Quod Divina Sapientia

Quod Divina Sapientia, costituzione apostolica di papa Leone XII

Categoria: Domini Pontifici

Quod Divina Sapientia omnes docet, omnibusque in Salutis via procedentibus his verbis proponit “Veritatem meditabitur guttur meum, et labia mea detestabuntur impium” prae oculis Nos habentes Apostolici Nostri muneris esse dignoscimus, omnem in id curam impendere, ut hoc ipsum nedum Sacrae Doctrinae, sed et humanarum scientiarum, ac Liberalium Artium Magistri, Studiosaeque Juventutis Institutores continuo teneant, atque adimpleant, inque Auditorum animis insculpere satagant. Hinc enim et Religionis profectus, et salus pendet Reipublicae. Cumque ad id plurimum conferat recte ordinata Studiorum ratio, omni pariter sedulitate adnitendum per Nos esse censemus, ut tradendarum doctrinarum ac disciplinarum methodus in Temporali Nostra Ditione magis magisque, quoad fieri poterit, perficiatur. Quod et Praedecessores Nostri pro temporum vicissitudine curare non destiterunt.
Sane nimis longum esset Romanorum Pontificum seriem hic contexere, qui in re tanti momenti excelluerunt. Nullo modo autem silentio praeterire possumus fel. rec. Pium VII. postremis hisce diebus novam studiorum rationem instaurare voluisse, quam tamen non potuit morte praeventus ad optatum finem perducere. Nos igitur, adhibita selecta nonnullorum Ven. Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium Congregatione, incoepto operi manum admovere, illudque absolvere constituimus, memores quoque eorum, quae scite, ac prudenter Sixtus V. animadvertit, videlicet “Literarum cognitionem, liberalesque doctrinas, et disciplinas, quibus Juventus in publicis Gymnasiis instruitur et eruditur, magnam Christianae Reipublicae, si cum pietate conjungantur, afferre utilitatem, tunc enim Civitates, et Regna optime administrantur, cum Sapientes atque Intelligentes gubernacula possident.”
Jam opus, Deo misericordiam Patre adjuvante, expletum fuit, Nosque publici juris illud fieri jubemus. Verum ut animi nostri erga filios, subditosque nostros intentionem, et flagrantissimum desiderium nostrum explicemus, atque Professoribus, et Auditoribus veram et altissimam Scientiarum, nec non liberalium artium originem indicemus, et pro viribus commendemus, haec S. Augustini Ecclesiae Doctoris monita in epistola ad Volusianum, nunquam satis meditanda, hic inserimus: “Quae disputationes, quae literae quorumlibet Philosophorum, quae leges quarumlibet Civitatum, duobus praeceptis, ex quibus Christus dicit totam legem, Prophetasque pendere, ullo modo sint comparandae:
Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex tota mente tua, et diliges proximum tuum tamquam teipsum? Hinc Physica, quoniam omnes omnium naturarum causae in Deo Creatore sunt, hinc Ethica, quoniam vita bona, et honesta non aliunde formatur, quam cum ea, quae diligenda sunt, diliguntur, hoc est Deus, et Proximus, hinc Logica, quoniam veritas, lumenque animae rationalis non nisi Deus est, hinc etiam laudabilis Reipublicae salus, neque enim conditur, et custoditur optime Civitas nisi fundamento, et vinculo Fidei, firmaeque concordiae cum bonum commune diligitur quod summum, ac verissimum Deus est, atque in illo invicem sincerissime se diligunt homines, cum propter illum se diligunt, cui quo animo diligant occultare non possunt.”
Profecto non eo spectat clarissimum Ecclesiae lumen Augustinus, ut naturales disciplinas e scholis, humanisque palaestris amandet, non refugit exercitationes liberalium artium, quarum omnium magna, et uberrima copia illi fuit, sed et Magistros, et Auditores admonere jure meritoque voluit, haec omnia a Deo exordium habere, si recta sint, rationique et Religioni congrua, quin etiam Deo bonarum artium principio, et fini omnino referenda esse. Ac proinde ulterius docet, quorumdam Pseudo-philosophorum, et prudentiam carnis sequentium (quorum numerus calamitosis hisce temporibus nimio opere excrevit) obstinatissimas contradictiones esse spernendas: “qui propterea putant, vel putari volunt Christianam doctrinam utilitati non convenire Reipublicae, quia nolunt stare Rempublicam firmitate virtutum, sed impunitate vitiorum.”
Agite ergo, et forti suavique animo estote, prudentes Universitatum, et Scholarum omnium in Temporali Nostra Ditione Praesides a Nobis constituti, ut Lectores, ac Discipuli ea, quae huc usque breviter attigimus, alta mente magis magisque reponant, tamquam praeambula quaedam non modo utilia, verum etiam necessaria ad leges, quas in hac nostra methodo praescribimus, fructuose adimplendas. Sic enim guttur eorum, quod initio innuebamus, veritatem meditabitur, et labia eorum detestabuntur impium, id est impietatem, seu errores contra Divinam Veritatem et Religionem, errores, inquimus, qui cum nostra hac aetate tam effraenate grassentur, ut nunquam fortasse magis, impietatis nomine merito notantur. Methodus autem est hujusmodi.

TITOLO I. Della Congregazione degli Studi.

1. Si erigerà una Congregazione, la quale presieda agli studi tanto in Roma, quanto nello Stato Pontificio.
2. Questa sarà composta dei Cardinali, Segretario di Stato, Camerlengo della S. Romana Chiesa, Vicario di Roma, Prefetto dell’Indice, Prefetto del Buon Governo, e di altri Cardinali da eleggersi dal Sommo Pontefice: e fra i medesimi Sua Santità nominerà il Cardinale Prefetto della Congregazione.
3. La medesima praticherà il metodo usato dall’altre Congregazioni Cardinalizie (a) ed avrà per Segretario un degno ed idoneo Ecclesiastico, il quale sia o Famigliare del Sommo Pontefice, o Prelato. Esso registrerà diligentemente tutti gli atti, avrà la cura, e custodia dell’Archivio, ed eseguirà altre incombenze, che gli saranno addossate dalla Sacra Congregazione, e dal Cardinale Prefetto.
(a) La S. Congregazione degli Studi il primo Lunedì di ogni mese, eccettuato il mese di Ottobre, terrà le sue adunanze nella Biblioteca Alessandrina dell’Archiginnasio Romano tre ore prima del mezzo giorno.
Per Ordine emanato da Sua Santità il dì 16. Luglio 1827. con lettera di Segreteria di Stato.
4. Saranno a questa Congregazione soggette tutte le Università, le pubbliche e private Scuole di Roma, e dello Stato, e qualsivoglia Corporazione, o Individuo impiegato nella Istruzione della gioventù.
5. Farà la S. Congregazione osservare con esattezza i presenti Regolamenti, ed anco quelli, che saranno pubblicati in appresso.
6. Tutte le volte che la S. Congregazione crederà opportuno di visitare qualche Università, o Scuola pubblica, o altro Stabilimento di pubblica Istruzione, potrà deputare un Visitatore, il quale prenda le opportune informazioni, o dia quelle provvidenze, di cui sarà incaricato dalla stessa S. Congregazione.
7. Chiunque si creda gravato dai Superiori locali in cose risguardanti le dette Università, Scuole, e Stabilimenti d’Istruzione, potrà esibire il suo ricorso alla S. Congregazione.
8. Ogni Rescritto, o del Sommo Pontefice, o dato dalla Udienza di Lui concernente la materia degli Studi dovrà presentarsi, e registrarsi nella Segreteria della S. Congregazione, prima che possa essere eseguito.

TITOLO II. Delle Università.

9. Vi saranno due Università primarie, cioè la Università di Roma, detta l’Archiginnasio Romano, e la Università di Bologna.
10. In ciascuna di queste due Università vi saranno per lo meno 38. Cattedre, i Gabinetti, e gli altri scientifici Stabilimenti, affinché i Giovani possano istruirsi nelle varie scienze; e quelli ancora, che avranno già compito il corso degli studi, abbiano i mezzi, ed anche gli eccitamenti a perfezionarsi nelle facoltà, alle quali si sono applicati.
11. Vi saranno cinque Università secondarie, cioè di Ferrara, Perugia, Camerino, Macerata, e Fermo. (a) In tali Università vi saranno almeno 17. Cattedre, i Gabinetti, e gli altri Stabilimenti opportuni.
(a) Fra le Università secondarie dee annoverarsi l’Università di Urbino ristabilita dalla Santità di N. S., con Decreto della S. Congregazione degli Studi del dì 12. Febbraio 1826.
12. Prima che le Università di secondo ordine possano far uso del privilegio di conferire le Lauree, e gli altri gradi, saranno visitate da persone, che la Sacra Congregazione deputerà colle necessarie, ed opportune istruzioni.
13. La S. Congregazione stamperà l’elenco delle Cattedre aperte in ciascuna Università, e non sarà permesso né di diminuirne, né di aumentarne il numero, né di variare le materie a ciascuna Cattedra assegnate, senza permesso della medesima Congregazione, sotto pena della perdita del privilegio di conferire le lauree, e gli altri gradi.

TITOLO III. Degli Arcicancellieri, o Cancellieri, e dei Rettori delle Università.

14. Le Università primarie avranno un Presidente col titolo di Arcicancelliere, le secondarie col titolo di Cancelliere.
15. L’Arcicancelliere della Università di Roma sarà il Cardinale Camerlengo; quello della Università di Bologna sarà l’Arcivescovo; il Cancelliere delle Università secondarie sarà sempre l’Arcivescovo, o Vescovo della Città.
16. Gli Arcicancellieri, ed i Cancellieri sorveglieranno al buon ordine delle medesime Università, ed alla osservanza dei Regolamenti.
17. Avranno la giurisdizione criminale sopra tutti i delitti, che da qualsivoglia persona anche estera si commettessero dentro i recinti delle Università.
18. Procederanno alla punizione di tali delitti con pene non solo correzionali, ma anche afflittive fino ad un anno di Carcere, col voto nella Università di Roma del Rettore, e di altro Avvocato Concistoriale, e nelle altre Università col voto del Rettore, e di un Membro del Collegio Legale.
19. Se il delitto sia tale, che meriti una pena maggiore, consegneranno il Reo al suo foro competente per essere giudicato.
20. Agli stessi Arcicancellieri, o Cancellieri apparterrà di presiedere alla scelta dei Professori, e alla pubblica collazione dei gradi accademici, e dei premi.
21. In ogni Università oltre l’Arcicancelliere o Cancelliere vi sarà un Rettore.
22. Il Rettorato dell’Archiginnasio Romano, o dell’Università di Roma resta annesso al Collegio degli Avvocati Concistoriali, il quale secondo il solito deputerà il Rettore da confermarsi da Sua Santità. (a)
Con lettera della S. Congregazione degli Studi all’Emo Sig. Card. Arcicancelliere dell’Università di Bologna del giorno 2. Aprile 1826.
23. Il Rettore delle altre Università sarà deputato da Sua Santità sulla proposizione della S. Congregazione.
24. Il proprio officio dei Rettori sarà specialmente la vigilanza immediata riguardo alla conservazione della disciplina da osservarsi dai Professori, dagli Studenti, dagli Inservienti, ed alla condotta morale, e religiosa dei medesimi.
25. I Rettori formeranno il Calendario dell’Anno Scolastico, distribuendo le ore delle lezioni in maniera, che ogni Studente possa assistere a quelle lezioni, che sono prescritte nella sua facoltà per ottenere i gradi; esamineranno i requisiti di quelli, che vogliono essere ammessi agli studi delle Università, o concorrere ai gradi Accademici ed ai premi; e ammetteranno quelli, che conosceranno essere muniti delle qualità richieste dai Regolamenti.
26. Il Rettore nei giorni di Scuola dovrà trattenersi nella Università per tutto quel tempo, che durano le Lezioni, o dovrà col consenso dell’Arcicancelliere, o Cancelliere deputare altra persona col titolo di Vice-Rettore, la quale in detto tempo invigili personalmente, affinché si mantenga il buon ordine, e da ciascuno si adempia con esattezza al proprio dovere.
27. Inoltre il Rettore, o in sua assenza il Vice-Rettore noterà i Professori, che manchino di far la scuola, o non siano pronti all’ora determinata, ed esaminerà le ragioni, che i Professori avessero addotte della loro mancanza.
28. Il Rettore avrà il primo posto dopo l’Arcicancelliere, o Cancelliere: ed in caso di assenza, o d’impedimento dell’uno, o dell’altro, apparterrà al Rettore di supplirne le veci con la medesima autorità.

TITOLO IV. Dei Collegi, o Corpi Collegiali delle quattro facoltà.

