Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440. Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato
(GURI n. 275, 23 novembre 1923)
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Visti gli articoli 32 e 35 della legge 3 aprile 1933-XI, numero 255, concernente modificazioni all’ordinamento della Corte dei conti;
Vista la proposta di detta Corte circa il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte stessa;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato l’unito testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, composto di novantanove articoli, visto, d’ordine Nostro, dal Capo del Governo Prime Ministro Segretario di Stato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1034 – Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti.
TITOLO I. Composizione della Corte dei conti.
Art. 1.
(Articoli 1 e 2, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, Legge 3 aprile 1933, n. 255).
La Corte dei conti del Regno d’Italia ha sede in Roma.
E’ divisa in tre sezioni, delle quali una di controllo e due giurisdizionali, ed è composta di:
1 Presidente;
3 Presidenti di sezione;
22 Consiglieri;
1 Procuratore generale;
3 Vice-Procuratori generali;
23 Primi referendari;
30 Referendari.
Il presidente della Corte presiede le Sezioni riunite, la Sezione del controllo e, quando lo stimi conveniente, le altre Sezioni.
Il procuratore generale ed i vice procuratori generali rappresentano presso la Corte il pubblico ministero.
Un consigliere ha le funzioni di segretario generale.
Art. 2.
(Art. 1 – 2° comma – R. D. 5 febbraio 1930, n. 21; art. 2 – 1° comma – Legge 3 aprile 1933, n. 255).
Il presidente della Corte riferisce al capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sull’andamento dei lavori della Corte stessa.
Art. 3.
(Art. 7, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 14 – 1° e 3° comma – Legge 3 aprile 1933, n. 255).
La Corte a Sezioni riunite delibera nei casi determinati da leggi o da regolamenti e quando il presidente lo reputa opportuno; decide in grado di appello nei giudizi di cui all’art. 67 ed in prima ed ultima istanza sui reclami del personale della Corte stessa.
La Sezione di controllo delibera nei casi previsti dall’articolo 24.
Delle due Sezioni giurisdizionali una decide sui ricorsi in materia di pensioni di cui all’art. 62, l’altra decide in prima istanza o in grado di appello nelle materie del contenzioso contabile e in tutte le rimanenti che le leggi attribuiscono al giudizio della Corte dei conti.
Art. 4.
(Art. 8, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 8 – 3° comma – art. 14 – 2° comma – e art. 20, Legge 3 aprile 1933, n. 255).
Le deliberazioni e le decisioni della Corte sia a Sezioni separate, sia a Sezioni riunite sono prese con un numero dispari di votanti ed a maggioranza assoluta di voti.
Il numero dei votanti non può essere minore di sette per la Sezione di controllo, di cinque per ciascuna delle Sezioni giurisdizionali e di undici per le Sezioni riunite.
Il presidente della Corte con sua ordinanza può disporre che le Sezioni giurisdizionali funzionino suddividendosi in turni, con l’intervento di almeno due consiglieri fra i votanti in ciascuna causa oltre il presidente di Sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.
Art. 5.
(Art. 9. Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, Legge 3 aprile 1933, n. 255).
I primi referendari e i referendari hanno voto deliberativo oltre che nel caso in cui siano chiamati dal presidente ad integrare il collegio giusta il terzo comma del precedente articolo, anche negli affari dei quali sono relatori. Possono essere chiamati dal presidente a supplire i consiglieri assenti od impediti, compreso quello avente l’incarico di segretario generale, ed anche in questo caso hanno voto deliberativo.
Il numero dei primi referendari e dei referendari non può essere maggiore di due nelle singole Sezioni né di quattro nelle Sezioni riunite.
Art. 6.
(Art. 6, legge 3 aprile 1933, n. 255).
La tabella A annessa al presente teste unico stabilisce il ruolo organico del personale della Corte dei conti.
Art. 7.
(Art. 15. R. D. 30 dicembre 1923, n. 3084; Art. 3, Legge 3 aprile 1033; n. 255).
Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il procuratore e generale sono nominati per decreto Reale su
proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Il grado di consigliere è conferito, per la metà dei posti, ai funzionari di grado quinto della Corte stessa.
L’incarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte.
Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Corte dei conti possono ricevere od accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale sentito il Consiglio di presidenza.
Previa determinazione del Consiglio dei Ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell’articolo 2 del Regio decreto-legge 13 ottobre 1925, n. 1791.
Art. 8.
(Art. 4, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
I presidenti e consiglieri della Corte non possono essere revocati né collocati d’ufficio a riposo, né allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto Reale, col parere conforme di una commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
La commissione è presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell’intervallo delle sessioni e delle legislature.
Il parere della commissione può essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.
Art. 9.
(Art. 205, R. D. 11 novembre 1923, n. 2395).
Il limite di età , per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di Sezione, dei consiglieri e del procuratore generale della Corte dei conti è fissato al compimento degli anni settanta.
Art. 10.
(Art. 3 – 3° comma – R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100; R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60; art. 4 Legge 3 aprile 1933, n. 255).
Le nomine, promozioni e remozioni del personale di magistratura della Corte di grado 5° e 6° sono fatte con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, giusta proposta del presidente della Corte, con le norme del regolamento.
Con le stesse modalità , ma con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si provvede alle nomine, promozioni e remozioni degli impiegati delle carriere di concetto, di revisione e d’ordine.
Salvo il disposto dell’art. 3, terzo comma, del R. decreto-legge 10
luglio 1924, n. 1100, e quello del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60, è vietato il comando del personale di cui ai precedenti commi presso uffici di altre amministrazioni sia di Stato, sia estranee.
Art. 11.
(Art. 42, R. D. 30 settembre 1922, n. 1290; art. 17 R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; articolo unico, Legge 24 marzo 1930, n. 454;
art. 5 – 1° e 2° comma – Legge 3 aprile 1933, n. 255; art. 8 e 10, R.
decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706).
Sono ammessi nella carriera di concetto, mediante concorso per titoli ed esami e purché in possesso del prescritto titolo di studio, gli impiegati di gruppo A di altre Amministrazioni dello Stato e di gruppo B della Corte, qualificati ottimi nell’ultimo triennio, che abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo A e di otto se di gruppo B, nonché i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, i primi dei quali da non meno di quattro anni.
In ogni caso i concorrenti non debbono aver superato i trentacinque anni di età , salve le eccezioni di legge a favore degli invalidi di guerra, dei decorati al valor militare, degli invalidi e feriti per la causa fascista, di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.
Non si applicano al personale della Corte le disposizioni del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482.
Art. 12
(Art. 5 – 3 comma – Legge 3 aprile 1933, n. 255).
Il personale di revisione coadiuva quello di concetto in tutte le mansioni di carattere contabile ed è assunto per pubblico concorso.
TITOLO II. ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI.
Capo I. Attribuzioni in generale.
Art. 13.
(Art. 10 sostituito dall’art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441 e articoli 13 e 34, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, Legge ll luglio 1897, n. 256, modificato dall’art. 7 R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 788; art. 90 – comma 8° – R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401; articoli 63, 81 e seguenti R. D. 18 novembre 1823, n. 2440;
articoli 11, 18 e 19 Legge 3 aprile 1933, n. 255).
La Corte, in conformità delle leggi e dei regolamenti:
Fa il riscontro dei Decreti Reali;
Fa il riscontro delle spese dello Stato;
Vigila la riscossione delle pubbliche entrate;
Fa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato, e sulle altre gestioni patrimoniali indicate dalle leggi;
Fa il riscontro delle cauzioni degli agenti dello Stato che sono obbligati a prestarle e vigila perché sia assicurata la regolarità della gestione degli agenti dello Stato, in denaro e in materia;
Parifica il rendiconto generale consuntivo dell’amministrazione dello Stato e quelli delle aziende a gestione autonoma soggette al suo riscontro, prima che siano presentati al Parlamento;
Giudica i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalla legge;
Giudica sulle responsabilità per danni arrecati all’Erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell’esercizio delle loro funzioni;
Giudica sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi in materia di conti e di responsabilità , giusta le disposizioni delle leggi speciali;
Giudica sugli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura sui conti dei Comuni, delle Provincie, delle Istituzioni di pubblica beneficenza;
Giudica sui ricorsi per rimborso di quote inesigibili di imposte dirette, ai termini della legge di riscossione;
Giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell’articolo 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70;
Giudica su tutti i reclami dei suoi impiegati;
Fa le sue proposte e dà parere nella formazione degli atti e provvedimenti amministrativi indicati dalla legge.
Art. 14.
(Art. 12, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
Oltre le attribuzioni conferite dal presente testo unico, la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferiti dalla legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali.
Art. 15.
(Art. 17, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
La Corte prende nota e dà avviso ai Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che le occorre di rilevare nell’esercizio delle sue attribuzioni.
Art. 16.
(Art. 16, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all’esercizio delle sue attribuzioni.
Capo II. Attribuzioni di controllo.
Art. 17.
(Art. 13, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 11, Legge 3 aprile 1933, n. 255).
I decreti Reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l’oggetto, sono presentati alla Corte perché, esercitato il controllo di legittimità , vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione.
Potrà il regolamento stabilire quali decreti Reali siano eccezionalmente esenti dal visto e dalla registrazione.
Art. 18.
(Art. 19, Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall’art. 1 del R. D. 15 novembre 1923, n. 2441 e art. 12 – 1°, 2° e 3° comma – R. D. 27
giugno 1933, n. 703).
Sono presentati alla Corte per il visto e la registrazione tutti i decreti con i quali si approvano contratti per importo superiore a lire 20.000 e quelli con i quali si autorizzano altre spese per un’importo superiore a lire 10.000, quando l’autorizzazione non sia contemporanea all’emissione dell’ordine di pagamento. Sono pure presentati alla Corte tutti gli atti di nomina, promozione o cessazione dal servizio degli impiegati ed agenti e quelli con i quali si conferiscono stipendi ed altri assegni continuativi a carico dello Stato.
Sui decreti relativi alla liquidazione definitiva delle pensioni, assegni e indennità di quiescenza, la Corte esercita il riscontro di legittimità , accertando che sussistano le condizioni stabilite dalle leggi, sia per l’acquisto del diritto che per la natura e la misura dell’assegno liquidato e per il relativo godimento e pagamento.
Sono anche sottoposti al riscontro di legittimità i decreti con i quali si provvede al riscatto dei servizi ai fini di quiescenza.
L’apprezzamento circa la causa di servizio, e, se del caso, circa le condizioni economiche richieste per il diritto a pensione privilegiata, e insindacabile in sede di riscontro di legittimità .
Art. 19.
(Art. 20, Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall’art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441).
I mandati per il pagamento delle spese dello Stato, gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati alla esecuzione di spese e gli altri titoli di pagamento debbono, con i documenti giustificativi, essere sottoposti al riscontro della Corte.
La legge determina i casi nei quali il riscontro deve precedere il pagamento e i casi nei quali può a quello succedere.
Sono pure trasmessi alla Corte per il riscontro i rendiconti presentati dai funzionari delegati all’esecuzione di spese, muniti dei documenti giustificativi.
Art. 20.
(Art. 21, Legge 11 agosto 1862, n. 800).
La Corte vigila perché le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perché
non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perché
la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle leggi e ai regolamenti.
Art. 21.
(Art. 12, Legge 3 aprile 1933, n. 255).
La Corte tiene le scritture che le sono strettamente necessarie per l’esercizio della sua funzione.
Può valersi delle scritture tenute dalle ragionerie e può altresì far proprie le risultanze contabili degli atti sottoposti a riscontro già accertate dai funzionari delle ragionerie stesse o di altri uffici dipendenti dall’Amministrazione, i quali risponderanno della esattezza del proprio operato.
Quando vengano constatate irregolarità , la Corte ne da’ comunicazione al Ministro competente per i suoi provvedimenti, salvo l’eventuale giudizio di responsabilità a norma delle vigenti disposizioni.
Art. 22.
(Art. 7, Legge 3 aprile 1933, n. 255).
Al controllo degli atti di ogni singolo Ministero, è delegato tra consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari preposti ad uffici costituiti da un congruo numero di funzionari ed impiegati. Un presidente di Sezione ne coordina l’azione.
Il controllo si svolge presso la Corte; tuttavia con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta della Corte dei conti a Sezioni riunite, potranno in via eccezionale essere istituiti uffici di riscontro presso le Amministrazioni centrali, oltre quelli già contemplati da leggi speciali, quando ciò sia giudicato conveniente per un più rapido svolgimento del controllo.
Art. 23.
(Art. 10, Legge 3 aprile 1933, n, 255; art. 8, R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414)
Al riscontro sugli atti concernenti gli assegni di quiescenza, sui pagamenti del debito vitalizio e delle spese fisse, qualunque sia il bilancio cui facciano carico, nonché al riscontro sui magazzini dello Stato, qualunque sia il Ministero al quale appartengano, e stilla Cassa per l’ammortamento del Debito pubblico interno e rispettivamente delegato uno dei consiglieri di cui al primo comma del precedente articolo.
Ai servizi relativi al riscontro sul debito vitalizio, sulle spese fisse e sui magazzini può essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, con le norme stabilite nel regolamento.
Art. 24.
(Art. 8 – 1°, 2°, 3° e 4° comma – legge 3 aprile 1933, n. 255).
Qualora il consigliere delegato al riscontro riconosca contrari alle leggi ed ai regolamenti atti o decreti soggetti a registrazione, ricusa il visto restituendo i provvedimenti al Ministro con nota motivata.
Se il Ministro insiste, il consigliere, ove non ritenga di poter modificare il suo deliberato, trasmette gli atti al presidente della Corte il quale provoca sul provvedimento la deliberazione della Corte in sezione di controllo, costituita dal presidente della Corte, che la presiede, dal presidente di Sezione e dai consiglieri di cui al primo comma dell’art. 22. La deliberazione della Sezione e motivata.
Alla discussione possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni interessate e della Finanza per quanto la riguardi.
Art. 25.
(Art. 14, Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall’art. 1 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2441; art. 8 – 5° comma – e art. 9, Legge 3 aprile 1933, n. 255).
Ove il consigliere delegato o la Sezione di controllo abbia ricusato il visto sugli atti o decreti presentati alla Corte, la relativa deliberazione sarà trasmessa al Ministro cui spetta, e, quando questi lo ritenga necessario, sarà presa in esame dal Consiglio dei Ministri.
Se esso risolve che l’atto o decreto debba aver corso, la Corte è chiamata a deliberare a Sezioni riunite, e qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.
Il rifiuto di registrazione è assoluto ed annulla il provvedimento quando trattisi:
a) di impegno od ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio od, a giudizio della Corte, imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nell’atto del Ministero che lo ha emesso;
b) di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;
c) di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi.
Art. 26.
(Art. 18, Legge 14 agosto 1802, n. 800, sostituito dall’articolo unico della Legge 15 agosto 1867, n. 3853)
La Corte dei conti ogni quindici giorni comunica direttamente agli Uffici di presidenza del Senato e della Camera dei deputati l’elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative.
Art. 27.
(Art. 15, legge 14 agosto 1862, n. 800).
La responsabilità dei Ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte.
Art. 28.
(Art. 20 – 2° comma – Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall’art. 1 R. D. 19 novembre 1923, n. 2441; art. 26, Legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall’art. 1 R. D. 28 giugno 1912, n. 728, art. 71 – 1° comma – R. D. 8 maggio 1933, n. 841; art. 33, R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, – art. 6, R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258; art. 11, R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277; articoli 191 e seguenti R. D. 26 giugno 1925, n. 1271; art. 29, Legge 6 luglio 1933, n. 999; art. 1. R. D. 2 gennaio 1913, n. 453; art. 32, Legge 17 maggio 1928, n. 1094; art. 16, Legge 5 gennaio 1933, n. 30; art. 4, R. D. 17 marzo 1927, n. 401; art. 1, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1627; art. 235, R. D. 23 dicembre 1920, n. 1921, sostituito dall’articolo unico R. D. 7 luglio 1932, n. 1404; art. 97, Legge 16 febbraio 1913, n. 89; articoli 8 e 11, R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414).
Per le Amministrazioni autonome e speciali Aziende statali delle Ferrovie, delle Poste e Telegrafi, dei Servizi telefonici, dei Monopoli industriali, degli Uffici per i lavori portuali, delle Colonie, della Cassa dei depositi e prestiti con le gestioni annesse, della Azienda della strada, delle Foreste demaniali, del Fondo speciale per le corporazioni, del Fondo di massa della Regia guardia di finanza, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, degli Archivi notarili e della Cassa per l’ammortamento del debito pubblico interno, la Corte esercita la vigilanza ed il riscontro a norma delle rispettive disposizioni speciali.
Art. 29.
(Art. 59 e 273, R. D. 31 agosto 1933, n. 1592).
Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali delle Regie università e dei Regi istituti superiori sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l’esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità .
Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono a tutti gli Istituti superiori ai quali sono corrisposti assegni annui sul bilancio del Ministero dell’educazione nazionale.
Art. 30.
(Art. 2, R. D. 27 maggio 1923, n. 1209; art. 19 – 1° comma – R. D. 17 giugno 1923, n. 1539 e art. 178, R. D. 26 aprile 1928, n. 1297).
I provveditori agli studi, pel tramite del Ministero dell’educazione nazionale, entro il mese di luglio rendono alla Corte i conti amministrativi delle contabilità speciali delle amministrazioni scolastiche riguardanti l’esercizio scaduto al 30 giugno precedente.
Art. 31.
(Art. 5 – 2° comma – R. D. 30 dicembre 1923, n. 3203, sostituito dall’art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1928).
I conti consuntivi delle Regie stazioni agrarie a cominciare dal 1° gennaio 1926, muniti del visto del Ministro e del direttore capo della ragioneria e corredati dei necessari documenti giustificativi, sono trasmessi alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità .
Art. 32.
(Art. 20, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 2 – 3° comma – Legge 3 aprile 1933, n. 255).
La Corte alla fine di ogni anno comunica al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed al Parlamento l’elenco dei contratti da essa registrati e per i quali l’Amministrazione non abbia seguito il parere del Consiglio di Stato, indicando le ragioni all’uopo addotte dall’Amministrazione.
Art. 33.
(Art. 13, Legge 3 aprile 1933, n 255).
Ad integrazione delle normali funzioni di riscontro la Sezione del controllo ha facoltà di disporre eventuali accertamenti diretti presso funzionari ed agenti che abbiano maneggio di denaro o di materie di proprietà dello Stato.
Con provvedimento non suscettibile di alcun gravame ha anche facoltà di applicare penalità ai funzionari nei confronti dei quali risulti accertato che, senza giustificato motivo, abbiano lasciato trascorrere i termini stabiliti per la presentazione dei rendiconti, salvo regolare giudizio di responsabilità quando dal ritardo sia derivato un danno per lo Stato.
La stessa facoltà le spetta contro i funzionari cui sia fatto obbligo di trasmettere, dopo la prescritta revisione di loro competenza, i rendiconti predetti e che non abbiano a ciò adempiuto nel termine fissato.
Con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze, sentita la Corte dei conti, sono determinati i funzionari ai quali debba far carico la responsabilità di cui ai precedenti commi, i termini per la trasmissione degli atti, le penalità e le modalità per l’applicazione di esse.
Capo III. Della vigilanza sulla riscossione delle entrate e del riscontro sui magazzini e sulle cauzioni.
Art. 34.
(Art. 22 e 23, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
I Ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle Amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del governo nel corso dell’esercizio.
Si trasmettono ancora alla Corte i conti delle casse dello Stato con la indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati.
Art. 35.
(Art. 28, Legge 14 agosto 1862, n. 800; articoli 1, 2 e 3, Legge 11 luglio 1897, n. 236; art. 7, R. decreto-legge 13 giugno 1931, numero 788).
Ferma restando la giurisdizione della Corte per quanto riguarda i conti giudiziali, è affidato alla Corte stessa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato.
Il riscontro della Corte si esercita in base agli inventari della consistenza dei detti magazzini e depositi accertati dall’amministrazione, e agli ordini di entrata e di uscita da registrarsi dalla Corte. I modi e le forane di detto riscontro sono determinati per decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro delle finanze sentito il parere della Corte dei conti.
Con decreti Reali promossi dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro della cui azienda si tratta, sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti sono determinati i magazzini da assoggettare a riscontro, i modi con i quali si deve prepararne pei singoli servizi, l’applicazione, i documenti che si devono trasmettere alla Corte, acciocché il riscontro effettivo possa regolarmente funzionare per ciascuna delle amministrazioni entro un biennio dalla data del decreto rispettivo.
Il Ministro delle finanze fa ispezionare periodicamente i magazzini, al fine di verificare la realtà delle loro consistenze, in corrispondenza degli accertamenti forniti da ciascuna amministrazione. Gli atti di accertamento e i verbali delle ispezioni debbono essere trasmessi alla Corte.
Art. 36.
(Articoli 24 e 25, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
Sono trasmesse alla Corte le relazioni dei funzionari incaricati di compiere ispezioni presso gli agenti che hanno maneggio di denaro e di altri valori dello Stato.
Art. 37.
(Articoli 26 e 27, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
Gli atti con i quali si approvano le cauzioni e duelli di riduzione, trasporto e cancellazione delle cauzioni stesse sotto sottoposti al visto della Corte.
Per l’esercizio della vigilanza commessa alla Corte debbono le varie amministrazioni trasmetterle l’elenco delle cauzioni dovute dagli agenti dello Stato, come pure l’elenco dei funzionari che debbono invigilare gli agenti non tenuti a dare cauzione.
Capo IV. Parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei rendiconti annessi.
Art. 38.
(Art. 10 – 4° comma – Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall’art. 1 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2441; art. 28, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 77, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 6, Legge 9 dicembre 1928, n. 2783).
Il rendiconto generale dello Stato che il Ministro delle Finanze deve rendere alla fine di ogni esercizio finanziario, è dal Ministro trasmesso alla Corte dei conti nei termini di legge, prima che sia presentato all’approvazione delle Camere.
Art. 39.
(Art. 29, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio.
A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai datti esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli Ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l’esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture.
La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo soggette al suo riscontro.
Art. 40.
(Art. 32, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a Sezioni riunite e con le formalità della sua giurisdizione contenziosa.
Art. 41.
(Art. 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
Alla deliberazione di cui al precedente articolo è unita una relazione fatta dalla Corte a Sezioni riunite nella quale questa deve esporre:
le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;
le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario;
le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull’amministrazione e sui conti del pubblico denaro.
Art. 42.
(Art. 2 – 2° comma – Legge 3 aprile 1933, n. 255).
La deliberazione e la relazione di cui agli articoli precedenti sono presentate da una delegazione della Corte al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e, con modalità elle questi determinerà con suo decreto, trasmesse al Gran Consiglio del Fascismo.
Art. 43.
(Art. 30 e 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
Il rendiconto e relativi allegati con la deliberazione e la relazione predette sono dalla Corte trasmessi al Ministro delle finanze che ne cura la presentazione al Parlamento.
Capo V. Attribuzioni giurisdizionali Sezione 1ª. – Dei giudizi di conto e di responsabilità.
Art. 44.
(Art. 33 – 1° e 2° comma – Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall’art. 1 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2441; art. 74, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440).
La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti.
La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali.
Art. 45.
(Art. 35, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
La presentazione del conto costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio.
Il giudizio può essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per decreto della competente Sezione, da notificarsi all’agente, con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi:
a) di cessazione degli agenti dell’amministrazione dal loro ufficio;
b) di deficienze accertate dall’amministrazione;
c) di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.
Art. 46.
(Art. 36, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l’agente dell’amministrazione ad istanza del pubblico ministero, può condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità può condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2000. Può anche, secondo la gravità dei casi, proporne al Ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione.
Queste disposizioni si intendono applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d’ordine, di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni.
Nel caso che l’agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del pubblico ministero, sarà fatto compilare a spese dell’agente.
Art. 47.
(Art. 33 – 3° comma – legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall’art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441).
Quando i conti di cui all’articolo 44 sono regolarmente pareggiati ed il relatore noli trovi irregolarità a carico dei contabili, la loro approvazione è data mediante decreti di scarico o dichiarazioni di regolarità , anche collettivi, emessi dal presidente della Sezione, su relazione scritta dello stesso relatore, previa comunicazione di essa al procuratore generale.
Art. 48.
(Art. 40, Legge 14 agosto 1862, n. 800)
Ore debba aver luogo il giudizio della Sezione, questa, se riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell’agente dell’Amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell’agente, e pronuncia, ove occorra, la condanna al pagamento e l’alienazione della cauzione comunque prestata anche da terzi purché citati o intervenuti in giudizio.
Art. 49.
(Art. 37, Legge 11 agosto 1862, n. 800).
Le decisioni interlocutorie della Corte contenenti osservazioni sul conto sono notificate all’agente per mezzo dell’Amministrazione da cui dipende.
L’agente può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti dal regolamento di procedura.
Art. 50.
(Art. 38, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
Se nell’esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili delitti contro la pubblica amministrazione o contro la fede pubblica, ne riferisce, per mezzo del procuratore generale, al Ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l’agente, affinché si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reo.
Art. 51.
(Art. 41, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
L’agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione da eseguirsi per mezzo dell’Amministrazione da cui dipende.
Non si ammettono opposizioni allorché la condanna riguarda partite del conto, alle quali si riferiscono le interlocutorie notificate all’agente nel modo indicato all’art. 49.
Art. 52.
(Art. 14, 25 – 3° comma – e 37, Legge 7 luglio 1907, n. 429; art. 1, R. D. 28 giugno 1912, n. 728; art, 81, 82, 83 – 1° comma – R. D. 18
novembre 1923, n. 2440; art. 2, il decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1928; art. 9, R. D. 2 febbraio 1928, n. 263; art. 3, R. D. 14 novembre 1929, n. 2166; art. 27, R. D. 18 giugno 1931, n. 807 e art. 1, Legge 22 dicembre 1932, n. 1958).
I funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell’ordine giudiziario e quelli retribuiti da Amministrazioni, Aziende e Gestioni statali ad ordinamento autonomo, che nell’esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza, cagionino danno allo Stato o od altra Amministrazione dalla quale dipendono, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali.
La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.
Art. 53.
(Art 83 – 2° e 3° comma – R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e art. 16 – 1° comma Legge 3 aprile 1933, n. 255).
I direttori generali e i capi di servizio, i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilità , a norma del precedente articolo, debbono farne denunzia al procuratore generale presso la Corte dei conti.
La denunzia deve essere immediata.
Quando nel giudizio di responsabilità la Corte accerti che, per dolo o colpa grave fu omessa la denunzia, a carico di personale dipendente, può condannare al risarcimento, oltre gli autori del danno, anche coloro che omisero la denunzia.
Art. 54.
(Art. 85, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440).
Nei casi di deficienza accertata dall’amministrazione o di danni arrecati all’Erario per fatto o per omissione, imputabili a colpa o negligenza dei contabili e dei funzionari od agenti contemplati dalla legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, la Corte può pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fidejussori o cauzionanti, anche prima del giudizio sul conto.
Art. 55.
(Art. 17, Legge 3 aprile 1933, n. 255).
Quando dall’esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d’importo non superiore a lire 2.000 il presidente della competente Sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero sull’importo dell’addebito, possono determinare la somma da pagare all’Erario, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile.
Tale disposizione si applica anche nei giudizi di responsabilità , purche’ il valore della causa non ecceda la detta somma.
Sezione 2ª. – Degli altri giudizi in materia contabile.
Art. 56.
(Art. 90 – 8° comma – R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401).
Gli esattori comunali ed i ricevitori provinciali possono ricorrere alla Corte dei conti nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo dell’Intendenza di finanza, col quale sia stato rifiutato il rimborso di quote d’imposta o sovraimposta inesigibili.
Art. 57.
(Art. 25, Legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall’art. 1 del R. D. 28 giugno 1912, n. 728).
I funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato, che rispondono direttamente all’Amministrazione dei danni ad essa arrecati anche solo per colpa o negligenza, possono ricorrere alla Corte nel termine di trenta giorni da quello in cui hanno avuto comunicazione del relativo provvedimento amministrativo.
Qualora l’Amministrazione delle ferrovie non possa integralmente rivalersi del danno cagionatole dai propri funzionari ed agenti, mediante la ritenuta sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, ed occorra provvedere all’esecuzione coattiva anche su altri beni dei predetti funzionari od agenti, costoro sono deferiti al giudizio della Corte ad istanza del procuratore generale.
Art. 58.
(Art. 73 – 2° comma – R. D. 18 novembre 1923, n. 2440).
Gli impiegati di cui agli articoli 44 e 52 possono ricorrere alla Corte avverso il provvedimento di ritenuta sugli stipendi ed altri emolumenti, disposta dall’Amministrazione ai termini della legge sulla contabilità generale dello Stato.
Art. 59.
(Art. 40, 41, 42, 43, 48 e 53, R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399).
Nei casi previsti dagli articoli 40, 41, 42 e 43 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, la declaratoria di danno pronunciata dal Ministro per le corporazioni è sottoposta all’omologazione della Sezione del contenzioso contabile, camera di consiglio, quando debba valere come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili. Il Ministro per le corporazioni fissa congrui termini all’Associazione che si presume danneggiata sia per promuovere la predetta omologazione, sia per iniziare l’azione di responsabilità
avanti la Sezione del contenzioso contabile e, trascorsi infruttuosamente tali termini, provvede d’ufficio in sostituzione dell’associazione inadempiente.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli Istituti costituiti per gli scopi di cui all’art. 4 – ultimo comma – della legge 3 aprile 1926, n. 563.
L’azione per far valere le responsabilità avanti la Corte si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.
Art. 60.
(Art. 386, 387 e 402, R. D. 3 marzo 1934, n. 383).
Contro il decreto del Ministro per l’interno, emesso ai sensi degli art. 386, 387 e 402 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, è ammesso ricorso alla Corte, nei modi e termini di cui al l’art. 66, da parte degli interessati, del Governatore di Roma e di qualsiasi contribuente, ancorché non abbia previamente reclamato.
Art. 61.
I ricorsi alla Corte dei conti ammessi da leggi speciali contro i provvedimenti amministrativi sui conti consuntivi o sulle responsabilità connesse, riguardanti Enti non contemplati dagli articoli precedenti, debbono essere presentati nei termini stabiliti dalle leggi stesse e, in mancanza, entro trenta giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto comunicazione del provvedimento.
Sezione 3ª. – Dei giudizi in materia di pensione.
Art. 62.
Art. 174. R. D. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 19, Legge 3 aprile 1933, n. 233 e art. 14 – 3° comma – R. D. 27 giugno 1933, n. 703).
Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente Sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti.
Alla medesima Sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell’impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità .
In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell’articolo seguente.
Art. 63.
Art. 14. – 1° e 2° comma – R. D. 27 giugno 1933, n. 703).
Il termine per la presentazione alla Corte dei conti dei ricorsi di cui al precedente articolo è di novanta giorni decorrenti dalla data della comunicazione o notificazione del provvedimento di concessione o di rifiuto della pensione, dell’assegno o dell’indennità .
Quando l’Ente, cui incombe il pagamento delle pensioni od indennità , ricorra, secondo la facoltà conferita dalla rispettiva legge, contro le liquidazioni disposte dai propri organi deliberanti, il termine per il deposito del ricorso decorre dalla data del provvedimento impugnato.
Per il procuratore generale presso la Corte il termine decorre dalla data di registrazione del decreto di liquidazione.
L’istanza diretta a conseguire la sentenza di cui al comma secondo del precedente articolo deve essere depositata nella segreteria entro il termine di giorni novanta dalla data in cui il ricorrente ha avuto la comunicazione del rifiuto del Ministero ad emanare il provvedimento di cessazione dal servizio. Nel silenzio dell’Amministrazione, tale termine decorre dal compimento del periodo di sessanta giorni dopo la notificazione all’Amministrazione stessa di un legale atto di diffida a provvedere.
Art. 64.
(Art. 14 – 4° comma – e art. 15 – 1° comma – R. D. 27 giugno 1933, n. 703).
Il ricorso non è ammesso contro la liquidazione provvisoria della pensione, né’ contro la liquidazione della indennità , per chi abbia fatto riscossione di questa prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo.
Sezione 4ª – Dei giudizi sui reclami degli impiegati.
Art. 65.
(Art. 28 – 2° comma – Legge 25 giugno 1908, n. 290; art. 2, R. D. 5 settembre 1909, n. 652; art. 14 – ultimo comma – R. D. 11 novembre 1923, n. 2395 aggiunto dall’art. 8 del R. D. 30 dicembre 1923, numero 3084; art. 14 – 3° comma – Legge 3 aprile 1933, n. 255).
Spetta alla Corte a Sezioni riunite la definizione in forma contenziosa di tutti i reclami dei suoi impiegati ed agenti o di chiunque vi abbia interesse relativi alla nomina, promozione e disciplina, o comunque attinenti al rapporto d’impiego, per motivi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.
Sezione 5ª. – Dell’appello contro le decisioni dei Consigli di Prefettura.
Art. 66.
(Art. 34 – 2° comma – Legge 14 agosto 1862, n. 800).
La Corte, Sezione del contenzioso contabile, giudica in grado di appello dalle decisioni dei Consigli di Prefettura sui conti consuntivi delle Provincie, dei Comuni, dei relativi Consorzi, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri Enti locali contemplati da leggi speciali, nonché dalle decisioni degli stessi Consigli, emesse a norma delle leggi riguardanti gli Enti medesimi, sulle responsabilità dei rispettivi amministratori, impiegati e contabili di fatto. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione.
Nei casi nei quali la legge ammette l’appello del contribuente o del cittadino, il termine suddetto decorre dall’ultimo giorno della pubblicazione della decisione impugnata.
Sezione 6ª. – Dell’appello contro le decisioni della Sezione del contenzioso contabile.
Art. 67.
(Art. 7 – 2° comma – Legge 8 giugno 1911, n. 550; art. 16 – 4° comma – R. D. 23 giugno 1912, n. 1047 e art. 15, Legge 3 aprile 1933, n. 255).
Contro le decisioni di prima istanza in materia di conti giudiziali o riguardanti controversie comunque attinenti a gestioni contabili, e nei giudizi di responsabilità per danno arrecato all’Erario ovvero alle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo e ad altri enti, ai sensi della legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e di leggi speciali diverse, è ammesso l’appello alle Sezioni riunite della Corte nel termine di trenta giorni, purché la somma in oggetto della domanda giudiziale superi le lire 2000.
L’appello è concesso, senza limite di somma, anche al pubblico ministero.
Sezione 7ª. – Della revocazione.
Art. 68.
(Art. 42 e 44 – 1° e 3° comma – Legge 14 agosto 1862, n. 800).
Le decisioni della Corte possono essere impugnate per revocazione, tanto dalle parti quanto dal pubblico ministero, nel termine di tre anni quando:
a) vi sia stato errore di fatto o di calcolo;
b) per l’esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;
c) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;
d) il giudizio sia stato pronunciato sopra documenti falsi.
Negli ultimi tre casi, decorsi i tre anni, il ricorso per revocazione dovrà presentarsi nel termine di giorni trenta dal riconoscimento della omissione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti, o dalla notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsità dei documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennale.
Art. 69.
(Art. 44 – 2° comma – e art. 45, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
Nei giudizi di conto la revocazione nei casi e termini di cui all’articolo precedente, può aver luogo, oltre che sulla istanza delle parti o del pubblico ministero, anche d’ufficio.
Nella revocazione d’ufficio il giudizio è preceduto da decreto in camera di consiglio sull’ammissione in rito, sentita il pubblico ministero.
Art. 70.
(Art. 46, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
La revocazione non ha effetto che per la parte della decisione dichiarata erronea.
Sezione 8ª. – Dell’annullamento.
Art. 71.
(Art. 43 – 4° comma – Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 3 – 1° comma – Legge 31 marzo 1877, n. 3761).
Le decisioni della Corte dei conti possono essere impugnate davanti la Corte di Cassazione, tanto dalle parti quanto dal pubblico ministero, con ricorso per annullamento per motivi di incompetenza o eccesso di potere ai sensi della legge 31 marzo 1877, n. 3761, nel termine di novanta giorni dalla notificazione della decisione impugnata.
Se la decisione è annullata, la Corte dei conti, nel caso che la causa venga riproposta, si uniforma alle massime di diritto stabilite dalla Corte di Cassazione.
Sezione 9ª – Norme comuni.
Art. 72.
(Art. 39, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
I giudizi avanti la Corte dei conti sono pubblici. È sempre sentito il pubblico ministero.
Art. 73.
La Corte può disporre l’assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che ritenga necessari.
Art. 74.
(Art. 16, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 16 – 2° comma – Legge 3 aprile 1933, n. 255)
Il pubblico ministero nelle istruttorie di sua competenza può chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorità amministrative e giudiziarie e può inoltre disporre accertamenti diretti.
Art. 75.
(Art. 1 e 2. Legge 26 maggio 1887, n. 450).
Nei giudizi avanti la Corte dei conti, le istanze, i ricorsi e gli appelli si avranno per abbandonati, per la parte non ancora decisa, se per il corso di un anno non siasi presentata domanda di fissazione d’udienza o non siasi fatto alcun altro atto di procedura.
L’abbandono non è applicabile ai giudizi ordinari di conto, la cui presentazione costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio;
si applica bensì nei casi di opposizione o di revocazione relativi ai conti medesimi.
Art. 76.
(Art. 47 e 48 – 1° comma – Legge 14 agosto 1862, n. 800).
Le decisioni della Corte, le ordinanze e i decreti presidenziali che interessano l’Erario sono trasmessi a cura del pubblico ministero, per la loro esecuzione alle Amministrazioni interessate.
Per l’esecuzione delle decisioni e delle ordinanze di condanna si applicano le norme del R. decreto 5 settembre 1909, n. 776.
Art. 77.
(Art. 42 – 3° comma – Legge 14 agosto 1862, n. 800).
L’opposizione, l’appello, la revocazione ed il ricorso per annullamento non sospendono l’esecuzione delle decisioni della Corte.
Può però la Corte, nei primi tre casi, con decreto in camera di consiglio, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico Ministero, ordinare la sospensione dell’esecuzione delle decisioni impugnate.
Art. 78.
(Art. 48 – 2° comma – Legge 14 agosto 1862, n. 800).
Spetta alla Corte il giudizio sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni.
Art. 79.
Salvo il disposto di leggi speciali, per gli atti, documenti, decisioni e provvedimenti di qualunque natura relativi ai giudizi di competenza della Corte si applicano le disposizioni delle leggi sul bollo e sul registro e le annesse tabelle.
Il patrocinio legge è obbligatorio soltanto per i giudizi di competenza delle Sezioni riunite ed in ogni caso è regolato dalle norme contenute nella legge sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.
Art. 80.
Presso la Corte dei conti è costituita una commissione per il gratuito patrocinio pesi giudizi di sua competenza. La commissione è nominata, ogni anno, con decreto del presidente della Corte ed è composta:
1° di un consigliere della Corte che la presiede;
2° di un primo referendario o referendario della Corte;
3° di un avvocato patrocinante avanti la Corte di cassazione, designato dal Direttorio del Sindacato degli avvocati e procuratori di Roma.
Esercita le funzioni di segretario un vice referendario.
Per ciascuna categoria dei componenti la commissione sono nominati membri supplenti.
TITOLO III. Disposizioni transitorie e generali.
Capo I. Disposizioni transitorie.
Art. 81.
(Art. 21 – 1° comma – Legge 3 aprile 1933, n. 255).
Alla eliminazione dell’arretrato esistente in materia di riscontro consuntivo e di contenzioso contabile alla data del 25 aprile 1933, provvedono rispettivamente un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 22 e 24, ed una Sezione speciale giurisdizionale composta di un presidente di Sezione e di quattro membri di cui due possono essere primi referendari o referendari.
Nel caso che la Sezione stessa debba funzionare suddivisa nel modo previsto dal 3° comune dell’art. 4 vi sarà aggiunto, con ordinanza del presidente della Corte, un congruo numero di consiglieri e di primi referendari o referendari.
Art. 82.
(Art. 3, Legge 7 aprile 1921. n. 547; articolo unico, R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1906; art. 21 – 3° comma – Legge 3 aprile 1933, n. 255).
Sono sottoposti al riscontro di cui al precedente articolo:
a) tutti i rendiconti amministrativi e le contabilità di qualunque specie riferentisi alle gestioni a tutto l’esercizio 1932-33;
b) tutte le contabilità delle gestioni per profughi e per danni di guerra:
c) le contabilità relative alle gestioni dei commissariati civili di Trieste, Trento e Zara e alle successive gestioni di stralcio affidate con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1353, alle Prefetture di Trieste, Trento e Zara, comprese le contabilità delle spese eseguite da funzionari delegati.
Le contabilità di cui alle lettere b) e c) sono trasmesse direttamente alla Corte per il suo esclusivo controllo.
Art. 83.
(Art. 21 – 3° comma – Legge 3 aprile 1933, n. 255).
Sono devoluti alla competenza della Sezione speciale del contenzioso contabile:
a) i conti giudiziali già pervenuti alla Corte e sui quali alla data del 25 aprile 1933 non sia stata emessa definitiva pronuncia e quelli non ancora pervenuti per le gestioni a tutto l’esercizio 1932-33;
b) i giudizi di responsabilità relativi a denunzie anteriori al 30 giugno 1933.
Art. 84.
(Art. 21 – 1°, 2° e 5° comma – Legge 3 aprile 1933, n. 255).
Per i giudizi della Sezione speciale predetta e per i decreti di scarico e le dichiarazioni di regola vita valgono le norme in vigore al 3 aprile 1933.
Nel normale esame dei conti giudiziali successivi a quelli dell’esercizio 1932-33, se la Sezione speciale non avrà ancora giudicato l’ultimo conto arretrato di un determinato ufficio, la Sezione ordinaria del contenzioso contabile potrà riprendere le rimanenze che figurano nei conti compilati dall’agente o dall’Amministrazione, salvo a far luogo in seguito ad una revocazione, ove occorra.
Quando un giudizio di responsabilità relativo a denunzia posteriore al 30 giugno 1933 sia comunque connesso con un giudizio di conto devoluto alla competenza della Sezione speciale, è competente a decidere di entrambi la Sezione ordinaria del contenzioso contabile, salvo che nel giudizio di conto non sia stata già emessa pronunzia interlocutoria da parte della Sezione speciale suddetta.
Art. 85.
(Articolo unico, R. D. 18 febbraio 1923, n. 424; art. 21 – 4° comma – Legge 3 aprile 1933, n. 235).
I ricorsi in materia di pensione di guerra sono decisi dalla Sezione speciale istituita con il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 424.
La Sezione è composta, con decreto presidenziale, di un presidente di sezione, di otto consiglieri e di sei primi referendari o referendari.
Essa decide col numero di cinque votanti e può funzionare nel modo previsto dal terzo comma dell’art. 4. In tal caso il presidente della Corte, con sua ordinanza, può destinarvi, ove occorra, altri primi referendari o referendari oltre quelli permanentemente ad essa assegnati, ognuno dei quali, in sostituzione di uno dei primi referendari o referendari appartenenti normalmente alla Sezione, ha voto deliberativo soltanto nei ricorsi dei quali è relatore.
Art. 86.
(Art. 64, R. D. 12 luglio 1923, n, 1491).
I ricorsi di cui al precedente articolo debbono presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento del Ministro delle finanze e, nei casi in cui la notificazione venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall’apposito registro.
Il ricorso è esente da spese di bollo e deve essere depositato nel termine anzidetto alla Segreteria della Corte, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dall’autorità comunale.
Salvo il disposto degli articoli 50 e 61 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, contro le decisioni della Sezione speciale sono ammessi soltanto i mezzi d’impugnativa di cui agli articoli 68′ e 71.
Art. 87.
(Art. 26, R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928).
Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano state negate la pensione di guerra dal Ministero delle finanze e la pensione privilegiata ordinaria dall’autorità competente e l’interessato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la competenza a decidere, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alla Sezione giurisdizionale della Corte competente in materia di pensioni.
Il ricorso può essere prodotto entro novanta giorni dalla più recente data di notificazione dei due provvedimenti negativi se proposto contro entrambi o anche esclusivamente contro il primo di essi, purché la seconda pronunzia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero su domanda fatta dall’interessato entro novanta giorni dalla prima notificazione.
Art. 88.
(Art. 7, R. D. 7 gennaio 1923, n. 165; art. 1, R. D. 19 aprile 1923, numero 1032; art. 1, R. D. 27 aprile 1921, n. 776; art. 17, R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; art. 10, R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1972, e art. 19, R. D. 27 giugno 1933, n. 703).
Contro i provvedimenti in materia di pensione, emessi dalle competenti autorità centrali o provinciali, in base alle norme dei cessati regimi austro-ungarico e fiumano, è ammesso il ricorso alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente in materia di pensioni, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione agili interessati dei provvedimenti stessi da eseguirsi con le norme di cui al R. decreto 27 giugno 1933, n. 703.
Le disposizioni di cui al precedente comma sono anche applicabili per i provvedimenti di pensione emessi in base alle norme delle ex gestioni ferroviarie austro-ungariche.
Art. 89.
(Art. 9, R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257; art. 2, R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 83 art. 420, R. D. 3 marzo 1934, n. 383).
I conti consuntivi della Provincia di Roma a tutto l’esercizio 1921 incluso e quelli della soppressa Provincia di Caserta a tutto il 30 giugno 1927 sono sottoposti al giudizio della competente Sezione speciale e, in caso di appello, ne giudica la Corte a Sezioni riunite.
Art. 90.
Il termine di un anno stabilito dall’art. 75 decorre per i giudizi in corso, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, salvo che i giudizi stessi non debbano ritenersi abbandonati prima della scadenza del termine predetto in base alle disposizioni finora vigenti.
Art. 91.
(Art. 9 – 2° comma – R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, modificato dall’art. 6 del R. decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048).
Il rendiconto che l’Alto Commissario per la città e provincia di Napoli deve presentare entro tre mesi dalla scadenza dell’esercizio finanziario al Ministero delle finanze, è approvato con decreto Reale da registrarsi, previa revisione del rendiconto stesso, dalla Corte dei conti alla quale l’Alto Commissario invia direttamente i documenti giustificativi.
Art. 92.
(Art. 22, Legge 3 aprile 1933, n. 255).
Per i servizi di carattere transitorio ed eccezionale di cui agli articoli 82 e 83 del presente testo unico e per quelli relativi alle pensioni di guerra sono temporaneamente aggiunti al ruolo della Magistratura della Corte i posti indicati nell’annessa tabella B.
Alle mansioni di concetto, di revisione e d’ordine inerenti ai servizi stessi sarà provveduto mediante personale avventizio.
La tabella predetta stabilisce per ogni categoria di attribuzioni il numero massimo degli avventizi da assumersi.
Il riassorbimento dei posti aggiunti nel ruolo della Magistratura verrà iniziato a decorrere dalla data che sarà stabilita con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro delle finanze, sentito il presidente della Corte dei conti; si effettuerà usufruendo della metà delle vacanze che nel ruolo stesso si verificheranno posteriormente alla data anzidetta.
Fino alla data suddetta resta fermo il disposto del 3° comma dell’articolo unico del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 8.
Il personale avventizio sarà licenziato a mano a mano che verranno ad esaurirsi i servizi di cui sopra.
Art. 93.
(Art. 27, Legge 3 aprile 1933, n. 255).
Gli impiegati che al 23 aprile 1933 facevano parte della categoria di revisione istituita col R. decreto 5 febbraio 1920 n. 97, e per i quali dopo l’applicazione degli articoli 23 e 26 della legge 3 aprile 1933, n. 255, non sia stato disposto, sulla conforme proposta del Consiglio di amministrazione, il ritorno alla categoria d’ordine, costituiranno un ruolo transitorio di gruppo C che sarà conservato fino ad esaurimento.
Gli impiegati predetti manterranno ad personam le attuali loro qualifiche anche nel caso di promozione, salvo ad assumere quella del corrispondente grado della carriera di revisione di cui all’annessa tabella A ove ne abbiano una inferiore. Essi potranno conseguire, nel numero massimo di sette, il trattamento economico del grado 8° del gruppo C.
In corrispondenza al numero di impiegati compresi nel ruolo transitorio dovranno, per ciascun grado, lasciarsi altrettanti posti vacanti nel ruolo del personale di revisione.
Art. 94.
Rimangono in vigore, in quanto ancora applicabili, le disposizioni transitorie contenute negli articoli 25 e 26 della legge 3 aprile 1933, n. 255.
Capo II. Disposizioni generali.
Art. 95.
(Art. 1 – 2° comma – Legge 31 gennaio 1926, n. 100; art. 12 – 1° comma – Legge 9 dicembre 1928, n. 2693).
Le norme concernenti l’ordinamento della Corte dei conti devono essere stabilite con le forme di cui all’art. 1, secondo comma, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 e all’art. 12, primo comma, della legge 9 dicembre 1928, n. 2693.
Art. 96.
(Art. 31 – 1° comma – Legge 3 aprile 1933, n. 255).
Il Governo del Re, sentita la Corte dei conti, provvede alla emanazione delle norme per la liquidazione delle pensioni da parte dell’Amministrazione e per il normale controllo preventivo della Corte stessa su tale materia.
Art. 97.
(Art. 32, Legge 3 aprile 1933. n. 255).
Con decreti Reali a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta della Corte dei conti, sono stabilite:
a) le forme del procedimento nei giudizi della Corte;
b) le norme per l’esercizio delle sue attribuzioni non contenziose;
e) le norme per le carriera e la disciplina del personale della Corte stessa.
Art. 98.
(Art. 50 – 2° comma – Legge 14 agosto 1862, n. 800).
Il presidente della Corte provvede con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, al personale subalterno, alle spese d’ufficio e a quanto altro sia necessario per l’esecuzione del presente testo unico.
Art. 99.
(Art. 35, Legge 3 aprile 1933, n. 255).
Il presente testo unico entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
Mussolini.
Tabella A. Ruolo organico per i servizi normali della Corte.
Magistratura. (gruppo A)
Grado Posti
2° Presidente……………………………………….. 1
3° Presidenti di Sezione…………………………… 3
4° Consiglieri……………………………………… 22
4° Procuratore Generale…………………………… 1
5° Vice Procuratori Generali………………………. 3
5° Primi Referendari………………………………… 23
6° Referendari……………………………………… 30
83
Personale di concetto. (gruppo A)
7° Vice Referendari di I classe………………….. 58
8° Vice Referendari di II classe………………….. 65
9° Aiuti Referendari………………………………… 70
193
Personale di revisione.
(gruppo B)
7° Revisori Capi……………………………………. 15
8° Revisori Principali………………………………. 41
9° Primi Revisori…………………………………… 69
10° Revisori………………………………………..\
87
11° Vice Revisori……………………………………/
212
Personale d’ordine. (gruppo C)
Grado Posti 9° Archivisti Capi………………………….. 9
10° Primi Archivisti…………………………………… 26
11° Archivisti………………………………………… 43
12° Applicati…………………………………………. 78
13° Alunni d’ordine……………………………………. 18
174
Personale subalterno
Primi Commessi…………………………………. 4
Commessi od uscieri capi……………………………28
Uscieri…………………………………………….. 32
Inservienti…………………………………………. 16
80
RIEPILOGO.
Posti Magistratura…………………………………… 83
Personale di concetto……………………………….. 193
Personale di revisione………………………………. 212
Personale d’ordine………………………………….. 174
Personale subalterno…………………………………. 80
742
Spesa per i servizi di cui all’articolo 23, 2° comma, del presente Testo Unico L. 880.000.
Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
Mussolini.
Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
Mussolini.
Tabella B. Personale per i servizi di carattere transitorio e per la eliminazione dell’arretrato.
Magistratura. (gruppo A)
Grado Posti
3° Presidenti di Sezione . . . . . . . . . . . . . . . .3
4° Consiglieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5° Primi Referendari. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 10
6° Referendari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
48
Impiegati avventizi di concetto . . . . . . . . . . . . .35
Impiegati avventizi di revisione. . .. . . . . . . . . 36
Impiegati avventizi d’ordine. . . . . . . . . . . . . . .20
Avventizi subalterni per i servizi di cui sopra: spesa massima L. 90.000.
Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
Mussolini.
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