Provvidenze sui disertori e i renitenti

Decreto legislativo del Duce 11 marzo 1944, n. 336. Provvidenze a favore dei disertori e dei renitenti presentatisi volontariamente o arrestati o condannati prima del 9 marzo 1944-XXII

(Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 148, 26 giugno 1944)

Categoria: RSI – Salò

IL DUCE
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1944-XXII, n. 30, che commina la pena capitale a carico di disertori e di renitenti di leva;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Forze Armate, d’intesa col Ministro della Giustizia;
Decreta:

Art. 1
I mancanti alla chiamata ed i disertori, qualunque sia la classe di appartenenza, che, all’infuori dell’ipotesi di cui all’articolo successivo si sono presentati alle armi prima del 9 marzo 1944-XXII, sono esenti da pena.
I procedimenti penali per detti reati, eventualmente in corso a loro carico presso i Tribunali Militari, sono archiviati a norma di legge.
Art. 2
I mancanti alla chiamata ed i disertori, qualunque sia la classe di appartenenza, che, all’infuori dell’ipotesi di cui all’articolo precedente, sono stati tratti in arresto prima del 9 marzo 1944-XXII, possono beneficiare di eguale esenzione di pena presentando domanda di arruolamento volontario.
La domanda di arruolamento volontario, qualora sia già in corso procedimento penale, deve essere presentata al Procuratore militare di Stato competente, il quale provvede per l’archiviazione a norma di legge.
Art. 3
I condannati a pena non differita, per reato di diserzione o di mancanza alla chiamata commesso anteriormente alla data del 9 marzo 1944-XXII, qualunque sia la classe di appartenenza, possono ottenere il differimento della pena, presentando domanda di arruolamento volontario.
La domanda di arruolamento volontario, corredata da parere del comandante del carcere, deve essere trasmessa al Procuratore militare competente, il quale provvede per il differimento.
Art. 4
Il reato di cui all’articolo precedente è estinto se il condannato, dopo ottenuto il beneficio del differimento ha conservato ottima condotta per un periodo di almeno sei mesi.
In tal caso non ha luogo la esecuzione della pena e cessano tutti gli effetti penali della condanna.
Art. 5
Il Procuratore militare di Stato, ricevuta la domanda di arruolamento volontario, provvede per la eventuale archiviazione del procedimento o per la concessione del differimento della esecuzione della pena, a norma degli articoli precedenti, e richiede il Comando Militare Provinciale competente per la designazione del reparto al quale avviare il militare interessato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia ed inserito, munito di sigillo dello Stato, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti. Esso entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.


Dal Quartier Generale, addì 11 marzo 1944-XXII
MUSSOLINI

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