29. In ogni Università vi saranno quattro Collegi, cioè il Teologico per la classe degli studi sacri, il Legale per la classe degli studi legali, il Medico Chirurgo per la classe Medico-Chirurgica, ed il Filosofico per la classe degli studi filosofici.
30. Il Collegio Teologico della Università di Roma sarà composto del Padre Maestro del Sacro Palazzo Apostolico, che continuerà ad esserne il Presidente, di Monsignor Sagrista, del P. Commissario del S. Officio, e dei PP. Procuratori Generali dei Domenicani, dei Conventuali, degli Agostiniani, dei Carmelitani, e dei Servi. A questo Collegio saranno aggregati i Professori di S. Scrittura, di Teologia, e di Storia Ecclesiastica nella medesima Università.
31. Il Collegio Teologico dell’Università di Bologna sarà composto di 12.
Membri.
32. Il Collegio Teologico nelle Università di secondo ordine sarà composto di 8. Membri.
33. Nella Università di Roma non si formerà il Collegio Legale, esercitandone le sue funzioni il Collegio degli Avvocati Concistoriali.
34. Il Collegio Legale della Università di Bologna sarà composto di 12.
Membri.
35. Il Collegio Legale delle Università di secondo ordine sarà composto di 8. Membri.
36. Il Collegio Medico delle Università di Roma, e di Bologna sarà composto di 12. Medici, a cui saranno aggiunti sei Chirurghi.
37. Nel Collegio Medico di Roma saranno sempre ammessi il Medico, ed il Chirurgo di Sua Santità; e se il numero dei Membri dello stesso Collegio fosse completo, allorché alcuno è scelto Medico, o Chirurgo di Sua Santità, resterà Membro onorario colla successione alla prima vacanza.
38. Nelle adunanze del Collegio Medico delle dette due Università avranno luogo il Professore di Veterinaria, e il Professore di Farmacia, quando debba trattarsi di materie spettanti alla loro professione.
39. I Collegi Medici delle Università di secondo ordine saranno composti di sei Medici, e due Chirurghi. Il Professore di Farmacia vi avrà luogo, quando si tratti di materie della sua Professione.
40 Il Collegio Filosofico delle Università di Roma, e di Bologna sarà composto di dodici Membri. Nelle Università di secondo ordine sarà composto di sei Membri.
41. Ciascun Collegio avrà il suo Presidente, il quale sarà sempre il Decano del medesimo Collegio (salvo ciò che si è disposto pel Collegio Teologico di Roma), e l’ultimo Membro del Collegio eserciterà l’officio di Segretario.
42. Niuno potrà essere ammesso nei Collegi, se non goda la comune estimazione riguardo alla integrità della vita, e del costume, e non abbia ottenuto in qualche pubblica Università la Laurea Dottorale in quella facoltà, al cui Collegio aspira.
43. I Regolari dovranno presentare un autentico Documento firmato dal loro Padre Superiore, dal quale apparisca, aver essi esattamente compiuto tutto il corso dei loro studi, e di essere stati decorati del grado di Dottore, o Maestro secondo le regole del proprio Istituto, ovvero di avere ottenuta la Laurea in una pubblica Università.
44. Saranno nominati da Sua Santità per mezzo della S. Congregazione i Membri dei Collegi; ora poi dovendosi formare i nuovi Collegi, o completare il numero dei Membri ne’ Collegi già esistenti, si avrà un particolare riguardo tanto a quei Soggetti, che altra volta furono Membri dei Collegi soppressi per via di fatto, quanto ai Professori, che riuniti secondo le varie Classi, fanno ora le veci degli stessi Collegi.
45. In seguito i Collegi potranno formarsi i loro Statuti, e Regolamenti, o rimettere in osservanza gli antichi. In questi Statuti proporranno tuttociò, che possa appartenere al buon regolamento, e decoro del Collegio.
46. Simili Statuti o antichi, o nuovamente compilati non avranno alcuna forza, finché non siano stati approvati dalla S. Congregazione.
47. I membri dei Collegi non potranno essere rimossi dal Collegio, senza una gravissima causa da riconoscersi dalla S. Congregazione.
48. Il fine, e l’officio proprio dei Collegi è di fare gli esami, e di dare il voto nella scelta dei Professori, nella collazione delle Lauree, e degli altri gradi Accademici, e nella premiazione degli Scolari alla fine dell’Anno Scolastico.
49. Inoltre i Collegi saranno come i Consultori nati della S. Congregazione:
e perciò interrogati dalla medesima intorno a qualche affare d’importanza, o a qualche questione appartenente alla loro facoltà, si presteranno a dire il loro sentimento, ed avranno il diritto di proporre alla stessa S. Congregazione per mezzo dell’Arcicancelliere, o Cancelliere quelle riforme, e nuovi provvedimenti, che credessero più valevoli a promuovere il progresso delle Scienze e delle Arti, ed il vantaggio degli Studenti.
50. Vi sarà in ogni Università una Sala destinata per le adunanze dei Collegi.
51. Il Collegio Teologico precederà agli altri Collegi; dopo di esso verrà il Collegio Legale, quindi il Collegio Medico, e in fine il Collegio Filosofico. Si eccettua nella sola Università di Roma il Collegio degli Avvocati Concistoriali, al quale si conserva il diritto di precedenza.

TITOLO V. Dei Professori, e della loro elezione.

52. I Professori, che attualmente occupano le Cattedre nelle Università, non saranno soggetti ad alcun esame.
53. I Professori nel tempo avvenire saranno scelti per concorso, previa la informazione della dottrina e dei costumi, e premesse le pubbliche Notificazioni, che dovranno affiggersi un Mese prima del Concorso.
54. Fra i requisiti si ricerca indispensabilmente, che gli aspiranti siano insigniti della laurea Dottorale in quella facoltà, in cui concorrono. Il Concorso si farà nella seguente forma.
55. I Concorrenti all’ora stabilita chiusi nella Biblioteca della Università, e colla permissione di poter usare de’ libri della medesima Biblioteca, non però
d’altri libri o carte, faranno in iscritto, e in lingua latina dentro lo spazio di sei ore una dissertazione sopra un tema, o un testo cavato a sorte da un numero non minore di trenta appartenenti alla Cattedra, a cui concorrono.
56. A quest’effetto ciascun Membro di Collegio porterà alcuni temi, o testi (da non manifestarsi preventivamente alli Concorrenti), fra i quali nella stessa mattina l’Arcicancelliere, o Cancelliere ne sceglierà almeno trenta, che dovranno imbussolarsi, ed uno estratto a sorte sarà immediatamente manifestato ai Concorrenti per la dissertazione da farsi.
57. Nel tempo, che i Concorrenti faranno le loro dissertazioni, il Rettore, e due Membri del Collegio non si partiranno dalla Biblioteca.
58. Vi sarà una cassetta chiusa a chiave, e munita col sigillo dell’Arcicancelliere, o Cancelliere, e del Rettore, che abbia un’apertura nella parte superiore, per la quale ciascun Concorrente intrometterà la sua dissertazione da esso sottoscritta.
59. Spirato il tempo assegnato pel concorso, la cassetta sarà immediatamente portata all’Arcicancelliere, o Cancelliere, e nello stesso giorno, o nel giorno seguente il Rettore, ed il Collegio si aduneranno presso lo stesso Arcicancelliere, o Cancelliere. Prima di aprire la cassetta si osserverà, se i sigilli sono intatti.
60. Se il numero dei Concorrenti fosse così copioso, che in una sola adunanza non si potessero leggere ed esaminare tutte le dissertazioni con quella maturità che si richiede, le medesime si rimetteranno nella Cassetta, che si munirà di nuovo col sigillo dell’Arcicancelliere, o Cancelliere, e del Rettore.
Nel giorno dopo i medesimi soggetti si aduneranno collegialmente per proseguire l’esame.
61. Finito tal esame s’intimerà ai Concorrenti un giorno, in cui subiranno un esame verbale in lingua latina, sopra materie proprie della cattedra da conferirsi. L’esame si farà dal Collegio della facoltà.
62. Immediatamente l’Arcicancelliere, o Cancelliere, il Rettore, ed il Collegio si aduneranno per deliberare sulla scelta del Professore. L’ultimo Membro del Collegio sarà il primo a dire il suo sentimento, e così gradatamente ognuno spiegherà il suo parere sino all’Arcicancelliere, o Cancelliere. I sentimenti esternati in Collegio non potranno né direttamente, né indirettamente manifestarsi fuori di esso.
63. Dopo di ciò si distribuiranno a ciascuno tre palle bianche, ed altrettante nere; e si verrà alla ballottazione segreta, nella quale la maggioranza de’ voti deciderà del merito.
64. Nella elezione di qualunque Professore oltre l’Arcicancelliere o Cancelliere, il Rettore ed il Collegio della facoltà, interverranno per dare il voto nella Università di Roma tre Avvocati Concistoriali, in quella di Bologna il Senatore, e due Conservatori, e nelle altre Università il Capo della Magistratura.
65. Se accaderà, che alcuni Concorrenti abbiano ottenuto un egual numero di suffragi, l’Arcicancelliere, o Cancelliere potrà o rimettere la decisione all’arbitrio della sorte, o far uso di un secondo voto per dare la preponderanza in favore di quello, che giudicherà più meritevole.
66. Dalla legge del concorso nella sola Università di Roma si eccettuano la Cattedra di S. Scrittura, le due Cattedre di Teologia Morale, e quella di Etica, le quali si occupano da Regolari di alcuni ordini determinati.
67. Vacando alcuna delle cinque Cattedre suddette, il Superiore Generale dell’Ordine, a cui appartiene, presenterà all’Arcicancelliere tre soggetti, i quali dovranno dare un saggio della loro dottrina per mezzo di un esame in forma scolastica, da farsi dal Collegio Teologico, e quindi l’Arcicancelliere, il Rettore, ed il Collegio medesimo ne presceglieranno uno mediante la ballottazione segreta.
68. Lo stesso metodo si osserverà, allorché per l’avanzata età, o per la cattiva salute, o per qualunque altra ragione vorrà concedersi il riposo ad alcuno dei suddetti cinque Lettori esercenti, destinandogli un Coadiutore con futura successione.
69. La elezione di ciascun Professore, niuno eccettuato, dovrà riferirsi alla S. Congregazione per averne la conferma.
70. Né alla legge del concorso, né ad alcun esame verbale sarà sottoposto un soggetto così noto, specialmente per le opere da lui pubblicate, che non vi sia bisogno di fare altra prova della sua abilità. In questo caso però la scelta è
riservata al Sommo Pontefice.
71. Qualunque Professore, eletto che sia, non potrà essere privato della sua Cattedra. Se alcuno commettesse qualche grave mancanza, l’Arcicancelliere, o il Cancelliere potrà sospenderlo, e senza frapporre indugio ne informerà la S. Congregazione, a cui solamente spetterà la facoltà di fare il Decreto di remozione.
72. Assumendosi da alcun Professore un impiego o carica, per la quale la S. Congregazione riconosca, che egli resti impedito di esercitare per se medesimo la sua lettura, farà la dichiarazione, che la Cattedra è vacante.

TITOLO VI. Delle obbligazioni dei Professori.

73. I Professori saranno pronti all’ora destinata per le loro lezioni secondo il Calendario, che sarà pubblicato ogni anno all’apertura delle scuole.
74. In caso d’infermità, o di altro impedimento da riconoscersi dal Rettore, dovrà il Professore farne avvisato il Sostituto, affinché continui le lezioni in
sua vece.
75. I Professori non solamente insegneranno Dottrine sane, e procureranno colla voce, e coll’esempio d’istillare negli animi de’ giovani le massime della Religione, e del buon costume (su di che gli Arcicancellieri, o Cancellieri, i Rettori, e la stessa S. Congregazione invigileranno indefessamente, e con
tutto lo zelo); ma dovranno ancora, ciascuno nella sua facoltà, confutare gli errori e sistemi, che direttamente o indirettamente tendono alla corruzione della gioventù.
76. Dovranno perciò nelle loro lezioni adattarsi a quelle prescrizioni, che la S. Congregazione crederà di emanare sopra certi argomenti, che possono interessare la Religione, il costume, e l’ordine pubblico.
77. Ogni Professore dovrà servirsi di un corso stampato, e impiegherà almeno mezz’ora nello spiegare, ed il tempo che resta, nell’interrogare ed esercitare gli Studenti.
78. Il corso, o Trattato stampato si sceglierà dallo stesso professore, ma dovrà proporsi alla S. Congregazione per averne la sua approvazione.
79. Il Professore potrà dettare in iscritto quelle aggiunte, o nuove riflessioni, che egli crederà a proposito pel maggior profitto de’ suoi Studenti.
80. Il Professore, che abbia stampato il suo corso, potrà servirsene nelle sue lezioni, purché sia approvato dalla S. Congregazione.
81. Quei Professori, che avessero in animo di stampare il loro corso dentro un tempo determinato, ed intanto continuare le lezioni cogli scritti propri, ne faranno la istanza alla S. Congregazione.
82. I Professori degli Studi Sacri, e legali sceglieranno un corso latino, e faranno uso della lingua latina nelle spiegazioni.
83. I Professori degli studi Medici, e Chirurgici adopreranno un corso latino; ma potranno nelle spiegazioni qualche volta far uso della lingua italiana per maggiore chiarezza, indicando però le parole sinonime latine.
Si eccettuano la Notomia, la Fisiologia, la Medicina teorica, e quei trattati di Medicina, e Chirurgia legale, ove la maggior decenza esige, che tanto nel corso stampato, quanto nelle spiegazioni si faccia uso della sola lingua latina.
84. I Professori degli studi Filosofici potranno servirsi della lingua italiana nei corsi, e nelle spiegazioni, eccettuati i Professori di Logica, Metafisica, ed Etica, i quali dovranno valersi sempre della lingua latina.
85. I Professori di eloquenza, di lingue, e di altri simili studi faranno uso della lingua latina, o italiana, secondo che crederanno più conveniente alle materie, che trattano.
86. Ogni Sabato invece della spiegazione in quelle facoltà, ove ha luogo l’argomentazione, i Professori procureranno di esercitarvi i loro Scolari proponendo una, o più questioni trattate nella Settimana. Nelle altre scuole, dove non v’ha luogo l’argomentazione, si faranno quegli esercizi, che dai Professori si crederanno più opportuni pel profitto degli Studenti.
87. Ogni Professore terrà nota esatta di tutti i suoi Scolari, e noterà quelli, che si distinguono coll’assiduità alle lezioni, e col profitto, come anche quelli, che non sono assidui, o non fanno profitto negli studi.
88. Queste note serviranno alli Professori per ammonire i negligenti, e per fare con verità gli attestati di frequenza, e di profitto nelle pagelle, o matricole di ciascuno Studente.

