Regolamento del Comitato di pubblica sorveglianza

Approvazione e pubblicazione di un Regolamento sull’esercizio delle attribuzioni del Comitato di pubblica sorveglianza

Per approfondire: Cronologia di Venezia

25 maggio 1848.
IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA
Al Comitato di pubblica sorveglianza in Venezia Accompagno il Regolamento che la Consulta ha proposto, d’accordo col Prefetto dell’ordine pubblico, per la dilatazione de’ poteri del Comitato, a sempre maggior presidio della sicurezza della patria.
Questo Regolamento, che il Comitato conosce ed accettò come conveniente all’uopo delle sue funzioni ed allo sviluppo del suo alacre zelo nelle gravi odierne contingenze, è approvato.
L’azione del Comitato, diretta dalla solerzia e dalla saviezza del cittadini distinti che
lo compongono, e munita de’ mezzi sufficienti a non mancare al suo scopo in veruna emergenza, è oggimai una rassicurante garanzia per lo Stato, è per essi una larga occasione a tesoreggiare di patriottiche benemerenze,

Venezia, li 25 maggio 1848.
J. CASTELLI
G. TOMASONI
Visto, MANIN

REGOLAMENTO

I. Il Comitato di pubblica sorveglianza è composto di cinque individui, i quali sceglier debbono fra loro il presidente.
II. Il Comitato suddetto esercita il suo ufficio limitatamente alla città e provincia di Venezia in tutto ciò che potrebbe compromettere l’ordine politico e la sicurezza della patria.
III. Porrà in opera tutti i mezzi che valgano a prevenire fatti contrari all’interesse nazionale, ed allo scoprimento degli occulti nemici della indipendenza nazionale.
IV. Il Comitato procede o da sé o dietro denunzie verbali o scritte, le quali contengano circostanze positive e fatti concreti che possano guidare allo scoprimento del vero.
II denunciante, ov’egli lo voglia, sarà tenuto segreto.
V. Il Comitato in tutti i casi nei quali dietro i procedimenti intrapresi trovasse fonda mento per ritenere la colpabilità dovrà tosto trasmettere gli atti all’Autorità competente per la relativa cognizione e decisione.
VI. Qualora risultassero dissipati i sospetti che avevano determinato ad intraprendere qualche misura, dovranno dalla Prefettura ed a richiesta della parte giustificata rendersi pubblici i risultati.
VII. In ogni caso il Comitato comunica alla Prefettura dell’ordine pubblico la sua deliberazione,
VIII. La Prefettura dell’ordine pubblico, che avesse prese le prime misure o di arresto o d’altro, comunicherà gli atti al Comitato per le sue ulteriori deliberazioni.
IX. Qualunque Autorità dello Stato dovrà prestarsi colla maggior sollecitudine ad esaurire le ricerche che le venissero dirette dal Comitato.
X. La gendarmeria dovrà prestare immediatamente mano forte alle disposizioni del Comitato. Vi si presterà anche la Guardia civica, e di eguale cooperazione vengono interessati i cittadini tutti.

Venezia, 25 maggio 1848.
CASTELLI
G. TOMASONI
Visto, MANIN

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