Regolamento della commissione consultiva di Palermo

Regolamento per lo servizio interno della commessione consultiva, creata con e al Rescritto de 2. Maggio 1831, approvato da S. A. R. il Luogotenente Generale in Sicilia il 14 Ottobre 1831.

Categoria: Regno delle Due Sicilie

Art. 1. Tutti gli affari che saranno rimessi alla Commessione Consultiva saranno diretti al Presidente della Suprema Corte di Giustizia, che ai termini del Real Rescritto del 2 Maggio 1831 esercita le funzioni di Presidente della Commessione medesima.
Art. 2. Per ciascuno affare da trattarsi nella Commessione consultiva sarà fatto rapporto dal Componente Segretario, o da talun’altro de Componenti che designerà il Presidente, cui verranno a tal uopo passate le carte dal Presidente medesimo, il quale sulla stessa Ministeriale d’invio apporrà la data del giorno del passaggio.
Art. 3. Subito che il Componente Segretario, o colui tra gli altri Componenti che sarà stato designato avrà fornito le sue applicazioni, e i suoi lavori sulle carte, che gli sono state passate, ne farà il rapporto alla Commessione.
Art. 4. Ne giorni designati per le riunioni della Commessione gli affari saranno trattati con quell’ordine, che il Presidente stabilirà, o quello tra i Componenti, che per ordine di rango ne fa le veci in caso d’impedimento.
Art. 5. Nella Commessione Consultiva saranno tenuti due registri. In uno saranno distesi i pareri della Commessione medesima, ed i voti particolari che siano stati discrepanti; nell’altro sarà notato l’intervento de Componenti e la distinta serie degli affari, che la Commessione in ciascuna sessione avrà trattati.
Art. 6. La Commessione Consultiva opinerà a pluralità di voti, e presenterà il suo parere a S. A. R. il Luogotenente Generale corredato dai motivi su i quali lo avrà fondato. Se uno o due Componenti opineranno diversa mente, il voto, o i voti del medesimi dovranno essere notati, e firmati ne registri della Commessione, e dovrà mandarsene a S. A. R. una copia estratta unitamente al parere della maggioranza, per averli presenti.
Art. 7. I pareri della Commessione saranno distesi da colui che ha fatto il rapporto.
l l voti particolari saranno distesi dal Componente, che ne sarà stato autore.
Gli uni, e gli altri prima di trascriversi sul registro saranno letti nel la Commessione.
Art. 8. Il Presidente, ed il Segretario sottoscriveranno i pareri del la Commessione, ed i voti particolari de Componenti della Commessione medesima, tanto nell’originale sul registro, che nelle copie estratte, che dovranno rassegnarsi a S. A. R. il Luogotenente Generale per mezzo del Ministro Segretario di Stato.
Art. 9. Alle copie de pareri, e devoti particolari che dovranno rassegnarsi a S. A. R. il Luogotenente Generale, dovranno unirsi tutte le carte riguardanti lo affare medesimo, sia che queste siano state rimesse per via del Ministro Segretario di Stato, sia che per altra via siano pervenute.
Art. 10. La rimissione del pareri, de voti, e delle carte indicate nello articolo precedente, avrà sempre luogo per mezzo del Presidente della Commessione: il quale potrà accompagnarli con quelle osservazioni, che crederà confacenti all’oggetto.
Art. 11. Se per lo schiarimento dell’affare occorreranno altre notizie alla Commessione, esse saranno richieste dal Componente relatore al Presidente, da cui se ne farà il corrispondente rapporto al Ministro Segretario di Stato, onde riportare in riscontro le notizie medesime.
Art. 12. Il Presidente formerà in ogni anno il Calendario pe’ giorni in cui dovrà riunirsi la Commessione.
Questo Calendario sarà sottoposto all’approvazione di S. A. R. il Luogotenente Generale pria del dì 1° Gennaro di ogni anno.
Nel Calendario dovrà designarsi un giorno la settimana per le riunioni ordinarie della Commessione, restando poi in facoltà del Presidente di tenere delle riunioni straordinarie qualora lo esiga il bisogno.
Art. 13. Presso la Segreteria della Commessione si terrà un registro diviso in colonne, in cui con numero d’ordine saranno indicati.
1° Il giorno in cui un’affare perviene:
2° Il Ripartimento del Ministero di Stato, da cui è rimesso:
3° L’oggetto che vi si contiene.
4° Il giorno in cui è risoluto dalla Commessione.
5° La risoluzione di S. A. R. il Luogotenente Generale sul medesimo.
6° In un’ultima colonna di osservazioni verranno indicati gli schiarimenti disposti, e le determinazioni straordinarie prese dalla Commessione.
Art. 14. Da questo registro sarà estratto il notamento di tutti gli affari pendenti presso la Commessione, ed in ogni fine di mese sarà dal Segretario presentato al Presidente.
Art. 15. Resta destinato per le riunioni della Commessione Consultiva il locale medesimo, che nella Casa del Tribunali è destinato per la Corte Suprema di Giustizia.
Il Presidente nel formare il Calendario per le riunioni della Commessione terrà presente il Calendario delle udienze della Corte Suprema e fisserà de giorni diversi, onde non trovarsi mai occupato il locale.
È rimesso però alla prudenza del Presidente il tenere unioni in casa propria, o in casa di altro Componente, qualora la circostanza di qualche impedimento lo esiga.

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