TITOLO VII. De’ Sostituti.

89. Vi sarà almeno un Sostituto, ossia un Professore Soprannumero in ogni facoltà. Nella facoltà legale ve ne saranno due, il primo per le Cattedre di diritto naturale, e di diritto Canonico, il secondo per le altre Cattedre Legali.
90. L’obbligo de’ Sostituti sarà di fare le veci dei Professori esercenti o infermi, o in altro modo impediti, eseguendo tuttociò, a cui i Professori suddetti sono tenuti.
91. I Sostituti avranno diritto alla successione nella prima Cattedra, che vacherà fra quelle, alle quali sono tenuti a supplire, e perciò si eleggeranno per pubblico concorso, come gli altri Professori.
92. I medesimi goderanno degli stessi privilegi, de’ quali godono i Professori: avranno luogo nelle pubbliche funzioni delle Università, e porteranno le stesse divise de’ Professori.
93. Non goderanno però dell’annuo onorario, finché non abbiano ottenuto la successione alla Cattedra. Soltanto si accorderà loro una conveniente gratificazione nel caso, in cui dovessero supplire oltre le venti lezioni.
94. Riguardo alle cinque Cattedre addette ai Regolari nell’Archiginnasio Romano, il Superiore dell’Ordine dovrà subitamente deputare fra suoi Religiosi un Soggetto, il quale coll’approvazione del Rettore supplisca le veci del Professore o infermo, o impedito.

TITOLO VIII. De’ Bibliotecari.

95. In ogni Università vi sarà un Bibliotecario. Esso sarà nominato dall’Arcicancelliere, o Cancelliere, e confermato dalla S. Congregazione. Rapporto alla Biblioteca Alessandrina dell’Università di Roma, rimarrà in osservanza la Bolla di Alessandro VII.
96. Sarà cura del Bibliotecario di tenere la Biblioteca in ordine, e di fare, che gl’Indici dei libri siano esatti.
97. La Biblioteca si aprirà a pubblico vantaggio in tutti i giorni di Scuola mezz’ora prima delle lezioni tanto nella mattina, che nel dopo pranzo; e resterà aperta nella mattina quattro ore continue, e dopo il pranzo due ore e mezzo.
98. Ne’ giorni di vacanza, eccettuate le Domeniche, ed altre Feste di precetto, la Biblioteca resterà aperta nelle stesse ore a maggior comodo degli Studenti.
99. Nelle vacanze estive si continuerà a tenerla aperta ogni mattina per quattro ore dal principio delle suddette vacanze sino alli 30. di Settembre, e si chiuderà mezz’ora prima del mezzo giorno. Lo stesso si farà ne’ primi tre giorni delle vacanze di Carnevale, e ne’ primi tre giorni della Settimana Santa.
100. Nelle medesime vacanze estive, oltre le Domeniche, e le feste di precetto, resterà chiusa nei giorni di Giovedì, nel giorno di S. Pietro in Vincoli, e nei giorni, in cui si farà la pubblica collazione delle Lauree, o altra funzione nella Chiesa della Università; e così pure resterà chiusa dalli 30. Settembre fino all’apertura delle Scuole.
101. Ogni anno saranno indicati nel Calendario i giorni, nei quali la Biblioteca sarà chiusa.
102. Il Bibliotecario si porterà alla Biblioteca in tutti i giorni, in cui deve restare aperta, e non si partirà da essa, finché non è giunta l’ora di chiuderla.
103. Vi sarà un quaderno, ove chiunque richiede un libro da leggere segnerà il proprio nome, ed il titolo del medesimo libro. Il Bibliotecario veglierà, che ogni libro segnato sia restituito, prima che quegli, a cui fu dato, esca dalla Biblioteca.
104. Starà attento, affinché nulla si scriva su i fogli de’ libri, e non siano in alcuna maniera guasti, o macchiati.
105. Invigilerà pure, affinché non si facciano crocchi, né si parli, o legga in maniera da turbare gli altri.
106. Prima di uscire dalla Libreria osserverà attentamente, se tutti i libri dati a leggere in quel giorno sieno stati riconsegnati, e riposti al loro luogo; e qualora alcuno ne mancasse, riferirà al Rettore la mancanza, e la persona, a cui era stato consegnato il libro, affinché possa procurarne la restituzione, e correggere, ed anche punire il delinquente.
107. Il Bibliotecario non potrà sotto qualche pretesto dare a leggere i libri proibiti a chi non esibisca la dovuta licenza.
108. Non si potrà da qualsivoglia persona, incluso il Bibliotecario, estrarre alcun libro dalla Biblioteca.
109. Chiusa la Biblioteca, le chiavi di essa rimarranno presso il Bibliotecario, che dovrà custodirle sotto la sua responsabilità.
110. Questo regolamento sarà stampato, e si terrà costantemente affisso nelle Biblioteche di ogni Università.

TITOLO IX. Dei Direttori degli Osservatori Astronomici, e de’ Musei, o Gabinetti.

111. La direzione dell’Osservatorio Astronomico, e di ciascun Museo, o Gabinetto, sarà affidata al Professore della scienza relativa.
112. Questi Direttori dovranno con ogni diligenza attendere alla conservazione delle Macchine, e degli oggetti, che loro saranno consegnati.
113. Dove non esistesse Inventario, dovrà farsi compitamente dentro il termine di sei mesi, ed ogni anno si farà il riscontro delle macchine, ed altri oggetti notati negl’Inventari. Il Rettore deputerà persona, che assista a tal rincontro.
114. Si depositerà negli Archivi di ciascuna Università una copia di simili Inventari, notandovi successivamente le macchine, e gli oggetti, che si anderanno acquistando.
115. Il Direttore dell’Osservatorio Astronomico dovrà fare le giornaliere osservazioni, e stendere l’Effemeridi da pubblicarsi a suo tempo.
116. Procurerà di mantenere corrispondenza letteraria cogli Astronomi più
celebri per conoscere le scoperte, che si vanno facendo, per verificarle, e per accrescere anch’egli questa scienza a vantaggio degli Studenti, e giovamento non solo dalle scienze naturali, ma eziandio delle Sagre.
117. I Direttori de’ Musei, o Gabinetti saranno tenuti di recarvisi quattro volte la settimana.
118. Vi si tratterranno, e per farvi le loro lezioni, quando lo crederanno opportuno, e pel comodo e vantaggio degli Studenti.
119. Saranno tenuti a possedere, ed a cercare sempre più di accrescere quelle nozioni, le quali sono necessarie per ben discernere il pregio degli oggetti, onde possano darne ragione non solo per lume degli Studenti della Università, ma ancora per le altre persone letterate, o ragguardevoli, che si portassero ad osservare alcuno de’ suddetti Musei, o Gabinetti.

TITOLO X. Del Custode dell’Orto Botanico.

120. Il Custode dell’Orto Botanico dipenderà dal Professore di Botanica, e risiederà nel luogo destinato pel suo Officio. È scelto dal Rettore della Università.
121. Non potrà dare, vendere, cambiare piante né vive, né secche, né semi, né altra cosa qualunque spettante all’Orto Botanico, senza licenza del Rettore della Università.
122. Sarà obbligato a prestarsi a tuttociò, che ad esso imporrà il Professore circa la scienza, e la pratica botanica.
123. Non potrà formarsi un Orto Botanico proprio.
124. Sarà obbligato a tenere esatti registri, e vegliare sulla classificazione delle piante, ed a preparare tutti gli scheletri. Una copia dei registri si depositerà nell’Archivio della Università.
125. Dovrà pulire, e ristaurare gli Orti, ed aiutare il Professore di botanica, seguendolo ancora nelle sue botaniche escursioni.

TITOLO XI. De’ Bidelli, ed altri Inservienti.

126. In ogni Università vi saranno i Bidelli, e gli altri Inservienti.
127. Questi saranno scelti dal Rettore della Università, e saranno tenuti a compiere i loro offici nella maniera, e forma, che loro sarà ordinata dal medesimo Rettore, ed in sua assenza dal Vice-Rettore.
128. Oltre di che i Bidelli nel tempo delle lezioni staranno attenti, affinché
non si facciano ridotti, né rumori nella Università, ammoniranno gli Scolari, o altre persone, che non si diportassero con la dovuta modestia, e silenzio, e ne informeranno il Rettore, quando le ammonizioni siano state inutili.
129. Gli stessi Bidelli dovranno rendere al Rettore un pronto, ed esatto conto di tutte le novità, che accadono o nelle Scuole, o nel recinto delle Università.

TITOLO XII. Dell’Amministrazione economica delle Università.

130. Il Rettore dell’Università di Roma continuerà ad amministrare le rendite.
131. Nelle altre Università il Magistrato della Città eleggerà un Amministratore, che dovrà dare una sicurtà idonea, ed essere approvato dalla S. Congregazione. Il Magistrato fisserà all’Amministratore un congruo stipendio.
132. Prima dei 15. Ottobre di ciascun Anno si compilerà dal Magistrato la Tabella di prevenzione, ossia la nota delle spese ordinarie di tutto l’anno scolastico, che siegue. L’approvazione, o la modificazione della medesima Tabella sarà riservata al solo Arcicancelliere, o Cancelliere.
133. Occorrendo fra l’anno alcuna spesa straordinaria o impreveduta, dovrà essere approvata dall’Arcicancelliere o Cancelliere, senza di che il Magistrato non potrà ordinare, né l’Amministratore potrà pagare alcuna somma, altrimenti saranno tenuti a risarcire le spese del proprio.
134. Gli Amministratori alla fine dell’anno scolastico, e precisamente dentro il Mese di Settembre, dovranno rendere esatto conto dell’Amministrazione all’Arcicancelliere, o Cancelliere, ed al Magistrato.
135. Il Rendiconto approvato dall’Arcicancelliere, o Cancelliere, e dal Magistrato dovrà trasmettersi alla S. Congregazione, da cui dipenderà la finale approvazione.

TITOLO XIII. Delle Scuole pubbliche fuori delle Università.

136. I Vescovi, considerata la popolazione delle loro Città, e delle Terre, e Castelli delle loro Diocesi, ed avuto riguardo ai mezzi, che ciascun luogo potrà somministrare pel mantenimento delle Scuole, si metteranno d’intelligenza colle Comunità, e proporranno alla S. Congregazione il numero delle pubbliche Scuole comunali da stabilirsi per ottenerne l’approvazione.
137. I Vescovi presederanno a queste Scuole, e deputeranno in ogni Comune una persona Ecclesiastica per la immediata vigilanza in tuttociò, che riguarda l’insegnamento ed il costume, ed attenderanno, che i Maestri insegnino ai loro Scolari i rudimenti della Fede, e le massime della Religione.
138. I Vescovi non tralasceranno di visitare queste Scuole.
139. I Deputati del Vescovo alla fine di ogni anno scolastico faranno allo stesso Vescovo la relazione dello stato delle Scuole; ed il Vescovo credendo necessaria qualche provvidenza, si rivolgerà alla Sagra Congregazione.
140. Apparterrà al Magistrato del Luogo di fare eseguire i Regolamenti disciplinari, e d’invigilare, che i Maestri e gli Scolari facciano il loro dovere, e si conservi il buon ordine.
141. Il Magistrato colle pubbliche notificazioni intimerà il concorso per le Scuole comunali che vacheranno, e sceglierà persone capaci per esaminare i concorrenti.
142. L’esame si farà alla presenza del Magistrato, e del Deputato del Vescovo. Dopo l’esame si adunerà il Consiglio Comunale, a cui interverrà il Deputato del Vescovo; ed intesi gli Esaminatori, la elezione si farà dal Consiglio medesimo a pluralità di voti segreti.
143. Spetterà in avvenire al solo Vescovo di confermare la elezione de’
nuovi Maestri.
144. I Consigli Comunali procederanno ne’ tempi prefissi alla ballottazione de’ Maestri secondo l’antico uso, e le leggi dello Stato; salva ai Maestri la licenza di rivolgersi alla Sagra Congregazione a forma dell’articolo 7.
145. Se fuori di detta circostanza i Consigli Comunali credessero di avere dei giusti motivi per destituire un pubblico Maestro dovranno rivolgersi al Vescovo, il quale prese le debite informazioni potrà, se lo crede necessario, sospendere il Maestro, dandone parte alla S. Congregazione degli Studi per le ulteriori determinazioni.
146. Il Vescovo potrà ancora per gravi cause a lui note procedere alla sospensione di un pubblico Maestro, nè il Consiglio potrà impugnarla, o metterla in discussione, salva però sempre la facoltà di ricorrere alla S. Congregazione.

TITOLO XIV. Dell’ammissione degli Studenti.

147. In ogni Università vi sarà un libro, in cui gli Studenti di tutte le facoltà si scriveranno.
148. Il Libro si aprirà al principio dell’anno scolastico. Per maggior esattezza l’anno scolastico sarà diviso in tre parti, che si chiameranno Terzerie. La prima terzeria comincierà il dì 5. Novembre, e finirà il dì 25. Decembre. La seconda comincerà il dì 2. di Gennaio, e finirà il Sabato avanti la Domenica delle Palme. La terza comincerà il Mercoldì dopo Pasqua, e terminerà alla fine dell’anno scolastico.
149. Chiunque vorrà godere de’ diritti ed onori competenti agli Studenti delle Università, e concorrere ai gradi e premi, dovrà ottenere la Pagella di ammissione sottoscritta dal Rettore, la quale dovrà rinnovarsi ogni anno.
150. A questo fine il Libro, o Catalogo degli Studenti resterà aperto fino alli 10. Novembre, ed in esso ciascuno Studente dovrà scrivere di proprio pugno il suo nome e cognome, la età, la patria, la parrocchia, e l’abitazione, e dovrà esprimere la facoltà, alla quale egli si vuole applicare in quell’anno.
151. Il Libro sarà chiuso dopo il dì 10. Novembre, e di poi fino al primo di Decembre il solo Rettore della Università potrà per gravi motivi far grazia, che vi si ascriva qualche giovane, che avesse tardato di presentarsi nel fissato tempo: passato il giorno 1. Decembre non vi sarà luogo ad ulteriore indulgenza.
152. Il Rettore non accorderà la pagella di ammissione a quelli, che la chiedono per la prima volta, se non presenteranno l’attestato de vita, et moribus, ed i documenti degli studi fatti fino allora: inoltre dovranno essere approvati per mezzo di un esame da farsi da quattro Professori, o Membri di Collegio destinati dal Rettore.
153. Questo esame si farà sulle belle lettere, e specialmente sulla lingua latina per quelli, che bramano di essere ammessi allo studio della Filosofia;
per quelli che bramano applicarsi alla Teologia, alla Giurisprudenza, ed alla Medicina, l’esame si farà sugli studi di Logica, Metafisica, Etica, e degli elementi di Geometria, d’Algebra, e di Fisica.
154. Da questo esame potranno essere dispensati que’ giovani, che avessero ottenuto un grado accademico, o altra distinta testimonianza in qualche Università per avere atteso con profitto agli studi suddetti.
155. Gli Studenti già ammessi, e che proseguono il loro corso otterranno la rinnovazione della pagella, giustificando o di aver frequentato nell’anno antecedente le lezioni con diligenza e profitto, ovvero di aver conseguito il grado accademico secondo l’anno del loro corso scolastico; e finalmente di essere intervenuti alla Congregazione Spirituale.
156. A tergo della Pagella i Professori della Università faranno testimonianza agli Studenti in ogni terzeria non solo della frequenza materiale alle lezioni, ma ancora del profitto ritrattone, e dimostrato negli esercizi di ogni settimana.
157. La infermità giustificata con attestato del Medico, o qualche altra grave causa da riconoscersi dal Rettore, potrà scusare gli Studenti dalla frequenza della Scuola.

TITOLO XV. Delle discipline per gli Studenti.

158. Ogni Scolare (salvo un motivo ragionevole) si troverà pronto al principio della lezione, e non potrà uscire di Scuola, finché la lezione non
sia terminata, altrimenti gli sarà negata dal Professore la testimonianza della frequenza.
159. Nelle Scuole tutti gli Studenti sono tenuti di prestare ubbidienza, e rispetto ai loro Professori; attenderanno alle lezioni, ed agli altri esercizi scolastici con silenzio, modestia, e diligenza.
160. Gli Studenti, che mancheranno al rispetto, ed alla ubbidienza, saranno dal Professore ammoniti nella stessa Scuola, e se il caso lo merita, saranno denunziati al Rettore.
161. Saranno similmente denunziati al Rettore quegli Studenti, che con
azioni, o discorsi irreligiosi, indecenti, o incivili recheranno cattivo esempio, o disturbo ai loro compagni, o a qualunque altro.
162. Le mancanze degli Studenti, se saranno leggere, si castigheranno dal Rettore secondo la loro importanza.
163. Se si tratterà di mancanza di molto rilievo, salvo ciò, che si è disposto negli Artic. 17. 18. e 19., lo Scolare sarà anche espulso dalla Università, ancorché il delitto sia stato commesso fuori di essa.
164. La espulsione non potrà decretarsi dal solo Rettore, ma in Roma l’Arcicancelliere, il Rettore, e gli Avvocati Concistoriali, e nelle altre Università l’Arcicancelliere, il Rettore, e tre Professori Decani delle altre facoltà, cui lo Studente denunziato non appartenga, si aduneranno, e delibereranno a voti segreti. La pluralità de’ voti deciderà della espulsione. Il Decreto di espulsione sarà scritto ed affisso nella Università.
165. Gli Studenti una volta espulsi non potranno essere più ricevuti né in
quella Università, da cui sono stati espulsi, né in qualunque altra Università dello Stato.
166. Niuno Studente potrà sotto qualunque pretesto entrare nel tempo di lezione in alcuna di quelle Scuole, alle quali non sarà ascritto nella sua matricola.
167. Sarà rigorosamente proibito a qualunque Studente, ancorché militare di entrare nella Università con bastoni, ed armi di qualunque genere.
168. È similmente proibito agli Studenti di lacerare qualunque carta, che per ordine dei Superiori si affigga nelle Scuole, o nelle pareti dell’Università.
169. Gli Studenti tanto nell’entrare, quanto nell’uscire dalle Scuole, e nel tempo delle medesime, non potranno trattenersi a passeggiare fuori di esse, e molto meno farvi rumori e cicaleggi.
170. Gli Studenti non potranno frequentare i pubblici ridotti, né adunarsi a far crocchi sotto qualunque pretesto. Staranno lontani da que’ luoghi, e da quelle persone, che non godono fama di probità.
171. Gli Arcicancellieri, o Cancellieri insieme coi Rettori avranno la facoltà di aggiungere altri regolamenti, che credessero opportuni per la più spedita, ed esatta disciplina delle Scuole. Tali regolamenti prima di essere eseguiti dovranno approvarsi dalla S. Congregazione.
172. Le suddette discipline sono colla debita proporzione comuni alle Scuole pubbliche fuori delle Università.
173. La facoltà di espellere uno dalle pubbliche scuole comunali per qualche grave mancanza apparterrà, tanto al Vescovo, quanto al Magistrato.
174. I Parrochi, venendo in cognizione, che uno Studente della Università o delle Scuole comunali, tenga una cattiva condotta, ovvero abbia commesso qualche grave disordine, ne informeranno il Vescovo, o il Rettore della Università.

TITOLO XVI. Degli Esercizi di Religione.

175. In ogni Università vi sarà una Chiesa, od Oratorio destinato per le Sacre Funzioni, e per gli esercizi di pietà.
176. I Sacerdoti Secolari della Pia Unione di S. Paolo Apostolo continueranno ad avere la direzione spirituale nella Università di Roma.
177. Nella altre Università l’Arcicancelliere, o il Cancelliere affideranno la direzione spirituale della Scolaresca a qualche Corporazione Religiosa, o ad alcuni degni, e zelanti Ecclesiastici.
178. Nella Chiesa, od Oratorio di ogni Università si faranno annualmente le seguenti Funzioni, ed atti di Religione.
179. Nel giorno dell’apertura della Università si canterà solennemente la Messa dello Spirito Santo. Interverranno alla Sacra Funzione l’Arcicancelliere, o Cancelliere, il Rettore, i Membri de’ Collegi, i Professori, il Bibliotecario, e gli altri Ufficiali della Università, e tutti gli Scolari. Terminata la Messa, ciascun
Professore, e Maestro sarà obbligato di fare avanti l’Arcicancelliere, o Cancelliere la Professione della Fede, prescritta da Pio IV.; poscia il Professore a ciò
destinato reciterà una Orazione latina Pro inauguratione Studiorum, e si chiuderà la funzione col Veni Creator Spiritus, e coll’Oremus: Deus qui corda Fidelium etc., e coll’altro: Deus omnium Fidelium Pastor, et Rector etc.
180. Alla fine dell’anno scolastico coll’intervento delle medesime persone, si canterà la Messa pro gratiarum actione, e poscia il Te Deum coll’orazioni:
Deus, cujus misericordiae etc.: et Deus omnium etc.
181. Similmente nel giorno, in cui si celebra la Festa del Protettore della Università, se ne canterà solennemente la Messa propria coll’intervento delle medesime Persone.
182. Se in alcune Università vi fosse il pio costume di solennizzare altre Feste, sarà mantenuto.
183. Ogni giorno di lezione vi sarà almeno una Messa per comodo degli Studenti.
184. In ogni Domenica, e Festa di precetto nella detta Chiesa, od Oratorio vi sarà la Congregazione, alla quale dovranno intervenire tutti gli Scolari.
Comincierà con mezz’ora di lezione di un qualche libro spirituale, adattato specialmente a gettare, e conservare nel cuore della gioventù i semi della soda pietà. Quindi dopo di aver cantato il Veni Creator Spiritus, e l’orazione:
Deus, qui corda Fidelium coll’altra pro Papa, si reciterà un Notturno, e le Laudi della SS. Vergine, che sarà seguito da un breve, ma edificante discorso sopra il Vangelo del giorno, pronunciato dal Direttore, o da altro Sacerdote da lui destinato. Ciò compito si dirà la Messa. Il Direttore della Congregazione troverà alcuni abili ed esemplari Sacerdoti, che ivi si prestino con tutta carità verso gli Scolari, che vorranno confessarsi, e disporsi alla Santa Comunione. La Congregazione si terminerà colle Litanie Laurentane, e con qualche Salmo, o Inno di lode, o preghiera per ottenere dal Signore la perseveranza nel Divino servizio (a).
(a) Nelle vacanze fra un anno scolastico e l’altro, non si tralascino le Congregazioni spirituali: ed i Direttori delle medesime esortino amorevolmente gli Scolari ad intervenirvi anche nel tempo suddetto.
Con lettera della S. Congregazione degli Studi agli Arci-Cancellieri e Cancellieri delle Università nel dì 21. Giugno 1826.
185. Accadendo la morte di uno Scolare, o altra Persona addetta alla Università, nella prima Congregazione, in luogo del Notturno e Laudi della SS.
Vergine, si reciterà l’Offizio de’ Morti in suffragio dell’anima del Defonto. Se questi sarà Professore o Membro di un Collegio della Università, in un giorno da prefiggersi dal Rettore, si canterà la Messa di Requie, ed interverranno alla medesima tutti i Collegi, i Professori, e gli Scolari.
186. Ogni anno al finire della Quaresima si daranno gli esercizi spirituali a tutti gli Scolari, scegliendosi a tal uopo dall’Arcicancelliere o Cancelliere due, o più Sacerdoti, che siano capaci a produrre un cristiano profitto, e la riforma de’ costumi negli Scolari.
187. A tutte le predette opere di pietà, e di Religione saranno indispensabilmente obbligati di trovarsi gli Studenti di qualunque classe e facoltà, tanto Chierici che Laici, e chi non interverrà o per infermità, o per altra giusta causa, sarà tenuto di notificarlo al Direttore dell’Oratorio. Sono dispensati solamente que’ Sacerdoti, o Chierici, che nel tempo delle predette funzioni restano occupati nelle Parrocchiali o in altre Chiese, alle quali sono addetti pel loro servizio o sacro ministero, coll’obbligazione però di esibire ogni trimestre al Direttore dell’Oratorio il documento del servizio prestato alle dette Chiese.
188. Alla fine di ogni trimestre il Direttore dell’Oratorio darà al Rettore una nota esatta di quegli Studenti, che sono stati assidui, ed hanno frequentato i Sacramenti, e di quelli i quali per la poca frequenza, o per la poca modestia hanno mancato al loro dovere.
189. Nell’attestare intorno alla frequenza dovrà espressamente notare il preciso numero delle Congregazioni, alle quali lo Scolare avrà assistito, ed a questo effetto si terrà un Registro esatto di tutti quelli, che interverranno.
190. La diligenza servirà di requisito necessario, non solo per la conferma della Matricola, ma ancora per concorrere agli onori, gradi, e premi. Di più le mancanze d’intervenire alli suddetti atti di Religione, o di assistervi colla dovuta modestia, daranno motivo di una giusta correzione, ed i pertinaci, quando non vi sia speranza di emenda, verranno anche espulsi dalle Università.
191. La stima e fiducia, che si ha de’ Professori delle Università non lasciano dubitare, che essi pure (potendo) saranno per intervenire alle predette funzioni, per dare cogli atti della loro pietà esempio ed edificazione agli Studenti.
192. In tutte le pubbliche scuole fuori delle Università, se si tratta di Città e Paesi popolati, il Vescovo destinerà una Chiesa, o un Oratorio, in cui la Scolaresca debba riunirsi per gli atti di Religione.
193. Gli esercizi di Religione, e tutte le altre pratiche di pietà, che si sono stabilite per le Università, si estendono alle suddette pubbliche scuole, rimettendo alla prudenza, ed allo zelo de’ Vescovi di adattarlo ai diversi luoghi.
194. Si raccomanda parimente ai Vescovi di prendere le necessarie, ed opportune provvidenze, affinché gli Scolari ne’ piccoli Paesi, ove sono una, o al più due scuole elementari, ascoltino la S. Messa in tutti giorni di Scuola, e si accostino frequentemente ai Sagramenti, de’ quali secondo la loro età e discernimento saranno capaci.

TITOLO XVII. Della Collazione de’ Gradi.

195. Nelle tre facoltà Teologica, Legale, e Filosofica le Università primarie, e secondarie avranno il diritto di conferire i tre gradi, cioè del Baccellierato, della Licenza, e della Laurea.
196. Nella facoltà di Medicina e Chirurgia, le Università di secondo ordine conferiranno soltanto i due primi gradi, ma la collazione della Laurea in Medicina e Chirurgia sarà esclusivamente riservata alla Università di Roma, ed a quella di Bologna. A queste due Università è pure riservata la facoltà di dare la Matricola di libero esercizio in Medicina e Chirurgia (a).
(a) Con lettera della Segreteria di Stato all’Emo Sig. Cardinale Prefetto della S. Congregazione degli Studi del dì 2. Giugno 1826. non si proibisce ai Medici e Chirurgi Esteri l’esercizio dell’arte salutare nello Stato Ecclesiastico, purché riconosciuta la loro perizia nell’arte per mezzo di un esame da farsi secondo la Costituzione Quod divina Sapientia siano giudicati idonei, e muniti di una nuova Matricola dal Collegio Medico Chirurgico delle Università o di Roma, o di Bologna: Prima però che siano ammessi all’esame, gli Arcicancellieri, e Rettori con la più scrupolosa diligenza e cautela dovranno prendere informazioni sulla loro condotta religiosa e morale.
Quelli, che nelle Università fuori dello Stato non avranno compito il corso degli Studi Medici o Chirurgici, se avranno legali requisiti sulla condotta della loro vita, e de’ loro costumi, si ricevano pure nelle Università dello Stato Ecclesiastico, né si costringano a ripetere gli studi fatti purché, per mezzo di un esame secondo l’Art. 152. della predetta Costituzione si riconosca aver eglino profittato in essi studi.
Tutte queste disposizioni s’intendano prescritte anche a coloro, che si applicano alle altre facoltà.
197. Niuno potrà conseguire la Laurea, se prima non abbia ottenuto il Baccellierato, e la Licenza.
198. Il Baccellierato, e la Licenza non potrà concedersi, se non a quelli, che per mezzo di esame ne saranno giudicati meritevoli da tre Membri del Collegio destinati dal Rettore. L’esame pel Baccellierato si farà sopra tutto ciò, che s’insegna nel primo anno del corso scolastico; per la Licenza sopra tuttociò, che s’insegna nel secondo e terzo anno.
199. Quei che domandano la Laurea, dovranno subire l’esame su tuttociò, che generalmente riguarda la Facoltà, in cui si dimanda. Le Lauree sono di tre specie, cioè di onore, di premio, e comuni: le Lauree di onore, e di premio si conferiranno previo l’esame ed il concorso, le Lauree comuni previo l’esame, come si spiegherà nei titoli seguenti.
200. I Candidati dovranno essere esaminati personalmente dal Collegio della Facoltà, di cui aspirano ai gradi. Si vietano rigorosamente gli esami delegati a qualsivoglia persona, o ceto di persone, e i gradi, che si fossero conferiti d’appresso simili esami, saranno nulli ipso jure.
201. Le adunanze Collegiali per i suddetti esami, non saranno legali senza la presenza dell’Arcicancelliere, o Cancelliere, o almeno del Rettore, e senza l’intervento almeno di sei Membri del Collegio. Tutti però i Membri del Collegio si debbono intimare, e quelli che eccettuato il caso di malattia mancheranno d’intervenire all’esame, non potranno partecipare alle propine; interdetta qualunque convenzione di rimettersi a vicenda le propine non dovute agli assenti.
202. Se alcuno non sarà approvato nell’esame, potrà impetrare dal Rettore la licenza di essere ammesso dopo sei mesi ad altro esame, e se anche in questo non
ottenesse l’approvazione, non avrà più speranza di essere di nuovo esaminato.
203. I Collegi useranno negli esami un giusto rigore, affinché questo esperimento non si riduca ad una mera apparenza (aa). Se alcun Collegio userà una soverchia condiscendenza in questa parte, la S. Congregazione prenderà gli opportuni provvedimenti per impedire in seguito tale disordine.
(aa) Con lettera della S. Congregazione degli Studi del dì 21 Agosto 1825. si prescrive a ciascun Collegio delle Università, che per mezzo degli E.mi e R.mi Sig. Cardinali Arcicancellieri, e R.mi Cancellieri ogni sei mesi rendano consapevole la stessa S. Congregazione delle Lauree, delle Matricole, e di tutti gli altri gradi, che sono stati in cotal tempo conferiti, trasmettendole un Elenco, in cui distintamente sia notato 1. Il nome, il Cognome, l’età e la Patria di ciascuno in particolare, che abbia ottenuto un grado.
2. La Laurea, o il grado, che ha ottenuto.
3. Gli attestati esibiti Sulla onestà de’ Genitori, Sulla condotta religiosa e morale, Sul corso degli studi fatti, secondo la Costituzione, Sulla frequenza alle Congregazioni Spirituali.
4. L’esame, che avrà sostenuto, e particolarmente Quali Dottori di Collegio o con interrogazioni, o con Argomenti abbiano esaminato il Concorrente.
L’Argomento della Disertazione tratto a sorte.
Il numero sì de’ Dottori di Collegio, che de’ voti riportati.
5. Il giorno, in cui il Candidato ha ricevuto la Laurea, o altro grado.
6. Il luogo ove si conserva nell’Archivio la posizione degli Atti suddetti.
204. Quanto alle forme esterne, il Baccellierato, e la Licenza si possono conferire anche privatamente, e senza alcuna solennità.
205. Le Lauree si conferiranno pubblicamente in una Sala della Università, e colle consuete formalità.
206. Chiunque riceverà la Laurea, o la Licenza, o il Baccellierato dovrà fare ogni volta la professione della fede prescritta da Pio IV. I Medici prima di ricevere la Matricola di libero esercizio dovranno prestare il giuramento ordinato da S. Pio V.
207. Ogni Diploma sarà sottoscritto dall’Arcicancelliere, o Cancelliere, dal Rettore, e dal Decano del Collegio. Niuno potrà essere ammesso ai Collegi, ed alle Cattedre nelle Università di Roma e Bologna, né ai benefizi, né a qualunque offizio in Roma, e nella Curia Romana, e nella città di Bologna, pe’ quali si richiede la Laurea dottorale, se non avrà conseguito la medesima Laurea in
una delle dette due Università; salvi i privilegi, o Indulti Apostolici concessi dalla S. Sede ad alcune Città, o Nazioni per alcuni impieghi.

TITOLO XVIII. Del corso Scolastico per le Lauree.

208. Gli Studenti, che aspirano alle Lauree in Sacra Teologia dovranno aver frequentato almeno per due anni le lezioni del Professore di Sacra Scrittura, e per altri due anni le lezioni del Professore di Storia Ecclesiastica, quantunque questi due Professori impieghino un tempo più lungo nel terminare il loro corso, e finalmente dovranno compiere l’intero corso di Sacra Teologia, che si leggerà da due Professori in quattro anni, dividendosi tra loro i trattati: uno di essi leggerà nella prima ora della mattina, l’altro nella prima ora della sera, ossia del dopo pranzo. Il qual corso per maggiore chiarezza si distribuisce, come siegue.
ANNO PRIMO.
1. Sacra Scrittura.
2. Lezione di S. Teologia nell’ora della mattina.
3. Lezione di S. Teologia nell’ora della sera.
ANNO SECONDO.
1. Sacra Scrittura.
2. Lezione di S. Teologia nell’ora della mattina.
3. Lezione di S. Teologia nell’ora della sera.
ANNO TERZO.
1. Lezione di S. Teologia nell’ora della mattina.
2. Lezione di S. Teologia nell’ora della sera.
3. Storia Ecclesiastica.
ANNO QUARTO
1. Lezione di S. Teologia nell’ora della mattina.
2. Lezione di S. Teologia nell’ora della sera.
3. Storia Ecclesiastica.
209. Gli Studenti, che aspirano alle Lauree nell’una e l’altra legge, dovranno frequentare le lezioni dei Professori delle Istituzioni Canoniche, Civili, Criminali, e del Diritto di Natura e delle genti, ciascuno de’ quali termina in un anno il suo corso, le lezioni dei due Professori di Diritto Canonico, cioè del Professore di gius Pubblico Ecclesiastico per due anni, nel qual tempo compie il suo corso, e per due anni le lezioni del Professore del Testo Canonico, il quale in cinque anni leggerà i cinque libri delle Decretali, richiamando ai suoi luoghi i Canoni, ed i Decreti de’ Concili Ecumenici posteriori, e le posteriori Costituzioni de’ Romani Pontefici; e finalmente per tre anni le lezioni del Testo Civile, che sarà esposto in quattro Anni da due Professori secondo i cinquanta libri delle Pandette, richiamando, dove la materia lo richiede, le correzioni, che il Diritto Canonico ha fatto di parecchie leggi Civili, e tuttociò, che posteriormente al testo Romano si è stabilito dalle leggi vigenti, e nel dividersi la materia fra loro seguiranno lo stesso corpo civile, che ha diviso i cinquanta libri in sette parti, e quello di essi, che esporrà le prime tre parti a mento del suo quadriennio, leggerà nel primo anno =De origine, et progressu Juris Civilis, et de ratione universas leges, et Statuta interpretandi, deque Regulis Juris, et verborum significatione. L’altro Professore leggerà nel suo quadriennio le altre quattro parti. Il corso si farà secondo il metodo seguente.
ANNO PRIMO.
1. Istituzioni Canoniche.
2. Istituzioni Civili.
3. Istituzioni del Gius di natura, e delle genti.
ANNO SECONDO.
1. Istituzioni del Gius pubblico Ecclesiastico.
2. Istituzioni di Gius Criminale.
3. Testo Civile.
ANNO TERZO.
1. Istituzioni del Gius pubblico Ecclesiastico.
2. Testo Canonico.
3. Testo Civile.
ANNO QUARTO.
1. Testo Canonico. \ da spiegarsi da
2. Testo Civile   / ambedue i Professori
210. Gli Studenti, che aspirano alle Lauree in Medicina dovranno frequentare le lezioni del Professore di Anatomia, e le dissertazioni, e dimostrazioni anatomiche da farsi nel teatro anatomico, le lezioni teoriche, e le pratiche dimostrazioni di Chimica, le lezioni del Professore di Botanica teorica e pratica, quella del Professore di Fisiologia, e del Professore di Patologia generale, e Semiottica, e le lezioni del Professore di Farmacia pratica, ognuno de’ quali compirà l’intero corso in un anno, e in fine le lezioni del Professore d’Igiene, Terapeutica generale, e Materia Medica, del Professore di Polizia Medica, e Medicina Legale, e del Professore di Medicina teorico-pratica, i quali in due anni termineranno il loro corso. Le lezioni si frequenteranno coll’ordine seguente:
ANNO PRIMO.
1. Anatomia.
2. Botanica.
3. Chimica.
ANNO SECONDO.
1. Fisiologia.
2. Igiene, Terapeutica generale, e Materia Medica.
3. Patologia generale, e Semiottica.
ANNO TERZO.
1. Igiene, Terapeutica generale, e Materia Medica.
2. Medica Teorico-pratica.
3. Polizia Medica, e Medicina Legale.
ANNO QUARTO.
1. Medicina Teorico-pratica.
2. Polizia Medica, e Medicina Legale.
3. Farmacia pratica.
211. Gli Studenti, che aspirano alle Lauree in Chirurgia, frequenteranno le lezioni de’ Professori di Anatomia, di Chimica, di Fisiologia, di Patologia generale e Semiottica, d’Igiene, Terapeutica generale, e Materia Medica, di Farmacia pratica, Medicina Legale, e Polizia Medica, e le lezioni proprie della Chirurgia, cioè del Professore di Chirurgia Teorica, che darà il suo corso in due anni, e del Professore di Ostetricia, che lo darà in un anno. L’ordine da tenersi nel corso Chirurgico sarà il seguente:
ANNO PRIMO.
1. Chimica.
2. Anatomia.
3. Fisiologia.
ANNO SECONDO.
1. Chirurgia Teorica.
2. Patologia generale, e Semiottica.
3. Igiene, Terapeutica generale, e Materia Medica.
4. Medicina Legale, e Polizia Medica.
ANNO TERZO.
1. Chirurgia teorica.
2. Igiene, Terapeutica generale, e Materia Medica.
3. Medicina Legale, e Polizia Medica.
4. Ostetricia.
212. Gli Studenti, che aspirano alle Lauree in Filosofia dovranno frequentare le lezioni de’ Professori di Logica, Metafisica, e di Etica, di Elementi di Algebra e Geometria, d’introduzione al Calcolo, di Calcolo sublime e di Fisica sperimentale, i quali daranno il loro corso in un anno, e le lezioni del Professore di Meccanica, ed Idraulica, e di quello di Ottica, e di Astronomia, che in
due anni compiscono il loro corso. Oltre di che gli Studenti dovranno frequentare gli esperimenti, che si faranno nel Gabinetto Fisico della Università ne’ giorni di vacanza da indicarsi in un Elenco, e le lezioni pratiche, che il Professore di Meccanica, e d’Idraulica darà nei luoghi, e tempi opportuni, e quelle, che il Professore di Ottica, e di Astronomia darà nel Gabinetto Fisico, e nella Specula. Il corso Filosofico si farà col metodo seguente:
ANNO PRIMO.
1. Logica, e Metafisica.
2. Elementi di Algebra, e Geometria.
ANNO SECONDO.
1. Etica.
2. Fisica Sperimentale.
3. Introduzione al calcolo.
ANNO TERZO.
1. Calcolo sublime.
2. Meccanica, ed Idraulica.
3. Ottica, ed Astronomia.
ANNO QUARTO.
1. Meccanica, ed Idraulica.
2. Ottica, ed Astronomia.
213. I corsi scolastici come sopra stabiliti per ottenere le Lauree nelle facoltà Teologica, Legale, Medica, Chirurgica, e Filosofica riguardano le due Università di Roma, e di Bologna, nelle quali vi saranno tutte le Cattedre nei medesimi corsi determinate. Per le Università di second’ordine, le quali in
minor numero di Cattedre concentrano i diversi rami delle dette facoltà, la S. Congregazione prescriverà i corsi scolastici, subitoché le stesse Università saranno state visitate.

