Regio Decreto n. 3629 1867

Regio Decreto n. 3629 1867, che regola le attribuzioni della Presidenza del Consiglio

(GURI n. 87, 28 marzo 1867)
VITTORIO EMANUELE II ec.
Veduto il Regio decreto del 21 dicembre 1850 che approva il Regolamento sulle attribuzioni dei Ministeri e Segretari di Stato; — Vedute le Leggi 23 marzo 1853 e 20 novembre 1859, e il Regolamento 23 ottobre 1853 sull’ordinamento dell’Amministrazione centrale; – Veduto il Regio Decreto del 24 ottobre 1866, n. 3306; – Udito il Consiglio dei Ministri; – Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro dell’Interno; – Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Saranno sottoposti a deliberazione del Consiglio dei Ministri i seguenti oggetti:
1° Le questioni di ordine pubblico e di alta amministrazione;
2° l progetti di Legge da presentarsi al Parlamento;
3° I progetti di trattato;
4° Quelli de’ Decreti organici;
5° Le quistioni di diritto internazionale e d’interpretazione dei trattati;
6° l conflitti di attribuzioni fra i diversi Ministeri ed Uffizi che da essi dipendono;
7° Le petizioni che dal Parlamento sono inviate al Consiglio dai Ministri;
8° Le proposte per le Sedi vescovili ed arcivescovili;
9° Le nomine al Senato del Regno, al Consiglio di Stato, alla
Corte dei conti, ai Comandi generali e quelle dei Ministri presso le Potenze estere, dei Presidenti, Procuratori generali ed Avvocati generali presso i Collegi giudiziari, dei Prefetti, Sotto – prefetti, Comandanti delle divisioni militari, dei Dipartimenti marittimi, e le nomine dei Segretari generali dei Ministeri, dei Direttori generali e degli altri Capi delle Amministrazioni generali centrali e delle Amministrazioni governative provinciali;
10° La concessione dei titoli di nobiltà e degli ordini cavallereschi, l’autorizzazione a portare decorazioni estere e la distribuzione di quelle che dai Governi esteri sono destinate ai nazionali;
11° Le dimissioni, collocazioni a riposo, e destituzioni dei funzionari indicati nel precedente numero 9.
2. Saranno proposti in Consiglio dei Ministri;
1° I progetti di Regolamento per l’esecuzione delle Leggi, i Regolamenti generali d’amministrazione e tutti gli affari per cui debba provvedervi per Decreto Reale, con precedente parere del Consiglio di Stato;
2° I progetti di Decreti Reali con cui si esauriscono i ricorsi fatti al Re a termini dell’art. 9, n. 4, della Legge sul Consiglio di Stato;
3° Gli Uffizi motivati alla Corte dei conti nei casi in cui si richiede la registrazione con riserva anteriormente deliberata dal Consiglio dei Ministri;
4° Le proposte di estradizione a farsi ai Governi esteri o fatte da essi;
5° Le relazioni dei conflitti sollevati dall’Autorità giudiziaria od amministrativa, e di quelli che sorgono colla Podestà ecclesiastica.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ne convoca le adunanze, ne dirige le discussioni e conserva il registro delle deliberazioni, Egli ne comunica per iscritto a tutti i Ministri le deliberazioni di massima, ed a ciascuno di essi quelle di cui deve curare l’esecuzione.
4. Al Presidente del Consiglio sono rivolte le domande dei Ministri, perché gli affari che debbono proporre siano posti all’ordine del giorno.
Egli è in diritto di richiedere che sia portato in Consiglio qualunque affare, anche non compreso nei precedenti articoli sul quale creda
opportuno di provocare una deliberazione del Consiglio dei Ministri.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresenta il Gabinetto; mantiene l’uniformità nell’indirizzo politico e amministrativo di tutti i Ministeri, e cura l’adempimento degli impegni presi dal Governo nel discorso della Corona, nelle sue relazioni col Parlamento e nelle manifestazioni fatte al paese.
Chiede conto della esecuzione delle deliberazioni prese in comune dai Consiglieri della Corona, e riceve comunicazione delle circolari, manifesti e relazioni di ciascun Ministro che impegnino l’indirizzo del Governo e della Amministrazione generale, e che per le stampe debbano essere recate a cognizione.
Da lui dipende la Direzione del Giornale Ufficiale del Regno.
6. Ciascun Ministro comunica al Presidente del Consiglio la nota indicativa di tutti i Decreti che intende portare alla firma reale. Il Presidente può sospenderne la proposta, richiedere schiarimenti e deferirne l’esame al Consiglio dei Ministri.
A lui dovrà prima della esecuzione, essere comunicata ogni pratica, la quale importi spesa straordinaria od accenni a renderla necessaria.
Nessuna nuova nomina a qualsiasi impiego pubblico, retribuito, di persona estranea all’Amministrazione, potrà farsi senza comunicazione al Presidente del Consiglio, che potrà, occorrendo riferire la questione al Consiglio.
7. Il Ministro degli affari esteri conferisce col Presidente del Consiglio su tutte le note e comunicazioni che impegnano la politica del Governo nei suoi rapporti coi Governi esteri.
8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Controfirma i Decreti di nomina dei Ministri Segretari di Stato, del Presidente, Vice-presidenti del Senato del Regno, le quali nomine sono da lui proposte; i Decreti di convocazione, di proroga, di chiusura delle sessioni legislative e di scioglimento della Camera elettiva.
Esercita le attribuzioni di Segretario dell’Ordine supremo dell’Annunziata.
Propone le concessioni dei titoli di nobiltà e le nomine nell’Ordine pel merito civile.
9. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente Decreto.


Ordiniamo ec. — Firenze, 27 marzo 1867.
VITTORIO EMANUELE
Ricasoli

/ 5
Grazie per aver votato!

Be First to Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *