Regolamento dei Battaglioni staccati della Guardia civica

Approvazione e promulgazione di un Regolamento per la formazione e il servizio di Battaglioni staccati della Guardia civica

Per approfondire: Cronologia di Venezia

21 luglio 1848.
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA CIVICA
Avviso Il Comando della Guardia civica, intento sempre a promuovere tutto quello che può contribuire al miglior decoro del Corpo cui ha l’onore di trovarsi preposto, non ha negletto, tostochè le circostanze glielo hanno permesso, di occuparsi del modo più conveniente di accontentare il desiderio da molte guardie esternato di accorrere alla difesa dei forti. Appena giunta dal Governo provvisorio l’approvazione al Regolamento propostogli per la formazione di battaglioni staccati dalla Guardia civica, approvazione contenuta nel Decreto 18 corrente, n° 10379, il Comando generale si fa sollecito di pubblicare il Regolamento medesimo, non
dubitando che le guardie profitteranno volonterosamente di questo nuovo mezzo che loro viene offerto per dimostrare il costante e vivo loro amore di patria,

Venezia, 21 luglio 1848,
Il Generale in capo MENGALDO
Il Capo dello Stato maggiore BERTI

I REGOLAMENTO

per la formazione di Battaglioni staccati dalla Guardia civica
1. Nella Guardia civica si formeranno dei battaglioni volontarii di guerra, staccati pel servizio dei forti.
2. Questo servigio durerà fino al termine della campagna, però non oltre un anno.
3. Ogni battaglione staccato è composto di quattro compagnie di volontari, una per legione.
4. Si ordina la pronta organizzazione del primo battaglione staccato.
5. Ogni legione apre il ruolo per l’inscrizione dei volontari della rispettiva compania,
6. la. I battaglioni staccati saranno numerati progressivamente, secondo l’ordine di formazione. Le singole compagnie conserveranno nel battaglione il numero della legione cui appartengono.
7. Lo Stato maggiore del battaglione si compone di un ufficiale superiore, comandante, aiutante maggiore, quartiermastro pagatore, medico chirurgo maggiore, chirurgo, aiutante sott’ufficiale, aiutante porta bandiera,» sergente o caporale tamburo.
8. Ogni compagnia è composta di un capitano, un tenente, due sottotenenti, un sergente maggiore, quattro sergenti, un caporale foriere, otto caporali, due tamburini, cento guardie civiche semplici.
9. L’elezione delle cariche avrà luogo se condo le norme seguenti.
I caporali e sott’ufficiali, i sottotenenti e tenenti saranno eletti dalle guardie, e tratti dal corpo delle guardie medesime; tuttavia i forieri, sergenti maggiori ed aiutanti sott’ufficiali saranno proposti dai capitani e nominati dal Comando generale della Guardia civica.
Il quartiermastro, l’aiutante maggiore, i capitani e l’ufficiale superiore comandante sa ranno nominati dal Comando generale, dietro ordine espresso dato dal Governo provvisorio col Decreto 18 luglio corrente, n° 10379.
Il quadro di ogni compagnia completa comprendendo centoventi individui, si procederà alle nomine dei graduati tosto che il numero degli inscritti ed accettati sia giunto a novanta.
10. Questi ufficiali potranno essere indistintamente trascelti fra quelli della Guardia civica, dell’armata attiva, o fra gli ufficiali in ritiro.
11. I battaglioni staccati della Guardia civica sono parificati, quanto alle competenze in natura, alle truppe di linea; ed ugualmente saranno parificati, quanto al soldo, quegli individui che provassero di non poter servire gratuitamente.
12. L’uniforme e i distintivi dei gradi nei battaglioni staccati saranno quelli adottati perla Guardia civica in servigio ordinario; sola mente viene sostituito all’elmo, nel caso di entrare in campagna, il berretto, coperto di tela cerata nera nei tempi piovosi.
13. L’arma del primo battaglione staccato è il fucile a percussione a zinder, che verrà fornito ad ogni compagnia dalla rispettiva legione.
