Regio Decreto istitutivo del Casellario giudiziale

Regio Decreto n. 2644 6 dicembre 1865 sulla instituzione di un Casellario giudiziale per l’accertamento degli antecedenti penali degli imputati e della recidiva

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Guardasigilli Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e de’ Culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
È instituito in ogni Tribunale correzionale un Casellario giudiziale, in cui saranno conservate in estratto per le occorrenti ispezioni e certificazioni tutte le seguenti decisioni divenute irrevocabili, concernenti persone nate nel territorio soggetto alla giurisdizione del Tribunale medesimo:
1.° Le sentenze colle quali un imputato è dichiarato colpevole di reato criminale o correzionale o di furto di campagna, senza distinzione se siano proferite da giudizi penali ordinari, militari o marittimi, purché il reato sia preveduto dal Codice penale comune; e senza distinzione se siano proferite in contraddittorio od in contumacia, eccettuate solo, in quest’ultimo caso, quelle de’ Tribunali o de’ Pretori, alle quali si fosse fatta opposizione;
2.° Le ordinanze e sentenze di non farsi luogo a procedimento, tranne quelle che furono proferite perchè il fatto non è provato o non costituisce un reato, e quelle per le quali è stato pronunziato il provvedimento accennato nell’art. 604 del Codice di procedura penale;
3.° I provvedimenti delle Corti e del Tribunali contro minori d’anni quattordici, che hanno commesso, senza discernimento, un crimine od un delitto;
4.° I decreti di condono, diminuzione o commutazione di pene criminali o correzionali, per grazia sovrana, ed anche di amnistia e d’indulto, quando ne sia fatta applicazione a persona determinata;
5.° I decreti di riabilitazione ottenuti dai condannati.
Art. 2.
È instituito nel Ministero di Grazia e Giustizia e de’ Culti un Casellario centrale, in cui saranno conservate in estratto, per le occorrenti ispezioni e certificazioni, tutte le decisioni delle specie annoverate nell’articolo precedente, che si riferiscono a persone straniere o di origine sconosciuta.
Art. 3.
E approvato l’unito Regolamento, visto d’ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli, per la esecuzione del presente Decreto.
Art. 4.
La spesa occorrente per la formazione e per l’esercizio del Casellario giudiziale e del Casellario centrale verrà sostenuta coi fondi per le spese d’uffizio rispettivamente delle Autorità giudiziarie e del Ministero di Grazia e Giustizia e de Culti.
Art. 5.
Disposizione speciale per la Toscana.
Per l’applicazione dell’art. 1, in quanto si tratti di decisioni proferite secondo il Codice penale toscano del 20 giugno 1855, varranno le norme di ragguaglio portate dall’art. 12 del R. Decreto 50 novembre decorso, n.° 2607.
Art. 6.
Il presente Decreto avrà esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1866.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze il 6 dicembre 1865.
VITTORIO EMANUELE

CASELLARIO GIUDIZIARIO

REGOLAMENTO per la esecuzione del Reale Decreto 6 dicembre 1865, N° 2644, sulla instituzione del Casellario giudiziale.

Art. 1.
Il Casellario è composto di cartellini aventi la forma e dimensione indicata nel modello n. 1, sui quali a caratteri chiari e facilmente leggibili, si noteranno:
1.° Il cognome, nome e soprannome, se vi è, della persona a cui il cartellino si riferisce;
2.° Il nome del padre, ed il cognome e nome della madre, col cenno se vivi o defunti;
3.° Il giorno, mese ed anno di nascita;
4.° Il luogo preciso della nascita, indicato per comune, circondario e provincia;
5.° Il cenno se la persona di cui si tratta è celibe o coniugata e con chi, o vedova;
6.° Il luogo dell’ultimo domiciiio;
7.° La professione;
8.° I connotati e segni principali della persona;
9.° L’estratto della decisione o sentenza, col titolo del reato e la qualità della condanna, o le altre essenziali indicazioni a norma dei casi, il nome dell’Autorità che l’ha proferita, la data di essa e il numero del registro generale.
Il certificato di nascita e gli altri documenti necessari ad accertare quanto sopra verranno richiesti d’ufficio ed uniti agli atti; quando già non ne facessero prova i precedenti certificati di penalità od altri documenti esistenti nel processo.
Art. 2.
I cartellini si conservano in posizione verticale ed in ordine rigorosamente alfabetico, cioè con riguardo tanto alla lettera iniziale, quanto alle ulteriori componenti il cognome e nome, entro adatte cassette mobili, quadrilunghe e solide, aperte superiormente ed in modo che, scorrendoli, possa facilmente leggersi il nome e l’anno scritti nella prima linea a grossi caratteri. Le cassette non devono essere più lunghe di centimetri 30, ed in esse il passaggio da una lettera dell’alfabeto all’altra, ed anche da una sillaba iniziale all’altra è segnato da interposti cartoni alquanto sporgenti portanti l’indicazione delle lettere o sillabe iniziali relative.
Art. 3.
Le cassette contenenti i cartellini portano esteriormente l’indicazione delle lettere o delle sillabe iniziali a cui quelli contenuti si riferiscono, e vengono disposte e custodite nel loro ordine alfabetico dal Cancelliere del Tribunale in apposito armadio chiuso a chiave, in una camera non accessibile al pubblico. La custodia e le operazioni inerenti al Casellario possono però anche affidarsi ad altro Impiegato stabile e giurato.
Art. 4.
Le donne maritate o vedove si notano col cognome di nascita, posto però un cartellino di richiamo anche nella lettera corrispondente al cognome del marito. I cognomi doppi od aventi particella separata, si notano nella lettera che corrisponde all’uso comune di pronunziarli, posto però un cartellino di richiamo anche nell’altra lettera. Lo stesso ha luogo riguardo a coloro che hanno assunto un pseudonimo, e ne fanno ordinariamente uso.
Art. 5.
Se nel luogo indicato da un imputato come sua patria non si trovasse alcuna fede di nascita, e le verificazioni a tal uopo istituite non conducessero alla scoperta del vero luogo di nascita, per una causa qualunque, il cartellino che lo concerne viene steso in tre esemplari, uno pel Tribunale correzionale del Circondario in cui da una delle Autorità designate nell’art. 1 del R. Decreto 6 dicembre 1865, n. 2644, fu proferita la sentenza o decisione; uno pel Tribunale correzionale nel cui territorio giurisdizionale l’imputato si asserisce nato, e il terzo per l’Ufficio del Casellario centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Si farà in ognuno di essi un breve cenno del motivo.
Art. 6.
Se l’imputato asserisce d’ignorare affatto il luogo di nascita, o se egli, benché naturalizzato nel Regno, sia nato all’estero, il cartellino viene egualmente steso in tre esemplari, di cui uno si spedisce nel primo caso al Tribunale dell’ultimo ordinario domicilio, e nel secondo caso al Tribunale dove fu prestato il giuramento. Gli altri due esemplari si spediscono come nel precedente articolo.
Art. 7.
Lo stesso si osserva relativamente ai sudditi stranieri, ed una copia della sentenza viene pure trasmessa al Ministero di Grazia e Giustizia, che le comunicherà al Governo estero secondo le convenzioni esistenti.
Art. 8.
In relazione al disposto degli articoli 5, 6 e 7 il Casellario centrale è diviso in due sezioni, l’una per gl’individui stranieri, e l’altra per quelli d’origine sconosciuta.
Art. 9.
I trovatelli si ritengono nati, sino a prova contraria, nel Comune in cui furono trovati, od in cui esiste l’ospizio al quale furono esposti. Conosciuto il vero luogo di nascita, si faranno, occorrendo, le debite rettificazioni nei cartellini e nel Casellario.
Art. 10.
Ciascun cartellino dev’essere steso al più tardi entro quindici giorni dopo che una decisione tra quelle annoverate nell’art. 1 del Regio Decreto 6 dicembre 1865, n.° 2644, è divenuta irrevocabile.
L’incarico di stendere i cartellini appartiene di regola a Cancelliere dell’Autorità che ha proferita la decisione.
Quanto ai decreti di grazia e di riabilitazione di condannati appartiene al Cancelliere che ha fatto sulla sentenza l’annotazione prescritta dal Codice di procedura penale, e pei decreti di amnistia e d’indulto al Cancelliere della Corte che ha pronunziato la declaratoria di ammissione del condannato od imputato a goderne.
Art. 11.
Se la sentenza o decisione concerne più persone, si dee formare per ciascuna di esse un cartellino separato, fattovi però cenno della connessione colle altre, ed indicato anche il loro luogo di nascita.
Per la redazione di ciascun cartellino, quale estratto di sentenza, compete alla Cancelleria un diritto di centesimi 50 a carico delle persone che vi sono contemplate.
Art. 12.
Redatto il cartellino secondo il modello n.° I mediante la ispezione degli atti e del documenti, il Cancelliere ne fa anno tazione in margine alla sentenza o decisione, indi appone sul cartellino la data Dalla Cancelleria del . . . . . . . . in . . . . . . . e addì . . . . . . . . . . . ed il cenno Per estratto conforme colla sua firma. Vi nota eziandio in caratteri spiccati a destra superiormente l’anno in cui fu proferita la decisione, e se trattisi di persona già altra volta condannata, vi aggiunge sotto la parola Recidivo. Presenta quindi il cartellino al Pubblico Ministero presso l’Autorità a cui è addetto, od al Pretore.
Art. 13.
ll Pubblico Ministero o il Pretore, riconosciuta e confermata col visto la esattezza del cartellino, lo spedisce al Procuratore del Re del Tribunale nel cui territorio si trova il luogo di nascita della persona a cui si riferisce, ovvero, se è il caso, all’Ufficio del Casellario centrale.
Per questa e per le altre trasmissioni di cui è cenno nel presente Regolamento si fa uso della nota a stampiglia, modello n.° 2, la quale firmata dal ricevente sarà rimandata e riunita quindi agli atti del processo.
Art. 14.
Pervenuto il cartellino al Procuratore del Re, deve questi annotarlo in un Prontuario cronologico, formato come nel modello n.° 3, ed appostovi il suo visto, lo passa al Cancelliere del Tribunale per la definitiva collocazione nel Casellario.
Art. 15.
Il Cancelliere registra per prima cosa il cartellino in un Repertorio alfabetico di controlleria riportandovi il cognome e nome della persona a cui si riferisce, il nome del padre, il cognome e nome della madre, il luogo di nascita, il nome dell’Autorità che ha proferita la decisione, e la data e numero di essa; il tutto come dal modello n.° 4, fatte le debite ricerche per riempiere, occorrendo, le colonne 2 e 3.
Ciò eseguito colloca il cartellino nella cassetta e nel posto che corrisponde con tutta esattezza all’ordine alfabetico, e trattandosi di recidivo lo unisce al cartellino od ai cartellini antecedenti che devono già esistere al medesimo nome ed essere già notati anche nel Repertorio. L’unione si fa collocandoli entro una sola copertina di carta colorata, conforme al modello n.° 5, osservato l’ordine cronologico delle decisioni in essi riportate e numerandoli di conformità in serie progressiva.
Sulla copertina si scrive il nome e cognome. Se poi la persona non è recidiva, il cartellino unico riceve il n.° 1.
Art. 16.
Le disposizioni degli art. 14 e 15 valgono anche per il Funzionario incaricato della tenuta del Casellario centrale nel Ministero di Grazia e Giustizia, salve le speciali istruzioni che lo riguardano.