TITOLO XIX. Della collazione delle Lauree di onore, e di premio.

214. Nelle facoltà Teologica, Legale, Medica, Chirurgica, e Filosofica si farà alla fine di ogni anno Scolastico il concorso per la collazione delle Lauree di onore, e di premio.
215. Per mezzo di tal concorso annuo ogni Università conferirà quattro Lauree in ciascuna delle suddette facoltà.
216. I due Studenti, che nel concorso avranno mostrato un merito singolare, ed avranno superato tutti gli altri, otterranno le prime due Lauree, che si chiameranno ad honorem: gli altri due Studenti, che dopo i primi due saranno più distinti, conseguiranno le altre due Lauree, che si diranno ad praemium.
217. I Privilegi delle Lauree ad honorem sono: I. La esenzione da ogni propina per qualunque titolo solita a pagarsi nel ricevere la Laurea. II. La restituzione delle propine pagate nell’ottenere i due gradi del Baccellierato, e della Licenza. III. Il diritto di prelazione nel conseguimento delle Cattedre, previo però il Concorso, et caeteris paribus; IV. Il diritto di prelazione nell’ammissione ai Collegi, caeteris paribus.
218. Questi due ultimi privilegi si enuncieranno nel Diploma Dottorale.
219. I Laureati ad praemium saranno esenti dalle propine per qualsivoglia titolo solite a pagarsi nel ricevere la Laurea. Non avranno però la restituzione delle propine pagate nel ricevere i gradi di Baccellierato, e della Licenza.
220. Gli Studenti saranno avvisati un mese prima del giorno, o de’ giorni precisi del Concorso.
221. Affinché uno Scolare sia ammesso al Concorso dovrà aver compito nell’Università il corso scolastico prescritto per ciascuna facoltà, ed a questo effetto presenterà al Rettore le Matricole, nelle quali i Professori in ogni terzeria abbiano fatta l’attestazione del profitto, e della frequenza. Ogni altro attestato di frequenza e di profitto, quantunque rilasciato dagli stessi Professori, non
sarà atteso. Dovrà ancora esibire il Diploma del Baccellierato, e della Licenza.
222. Oltre di ciò dovrà esibire la testimonianza della frequenza alla Congregazione Spirituale.
223. In fine ammetteranno quei soli Studenti, che in quell’anno medesimo avranno compito il corso scolastico.
224. Il Rettore trovando, che gli attestati presentati dallo Studente sono in
regola, lo ammetterà all’esame verbale, che dovrà precedere di alcuni giorni il Concorso, e l’esame si farà o da cinque Membri del Collegio, o da cinque Professori scelti dal Rettore.
225. Quei soli Studenti, che in questo esame riporteranno almeno la metà dei Voti, avranno il diritto di esporsi al Concorso.
226. I Concorrenti, chiusi all’ora determinata nella medesima sala dell’Università, senza aiuto di libri, o di scritti, e senza alcuna comunicazione fra loro, faranno nello spazio di 6. ore una dissertazione in latino sopra un tema o testo cavato a sorte da un numero di temi, o testi non meno di cinquanta, e gli argomenti, o testi per le Lauree dell’una, e dell’altra Legge si prenderanno dal Corpo del Gius
Canonico, e Civile. Quanto poi al resto, si useranno le stesse cautele, e metodi prescritti pel Concorso alle Cattedre negli Articoli 56. 57. 58. 59. 60. 62. 63. 65.
227. Gli Studenti di Medicina e Chirurgia, che abbiano compito il corso nelle Università di secondo ordine, ed ivi abbiano ottenuto il Baccellierato, e la Licenza, dopodiché saranno stati ammessi alle Scuole Cliniche di Roma o di Bologna, potranno presentando al Rettore della Università primaria i requisiti richiesti, essere ammessi all’esame, e quindi al concorso delle Lauree ad honorem, o ad praemium.
228. Se alcuno di essi otterrà la Laurea di onore, o di premio ne goderà tutti i privilegi, eccettuata la restituzione delle propine pagate pel conseguimento del Baccellierato, e della Licenza.

TITOLO XX. Delle Lauree comuni.

229. Quegli Studenti, che compito il corso degli studi non volessero concorrere alle Lauree d’onore o di premio, o in detto Concorso non avessero ottenuto la Laurea; e generalmente qualunque altra persona o dello Stato o Estera, la quale compito il corso degli studi in qualunque Università, volesse essere insignita della Laurea Dottorale, ne farà istanza al Rettore di quella Università, in
cui desidera di essere laureata, presentando i documenti degli studi lodevolmente compiti, della onestà de’ natali, e della sua condotta religiosa e morale.
230. Il Rettore trovando i documenti in regola ammetterà il Candidato all’esame.
231. Similmente ammetterà all’esame per la Laurea in S. Teologia quei Chierici, che avranno compito il corso Teologico in qualche Seminario Vescovile.
232. In fine ammetterà all’esame per la Laurea o di Teologia, o dell’una e l’altra Legge tutti quelli, che non avendo fatto il corso de’ loro studi nelle Università, hanno però ottenuto un beneficio, una dignità Ecclesiastica, od altro pubblico impiego, per cui si esiga la Laurea Dottorale.
233. Dovranno però anch’essi esibire i documenti degli studi fatti, dell’onestà de’ natali, della condotta religiosa e morale; e fare il deposito delle propine.
234. Quelli, che non avessero ottenuto il Baccellierato, e la Licenza potranno conseguire questi due gradi insieme con la Laurea.
235. Gli Aspiranti saranno esaminati dal Collegio della facoltà a forma degli Art. 200, e 201.
236. L’esame si farà prima in voce o per via d’interrogazione, o per modo d’argomentazione; di poi si estrarrà a sorte una proposizione, od un punto, sul quale entro lo spazio di sei ore il Candidato dovrà stendere una dissertazione in lingua latina senza aiuto di libri od altri scritti, ed alla presenza del Rettore, o di un Membro del Collegio da deputarsi dal Rettore medesimo.
237. A questo effetto ciascun Collegio formerà un Elenco di cento proposizioni o punti, che abbraccino le materie principali della Facoltà. Questi Elenchi resteranno depositati presso il Rettore, e saranno comunicati a quelli, che vorranno esporsi all’esame.
238. Terminata la dissertazione, il Collegio potrà adunarsi immediatamente, o differire l’adunanza al giorno seguente; ed in questo secondo caso la dissertazione sarà sigillata, e consegnata al Rettore.
239. Que’ Candidati, che avranno ottenuto più della metà de’ voti favorevoli, s’intenderanno approvati, e le loro dissertazioni si conserveranno nell’Archivio della Università.
240. A quelli, che non saranno approvati, si restituirà il deposito delle propine e la loro dissertazione, salva la disposizione dell’Artic. 202. per coloro, che domandassero di essere ammessi ad un nuovo esame.

TITOLO XXI. Delle Matricole di libero esercizio in Medicina, e Chirurgia.

241. Dopoché lo Studente di Medicina o di Chirurgia avrà ottenuto la Laurea, non potrà sotto le pene decretate dalle Leggi esercitare la professione, senza la Matricola di libero esercizio.
242. Questa Matricola si conferirà a que’ soli, che abbiano frequentato la Scuola Clinica o Medica, o Chirurgica, secondo la professione, a cui aspirano, per lo spazio di due anni sotto il Professore della Università.
243. In questo biennio saranno tenuti a farsi descrivere nel ruolo degli Studenti della Università, e ritirarne la pagella , nella quale il pubblico Professore di Clinica di tre in tre mesi attesterà della loro frequenza e profitto, e come tutti gli altri Scolari saranno soggetti alle leggi, ed ai regolamenti della medesima Università.
244. Compiuto il biennio, dovranno presentare al Rettore le loro pagelle di assiduità e profitto negli Studi, e l’attestato di frequenza alla Congregazione Spirituale; ed il Rettore, trovando che abbiano adempito al loro dovere, li rimetterà al Collegio Medico-Chirurgico.
245. Apparterrà al detto Collegio di esaminarli, e di rilasciare la Matricola di libero esercizio in Medicina, o in Chirurgia a quelli, che troveranno capaci.
246. Perciò le Università di Roma e di Bologna avranno un Istituto, o Scuola Clinica di Medicina, ed un’altra di Chirurgia. (a)
(a) L’obbligo di fare gli studi pratici di Medicina, e di Chirurgia nelle Scuole Cliniche o di Roma, o di Bologna è stato imposto, acciocché tali studi si facessero in quei luoghi, dove non solo si trovano scelti Professori, e copioso numero di malati, ma eziandio Musei, tavole Anatomiche, ed altre cose necessarie per la istruzione pratica. E siccome molti Giovani Studenti la Medicina e la Chirurgia stentatamente, o in niun modo per la ristrettezza economica delle loro famiglie, avrebbero potuto mantenersi due anni o in
Roma, o in Bologna; perciò il S. Padre ha con somma provvidenza stabilito, che nel tempo avvenire si ricevano negli Ospedali di Roma, e si mantengano gratuitamente, e sotto convenienti discipline cento Giovani Statisti.
Niuno poi potrà esservi ammesso, se non abbia in qualche Università dello Stato già ottenuta la Laurea, o compito almeno il quadriennio degli Studi teoretici, se vorrà esser Medico, ed un triennio se Chirurgo; e non sia fornito di legali attestati sulla sua condotta religiosa e morale.
Per decreto della S. Congregazione degli Studi tenuta nel dì 21. Gennaio 1828. innanzi alla Santità di Nostro Signore LEONE PP. XII.
247. Il Locale destinato in Roma sarà l’Archiospedale di S. Spirito in Sassia per la Scuola Clinica Medica, e lo Spedale di S. Giacomo degli Incurabili per la Scuola Clinica Chirurgica. Il Locale per queste due Scuole in Bologna sarà lo Spedale così detto della Maddalena.
248. La Scuola di Medicina Clinica rimarrà aperta tutto l’anno, onde meglio conoscere le malattie predominanti nelle varie stagioni dell’anno medesimo.
249. La medesima è incaricata delle osservazioni barometriche, termometriche, ed igrometriche dell’atmosfera, affinché si conosca lo stato dell’aria tanto esterna che interna, e la sua influenza negli ammalati.
250. Oltre il Primario Professore di Clinica Medica, vi sarà un Professore supplente; quattro Giovani Studenti di Medicina, ciascuno per le diverse ore del giorno e della notte, due Infermieri, ed un Chirurgo assistente, che sarà incaricato delle sezioni anatomiche.
251. Due saranno le Sale Cliniche di Medicina, una di dodici letti per Uomini infermi, l’altra con sei letti per Donne inferme, cui saranno addette due Infermiere, che le assisteranno a vicenda.
252. La Scuola Clinica Chirurgica rimane anch’essa aperta tutto l’anno. Avrà egualmente un Professore supplente, ed un numero di Giovani Studenti di Chirurgia proporzionato alle circostanze.
253. Ambedue i Professori di Clinica avranno il diritto di scegliere i malati convenienti alla istruzione in qualsivoglia Ospedale della Città. Il Corso della Scuola Clinica tanto Medica, che Chirurgica si compirà in due anni.
254. Nel secondo anno i Giovani Medici potranno curare qualche infermo, sotto la direzione del Professore; ed i Chirurghi, parimenti a scelta del Professore, e sotto la sua direzione, potranno eseguire delle operazioni.
255. Il vitto, i medicinali, i soccorsi religiosi, e tutt’altro occorrente per gl’Infermi Clinici, meno gli onorari de’ Professori, e le gratificazioni degl’inservienti, saranno a carico degli Ospedali, ove risiede la Scuola Clinica.
256. L’Orto Botanico della Università, non meno che i Professori di Chimica, di Farmacia, di materia Medica somministreranno alla Scuola Clinica qualunque nuovo o particolare rimedio, degno di essere usato a vantaggio degl’Infermi, ed a cognizione degli Allievi.
257. I pezzi di Anatomia Patologica, che somministrerà l’apertura dei Cadaveri delle Scuole Cliniche, saranno preparati e conservati nel Museo Anatomico.
258. Nel fine di ciascun anno Clinico i respettivi Professori dovranno render conto ai Superiori della Università dei risultamenti della loro Scuola con
quelle riflessioni, che eglino crederanno necessarie.