Il resto dell’armamento è quel medesimo adottato per tutto il Corpo della Guardia civica.
14. Il fucile verrà consegnato ad ogni guardia tosto che siano state elette le cariche della compagnia rispettiva, ed ogni guardia risponde della sua conservazione e pulizia.
In ogni caserma di legione si destinerà un apposito locale per custodire tutte le armi della rispettiva compagnia.
15. Si eccitano quei volontari, i quali possedessero o potessero procacciarsi il fucile a percussione a zinder, a portarlo seco pernproprio uso e diminuire così il numero delle armi di cui ciascheduna legione deve privarsi.
Saranno pubblicati i nomi dei benemeriti che risponderanno col fatto a questo eccita mento.
16. Tostochè sarà dal Governo richiesta la cooperazione di questi battaglioni staccati, sa ranno messi a disposizione del Ministero della guerra e sottoposti a tutte le discipline militari.
17. Ogni volontario iscritto ed accettato dovrà accorrere immediatamente alla prima chiamata. Chi mancasse a questo dovere sarà condannato ad una prigionia non minore di 15 giorni né maggiore di sei mesi, da pronunciarsi da un Consiglio di guerra, senza che questo esenti dall’obbligo del servigio.
18. Chi, dopo essere stato inscritto ed accettato, abbandonasse il battaglione senza permesso, sarà dopo il terzo giorno di assenza considerato come refrattario, e come tale punito a norma delle leggi militari.
19. Chiunque si presenti volontario per essere inscritto non può essere accettato senza le seguenti condizioni:
a) non deve appartenere alla riserva della Guardia civica;
b) deve aver compiuti i 20 e non oltre passati i 35 anni (Questa condizione non è d’obbligo per le cariche la di cui nomina è riservata al Comando generale della Guardia civica);
c) deve essere di sana e robusta costituzione fisica, comprovata dal giudizio di un Consiglio sanitario che si radunerà presso ciascuna legione, ed aver la statura richiesta dai Regolamenti militari;
d) conoscere la scuola del soldato, il maneggio delle armi da fuoco e la scuola del plotone. A provare questa qualità, prima dell’accettazione verrà sottoposto ad un esame presso il Comando della legione, che si rende responsabile della sua attitudine.
20. Il Consiglio sanitario presso ogni legione sarà composto del medico e chirurgo maggiore della legione e di due medici e chirurghi scelti alternativamente tra i sei addetti ai rispettivi battaglioni: il Consiglio verrà presieduto, quanto all’ordine, da un ufficiale superiore, e deciderà senza appello. Il Consiglio medesimo si radunerà ogni giorno per tutto il tempo determinato per l’inscrizione.
21. Le compagnie staccate, fino a che non vengano riunite per formare il battaglione, fa ranno il servigio di città nella propria legione in turno colle altre.
22. Le compagnie staccate dovranno immancabilmente esercitarsi nella teoria e nella pratica della manovra ogni giorno. Il Comando della rispettiva legione ne sarà responsabile, e a questi esercizi interverranno tutti gli ufficiali della compagnia.
23. Fino a tanto che il battaglione non sia consegnato all’Autorità militare pel servizio di guerra, le compagnie saranno di quando in quando raccolte ed esercitate nella scuola del battaglione dal rispettivo Stato maggiore, e passate in rassegna dal Comando generale, che si assicurerà in tal modo della loro tenuta ed istruzione.
24. Ogni individuo che si inscrive nei battaglioni staccati vi entra come guardia semplice, quantunque fosse già insignito di un grado nella Guardia civica.
25. Si avrà cura possibilmente che ogni compagnia fornisca un numero eguale di volontarii.
26. I ruoli resteranno aperti dal 24 al 31 luglio inclusivamente, e subito dopo la loro chiusura saranno pubblicate le liste degli inscritti.

Venezia, 9 luglio 1848.

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