Protesta di Carlo Felice contro la nuova forma di Governo

Nuova protesta di Re Carlo Felice contro la nuova forma di Governo, e relative dichiarazioni penali

3 aprile 1821.
NOI CARLO FELICE DI SAVOIA
DUCA DEL GENEVESE ECC. ECC.
Per togliere a chicchessia ogni pretesto d’ignoranza della Nostra volontà e del modo in cui Noi risguardiamo la ribellione accaduta nel Piemonte e nel Ducato di Genova, e per ismentire le false interpretazioni di Nostra volontà, le quali ebbero luogo sinora, vogliamo che sia pubblicamente noto quanto segue.
1. Dichiariamo ribelli tutti coloro dei Reali sudditi i quali in qualunque modo osarono insorgere contro S. M. il Re Vittorio Emanuele, nostro amatissimo Fratello, o che tentarono d’immutare la forma di Governo dopo la di lui abdicazione. E così ugualmente chiunque, dopo d’aver avuto cognizione del nostro Proclama datato da Modena del 16 marzo 1821, ha persistito a favorire il partito dei rivoltosi, e chi, dopo aver avuto cognizione del nostro secondo Proclama datato da Modena il 23 marzo 1821, non avrà prestato la dovuta obbedienza ai Governatori generali da Noi istituiti, non che tutta quella parte di Truppa reale la quale, seguendo il partito dei sediziosi, si riunì ai loro Corpi d’armata.
2. Volendo però usare di clemenza verso quelli che possiamo credere ingannati o illusi, accordiamo amnistia ai soldati comuni che rientreranno nel loro dovere; e dei bassi ufficiali di detta Truppa non otterranno da Noi grazia che quelli che dopo maturo esame si saranno particolarmente giustificati; ma gli ufficiali di qualunque grado i quali, sordi alle voci del dovere e dell’onore, o presero parte alle prime ribellioni delle truppe o seguirono le bandiere dei ribelli, sono colla presente da Noi dichiarati felloni, e saranno accordate ricompense pecuniarie a chi li consegnerà prigionieri all’Armata fedele sotto gli ordini del nostro Governatore generale conte de la Tour.
3. Ordiniamo a tutti i bassi ufficiali e soldati che trovansi all’Armata ribelle ad Alessandria o nella cittadella di Torino di ritornare alle case loro, e proibiamo ai con tingenti di ubbidire a qualunque ordine dei ribelli di unirsi alla loro Armata.
4. Dichiariamo che, nell’ubbidire alla chiamata della divina Provvidenza coll’addossarci il grave peso dell’esercizio della Sovrana autorità, riconosciamo che il nostro primo dovere si è quello di separare alfine i pochi individui ribelli e sediziosi dalla maggiorità dei sudditi fedeli ed attaccati alla nostra Reale Famiglia; e che in ciò consiste il più gran beneficio che giustamente da Noi attendono questi fedeli Reali sudditi, qual unico mezzo di ridonare loro quella felicità e quella quiete di cui mai non potrebbero godere stabilmente finché costoro si troveranno ad essi frammischiati.
5. Dichiariamo pertanto che, per giugnere a questo salutar fine (sdegnando ogni trattativa con felloni), giudichiamo necessario che la parte dell’Armata reale che è rimasta fedele sia sostenuta nella rioccupazione dei paesi sconvolti dalla rivoluzione dalle armate dei nostri augusti Alleati; e perciò abbiamo invocato il loro soccorso, del quale siamo stati da Essi assicurati, coll’unico generoso scopo di assisterci nel ristabilimento del legittimo Governo, ovunque la sedizione ha osato sconvolgerlo. Quindi ordiniamo che ogni buon suddito risguardi dette truppe come amiche ed alleate.
6. Il primo dovere d’ogni fedele suddito essendo quello di sottomettersi di vero cuore agli ordini di chi, trovandosi il solo da Dio investito dell’esercizio della Sovrana autorità, è eziandio il solo da Dio chiamato a giudicare dei mezzi più convenienti ad ottenere il vero loro bene, non potremo più risguardare come buon suddito chi osasse anche solo mormorare di queste misure che Noi giudichiamo necessarie.
Nostra cura sarà di tutelare i buoni e fedeli reali sudditi in modo che soffrano il meno possibile dei pesi inevitabilmente con giunti con misure le quali poi debbono por tare la loro soda felicità, e che questi pesi principalmente cadano sui felloni, quali autori e rei di tutti i mali dello Stato.
7. Nel pubblicare a norma della condotta di chiunque questi Nostri voleri, dichiariamo che solo colla perfetta sommessione ai medesimi i reali sudditi si possono render degni del Nostro ritorno fra di loro; e frattanto preghiamo Iddio che si degni illuminare tutti ad abbracciare quel partito al quale son chiamati egualmente dal dovere, dall’onore e dalla santa nostra religione.


Dato in Modena, il 3 d’aprile 1821.
CARLO FELICE

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *