Real Decreto del 14 Settembre 1862 n. 523, Statuto del Banco di Napoli

Real Decreto del 14 Settembre 1862 n. 523, Statuto del Banco di Napoli

VITTORIO EMMANUELE II.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l’Agricoltura, l Industria ed il Commercio.
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.
È approvato l’annesso Statuto della Cassa di Risparmio di Napoli vidimato d’ordine Nostro dal Ministro d’Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 2.
Non sono applicabili per questa Cassa le disposizioni vigenti per le Opere pie.
Il predetto Ministro è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto da registrarsi alla Corte dei Conti.
Dato a Torino addì 14 settembre 1862.
VITTORIO EMANUELE

Statuto

TITOLO I. Disposizioni generali.

Art. 1. È istituita nella Città di Napoli una Cassa di Risparmio col capitale di L. 152,250, di cui 80 mila largite dalla munificenza del Re, lire 63,750 dono fatto dal Luogotenente Generale Cialdini e lire 8,500 donate dal Municipio di Napoli.
La Cassa prenderà il nome di Cassa di risparmio Vittorio Emanuele.
Art. 2. Lo scopo della Cassa di risparmio è quello di porgere a chiunque, ma segnatamente agli artigiani, ai giornalieri ed alle persone delle classi meno agiate un pronto e sicuro mezzo di formare con piccoli e ripetuti depositi capitali disponibili e realizzabili a volontà dei depositanti.
Art. 3. La Cassa di risparmio è annessa al Banco di Napoli. Avrà la sede principale presso la Cassa di S. Giacomo, con uffizi succursali nei principali quartieri della Città.

TITOLO II. Operazioni della Cassa.

Art. 4. La Cassa di risparmio, così nel suo uffizio centrale, come in quelli succursali, riceverà in deposito per accumulazione tutte le somme non inferiori ad una lira e non superiori a lire 5000, e da tutte le persone di ogni età, sesso e condizione, purché maggiori all’età di quindici anni.
I genitori, parenti e tutori, curatori ed amici potranno far versamenti per risparmio in testa di minori ed incapaci, che ne potranno disporre allorché saranno divenuti maggiori, o nei casi previsti e notati nel libretto.
Art. 5. Ad ogni depositante è aperto un conto speciale sui registri della Cassa, e gli si rilascerà un libretto su cui dal giornale di Cassa saranno trascritti tanto il primo deposito, quanto le altre somme nei li miti indicati dall’articolo precedente, che ciascuno avrà il diritto di versare in aggiunta al suo credito, il quale non può oltrepassare lire 5000. Vi saranno no tate pure la capitalizzazione annua degl’interessi, le dimande di rimborso ed i pagamenti.
Art. 6. I libretti saranno intestati o al portatore, a piacere del depositante, ed in questo secondo caso unicamente distinti col numero progressivo nei rispetti vi quaderni a riscontro.
Art. 7. I depositi per accumulazione cominceranno ad essere fruttiferi dal lunedì successivo all’operato versamento. Però non si terrà conto di alcun provento sulle somme depositate per le frazioni di lira.
L’interesse delle somme depositate per risparmio, e quello degl’interessi capitalizzati saranno annualmente stabiliti, non potendo però mai essere inferiori al 3,64 per cento.
Art. 8. Nel primo giorno di ogni anno è calcolato l’interesse corrispondente alle somme notate a credito per ciascun depositante per formarne parte e produrre con quelle un nuovo interesse, e cosi successivamente di anno in anno.
L’anno contabile vien ritenuto di 52 settimane.
Art. 9. I creditori della Cassa possono ottenere il rimborso delle somme depositate e degl’interessi accumulati al momento della dimanda quante volte esse non eccedono le lire 250.
Per le somme superiori sarà dall’Amministrazione stabilito un intervallo rateato non maggiore di sei settimane in ragione diretta dell’ammontare della richiesta.
Tale graduazione non potrà essere pregiudicata con dimande replicate.
Art. 10. Il rimborso è fatto sia alla persona del depositante pei libretti intestati o di chi per esso ai termini di legge, sia al possessore del libretto per quelli al portatore, senza distinzione di età, di sesso o condizione.
Art. 11. La Cassa può sospendere il pagamento:
Se non consta una sufficiente regolarità di titoli presentati;
Se, constando l’identità e legalità della persona pei rimborsi dei libretti intestati, essa trovasi interdetta;
Se il portatore del libretto apparisca evidentemente fuori di senno.
In tutti questi casi ne sarà riferito alla Giunta pei provvedimenti opportuni.
Art. 12. Tanto per le dimande ed operazioni di rimborso, quanto pei versamenti, l’Amministrazione potrà fissare giorni speciali, purché non siano mai meno di tre in ogni settimana per ciascun oggetto, oltre la domenica destinata per raccogliere i risparmi.
Art. 13. I fondi della Cassa di risparmio saranno impiegati a giudizio del Consiglio di Amministrazione in uno o più dei seguenti modi:
1. In prestito sopra deposito di oggetti di oro, d’argento, di rame, di ottone e di ferro, che saranno valutati a peso secondo il prezzo corrente di piazza;
2. Sopra deposito di gioie e di corallo;
3. Sopra deposito di rendita dello Stato od obbligazioni della Città di Napoli;
4. Sopra deposito o in acquisto di Boni del Tesoro, 5. Sopra deposito di ordini in derrate o di ricevute di deposito di seta e di mercanzie, qualora si stabilissero appositi magazzini.
Art. 14. Potranno i fondi della Cassa di risparmio fino alla concorrenza di un terzo del loro ammontare essere investiti nello sconto di cambiali a tre firme.
Si terranno a questo uopo le norme tutte e le cautele che verranno stabilite nel Regolamento.
Sarà data preferenza agli effetti che hanno per iscopo operazioni agricole, o le costruzioni per lo ingrandimento e miglioramento della Città.
Le somme che non potessero trovare utile impiego nelle precedenti operazioni si potranno investire in rendita dello Stato, Art. 15. Il prestito non potrà mai eccedere tre quarti del valore effettivo dei titoli e degli oggetti depositati, pei quali la Cassa rilascerà corrispendenti cartelle di deposito.
Art. 16. Il frutto delle somme prestate sopra pegni, il tempo per la restituzione e ogni altra relativa disciplina, come pure le forme per la vendita dei pegni saranno determinate dalle stesse norme vigenti per il Banco ed amministrazioni annesse.

