima di quella dell’ordine del giorno motivato.
Quando trattasi di votare l’ordine del giorno sopra qualche incidente, lo si fa per alzata e seduta.
77. I decreti dell’Assemblea sono immediatamente inseriti nella Gazzetta ufficiale.

Capitolo VIII. Verificazione dei poteri, doppie elezioni, congedi

78. I processi verbali dell’elezione dei rappresentanti, insieme co’ documenti giustificativi, sono ripartiti fra gli Uffici secondo il numero ordinale dei circondarii elettorali, e sono esaminati da Commissioni di cinque membri, formate da ciascun Ufficio per estrazione a sorte.
79. L’Assemblea pronuncia sulla validità delle elezioni, ed il presidente proclama rappresentanti quelli i cui poteri furono dichiarati validi.
80. I rappresentanti eletti in più circondarii dovranno ottare entro il periodo di tempo che sarà determinato di volta in volta dall’Assemblea: altrimenti sarà deciso in adunanza, per mezzo della sorte, a qual circondario apparterrà il rappresentante che non avesse fatto la scelta.
81. A richiesta del presidente dell’Assemblea, il Governo farà convocare gli elettori del circondario la cui rappresentanza fosse rimasta incompleta.
82. Le nuove elezioni dovranno farsi nell’epoca che sarà determinata dall’Assemblea, sentito prima il Governo.
Dovranno scorrere cinque giorni almeno fra la pubblicazione del Decreto di convocazione ed il giorno dell’elezione.
83. Nessun rappresentante può assentarsi senza un congedo dell’Assemblea, che si dà per alzata e seduta.
84. Il presidente può in caso di urgenza accordare un congedo, e ne rende conto all’Assemblea.

Capitolo IX. Contabilità, discipline interne

85. Una Commissione speciale è incaricata dell’esame dei conti e delle spese dell’Assemblea.
86. L’Ufficio di presidenza dell’Assemblea determinerà le discipline interne relative alla tenuta del processo verbale ed al servizio interno, al numero ed alle attribuzioni rispettive dei diversi impiegati dell’Assemblea.

24 febbrajo 1849.

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