Art. 17.
Importando ad una pubblica Autorità, per oggetto di servizio, di conoscere gli antecedenti giudiziari di taluno, deve indirizzare la sua ricerca al Procuratore del Re del tribunale, nel cui territorio giurisdizionale l’individuo è nato. Ove non sorgono eccezioni, il Procuratore del Re ordina il rilascio del certificato di penalità al Cancelliere del tribunale, il quale, fatte le debite ricerche nel Casellario, col sussidio del Repertorio di controlleria, stende il certificato secondo il modello n.° 6, osservando nel riportare più decisioni o sentenze l’esatto ordine cronologico, da controllarsi colle annotazioni del Repertorio. In forma di avvertenza è tenuto d’indicare sul certificato, colla scorta del registro prescritto all’art. 20, se e quale Autorità abbia già chiesto il certificato al nome della stessa persona.
I Giudici istruttori addetti al medesimo Tribunale possono rivolgersi direttamente al Cancelliere per avere i certificati occorrenti per gli atti che stanno istruendo, e quando ne risulti
che da altre Autorità o da altri Giudici istruttori sia stata fatta somigliante domanda, come è detto di sopra, devono mettersi in comunicazione per la eventuale riunione delle istruttorie o per conoscerne il risultato e valersene per ogni effetto di Legge.
Ogni volta che verranno levati cartellini dal Casellario per stendere i certificati, s’inserirà al loro posto un segno sporgente.
La spedizione di certificati dev’essere fatta colla maggior sollecitudine e non mai oltre il termine di giorni tre dal ricevimento della domanda.
Art. 18.
Anche i privati possono ottenere per motivi degni di riguardo, o per soddisfare ad una prescrizione di Legge, la emissione di certificati di penalità al nome proprio o di un terzo. La domanda motivata dev’essere fatta al Procuratore del Re del Tribunale, nel cui territorio giurisdizionale è nota la persona, al nome della quale dev’essere steso il certificato; e sulla medesima si procede giusta l’art. 17. La domanda dev’essere in carta da bollo, unitovi un secondo foglio in bianco parimente da bollo per il certificato.
Art. 19.
Nei casi previsti dagli art. 5, 6 e 7 le domande di certificati interessanti le Autorità pubbliche, giusta l’art. 17, si faranno direttamente all’Ufficio del Casellario centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Le domande deprivati all’incontro di cui tratta l’art. 18, si presenteranno parimente motivate al Procuratore del Re competente per il domicilio dell’istante. Il Procuratore del Re trovandole ammissibili, le trasmette al detto Ufficio, il quale spedisce al medesimo il certificato per la consegna alla parte.
Art. 20.
Tanto da Cancellieri del Tribunali, quanto dal Funzionario in caricato pel Casellario centrale si tiene un registro de’ certificati spediti a richiesta sia d’ufficio che di parte, formato come nel modello n.° 7.
Art. 21.
Allorché nella redazione di cartellini o certificati od in altro modo qualunque, si venga a scoprire che taluno figuri già nel Casellario ma con nome diverso, si eseguiranno le occorrenti rettificazioni, fattone cenno nel Repertorio di controlleria. I cartellini rettificati si collocano al posto corrispondente al nome vero, mantenuto però un cartellino di richiamo a quello del nome primitivo.
Art. 22.
I cartellini di persone mancate ai vivi vengono di mano in mano eliminati e distrutti. A tal uopo i Direttori degli stabili menti penali e delle case di pena sono tenuti di notificare al Procuratore del Re competente pel luogo di nascita, od all’Ufficio del Casellario centrale, a norma dei casi, la morte d’individui che sono in istato di pena. Le famiglie stesse de’ condannati, all’oggetto che la loro riputazione non resti macchiata, per la esistenza di cartellini nel Casellario, al nome d’individui congiunti, possono chiederne la distruzione, notificando e comprovando la morte di essi.
Nel Repertorio di controlleria però i nomi dei defunti non vengono cancellati, ma nella colonna delle osservazioni si scrive la parola defunto, col visto del Procuratore del Re.
Art. 23.
Similmente debbono essere eliminati i cartellini relativi alle imputazioni sulle quali fosse stato emesso il provvedimento in dicato nell’art. 604 del Codice di Procedura penale, e quelli di condanne annullate in seguito a revisione di processo.
A questo effetto i Cancellieri delle Corti e dei tribunali eseguiscono, ne’ casi suindicati, le trasmissioni stabilite dal presente Regolamento.
Art. 24.
Il Procuratore del Re deve procedere ogni trimestre ed anche a periodi più brevi od improvvisamente, a una minuta visita del Casellario, valendosi del Prontuario Cronologico e del Repertorio di controlleria, col sussidio de’ quali verrà constatato se sia regolarmente tenuto. Nota ogni inesattezza o mancanza e ne ordina la correzione immediata nel processo verbale da redigersi per ogni visita, e nota eziandio, veduto il registro indicato nell’art. 20, quante domande di certificati siano pervenute dopo l’ultima visita, e se vi sia stata data risposta nel termine stabilito. Il verbale viene indi sollecitamente trasmesso al Procuratore generale colle proposte che fossero del caso.
Per le visite al Casellario centrale provvede direttamente il Ministro Guardasigilli, od un suo delegato.
Art. 25.
Verrà tosto intrapresa in tutti i Tribunali la trasformazione degli attuali registri alfabetici in cartellini, incominciando dal 1.° gennaio 1856 per tutte le condanne per crimini o delitti, ed escluse quelle in materia di polizia. Prima però di eseguire la redazione de’ cartellini si premetterà, avuto riguardo all’età dei condannati, la ricerca della fede di morte al nome dei medesimi, con lettera ai Sindaci od ai Parrochi giusta il modello n.° 8. La risposta è stesa in calce al foglio stesso da rimandarsi. Se la risposta è dubbia, la persona si considera tuttora vivente.
In ogni caso si ometterà la formazione dei cartellini al nome di coloro che avrebbero già raggiunto l’età d’anni 70.
Per le altre Autorità e decisioni indicate nell’art. 1 del R. Decreto 6 dicembre 1865, non si farà spoglio de’ registri anteriori, e i cartellini relativi verranno formati e collocati nel Casellario solo a datare dal 1° gennaio 1866.
Art. 26.
La trasformazione di registri in cartellini si farà per modo che le singole partite nominali risultanti da registri siano tra scritte sopra altrettanti cartellini, anche se si riferiscono al medesimo individuo, osservato, per quanto è possibile, il disposto dell’art. 1 del presente Regolamento, ed ommessi i nomi delle persone defunte. A tergo di ogni cartellino s’indicherà il volumee foglio del registro da cui fu ricavato. Indi i cartellini redatti colle norme superiormente tracciate verranno dal Procuratore del Re trasmessi di otto in otto giorni, colle norme stabilite nell’art. 12, alle sedi a cui sono destinate.
Siffatta trasformazione dovrà eseguirsi colla massima celerità ed esattezza sotto la speciale vigilanza del Procuratori generali.

Disposizioni transitorie.

Continueranno ad osservarsi le norme vigenti nelle singole Provincie del Regno circa le richieste e spedizioni di certificati di penalità, fedine, fedi di specchietto o di perquisizione in quanto si riferiscano a decisioni anteriori al 1° gennaio 1856.
Lo stesso avrà luogo anche pel tempo posteriore, fino a che non sia stato reso noto dal Ministero con pubblico avviso sulla Gazzetta ufficiale, che le operazioni prescritte dagli articoli 25 e 26 siano state compiute per i singoli Tribunali, rispetto ai quali da quel giorno in avanti, e per il periodo indicato nell’art. 25 le richieste e le spedizioni di certificati relativi alle imputazioni contemplate nel R. Decreto 6 dicembre 1865 seguiranno colle norme stabilite dal presente Regolamento; e così fino a tanto che le dette operazioni non siano compiute in tutto il Regno.
Le norme fin qui vigenti continueranno eziandio ad osservarsi in avvenire per tutti gli oggetti non contemplati dal R. Decreto succitato.


Visto d’ordine di S. M.
Il Ministro
P. CORTESE

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