TITOLO III. Del Governo della Cassa e delle sue succursali.

Art. 17. L’amministrazione generale e la superiore vigilanza della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele è affidata ad un Consiglio di Amministrazione il cui uffizio e gratuito e che sarà composto del Presidente del Banco, qual membro nato e Presidente di esso Consiglio, e di 14 altri membri eletti dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta di voti.
Art. 18. L’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e la direzione della Cassa sono confidate ad un Direttore nominato dal Re, il quale per l’amministrazione della sede centrale potrà essere rappresentato da un vice-Direttore. Per questa prima volta il vice-Direttore sarà nominato dal Re, ed in prosieguo dal Consiglio Comunale.
L’Ufficio di Direttore è incompatibile con quello di Presidente e di Membro del Consiglio d’Amministrazione della Cassa.
Art. 19. L’Amministrazione delle succursali è affidata ad un rispettivo vice-Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 20. Il Consiglio d’Amministrazione si rinnova per ogni quinto anno prima per sorte, poi per anzianità. I membri cessanti sono sempre rieligibili.
Le annuali elezioni o surrogazioni si fanno dal Consiglio Comunale nella tornata dell’autunno.
Venendo però a mancare nel corso dell’anno più di tre amministratori, la surrogazione può esserne fatta in ogni altra tornata.
Art. 21. Il Consiglio d’Amministrazione sarà convocato almeno ogni tre mesi.
Esso non può deliberare se non vi sono la metà dei membri presenti.
Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, il voto di colui che presiede è preponderante.
Non giungendo il numero dei membri presenti alla metà, è riconvocato il Consiglio per un giorno della successiva settimana, previo avviso personale e pubblicato nel giornale di Napoli, ed allora delibererà in qualunque numero.
Art. 22. I Cassieri e gli altri impiegati della Cassa di risparmio saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione dietro proposta del Presidente del Banco, e sentito il Direttore. Per le loro cauzioni e garanzie si serberanno le stesse norme che sono vigenti pel Banco.

TITOLO IV. Norme d’amministrazione

Art. 23. Due Consiglieri sono incaricati di sorveglia re per turno le operazioni della Cassa, ed unitamente al Direttore formeranno la Giunta ordinaria di Amministrazione, la quale si riunirà almeno una volta la settimana, e straordinariamente tutte le volte che il Di rettore lo crederà opportuno.
Art. 24. Qualora si credesse necessario di riunire straordinariamente il Consiglio di Amministrazione fuori i periodi ordinari contemplati nell’art. 21, sarà ciò e seguito o sull’invito del Direttore, o sulla dimanda di tre membri del Consiglio medesimo, in vista della quale il Direttore dovrà immediatamente convocare il Consiglio.
Art. 25. Tanto la Giunta quanto il Consiglio di Amministrazione terranno registro delle loro deliberazioni, le quali saranno firmate dal Direttore e dal Segretario.
Art. 26. Il Consiglio d’Amministrazione ha precipuo incarico:
Di promuovere mediante pubblicazioni popolari ed ogni più acconcio mezzo l’abitudine de’ risparmi, specialmente nella classe degli operai;
Di vigilare su tutte le operazioni della Cassa che ne costituiscono l’essenza ed estenderne l’istituzione;
Di determinare in massima il sicuro impiego delle somme accumulate;
Di stabilire il modo come saranno conservati i titoli tutti ed i valori della Cassa di risparmio.
Art. 27. Sulla proposta del Direttore, il Consiglio determina l’organizzazione degli uffizi, il preventivo delle spese generali, e fissa, se vi ha luogo, la cifra delle cauzioni pei contabili esattori.
Autorizza, ne’ limiti dello Statuto e del Regolamento interno, tutte le operazioni.
Stabilisce annualmente la ragione dei frutti dei depositi.
Determina la mensile gratificazione da retribuirsi ai diversi impiegati del Banco, ai quali saranno affidate funzioni presso la Cassa di risparmio.
Art. 28. Il Direttore unito ai due Consiglieri desti nati a turno settimanale, potrà determinare l’impiego immediato delle somme disponibili, facendone rapporto alla prossima adunanza del Consiglio d’Amministrazione.
Art. 29. Il Direttore è incaricato sotto l’autorità del Consiglio d’Amministrazione della gestione generale de gli affari.
Rappresenta per rapporto ai terzi la Cassa in tutte le operazioni in conformità dello Statuto e del Regolamento.
Firma la corrispondenza, i mandati, le tratte, le convenzioni e tutti gli atti di gestione.
Regola il lavoro degli uffizi, ne sospende gli impiegati, salvo a farne rapporto al primo Consiglio di Amministrazione.
Art. 30. Prelevate tutte le spese di gestione e gli interessi capitalizzati a favore dei depositanti, sarà formato sugli utili netti annuali un fondo di riserva per provvedere ad ogni occorrenza anche straordinaria della Cassa. Una parte degli utili, non oltre la ottava, potrà però essere disposta per opere di beneficenza, o a favore degli operai vecchi ed inabili, ed in premi a operai e braccianti che abbiano almeno tre anni di esatto versamento settimanale.
Art. 31. Nel caso che le domande di rimborso esaurissero i fondi disponibili, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di prendere in via d’urgenza quelle determinazioni straordinarie che riconoscerà opportune.
Art. 32. Avvenendo il caso che la Cassa non possa continuare i suoi impegni verso i depositanti senza toccare oltre alla metà il fondo assegnatole per dotazione, l’Amministrazione delibera sulla convenienza della liquidazione della Cassa e del suo riordinamento.
Simili deliberazioni dovranno trasmettersi senza indugio al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l’occorrente sua approvazione.
Art. 33. Venendo autorizzata ed ordinata la liquidazione, non saranno più ricevuti depositi, ed essa avrà luogo nello spazio di sei mesi, e si opererà mediante il pagamento del suo avere integrale ad ogni deposi tante, compreso l’interesse fino al tempo del rimborso.

TITOLO V. Disposizioni generali e transitorie.

Art. 34. I Bilanci di previsioni ed i Conti-resi annuali, non che i Regolamenti d’interna amministrazione della Cassa saranno approvati dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.
Art. 35. In deroga al secondo paragrafo dell’art. 18, potrà per questa prima volta l’ufficio di Direttore della Cassa cumularsi dall’attuale Presidente del Consiglio amministrativo del Banco. Pendente tale cumulo, come pure nel caso di qualunque di lui legittimo impedimento, la Direzione della Cassa di risparmio sarà esercitata da un Consigliere scelto dal Consiglio d’Amministrazione della Cassa medesima a maggioranza assoluta di voti, le cui funzioni cesseranno, cessata la incompatibilità, o il legittimo impedimento del Direttore predetto.

Visto d’ordine di S. M.
Il Ministro d’Agricoltura, Industria e Commercio Pepoli

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