Proscioglimento dei Cittadini lombardi dall’osservanza della Capitolazione di Vicenza, e protesta di nullità contro l’Ordine di confisca dei beni de’ Vicentini assenti dalla loro patria
22 giugno 1848.
GOVERNO PROVVISORIO
DELLA LOMBARDIA
Visto l’Avviso stampato dalla Congregazione municipale di Vicenza del seguente tenore:
n° 2139.
La Congregazione municipale della Regia Città di Vicenza
AVVISO
In esecuzione dell’ordine espresso di S. E. il barone d’Aspre, tenente-maresciallo, manifestato con Nota 17 giugno corrente, n° 9722-914, di codesta I. R. Delegazione, la municipale Congregazione diffida tutti gli abitanti della città e provincia di Vicenza che dietro gli ultimi casi militari e politici fossero assenti dagli Stati di S. M. I. R. a ritornare, senza eccezione alla confisca del loro beni.
Il perentorio termine pel ritorno in patria rimane prefinito in giorni otto per quelli che si trovassero nella Provincia di Venezia; in giorni quindici per quelli che si fossero condotti in Lombardia, Ferrara, Bologna, Parma e Modena; in un mese per quelli che si avessero recato in luoghi più lontani dei sopra indicati.
Tutti i suddetti termini saranno continui, e decorribili dalla data del presente
Avviso.
Il Municipio, confidente in S. E. il tenente-maresciallo barone d’Aspre per l’esperienza dei trascorsi giorni, può con ogni fondata ragione rassicurare che i cittadini assenti al loro ritorno saranno trattati sotto il rapporto degli avvenimenti sino ad ora accaduti secondo i principii benevoli del Governo, già promessi nell’articolo 3 della conchiusasi Capitolazione.
Dal Palazzo municipale della regia città di Vicenza,
il 18 giugno 1848.
COSTANTINI, Podestà
Visto da S. E. il Tenente-maresciallo
D’ASPRE,
Visto l’articolo III della Convenzione 11 giugno 1848 fra le truppe dell’Imperatore d’Austria e le truppe di S. S. Pio IX per lo sgombro della città di Vicenza;
Vista l’abolizione in genere della confisca, contenuta nella Patente 3 settembre 1803 posta in fronte al Codice penale generale austriaco;
Vista in ispecie la Legge sull’emigrazione cuna, sotto la ingiunta comminatoria della 24 marzo 1832, che esclude pure la confisca, ed anche pel sequestro richiede termini, giudizi e discipline speciali;
Visto che l’ordine del tenente-maresciallo d’Aspre, a cui si riferisce l’Avviso sopraccitato, viola patentemente quanto si era convenuto in favore degli abitanti la Città e Provincia di Vicenza;
Il GOVERNO PROVVISORIO CENTRALE DELLA LOMBARDIA
Decreta:
1. Quei cittadini lombardi che avessero fatto parte delle truppe, in concorso delle quali fu stipulata la Capitolazione di Vicenza, si dichiarano sciolti dall’osservanza della medesima.
2. Potendo i Governi italiani ignorare le disposizioni delle Leggi austriache in fatto d’emigrazione, una copia del presente Decreto verrà spedita ad ogni Governo, e specialmente a quello di S. S., affinché possa ciascuno provvedersi a termini di diritto in quanto può loro importare la fiagrante violazione dei patti come sopra stipulati.
Milano, 22 giugno 1848.
CASATI, Presidente
BORROMEO – DURINI – LITTA – STRIGELLI GIULINI – BERETTA – GUERRIERI – TURRONI MORONI – REZZONICO – Ab. ANELLI CARBONERA – GRASSELLI – DOSSI
Pel Segretario generale in missione
A. MAURI, Segretario
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