Regio Decreto del 1863 sul Banco di Napoli

Regio Decreto n.1226 del 1863 sul Banco di Napoli

VITTORIO EMMANUELE II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D’ITALIA
Visti i Decreti del 12 dicembre 1816, del 26 giugno 1818, del 23 agosto 1824, dell’8 febbraio 1857, relativi al Banco di Napoli e diverse sue dipendenze;
Veduto l’altro Decreto del 18 maggio 1857, col quale il Banco suddetto fu aumentato di un’altra Cassa di Corte nella città di Bari;
Veduto il Decreto del 30 novembre 1860 del Luogotenente Generale delle Province Napoletane;
Considerando che i Banchi di Napoli, i quali erano in origine Monti di Pietà, dove i privati mettevano in deposito il loro danaro, erano stati deviati dalla loro pristina istituzione, diventando una amministrazione governativa, cosi per l’aggiunzione delle Casse di Corte per servizio del Tesoro, nelle quali promiscuamente erano depositati il danaro dello Stato e quello dei privati, come per essersi dal Tesoro anticipate al Banco lire quattro milioni duecento cinquantamila per la fondazione di una Cassa di Sconto;
Considerando che per l’applicazione dei nuovi Regolamenti della contabilità generale dello Stato lino dal 1° gennaio 1862 sono cessate le operazioni e quindi le garentie delle Casse di Corte per servizio del Tesoro, e che, salvo la liquidazione definitiva dei conti, il Tesoro non ha più interesse nella Cassa di Sconto;
Volendo restituire il Banco alla sua vera indole di uno Stabilimento pubblico nel quale il Governo non ha altra ingerenza se non quella della sorveglianza, e volendo nello stesso tempo dare garentie ai privati per 1 amministrazione dei loro depositi;
Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello delle Finanze;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Disposizioni generali

Art. 1.
Il Banco di Napoli con tutte le sue attinenze, cessando di dipendere dal Ministero delle Finanze, sarà, come ogni pubblico Stabilimento di credito, sotto la sorveglianza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 2.
Esso conserva i suoi attributi ed i suoi Statuti, in quanto non sono opposti alle disposizioni del presente Decreto, e salvo la revisione da farsene a norma degli art. 6 e 12.

ART. 3.
L’amministrazione del Banco sarà affidata ad un Consiglio Generale e ad un Consiglio di Amministrazione.
Del Consiglio generale

Art. 4.
Il Consiglio Generale si compone nel seguente modo:
Per la Città di Napoli
Sindaco della città,
Presidente della Camera di Commercio ed Arti,
Presidente del Tribunale di Commercio,
Quattro membri eletti dalla Camera di Commercio;
Quattro eletti dal Consiglio provinciale,
Quattro eletti dal Consiglio comunale,
Due eletti dalla Camera degli avvocati.
Per la Città di Bari
Due eletti dalla Camera di Commercio ed Arti,
Due eletti dal Consiglio provinciale,
Altrettanti eletti dal Consiglio comunale.
I. componenti del Consiglio di Amministrazione faranno parte del Consiglio Generale, ma non avranno voto deliberativo nell’esame dei conti consuntivi, ed in ogni affare nel quale sieno personalmente interessati, o abbiano preso parte come amministratori.

Art. 5.
L’uffizio dei componenti elettivi durerà per un triennio. Essi potranno essere rieletti.
Le loro funzioni saranno gratuite.

Art. 6.
Consiglio Generale è incaricato:
I. Di discutere ed approvare il bilancio annuale e i conti consuntivi;
II. Di fissare gli stipendi del Direttore, Sotto-Direttore, Ispettore ed Impiegati;
III. Di deliberare sull’alienazione e permuta di beni di dotazione del Banco;
IV. Di deliberare sulla proposta del Consiglio di Amministrazione intorno alle modificazioni che si crederà opportuno di fare negli Statuti del Banco, salva l’approvazione del Governo;
V. Di deliberare sulle modificazioni da arrecarsi ai Regolamenti generali ed organici delle diverse dipendenze, e sopra ogni altra proposta dìinteresse generale, non che sugli altri affari che il Consiglio di Amministrazione giudicherà di presentargli.

Art. 7.
Il Consiglio generale si riunirà in Napoli ogni anno il 1.° di novembre in sessione ordinaria, da non poter durare oltre a trenta giorni.
Potrà essere convocato in sessione straordinaria, a richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Governo.
Esso eleggerà il suo Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Le sue deliberazioni saranno prese a maggiorità assoluta di voti.
Il numero dei votanti, perchè una deliberazione sia valida, dovrà essere della metà più uno dei componenti il Consiglio generale.
In ogni caso dovrà intervenire un numero non minore della metà dei membri elettivi.

Art. 8.
Nell’adunanza annuale il Consiglio di Amministrazione presenterà, unitamente al progetto di bilancio dell’anno seguente ed al conto consuntivo dell’anno precedente, una relazione sull’andamento dell’amministrazione del Banco e sui miglioramenti da arrecarsi.
Del Consiglio di Amministrazione

ART. 9.
Il Consiglio di Amministrazione si compone del Direttore e di due Ispettori generali del Banco, e di due Delegali scelti dal Consiglio Generale fra i suoi membri.
Il Direttore ne è il Presidente.
Uno degl’impiegati superiori del Banco eserciterà l’uffizio di Segretario.

Art. 10.
Il Consiglio di Amministrazione eserciterà le stesse incombenze che sono ora attribuite all’attuale Consiglio di Amministrazione.

Art. 11.
Oltre il Direttore del Banco, vi saranno Sotto-Direttori ed Ispettori per le varie sue dipendenze.
Due dei detti Ispettori avranno la qualità di Ispettori generali.
Il Direttore e tutti i detti funzionari saranno nominati con Real Decreto sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.
Disposizioni transitorie.

Art. 12.
La prima adunanza del Consiglio Generale è convocata in sessione straordinaria pel l° luglio corrente anno, per prender notizia deir andamento del Banco, stabilire le norme generali per la sua amministrazione ed anche per regolare i rapporti tra il Banco e la Banca Nazionale.

Art. 13.
L’Amministrazione attuale continuerà nelle funzioni lino al 31 dicembre 1863.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno, d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Pisa, 27 aprile 1863.
VITTORIO EMANUELE
G. MANNA
M. MINGHETTI.

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