Decreto del 1880 sulle nomine dei magistrati

Regio Decreto 4 gennaio 1880, n. 5230. Che istituisce presso il Ministero di grazia e giustizia una commissione consultiva per esprimere il parere sulle nomine e promozioni dei magistrati.

(GURI n.16, 21 gennaio 1880)

UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA

Visto l’articolo 199 del R. decreto sull’ordinamento giudiziario in data delli 6 dicembre 1865, n. 2626;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.
È istituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia una Commissione consultiva, composta di quattro consiglieri inamovibili e di un funzionario del Pubblico Ministero della Corte di cassazione di Roma.
Essi sono eletti nel gennaio di ogni anno dalla Corte suddetta, in assemblea generale; durano in funzione un anno e possono essere rieletti.
La Commissione è convocata e presieduta dal Ministro Guardasigilli o dal Segretario Generale.

Art. 2.
La Commissione esprime il suo parere sulle nomine e promozioni dei magistrati in tutti i casi per i quali non è prescritta la deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sul loro tramutamento di sede con parità di grado e di stipendio.

Art. 3.
La Commissione prima di esprimere il suo avviso, ove non reputi sufficienti le informazioni e le proposte delle quali è parola negli articoli 65 e 66 del regolamento generale giudiziario del 14 dicembre 1865, n. 2641, può richiedere, per mezzo del Ministro, informazioni, notizie e ragguagli intorno ai magistrati relativamente ai quali è chiamata a dare il suo avviso.
Se si tratti di tramutare un magistrato, senza il suo consenso, la Commissione deve anche sentirlo a voce o per iscritto.

Art. 4.
Il direttore della Divisione che tratta gli affari del personale giudiziario può essere invitato ad intervenire alle sedute della Commissione per dare schiarimenti, ed anche per riferire sugli oggetti di cui fosse stato specialmente incaricato.

Art. 5.
Il Nostro Ministro per gli affari di Grazia, Giustizia e dei Culti provvederà all’esecuzione del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 4 gennaio 1880.
UMBERTO

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