TITOLO XXII. Della Matricola di libero esercizio in Farmacia.

259. Gli Studenti di Farmacia dovranno compire il corso Scolastico in due anni.
260. Le Scuole, che essi dovranno frequentare, sono:
NEL PRIMO ANNO.
Chimica, e Botanica.
NEL SECONDO ANNO.
Materia Medica, e Farmacia.
261. Gli Studenti di Farmacia prendono il grado di Baccelliere dopo il primo anno, dopo il secondo il secondo la Licenza.
262. Compito il corso scolastico, ed ottenuti i due gradi, prima di esercitare la professione dovranno conseguire la Matricola di libero esercizio.
263. A tale effetto dovranno subire l’esame, e fare quegli esperimenti pratici, che loro si proporranno, tanto dal Collegio Medico, quanto dal Collegio de’ Farmacisti.
264. Questa Matricola valerà per esercitare la Farmacia in tutto lo Stato Pontificio; e d’ora in poi né i Medici, né i Chirurghi, né i Farmacisti saranno tenuti a pagare cosa alcuna al pubblico Erario per la Matricola di libero esercizio.

TITOLO XXIII. Dell’esame sulla idoneità al Notariato.

265. Apparterrà alle Università tanto primarie, che secondarie giudicare della idoneità di coloro, che vogliono dedicarsi alla Professione di Notaro.
Quelli che vorranno concorrere all’esame pel Notariato dovranno aver compito il corso di Logica ed Etica, e delle Istituzioni Civili e Canoniche.
266. Se il Concorrente avrà fatti questi studi in una pubblica Università dello Stato, dovrà presentare le pagelle, nelle quali i Professori abbiano attestato ogni trimestre della frequenza e del profitto nello studio; ed inoltre l’attestato del Direttore Spirituale della Scolaresca.
267. Se avrà fatto questi studi nelle Scuole fuori dell’Università, dovrà presentare gli attestati de’ Maestri, sotto i quali abbia lodevolmente compito il corso degli studi prescritti, e l’attestato legale de vita et moribus.
268. Quindi si esporrà all’esame da farsi dal Collegio Legale in presenza del Rettore della Università, il quale chiamerà due de’ principali Notari della Città per fare al Concorrente quelle interrogazioni, che specialmente riguardano la pratica Notarile. Di poi il Rettore ed il Collegio verranno alla ballottazione, e la pluralità de’ voti segreti deciderà della sua idoneità al Notariato.
269. Ciò però non lo abiliterà al libero esercizio del medesimo, dovendosi uniformare pienamente alle leggi dello Stato.

TITOLO XXIV. Delle propine.

270. Le propine, che si dovranno pagare da chi riceverà i gradi, le Matricole, o il Diploma d’idoneità pel Notariato, compreso qualunque emolumento solito a pagarsi, e salvi i privilegi delle Lauree ad honorem, o ad praemium, saranno come segue:
Pel Baccellierato ……………………………………….. scudi 10
Per la Licenza …………………………………………… scudi 10
Per la Laurea ……………………………………………. scudi 40
Per la Matricola di libero esercizio ……………… scudi 06
Pel Diploma d’idoneità al Notariato …………….. scudi 06
271. Quegli che non avendo ottenuto né il Baccellierato né la Licenza, dimanderà di essere promosso a questi due gradi, e insieme alla Laurea per modum unius, dovrà pagare la somma totale di scudi 60.
272. Quelli che avessero ottenuto la Laurea in Medicina, e quindi aspirassero alla Laurea in Chirurgia, o viceversa, pagheranno per la seconda Laurea la metà delle propine, cioè scudi 20, e per questa seconda Laurea non saranno tenuti a prendere il Baccellierato e la Licenza.
273. Tali propine si distribuiranno secondo i regolamenti e la consuetudine di ciascuna Università. Rispetto ai Collegi, che si dovranno formare o ripristinare, ed a quelli già esistenti, ne’ quali in forza delle presenti ordinazioni si accrescerà il numero de’ Soggetti, la distribuzione delle propine si regolerà secondo gli Statuti, che i Collegi medesimi compileranno, e che saranno confermati dalla S. Congregazione.
274. Gli Studenti poveri, che aspirano ai gradi, purché la loro povertà sia comprovata per mezzo di un processo sommario da farsi dal Rettore, saranno esentati dal pagamento delle propine.
275. Similmente i consanguinei in primo e secondo grado dei Membri di Collegio, e de’ Professori in attuale esercizio, pagheranno la sola metà delle propine. I consanguinei poi, e gli aiutanti di studio di ciascun Avvocato Concistoriale saranno esenti da qualunque spesa.

TITOLO XXV. Degli esami annuali.

276. Prima che termini l’anno scolastico, si faranno in tutte le Scuole della Università gli esami su tuttociò, che è stato spiegato nel corso dell’anno medesimo in un giorno destinato, e notificato agli Studenti.
277. A tal fine tutti i Professori ridurranno ad un certo numero di proposizioni o di temi non minore di quindici le principali materie da loro insegnate in quell’anno.
278. Da queste proposizioni se ne sceglierà dall’Arcicancelliere o Cancelliere una a sorte, sulla quale gli Studenti alla presenza di una persona deputata dallo stesso Arcicancelliere o Cancelliere, e in una medesima sala, senza libri o scritti, e senza comunicazione fra loro, dovranno fare una dissertazione dentro lo spazio di quattr’ore.
279. Queste dissertazioni per mezzo della persona deputata ad assistere si consegneranno all’Arcicancelliere o Cancelliere, il quale le farà considerare con tutta la maturità da tre Soggetti a suo arbitrio scelti dal Corpo dei Collegi.
280. Il medesimo Arcicancelliere o Cancelliere, il Rettore, ed i Soggetti scelti ad esaminare le dissertazioni si riuniranno fra loro per giudicare sul merito respettivo di ciascuna di esse.
281. I due Studenti, che saranno riusciti meglio degli altri, avranno un premio, e i loro nomi saranno stampati nell’elenco delle premiazioni dopo i nomi degli Studenti, che avranno ottenuto le Lauree ad honorem, o ad praemium.
282. Nelle pubbliche Scuole fuori delle Università si faranno gli stessi esami alla fine dell’anno scolastico, o per mezzo di componimenti da farsi, o mediante interrogazioni secondo la capacità di ciascuna Classe.
283. Questo esame si farà alla presenza del Magistrato, e del Deputato del Vescovo; il Magistrato nominerà gli Esaminatori.
284. Il Magistrato procurerà, secondo le forze della Comune, di distribuire qualche premio a quegli Scolari, che si saranno più distinti in ciascuna Scuola.
285. Lo stesso Magistrato al principio di ogni anno scolastico, e precisamente prima del giorno 15. Novembre, si porterà alle pubbliche Scuole col Deputato del Vescovo per far l’esame di quei Scolari, che da una Classe o Scuola inferiore volessero passare alla Classe o Scuola superiore. Il Magistrato deputerà quelli, che dovranno esaminare.

TITOLO XXVI. Dell’anno scolastico, e delle vacanze.

286. Nelle Università, e nelle pubbliche Scuole fuori delle Università l’anno scolastico comincierà il giorno 5. Novembre, sebbene cadesse in Giovedì, e terminerà Nelle due Università primarie il giorno 27. di Giugno.
Nelle Università di secondo ordine il giorno 20. di Luglio.
Nelle Scuole fuori delle Università superiori alla Rettorica il giorno 14. di Agosto.
Nelle Scuole di Umanità, e Rettorica il giorno 7. di Settembre.
Nelle altre Scuole inferiori il giorno 20. di Settembre.
287. In tutti i giorni dell’anno scolastico si farà scuola, eccettuati i seguenti giorni, che saranno di vacanza, cioè
Sarà vacanza in tutte le Domeniche, ed altre Feste di precetto.
Il Giovedì sarà vacanza soltanto, quando sarà necessario per impedire la quinta lezione consecutiva.
Sarà vacanza nel giorno di S. Caterina, in quello del Santo Protettore delle Università, o delle Scuole, e così pure nel giorno anniversario della Incoronazione del Sommo Pontefice.
Sarà vacanza pel Santo Natale dai 24. Decembre inclusivamente a tutto il primo Gennaio.
Per Carnevale dal Sabato che immediatamente precede la Domenica di Sessagesima, a tutto il giorno delle Ceneri.
Per Pasqua di Resurrezione dalla Domenica delle Palme alla terza Festa di Pasqua inclusivamente.
Oltre le suddette vacanze ordinarie, l’Arcicancelliere o Cancelliere rispetto alle Università, ed il Magistrato rispetto alle Scuole Comunali, riconoscendo la necessità o convenienza di dare una vacanza straordinaria, avranno la facoltà di concederla, dandone l’avviso il giorno avanti.
288. Nelle Università primarie e secondarie la lezione di ciascun Professore dovrà durare un’ora intera. Le ore di lezione della mattina e del dopo pranzo s’interromperanno un’ora prima del mezzogiorno.
289. Nelle pubbliche Scuole fuori delle Università la lezione di ciascun Lettore di una Classe superiore alla Rettorica dovrà durare almeno due ore o di seguito, o ripartite fra la mattina ed il dopo pranzo.
290. Le Lezioni di Rettorica e delle Classi inferiori dovranno durare cinque ore al giorno, cioè due e mezza la mattina, non compreso il tempo della Messa, e due ore e mezza il dopo pranzo.

TITOLO XXVII. Disposizioni generali.

291. I Seminari Vescovili non saranno compresi nelle presenti ordinazioni, e resterà sopra di essi intatta la giurisdizione dei Vescovi a forma de’ Sacri Canoni.
292. Similmente non saranno comprese le Scuole o studi degli Ordini Regolari rispetto ai loro Alunni.
293. I Convitti di educazione e di istruzione, e i Collegi di pubbliche Scuole affidati ai Regolari, continueranno ad essere diretti secondo le regole del loro Istituto, e dipenderanno dai loro propri Superiori; non esclusa però l’Autorità della S. Congregazione.
294. I Convitti o Collegi di educazione e d’istruzione non diretti dai Regolari, dimanderanno dentro sei mesi la conferma dalla S. Congregazione.
295. Non potrà stabilirsi alcuna nuova Accademia di Scienze, Lettere, ed Arti senza il permesso della S. Congregazione.
296. Le già esistenti o con legittima approvazione, o da tempo antichissimo, saranno conservate; salvo però la conferma da riportarsi dalla S. Congregazione dentro il termine di sei mesi.
297. Le Accademie di Belle Arti, e di Archeologia resteranno sotto la presidenza del Cardinal Camerlengo.
298. Il Capo di ciascuna Accademia dovrà invigilare, che negli esercizi letterari e scientifici non si offenda né direttamente né indirettamente la Religione, il buon costume, e l’ordine pubblico. Esso sarà tenuto a render conto alla S. Congregazione ed al Governo, se in questo riguardo sia stata commessa alcuna mancanza, che non avesse potuto prevenire, o impedire.
299. Le Scuole pubbliche, e private di mutuo insegnamento saranno soppresse ed abolite in tutto lo Stato Pontificio. I Vescovi procederanno contro coloro, che continuassero a far uso di tal metodo d’insegnamento o tentassero d’introdurlo nelle loro Diocesi.
300. La Congregazione degli Studi formerà alcuni regolamenti per le Scuole dei fanciulli e delle fanciulle. Queste Scuole in Roma dipenderanno dal Cardinale Vicario, e nello Stato dagli Vescovi Locali.
301. Ogni Comunità, o altro Corpo Morale, che amministri rendite pel mantenimento di Giovani agli studi, dovrà dentro tre mesi darne parte alla S. Congregazione sotto pena di essere privati della stessa amministrazione (a).
(a) il Sommo Pontefice LEONE PP. XII. per mezzo di un Editto della Segreteria di Stato dei 25. Gennaio 1828. pubblicò, che tutti i Gonfalonieri, ed i Priori quanto prima descrivessero con accuratezza i beni i diritti le facoltà, ed ogni altro oggetto che riguardi il Patrimonio degli Studi, con far le volture su libri del Catasto, e trascrivendo il passaggio, o l’acquisto delle proprietà nell’Officio Ipotecario, ed iscrivendo in esso le ipoteche contro i Debitori a favore del Patrimonio degli Studi. Per poter poi ciò fare più agevolmente, ne stabilì un metodo il più spedito per trascriverle ed inscriverle, e ne diminuì la spesa: Quindi avendo in considerazione il tempo avvenire, decretò come segue.
Sono estesi al Patrimonio degli Studi tutti i privilegi, che dal diritto pubblico, o da altre leggi particolari si concedono alle Cause pie.
Nessun Amministratore de’ beni e delle rendite appartenenti al Patrimonio degli Studi potrà intraprendere, o sostenere liti giudiziarie, senza l’espressa licenza del Vescovo o dell’Ordinario, nella cui Diocesi è situato lo Stabilimento di pubblica educazione ed istruzione, al quale spettano i beni, o le rendite di cui si tratta.
Similmente nessun Amministratore del Patrimonio medesimo potrà vendere, permutare, alienare, ipotecare, od in qualsivoglia modo obbligare, né potrà affittare oltre un triennio i beni appartenenti al Patrimonio degli Studi, se prima non avrà dalla S. Congregazione ottenuta la facoltà di fare il contratto, altrimenti qualunque atto sarà stato inutilmente eseguito.
Alle Magistrature comunali unitamente ad una persona ecclesiastica da deputarsi dal Vescovo o dall’Ordinario, e sotto la loro dipendenza, apparterrà l’invigilare attentamente, affinché il Patrimonio degli Studi non sia malamente o negligentemente amministrato, ed ogni volta che beni o diritti di qualunque specie, o per disposizione, o per testamenti, o per donazioni, o per qualunque altra causa si aggiungeranno al medesimo Patrimonio, il Gonfaloniere o Priore dovrà subitamente trascrivere la traslazione della proprietà, iscrivere le ipoteche in favore del medesimo Patrimonio, e darne avviso alla S. Congregazione degli Studi, ed al proprio Vescovo.
I Vescovi, e gli altri Ordinari, tanto in vigore della autorità loro propria, quanto anche come specialmente delegati dalla S. Congregazione degli Studi, faranno osservare tutte le cose suddette, e si faranno render conto dagli Amministratori, ogni qualvolta lo crederanno opportuno, della retta amministrazione de’ beni, e dell’esatto adempimento della volontà di quelli, che ne hanno disposto pel mantenimento de’ Maestri e de’ Scolari, ed in vantaggio della pubblica istruzione.
302. Si formerà in Roma uno stabilimento completo di Veterinaria.
303. Il Cardinale Camerlengo di S.R.C. continuerà a procedere contro quelli, che esercitassero la Medicina, Chirurgia, Ostetricia, Farmacia, e Veterinaria senza la debita autorizzazione.
304. L’elenco stampato de’ nomi di quegli Scolari, che avranno ottenuto le Lauree ad honorem o ad praemium nei Concorsi, o i premi negli esami annuali, sarà letto in una pubblica Sala della Università nel giorno stesso, in cui l’Arcicancelliere o Cancelliere coll’intervento del Rettore, dei Collegi, e dei Professori conferirà le dette Lauree, e distribuirà i premi con quella solennità, che crederà più opportuna per l’incoraggiamento della Gioventù.
305. La S. Congregazione degli Studi stamperà al principio di ogni anno scolastico l’elenco degli Arcicancellieri o Cancellieri, Rettori, Membri de’ Collegi, e Professori di ciascuna Università; ed enuncierà dopo il nome di ogni Membro di Collegio, e di ogni Professore tutte le opere, che avrà dato alla pubblica luce, e che si crederanno meritevoli di essere rammentate. A questo fine ogni Membro di Collegio, e ciascun Professore delle Università di Roma, e dello Stato dovrà esibire alla Sagra Congregazione una copia delle opere da esso stampate.
306. La medesima S. Congregazione farà sì che siano dati de’ premi a quei valenti Professori, che con le stampe delle loro opere faranno onore a se stessi, ed alle Università dello Stato.
307. Niun Membro di Collegio, e niun Professore potrà nelle sue opere da darsi alla luce assumere il titolo di Membro di Collegio, o di Professore, se prima non abbia presentato il libro al Rettore della Università, e non ne abbia da lui ottenuta la licenza in iscritto.
308. L’Arcicancelliere della Università di Bologna, ed i Cancellieri delle altre Università inviteranno alle pubbliche funzioni sacre, o letterarie della stessa Università il Magistrato della Città. Il Magistrato avrà il primo posto dopo l’Arcicancelliere, o Cancelliere.
309. Nelle dette Università i nuovi Professori dopo la loro elezione faranno un atto officioso al Magistrato.
Quas praeinsertas Regulas et Ordinationes, ac omnia et singula in eis contenta et praescripta, cum ad rectam Juventutis institutionem, ad virtutem in animis excitandam, atque ad studiorum profectum opportuna et apta fore conspexerimus, ex certa scientia et matura deliberatione nostra, deque cae Potestatis plenitudine approbamus et confirmamus, eisque praesentis Nostrae perpetuo valiturae sanctionis inviolabile robur ac firmitatem adjicimus, eadem Apostolica Auctoritate statuentes ac praecipientes, quod in tota nostra Ecclesiastica Ditione vim Legis habere, et ab omnibus ad quos spectat, ac pro tempore spectabit in futurum exactissime observari debeant, atque adimpleri.
Omnes idcirco et singulas priores ordinationes, statuta et consuetudines, quibus Universitates Studiorum, Gymnasia, Scholae, et quaevis alia publicae institutionis loca in temporali nostra Ditione existentia regi, et gubernari usque in praesens consueverunt, illarum tenores, licet specifica et individua mentione dignos, hic etiam de verbo ad verbum pro insertis habentes, simili Apostolica Auctoritate harum serie infirmamus, abrogamus, et abolemus.
Motu insuper, scientia, deliberatione, ac potestatis plenitudine paribus dictas Universitates Studiorum, Gymnasia, Scholas aliaque publicae institutionis loca, illarumque Personas, res, bona, jura, et proprietates ab Administratione, jurisdictione, auctoritate, potestate, regimine, ac subjectione quarumcumque Congregationum, Collegiorum, Magistratuum, Tribunalium, et aliorum quorumcumque, quibus etiam ab antiquissimo tempore subsint, etiam si sint Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, ac Sanctae Sedis de Latere Legati, ex nunc in posterum segregamus, separamus, secernimus, eximimus, ac liberamus; easdemque Universitates, Gymnasia, Scholas, aliaque publicae institutionis loca perpetuo committimus, concredimus, et subjicimus curae, administrationi, regimini, ac potestati Episcoporum, aliorumque Moderatorum in antedictis ordinationibus designatorum cum facultatibus, praeeminentiis, juribus, ac muneribus in ipsis ordinationibus nominatim expressis, et non aliter, nec alio modo.
Ut autem huic tam gravi negotio, quoad ejus fieri possit, opportune consulere, atque insertarum Ordinationum pro salubri Studiorum regimine stabili methodo prospicere valeamus, peculiarem nonnullorum Venerabilium Fratrum nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium infra nominandorum Ecclesiasticam Congregationem perpetuo mansuram vigore praesentium erigimus, instituimus, ac deputamus, eidemque omnimodam in Studiorum Universitates, Gymnasia, Scholas, aliaque publicae institutionis loca in tota nostra temporali ditione, potestatem ac jurisditionem ad formam supradictarum ordinationum perpetuo concedimus, ac tribuimus, atque ut a nemine in praemissorum exercitio quacumque de causa, sub quovis titulo, jure, praetextu, colore, auctoritate, ac potestate impediri, turbari, vel prohiberi unquam possit, districte interdicimus; praefataeque Congregationi plenam, ac liberam concedimus facultatem, iuxta casuum, rerum, ac temporum diversitatem, ordinationes ipsas declarandi, interpretandi, accomodandi, et extendendi, sublata, cuilibet, etiam expressa mentione digno, facultate in similibus quoque casibus, et ex identitate rationis, aut quovis alio titulo, causa, vel praetextu easdem interpretandi, declarandi, accomodandi, et extendendi.
Ad hujusmodi vero Ecclesiasticam Congregationem hac prima vice constituendam, praeter Venerabiles Fratres nostros Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales Julium Mariam de Somalia Sacri Collegii Decanum, et Vice-Cancellarium, uti nostrum Secretarium Status, Bartholomeum Pacca, uti Sanctae Romanae Ecclesiae Camerarium, Placidum Zurla, uti nostrum in Urbe Viacarium Generalem, Franciscum Xaverium Castiglioni, uti Congregationis Indicis Praefectum, et Franciscum Guidobono Cavalchini uti Praefectum Congregationis Boni Regiminis, eorumque in respectivo officio perpetuis futuris temporibus Successores, dilectos pariter Filios Nostros Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales Emmanuelem de Gregorio, et Franciscum Bertazzoli nominamus, eligimus, ac deputamus, eumdemque Franciscum Cardilanem Bertazzoli hujusce Congregationis Praefectum instituimus, atque in ipsius Congregationis Secretarium designamus dilectum Filium Joannem Soglia Presbyterum, et Familiarem Nostrum; eosque omnes, et singulos hoc jure, munere, ac nomine frui, insigniri, et nuncupari debere statuimus. Eveniente autem obitu, vel diuturna absentia, sive altera causa, ob quam aliquis eorum, qui non ratione officii, sed libera deputatione Nostra in praedictam Congregationem cooptatus est, ab eadem recesserit, alium in ipsius locum subrogandi Nobis, ac pro tempore existentibus Romanis Pontificibus Successoribus Nostris facultatem reservamus.
Decernentes hasce Nostras Literas, et in eis contentas quascumque res etiam ex eo quod quilibet interesse habentes, vel habere praetendentes vocati, et auditi non fuerint, ac praemissis non consenserint, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae, vel alio quolibet etiam substantiali defectu notari, impugnari, aut alias infringi, suspendi, restringi, limitari, vel in controversiam vocari, seu adversus eas restitutionis in integrum, aperitionis oris, aut aliud quodcumque juris, vel facti, aut justitiae remedium impetrari posse, sed semper et perpetuo validas et efficaces existere, et fore, suosque plenarios at integros effectus sortiri, ac obtinere, et ab omnibus ad quos spectat, et spectabit quomodolibet in futurum inviolabiliter observari, ac supradictis Universitatibus, Gymnasiis, Scholis, et Locis, nec non Personis quorum favorem praesentes Nostrae Literae concernunt, perpetuis futuris temporibus plenissime suffragari debere, neque ad probationem, seu verificationem quorumcumque in iisdem praesentibus narratorum unquam teneri, nec ad id in judicio, vel extra cogi, seu compelli posse, et si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum, et inane esse, ac fore volumus, et declaramus.
Non obstantibus de jure quaesito non tollendo, aliisque Nostris et Cancellariae Apostolicae Regulis, nec non dictarum Universitatum, Gymnasiorum, Scholarum, et aliorum Locorum etiam confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et concessionibus, quamvis expressa, specifica, et individua mentione dignis; quibus omnibus et singulis, eorum totis tenoribus, ac formis praesentibus pro insertis habentes, ad praemissorum effectum latissime et plenissime, ac specialiter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrarum Confirmationis, Approbationis, Statuti, Ordinationis, Praecepti, Liberationis, Absolutionis, Segregationis, Separationis, Commissionis, Subjectionis, Erectionis, Institutionis, Deputationis, Nominationis, Jussionis, Derogationis, Decreti, ac Voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire: Si quis autem hoc attentare praesumpserit indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum se noverit incursurum.
Datum Romae apud Sanctum Petrum V. Kalendas Septembris Anno Incarnationis Dominicae Millesimo octingentesimo vigesimo quarto, Pontificatus
Nostri Anno Primo.

(a) Cinque Professori, toltone uno da ciascuna delle cinque facoltà, sono stati deputati Consiglieri in aiuto del Rettore della Università di Bologna, il quale nelle incombenze del proprio officio non aveva né compagni, né persone colle quali consigliarsi intorno alle deliberazioni, che si hanno a prendere. Questi si cangiano in ogni anno, e ne succedono altri per l’ordine di anzianità, di cui gode ciascuno nella facoltà, che insegna.

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